Corte di Giustizia UE 19 marzo 2015, n. C-266/13
Rinvio pregiudiziale – Previdenza sociale – Regolamento (CEE)
n. 1408/71 – Accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una
parte, e la
Confederazione svizzera, dall’altra, sulla libera
circolazione delle persone – Cittadino di uno Stato membro, nel quale
risiede, assunto come lavoratore subordinato a bordo di una nave posatubi
battente bandiera di un altro Stato terzo – Lavoratore inizialmente
impiegato da un’impresa avente sede nei Paesi Bassi e successivamente da
un’impresa avente sede in Svizzera – Lavoro eseguito, in momenti
successivi, sulla piattaforma continentale adiacente a uno Stato terzo, in
acque internazionali e nella parte della piattaforma continentale adiacente a
taluni Stati membri – Ambito di applicazione ratione personae di tale
regolamento – Determinazione della legislazione applicabile
Il regolamento (CEE) n. 1408/71 del
Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all’applicazione dei regimi di
sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro
familiari che si spostano all’interno della Comunità, nella sua versione
modificata e aggiornata dal regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio, del
2 dicembre 1996, come modificato dal regolamento (CE) n. 307/1999 del
Consiglio, dell’8 febbraio 1999, dev’essere interpretato nel senso che un
lavoratore subordinato che, come il sig. L. Kik, sia cittadino di uno
Stato membro ove risiede, e nel quale i suoi redditi sono assoggettati ad
imposta, lavori su una nave posatubi che batte bandiera di uno Stato terzo e
naviga in diversi luoghi nel mondo, in particolare all’altezza della parte
della piattaforma continentale adiacente a taluni Stati membri, sia stato
precedentemente impiegato da un’impresa avente sede nel suo Stato membro di
residenza, abbia cambiato datore di lavoro e sia ora impiegato da un’impresa
avente sede in Svizzera, pur continuando a risiedere nello stesso Stato membro
e a navigare sulla stessa nave, rientra nell’ambito di applicazione ratione
personae del regolamento n. 1408/71, nella sua versione modificata e
aggiornata dal regolamento n. 118/97, come modificato dal regolamento
n. 307/1999.
Le disposizioni che disciplinano la
determinazione della legislazione nazionale applicabile contenute nel titolo II
del regolamento n. 1408/71, nella sua versione modificata e aggiornata dal
regolamento n. 118/97, come modificato dal regolamento n. 307/1999,
devono essere interpretate nel senso che un cittadino di uno Stato membro, o
della Confederazione svizzera, Stato assimilato ad uno Stato membro ai fini
dell’applicazione di tale regolamento, che esercita un’attività subordinata a
bordo di una nave battente bandiera di uno Stato terzo al di fuori del
territorio dell’Unione, tra l’altro anche al di sopra della piattaforma
continentale di uno Stato membro, ma è impiegato da un’impresa avente sede nel
territorio della Confederazione svizzera, è soggetto alla legislazione dello
Stato in cui ha sede il suo datore di lavoro. Tuttavia, in circostanze come
quelle di cui al procedimento principale, nel caso in cui, conformemente al
menzionato regolamento, l’applicazione di detta legislazione comportasse
l’iscrizione a un regime di assicurazione volontaria o non comportasse
l’iscrizione ad alcun regime di previdenza sociale, tale cittadino sarebbe
soggetto alla legislazione dello Stato membro in cui risiede.
Dal sito http://curia.europa.eu
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