lunedì 9 marzo 2015





Documenti privi di legalizzazione (e di traduzione) e ‘dovere di soccorso istruttorio’ (in relazione al rinnovo del permesso di soggiorno)

Tar Lombardia, Milano, xx 2014, n. xx

 OMISSIS

Considerato che il ricorrente ha impugnato il provvedimento emesso in data OMISSIS che ha disposto il rigetto della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno  n. OMISSIS per motivi di lavoro subordinato, in quanto lo straniero si sarebbe assentato senza giustificato motivo dal territorio nazionale per un periodo di due anni e otto mesi;
Considerato che, come già precisato in sede di ordinanza cautelare, sussistono i gravi motivi addotti dal ricorrente per giustificare la sua assenza prolungata dal territorio nazionale, in quanto lo stesso è stato detenuto in carcere nel suo Paese di origine, come emerge dalla documentazione depositata in atti;
Considerato che l’amministrazione non poteva ritenere irrilevante la documentazione solo perché ”non tradotta né legalizzata nei termini di legge”, in quanto, nel dubbio, avrebbe dovuto attivarsi per verificare tale circostanza, anche con un’interrogazione alle Autorità straniere competenti;
Ritenuto che, con tale comportamento, l’amministrazione non si sia attenuta al cosiddetto “dovere di soccorso istruttorio”, che può ravvisarsi ogni qualvolta, in costanza di documentazione irregolare ma esistente, sussista l’esigenza di accertare l’effettiva esistenza di requisiti o di circostanze di fatto dichiarate dall’interessato ma non del tutto comprovate;
Ritenuto, pertanto, doversi accogliere il ricorso e, per l’effetto, annullare il provvedimento impugnato;

OMISSIS


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