giovedì 5 marzo 2015





Quando i ‘tempi’ della giustizia sono ‘condannati’ dalla realtà: Tar Sicilia, Palermo, 5 novembre 2014, n. 2674


Vicenda – paradossalmente, secondo parte della dottrina (*) – emblematica quella decisa dal Tar isolano.


(*)VIRGA, Il giudizio elettorale ed il “paradosso Cammarata”, in http://blog.lexitalia.it/?p=2672 (1 marzo 2015)



Contro il risultato delle elezioni comunali di Palermo del maggio 2007 – che videro vincitore Diego Cammarata – propone ricorso lo sconfitto Leoluca Orlando.

Nelle ‘more’ del giudizio elettorale, si conclude il mandato e –  nel maggio 2012 – si svolgono nuove elezioni, vinte, questa volta, (proprio) da (quel) Leoluca Orlando (ricorrente nel giudizio elettorale).

Nel merito della vicenda, il Tar sottolinea:

-non sussistere “dubbio che la denunziata irregolarità relativa alla consegna dei plichi, recanti la documentazione delle operazioni del seggio, a personale non identificato sia gravissima e determini, se riferita ad un numero elevato di sezioni, una valida ragione di annullamento dell’intero procedimento” – e nel caso deciso si trattava di “192 sezioni su 600, cioè circa un terzo, con l’effetto di rendere seriamente perplesso l’esito dell’intera consultazione” – ed “il mancato rispetto delle regole che imponevano la consegna a personale qualificato e identificato implica che nessuna sicurezza sull’esito effettivo della consultazione possa ritenersi raggiunta, attesa la probabilità di un inquinamento, per dir così, della documentazione versata”;

-la rilevanza della “condanna in via definitiva per brogli di alcuni presidenti di seggio”.

Di fronte alla scadenza del mandato, in relazione alle elezioni oggetto del ricorso, al Tribunale non rimane altro che  statuire l’improcedibilità del ricorso, per carenza di interesse, non senza rimarcare:

-“l’onere di rappresentare le problematiche di denegata giustizia (costituite, nel caso di specie, dal mancato ed urgente ripristino della legalità violata con l’indizione di nuove elezioni) cagionata non già da inerzie dei vari protagonisti della vicenda, ma dalla combinazione di meccanismi processuali doverosi, peraltro non agevoli (istruttorie complesse ed accertamenti penali) e sostanzialmente dilatori” (sul punto, si evidenzia, da un lato, che “la pronuncia definitiva della Corte di cassazione in ordine alla responsabilità penale di alcuni presidenti di seggio è stata pubblicata il 31 gennaio 2013, quando il consiglio comunale eletto nel 2007 era scaduto”, dall’altro, in termini generali, che “il tema si è già presentato in altre sedi di Tribunale amministrativo, nelle quali non si è potuto pervenire a sentenza in tempi brevi non già per mancata osservanza degli obblighi di celere decisione gravanti sullo stesso, ma per l’intersecarsi, con carattere impediente, di accertamenti deferiti ad altra Giurisdizione”)

-come “tali difficoltà non poss(a)no essere superate solo facendo assegnamento sui tempi stringatissimi che il codice del processo amministrativo del 2010 stabilisce per la decisione dei ricorsi elettorali (art. 129 e ss. C.p.a.)”, ma imponendosi “una strategia complessa di recupero, in un contesto unitario e senza idoneità a fare stato, degli accertamenti diversi così da consentire nel più breve periodo la statuizione giurisdizionale e la riedizione, se occorre, delle operazioni elettorali”.



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