mercoledì 25 marzo 2015





Comunicazione dell’atto amministrativo


Tar Sicilia, Palermo, 24 marzo 2015, n. 711

Per il combinato disposto dell'art. 40, c. 3, del d.P.R. 655/1982 e dell’art. 1335 c.c., la comunicazione dell’atto amministrativo si perfeziona – per il destinatario – con il ritiro del piego o, per fictio juris,  al momento della scadenza del termine di compiuta giacenza



d.P.R. 29 maggio 1982, n. 655, Approvazione del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi) (stralcio: art. 40)

Art. 40

Rifiuto dei destinatari. Giacenza delle corrispondenze

Il destinatario può rifiutare le corrispondenze a lui indirizzate, ma in tal caso non  puo’  aprirle,  ne’  prendere  notizia  del  loro contenuto, ne’ apporre sulle corrispondenze  medesime  annotazioni  o dichiarazioni di qualsiasi natura, oltre quella del semplice rifiuto. 

Le corrispondenze rifiutate sono rispedite subito ai  mittenti,  se noti. Sono, inoltre, rispedite ai mittenti le corrispondenze che  per qualunque ragione non si siano  potute  recapitare  con  le  norme  e cautele od entro i termini indicati dai mittenti medesimi all’esterno degli invii dalla parte dell’indirizzo.

Gli  oggetti  di  corrispondenza  che  non  abbiano  potuto  essere distribuiti e non siano stati chiesti in  restituzione  dai  mittenti sono tenuti per  un  periodo  di  quindici  giorni  negli  uffici  di destinazione, fatta eccezione per le stampe non fermo posta,  per  le quali il periodo e’ limitato a dieci giorni, e per  le  raccomandate, per le quali il periodo di giacenza e’ di trenta giorni. 

Deve essere dato avviso della giacenza di oggetti  raccomandati  od assicurati, che non abbiano potuto essere distribuiti, ai destinatari ed ai mittenti, se identificabili.

Fatta eccezione per i giornali quotidiani, i settimi  numeri  degli stessi ed i settimanali di informazione aventi prezzo di vendita  non superiore a  quello  dei  quotidiani,  le  stampe  periodiche  e  non periodiche, di peso non superiore ai dieci grammi, che per  qualunque ragione non abbiano  potuto  essere  recapitate  o  che  siano  state respinte  dai  destinatari  al  momento  della  consegna,  non   sono restituite  al  mittente,  salvo  che  quest’ultimo  non   ne   abbia preventivamente   richiesta   la   restituzione,    impegnandosi    a corrispondere la relativa tassa. Quelle consegnate ai  destinatari  e da  questi  successivamente  rispedite  sono  considerate  di   nuova spedizione o non hanno corso se non sono state francate per intero.






OMISSIS

D’altra parte la prosecuzione del contratto di locazione di casella postale è confermata dall’attestazione dall’ufficio postale di N. sul plico raccomandato spedito dall’Amministrazione, il quale, decorsi i 30 giorni dall’avviso immesso nella casella postale il 18/09/2013 ai sensi dell’art.7 del contratto, in data 23/10/2013 ha apposto il timbro “al mittente per compiuta giacenza”. Diversamente, l’ufficio postale non avrebbe certo atteso i termini di legge per il perfezionarsi della compiuta giacenza (30 giorni) e avrebbe rispedito il plico al mittente con altra dicitura ai sensi del citato art.10.3 delle condizioni generali di contratto, prodotte in giudizio dalla stessa ricorrente.
Infatti, l'art. 40 co. 3 del D.P.R. del 29 maggio 1982 n. 655 stabilisce che le raccomandate che non abbiano potuto essere distribuite e non siano state chieste in restituzione dai mittenti debbano esser depositate presso l'Ufficio Postale di distribuzione per un periodo di giacenza (minimo) di trenta giorni.
La giurisprudenza di legittimità e di merito è conforme nel ritenere che “le lettere raccomandate si presumono conosciute, nel caso di mancata consegna per assenza del destinatario e di altra persona abilitata a riceverla, dal momento del rilascio del relativo avviso di giacenza presso l’ufficio postale” (cfr. Cassazione, sez. II Civile, 10 dicembre 2013 – 21 gennaio 2014, n. 1188; Cassazione Sez. Unite 24 aprile 2003 n. 6527; Cassazione 1 aprile 1997 n. 2847).
È stato anche affermato che la comunicazione dell’atto amministrativo, per il combinato disposto dell'art. 40 co. 3 del D.P.R. del 29 maggio 1982 n. 655 e dell’art. 1335 c.c., si perfeziona per il destinatario necessariamente secondo le due seguenti modalità alternative:
a) allorché provveda al ritiro del piego;
b) per fictio juris (ai sensi dell'art. 1335 c.c.), al momento della scadenza del termine di "compiuta giacenza” (T.A.R. Catanzaro (Calabria) sez. I 20 marzo 2014 n. 460; T.A.R. Trento (Trentino-Alto Adige) sez. I 13 luglio 2011 n. 197; T.A.R. Catania (Sicilia) sez. III 16 giugno 2009 n. 1103).
In ogni caso, il destinatario, per superare la presunzione di conoscenza di cui sopra, deve provare di essere stato, senza colpa, nell’impossibilità di avere avuto notizia dell’atto.
La prova richiesta dalla legge, per poter vincere la presunzione legale, deve necessariamente avere ad oggetto un fatto o una situazione che spezza o interrompe in modo duraturo il collegamento esistente tra il destinatario ed il luogo di destinazione della comunicazione e deve, altresì, dimostrare che tale situazione è incolpevole, non poteva cioè essere superata dall’interessato con l’uso dell’ordinaria diligenza (cfr, Cassazione 18 novembre 2013, n. 25824; Cassazione 6 novembre 2011 n. 20482).
Tale prova non è stata fornita dalla ricorrente, e tanto basta per considerare perfezionata la notificazione del provvedimento in data … con conseguente tardività dell’impugnazione, proposta con ricorso notificato soltanto l’ …, il quale deve essere dichiarato irricevibile.

OMISSIS

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