Documenti privi di legalizzazione (e di traduzione) e ‘dovere di
soccorso istruttorio’ (in relazione al rinnovo del permesso di soggiorno)
Tar Lombardia, Milano, xx 2014,
n. xx
OMISSIS
Considerato che il ricorrente ha impugnato il provvedimento
emesso in data OMISSIS che ha disposto il rigetto della domanda di rinnovo del
permesso di soggiorno n. OMISSIS per
motivi di lavoro subordinato, in quanto lo straniero si sarebbe assentato senza
giustificato motivo dal territorio nazionale per un periodo di due anni e otto
mesi;
Considerato che, come già precisato in sede di ordinanza
cautelare, sussistono i gravi motivi addotti dal ricorrente per giustificare la
sua assenza prolungata dal territorio nazionale, in quanto lo stesso è stato
detenuto in carcere nel suo Paese di origine, come emerge dalla documentazione
depositata in atti;
Considerato che l’amministrazione non poteva ritenere
irrilevante la documentazione solo perché ”non tradotta né legalizzata nei
termini di legge”, in quanto, nel dubbio, avrebbe dovuto attivarsi per
verificare tale circostanza, anche con un’interrogazione alle Autorità
straniere competenti;
Ritenuto che, con tale comportamento, l’amministrazione non si
sia attenuta al cosiddetto “dovere di soccorso istruttorio”, che può ravvisarsi
ogni qualvolta, in costanza di documentazione irregolare ma esistente, sussista
l’esigenza di accertare l’effettiva esistenza di requisiti o di circostanze di
fatto dichiarate dall’interessato ma non del tutto comprovate;
Ritenuto, pertanto, doversi accogliere il ricorso e, per
l’effetto, annullare il provvedimento impugnato;
OMISSIS
Nessun commento:
Posta un commento