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martedì 5 maggio 2020


Circolare del Ministero della Salute 2 maggio 2020, n. 0015280, Indicazioni emergenziali connesse ad epidemia COVID-19 riguardanti il settore funebre, cimiteriale e di cremazione (Revisione post DPCM 26 aprile 2020)

La presente Circolare sostituisce integralmente quella, avente medesimo oggetto, dello scorso 8 aprile 2020 (prot. n. 12302); essa prende in considerazione anche le disposizioni del DPCM 26 aprile 2020 che dal 4 maggio p.v., data di entrata in vigore di tale decreto, producono effetti sul settore funerario.
Le indicazioni qui fornite hanno come obiettivo la individuazione di procedure adeguate per il settore funebre, cimiteriale, della cremazione in fase emergenziale determinata dall’epidemia di COVID-19, valide per l’intero territorio nazionale

Talune regioni sono già intervenute con proprie norme di dettaglio e/o con circolari.

Si ritiene peraltro opportuno uniformare il comportamento sull’intero territorio nazionale, anche al fine di ridurre le possibilità di trasmissione del contagio tra aree diverse.

Linee direttrici del presente documento sono:
− identificare i percorsi di maggior tutela dei defunti dal luogo di decesso al luogo di sepoltura o cremazione, nonché le cautele da adottare per il personale interessato al trasporto funebre ed attività funebre
− limitare al massimo, regolamentandole, le occasioni di “assembramento” per la ritualità dell’addio
− potenziare  le  strutture  necroscopiche  ricettive  di  defunti,  in  relazione  ai  prevedibili  aumenti  di  mortalità connessi all’evento epidemico, nonché i servizi di sepoltura e di cremazione

Allo stato attuale le norme applicabili a livello statale sono contenute principalmente nel regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285. Si applicano altresì le previsioni delle “Linee guida per la prevenzione del  rischio biologico nel settore dei  servizi  necroscopici,  autoptici  e delle pompe funebri” approvate dalla Conferenza Sato Regioni e PP. AA. in data 09/11/2017 (di seguito “linee guida”) e le disposizioni contenute nel Titolo X “Esposizione ad agenti biologici” e Titolo X-bis: “Protezione dalle ferite da taglio e da punta nel settore ospedaliero e sanitario”  del d.lgs. n. 81/2008.

A. Natura e durata delle indicazioni emergenziali

Il presente documento è connesso con la situazione emergenziale determinata dall’epidemia di COVID-19. Esso individua le procedure da adottare nel settore funebre, cimiteriale, della cremazione, valide per l’intero territorio nazionale, e da applicare con gradualità, in funzione del livello di mortalità delle singole province interessate e delle   dotazioni   di   strutture   cimiteriali   e   di   cremazione   presenti,   tenendo   conto   altresì   dell’evoluzione epidemiologica in corso.

1.   Le indicazioni e le cautele stabilite dal presente documento vanno applicate fino a un mese dopo il termine della fase emergenziale, come stabilita dai provvedimenti del Presidente del Consiglio dei Ministri.
2.   Il sindaco, in raccordo col Prefetto territorialmente competente, in relazione alla evoluzione di mortalità, e nei limiti dei poteri a lui assegnati dalla normativa vigente, emanerà eventuali provvedimenti contingibili e urgenti necessari per l’attuazione delle indicazioni qui fornite.
3.   In tutti i casi  di morte nei quali si  possa individuare che la persona defunta sia stata affetta da COVID-19 si applicano  le  cautele  specifiche  per  defunti  già  adottate  in  presenza  di  sospetta  o  accertata  patologia  da microrganismi di gruppo 3 o prioni (v. lettera B).
4.   Nei casi di morte nei quali non si possa escludere con certezza che la persona fosse affetto da COVID-19, per il principio di precauzione, si adottano le stesse cautele previste in presenza di sospetta o accertata patologia da microrganismi di gruppo 3 o prioni (v. lettera B).



B. Precauzioni da adottare in via generalizzata per tutti i defunti per i quali non si possa escludere la contrazione in vita di Covid-19


Premesso che con il decesso cessano le funzioni vitali e si riduce nettamente il pericolo di contagio (infatti la trasmissione del virus è prevalentemente per droplets e per contatto) e che il paziente deceduto, a respirazione e motilità  cessate,  non  è  fonte  di  dispersione  del  virus  nell'ambiente,  è  tuttavia  utile  osservare  le  seguenti precauzioni:

1.   la  manipolazione  del  defunto  antecedente  la  chiusura  nel  feretro  dovrà  avvenire  adottando  tutte  le  misure  di sicurezza atte ad evitare il contagio tramite droplets, aerosol o contatto con superfici nonché fluidi e materiali biologici infetti.
2.   Il  personale  adibito  alla  manipolazione  del  cadavere  adotterà,  nel  rispetto  delle  disposizioni  normative,  delle ordinanze  e  dei  protocolli  operativi  emanati  dalle  Autorità  sanitarie,  dispositivi  di  protezione  individuale appropriati, secondo le indicazioni formulate da parte dei competenti servizi di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché dal medico competente di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni, tenendo conto delle indicazioni fornite per gli operatori sanitari - per procedure con analogo livello di rischio - con circolari del  Ministero della salute, da ultimo in data 22/2/2020,  17/3/2020 e 29/3/2020 Per questa attività,  pertanto,  si raccomanda agli operatori addetti, oltre al rispetto di tutte le misure igieniche previste per la popolazione generale, l’utilizzo  di  adeguati  Dispositivi  di  Protezione  Individuale:  mascherina  chirurgica,  occhiali  protettivi  (oppure mascherina con visiera), camice monouso idrorepellente, guanti spessi e scarpe da lavoro chiuse. Oltre ad essere garantita un’adeguata aerazione dei locali, al termine delle attività, dovrà essere eseguita un’accurata pulizia con disinfezione delle superfici e degli ambienti adibiti alle attività (cfr. punto 4 delle Linee guida).
3.   Prima  dell’arrivo  del  personale  incaricato  del  trasporto  funebre,  il  personale  sanitario  deve  provvedere all’isolamento del defunto all’interno di un sacco impermeabile sigillato e disinfettato esternamente per ridurre al minimo le occasioni di contagio durante le operazioni di incassamento. In caso di decesso al di fuori delle strutture sanitarie, il personale incaricato del trasporto funebre, laddove il defunto non sia già isolato all’interno di sacco impermeabile  sigillato,  disinfettato,  provvede  all’incassamento  riducendo  al  minimo  le  occasioni  di  contatto, avvolgendo il defunto in un lenzuolo imbevuto di disinfettante.
4.   Sono vietati  la  vestizione  del  defunto,  la  sua tanatocosmesi,  come  qualsiasi  trattamento di  imbalsamazione o conservativo comunque denominato, o altri quali lavaggio, taglio di unghie, capelli, barba e di tamponamento.
5.   Dopo l’incassamento il feretro, confezionato diversamente in funzione della destinazione, è chiuso e sottoposto a disinfezione esterna sia superiormente, sia lateralmente che inferiormente.
6.   Il feretro e il suo confezionamento dovranno avere le caratteristiche stabilite dall’Allegato 1.
7.   Le cerimonie funebri sono consentite, purché svolte nei termini previsti dal DPCM del 26 aprile 2020 e richiamati al successivo punto G1.



C. Esami autoptici e riscontri diagnostici
1.    Per  l’intero  periodo  della  fase  emergenziale  non  si  dovrebbe  procedere  all’esecuzione  di  autopsie  o  riscontri diagnostici nei casi conclamati di COVID-19, sia se deceduti in corso di ricovero presso un reparto ospedaliero sia se deceduti presso il proprio domicilio.
2.    L’Autorità Giudiziaria potrà valutare, nella propria autonomia, la possibilità di limitare l’accertamento alla sola ispezione esterna del cadavere in tutti i casi in cui l’autopsia non sia strettamente necessaria. Analogamente le Direzioni  sanitarie  di  ciascuna  regione  daranno  indicazioni  finalizzate  a  limitare  l’esecuzione  dei  riscontri diagnostici ai soli casi volti alla diagnosi di causa del decesso, limitando allo stretto necessario quelli da eseguire per motivi di studio e approfondimento.
3.    In caso di esecuzione di esame autoptico o riscontro diagnostico, oltre ad una attenta valutazione preventiva dei rischi  e  dei  vantaggi  connessi  a  tale  procedura,  devono  essere  adottate  tutte  le  precauzioni  seguite  durante l’assistenza  del  malato.  Le  autopsie  e  i  riscontri  possono  essere  effettuate  solo  in  quelle  sale  settorie  che garantiscano condizioni di massima sicurezza e protezione infettivologica per operatori ed ambienti di lavoro: sale BSL3, ovvero con adeguato sistema di aerazione, cioè un sistema con minimo di 6 e un massimo di 12 ricambi aria per ora,  pressione negativa rispetto alle aree adiacenti,  e fuoriuscita di  aria direttamente all’esterno della struttura stessa o attraverso filtri HEPA, se l’aria ricircola. Oltre agli indumenti protettivi e all’impiego dei DPI, l’anatomo patologo e tutto il personale presente in sala autoptica indosseranno un doppio paio di guanti in lattice, con interposto un paio di guanti antitaglio.
4.    È obbligatorio l’impiego di dispositivi di protezione delle vie respiratorie (FFP2 o superiori) associati a dispositivi di protezione di occhi e mucose (visiera o schermo facciale).
5.    Si deve evitare l’effettuazione di procedure e l’utilizzo di strumentario che possono determinare la formazione di aerosol.
6.    Deve  essere  evitata  l’irrigazione  delle  cavità  corporee;  il  lavaggio  di  tessuti  ed  organi  deve  essere  eseguito utilizzando acqua fredda a bassa pressione, fatta defluire a distanza ravvicinata in modo da evitare la formazione di  aerosol;  i  fluidi  corporei  devono  essere  raccolti  per  mezzo  di  materiale  assorbente,  immesso  nelle  cavità corporee.
7.    Campioni di tessuti ed organi, prelevati per esami istologici, debbono essere immediatamente fissati con soluzione di Zenker, formalina al 10% o glutaraldeide per la microscopia elettronica.
8.    Al  termine  dell’autopsia  o  del  riscontro  diagnostico,  la  sala  settoria  deve  essere  accuratamente  lavata  con soluzione di ipoclorito di sodio o di fenolo.
9.    Sono da evitare le manipolazioni non necessarie, così come qualsiasi contatto con la salma da parte di parenti, conviventi  o  altre  persone  diverse  da  quelle  incaricate  delle  operazioni  necessarie  e  indicate  dal  presente documento.
10.  Per maggiori dettagli, riferirsi alla lettera E.

D.  Riduzione dei tempi di osservazione e per eseguire il trasporto funebre in cimitero o crematorio

1.         Il primo medico intervenuto, se il decesso avviene all’esterno di strutture sanitarie accreditate o di ricovero e cura, in attuazione del principio di precauzione, sospende ogni intervento sul defunto, allontana i presenti e li informa delle  procedure  da  seguire  per  ridurre  il  rischio  di  contagio.  Allerta  tempestivamente  la  struttura  territoriale competente per l’intervento del medico necroscopo che detta le cautele da osservare. L’allerta è immediata per via vocale e seguita da comunicazione scritta o per via telematica a mezzo PEC;
2.         in caso di decesso sulla pubblica via, in luogo pubblico, o comunque in luoghi diversi da abitazione, strutture di ricovero e cura, RSA e similari, gli operatori intervenuti sono tenuti ad osservare in ogni caso le precauzioni di massima cautela, per il principio di precauzione, comportandosi come se la persona defunta possa essere portatore asintomatico di COVID-19;
3.         se  il  decesso  avviene  all’interno  di  strutture  sanitarie  accreditate  o  di  ricovero  e  cura,  il  personale  sanitario, attenendosi alle istruzioni puntuali della Direzione sanitaria, allontana i presenti e li informa delle procedure da seguire per ridurre il rischio di contagio;
4.         in caso di decesso presso struttura sanitaria le direzioni di presidio riducono il periodo di osservazione della salma ricorrendo all’accertamento strumentale della morte, ai sensi del D.M. Salute 11 aprile 2008;
5.     in  caso  di  decesso  al  di  fuori  di  strutture  sanitarie,  i  medici  necroscopi,  constatata  la  morte  mediante  visita
necroscopica, riducono il periodo di osservazione al tempo dell’esecuzione della loro visita e consentono il più rapido incassamento del cadavere e il successivo trasporto funebre;
6.         luoghi consentiti di destinazione intermedia dei feretri, in caso di difficoltà ricettive di cimiteri e crematori della zona, sono case funerarie o strutture per il commiato, chiese o strutture speciali di sosta a ciò destinate;
7.         luoghi di destinazione finale dei feretri sono il cimitero in cui ha diritto di essere sepolto il defunto, un crematorio disponibile per la cremazione;
8.         in assenza di volere degli aventi titolo per il trasporto funebre e la successiva sepoltura o cremazione, decorse al massimo 48 ore dal decesso, la Prefettura può disporre d’ufficio il trasporto funebre, fatta salva una tempistica inferiore disposta dal sindaco (v. OCDPC n.655 del 25 marzo 2020);
9.         tutti i defunti di cui al precedente punto 2) sono obbligatoriamente trasportati al Servizio mortuario della struttura sanitaria territoriale di riferimento o all’obitorio, secondo le indicazioni ricevute dall’Autorità intervenuta, sia essa giudiziaria, di polizia giudiziaria, o sanitaria.


E. Conferimento al cimitero

1.         Onde evitare sovraffollamento anche dei soli addetti, stante il divieto di svolgimento di riti funebri, bisognerebbe prevedere che l’arrivo di trasporti funebri sia in cimitero che al crematorio debba essere sfalsato come orari da parte  dei  rispettivi  gestori,  con  l’obiettivo  di  minimizzare  l’assembramento  di  persone,  derivante  da  diverse sepolture o cremazioni.


F. Potenziamento e ottimizzazione in fase emergenziale della rete di crematori sul territorio nazionale

1.   In ogni crematorio prioritariamente vanno cremati i feretri conseguenti a funerali svolti nel bacino di riferimento stabilito dalla pianificazione regionale. In mancanza di pianificazione regionale il bacino di riferimento di ciascun crematorio è il territorio provinciale.
2.   L’esecuzione di altre cremazioni di cadaveri provenienti dall’esterno della provincia, nonché di resti mortali, parti anatomiche, ossa, sono eseguite una volta garantita la prioritaria cremazione dei feretri di cui al paragrafo che precede.
3.   Gli organismi competenti possono valutare il rilascio di deroghe ad autorizzazioni precedentemente fornite ove si ritenga  necessario  che  gli  impianti  di  cremazione,  operino  per  l’intero  arco  della giornata,  senza interruzione (H24), e anche in giorni prefestivi e festivi.
4.   In caso di fermo impianto di crematorio con due o più forni per motivi di manutenzione, è necessario, qualora tecnicamente possibile, che almeno uno dei forni sia sempre in funzione per garantire la operatività del crematorio.
5.   In caso di fermo impianto per motivi di manutenzione è necessario che i gestori dei crematori viciniori siano informati preventivamente di tale sosta, in maniera da sfalsare i fermi impianto tra crematori di area e continuare a garantire una quantità minimale di servizi offerti.
6.   Per favorire l’aumento di potenzialità di ciascun impianto e fermo restando il rispetto di tutte le norme di igiene, sicurezza  e  ambientali,  sono  consentite  soluzioni  tecniche  per  ciascuna  cremazione  che  abbrevino  i  tempi  di esecuzione accelerando l’ignizione del  feretro.  È altresì  da favorire nella cremazione l’uso di bare di  essenze lignee facilmente infiammabili.
7.   Nella autorizzazione al trasporto funebre per procedere a cremazione si indica il crematorio scelto dagli aventi titolo è opportuno indicare “o qualunque altro crematorio disponibile”.
8.   L’uso  per il  trasporto massivo di  feretri  a  crematori può  essere  svolto con camion chiuso,  anche  militare, da disinfettare  adeguatamente  dopo  l’utilizzo,  preferibilmente  internamente  rivestito  di  materiale  impermeabile facilmente lavabile e disinfettabile.
9.   Laddove sia necessario ampliare la ricettività dei locali per feretri in attesa di cremazione, si possono utilizzare:
i.    le sale del commiato, dove collocare feretri chiusi e disinfettati, aventi le caratteristiche di cui all’Allegato 1;
ii.         loculi vuoti, purché la cremazione sia eseguita entro al massimo 30 giorni dalla tumulazione temporanea e il feretro sia confezionato come previsto dall’Allegato 1, lettera B).


G. Cimiteri

1.   Nei  cimiteri  sono  consentite  le  cerimonie  funebri  con  l'esclusiva  partecipazione  di  congiunti  del  defunto  e, comunque,  fino  a  un  massimo  di  quindici  persone  indicate  dagli  aventi  titolo,  con  funzione  da  svolgersi preferibilmente all'aperto, indossando protezioni delle vie respiratorie e rispettando rigorosamente la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.
2.   Le operazioni di inumazione, tumulazione di feretri, di sepolture comunque denominate di urne cinerarie e di cassette di ossa vanno eseguite in condizioni di sicurezza.
3.   L’esecuzione di esumazioni ed estumulazioni ordinarie e straordinarie non strettamente necessarie dovrebbero essere rinviate, per provvedere alla sepoltura in occasione di funerale o per rendere disponibili adeguate quantità di sepolture al cimitero; esumazioni ed estumulazioni devono comunque essere effettuate a cancelli cimiteriali chiusi.
4.   In caso di necessità la camera mortuaria in cimitero, oltre che per le ordinarie funzioni, può essere adibita, su proposta della ASL territorialmente competente e con provvedimento del sindaco, al ricevimento e temporanea custodia temporanea di feretri provenienti da strutture sanitarie site nel Comune o nella provincia, che lamentino carenza di posti nel Servizio mortuario.
5.   Andrebbe favorita la disponibilità di loculi vuoti e sepolture vuote necessari a garantire la sepoltura definitiva o temporanea in attesa di cremazione.
6.   L’attività connessa ai servizi cimiteriali di iniziativa privata nei cimiteri, come manutenzione, ristrutturazione di tombe, posa di lapidi, costruzioni ex novo di tombe, viene consentita in relazione al calendario di ripresa delle singole attività, connesso al codice ATECO corrispondente, con la gradualità definita con ordinanza del sindaco e con modalità che evitino l’assembramento di persone, se necessario stabilendo che detti lavori siano effettuati in orari di chiusura del cimitero. Viene data priorità di accesso alle ditte che provvedono a garantire la corretta identificazione  delle  sepolture  e  alla  posa  di  lapidi  e  arredi  tombali.  Restano  sempre  consentiti  i  lavori  e  le operazioni  necessari  alla  sepoltura  dei  defunti  da  parte  dei  gestori  cimiteriali  e  quelli  di  realizzazione  di ristrutturazione o costruzione ex novo di sepolture di emergenza.
7.   Nel registro cimiteriale di cui all’art. 52 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre
1990, n. 285, ricorrendone le condizioni, viene obbligatoriamente indicato che il feretro è stato confezionato per la sepoltura di defunto con malattia infettiva diffusiva, apponendo il codice “Y” (ypsilon).
8.   La estumulazione o la esumazione di feretri aventi la codifica “Y” di cui al comma precedente se eseguite prima di  24mesi  da  quando si  sia proceduto  rispettivamente a  tumulazione  o a inumazione,  sono da effettuarsi  con procedure di salvaguardia del personale operante, dotato dei DPI adeguati, e in orario di chiusura al pubblico del cimitero.
9.   Al  termine  della  fase  emergenziale  le  susseguenti  estumulazioni  temporanee  vengono  eseguite  adottando  le cautele del caso ed i loculi risultanti di nuovo liberi devono essere sanificati.



H. Rifiuti

1.    I rifiuti sono trattati nel rispetto delle norme applicabili in base alla natura e, laddove se ne ravvisi la necessità, secondo quanto previsto dalla normativa sui rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo di cui al D.P.R. 15 luglio
2003, n. 254.



Il Segretario generale dott. Giuseppe Ruocco*







*“firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del d. Lgs. N. 39/1993”





Dott. Pasqualino Rossi
Direttore Ufficio 4
DG Prevenzione sanitaria



Allegato 1 – Caratteristiche dei feretri e loro confezionamento


A) Inumazione, cremazione e tumulazione stagna duratura
È consentito l’uso di cofani aventi le caratteristiche stabilite, in base alla pratica funebre adottata e alla lunghezza del trasporto funebre, dal regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Sono  altresì  consentiti  cofani  conformi  ad  una  delle  norme  UNI  11520:2014  o  norma  UNI  11519:2014  e successive modifiche od integrazioni, nonché confezionati come previsto dallo standard EN 15017:2019.


B) Tumulazione temporanea in attesa di cremazione, purché entro 30 giorni
Si utilizza la cassa lignea di cui alla lettera A) che precede, in funzione della destinazione, sempre confezionata con sostitutivi dello zinco autorizzati in base all’art. 31 del D.P.R. 285/1990, purché il fondo del sostitutivo, prima della collocazione del cadavere, sia cosparso con non meno di 250 gr. di materiale a base di SAP (polimero super assorbente).


C) Feretri non conservati in cella refrigerata o stanza refrigerata destinati a inumazione o cremazione
Si utilizza la cassa lignea di cui alla lettera A) che precede, in funzione della destinazione, sempre confezionata con sostitutivi dello zinco autorizzati in base all’art. 31 del D.P.R. 285/1990, purché il fondo del sostitutivo, prima della collocazione del cadavere, sia cosparso non meno di 250 gr. di materiale a base di SAP (polimero super assorbente). In caso di inumazione il materiale assorbente deve anche possedere caratteristiche biodegradanti.

La condizione di temporanea impermeabilità fino alla immissione nel forno è garantita dall’avvolgimento del feretro con materiale poliaccoppiato di polietilene, alluminio e poliestere, di spessore totale non inferiore a 90 micron, rispondente ad una o più delle norme MIL PRF131K classe 1 - NFH 00310 classe 4 - TL 8135-0003-1 – DIN55531-1.


D) Feretri destinati a tumulazione stagna
È consentito solo l’uso di cofano interno di zinco, dello spessore stabilito dalle norme richiamate alla lettera A). È permesso utilizzare valvole e dispositivi autorizzati di cui all’art. del D.P.R. 285/1990, purché all’interno del feretro sia versato abbondante disinfettante a base di ipoclorito di sodio o altri prodotti solidi o liquidi con analoghe o migliori caratteristiche.

Laddove la pendenza del piano del loculo sia tale da non garantire l’uscita di percolato per eventuale cedimento del cofano di zinco, occorre che siano utilizzate soluzioni appropriate per il contenimento dei liquami.


giovedì 30 aprile 2020



Nota del Ministero dell’Interno – Dip. Libertà Civli e Immigrazione 29 aprile 2020, Quesito in ordine alla celebrazione della cerimonia funebre a seguito dell’emanazione delle misure di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.

Con riferimento al quesito indicato in oggetto, si rappresenta quanto segue.

Con il recente D.P.C.M. 26 aprile u.s., sono state emanate nuove disposizioni in materia di contenimento dell’epidemia virale da Covid-19, avviando un processo di graduale ripartenza delle attività sospese a seguito della pandemia e riconsiderando alcune delle misure più restrittive finora previste.

Tuttavia, la tutela della salute pubblica e l’esigenza di non vanificare gli importanti sforzi fin qui compiuti, ancora nella situazione attuale richiede la limitazione di diversi diritti costituzionali, fra i quali anche l’esercizio della libertà di culto.

Tra l’altro, l’art. 1, comma 1, lett. i) de predetto d.p.c.m. ha previsto che a decorrere dal 4 maggio p.v. “sono consentite le cerimonie funebri con l’esclusiva partecipazione di congiunti e, comunque, fino ad un massimo di 15 persone, con funzione da svolgersi preferibilmente all’aperto, indossando protezioni delle vie respiratorie e rispettando rigorosamente la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro”.

E’ evidente che la disposizione in esame è connessa all’attuazione delle misure di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.

Per tale ragione, la celebrazione delle cerimonie funebri deve essere circoscritta esclusivamente in un edificio di culto o in un luogo all’aperto.

Si avrà cura, quindi, che i partecipanti si allontanino quanto prima dal luogo della celebrazione, evitando la formazione di assembramenti ovvero di cortei di accompagnamento al trasporto del feretro.

La forma liturgica della celebrazione rientra nella competenza dell’autorità ecclesiastica, secondo un prudente apprezzamento legato alle diverse situazioni nei vari territori, le tradizioni e le consuetudini locali, assicurando che la cerimonia si svolga in un tempo contenuto.

In particolare, poi, come richiesto dall’E.V., i riti dell’ultima commendatio e della valedictio al defunto, sono rimessi, allo stesso modo, alla competente autorità ecclesiastica, ovviamente da compiersi nel medesimo luogo in cui viene celebrato il rito esequiale. Nel caso in cui venga celebrata la Messa, deve essere evitato il contatto fisico come, per esempio, lo scambio del segno di pace, in continuità con le disposizioni ecclesiastiche già emanate.

La celebrazione esequiale in ogni caso è consentita con il rispetto di tutte le norme precauzionali previste in tema di contenimento dell’emergenza epidemiologica in corso, in particolare è prescritto che i partecipanti indossino idonei dispositivi di protezione delle vie respiratorie e mantengano le distanze interpersonali previste, assicurandosi, in caso di celebrazione al chiuso, che il locale abbia una capienza adeguata al richiesto distanziamento e sia previamente sanificato.

https://www.interno.gov.it/it/notizie/indicazioni-prefetti-sulla-celebrazione-cerimonie-funebri

lunedì 20 aprile 2020


Ordinanza del Dipartimento della Protezione Civile 18 aprile 2020, n. 664, Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili



IL CAPO 
DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE


VISTO il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in particolare gli articoli 25, 26 e 27;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante “Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;

VISTE le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 631 del 6 febbraio 2020, n. 633 del 12 febbraio 2020, n. 635 del 13 febbraio 2020, n. 637 del 21 febbraio 2020, n. 638 del 22 febbraio 2020, n. 639 del 25 febbraio 2020, n. 640 del 27 febbraio 2020, n. 641 del 28 febbraio 2020, n. 642 del 29 febbraio 2020, n. 643 del 1° marzo 2020, n. 644 del 4 marzo 2020, n. 645, n. 646 dell’ 8 marzo 2020, n. 648 del 9 marzo 2020, n. 650 del 15 marzo 2020, n. 651 del 19 marzo 2020, n. 652 del 19 marzo 2020, n. 654 del 20 marzo 2020, n. 655 del 25 marzo 2020, n 656 del 27 marzo 2020, n. 658 del 29 marzo 2020, n. 659 del 1 aprile 2020 e n. 660 del 5 aprile 2020, recanti: “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;

VISTO il decreto legge del 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, in legge, 5 marzo 2020, n. 13 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTI i decreti-legge del 2 marzo 2020, n. 9, dell’8 marzo 2020, n. 11 e del 9 marzo 2020 n. 14 recanti “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTO il decreto-legge dell’8 aprile 2020, n. 22 recante “Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato”;

VISTO il decreto-legge dell’8 aprile 2020, n. 23 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali”;

VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020 concernenti disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19; 

RAVVISATA la necessità di garantire uniformità applicativa dei citati decreti del Presidente del Consiglio dei ministri e di dover assicurare il coordinamento e la più efficiente organizzazione di tutti i soggetti istituzionali coinvolti al fine di far fronte all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

CONSIDERATA la necessità di assicurare l’attuazione degli adempimenti mortuari in sicurezza;

CONSIDERATA la necessità di evitare l'accumulo straordinario di feretri in giacenza contenenti salme di defunti positivi al COVID-19, con la conseguente saturazione dei cimiteri e degli impianti di cremazione;

VISTA la circolare prot. 0011285-01/04/2020 emanata dal Ministero della Salute;

VISTE le richieste delle Regioni Abruzzo, Emilia Romagna e Lombardia;

RAVVISATA la necessità, in ragione dell’emergenza Covid -19, di consentire l’espletamento, da parte dei Commissari delegati, dei compiti attribuitigli ai sensi delle ordinanze di protezione civile adottate per fronteggiare le emergenze di protezione civile dichiarate ai sensi del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

ACQUISITA l’intesa del Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome;

SENTITA l'Associazione Nazionale Comuni Italiani;

SENTITO il Ministero della Salute;

DI CONCERTO con il Ministero dell’economia e delle finanze;


DISPONE
 
Articolo 1
(Disposizioni per facilitare l’attuazione della cremazione e delle pratiche funebri)

1. La formazione degli atti di morte da parte dell’Ufficiale di stato civile può essere effettuata anche sulla base dell’avviso o accertamento di decesso trasmesso telematicamente dall’autorità sanitaria, con inserimento dell’atto stesso nella parte II Serie B dei registri di morte di cui al regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238.

2. Le autorizzazioni al trasporto, all’affido ceneri, alla inumazione e tumulazione, alla cremazione e alla dispersione delle ceneri sono rilasciate dal Responsabile del Servizio Comunale  e dall’Ufficio di stato civile, in relazione alle  rispettive competenze,  sulla base dell’avviso di morte, scheda ISTAT, certificato necroscopico, e ogni ulteriore dato e informazione in possesso, trasmessi anche telematicamente dalla Direzione sanitaria competente, dal medico curante e dal medico necroscopo o dalla impresa funebre su incarico degli aventi titolo.

3. Gli avvisi, le autorizzazioni e le documentazioni necessarie per la sepoltura o la cremazione vengono formati e inoltrati tempestivamente da parte del Comune in cui è avvenuto il decesso all’impresa funebre incaricata, ai gestori di cimitero o crematorio, per via telematica.

4. Le dichiarazioni degli aventi titolo sulla volontà di cremazione, affido o dispersione delle ceneri sono effettuate mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ai sensi degli articoli 4 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 con qualsiasi mezzo idoneo, anche in formato digitale e/o elettronico, garantendo in ogni caso l'identità del dichiarante, e sono acquisite ai fini del rilascio dell’autorizzazione, anche per via telematica.


Articolo 2
(Disposizioni in materia di attività cimiteriale)

1. Per far fronte alle necessità di sepoltura, il Prefetto ha facoltà di disporre l’ammissione di defunti in ogni cimitero comunale dell’ambito territoriale di competenza, anche in deroga agli eventuali limiti stabiliti nei regolamenti comunali di polizia mortuaria.


Articolo 3
(Trasferimento di risorse sulle contabilità speciali)

1. Le Regioni e Province autonome sono autorizzate a trasferire sulle contabilità speciali di cui all’articolo 3 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 639 del 25 febbraio 2020 eventuali ulteriori risorse finanziarie, provenienti anche da donazioni e altre liberalità, giacenti sui propri bilanci o su appositi conti correnti e finalizzate al superamento del contesto emergenziale in rassegna.

2. Qualora le risorse aggiuntive di cui al comma 1 provengano dai bilanci regionali, con successiva ordinanza sono identificati la provenienza ed il relativo ammontare.

3. Per far fronte alle esigenze connesse alla gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, la Regione Lombardia è autorizzata a trasferire le risorse finanziare, derivanti da donazioni e altri atti di liberalità effettuati a favore della medesima Amministrazione, ammontanti ad euro 37.466.837, 66 e disponibili nel capitolo di spesa 11.01.104.14291, nella contabilità speciale n. 6186 aperta presso la Tesoreria dello Stato di Milano ed intestata al Presidente della Regione Lombardia-Soggetto attuatore, di cui alle ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020 e n. 639 del 25 febbraio 2020.

4. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'articolo 27, comma 4, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. Le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono alla rendicontazione secondo quanto disposto rispettivamente dalla legge provinciale di contabilità n. 7 del 14 settembre 1979 e dalla legge provinciale di contabilità n. 1 del 2002.


Articolo 4
(Disposizioni per consentire il superamento di contesti emergenziali)

1. In ragione del contesto di criticità di cui in premessa, è facoltà dei singoli Commissari delegati predisporre i piani degli interventi per il superamento delle emergenze in corso, di cui alle ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile, oltre i termini ivi previsti che vengono prorogati per un massimo di sei mesi.


Articolo 5
(Disposizioni finali)

1. Le disposizioni di cui alla presente ordinanza si applicano alle Regioni a Statuto speciale ed alle Province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


 

giovedì 2 aprile 2020



Circolare del Ministero della Salute 1 aprile 2020, n. 11285 Indicazioni emergenziali connesse ad epidemia COVID-19 riguardanti il settore funebre, cimiteriale e di cremazione.




Le presenti indicazioni hanno come obiettivo la individuazione di procedure adeguate per il settore funebre, cimiteriale, della cremazione in fase emergenziale determinata dall’epidemia di COVID-19, valide per l’intero territorio nazionale Talune regioni sono già intervenute con proprie norme di dettaglio e/o con circolari. Si ritiene peraltro opportuno uniformare il comportamento sull’intero territorio nazionale, anche al fine di ridurre le possibilità di trasmissione del contagio tra aree diverse. Linee direttrici del presente documento sono:
identificare i percorsi di maggior tutela dei defunti dal luogo di decesso al luogo di sepoltura o cremazione, nonché le cautele da adottare per il personale interessato al trasporto funebre ed attività funebre
evitare le occasioni di “assembramento” per la ritualità dell’addio
potenziare le strutture necroscopiche ricettive di defunti, in relazione ai prevedibili aumenti di mortalità connessi all’evento epidemico, nonché i servizi di sepoltura e di cremazione

Allo stato attuale le norme applicabili a livello statale sono contenute principalmente nel regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285. Si applicano altresì le previsioni delle “Linee guida per la prevenzione del rischio biologico nel settore dei servizi necroscopici, autoptici e delle pompe funebri” approvate dalla Conferenza Sato Regioni e PP. AA. in data 09/11/2017 (di seguito “linee guida”) e le disposizioni contenute nel Titolo X “Esposizione ad agenti biologici” e Titolo X-bis: “Protezione dalle ferite da taglio e da punta nel settore ospedaliero e sanitario” del d.lgs. n. 81/2008.

A. Natura e durata delle indicazioni emergenziali

Il presente documento è connesso con la situazione emergenziale determinata dall’epidemia di COVID-19. Esso individua le procedure da adottare nel settore funebre, cimiteriale, della cremazione, valide per l’intero territorio nazionale, e da applicare con gradualità, in funzione del livello di mortalità delle singole province interessate e delle dotazioni di strutture cimiteriali e di cremazione presenti.
1. Le indicazioni e le cautele stabilite dal presente documento vanno applicate fino a un mese dopo il termine della fase emergenziale, come stabilita dai provvedimenti del Presidente del Consiglio dei Ministri.
2. Il sindaco, in raccordo col Prefetto territorialmente competente, in relazione alla evoluzione di mortalità, e nei limiti dei poteri a lui assegnati dalla normativa vigente, emanerà eventuali provvedimenti contingibili e urgenti necessari per l’attuazione delle indicazioni qui fornite.
3. In tutti i casi di morte nei quali si possa individuare che la persona defunta sia stata affetta da COVID-19 si applicano le cautele specifiche per defunti già adottate in presenza di sospetta o accertata patologia da microrganismi di gruppo 3 o prioni (v. lettera B).
4. Nei casi di morte nei quali non si possa escludere con certezza che la persona fosse affetto da COVID-19, per il principio di precauzione, si adottano le stesse cautele previste in presenza di sospetta o accertata patologia da microrganismi di gruppo 3 o prioni (v. lettera B).


B. Precauzioni da adottare in via generalizzata per tutti i defunti
per i quali non si possa escludere la contrazione in vita di Covid-19

Premesso che con il decesso cessano le funzioni vitali e si riduce nettamente il pericolo di contagio (infatti la trasmissione del virus è prevalentemente per droplets e per contatto) e che il paziente deceduto, a respirazione e motilità cessate, non è fonte di dispersione del virus nell'ambiente, è tuttavia utile osservare le seguenti precauzioni:
1. la manipolazione del defunto antecedente la chiusura nel feretro dovrà avvenire adottando tutte le misure di sicurezza atte ad evitare il contagio tramite droplets, aerosol o contatto con superfici nonché fluidi e materiali biologici infetti.
2. Il personale adibito alla manipolazione del cadavere adotterà, nel rispetto delle disposizioni normative, delle ordinanze e dei protocolli operativi emanati dalle Autorità sanitarie, dispositivi di protezione individuale appropriati, secondo le indicazioni formulate da parte dei competenti servizi di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché dal medico competente di cui al D.Lgs.9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni, tenendo conto delle indicazioni fornite per gli operatori sanitari - per procedure con analogo livello di rischio - con circolari del Ministero della salute, da ultimo in data 22/2/2020, 17/3/2020 e 29/3/2020. Per questa attività, pertanto, si raccomanda agli operatori addetti, oltre al rispetto di tutte le misure igieniche previste per la popolazione generale, l’utilizzo di adeguati Dispositivi di Protezione Individuale: mascherina chirurgica, occhiali protettivi (oppure mascherina con visiera), camice monouso idrorepellente, guanti spessi e scarpe da lavoro chiuse. Oltre ad essere garantita un’adeguata aerazione dei locali, al termine delle attività, dovrà essere eseguita un’accurata pulizia con disinfezione delle superfici e degli ambienti adibiti alle attività (cfr. punto 4 delle Linee guida).
3. Prima dell’arrivo del personale incaricato del trasporto funebre, il personale sanitario deve provvedere all’isolamento del defunto all’interno di un sacco impermeabile sigillato e disinfettato esternamente per ridurre al minimo le occasioni di contagio durante le operazioni di incassamento. In caso di decesso al di fuori delle strutture sanitarie, il personale incaricato del trasporto funebre, laddove il defunto non sia già isolato all’interno di sacco impermeabile sigillato, disinfettato, provvede all’incassamento riducendo al minimo le occasioni di contatto, avvolgendo il defunto in un lenzuolo imbevuto di disinfettante.
4. Sono vietati il cosiddetto trasporto ‘a cassa aperta’, la vestizione del defunto, la sua tanatocosmesi, come qualsiasi trattamento di imbalsamazione o conservativo comunque denominato, o altri quali lavaggio, taglio di unghie, capelli, barba e di tamponamento.
5. Dopo l’incassamento il feretro, confezionato diversamente in funzione della destinazione, è chiuso e sottoposto a disinfezione esterna sia superiormente, sia lateralmente che inferiormente.
6. Il feretro e il suo confezionamento dovranno avere le caratteristiche stabilite dall’Allegato 1.
7. Secondo quanto previsto da DL 19, non sono consentite cerimonie funebri.

C. Esami autoptici e riscontri diagnostici

1. Per l’intero periodo della fase emergenziale non si dovrebbe procedere all’esecuzione di autopsie o riscontri diagnostici nei casi conclamati di COVID-19, sia se deceduti in corso di ricovero presso un reparto ospedaliero sia se deceduti presso il proprio domicilio.
2. L’Autorità Giudiziaria potrà valutare, nella propria autonomia, la possibilità di limitare l’accertamento alla sola ispezione esterna del cadavere in tutti i casi in cui l’autopsia non sia strettamente necessaria. Analogamente le Direzioni sanitarie di ciascuna regione daranno indicazioni finalizzate a limitare l’esecuzione dei riscontri diagnostici ai soli casi volti alla diagnosi di causa del decesso, limitando allo stretto necessario quelli da eseguire per motivi di studio e approfondimento.
3. In caso di esecuzione di esame autoptico o riscontro diagnostico, oltre ad una attenta valutazione preventiva dei rischi e dei vantaggi connessi a tale procedura, devono essere adottate tutte le precauzioni seguite durante l’assistenza del malato. Le autopsie e i riscontri possono essere effettuate solo in quelle sale settorie che garantiscano condizioni di massima sicurezza e protezione infettivologica per operatori ed ambienti di lavoro: sale BSL3, ovvero con adeguato sistema di aerazione, cioè un sistema con minimo di 6 e un massimo di 12 ricambi aria per ora, pressione negativa rispetto alle aree adiacenti, e fuoriuscita di aria direttamente all’esterno della struttura stessa o attraverso filtri HEPA, se l’aria ricircola. Oltre agli indumenti protettivi e all’impiego dei DPI, l’anatomo-patologo e tutto il personale presente in sala autoptica indosseranno un doppio paio di guanti in lattice, con interposto un paio di guanti antitaglio.
4. È obbligatorio l’impiego di dispositivi di protezione delle vie respiratorie (FFP2 o superiori) associati a dispositivi di protezione di occhi e mucose (visiera o schermo facciale).
5. Si deve evitare l’effettuazione di procedure e l’utilizzo di strumentario che possono determinare la formazione di aerosol.
6. Deve essere evitata l’irrigazione delle cavità corporee; il lavaggio di tessuti ed organi deve essere eseguito utilizzando acqua fredda a bassa pressione, fatta defluire a distanza ravvicinata in modo da evitare la formazione di aerosol; i fluidi corporei devono essere raccolti per mezzo di materiale assorbente, immesso nelle cavitàcorporee.
7. Campioni di tessuti ed organi, prelevati per esami istologici, debbono essere immediatamente fissati con soluzione di Zenker, formalina al 10% o glutaraldeide per la microscopia elettronica.
8. Al termine dell’autopsia o del riscontro diagnostico, la sala settoria deve essere accuratamente lavata con soluzione di ipoclorito di sodio o di fenolo.
9. Sono da evitare le manipolazioni non necessarie, cosìcome qualsiasi contatto con la salma da parte di parenti, conviventi o altre persone diverse da quelle incaricate delle operazioni necessarie e indicate dal presente documento.
10. Per maggiori dettagli, riferirsi alla lettera E.

D. Riduzione dei tempi di osservazione e per eseguire il trasporto funebre in cimitero o crematorio

1. Il primo medico intervenuto, se il decesso avviene all’esterno di strutture sanitarie accreditate o di ricovero e cura, in attuazione del principio di precauzione, sospende ogni intervento sul defunto, allontana i presenti e li informa delle procedure da seguire per ridurre il rischio di contagio. Allerta tempestivamente la struttura territoriale competente per l’intervento del medico necroscopo che detta le cautele da osservare. L’allerta è immediata per via vocale e seguita da comunicazione scritta o per via telematica a mezzo PEC;
2. in caso di decesso sulla pubblica via, in luogo pubblico, o comunque in luoghi diversi da abitazione, strutture di ricovero e cura, RSA e similari, gli operatori intervenuti sono tenuti ad osservare in ogni caso le precauzioni di massima cautela, per il principio di precauzione, comportandosi come se la persona defunta possa essere portatore asintomatico di COVID-19;
3. se il decesso avviene all’interno di strutture sanitarie accreditate o di ricovero e cura, il personale sanitario, attenendosi alle istruzioni puntuali della Direzione sanitaria, allontana i presenti e li informa delle procedure da seguire per ridurre il rischio di contagio;
4. in caso di decesso presso struttura sanitaria le direzioni di presidio riducono il periodo di osservazione della salma ricorrendo all’accertamento strumentale della morte, ai sensi del D.M. Salute 11 aprile 2008;
5. in caso di decesso al di fuori di strutture sanitarie, i medici necroscopi, constatata la morte mediante visita necroscopica, riducono il periodo di osservazione preferibilmente mediante ausilio di elettrocardiografo o, in caso di indisponibilità dell’elettrocardiografo, al tempo dell’esecuzione della loro visita e consentono il più rapido incassamento del cadavere e il successivo trasporto funebre;
6. luoghi consentiti di destinazione intermedia dei feretri, in caso di difficoltà ricettive di cimiteri e crematori della zona, sono case funerarie o strutture per il commiato, chiese o strutture speciali di sosta a ciò destinate;
7. luoghi di destinazione finale dei feretri sono il cimitero in cui ha diritto di essere sepolto il defunto, un crematorio disponibile per la cremazione;
8. in assenza di volere degli aventi titolo per il trasporto funebre e la successiva sepoltura o cremazione, decorse al massimo 48 ore dal decesso, la Prefettura può disporre d’ufficio il trasporto funebre, fatta salva una tempistica inferiore disposta dal sindaco (v. OCDPC n.655 del 25 marzo 2020);
9. In caso di decesso sulla pubblica via o in luogo pubblico di cui al punto 2, i defunti sono obbligatoriamente trasportati al Servizio mortuario della struttura sanitaria territoriale di riferimento o all’obitorio, secondo le indicazioni ricevute dall’Autorità intervenuta, sia essa giudiziaria, di polizia giudiziaria o sanitaria. Nel caso di decessi in strutture di ricovero e cura, RSA e similari, dopo l’intervento del medico necroscopo, il trasporto è effettuato direttamente verso il cimitero di destinazione o, in caso di assenza di disposizioni degli aventi titolo, verso camera mortuaria cimiteriale come previsto dalla lett. G, punto 4, ove sosteranno fino alla manifestazione di volontà degli aventi titolo, ove verranno gestiti secondo le previsioni dell’art. 4, comma 2 dell’ODCP 655 del 25 marzo 2020.


E. Conferimento al cimitero

1. Onde evitare sovraffollamento anche dei soli addetti, stante il divieto di svolgimento di riti funebri, bisognerebbe prevedere che l’arrivo di trasporti funebri sia in cimitero che al crematorio debba essere sfalsato come orari da parte dei rispettivi gestori, con l’obiettivo di minimizzare l’assembramento di persone, derivante da diverse sepolture o cremazioni.

F. Potenziamento e ottimizzazione in fase emergenziale della rete di crematori
sul territorio nazionale

1. In ogni crematorio prioritariamente vanno cremati i feretri conseguenti a funerali svolti nel bacino di riferimento stabilito dalla pianificazione regionale. In mancanza di pianificazione regionale il bacino di riferimento di ciascun crematorio è il territorio provinciale.
2. L’esecuzione di altre cremazioni di cadaveri provenienti dall’esterno della provincia, nonché di resti mortali, parti anatomiche, ossa, sono eseguite una volta garantita la prioritaria cremazione dei feretri di cui al paragrafo che precede.
3. Gli organismi competenti possono valutare il rilascio di deroghe ad autorizzazioni precedentemente fornite ove si ritenga necessario che gli impianti di cremazione,operino per l’intero arco della giornata, senza interruzione (H24), e anche in giorni prefestivi e festivi.
4. In caso di fermo impianto di crematorio con due o più forni per motivi di manutenzione, è necessario, qualora tecnicamente possibile, che almeno uno dei forni sia sempre in funzione per garantire la operatività del crematorio.
5. In caso di fermo impianto per motivi di manutenzione è necessario che i gestori dei crematori viciniori siano informati preventivamente di tale sosta, in maniera da sfalsare i fermi impianto tra crematori di area e continuare a garantire una quantità minimale di servizi offerti.
6. Per favorire l’aumento di potenzialità di ciascun impianto e fermo restando il rispetto di tutte le norme di igiene, sicurezza e ambientali, sono consentite soluzioni tecniche per ciascuna cremazione che abbrevino i tempi di esecuzione accelerando l’ignizione del feretro. Èaltresì da favorire nella cremazione l’uso di bare di essenze lignee facilmente infiammabili.
7. Nella autorizzazione al trasporto funebre per procedere a cremazione si indica il crematorio scelto dagli aventi titolo è opportuno indicare“o qualunque altro crematorio disponibile”.
8. L’uso per il trasporto massivo di feretri a crematori può essere svolto con camion chiuso, anche militare, da disinfettare adeguatamente dopo l’utilizzo, preferibilmente internamente rivestito di materiale impermeabile facilmente lavabile e disinfettabile.
9. Laddove sia necessario ampliare la ricettività dei locali per feretri in attesa di cremazione, si possono utilizzare: i. le sale del commiato, dove collocare feretri chiusi e disinfettati, aventi le caratteristiche di cui all’Allegato 1;
ii. loculi vuoti, purché la cremazione sia eseguita entro al massimo 30 giorni dalla tumulazione temporanea e il feretro sia confezionato come previsto dall’Allegato 1, lettera B).


G. Cimiteri

1. I cimiteri vanno chiusi al pubblico per impedire le occasioni di contagio dovute ad assembramento di visitatori.
2. Le operazioni di inumazione, tumulazione di feretri, di sepolture comunque denominate di urne cinerarie e di cassette di ossa vanno eseguite in condizioni di sicurezza.
3. Le esecuzioni di esumazioni ed estumulazioni ordinarie e straordinarie non strettamente necessarie dovrebbero essere rinviate, per provvedere alla sepoltura in occasione di funerale o per rendere disponibili adeguate quantità di sepolture al cimitero;esumazioni ed estumulazioni devono comunque essere effettuate a cancelli cimiteriali chiusi.
4. In caso di necessità la camera mortuaria in cimitero, oltre che per le ordinarie funzioni, può essere adibita, su proposta della ASL territorialmente competente e con provvedimento del sindaco, al ricevimento e temporanea custodia temporanea di feretri provenienti da strutture sanitarie site nel Comune o nella provincia, che lamentino carenza di posti nel Servizio mortuario.
5. Andrebbe favorita la disponibilità di loculi vuoti e sepolture vuote necessari a garantire la sepoltura definitiva o temporanea in attesa di cremazione.
6. Andrebbe temporaneamente sospesa ogni attività connessa ai servizi cimiteriali di iniziativa privata nei cimiteri, come manutenzione, ristrutturazione di tombe, lapidi, costruzioni ex novo di tombe. Restano consentiti i lavori necessari alla sepoltura dei defunti da parte dei gestori cimiteriali e quelli di realizzazione di ristrutturazione o costruzione ex novo di sepolture di emergenza.
7. Nel registro cimiteriale di cui all’art. 52 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, ricorrendone le condizioni, viene obbligatoriamente indicato che il feretro è stato confezionato per la sepoltura di defunto con malattia infettiva diffusiva, apponendo il codice “Y” (ypsilon).
8. La estumulazione o la esumazione di feretri aventi la codifica “Y” di cui al comma precedente se eseguite prima di 24mesi da quando si sia proceduto rispettivamente a tumulazione o a inumazione, sono da effettuarsi con procedure di salvaguardia del personale operante, dotato dei DPI adeguati, e in orario di chiusura al pubblico del cimitero.
9. Al termine della fase emergenziale le susseguenti estumulazioni temporanee vengono eseguite adottando le cautele del caso ed i loculi risultanti di nuovo liberi devono essere sanificati.

H. Rifiuti

1. I rifiuti sono trattati nel rispetto delle norme applicabili in base alla natura e, laddove se ne ravvisi la necessità, secondo quanto previsto dalla normativa sui rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo di cui al D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254.



Allegato 1 – Caratteristiche dei feretri e loro confezionamento


A) Inumazione, cremazione e tumulazione stagna duratura Èconsentito l’uso di cofani aventi le caratteristiche stabilite, in base alla pratica funebre adottata e alla lunghezza del trasporto funebre, dal regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285. Sono altresì consentiti cofani conformi ad una delle norme UNI 11520:2014 o norma UNI 11519:2014 e successive modifiche od integrazioni, nonché confezionati come previsto dallo standard EN 15017:2019.

B) Tumulazione temporanea in attesa di cremazione, purché entro 30 giorni Si utilizza la cassa lignea di cui alla lettera A) che precede, in funzione della destinazione, sempre confezionata con sostitutivi dello zinco autorizzati in base all’art. 31 del D.P.R. 285/1990, purché il fondo del sostitutivo, prima della collocazione del cadavere, sia cosparso con non meno di 250 gr. di materiale a base di SAP (polimero super assorbente).

C) Feretri non conservati in cella refrigerata o stanza refrigerata destinati a inumazione o cremazione Si utilizza la cassa lignea di cui alla lettera A) che precede, in funzione della destinazione, sempre confezionata con sostitutivi dello zinco autorizzati in base all’art. 31 del D.P.R. 285/1990, purché il fondo del sostitutivo, prima della collocazione del cadavere, sia cosparso non meno di 250 gr. di materiale a base di SAP (polimero super assorbente). In caso di inumazione il materiale assorbente deve anche possedere caratteristiche biodegradanti. La condizione di temporanea impermeabilità fino alla immissione nel forno è garantita dall’avvolgimento del feretro con materiale poliaccoppiato di polietilene, alluminio e poliestere, di spessore totale non inferiore a 90 micron, rispondente ad una o più delle norme MIL PRF131K classe 1 - NFH 00310 classe 4 - TL 8135-0003-1 – DIN55531-1.

D) Feretri destinati a tumulazione stagna Èconsentito solo l’uso di cofano interno di zinco, dello spessore stabilito dalle norme richiamate alla lettera A). Èpermesso utilizzare valvole e dispositivi autorizzati di cui all’art. del D.P.R. 285/1990, purché all’interno del feretro sia versato abbondante disinfettante a base di ipoclorito di sodio o altri prodotti solidi o liquidi con analoghe o migliori caratteristiche. Laddove la pendenza del piano del loculo sia tale da non garantire l’uscita di percolato per eventuale cedimento del cofano di zinco, occorre che siano utilizzate soluzioni appropriate per il contenimento dei liquami.