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mercoledì 18 marzo 2020





Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 (G.U. 17 marzo 2020, n. 70),  Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (Stralcio: artt. 73 – 81 – 104 – 108)


Art. 73
(Semplificazioni in materia di organi collegiali)
1. Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello
stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, i consigli dei comuni, delle
province e delle città metropolitane e le giunte comunali, che non abbiano regolamentato modalità di
svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di
trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal sindaco, purché
siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità
dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all’articolo 97 del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le
modalità individuate da ciascun ente.
2. Per lo stesso tempo previsto dal comma 1, i presidenti degli organi collegiali degli enti pubblici nazionali,
anche articolati su base territoriale, nonché degli enti e degli organismi del sistema camerale, possono
disporre lo svolgimento delle sedute dei predetti organi in videoconferenza, anche ove tale modalità non sia
prevista negli atti regolamentari interni, garantendo comunque la certezza nell’identificazione dei
partecipanti e la sicurezza delle comunicazioni.
3. Per lo stesso tempo di cui ai commi precedenti è sospesa l’applicazione delle disposizioni di cui
all’articolo 1, commi 9 e 55, della legge 7 aprile 2014, n. 56, relativamente ai pareri delle assemblee dei
sindaci e delle conferenze metropolitane per l’approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi, nonché degli
altri pareri richiesti dagli statuti provinciali e metropolitani.
4. Per lo stesso tempo previsto dal comma 1, le associazioni private anche non riconosciute e le fondazioni
che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi
secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati, purché siano
individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti nonché adeguata pubblicità delle
sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente.
5. Dall’attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente
articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente sui propri bilanci.

Art. 81
(Misure urgenti per lo svolgimento della consultazione referendaria nell’anno 2020)
1. In considerazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, dichiarato con la delibera del Consiglio dei
ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020, in deroga a
quanto previsto dall’articolo 15, primo comma, della legge 25 maggio 1970, n. 352, il termine entro il quale
è indetto il referendum confermativo del testo legge costituzionale, recante: «Modifiche agli articoli 56, 57 e
59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale, Serie Generale, n. 240 del 12 ottobre 2019, è fissato in duecentoquaranta giorni dalla
comunicazione dell’ordinanza che lo ha ammesso.


Art. 104
(Proroga della validità dei documenti di riconoscimento)
1. La validità ad ogni effetto dei documenti di riconoscimento e di identità di cui all’articolo 1, comma 1,
lettere c), d) ed e), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rilasciati da
amministrazioni pubbliche, scaduti o in scadenza successivamente alla data di entrata in vigore del presente
decreto è prorogata al 31 agosto 2020. La validità ai fini dell’espatrio resta limitata alla data di scadenza
indicata nel documento.


Art. 108
(Misure urgenti per lo svolgimento del servizio postale)
1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 2020, al fine di assicurare
l’adozione delle misure di prevenzione della diffusione del virus Covid 19 di cui alla normativa vigente in
materia, a tutela dei lavoratori del servizio postale e dei destinatari degli invii postali, per lo svolgimento del
servizio postale relativo agli invii raccomandati, agli invii assicurati e alla distribuzione dei pacchi, di cui
all’articolo 3, comma 2 del decreto legislativo 22 luglio 1999 n. 261, nonché per lo svolgimento dei servizi
di notificazione a mezzo posta, di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890 e all’articolo 201 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, gli operatori postali procedono alla consegna dei suddetti invii e pacchi
mediante preventivo accertamento della presenza del destinatario o di persona abilitata al ritiro, senza
raccoglierne la firma con successiva immissione dell’invio nella cassetta della corrispondenza
dell’abitazione, dell’ufficio o dell’azienda, al piano o in altro luogo, presso il medesimo indirizzo, indicato
contestualmente dal destinatario o dalla persona abilitata al ritiro. La firma è apposta dall’operatore postale
sui documenti di consegna in cui è attestata anche la suddetta modalità di recapito.
2. Considerati l’evolversi della situazione epidemiologica COVID-19 e il carattere particolarmente
diffusivo dell’epidemia con il costante incremento dei casi su tutto il territorio nazionale, al fine di consentire
il rispetto delle norme igienico-sanitarie previste dalla vigente normativa volte a contenere il diffondersi
della pandemia, in via del tutto eccezionale e transitoria, la somma di cui all’art. 202, comma 2 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dall’entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 maggio 2020, è
ridotta del 30% se il pagamento è effettuato entro 30 giorni dalla contestazione o notificazione della
violazione. La misura prevista dal periodo precedente può essere estesa con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri qualora siano previsti ulteriori termini di durata delle misure restrittive.

mercoledì 19 febbraio 2020


L’autenticazione della firma nel voto per corrispondenza per l’elezione di (alcuni) ordini professionali


1)La questione

La problematica, affrontata dall’autorità amministrativa (rectius: Ministero della Giustizia) e dal giudice amministrativo, sia territoriale (rectius: Tar Lazio, Roma), che di appello, si può riassumere nella seguente domanda: l’autenticazione della firma nel voto per corrispondenza (1) di – taluni – ordini professionali (2) è soggetta alla disciplina ordinaria, dettata dagli artt. 21 e 38 del T.U. 445/2000, o alla disciplina speciale (in materia elettorale), ex art. 14 l. 53/1990?



2)La normativa

A) Decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 169 (G.U. 26 agosto 2005, n. 198), Regolamento per il riordino del sistema elettorale e della composizione degli organi di ordini professionali


Art. 1.
Ambito di applicazione
1.         Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano agli ordini  dei  dottori  agronomi e dottori forestali, degli architetti, pianificatori,  paesaggisti e conservatori, degli assistenti sociali, degli  attuari,  dei  biologi,  [dei  chimici] (3) ,  dei  geologi  e  degli ingegneri.


OMISSIS

Art. 3.
Elezione dei consigli territoriali

OMISSIS

7.  E’  ammessa  la  votazione  mediante  lettera  raccomandata, ad eccezione  che  per  l’elezione  dei consigli provinciali. L’elettore richiede  alla  segreteria dell’ordine la scheda debitamente timbrata e, prima della chiusura della prima votazione, fa pervenire la scheda stessa,  in  una  busta  chiusa,  sulla quale e’ apposta la firma del votante  autenticata  nei modi di legge, nonché la dichiarazione che la busta contiene la scheda di votazione, all’ordine, che la conserva sotto  la  responsabilità  del presidente. Il presidente consegna le buste  al  presidente  del  seggio centrale alla chiusura della prima votazione. Ove sia raggiunto il quorum costitutivo, il presidente del seggio,  verificata e fattane constatare l’integrità, apre la busta, ne  estrae  la  scheda, senza aprirla, e la depone nell’urna. Ove non sia raggiunto il quorum, il voto espresso per corrispondenza concorre ai  fini del calcolo del quorum della seconda votazione. Di tali voti si  tiene, altresì, conto nell’eventuale terza votazione. L’iscritto che   ha   esercitato   il   voto   per  corrispondenza  può  votare personalmente alla seconda e terza votazione (4)

OMISSIS

OMISSIS


B) Decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 2005, n. 221 (G.U. 29 ottobre 2005, n. 253), Disposizioni in materia di procedure elettorali e di composizione del consiglio nazionale e dei consigli territoriali, nonché dei relativi organi disciplinari, dell'ordine degli psicologi, ai sensi dell'articolo 1, comma 18, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 e dell'articolo 1-septies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 4

                   
Art. 1.
Ambito di applicazione

1. Le  disposizioni  di  cui  al presente regolamento si applicano all’ordine degli psicologi.


Art. 2.
Composizione   ed  elezione  dei  consigli  regionali  e  provinciali dell’ordine degli psicologi

OMISSIS
6. E’   ammessa   la  votazione  mediante  lettera  raccomandata. L’elettore richiede alla segreteria dell’ordine la scheda debitamente timbrata  e, prima della chiusura della prima votazione, fa pervenire la scheda stessa, chiusa in una busta sulla quale e’ apposta la firma del  votante  autenticata nei modi di legge, nonche’ la dichiarazione che  la  busta  contiene  la  scheda  di votazione, al presidente del seggio  presso  la sede del seggio medesimo. Il presidente del seggio
conserva   la   scheda   nella  sede  del  seggio  sotto  la  propria responsabilità.   Ove   sia  raggiunto  il  quorum  costitutivo,  il presidente  del seggio, verificata e fattane constatare l’integrità, apre  la  busta,  ne  estrae  la  scheda,  senza aprirla, e la depone nell’urna.  Ove  non  sia  raggiunto  il quorum previsto per la prima votazione,  il  voto espresso per corrispondenza concorre ai fini del calcolo  del  quorum  della  seconda  votazione.  L’iscritto  che  ha esercitato  il voto per corrispondenza può votare personalmente alla seconda votazione (5)

OMISSIS

OMISSIS



C) Legge 21 marzo 1990, n. 53 (G.U. 22 marzo 1990, n. 68), Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale


OMISSIS

Art. 14

1. Sono competenti ad eseguire le autenticazioni che non siano attribuite esclusivamente ai notai e che siano previste dalla legge 6 febbraio 1948, n. 29, dalla legge 8 marzo 1951, n. 122, dal testo unico delle leggi recanti norme per la elezione alla Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, dal testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1968, n. 108, dal decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240, dalla legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, e dalla legge 25 maggio 1970, n. 352, e successive modificazioni, nonché per le elezioni previste dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, i notai, i giudici di pace, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle corti di appello dei tribunali e delle preture, i segretari delle procure della Repubblica, i presidenti delle province, i sindaci metropolitani, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i componenti della conferenza metropolitana, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali, i segretari comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia. Sono altresì competenti ad eseguire le autenticazioni di cui al presente comma i consiglieri provinciali, i consiglieri metropolitani e i consiglieri comunali che comunichino la propria disponibilità, rispettivamente, al presidente della provincia e al sindaco (6).

2. L’autenticazione deve essere compiuta con le modalità di cui al secondo e al terzo comma dell’articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

OMISSIS

OMISSIS

 

D) Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (G.U. 20 febbraio 2001, n. 42, S.O. n. 30), Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa



OMISSIS


Art. 21 (R)
Autenticazione delle sottoscrizioni

1.L’autenticità  della  sottoscrizione  di  qualsiasi  istanza o dichiarazione  sostitutiva  di  atto  di  notorietà da produrre agli organi  della pubblica amministrazione, nonche’ ai gestori di servizi pubblici  e’ garantita con le modalità di cui all’art. 38, comma 2 e comma 3 (R)

2.Se  l’istanza  o  la  dichiarazione  sostitutiva  di  atto  di notorietà  e’  presentata  a  soggetti diversi da quelli indicati al comma 1 o a questi ultimi al fine della riscossione da parte di terzi di   benefici  economici,  l’autenticazione  redatta  da  un  notaio, cancelliere,  segretario  comunale, dal dipendente addetto a ricevere la  documentazione o altro dipendente incaricato dal Sindaco; in tale ultimo   caso,   l’autenticazione   e’   redatta   di   seguito  alla sottoscrizione e il pubblico ufficiale, che autentica, attesta che la sottoscrizione  e’ stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell’identità   del   dichiarante,   indicando   le   modalità   di identificazione,  la  data  ed il luogo di autenticazione, il proprio nome,  cognome e la qualifica rivestita, nonché apponendo la propria firma e il timbro dell’ufficio (R).



OMISSIS


Art. 38 (L-R)
Modalità di invio e sottoscrizione delle istanze

1. Tutte le istanze e le dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione  o ai gestori o esercenti di pubblici servizi possono essere inviate anche per fax e via telematica. (L)

OMISSIS

3. Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti  di  pubblici servizi sono sottoscritte dall’interessato in presenza  del  dipendente  addetto  ovvero  sottoscritte e presentate unitamente  a  copia  fotostatica  non autenticata di un documento di identità  del  sottoscrittore. La copia fotostatica del documento e’ inserita   nel   fascicolo.   La  copia  dell’istanza  sottoscritta dall’interessato  e  la  copia  del  documento di identità possono essere inviate per via telematica; nei procedimenti di aggiudicazione di  contratti  pubblici,  detta  facoltà  e’  consentita  nei limiti stabiliti dal regolamento di cui all’articolo 15, comma 2 della legge 15 marzo 1997, n. 59. (L)

OMISSIS



3)La posizione del Ministero della Giustizia


Richiesto – dai Consigli Nazionali degli Ordini dei chimici e dei geologi – di esprimere il proprio parere sulla “possibilità di ritenere autentica, nei casi di votazione mediante lettera raccomandata …la sottoscrizione del votante trasmessa, unitamente ad una copia fotostatica di un valido documento d’identità nella busta chiusa e sottoscritta, contenente la scheda elettorale, come sembrerebbe suggerire una “lettura applicata” alla materia elettorale degli ordini professionali dell’art. 38, 3° comma richiamato dall’art. 21, del D.P.R. n. 445 del 28 luglio 2000 in materia di documentazione e semplificazione amministrativa”, il Ministero della Giustizia risponde negativamente (7).

L’autorità amministrativa sottolinea come “correttamente” si indichi “nel D.P.R. 28 luglio 2000 n.  445 la norma attualmente regolatrice della materia”;  peraltro “non altrettanto correttamente” ci si riferisce “agli articoli 21 e 38 dello stesso testo unico”, posto che tali norme “si riferiscono o ad istanze o ad atti destinati a certificare stato, qualità o fatti, categorie alle quali non è certo riconducibile la dichiarazione di voto… per sua natura segreta, personale e non delegabile … esercitata sempre previo accertamento della identità del votante da parte dei componenti il seggio elettorale: accertamento che avviene o per riconoscimento personale o per ricognizione del documento personale esibito”.

Anche qualora il diritto di voto sia esercitato per corrispondenza – aggiunge l’autorità  –, la suddetta attività (di riconoscimento ed identificazione del votante) “non può essere omessa”; in questo caso è indispensabile  “una attività equipollente a quella svolta per regola generale dai componenti il seggio”, (attività) che il Ministero individua nella “legalizzazione della firma da parte di un pubblico ufficiale secondo le modalità che lo stesso D.P.R. 445 del 2000 prevede agli articoli 30 e seguenti può considerarsi attività equipollente che accerta l’effettivo esercizio della operazione di identificazione e riconoscimento del votante”.

Competenti a legalizzare (?) la firma dell’elettore sono – conclude il Ministero – le figure “previste dall’art. 14 della legge 53/1990” (8).




4)L’intervento del Tar


Diversa, come si accennava, la lettura del giudice – amministrativo – capitolino (9).

Adito da membri dell’Ordine dei biologi, in relazione ad alcune questioni (anche) procedurali concernenti l’elezione del Consiglio nazionale (dello stesso Ordine), il Tar si esprime – per quanto qui interessa – sulla contestazione relativa  alla violazione delle norme in tema di autenticazione delle firme degli elettori che hanno esercitato il diritto di voto per corrispondenza: i ricorrenti sostengono, in proposito, la irregolarità del voto, in base  alla – citata – nota ministeriale, datata 12 (rectius: 2) settembre 2005, in cui il procedimento elettorale per il rinnovo degli organi degli Ordini Professionali viene equiparato ai procedimenti elettorali politici e amministrativi, ossia a quelli incidenti sulla vita politica nazionale e degli enti locali, escludendosi, di conseguenza,  l’applicabilità dell’art. 38 del d.P.R. 445/2000.

Ad avviso del Collegio, premesso che la nota de qua, “in quanto mera circolare interpretativa”, lungi dal costituire fonte del diritto, sostanzia un “mero atto amministrativo”, che il giudice può liberamente valutare e – eventualmente – disapplicare, qualora in contrasto con norme primarie, l’art. 14 della legge n. 53/1990 “limita la propria applicazione ai soli procedimenti elettorali tassativamente indicati nel primo comma”, tra cui non rientra quello regolante l’elezione degli organi rappresentativi dell’Ordine dei biologi; la peculiarità del citato art. 14, espressamente riservato ai procedimenti elettorali degli organi politici, ne impedisce “la diretta applicabilità ad un procedimento elettorale” riguardante “la composizione di organi prettamente amministrativi”.

Al voto per corrispondenza si applica, invece, “l’ordinaria disciplina sulle autenticazioni”, ex T.U. 445/2000, in particolare (il combinato disposto de)gli artt. 21 e 38. Il Collegio approda alla conclusione alla luce del diverso tenore della disciplina vigente, rispetto a quella abrogata: diversamente dall’(abrogato)art. 34, u.c., della l. 396/1967, che prescriveva l’autenticazione del sindaco o del notaio, l’art. 3, c. 7, del d.P.R. 169/2005 – innovando “con effetto derogativo e abrogatorio a livello di legislazione ordinaria” –  prevede l’autenticazione “nei modi di legge” e tra questi rientra la modalità contemplata dal combinato disposto degli artt. 21 e 38 del citato T.U. 445/2000. Secondo il Tar, la norma espressa nel citato art. 21, “che si riferisce ai rapporti tra privati e pubblica amministrazione, può essere considerata applicabile anche alla vicenda in esame, in cui ogni elettore che desidera esprimere il voto per corrispondenza deve, ai sensi del menzionato art. 3, comma 7, del d.P.R. 169/2005, autenticare la firma apposta sulla busta chiusa contenente la scheda di votazione da indirizzare al Consiglio Nazionale”, posto che “l’autenticazione della sottoscrizione apposta sull’involucro contenente la scheda elettorale … può essere considerata alla stregua di una istanza rivolta all’amministrazione, che nel caso di specie è quella destinata a ricevere l’espressione di voto”.



5)Gli arresti del Consiglio di Stato


Attivato dai soccombenti  (e ricorrenti) in primo grado,  il massimo organo di giustizia  amministrativa smentisce – con due pronunce gemelle (10)   il Tar capitolino, annullando le (due) sentenze impugnate.

Posto che la quaestio iuris consiste  “nello stabilire quale sia il significato da dare all’espressione, firma del votante – sulla busta chiusa contenente la scheda di votazione – autenticata nei modi di legge”, esplicitata nell’art. 3, c. 7, d.P.R. 169/2005, secondo i giudici di Palazzo Spada “il combinato disposto di cui agli articoli 21 e 38 … (d.P.R. 445/2000) … si riferisce a istanze o a dichiarazioni sostitutive …, alle quali non è riconducibile l’espressione di voto, per sua natura segreta, personale, non delegabile (cfr. art. 48 Cost.) e da esercitarsi sempre previo accertamento rigoroso della identità del votante da parte dei componenti il seggio elettorale; accertamento che avviene o per riconoscimento personale o per ricognizione del documento di identità esibito”; cosicché “la dichiarazione di voto mediante lettera è altra cosa rispetto alle istanze o alle dichiarazioni sostitutive”.

Ora, se “è indubbio che attraverso il voto per corrispondenza è favorita la partecipazione degli iscritti alle elezioni per il rinnovo degli organi degli ordini professionali, in una prospettiva di “incoraggiamento” all’esercizio del diritto di voto anche per gli iscritti che risiedano lontano dall’unico seggio centrale”, nondimeno “il “favor voti” e le esigenze di semplificazione … incontrano un limite invalicabile nella necessità di garantire trasparenza, genuinità e personalità nell’esercizio del diritto di voto”. Riguardo, in particolare, al“l’osservanza del principio della personalità del voto” questo “impone modalità rigorose di controllo affinché esso sia garantito”; sotto questo profilo, “l’autenticazione del pubblico ufficiale terzo rispetto all’elettore è l’unica condizione idonea ad assicurare il controllo anzidetto; ne deriva che “nella ipotesi del voto per corrispondenza occorre l’autenticazione della firma per mezzo di un pubblico ufficiale, con esclusione dell’autocertificazione che, viceversa, non garantisce alcun controllo diretto sull’identità del votante”

Nella votazione epistolare, tale procedimento (autenticazione della firma del votante sulla busta chiusa che contiene la scheda di voto) “è da considerarsi attività equipollente a quella svolta presso il seggio elettorale dai componenti il seggio medesimo, i quali accertano l’identità dell’elettore”; ed è in tale contesto che “viene in rilievo la disposizione di cui all’art. 14 della l. n. 53 del 1990 che … rappresenta un canone legittimo d’interpretazione dell’inciso di cui all’art. 3, comma 7, del d.P.R. n. 169 del 2005”, disposto che  “indipendentemente dall’ambito operativo della disposizione stessa … ben può essere preso a riferimento … per risolvere un dubbio sulla corretta interpretazione del citato art. 3 comma 7.

Alla luce di quanto sopra – conclude il Collegio – è da condividere la posizione del Ministero della Giustizia, “sulle modalità di espressione del voto mediante lettera”; nello specifico, “è tutt’altro che illegittima l’interpretazione ministeriale dell’inciso firma autenticata nei modi di legge nel senso di estendere l’ambito operativo del criterio di cui al citato art. 14 anche all’elezione de qua, avuto riguardo alle peculiarità e alle specificità delle regole che governano i procedimenti elettorali, a garanzia della libera espressione della volontà del corpo elettorale”; né, ribadisce il giudice di appello, vi è “contrasto” tra la predetta posizione ministeriale “e il combinato disposto degli articoli 21 e 38 del d.P.R. n. 445 del 2000, da interpretare nel senso che l’autocertificazione non può trovare applicazione per quanto riguarda le dichiarazioni di voto (che, giova ripetere, non sono istanze) nelle competizioni elettorali in generale e nello specifico in quella per cui è causa”.



6)L’approdo in Cassazione


La vicenda si conclude in Cassazione, per effetto del ricorso – proposto dai soccombenti in appello –  fondato sul (preteso) superamento dei limiti giurisdizionali esterni.

Con due sentenze (sostanzialmente) sovrapponibili (11), che – per inciso – nulla aggiungono al profilo sostanziale, le Sezioni Unite reputano i ricorsi inammissibili. Ad avviso del S.C., sono infondate le censure mosse alle sentenze impugnate “sotto il profilo del preteso straripamento di potere e di usurpazione di potestà legislative, non avendo il Consiglio di Stato applicato una norma all'uopo creata, bensì interpretato (non è compito di questa Corte accertare se e quanto correttamente, rispetto alla sentenza di primo grado) una congerie di norme dettate in tema di autocertificazione/autenticazione di firme in materia elettorale, mentre restano circoscritte in una dimensione del tutto marginale le considerazioni svolte in sentenza in ordine alla rilevanza ermeneutica dell'art. 34 comma 7 della legge n. 396/1967 - norma della quale il giudice amministrativo mostra di non ignorare l'abrogazione …, ed evocata soltanto ad abundantiam rispetto alla complessiva ratio decidendi adottata nel caso di specie”:




Note

(1)La l. 459/2001 (G.U. 5 gennaio 2002, n. 4), Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero, ha previsto il voto per corrispondenza – in occasione delle elezioni politiche e dei referendum ex artt. 75 e 138 Cost. –  a favore dei connazionali residenti all’estero e il d.P.R. 104/2003 (G.U. 13 maggio 2003, n. 109), Regolamento di attuazione della legge 27 dicembre 2001, n. 459, recante disciplina per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero, ne ha disciplinato la concreta attuazione.
 

(2)Ricordando che, secondo il massimo organo di giustizia amministrativa, “la previsione del voto per corrispondenza non è di per sé un modo meno democratico di quello assembleare ed anzi serve ad agevolare l'esercizio del relativo diritto da parte di soci sparsi su tutto il territorio nazionale”, pur nel rilievo, in chiave associazionistica, che “tale valutazione in astratto favorevole al voto per corrispondenza deve in concreto trovare conferma attraverso modalità di svolgimento delle elezioni tali da garantire il rispetto del principio democratico”: Cons. di Stato, VI, 15 febbraio 2006, n. 611.  Analogamente Tar Lazio, Roma, 29 febbraio 2012, n. 2034, secondo cui “la scelta del Legislatore di introdurre - nell’ambito settoriale delle elezioni degli organi esponenziali di Ordini professionali - modalità di espressione del voto parzialmente diverse da quelle previste nella normativa elettorale generale è frutto di una valutazione di merito, ragionevolmente finalizzata ad assicurare una partecipazione alla consultazione quanto più possibile ampia e quindi un’elezione di Organi esponenziali quanto più possibile rappresentativa”, nella consapevolezza che  “tale scelta va però contemperata con quella primaria di garantire la correttezza del procedimento elettorale, interesse quest’ultimo che assume carattere generale e che fa capo all’intera collettività di soggetti partecipanti al procedimento elettorale”; Tar Lazio, Roma, 23 aprile 2004, n. 3501, ove si osserva che “… la previsione del voto per corrispondenza non è affatto … un modo meno “democratico” di quello assembleare, ché, anzi, nei confronti di quest’ultimo il Collegio non può sottacere le proprie perplessità sull’effettività e la genuinità di un voto, reso in assemblee con la presenza contestuale di centinaia, se non di migliaia di votanti, senza liste o con liste bloccate e, più in generale, con metodi confusionari ed inadatti a far emergere una corretta dialettica democratica. Il voto per corrispondenza, al contrario, serve ad agevolare l'esercizio del relativo diritto da parte di soci sparsi su tutto il territorio nazionale o anche altrove, altrimenti di fatto impossibilitati ad esprimersi in altro modo  e, quindi, deprivati di tal diritto invece enfaticamente affermato”

(3)Le parole “dei chimici” sono state soppresse dall’art. 8, c. 6, della l. 11 gennaio 2018, n. 3 (G.U. 31 gennaio 2018, n. 25), Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute

(4)L’(abrogato) art. 34, u.c., della l. 24 maggio 1967, n. 396 (G.U. 16 giugno 1967, n. 149), Ordinamento della professione di biologo, disponeva: “E’  ammessa la votazione mediante lettera. L’elettore richiede alla segreteria  del  Consiglio dell’Ordine la scheda all’uopo timbrata, e la  fa  pervenire  prima della chiusura delle votazioni al presidente del  seggio  in busta sigillata sulla quale sono apposte la firma del votante, autenticata dal sindaco o dal notaio, e la dichiarazione che la  busta  contiene la scheda di votazione; il presidente del seggio, verificata  e fatta constatare l’integrità, apre la busta, ne estrae la relativa scheda senza dispiegarla e, previa apposizione su di essa della firma di uno scrutatore, la depone nell’urna”. Di analogo contenuto l’art. 5, u.c., della l. 25 luglio 1966, n. 616 (G.U. 13 agosto 1966, n. 301), Norme integrative per l'applicazione della legge 3 febbraio 1963, n. 112, contenente norme per la tutela del titolo e della professione di geologo. Rimarcano la chiarezza  della norma (abrogata) PALMIERI, MINARDI, Speciale documentazione amministrativa. Autenticazione di sottoscrizione prevista da leggi speciali (III parte): Autentica di sottoscrizione in materia elettorale, di adozione, votazione per l’elezione di organi di ordini professionali e di atti per i quali il codice di procedura penale prevede tale formalità, in Serv. dem., 2012, n. 10, 48, sottolineando che “probabilmente, se non fosse esistito un precedente normativo così chiaro, oggi sarebbero stati più che ragionevoli i dubbi sulla competenza del funzionario comunale, facendo la norma generico riferimento all’autentica nei modi di legge e trattandosi di un atto non catalogabile né fra le istanze né fra le dichiarazioni sostitutive”.

(5)L’(abrogato) art. 20, c. 10, della l. 18 febbraio 1989, n. 56 (G.U. 24 febbraio 1989, n. 56), Ordinamento della professione di psicologo, disponeva: “E’ ammessa la votazione per corrispondenza.  L’elettore  chiede alla segreteria del consiglio dell’ordine la scheda all’uopo timbrata e la fa pervenire prima della chiusura delle votazioni al  presidente del seggio in busta sigillata, sulla quale sono apposte la firma  del votante, autenticata dal sindaco o dal notaio, e la dichiarazione che la busta contiene la scheda di votazione; il presidente  del  seggio, verificata e fatta constatare l’integrità, apre la busta, ne  estrae la relativa scheda senza dispiegarla e, previa apposizione su di essa della firma di uno scrutatore, la depone nell’urna”.

(6)La norma ha subito numerose modifiche: cfr., da ultimo, l’art. 6, c. 6, lett. a) e b), della l. 3 novembre 2017, n. 165 (G.U. 11 novembre 2017, n. 264),  Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali.

(7)Ministero della Giustizia 2 settembre 2005, n. D.G. D.G. 02/09/05 10265 (parere).

(8)Sulla scorta dell’interpretazione ministeriale, è stata accolta (la tesi favorevole al) l’esenzione dall’imposta di bollo (a favore della quale si erano già espressi CORVINO, SCOLARO, Documentazione amministrativa e servizi demografici, Maggioli, 2009, 56; CORVINO, Normative speciali in materia di autenticazione firme, in Serv. dem., 2006, n. 11, 8 ss.): cfr. Agenzia delle Entrate,  23 ottobre 2015, n. 91 (risoluzione),  Interpello – Trattamento fiscale ai fini dell’imposta di bollo dell’autentica di firma apposta sulla busta contenente la scheda di votazione per il rinnovo collegi degli Ordini professionali. Di contrario avviso, in precedenza,  la Direzione regionale dell’Emilia Romagna, Interpello 909-556/2013, in MINARDI, PALMIERI, La documentazione amministrativa nei servizi demografici : casi pratici svolti : disciplina, adempimenti, atti da redigere, Maggioli, 2014, 102 ss.; vedila riprodotta anche, per stralci, da MASOTTI, PALMIERI, L’autenticazione di firma per le elezioni degli organi degli ordini professionali: l’Agenzia delle entrate chiarisce il corretto regime fiscale, in Serv. dem., 2014, n. 1-2, 27 ss.

(9)Cfr. Tar Lazio, Roma, 20 gennaio 2015, nn. 949 e 951. A distanza di poco più di un mese, lo stesso Collegio ha riaffrontato la problematica, richiamando il precedente e riaffermandone i contenuti: cfr. Tar Lazio, Roma, 11 marzo 2015, n. 4045.

(10)Cons. d Stato, III, 28 luglio 2016, nn. 3426 e 3427.

(11)Cass., Sez. Un., 16 ottobre 2017, n. 24299 e 26 ottobre 2017, n. 25454.


Rober PANOZZO

(12 febbraio 2020)

mercoledì 8 gennaio 2020


La decadenza dal beneficio ottenuto mediante la falsa dichiarazione non è automatica


Procedimento amministrativo – Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà – Sussistenza eventuali pendenze fiscali – Dichiarazione falsa – Art. 75, d.P.R. n. 445 del 2000 – Conseguenza – Decadenza del beneficio –  Automatismo sanzionatorio –  Esclusione 

In sede di applicazione dell’art. 75, d.P.R. n. 445 del 2000, l’Amministrazione procedente deve valutare caso per caso tutti gli elementi emersi nel corso del procedimento affinché la sanzione prevista dalla legge, e cioè la perdita dei benefici conseguiti per effetto della falsa dichiarazione, non sia irragionevolmente applicata nelle ipotesi di mere irregolarità nella dichiarazione (1).


(1) Il Tar ha richiamato l’art. 75 (“Decadenza dai benefici”), d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”) il quale dispone che “fermo restando quanto previsto dall’articolo 76, qualora dal controllo di cui all’articolo 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera”.

Il Tar ha ritenuto che ad una rigorosa interpretazione delle norme dettate in materia di c.d autocertificazione, che comporterebbe l’automatica decadenza dal beneficio eventualmente già conseguito, non residuando alcun margine di discrezionalità alle PP.AA., vada preferita una lettura costituzionalmente orientata, volta cioè a valorizzare, oltre il dato meramente formale, anche la sostanza della dichiarazione e del suo contenuto.

Conformemente al più recente orientamento della giurisprudenza amministrativa, teso a considerare il contenuto effettivo dell’attestazione in presenza di vizi meramente formali (Cons. Stato sez. V, 17 gennaio 2018 n. 257 e 23 gennaio 2018, n. 418), quel che si ritiene di dover valorizzare sono le peculiari circostanze di volta in volta emerse nel caso concreto, alla luce delle quali poter valutare, nella specie, se si tratti di una vera e propria falsità o, piuttosto, di una mera irregolarità nella dichiarazione resa alla P.a..

Il Tar ha chiarito che secondo questa interpretazione, e proprio con riferimento all’esistenza di pendenze fiscali non dichiarate al momento della istanza di rinnovo del rilascio del patentino, si è opportunamente rilevato come, per la decadenza dal beneficio, non sarebbe determinante il profilo formale della falsità della dichiarazione bensì quello sostanziale costituito dalla mancanza del requisito falsamente dichiarato: l’Amministrazione, quindi, sarebbe tenuta a valutare compiutamente la portata e l’attualità delle pendenze fiscali sussistenti al momento della istanza (Tar Palermo, sez I, 29 ottobre 2018, n. 2190).

Il tutto conformemente ai principi di ragionevolezza e proporzionalità che pure devono ispirare l’azione amministrativa e che portano ad escludere ogni automatismo sanzionatorio nell’applicazione dell’art. 75, d.P.R. n. 445 del 2000.

Il Tar ha rilevato che, nel caso in esame, l’Amministrazione resistente ha del tutto omesso questa valutazione del caso concreto essendosi limitata ad applicare automaticamente l’art. 75, d.P.R. n. 445 del 2000. All’opposto, nel corso del procedimento, erano emerse circostanze tali da far ritenere meritevole di accoglimento l’istanza di rinnovo del patentino presentata dalla ricorrente, consistenti nella esiguità dell’importo ab origine dovuto al fisco, nel fatto che lo stesso fosse relativo ad una attività commerciale cessata nell’anno 2010 e nel fatto che il debito fiscale era stato estinto prima ancora della adozione dei provvedimenti impugnati.

sabato 30 novembre 2019


Decreto Ministeriale (Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale) 21 ottobre 2019, Reddito di cittadinanza – Cittadini stranieri - Certificazione di cui all’art. 2 c.. 1 bis del d.l. 4/2019, convertito, con modificazioni, dalla l. 26/2019, recante “Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni”, ai fini dell’accoglimento dell’istanza


VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, recante
“Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione
dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)”;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante “Testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;
VISTO il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo
2019, n. 26, recante “Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni”;
VISTO in particolare l’articolo 2, comma 1-bis, del citato decreto-legge n. 4 del 2019, che ai fini
dell'accoglimento della richiesta del Reddito di cittadinanza e con specifico riferimento ai
requisiti reddituali e patrimoniali, nonché per comprovare la composizione del nucleo
familiare, in deroga all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, prevede che i cittadini di Stati non
appartenenti all'Unione europea devono produrre apposita certificazione rilasciata dalla
competente autorità dello Stato estero, tradotta in lingua italiana e legalizzata dall'autorità
consolare italiana, in conformità a quanto disposto dall'articolo 3 del Testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e dall'articolo 2 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394;
VISTO in particolare l’articolo 2, comma 1-ter, del citato decreto-legge n. 4 del 2019, che:
- al primo periodo, prevede che le disposizioni di cui al comma 1-bis non si applicano: a)
nei confronti dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea aventi lo status
di rifugiato politico; b) qualora convenzioni internazionali dispongano diversamente; c)
nei confronti di cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea nei quali è
oggettivamente impossibile acquisire le certificazioni di cui al comma 1-bis;
al secondo periodo, stabilisce che a tal fine, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del citato decreto-legge n. 4 del 2019, con decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro degli affari esteri
e della cooperazione internazionale, è definito l'elenco dei Paesi nei quali non è possibile
acquisire la documentazione necessaria per la compilazione della DSU ai fini ISEE, di
cui al citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013;
CONSIDERATO che in riferimento alla documentazione necessaria a comprovare la
composizione del nucleo familiare dei cittadini di Stati non appartenenti all’Unione
europea, sulla base della definizione di nucleo adottata a fini ISEE, non appaiono esservi
situazioni che non siano accertabili da parte delle competenti autorità italiane mediante la
verifica della residenza anagrafica;
CONSIDERATO che in riferimento alla documentazione relativa al possesso dei requisiti
reddituali e patrimoniali, con riferimento ai cittadini di Stati non appartenenti all’Unione
europea, la componente non accertabile da parte della Agenzia delle Entrate riguarda il
patrimonio posseduto all’estero e i redditi da esso derivanti;
VISTO il Rapporto “Doing Business” della Banca mondiale per il quale sono raccolti indicatori
quantitativi sulla regolamentazione delle attività commerciali e sulla protezione dei diritti
di proprietà che possono essere confrontati in 190 Paesi e nel tempo;
VISTI in particolare gli indicatori relativi alla registrazione dei diritti di proprietà presenti nella
sezione “registring property” della raccolta “Doing Business”, che includono la misurazione
della qualità del sistema di amministrazione degli immobili attraverso, tra l’altro, la raccolta
di informazioni sul grado di registrazione formale degli immobili privati in registri
immobiliari e di loro mappatura;
RITENUTO di poter identificare, in sede di prima applicazione, gli Stati o territori nei quali non
è possibile acquisire la documentazione necessaria alla compilazione della DSU ai fini
ISEE, con particolare riferimento al patrimonio immobiliare, sulla base della assenza o
incompletezza dei sistemi di registrazione formale degli immobili privati in registri
immobiliari e di loro mappatura secondo le informazioni regolarmente raccolte dalla
Banca mondiale nell’ambito della raccolta “Doing Business”;
CONSIDERATO che non esistono al momento analoghe raccolte di informazioni con
riferimento alla disponibilità di dati sul patrimonio mobiliare;
D E C R E T A
Articolo 1
(Certificazione ulteriore ai fini dell’accoglimento della richiesta del Reddito e della Pensione di cittadinanza)
1. Ai fini dell’accoglimento della richiesta del Reddito di cittadinanza e della Pensione di
cittadinanza, i cittadini degli Stati o territori di cui all’allegato elenco, parte integrante del
presente decreto, sono tenuti a produrre l’apposita certificazione di cui all’articolo 2, comma 1-
bis, del decreto-legge n. 4 del 2019, rilasciata dalla competente autorità dello Stato o territorio
estero, tradotta in lingua italiana e legalizzata dalla autorità consolare italiana, limitatamente
all’attestazione del valore del patrimonio immobiliare posseduto all’estero dichiarato a fini
ISEE.
2. I cittadini degli Stati o territori non inclusi nell’allegato elenco non sono tenuti a produrre alcuna
ulteriore certificazione, oltre a quella ordinariamente prevista per l’accesso al Reddito di
cittadinanza e alla Pensione di cittadinanza, ai sensi dell’articolo 5 del decreto-legge n. 4 del
2019.
3. L’elenco è aggiornato sulla base delle informazioni che dovessero eventualmente rendersi
disponibili, anche mediante la rete diplomatica, sulla possibilità di acquisire presso gli Stati o
territori esteri la documentazione necessaria per la compilazione della dichiarazione sostitutiva
unica a fini ISEE.
Il presente decreto viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, previo visto
e registrazione della Corte dei conti.
Roma, lì 21 ottobre 2019
Il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali
Nunzia Catalfo
Il Ministro degli affari esteri e della
cooperazione internazionale
Luigi Di Maio

Allegato
Elenco degli Stati o territori i cui cittadini, ai fini dell’accoglimento della richiesta del Reddito di
cittadinanza e della Pensione di cittadinanza, sono tenuti a produrre l’apposita certificazione di cui
all’articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge n. 4 del 2019, limitatamente all’attestazione del valore
del patrimonio immobiliare posseduto all’estero dichiarato a fini ISEE.
Regno del Bhutan
Repubblica di Corea
Repubblica di Figi
Giappone
Regione amministrativa speciale di Hong Kong della Repubblica popolare cinese
Islanda
Repubblica del Kosovo
Repubblica del Kirghizistan
Stato del Kuwait
Malaysia
Nuova Zelanda
Qatar
Repubblica del Ruanda
Repubblica di San Marino
Santa Lucia
Repubblica di Singapore
Confederazione svizzera
Taiwan
Regno di Tonga