lunedì 9 marzo 2015





Ministero della Salute – Termini di approvazione del regolamento di polizia mortuaria

D.p.c.m. 21 gennaio 2015, n. 24  (G.U. 9 marzo 2015, n. 56), Regolamento concernente i termini  di  conclusione  dei  procedimenti amministrativi di competenza del Ministero della salute aventi durata non superiore a novanta giorni, in attuazione dell'articolo 2,  comma 3, della legge 7 agosto 1990, n.  241,  e  successive  modificazioni.


 
 
 
                            IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni recante disciplina dell'attivita' di Governo
e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri; 
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e  successive  modificazioni,
concernente nuove norme in materia di procedimento  amministrativo  e
di diritto di accesso ai documenti amministrativi; 
  Visto, in particolare, l'articolo 2, comma 3, della legge 7  agosto
1990, n. 241, modificato dall'articolo 7 della legge 18 giugno  2009,
n.  69,  secondo  cui  sono  individuati  con  apposito  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri,  i  termini  non  superiori  a
novanta giorni  entro  i  quali  devono  concludersi  i  procedimenti
amministrativi; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,  e  successive
modificazioni, recante riforma  dell'organizzazione  del  Governo,  a
norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59; 
  Vista la  legge  13  novembre  2009,  n.  172  di  istituzione  del
Ministero della salute; 
  Visto il decreto del Ministro della sanita' 18  novembre  1998,  n.
514 con il quale e' stato adottato il regolamento  recante  norme  di
attuazione dagli articoli 2 e 4 della legge n. 241 del 1990; 
  Visto il decreto del Ministro per  la  pubblica  amministrazione  e
l'innovazione, di concerto con il  Ministro  per  la  semplificazione
normativa del 12 gennaio 2010, concernente le linee di indirizzo  per
l'attuazione dell'articolo 7 della legge n. 69 del 2009; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  11
febbraio 2014, n. 59 recante il  regolamento  di  organizzazione  del
Ministero della salute; 
  Ritenuto di dover procedere  all'individuazione  dei  termini,  non
superiori  a  novanta  giorni,  di   conclusione   dei   procedimenti
amministrativi di competenza del Ministero della salute; 
  Udito il parere del Consiglio di Stato, Sezione consultiva per  gli
atti normativi, n. 664 del 2014, espresso nell'Adunanza del 17 aprile
2014; 
  Sulla proposta del  Ministro  della  salute,  di  concerto  con  il
Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione; 
 
                               Adotta 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
 
                       Termini di conclusione 
                   dei procedimenti amministrativi 
 
  1. I termini non superiori a novanta giorni, entro i  quali  devono
concludersi i procedimenti amministrativi attribuiti alla  competenza
del  Ministero  della  salute  che  conseguano  obbligatoriamente  ad
iniziativa di parte ovvero debbano essere  promossi  d'ufficio,  sono
individuati nell'allegata tabella A, che costituisce parte integrante
del presente regolamento. 
  2. Entro due anni dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente
regolamento, e successivamente a cadenza biennale, il Ministero della
salute verifica lo stato di attuazione della  normativa  e  promuove,
nelle forme previste dalle  vigenti  disposizioni,  le  modificazioni
ritenute necessarie. 
                               Art. 2 
 
 
                             Abrogazioni 
 
  1. Sono abrogate, per quanto di ragione,  le  tabelle  allegate  al
decreto ministeriale 18 novembre  1998,  n.  514,  recanti  norme  di
attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto  1990,  n.  241,
relativamente all'individuazione dei termini fino  a  novanta  giorni
dei procedimenti amministrativi di  competenza  del  Ministero  della
salute di cui al presente regolamento. 



OMISSIS

Tabella A

OMISSIS

Numero
Denominazione della struttura
Tipologia di procedimento e riferimenti normativi
Termini di conclusione del procedimento

OMISSIS

5
Direzione generale della prevenzione sanitaria
Omologazione dei regolamenti di polizia mortuaria (art. 345, c. 3, r.d. 27 luglio 1934, n. 1265)

60


OMISSIS

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