Tar Veneto xx giugno 2014, n. xxx
1.Cittadinanza italiana –
Acquisto per concessione – Rigetto dell’istanza – Tar competente a decidere il
ricorso
2.Cittadinanza italiana –
Acquisto per concessione – Presupposti – Residenza (decennale) – Nozione
Non rientra nella competenza del Tar del
Lazio, sede di Roma, ma in quella del tribunale territoriale, la controversia
avverso l’atto con il quale il Prefetto dichiara inammissibile la domanda di
riconoscimento della cittadinanza, posto che tale atto non è pienamente
equiparabile ad un diniego, e solo il diniego, emanato da un organo centrale
dello Stato, è idoneo ad incidere sullo “status” del soggetto interessato con
efficacia “erga omnes”, ed ha efficacia su tutto il territorio nazionale.
E’ legittimo il provvedimento del Prefetto
che, per effetto della mancata notifica del decreto di concessione della
cittadinanza italiana, a seguito della cancellazione anagrafica del
beneficiario, per emigrazione
all’estero, dichiara inammissibile l’istanza, a norma dell’art. 4, c. 7, del
d.P.R. 572/1993
OMISSIS
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente, cittadino t., il 18 dicembre 2007 ha presentato
istanza di concessione della cittadinanza italiana per residenza ultradecennale
ai sensi dell’art. 9, lett. f), della legge 5 febbraio 1992, n. 91.
Con decreto del Presidente della Repubblica del 14 giugno 2011,
gli è stata concessa la cittadinanza ed è stato incaricato il Comune di C. di
provvedere alla notifica ai sensi dell’art. 4 del DPR 18 aprile 1994, n. 362.
Il Comune l’11 luglio 2011 ha comunicato alla Prefettura che il
ricorrente è risultato cancellato all’anagrafe della popolazione residente dal
3 novembre 2010, in quanto, da accertamenti svolti, risultava essere tornato in
T.
Pertanto il Prefetto, constatata la mancanza di continuità di
iscrizione anagrafica, che a norma dell’art. 4, comma 7, del DPR 12 ottobre
1993, n. 572, deve permanere fino al giuramento, ha dichiarato inammissibile la
richiesta.
Con il ricorso in epigrafe tale provvedimento è impugnato
lamentando l’erroneità dei presupposti, il difetto di istruttoria ed il
travisamento, nonché la violazione dell’art. 9, lett. f), della legge 5
febbraio 1992, n. 91, sostenendo che deve essere accertata incidentalmente
l’illegittimità della cancellazione anagrafica, accertando che il ricorrente,
contrariamente da quanto risulta dalle iscrizioni anagrafiche, ha continuato a
risedere in Italia.
L’Amministrazione non si è costituita in giudizio.
Alla pubblica udienza del 12 giugno 2014, la causa è stata
trattenuta in decisione.
Preliminarmente il Collegio ritiene di dover valutare la
sussistenza o meno della propria competenza territoriale, in quanto, come è
noto, il codice del processo amministrativo ha stabilito che l’incompetenza
territoriale, anche se la questione non è stata dedotta dalle parti, è sempre
rilevata d’ufficio e deve essere accertata in via preliminare e prioritaria
rispetto ad ogni altra questione (cfr. l’art. 15, comma 2, secondo cui ove non
riconosca la propria competenza il tribunale non decide sulla domanda
cautelare, e gli artt. 55, comma 13, secondo cui il giudice può disporre misure
cautelari solo se ritiene sussistente la propria competenza, nonché l’art 62,
comma 4, secondo cui, nell’appello cautelare, l’incompetenza territoriale, anche
se la questione non è stata dedotta dalle parti, è sempre rilevata d’ufficio).
Sul punto il Collegio, richiamandosi a precedenti pronunce
della Sezione (cfr. tar Veneto, Sez. III, 3 ottobre 2010, n. 5906) ritiene di
prestare adesione all’orientamento espresso, in sede di regolamento di
competenza, dalla VI Sezione del Consiglio di Stato, con ordinanza n. 3059 del
17 maggio 2010, relativamente ad un caso analogo, ove, ai soli fini della
determinazione della competenza territoriale, si è affermato che non rientra
nella competenza del Tar Lazio, ma in quella del tribunale territoriale, la
controversia avverso l’atto con il quale il Prefetto dichiara inammissibile la
domanda di riconoscimento della cittadinanza, posto che tale atto non è
pienamente equiparabile ad un diniego, e solo il diniego, emanato da un organo
centrale dello Stato, è idoneo ad incidere sullo “status” del soggetto
interessato con efficacia “erga omnes”, ed ha efficacia su tutto il territorio
nazionale.
Nel merito il ricorso è infondato e deve essere respinto.
Il ricorrente in sostanza si prefigge di far valere nei
confronti dell’Amministrazione la sua presenza di fatto, indipendentemente
dall’iscrizione anagrafica, ovvero di ottenere un accertamento incidentale
dell’illegittimità della cancellazione dall’anagrafe.
Sotto entrambi i profili la domanda non può essere accolta.
L’art. 9 comma 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, stabilisce
che “la cittadinanza italiana può essere concessa con decreto del Presidente
della Repubblica (…) allo straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni
nel territorio della Repubblica” (lett. f) e, all’art. 4, comma 7, del
regolamento di esecuzione approvato con DPR 12 ottobre 1993, n. 572, precisa
che le medesime condizioni debbono permanere fino al giuramento.
Il regolamento da ultimo menzionato, specifica, all’art. 1
comma 2 lett. a), che, ai fini dell’acquisto della cittadinanza italiana, “si
considera legalmente residente nel territorio dello Stato chi vi risiede avendo
soddisfatto le condizioni e gli adempimenti previsti dalle norme in materia
d'ingresso e di soggiorno degli stranieri in Italia e da quelle in materia
d'iscrizione anagrafica”.
Ne discende che, come ripetutamente affermato dalla
giurisprudenza (cfr. Tar Lombardia, Brescia, Sez. II, 8 gennaio 2014, n. 6; Tar
Trentino Alto Adige, Trento, 5 giungo 2013, n. 180; Tar Lazio, Roma, Sez. II, 4
dicembre 12 2012, n. 10123; Tar Lazio, Roma, 30 aprile 2010, n. 8967; Tar
Veneto, Sez. III, 6 ottobre 2008, n. 3125; Tar Lombardia, Brescia, 14 novembre 2008,
n. 1637), la residenza legale non può prescindere dall’iscrizione anagrafica,
la quale rappresenta un requisito richiesto dalla norma, alla cui assenza non è
possibile ovviare mediante la produzione di dati ed elementi atti a comprovare
la presenza sul territorio.
La richiesta di accertamento incidentale dell’illegittimità
della cancellazione conduce a risultati non dissimili, in quanto in sede di
giudizio amministrativo il sindacato incidentale su diritti deve limitarsi alle
risultanze estrinseche degli atti pubblici che accertano fatti, essendo escluso
che in sede amministrativa e di giurisdizione amministrativa si possano
accertare fatti o atti modificativi delle situazioni giuridiche.
Per completezza deve peraltro essere rilevato che le risultanze
documentali allegate al fine di provare la presenza in Italia non rappresentano
un indice probatorio della persistente presenza del ricorrente sul territorio
nazionale a fronte della pluralità di elementi di segno opposto raccolti nel
corso dagli accertamenti svolti dal Comune.
Infatti risulta che il Comune ha assunto in proposito le
dichiarazioni del datore di lavoro del ricorrente, e di un suo fratello con lui
convivente, ed entrambi hanno dichiarato che il ricorrente e la sua famiglia
sono rientrati nel Paese di origine nel 2009 (cfr. le annotazioni di cui ai
docc. 6 e 7 allegati al ricorso), mentre il ricorrente non allega
documentazione idonea ad attestare la sua presenza in Italia e pretende di
valorizzare un unico elemento, che però non è univoco nel provare la sua
presenza continuativa nel periodo contestato, consistente nella copia di una
distinta di versamento su un libretto di risparmio postale a lui intestato,
sottoscritta il 25 marzo 2011, e pertanto idonea a comprovare tutt’al più la
sua presenza in quella data.
In definitiva pertanto il ricorso deve essere respinto.
La mancata costituzione in giudizio dell’Amministrazione
dispensa il Collegio dal dover pronunciare sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, terza Sezione,
definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.
Nulla spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità
amministrativa.
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