Elezioni Regionali in Veneto
D.P.G.R.
(Veneto) del 27 marzo 2015 (B.U.R. 27 marzo 2015, n. 30), Indizione
delle elezioni del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale
del Veneto ed attribuzione dei seggi alle circoscrizioni elettorali.
Il Presidente
Premesso che l’articolo 122 della Costituzione
attribuisce alle Regioni la competenza a disciplinare con legge il sistema
elettorale regionale nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge
dello Stato e che la legge 2 luglio 2004, n. 165 recante “Disposizioni di
attuazione dell’art. 122, primo comma, della Costituzione” stabilisce, tra
gli altri, i principi fondamentali in materia di sistema di elezione del
Presidente della Giunta e dei consiglieri regionali;
Visto che - al fine di realizzare le condizioni
previste dall'articolo 7, comma 1, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, in tema di
c.d. election day e di ottenere i conseguenti risparmi di spesa - con
l’articolo 1, comma 501, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 “Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di
stabilità 2015)” e con successivo decreto legge n. 27 del 17 marzo 2015, è
stato modificato l’articolo 5, comma 1, della legge 165/2004, che ora così
testualmente dispone: “Gli organi elettivi delle regioni durano in carica
per cinque anni, fatta salva, nei casi previsti, l’eventualità dello
scioglimento anticipato del Consiglio regionale. Il quinquennio decorre per
ciascun Consiglio dalla data della elezione e le elezioni dei nuovi Consigli
hanno luogo non oltre i sessanta giorni successivi al termine del quinquennio o
nella domenica compresa nei sei giorni ulteriori.”;
Preso atto che, come comunicato con circolare del
Ministero dell’Interno n. 9/2015 del 24 marzo 2015, con Decreto del 19 marzo
2015 il Ministro dell’Interno ha fissato la data di svolgimento del turno
annuale ordinario di elezioni amministrative per domenica 31 maggio 2015;
Visto lo Statuto regionale approvato con la legge
regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1, in particolare gli articoli 34 e 51
che dispongono, rispettivamente, sull’elezione e la composizione del Consiglio
regionale e sull’elezione del Presidente della Giunta;
Vista la legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 “Norme
per l’elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale” e
ss.mm. e ii., ed in particolare i seguenti articoli:
- articolo 2, il quale prevede che il numero dei
consiglieri regionali è determinato con riferimento alla popolazione residente
definita in base ai risultati ufficiali dell’ultimo censimento generale e che
fanno, inoltre, parte del Consiglio regionale il Presidente della Giunta
regionale e il candidato alla carica di Presidente che ha conseguito un numero
di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato
eletto Presidente;
- articolo 4, il quale stabilisce che il territorio
regionale è ripartito in circoscrizioni elettorali corrispondenti alle province
di Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona e Vicenza, e precisa le
modalità per la ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni medesime;
- articolo 11, che dispone che le elezioni del
Consiglio regionale e del Presidente della Giunta, “che hanno luogo nel periodo
che intercorre tra il 15 maggio e il 15 giugno”, sono indette con Decreto del
Presidente della Giunta regionale in carica, provvedimento che comprende, oltre
alla convocazione dei comizi elettorali, anche l’indicazione del numero dei
seggi attribuiti a ciascuna circoscrizione elettorale; il Decreto è comunicato
immediatamente ai Sindaci dei Comuni della Regione, che ne danno notizia agli
elettori con un manifesto che deve essere affisso quarantacinque giorni prima
della data stabilita per le elezioni, nonché ai Presidenti dei Tribunali nella
cui giurisdizione sono i Comuni capoluogo di Provincia della Regione e al
Presidente della Corte d’Appello del capoluogo della Regione; il Decreto è
inoltre pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione almeno sessanta giorni
prima del giorno delle elezioni;
Vista la legge 17 febbraio 1968, n. 108 “Norme
per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale” e
ss.mm. e ii.;
Vista la legge 23 febbraio 1995, n. 43 “Nuove
norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario” e
ss.mm. e ii.;
Visto l’articolo 7, comma 1, del decreto legge 6
luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,
n. 111, in tema di c.d. election day;
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 6
novembre 2012 recante “Determinazione della popolazione legale della
Repubblica in base al 15° censimento generale della popolazione e delle
abitazioni del 9 ottobre 2011, ai sensi dell’articolo 50, comma 5, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge
30 luglio 2010, n. 122.”;
decreta
- le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di convocare per domenica 31 maggio 2015 i comizi per l’elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale del Veneto, atteso che con Decreto del Ministro dell’Interno del 19 marzo 2015 sono state indette per la stessa data le elezioni amministrative;
- di indicare, per ciascuna circoscrizione elettorale provinciale, il seguente numero di seggi, attribuito a seguito del riparto risultante dalla tabella allegata (Allegato A) al presente Decreto:
·
Circoscrizione elettorale di
Belluno 2 seggi
·
Circoscrizione elettorale di
Padova 9 seggi
·
Circoscrizione elettorale di
Rovigo 2 seggi
·
Circoscrizione elettorale di
Treviso 9 seggi
·
Circoscrizione elettorale di
Venezia 9 seggi
·
Circoscrizione elettorale di
Verona 9 seggi
·
Circoscrizione elettorale di
Vicenza 9 seggi
- di comunicare immediatamente il presente Decreto, ai sensi dell’articolo 11, comma 4, lettera a) della legge regionale n. 5/2012, ai Sindaci dei Comuni della Regione che ne danno notizia agli elettori con un manifesto che deve essere affisso quarantacinque giorni prima della data stabilita per le elezioni;
- di comunicare immediatamente il presente Decreto, ai sensi dell’articolo 11, comma 4, lettere b) e c) della legge regionale n. 5/2012, ai Presidenti dei Tribunali nella cui giurisdizione sono i Comuni capoluogo di Provincia della Regione e al Presidente della Corte d’Appello di Venezia;
- di incaricare la Segreteria Generale della Programmazione del coordinamento delle attività necessarie a dare esecuzione al presente atto, come peraltro già disposto nel decreto n. 2 del 13 febbraio 2015 del medesimo Segretario Generale;
- di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Luca Zaia
http://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/DettaglioDecretoPGR.aspx?id=295106
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