Calabria – Elezioni
regionali – Legislazione regionale – Questione di legittimità costituzionale
Tar Calabria, Catanzaro, 20 marzo 2015, n. 519 (ord.)
E’ rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale dell’art. 1, c. 1, lett. a), della l.r. 12 settembre 2014, n. 19
(che sopprime il secondo periodo del c. 2 dell’art. 1, della l.r. 7 febbraio
2005, n. 1), per violazione dell’art. 3 Protocollo Addizionale n. 1 CEDU, in
relazione agli artt. 117 c.. 1, e 123 Cost.,
e dell’art. 18 dello Statuto della Regione Calabria, adottato con l.r.
19 ottobre 2044 n. 25, quale parametro interposto in relazione all’art. 123
Cost
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Legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, Disposizioni concernenti l'elezione
diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle
Regioni (art. 5, c. 1)
Art. 5.
(Disposizioni
transitorie)
1. Fino alla data di entrata in
vigore dei nuovi statuti regionali e delle nuove leggi elettorali ai sensi
del primo comma dell'articolo 122 della Costituzione, come sostituito
dall'articolo 2 della presente legge costituzionale, l'elezione del
Presidente della Giunta regionale è contestuale al rinnovo dei rispettivi
Consigli regionali e si effettua con le modalità previste dalle disposizioni
di legge ordinaria vigenti in materia di elezione dei Consigli regionali.
Sono candidati alla Presidenza della Giunta regionale i capilista delle liste
regionali. È proclamato eletto Presidente della Giunta regionale il candidato
che ha conseguito il maggior numero di voti validi in ambito regionale. Il
Presidente della Giunta regionale fa parte del Consiglio regionale. È
eletto alla carica di consigliere il candidato alla carica di Presidente
della Giunta regionale che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente
inferiore a quello del candidato proclamato eletto Presidente. L'Ufficio
centrale regionale riserva, a tal fine, l'ultimo dei seggi eventualmente
spettanti alle liste circoscrizionali collegate con il capolista della lista
regionale proclamato alla carica di consigliere, nell'ipotesi prevista al
numero 3) del tredicesimo comma dell'articolo 15 della legge 17 febbraio
1968, n. 108, introdotto dal comma 2 dell'articolo 3 della legge 23 febbraio
1995, n. 43; o, altrimenti, il seggio attribuito con il resto o con la cifra
elettorale minore, tra quelli delle stesse liste, in sede di collegio unico
regionale per la ripartizione dei seggi circoscrizionali residui. Qualora
tutti i seggi spettanti alle liste collegate siano stati assegnati con
quoziente intero in sede circoscrizionale, l'Ufficio centrale regionale
procede all'attribuzione di un seggio aggiuntivo, del quale si deve tenere
conto per la determinazione della conseguente quota percentuale di seggi
spettanti alle liste di maggioranza in seno al Consiglio regionale.
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Legge regionale 19 ottobre
2004, n. 25, Approvazione dello Statuto
(art. 18)
Articolo 18
(Convalida degli eletti)
1.I Consiglieri regionali
entrano nell’esercizio delle loro funzioni all’atto della proclamazione.
2.Fino a quando non siano
completate le operazioni di proclamazione degli eletti sono prorogati i
poteri del precedente Consiglio.
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Legge regionale 7 febbraio
2005, n. 1, Norme per l’elezione del
Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale (art. 1, c.
2)
Il numero dei Consiglieri
regionali, in armonia con quanto previsto nello Statuto della Regione, è
fissato in trenta (1),
oltre il Presidente della Giunta regionale (2). [Resta salva l’applicazione dell’articolo 15,
commi 13 e 14, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, così come modificata
dalla legge 23 febbraio 1995, n. 43 e dall’articolo 5, comma 1, della legge
costituzionale 22 novembre 1999, n. 1] (3)
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OMISSIS
Con ricorso notificato in data 16.01.2015, l’odierna
ricorrente, candidata non eletta alla carica di Presidente della Giunta
Regionale calabrese per la lista regionale n.1 collegata alle liste
circoscrizionali aventi i contrassegni “Casa delle Libertà-Forza
Italia-Fratelli d’Italia”, chiede l’annullamento, in via principale, del
verbale dell’Ufficio Centrale Circoscrizionale Centro c/o il Tribunale di
Catanzaro del 09.12.2014, nella parte in cui è stato proclamato eletto alla
carica di Consigliere regionale il Dott. … all’esito delle recenti
consultazioni elettorali per il rinnovo del Consiglio Regionale della Regione
Calabria; contestualmente impugna i verbali di proclamazione alla carica di
consigliere regionale di …. Ciò al fine di ottenere una
sentenza che dichiari il proprio diritto ad essere proclamata alla carica di
consigliere regionale, in qualità di candidato Presidente della Giunta
regionale che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a
quello del candidato eletto presidente.
Espone la ricorrente che, a seguito delle elezioni svoltesi in
data 23 novembre 2014 per il rinnovo della carica di Presidente della Giunta
Regionale e del Consiglio Regionale della Regione Calabria, l’Ufficio Centrale Regionale
c/o la Corte
d’Appello di Catanzaro, con verbale del 9 dicembre 2014, ha proclamato eletto
alla carica di Presidente della Giunta Regionale della Regione Calabria il sig.
Mario Oliviero.
Nella fase immediatamente successiva
alla proclamazione del Presidente della Giunta Regionale, l’Ufficio Centrale
Regionale non ha proclamato eletta alla carica di consigliere regionale la
ricorrente, sebbene rivesta la qualità di candidato alla carica di Presidente
della Giunta regionale che ha conseguito un numero di voti validi
immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato eletto Presidente ,
mediante l’attribuzione, alla stessa, dell’ultimo dei seggi spettante alla sua
coalizione, come previsto dal sistema vigente.
La ricorrente ipotizza che l’Ufficio Centrale Elettorale
Regionale abbia ritenuto che la modifica introdotta con la legge regionale 12.
9.2014 n.19, mediante la quale è stato soppresso il secondo periodo del comma 2
dell’art.1 della L.R. n.1/2005 - che richiamava espressamente l’art. 5 della
L.Cost. n.1/1999 - comporti l’inapplicabilità del secondo periodo dell’art. 5
della L. n.1/1999 e, conseguentemente, impedisca la sua proclamazione a
consigliere regionale.
La ricorrente deduce che la previsione
di cui all’art. 5, comma 1, secondo periodo della L Costituzionale n.1/1999
(nomina a consigliere regionale del candidato che ha riportato un numero
immediatamente di voti inferiori a quello del Presidente eletto), seppure
contenuta in una disposizione rubricata come “transitoria”, non avrebbe “carattere
transitorio”, nel senso che non cessa di esistere con l’entrata in vigore delle
leggi regionali, ma è norma di principio a garanzia delle c.d. minoranze.
Secondo la prospettazione della
ricorrente, la norma della legge costituzionale che prevede la proclamazione a
consigliere regionale del candidato (miglior) perdente alla carica di
Presidente della Giunta regionale, costituirebbe norma di principio
fondamentale del sistema elettorale regionale e, come tale, sarebbe
direttamente applicabile alle elezioni regionali, a prescindere dal fatto che
le Regioni l’abbiano espressamente recepita.
OMISSIS
Il Collegio con separata sentenza ha rigettato l’eccezione di
difetto di giurisdizione sollevata dai resistenti e ha affermato la sussistenza
della giurisdizione del giudice amministrativo.
Va ricostruito il quadro normativo di riferimento applicabile
alla fattispecie.
L’art. 5 legge costituzionale 22 novembre 1999 n.1 ha dettato
la disciplina transitoria in attesa dell’adozione dei nuovi Statuti regionali e
delle leggi regionali elettorali, prevedendo, in termini espressi, l’elezione
alla carica di consigliere del candidato Presidente della Giunta regionale con
un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato
proclamato eletto Presidente.
La
Legge Regionale 7 febbraio 2005 n.1 (norme per l’elezione del
Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale) all’art.1 comma 2
secondo periodo così recitava << Resta salva l’applicazione dell’art. 15,
commi 13 e 14 della legge 17 febbraio 1968 , n.108, così come modificata dalla
legge 23 febbraio 1995, n.43 e dall’art, 5, comma 1, della legge costituzionale
22 novembre 1999 n.1>>.
La
Legge Regionale della Calabria 19 settembre 2014 n. 19,
modificando l’art.1, lett.a) della legge regionale n.1/2005, ha soppresso “ il
secondo periodo della comma 2”.
L’ultrattività della disposizione
transitoria, dunque, è impedita dal suddetto recente intervento del legislatore
regionale che ha conseguentemente vanificato l’aspettativa ad essere nominato consigliere
regionale del candidato Presidente che segue il vincitore della competizione
elettorale.
La tesi sostenuta dalla ricorrente è
che l’art. 5 legge costituzionale 22 novembre 1999 n.1 avrebbe natura
transitoria solo nel primo periodo (laddove disciplina l’elezione del
Presidente della Giunta regionale) ma non nel secondo periodo laddove prevede
l’elezione alla carica di consigliere del candidato alla carica di Presidente
della Giunta regionale che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente
inferiore a quello del candidato proclamato eletto Presidente.
Tale approccio esegetico, tuttavia, non
è confortato da alcuna apprezzabile argomentazione e, soprattutto, per quel che
rileva in questa sede, si pone aperto contrasto con l’indirizzo della Corte
Costituzionale (n.4/2010; n.45/2011) che ha ritenuto che la disposizione testé
richiamata abbia natura transitoria, senza distinguere tra primo e secondo
periodo del primo comma.
Né la transitorietà è smentita dalla decisione n. 728/2010 di
questo Tribunale, richiamata dalla ricorrente a sostegno della natura non
transitoria della legge costituzionale, in quanto tale pronuncia è stata emessa
sotto l’ombrello del rinvio espresso all’art. 5, comma 1 legge costituzionale
n.1/1999, da parte dell’allora vigente art. 1, comma 2, L.R. 1/2005.
Riepilogato il quadro normativo di
riferimento, il Tribunale ritiene rilevante e non manifestatamente infondata la
questione della conformità dell’art. 1, comma 1, lett.a) della L.R. 12
settembre 2014 n.19 nella parte in cui sopprime il comma 2 dell’art. 1 L.R.
1/2005 in riferimento alla violazione dell’art. 123 della Costituzione e in
relazione all’art. 3 del Protocollo Addizionale n. 1 alla "Convenzione
Europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali", quale norma
interposta integrativa dell’art. 117 co. 1 Cost.
E’ necessario ricostruire gli eventi che hanno preceduto
l’adozione della legge regionale 12 settembre 2014 n. 19 mediante la quale si è
provveduto a sopprimere il secondo periodo del co.2 dell’art. 1 della legge
regionale 7 febbraio 2005 n.1.
Il Presidente della Giunta della Regione Calabria,
dott.Giuseppe Scopelliti, a seguito di condanna penale, in data 29 aprile 2014,
ha rassegnato le proprie dimissioni.
Il medesimo Presidente, in data 3 giugno 2014, (tardivamente in
quanto oltre i 10 giorni stabiliti dall'art. 60 del regolamento del Consiglio)
ha comunicato le proprie dimissioni al Consiglio regionale.
L’art. 126 co. 3 Cost. prevede che le dimissioni del Presidente
della Giunta comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del
Consiglio.
Alla stregua di tale disposizione costituzionale, con la
comunicazione al Consiglio regionale delle dimissioni, avvenuta in data 3
giugno 2014, il predetto Consiglio si è sciolto de plano ed ha avuto inizio il
regime di prorogatio con la conseguente limitazione delle sue funzioni agli
atti necessari e urgenti.
L’articolo 18 dello Statuto della Regione Calabria, approvato
con la legge regionale 19 ottobre 2004, n. 25, prevede al secondo comma che
“Fino a quando non siano completate le operazioni di proclamazione degli eletti
sono prorogati i poteri del precedente Consiglio”.
La
Regione Calabria, con la legge n. 19 dell'11 settembre 2014,
art.1 comma 1 lett.a), ha proceduto alla soppressione del secondo periodo del
comma 2 della legge regionale 7 febbraio 20015 che faceva salva l’applicazione
dell’art. 5, comma 1 della legge costituzionale 22/11/1999 n.1.
La soppressione della norma regionale che richiamava la legge
costituzionale n.1/1999, dunque, è avvenuta con una legge adottata in pieno
regime di prorogatio e senza che, peraltro, tale soppressione fosse imposta
dalla necessità di adeguarsi ai rilievi formulati dal Governo con l’
impugnativa dinanzi alla Corte Costituzionale (deliberazione del Consiglio dei Ministri
del 10 luglio 2014) proposta avverso le modifiche apportate dalla legge
regionale 6 giugno 2014, n. 8 al sistema elettorale calabrese.
Tanto premesso, ritiene il Collegio che sussistano i
presupposti di rilevanza e non manifesta infondatezza della questione di
costituzionalità della norma di cui all’art. 1 comma 1 lett. a della legge
regionale 12 settembre 2014 n.19 in relazione sia all’art. 18 dello Statuto
della Regione Calabria adottato con Legge Regionale 19 ottobre 2004 n. 25,
quale norma interposta rispetto all’art. 123 co. 1 Cost., sia in relazione
all’art. 3 Protocollo Addizionale Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo,
quale norma interposta, rispetto all’art. 117 co. 1 Cost.
Nel dettaglio, quanto al profilo della rilevanza, se l’art.1
co. 1 lett. a della Legge Regionale 12 settembre 2014 n.19 non avesse disposto
la soppressione del secondo periodo del comma 2 dell’art. 1 della L.R. 17/2005,
sarebbe ancora in vigore il richiamo all’art. 5, comma 1, della legge
costituzionale 22 novembre 1999, n.1, che prevede la nomina a consigliere
regionale del candidato che ha riportato un numero immediatamente di voti
inferiori a quello del Presidente eletto.
Deve pertanto dedursi che la pronuncia di annullamento del
verbale di proclamazione degli eletti, oggetto del giudizio principale, è
“condizionata” dalla decisione della sollevata questione di legittimità
costituzionale in quanto, dalla eventuale sentenza di accoglimento della Corte
Costituzionale, discenderebbe l’annullamento delle legge regionale nelle parte
in cui, mediante la soppressione di cui sopra, impedisce alla ricorrente di
essere proclamata alla carica di consigliere regionale.
Non si riscontrano d’altro canto alternative ermeneutiche del
sistema elettorale idonee a renderla conforme ai parametri costituzionali
indicati, posto che non appare in dubbio la transitorietà delle disposizione e,
quindi, la sua inapplicabilità al caso di specie.
Né, in tale prospettiva, viene in ausilio l’art. 59 comma 5 bis
dello Statuto, aggiunto dall’art. 1 della L.R. 20 aprile 2005 n.11, che si è
fatto carico di consentire al Legislatore Regionale di prevedere l’aumento del
numero dei consiglieri nel caso di attribuzione di un seggio aggiuntivo al
Presidente candidato miglior perdente.
Tale facoltà è stata esercitata dal Legislatore fino alla
recente modifica avvenuta con la citata l. n.19/2014 quando espressamente ha
soppresso ogni richiamo alla legge costituzionale.
Venendo al profilo della non manifesta infondatezza, ritiene il
Collegio che anch’esso meriti positivo apprezzamento, in relazione ad entrambi
i parametri costituzionali sopra indicati.
In particolare, il “dubbio” sulla costituzionalità dell’art1.
comma 1 lett. a) della legge regionale12 settembre 2014 n.19, sorge, in primo
luogo, in relazione al “parametro interposto” costituito dall’art. 18 dello
Statuto della Regione Calabria, con riguardo all’art. 123 Cost, interpretato
nel senso che, nel periodo di prorogatio di un organo legislativo - quale il
Consiglio regionale sciolto per effetto delle dimissioni del Presidente della
Regione - tale organo sia titolare unicamente “delle attribuzioni relative ad
atti necessari ed urgenti, dovuti o costituzionalmente indifferibili” (sentenza
Corte Cost. n. 68 del 2010), essendo connaturale a tale istituto proprio la
limitazione dei poteri degli organi regionali, anche laddove non espressamente
previsti dallo Statuto regionale; attribuzioni limitate in forza della
deminutio della rappresentatività politica dell’organo legislativo “in
scadenza” e tra le quali non può intendersi ricompresa l’adozione di una legge
elettorale.
La Corte
costituzionale è tornata nuovamente ad occuparsi della prorogatio dei Consigli
regionali con la sent. 68/2010 ribadendo che l’esistenza di limiti “immanenti”
all’istituto della prorogatio è principio consolidato sia a livello nazionale
(essendo l’istituto della prorogatio previsto dall’art. 61 co. 2 Cost, al fine
di assicurare la continuità funzionale del Parlamento, ed interpretato nel
senso che le Camere in scadenza debbano attenersi allo svolgimento della
cosidetta “ordinaria amministrazione”); sia con riguardo alle assemblee
regionali (oggetto di specifico esame nella sentenza Corte Cost. 68 del 2010),
poiché proprio dalla considerazione che tale istituto costituisce il punto di
equilibrio tra il principio di rappresentatività e l’esigenza di continuità
funzionale dell’attività cui sono preposti gli organi rappresentativi deriva
che, seppure non è esigibile una “paralisi” assoluta delle attribuzioni
riconosciute all’organo legislativo (Corte Cost. sentenza 515 del 1995), è però
connaturale alla prorogatio il “depotenziamento” delle ordinarie attribuzioni,
dovendosi riconoscere alle assemblee regionali in fase pre-elettorale solo la
“eccezionale possibilità di esercitare alcuni dei loro poteri per rispondere a
speciali contingenze, quale ragionevole soluzione di bilanciamento tra il
principio di rappresentatività ed il principio di continuità funzionale (..)”.
D’altra parte, è evidente che nell’immediata vicinanza al
momento elettorale, pur restando ancora titolare della rappresentanza del corpo
elettorale regionale, il Consiglio regionale non solo deve limitarsi ad
assumere determinazioni del tutto urgenti o indispensabili, ma deve comunque
astenersi, al fine di assicurare una competizione libera e trasparente, da ogni
intervento legislativo che possa essere interpretato come una forma di captatio
benevolentiae nei confronti degli elettori (sentenza 68 del 2010).
Quanto alla fonte disciplinante la concreta delimitazione dei
poteri esercitabili dal Consiglio Regionale in regime di prorogatio, come
precisato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 68/2010 sopra citata, in
forza della legge costituzionale n. 1 del 1999 - che ha attribuito allo statuto
ordinario la definizione della forma di governo e l’enunciazione dei principi
fondamentali di organizzazione e funzionamento della Regione, in armonia con la Costituzione (art.
123, primo comma, Cost.) e ha demandato al legislatore regionale la disciplina
del sistema elettorale e dei casi di ineleggibilità e di incompatibilità «che
stabilisce anche la durata degli organi elettivi» (art. 122, primo comma,
Cost.) -<> (Corte Cost. sentenza 196 del 2003);
con la precisazione che, in ogni caso, nel disciplinare tale profilo gli
Statuti “dovranno essere in armonia con i precetti e con i principi tutti
ricavabili dalla Costituzione, ai sensi dell’art. 123, primo comma, della
Costituzione” (Corte Cost. sentenza n. 304 del 2002).
Sul punto, secondo principi consolidati emergenti dalla
giurisprudenza della Corte Costituzionale anche nell’ipotesi in cui lo Statuto
regionale non preveda espressamente limitazione ai poteri esercitabili dal
Consiglio e dalla Giunta regionale in fase di prorogatio, la disposizione deve
comunque essere interpretata, in armonia con la Costituzione ex art.
123 co. 1 Cost, come “facoltizzante il solo esercizio delle attribuzioni
relative ad atti necessari ed urgenti, dovuti o costituzionalmente indifferibili,
e non già certo come espressiva di una generica proroga di tutti i poteri degli
organi regionali” (Corte Cost. sentenza n. 68 del 2010).
Nel caso di specie, l’art. 18 co. 2 dello Statuto della Regione
Calabria, prevede al comma 2 che “fino a quando non siano completate le
operazioni di proclamazione degli eletti sono prorogati i poteri del precedente
Consiglio”, senza ulteriore specificazione.
Dovendo però interpretarsi tale norma, quale parametro
interposto in relazione all’art. 123 co.1 Cost, alla luce dei principi sopra
riportati inerenti l’istituto della prorogatio, deve da un lato essere esclusa
la pienezza di poteri attribuiti all’organo legislativo sciolto e, nello
specifico, non suscettibile di essere ricompreso in quelli eccezionalmente riconosciuti,
per garantire la continuità funzionale dell’organo legislativo, quello di
adottare le norme della “legge elettorale” sopra indicate, modificative della
legge elettorale previgente; ciò sulla considerazione che la “legge elettorale”
definendo le regole di composizione degli organi elettivi essenziali per il
funzionamento di un sistema democratico-rappresentativo costituisce una delle
massime espressioni del principio di rappresentatività politica, la quale è
“attenuata” per gli organi in fase pre-elettorale e può esplicarsi, proprio
alla luce delle esigenze di continuità funzionale sottese alla prorogatio, solo
nell’adozione di atti necessari a garantire, nelle circostanze concrete, tale
continuità.
In conclusione, deve, pertanto, ritenersi non manifestamente
infondata la questione di ostituzionalità dell’art. 1 comma 1 lett. a della
Legge regionale 12 settembre 2014 n.19 adottata in regime di prorogatio dal
Consiglio Regionale,in relazione all’art. 18 co. 2 dello Statuto della Regione
Calabria, quale norma interposta integrativa dell’art. 123 Cost.
Ritiene il Tribunale, peraltro, che deve affermarsi la non
manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale anche in
relazione all’art. 3 del Protocollo Addizionale n. 1 alla "Convenzione
Europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali", quale norma
interposta integrativa dell’art. 117 co. 1 Cost., nella parte in cui sancisce
il diritto a libere elezioni, la quale va interpretata conformemente alla
giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (in particolare, in
forza della decisione 6.11.2012 in Causa 30386/05 Ekoglasnost c. Bulgaria).
Secondo quanto statuito dalla Corte Europea dei Diritti
dell’Uomo con la decisione sopra indicata, “la stabilità della legislazione
elettorale assume una particolare importanza per il rispetto dei diritti
garantiti dall’articolo 3 del Protocollo n. 1. In effetti, se uno Stato
modifica troppo spesso le regole elettorali fondamentali o se le modifica alla
vigilia di uno scrutinio, rischia di scalfire il rispetto del pubblico per le
garanzie che si presume assicurino libere elezioni o la sua fiducia nella loro
esistenza (Partito laburista georgiano c. Georgia n. 9103/04, § 88, CEDU
2008)”.
Quanto alla valutazione del profilo temporale, nell’interpretare
la predetta norma convenzionale, la
Corte di Strasburgo richiama il “Codice di buona condotta in
materia elettorale” adottato dalla Commissione per la Democrazia attraverso
il Diritto, (cd."Commissione di Venezia"), approvato nel 2003 dall'Assemblea
parlamentare del Consiglio d'Europa, il cui art. 63 - rubricato "Livelli
normativi e stabilità del diritto elettorale"- evidenzia che "gli
elementi fondamentali del diritto elettorale, e in particolare il sistema
elettorale propriamente detto, la composizione delle commissioni elettorali e
la suddivisione in seggi elettorali delle circoscrizioni non dovrebbero poter
essere modificate entro l'anno che precede le elezioni, o dovrebbero essere
trattate a livello costituzionale o a livello superiore a quello della legge
ordinaria" .
Il principio interpretativo affermato dalla Corte Europea dei
Diritti dell’Uomo, in relazione all’art. 3 del Protocollo Addizionale n. 1
CEDU, sia pure richiamando norme di soft law non vincolanti, quale è l’art. 68
del “Codice di buona condotta in materia elettorale”, sopra riportato, consente
di concludere che, seppure la norma di cui all’art. 3 Protocollo Addizionale n
1 della CEDU non impone “un divieto totale e tassativo di introduzione di
modifiche normative in ambito elettorale nell’anno che precede la competizione”
(Cons. giust. amm. Sicilia sez. giurisd. 28 gennaio 2015 n. 76), sono però da
ritenersi non compatibili con tali norme convenzionali europee le novelle
legislative in materia elettorale adottate a ridosso delle consultazioni
(ovvero in un arco temporale anche non brevissimo, quale l’anno antecedente le
elezioni), non supportate da ragionevoli e adeguate ragioni o da esigenze di
rispetto di interessi generali, eventualmente comparabili con quello della “stabilità”
della legislazione elettorale.
Nella fattispecie oggetto della presente delibazione, la norma
sospettata di incostituzionalità è stata adottate circa due mesi prima della
consultazione elettorale da un organo elettivo in prorogatio (la Legge Regionale è
stata approvata in data 12 settembre 2014; le consultazioni elettorali si sono
svolte in data 23 novembre 2014); né dall’esame delle stesse è evincibile
un’ipotesi che possa giustificare, alla luce dei principi espressi dalla Corte
di Strasburgo e vincolanti l’interpretazione delle norme della CEDU per il
giudice nazionale, l’adozione di modifiche del sistema elettorale deve pertanto
concludersi nel senso della non manifesta infondatezza della questione di
costituzionalità delle norme appena citate anche in relazione all’art. 3 del
Protocollo addizionale n. 1 CEDU, quale norma interposta integrativa del
parametro costituzionale espresso dall'art. 117, primo comma, Cost. nella parte
in cui impone la conformazione della legislazione interna “ai vincoli derivanti
dagli obblighi internazionali" ( cfr. Corte cost. n. 113 del 2011).
In conclusione, alla luce di quanto esposto, il Tribunale
sospetta di incostituzionalità la norma di cui agli artt. 1 co. 1 lett. a della
Legge Regionale 12 settembre 2014 n.19- che ha soppresso il secondo periodo del
comma 2 dell’art. 1 della legge regionale 7 febbraio 2005 n.1 per violazione
dell’art. 3 Protocollo Addizionale n. 1 CEDU, in relazione agli artt. 117 co. 1
Cost. nella parte in cui impone la conformazione della legislazione interna
all’art. 3 del Protocollo Addizionale n. 1 alla CEDU e all’art. 123 Cost. e per
violazione dell’art. 18 dello Statuto della Regione Calabria adottato con Legge
Regionale 19 ottobre 2044 n. 25, quale parametro interposto in relazione all’art.
123 Cost.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima)
dichiara rilevanti e non manifestamente infondate, in relazione all’art. 123
della Costituzione e all’art.117, comma 1, della Costituzione, anche alla luce
dell'art. 3 Prot. n. 1 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle
libertà fondamentali, la questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1
co. 1 lett. a nel testo risultante dalla legge regionale n.19/2014.
Manda alla Cancelleria di notificare la presente ordinanza al
Presidente della Giunta Regionale, nonché di darne comunicazione al Presidente
del consiglio Regionale ed alle parti del presente giudizio.
Dispone l'immediata trasmissione degli atti, comprensivi della
documentazione attestante il perfezionamento delle prescritte comunicazioni e
notificazioni, alla Corte Costituzionale.
Sospende il giudizio in corso.
OMISSIS
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