Comunicazione dell’atto amministrativo
Tar Sicilia, Palermo, 24 marzo 2015, n. 711
Per il combinato disposto dell'art. 40, c. 3, del d.P.R. 655/1982 e
dell’art. 1335 c.c., la comunicazione dell’atto amministrativo si perfeziona –
per il destinatario – con il ritiro del piego o, per fictio juris, al
momento della scadenza del termine di compiuta giacenza
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d.P.R.
29 maggio 1982, n. 655, Approvazione
del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle
telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei
pacchi) (stralcio: art. 40)
Art. 40
Rifiuto dei destinatari. Giacenza delle
corrispondenze
Il
destinatario può rifiutare le corrispondenze a lui indirizzate, ma in tal
caso non puo’ aprirle,
ne’ prendere notizia
del loro contenuto, ne’ apporre
sulle corrispondenze medesime annotazioni
o dichiarazioni di qualsiasi natura, oltre quella del semplice
rifiuto.
Le
corrispondenze rifiutate sono rispedite subito ai mittenti,
se noti. Sono, inoltre, rispedite ai mittenti le corrispondenze
che per qualunque ragione non si
siano potute recapitare
con le norme
e cautele od entro i termini indicati dai mittenti medesimi
all’esterno degli invii dalla parte dell’indirizzo.
Gli oggetti
di corrispondenza che
non abbiano potuto
essere distribuiti e non siano stati chiesti in restituzione dai
mittenti sono tenuti per un periodo
di quindici giorni
negli uffici di destinazione, fatta eccezione per le
stampe non fermo posta, per le quali il periodo e’ limitato a dieci
giorni, e per le raccomandate, per le quali il periodo di
giacenza e’ di trenta giorni.
Deve
essere dato avviso della giacenza di oggetti
raccomandati od assicurati, che
non abbiano potuto essere distribuiti, ai destinatari ed ai mittenti, se
identificabili.
Fatta
eccezione per i giornali quotidiani, i settimi numeri
degli stessi ed i settimanali di informazione aventi prezzo di
vendita non superiore a quello
dei quotidiani, le
stampe periodiche e
non periodiche, di peso non superiore ai dieci grammi, che per qualunque ragione non abbiano potuto
essere recapitate o
che siano state respinte dai
destinatari al momento
della consegna, non
sono restituite al mittente,
salvo che quest’ultimo non
ne abbia preventivamente richiesta
la restituzione, impegnandosi a corrispondere la relativa tassa. Quelle
consegnate ai destinatari e da
questi successivamente rispedite
sono considerate di
nuova spedizione o non hanno corso se non sono state francate per
intero.
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OMISSIS
D’altra parte la prosecuzione del contratto di locazione di
casella postale è confermata dall’attestazione dall’ufficio postale di N. sul
plico raccomandato spedito dall’Amministrazione, il quale, decorsi i 30 giorni
dall’avviso immesso nella casella postale il 18/09/2013 ai sensi dell’art.7 del
contratto, in data 23/10/2013 ha apposto il timbro “al mittente per compiuta
giacenza”. Diversamente, l’ufficio postale non avrebbe certo atteso i termini
di legge per il perfezionarsi della compiuta giacenza (30 giorni) e avrebbe
rispedito il plico al mittente con altra dicitura ai sensi del citato art.10.3
delle condizioni generali di contratto, prodotte in giudizio dalla stessa
ricorrente.
Infatti, l'art. 40 co. 3 del D.P.R. del 29 maggio 1982 n. 655 stabilisce
che le raccomandate che non abbiano potuto essere distribuite e non siano state
chieste in restituzione dai mittenti debbano esser depositate presso l'Ufficio
Postale di distribuzione per un periodo di giacenza (minimo) di trenta giorni.
La giurisprudenza di legittimità e di merito è conforme nel
ritenere che “le lettere raccomandate si presumono conosciute, nel caso di
mancata consegna per assenza del destinatario e di altra persona abilitata a
riceverla, dal momento del rilascio del relativo avviso di giacenza presso
l’ufficio postale” (cfr. Cassazione, sez. II Civile, 10 dicembre 2013 – 21
gennaio 2014, n. 1188; Cassazione Sez. Unite 24 aprile 2003 n. 6527; Cassazione
1 aprile 1997 n. 2847).
È stato anche affermato che la comunicazione dell’atto
amministrativo, per il combinato disposto dell'art. 40 co. 3 del D.P.R. del 29
maggio 1982 n. 655 e dell’art. 1335 c.c., si perfeziona per il destinatario
necessariamente secondo le due seguenti modalità alternative:
a) allorché provveda al ritiro del piego;
b) per fictio juris (ai sensi dell'art. 1335 c.c.), al momento
della scadenza del termine di "compiuta giacenza” (T.A.R. Catanzaro
(Calabria) sez. I 20 marzo 2014 n. 460; T.A.R. Trento (Trentino-Alto Adige)
sez. I 13 luglio 2011 n. 197; T.A.R. Catania (Sicilia) sez. III 16 giugno 2009
n. 1103).
In ogni caso, il destinatario, per superare la presunzione di
conoscenza di cui sopra, deve provare di essere stato, senza colpa,
nell’impossibilità di avere avuto notizia dell’atto.
La prova richiesta dalla legge, per poter vincere la
presunzione legale, deve necessariamente avere ad oggetto un fatto o una
situazione che spezza o interrompe in modo duraturo il collegamento esistente
tra il destinatario ed il luogo di destinazione della comunicazione e deve, altresì,
dimostrare che tale situazione è incolpevole, non poteva cioè essere superata
dall’interessato con l’uso dell’ordinaria diligenza (cfr, Cassazione 18
novembre 2013, n. 25824; Cassazione 6 novembre 2011 n. 20482).
Tale prova non è stata fornita dalla ricorrente, e tanto basta
per considerare perfezionata la notificazione del provvedimento in data … con
conseguente tardività dell’impugnazione, proposta con ricorso notificato
soltanto l’ …, il quale deve essere dichiarato irricevibile.
OMISSIS
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