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ELETTORALE
ELETTORALE – LISTE AGGIUNTE DEI
CITTADINI DELL’UNIONE PER LE ELEZIONI COMUNALI – TRASFERIMENTO DELLA
RESIDENZA IN ALTRO COMUNE
QUESITO
In caso di trasferimento di residenza in altro
Comune del cittadino dell’Unione, iscritto nella lista elettorale aggiunta
per le elezioni comunali, si procede d’ufficio?
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RISPOSTA
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Ai sensi dell’art. 8, par. 3, c. 3, della
Direttiva 19 dicembre 1994, n. 94/80/Ce, Modalità
di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali per
i cittadini dell’Unione europea che risiedono in uno Stato membro di cui non
hanno la cittadinanza (1),
“l'elettore che trasferisce la sua residenza nel territorio di un altro ente
locale di base dello stesso Stato membro è iscritto nelle liste elettorali di
questo ente locale alle stesse condizioni degli elettori cittadini dello
Stato in questione”. Posto che, ai sensi del combinato disposto dell’art. 2,
par. 1, lett. a), della citata Direttiva, e dell’allegato alla stessa, per
l’Italia gli “enti locali di base” sono il comune e la circoscrizione, riteniamo
che l’iscritto nelle liste elettorali aggiunte – dei cittadini dell’Unione
che votano per le elezioni comunali – che trasferisce la residenza in altro
Comune italiano debba essere cancellato (d’ufficio) dalle liste elettorali
aggiunte del Comune di emigrazione ed
iscritto (sempre d’ufficio) nelle liste elettorali aggiunte del Comune
di immigrazione (2)
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