Quando i ‘tempi’ della giustizia sono ‘condannati’ dalla realtà: Tar
Sicilia, Palermo, 5 novembre 2014, n. 2674
Vicenda – paradossalmente, secondo parte della
dottrina (*) – emblematica quella
decisa dal Tar isolano.
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(*)VIRGA, Il giudizio elettorale
ed il “paradosso Cammarata”, in http://blog.lexitalia.it/?p=2672
(1 marzo 2015)
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Contro il
risultato delle elezioni comunali di Palermo del maggio 2007 – che
videro vincitore Diego Cammarata – propone ricorso lo sconfitto Leoluca
Orlando.
Nelle
‘more’ del giudizio elettorale, si conclude il mandato e – nel maggio 2012 – si svolgono nuove elezioni,
vinte, questa volta, (proprio) da (quel) Leoluca Orlando (ricorrente nel
giudizio elettorale).
Nel merito della
vicenda, il Tar sottolinea:
-non sussistere “dubbio che la denunziata irregolarità relativa alla consegna dei plichi,
recanti la documentazione delle operazioni del seggio, a personale non
identificato sia gravissima e determini, se riferita ad un numero elevato di
sezioni, una valida ragione di annullamento dell’intero procedimento” –
e nel caso deciso si trattava di “192 sezioni su 600,
cioè circa un terzo, con l’effetto di rendere seriamente perplesso l’esito
dell’intera consultazione” – ed “il mancato rispetto delle regole che
imponevano la consegna a personale qualificato e identificato implica che nessuna sicurezza sull’esito effettivo della consultazione
possa ritenersi raggiunta, attesa la probabilità di un inquinamento, per
dir così, della documentazione versata”;
-la rilevanza della “condanna in via definitiva per brogli di alcuni presidenti di
seggio”.
Di fronte alla
scadenza del mandato, in relazione alle elezioni oggetto del ricorso, al
Tribunale non rimane altro che statuire
l’improcedibilità del ricorso, per carenza di interesse, non senza rimarcare:
-“l’onere di rappresentare le
problematiche di denegata giustizia (costituite, nel caso di specie, dal mancato ed urgente ripristino della legalità violata con
l’indizione di nuove elezioni) cagionata non già da inerzie dei vari
protagonisti della vicenda, ma dalla combinazione di meccanismi processuali
doverosi, peraltro non agevoli (istruttorie complesse ed accertamenti penali) e
sostanzialmente dilatori” (sul punto, si evidenzia, da un lato, che “la
pronuncia definitiva della Corte di cassazione in ordine alla responsabilità
penale di alcuni presidenti di seggio è stata pubblicata il 31 gennaio 2013,
quando il consiglio comunale eletto nel 2007 era scaduto”, dall’altro, in
termini generali, che “il tema si è già presentato in altre sedi di Tribunale
amministrativo, nelle quali non si è potuto pervenire a sentenza in tempi brevi
non già per mancata osservanza degli obblighi di celere decisione gravanti
sullo stesso, ma per l’intersecarsi, con carattere impediente, di accertamenti
deferiti ad altra Giurisdizione”)
-come “tali difficoltà non
poss(a)no essere superate solo facendo assegnamento sui tempi stringatissimi
che il codice del processo amministrativo del 2010 stabilisce per la decisione
dei ricorsi elettorali (art. 129 e ss. C.p.a.)”, ma imponendosi “una strategia
complessa di recupero, in un contesto unitario e senza idoneità a fare stato,
degli accertamenti diversi così da consentire nel più breve periodo la
statuizione giurisdizionale e la riedizione, se occorre, delle operazioni
elettorali”.
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