Camera dei Deputati, Interpellanza urgente n. 2-00909 degli On.li
Gigli e Dellai sulle iniziative finalizzate a consentire la cancellazione dai
registri dello stato civile delle trascrizioni dei matrimoni tra persone dello
stesso sesso, Seduta di venerdì 27 marzo 2015
GIAN
LUIGI GIGLI. Grazie, Presidente. Signor Viceministro, in Italia
l’istituto del matrimonio si fonda, com’è noto, sull’articolo 107 del codice
civile e prevede esplicitamente la diversità di sesso dei coniugi. Questo tipo
di interpretazione, peraltro, è stata autorevolmente richiamata, in epoche
recenti e a più riprese, dalla Corte costituzionale, per esempio con la
sentenza n.138 del 2010, quando la
Corte ha affermato che l’articolo 29 della Costituzione si
riferisce alla nozione di matrimonio definita dal codice civile come unione tra
persone di sesso diverso e questo – ha aggiunto la Corte – non può essere
superato con interpretazioni «creative» da parte di sindaci o di singoli
magistrati.
Non solo: la Corte è ritornata, anche più
recentemente, con la sentenza dell’11 giugno 2014, n.170, su questo importante
tema e ha affermato che, cito testualmente: «La nozione di matrimonio
presupposta dal costituente (cui conferisce tutela l’articolo 29 della
Costituzione) è quella stessa definita dal codice civile del 1942, che
stabiliva e tuttora stabilisce che i coniugi dovessero essere persone di sesso
diverso», segnalando, quindi, il requisito dell’eterosessualità del
matrimonio. È vero che la Corte ha anche stabilito che
tra le formazioni sociali alle quali l’articolo 2 della Costituzione pure dà
tutela rientra anche l’unione omosessuale; è vero anche che, come la stessa
Corte ha riconosciuto, il Parlamento ha alcune iniziative – sappiamo che,
proprio ieri, è stato incardinato in Commissione giustizia del Senato il testo
ufficiale del disegno di legge che andrà in discussione –, tuttavia, resta il
fatto che la legge, allo stato, è quella che è: io, almeno, così la interpreto.
Di fronte a quello che si stava
profilando in alcune città, il suo Ministero, signor Viceministro, già dal 7
ottobre 2014, aveva ritenuto opportuno intervenire con una circolare del
Ministro Alfano, con la quale si disponeva l’intrascrivibilità dei matrimoni
tra persone dello stesso sesso contratti all’estero, quindi, l’intrascrivibilità
nei registri dello stato civile italiano. Ciò nonostante, undici giorni dopo,
il 18 ottobre 2014, il sindaco di Roma, Ignazio Marino, ha tranquillamente
sorvolato su questa circolare e ha provveduto a trascrivere il matrimonio di
alcune persone dello stesso sesso.
Il prefetto di Roma,
evidentemente su disposizione anche del Ministero, aveva disposto
successivamente, il 31 ottobre
2014, l’annullamento delle trascrizioni nel registro dello stato civile
di Roma. Il comune di Roma –
anche un’associazione, se non erro – ha ricorso contro questo decreto
ministeriale e, in data 9 marzo 2015, il tribunale amministrativo regionale del
Lazio è intervenuto.
Al di là di quello che la stampa
ha detto, quello che, in realtà, il tribunale amministrativo del Lazio ha
scritto è che conferma tutta quella che è la normativa in materia di matrimoni,
ma rileva – se così ho ben capito – un vizio di natura esclusivamente
procedurale, cioè non sarebbe, a parere del tribunale del Lazio, competenza o,
comunque, in potere del prefetto e, quindi, anche del Ministero dell’interno,
arrivare all’annullamento della trascrizione dei matrimoni, in quanto il
prefetto avrebbe solo la possibilità di disporre le annotazioni di
rettificazioni operate dall’autorità giudiziaria. In definitiva, una
trascrizione nel registro degli atti del matrimonio può essere espunta o
rettificata, secondo il TAR del Lazio, solo in forza di un provvedimento
dell’autorità giudiziaria e non anche adottando un provvedimento amministrativo
da parte dell’amministrazione centrale. Quindi, il Ministero non potrebbe
esercitare un potere di sovraordinazione rispetto al sindaco, che pure opera in
quanto ufficiale dello stato civile.
A questo punto – ed è qui il
senso di questa interpellanza –, cosa fare, signor Viceministro? È corretta la
ricostruzione che noi stiamo dando di questa vicenda, innanzitutto? E com’è
possibile muoversi per evitare che nel Paese vi sia una sorta di realtà a
macchia di leopardo, nella quale interpretazioni più o meno fantasiose della
legge possono essere tranquillamente lasciate sedimentare, senza che nessuno
faccia alcunché per censurarle e per rettificarle? Io credo che qualcosa, tuttavia, bisognerebbe
fare, perché è vero che stiamo legiferando in Parlamento, ma è altrettanto vero
che, rispetto ad eventi che, tra l’altro, hanno avuto grande risonanza pubblica
– non è che siano passati sotto banco, sono stati «strombazzati» addirittura in
televisione, hanno avuto davvero una platea e un’eco estremamente grandi –,
ebbene, rispetto ad eventi del genere, credo che, se la legge ha ancora un
senso, qualcuno – mi dirà lei chi – dovrebbe farla rispettare.
Questa è almeno la mia visione,
perché resta incontrovertibile, da tutto quello che abbiamo detto, tribunale
amministrativo regionale del Lazio compreso, ma soprattutto, direi, Corte
costituzionale e codice civile, che è nullo il matrimonio celebrato all’estero
tra persone dello stesso sesso, perché privo dei requisiti sostanziali che sono
idonei a produrre, quali atti di matrimonio, un effetto giuridico
nell’ordinamento italiano. Attendo con piacere la sua risposta.
FILIPPO
BUBBICO, Viceministro dell’interno. Signor Presidente, con
l’interpellanza all’ordine del giorno gli onorevoli Gigli e Dellai richiamano
la sentenza del 9 marzo scorso con cui il TAR Lazio ha sostanzialmente statuito
che la trascrizione nei registri dello stato civile dei matrimoni tra persone
dello stesso sesso, celebrati all’estero, possa essere cancellata o rettificata
solo in forza di un provvedimento dell’autorità giudiziaria. Gli onorevoli
interpellanti sottolineano come tale pronuncia abbia riguardato una questione
meramente procedurale, senza scalfire il dato sostanziale da loro ritenuto
incontrovertibile: l’illegittimità di siffatte trascrizioni.
È appena il caso di rilevare –
incidentalmente – come nei mesi scorsi l’Amministrazione
dell’interno, rispondendo a vari
atti di sindacato ispettivo, abbia espresso l’avviso della sussistenza
in capo al prefetto – fermo
restando il potere dell’autorità giudiziaria – della titolarità del potere di
annullamento d’ufficio delle trascrizioni illegittimamente eseguite; potere
collegato direttamente
alle funzioni di vigilanza del
prefetto sull’ordinata tenuta dei registri dello stato civile e costituente la
tipica manifestazione di una sovraordinazione gerarchica del prefetto medesimo
al sindaco quale ufficiale di Governo.
Tale posizione, che si ritiene
fondata su validi argomenti giuridici, è oggetto in questi giorni di ulteriori
approfondimenti alla luce della sentenza sopra richiamata, che non ha ancora
acquisito l’autorità propria del giudicato.
Venendo al tema principale
dell’interpellanza, confermo che l’orientamento del Ministero dell’interno
sulle unioni omosessuali e sulla trascrizione di quelle celebrate all’estero è
ispirato al presupposto che l’intera disciplina dell’istituto del matrimonio
sia fondata sulla diversità di sesso dei coniugi.
Tale posizione è suffragata dal
consolidato orientamento assunto dalla Corte costituzionale sulla base
dell’articolo 29 della Costituzione, che, come emerge anche dai lavori
preparatori dell’Assemblea costituente, fa riferimento al matrimonio «nel
significato tradizionale di detto istituto».
Secondo il Giudice delle leggi,
le unioni omosessuali non possono essere ritenute omogenee al matrimonio, né
sono destinatarie della medesima disciplina dettata per quest’ultimo, ragion
per cui, come precisato dalla Corte di cassazione, il matrimonio omosessuale è
inidoneo a produrre lo stesso effetto giuridico nell’ordinamento nazionale.
Riguardo all’accesso delle coppie
omosessuali al matrimonio, la medesima Corte si è espressa sia per l’assenza di
obblighi internazionali gravanti sull’Italia, sia per l’inesistenza nella
legislazione nazionale di irragionevoli discriminazioni, in quanto le unioni
tra persone dello stesso sesso sono comunque oggetto di tutela come «formazioni
sociali», ai sensi dell’articolo 2 della Costituzione. Per il complesso delle ragioni che ho esposto
in sintesi, le coppie omosessuali non possono, al momento, far valere né il
diritto a contrarre matrimonio né il diritto alla trascrizione delle unioni
celebrate all’estero. Del resto, sottolineo che anche il TAR Lazio, nella
citata sentenza, si è conformato a questo consolidato orientamento.
Quanto alla specifica richiesta
degli onorevoli interpellanti, concernente l’adozione di opportune iniziative
anche di tipo normativo volte a consentire all’autorità giudiziaria di
intervenire sui registri dello stato civile, rilevo che l’ordinamento già
prevede la possibilità per l’interessato di ottenere la cancellazione di un
atto indebitamente trascritto nei registri dello stato civile, proponendo
ricorso al tribunale competente. Un analogo potere di iniziativa compete anche
al procuratore della Repubblica. Sotto questo specifico profilo, quindi, il
sistema appare compiuto e non si ravvisa la necessità di un intervento
normativo.
Quanto, poi, al dibattito
politico e alle iniziative legislative, già l’onorevole Gigli ha ricordato
quanto la questione sia all’attenzione del Parlamento e di quanto, anche, la
coscienza civile di questo Paese richieda che la questione venga affrontata e
risolta. Anche in questo senso confermo l’orientamento del Ministero
dell’interno a rispettare la legge e ad agire perché non si determini, in
questo campo, un’attività che non sia coerente con l’ordinamento, mettendo in
discussione principi costituzionalmente garantiti e ben disciplinati dalle
nostre leggi.
GIAN
LUIGI GIGLI. Signor Presidente, signor viceministro, la ringrazio molto
e apprezzo ogni riga, ogni passaggio di ciò che lei ha detto, che totalmente
sottoscrivo e condivido. Ciò detto, però, il problema resta. Apprezzo anche che
il suo Ministero stia approfondendo una sentenza che ancora non è passata in
giudicato e, quindi, ne deduco che stia anche valutando l’eventualità di un
ricorso avverso questa sentenza. Resta però il fatto, come dicevo, che vi è una
situazione di evidente illegittimità in diverse città italiane per quanto
riguarda i registri dello stato civile, al punto tale che una nota
costituzionalista, mi riferisco alla professoressa Barbara Pezzini, in un
recente intervento sul Corriere della Sera, ha ammesso, correttamente, pur
essendo lei a favore di un riconoscimento, che, nell’attuale situazione, in
relazione a questi interventi in gran parte di natura pubblicitaria (basti
pensare a quello di Roma per il quale furono richiamate in Campidoglio tutte le
televisioni in una situazione che, poi, lo stesso sindaco ammise, qualche
giorno dopo, di fronte alle critiche, sia stata solo di tipo dimostrativo, senza
alcuna valenza reale), qualche cosa occorre fare, per evitare che questo Paese
si possa poi trovare in una situazione di registri di stato civile risolti a
macchia di leopardo con qualunque sindaco che può, a questo punto, inventarsi
le cose più strambe e senza una reale possibilità, da parte del Ministero, di
intervenire direttamente, vista la sentenza del tribunale amministrativo della
regione Lazio.
Ciò detto e prendendo atto di
quello che lei in conclusione ha richiamato – ovvero la convinzione da parte
del suo Ministero che esista già il quadro normativo per potere rimettere in
discussione queste trascrizioni attraverso un’azione diretta degli interessati
o un’azione dei tribunali – io le faccio però un domanda. Mi chiedo e chiedo a
lei: che cosa bisogna fare a questo punto? Dobbiamo arrivare al fatto che
singoli cittadini o associazioni chiedano ai tribunali di intervenire, visto
che i procuratori della Repubblica non lo fanno di propria iniziativa? Dovranno
essere singole associazioni o singoli cittadini a farsi parte proattiva presso
i tribunali ed eventualmente arrivare – non lo so, lo dico provocatoriamente –
a una denuncia per omissione di atti di ufficio, se la magistratura e
l’autorità giudiziaria poi non interviene? Oppure non sarebbe, forse, meglio
che magari fossero a questo punto i prefetti proprio, ovvero il suo Ministero –
visto che il tribunale amministrativo del Lazio ha detto che è competenza
dell’autorità giudiziaria – a chiedere ai tribunali di competenza di
intervenire perché queste trascrizioni possano essere, con note a margine,
dichiarate invalide? Questa è la
domanda, che mi dispiace farle in corso di replica, ma che rimane tuttavia come
un quesito aperto. Infatti credo che esista anche una responsabilità politica
nel lasciare le cose come stanno, perché lasciare le cose come stanno, serve
esattamente a coloro che in qualche modo vogliono forzare il quadro
costituzionale, da lei correttamente richiamato. Vogliono forzarlo perché la
nuova legge in itinere eventualmente richiami in causa anche norme che
sembrerebbero essere non percorribili secondo la Costituzione.
Ebbene, io la ringrazio – ripeto
– sentitamente per la correttezza della sua risposta. Mi permetto, tuttavia, di
lasciarla con questo quesito e con questo dubbio: dobbiamo farcene carico come
singoli cittadini o non è meglio che l’autorità competente, che ha rilevato
questa illegittimità, chieda a chi di dovere, in questo caso alla magistratura,
di intervenire?
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