lunedì 30 marzo 2015





Camera dei Deputati, Interpellanza urgente n. 2-00909 degli On.li Gigli e Dellai sulle iniziative finalizzate a consentire la cancellazione dai registri dello stato civile delle trascrizioni dei matrimoni tra persone dello stesso sesso, Seduta di venerdì 27 marzo 2015


GIAN LUIGI GIGLI. Grazie, Presidente. Signor Viceministro, in Italia l’istituto del matrimonio si fonda, com’è noto, sull’articolo 107 del codice civile e prevede esplicitamente la diversità di sesso dei coniugi. Questo tipo di interpretazione, peraltro, è stata autorevolmente richiamata, in epoche recenti e a più riprese, dalla Corte costituzionale, per esempio con la sentenza n.138 del 2010, quando la Corte ha affermato che l’articolo 29 della Costituzione si riferisce alla nozione di matrimonio definita dal codice civile come unione tra persone di sesso diverso e questo – ha aggiunto la Corte – non può essere superato con interpretazioni «creative» da parte di sindaci o di singoli magistrati.
Non solo: la Corte è ritornata, anche più recentemente, con la sentenza dell’11 giugno 2014, n.170, su questo importante tema e ha affermato che, cito testualmente: «La nozione di matrimonio presupposta dal costituente (cui conferisce tutela l’articolo 29 della Costituzione) è quella stessa definita dal codice civile del 1942, che stabiliva e tuttora stabilisce che i coniugi dovessero essere persone di sesso diverso», segnalando, quindi, il requisito dell’eterosessualità del matrimonio.  È vero che la Corte ha anche stabilito che tra le formazioni sociali alle quali l’articolo 2 della Costituzione pure dà tutela rientra anche l’unione omosessuale; è vero anche che, come la stessa Corte ha riconosciuto, il Parlamento ha alcune iniziative – sappiamo che, proprio ieri, è stato incardinato in Commissione giustizia del Senato il testo ufficiale del disegno di legge che andrà in discussione –, tuttavia, resta il fatto che la legge, allo stato, è quella che è: io, almeno, così la interpreto.
Di fronte a quello che si stava profilando in alcune città, il suo Ministero, signor Viceministro, già dal 7 ottobre 2014, aveva ritenuto opportuno intervenire con una circolare del Ministro Alfano, con la quale si disponeva l’intrascrivibilità dei matrimoni tra persone dello stesso sesso contratti all’estero, quindi, l’intrascrivibilità nei registri dello stato civile italiano. Ciò nonostante, undici giorni dopo, il 18 ottobre 2014, il sindaco di Roma, Ignazio Marino, ha tranquillamente sorvolato su questa circolare e ha provveduto a trascrivere il matrimonio di alcune persone dello stesso sesso.
Il prefetto di Roma, evidentemente su disposizione anche del Ministero, aveva disposto
successivamente, il 31 ottobre 2014, l’annullamento delle trascrizioni nel registro dello stato civile
di Roma. Il comune di Roma – anche un’associazione, se non erro – ha ricorso contro questo decreto ministeriale e, in data 9 marzo 2015, il tribunale amministrativo regionale del Lazio è intervenuto.
Al di là di quello che la stampa ha detto, quello che, in realtà, il tribunale amministrativo del Lazio ha scritto è che conferma tutta quella che è la normativa in materia di matrimoni, ma rileva – se così ho ben capito – un vizio di natura esclusivamente procedurale, cioè non sarebbe, a parere del tribunale del Lazio, competenza o, comunque, in potere del prefetto e, quindi, anche del Ministero dell’interno, arrivare all’annullamento della trascrizione dei matrimoni, in quanto il prefetto avrebbe solo la possibilità di disporre le annotazioni di rettificazioni operate dall’autorità giudiziaria. In definitiva, una trascrizione nel registro degli atti del matrimonio può essere espunta o rettificata, secondo il TAR del Lazio, solo in forza di un provvedimento dell’autorità giudiziaria e non anche adottando un provvedimento amministrativo da parte dell’amministrazione centrale. Quindi, il Ministero non potrebbe esercitare un potere di sovraordinazione rispetto al sindaco, che pure opera in quanto ufficiale dello stato civile.
A questo punto – ed è qui il senso di questa interpellanza –, cosa fare, signor Viceministro? È corretta la ricostruzione che noi stiamo dando di questa vicenda, innanzitutto? E com’è possibile muoversi per evitare che nel Paese vi sia una sorta di realtà a macchia di leopardo, nella quale interpretazioni più o meno fantasiose della legge possono essere tranquillamente lasciate sedimentare, senza che nessuno faccia alcunché per censurarle e per rettificarle?  Io credo che qualcosa, tuttavia, bisognerebbe fare, perché è vero che stiamo legiferando in Parlamento, ma è altrettanto vero che, rispetto ad eventi che, tra l’altro, hanno avuto grande risonanza pubblica – non è che siano passati sotto banco, sono stati «strombazzati» addirittura in televisione, hanno avuto davvero una platea e un’eco estremamente grandi –, ebbene, rispetto ad eventi del genere, credo che, se la legge ha ancora un senso, qualcuno – mi dirà lei chi – dovrebbe farla rispettare.
Questa è almeno la mia visione, perché resta incontrovertibile, da tutto quello che abbiamo detto, tribunale amministrativo regionale del Lazio compreso, ma soprattutto, direi, Corte costituzionale e codice civile, che è nullo il matrimonio celebrato all’estero tra persone dello stesso sesso, perché privo dei requisiti sostanziali che sono idonei a produrre, quali atti di matrimonio, un effetto giuridico nell’ordinamento italiano. Attendo con piacere la sua risposta.

FILIPPO BUBBICO, Viceministro dell’interno. Signor Presidente, con l’interpellanza all’ordine del giorno gli onorevoli Gigli e Dellai richiamano la sentenza del 9 marzo scorso con cui il TAR Lazio ha sostanzialmente statuito che la trascrizione nei registri dello stato civile dei matrimoni tra persone dello stesso sesso, celebrati all’estero, possa essere cancellata o rettificata solo in forza di un provvedimento dell’autorità giudiziaria. Gli onorevoli interpellanti sottolineano come tale pronuncia abbia riguardato una questione meramente procedurale, senza scalfire il dato sostanziale da loro ritenuto incontrovertibile: l’illegittimità di siffatte trascrizioni.
È appena il caso di rilevare – incidentalmente – come nei mesi scorsi l’Amministrazione
dell’interno, rispondendo a vari atti di sindacato ispettivo, abbia espresso l’avviso della sussistenza
in capo al prefetto – fermo restando il potere dell’autorità giudiziaria – della titolarità del potere di annullamento d’ufficio delle trascrizioni illegittimamente eseguite; potere collegato direttamente
alle funzioni di vigilanza del prefetto sull’ordinata tenuta dei registri dello stato civile e costituente la tipica manifestazione di una sovraordinazione gerarchica del prefetto medesimo al sindaco quale ufficiale di Governo.
Tale posizione, che si ritiene fondata su validi argomenti giuridici, è oggetto in questi giorni di ulteriori approfondimenti alla luce della sentenza sopra richiamata, che non ha ancora acquisito l’autorità propria del giudicato.
Venendo al tema principale dell’interpellanza, confermo che l’orientamento del Ministero dell’interno sulle unioni omosessuali e sulla trascrizione di quelle celebrate all’estero è ispirato al presupposto che l’intera disciplina dell’istituto del matrimonio sia fondata sulla diversità di sesso dei coniugi.
Tale posizione è suffragata dal consolidato orientamento assunto dalla Corte costituzionale sulla base dell’articolo 29 della Costituzione, che, come emerge anche dai lavori preparatori dell’Assemblea costituente, fa riferimento al matrimonio «nel significato tradizionale di detto istituto».
Secondo il Giudice delle leggi, le unioni omosessuali non possono essere ritenute omogenee al matrimonio, né sono destinatarie della medesima disciplina dettata per quest’ultimo, ragion per cui, come precisato dalla Corte di cassazione, il matrimonio omosessuale è inidoneo a produrre lo stesso effetto giuridico nell’ordinamento nazionale.
Riguardo all’accesso delle coppie omosessuali al matrimonio, la medesima Corte si è espressa sia per l’assenza di obblighi internazionali gravanti sull’Italia, sia per l’inesistenza nella legislazione nazionale di irragionevoli discriminazioni, in quanto le unioni tra persone dello stesso sesso sono comunque oggetto di tutela come «formazioni sociali», ai sensi dell’articolo 2 della Costituzione.  Per il complesso delle ragioni che ho esposto in sintesi, le coppie omosessuali non possono, al momento, far valere né il diritto a contrarre matrimonio né il diritto alla trascrizione delle unioni celebrate all’estero. Del resto, sottolineo che anche il TAR Lazio, nella citata sentenza, si è conformato a questo consolidato orientamento.
Quanto alla specifica richiesta degli onorevoli interpellanti, concernente l’adozione di opportune iniziative anche di tipo normativo volte a consentire all’autorità giudiziaria di intervenire sui registri dello stato civile, rilevo che l’ordinamento già prevede la possibilità per l’interessato di ottenere la cancellazione di un atto indebitamente trascritto nei registri dello stato civile, proponendo ricorso al tribunale competente. Un analogo potere di iniziativa compete anche al procuratore della Repubblica. Sotto questo specifico profilo, quindi, il sistema appare compiuto e non si ravvisa la necessità di un intervento normativo.
Quanto, poi, al dibattito politico e alle iniziative legislative, già l’onorevole Gigli ha ricordato quanto la questione sia all’attenzione del Parlamento e di quanto, anche, la coscienza civile di questo Paese richieda che la questione venga affrontata e risolta. Anche in questo senso confermo l’orientamento del Ministero dell’interno a rispettare la legge e ad agire perché non si determini, in questo campo, un’attività che non sia coerente con l’ordinamento, mettendo in discussione principi costituzionalmente garantiti e ben disciplinati dalle nostre leggi.


GIAN LUIGI GIGLI. Signor Presidente, signor viceministro, la ringrazio molto e apprezzo ogni riga, ogni passaggio di ciò che lei ha detto, che totalmente sottoscrivo e condivido. Ciò detto, però, il problema resta. Apprezzo anche che il suo Ministero stia approfondendo una sentenza che ancora non è passata in giudicato e, quindi, ne deduco che stia anche valutando l’eventualità di un ricorso avverso questa sentenza. Resta però il fatto, come dicevo, che vi è una situazione di evidente illegittimità in diverse città italiane per quanto riguarda i registri dello stato civile, al punto tale che una nota costituzionalista, mi riferisco alla professoressa Barbara Pezzini, in un recente intervento sul Corriere della Sera, ha ammesso, correttamente, pur essendo lei a favore di un riconoscimento, che, nell’attuale situazione, in relazione a questi interventi in gran parte di natura pubblicitaria (basti pensare a quello di Roma per il quale furono richiamate in Campidoglio tutte le televisioni in una situazione che, poi, lo stesso sindaco ammise, qualche giorno dopo, di fronte alle critiche, sia stata solo di tipo dimostrativo, senza alcuna valenza reale), qualche cosa occorre fare, per evitare che questo Paese si possa poi trovare in una situazione di registri di stato civile risolti a macchia di leopardo con qualunque sindaco che può, a questo punto, inventarsi le cose più strambe e senza una reale possibilità, da parte del Ministero, di intervenire direttamente, vista la sentenza del tribunale amministrativo della regione Lazio.
Ciò detto e prendendo atto di quello che lei in conclusione ha richiamato – ovvero la convinzione da parte del suo Ministero che esista già il quadro normativo per potere rimettere in discussione queste trascrizioni attraverso un’azione diretta degli interessati o un’azione dei tribunali – io le faccio però un domanda. Mi chiedo e chiedo a lei: che cosa bisogna fare a questo punto? Dobbiamo arrivare al fatto che singoli cittadini o associazioni chiedano ai tribunali di intervenire, visto che i procuratori della Repubblica non lo fanno di propria iniziativa? Dovranno essere singole associazioni o singoli cittadini a farsi parte proattiva presso i tribunali ed eventualmente arrivare – non lo so, lo dico provocatoriamente – a una denuncia per omissione di atti di ufficio, se la magistratura e l’autorità giudiziaria poi non interviene? Oppure non sarebbe, forse, meglio che magari fossero a questo punto i prefetti proprio, ovvero il suo Ministero – visto che il tribunale amministrativo del Lazio ha detto che è competenza dell’autorità giudiziaria – a chiedere ai tribunali di competenza di intervenire perché queste trascrizioni possano essere, con note a margine, dichiarate invalide?  Questa è la domanda, che mi dispiace farle in corso di replica, ma che rimane tuttavia come un quesito aperto. Infatti credo che esista anche una responsabilità politica nel lasciare le cose come stanno, perché lasciare le cose come stanno, serve esattamente a coloro che in qualche modo vogliono forzare il quadro costituzionale, da lei correttamente richiamato. Vogliono forzarlo perché la nuova legge in itinere eventualmente richiami in causa anche norme che sembrerebbero essere non percorribili secondo la Costituzione.
Ebbene, io la ringrazio – ripeto – sentitamente per la correttezza della sua risposta. Mi permetto, tuttavia, di lasciarla con questo quesito e con questo dubbio: dobbiamo farcene carico come singoli cittadini o non è meglio che l’autorità competente, che ha rilevato questa illegittimità, chieda a chi di dovere, in questo caso alla magistratura, di intervenire?

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