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mercoledì 25 marzo 2020


Circolare del Ministero dell’Interno – Dip. libertà civili e immigrazione 24 marzo 2020, n. 3511,  Decreto legge 17 marzo 2020, n.18 recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" - Sospensione dei termini dei procedimenti amministrati vi.




Come è noto, nella Gazzetta Ufficiale Edizione Straordinaria n. 70 del 17 marzo 2020 è stato pubblicato il decreto legge in oggetto, c.d. decreto legge "cura Italia".

L'articolo 103, comma 1, del suddetto decreto legge prevede che ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020. Allo stesso tempo, la norma demanda alle pubbliche amministrazioni ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati.

Il comma 2 prevede, inoltre, che tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020.

Al riguardo, si ritiene opportuno procedere ad una ricognizione, in particolare, dei procedimenti di competenza degli Sportelli Unici per l'Immigrazione e in materia di cittadinanza, ai fini di una uniforme interpretazione ed applicazione delle disposizioni in esame.



1. Sportelli Unici per l'Immigrazione


Per quanto riguarda le attività degli Sportelli Unici per l'Immigrazione, la sospensione dei termini fino al 15 aprile si applica ai procedimenti conseguenti alle istanze di:

- rilascio del nulla osta al lavoro stagionale, previsto dal comma 2 dell'art. 24 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
- rilascio del nulla osta al lavoro per casi particolari di cui agli artt. 27 e ss. del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (ricerca, blue card, trasferimenti infrasocietari);
 conversione dei permessi di soggiorno da studio a lavoro subordinato e da lavoro stagionale a lavoro subordinato non stagionale;
- rilascio del nulla osta al ricongiungimento familiare ai sensi degli artt. 29 e ss. del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

Rientrano, altresì, nella sospensione dei termini di cui al citato art. 103, le procedure relative alla gestione dell'accordo di integrazione previste dal d.P.R 14 settembre 2011 n.179. In particolare sono sospesi i termini relativi:

• allo svolgimento delle sessioni di formazione civica e sulla vita civile in Italia, di cui al comma 1 dell'art. 3 del d.P .R.179/2011;
• all’ avvio delle verifiche per l'adempimento dell'accordo e alla trasmissione da parte del sottoscrittore della documentazione necessaria ad ottenere il riconoscimento dei crediti, ai sensi del comma 1 dell' art.6 del d.P .R. 179/2011.

Analogamente sono sospesi i termini previsti dal d.m. 4 giugno 201 O per lo svolgimento del test di conoscenza della lingua italiana per i richiedenti il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.

Si fa, altresì, presente che restano sospesi gli ulteriori termini connessi alle fasi endoprocedimentali di competenza degli Sportelli Unici quali, ad esempio, la produzione di documentazione integrativa da parte degli interessati, l'acquisizione dei pareri nonché la convocazione dei cittadini stranieri.

Inoltre, in virtù della proroga della validità dei provvedimenti che scadono tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, ai sensi del comma 2 del citato art. 103, i nulla osta al lavoro e al ricongiungimento familiare, in scadenza nel predetto arco temporale, manterranno la propria validità fino al 15 giugno 2020, ai fini della richiesta del relativo visto di ingresso.

Gli Sportelli Unici per l'Immigrazione vorranno, comunque, adottare modalità organizzative idonee ad assicurare la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati, compatibilmente con le misure straordinarie in materia di lavoro agile adottate ai sensi dell'art. 87 del d.l. "cura Italia" e con la chiusura al pubblico degli Sportelli medesimi e degli Uffici immigrazione delle Questure.



2. Cittadinanza


In materia di cittadinanza, la disposizione dell'art. 103 comma 1 del decreto legge in oggetto si applica ai termini dei procedimenti in materia di cittadinanza per matrimonio e per residenza, di cui agli articoli 8, 9 ter e 1 O bis della legge 91/92, agli articoli 5 e 7 del DPR n. 572/93 e agli articoli 2, 4 e 8 del d.P.R. n. 362/94. Restano altresì sospesi, dal 23 febbraio 2020 al 15 aprile 2020, gli ulteriori termini connessi alle fasi endoprocedimentali e propedeutiche all'adozione dei provvedimenti finali, quali ad esempio la convocazione dei richiedenti in Prefettura, su cui è stata già richiamata l'attenzione con circolare n. 25 3 7 della competente Direzione centrale in data 1 O marzo 2020. Si informa che tale sospensione è stata già attivata nel sistema informatico di cittadinanza Sicitt per i procedimenti di cittadinanza per residenza e per matrimonio dall'estero, di competenza di questo Dipartimento e di quelli per matrimonio in Italia, di competenza delle Prefetture.

L'inevitabile rallentamento dell'attività relativa ai procedimenti in materia di cittadinanza, pur in costanza della continuità assicurata attraverso gli strumenti previsti dalle disposizioni in atto vigenti, richiederà, al termine dell'emergenza, l'adozione da parte degli Uffici periferici di misure organizzative finalizzate alla conclusione dei procedimenti più urgenti, in relazione alla scadenza ovvero alle esigenze motivate degli interessati.

La competente Direzione centrale provvederà ad individuare opportune soluzioni tecniche e amministrative per assicurare l'efficienza dell'azione amministrativa e il supporto agli Uffici periferici, con particolare considerazione per le realtà territoriali che versano in particolare situazione di emergenza.

Al fine di garantire informazione ai Comuni e alle Rappresentanze diplomatiche, si evidenzia che rientrano nella prevista sospensione anche i termini connessi ai procedimenti di acquisto della cittadinanza che esulano dalla competenza di questo Dipartimento e appartengono a quella degli Ufficiali di Stato civile in Italia e all'estero. Si tratta, in particolare, delle disposizioni di cui all'art. 4, comma 2, per l'elezione di cittadinanza da parte dello straniero nato in Italia al diciottesimo anno di età, nonché della disposizione di cui all'articolo 10, per la prestazione del giuramento.

Con riguardo alle certificazioni, anche del Paese di origine, in scadenza tra il 3 1 gennaio ed il 15 aprile 2020, prodotte dai richiedenti la cittadinanza nell'ambito dei cennati procedimenti per matrimonio e per residenza, trova applicazione, infine, la disposizione dell'art. 103, comma 2 del decreto legge in oggetto che ne assume la validità fino al 15 giugno 2020.


3. Ulteriori procedimenti amministrativi


Per completezza, si evidenzia, nell'ambito dei procedimenti di competenza, che la sospensione di cui al menzionato articolo 103 comma 1 si applica, altresì:

- ai procedimenti per l'attestazione della condizione di apolidia, di cui all'art. 1 7 del d.P.R. 572/93 e al d.P.C.M. n. 58/2013 e a quelli endoprocedimentali collegati;

- ai procedimenti per l'erogazione dei benefici in favore delle vittime di terrorismo, compresa la concessione dell'onorificenza di vittima del terrorismo, e della criminalità organizzata di cui alle leggi n. 302/1990, n. 407 /1998, al d.P.R. n. 510/1999, alle leggi n. 206/2004, n. 222/2007, n. 244/2007 e ogni altra disposizione in materia. In particolare, restano sospesi i termini per la presentazione delle domande di accesso ai benefici, per la definizione dei procedimenti amministrativi, anche in itinere, e ogni altro termine riguardante subprocedimenti connessi ai procedimenti principali, previsto dalle citate norme e dal già richiamato dPCM 58/2013;

- al termine previsto dall'art. 75 del d.P.R. 309/90, relativo ai colloqui da effettuarsi presso i Nuclei Operativi per le Tossicodipendenze (N.O.T.) delle Prefetture, di cui è stata già disposta la sospensione con circolare n. 2537 della competente Direzione centrale in data 1 O marzo 2020;

- ai termini dei procedimenti, per il recupero degli alimenti all'estero, a favore dei figli di genitori di nazionalità diversa, ai sensi della Convenzione di N.Y. del 20.6.1956 e del d.P.C.M. 58/2013;

- ai termini previsti per la trasmissione dei propri bilanci da parte degli Enti vigilati ANVCG, ANPPIA, ANED, a cui è già stata fornita debita informazione;

- ai procedimenti di riconoscimento della personalità giuridica degli Enti ecclesiastici ai sensi della 1. n. 222/85, nonché del relativo Regolamento di attuazione (d.P.R. n. 33/87);

- ai procedimenti relativi alla nomina dei componenti del Consiglio di amministrazione e del Presidente delle Fabbricerie (art. 35, D.P.R. 13.02.1987);

- ai procedimenti di riconoscimento della personalità giuridica degli Enti di culto diversi dal cattolico (art. 2, I. 24.06.1929, n. 1159, e art. 1 O, r.d. 28.02.1930, n. 289);

- ai procedimenti di approvazione governativa delle nomine dei ministri di culti diversi dal cattolico (art. 3, 1. 24.06.1929, n. 1159, e art. 20, r.d. 28.02.1930, n. 289).

domenica 15 dicembre 2019


Tar Lombardia, Milano, 18 novembre 2019, n. 2429

Gli adempimenti successivi al decreto di conferimento della cittadinanza, necessari per la piena efficacia del provvedimento (nello specifico: la prestazione del giuramento), involgono posizioni di diritto soggettivo e non di interesse legittimo, con conseguente giurisdizione dell’A.G.O. [lo straniero aveva impugnato il silenzio serbato dal Comune in relazione alla istanza di rimessione in termini per il giuramento previsto dall’art. 10 della l. 91/1992]



Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1677 del 2019, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Chiara Benamati, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Melloni, n. 8;
contro
Comune di Milano, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Angela Bartolomeo, Claudio Colombo, Elisabetta D'Auria, Antonello Mandarano, Anna Maria Moramarco, Annalisa Pelucchi dell’Avvocatura Comunale, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso gli Uffici dell’Avvocatura stessa in Milano, via della Guastalla, n. 6;
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio ex lege in Milano, via Freguglia, n. 1;
per l’illegittimità
del silenzio serbato dal Comune in relazione alla istanza di rimessione in termini per il giuramento previsto dall’art. 10 della L. 5 febbraio 1992 n. 91.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Milano e del Ministero dell'Interno;
Visti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2019 la dott.ssa Valentina Mameli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO
Il ricorrente, residente in M., Via … ha ottenuto dal Capo dello Stato la cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, 1° comma, lettera f) della L. n. 91/1992, con decreto del OMISSIS.
Tale decreto presidenziale è pervenuto all’ufficio messi del Comune di M. da parte della Prefettura di Milano in data 6 ottobre 2016 per la notificazione prevista dalla normativa vigente.
Il messo notificatore incaricato, recatosi in data 13 ottobre 2016 presso l’indirizzo anagrafico del ricorrente per effettuare la notificazione, non ha potuto provvedere al recapito per assenza del destinatario, lasciando lo specifico avviso per il ritiro dell’atto presso gli uffici comunali di Via ….
In seguito il messo ha inviato al ricorrente l’avviso ex art. 140 c.p.c. con raccomandata n. 015285838548 presso l’indirizzo di residenza e ha depositato l’atto presso la Casa Comunale.
In data 16 giugno 2017 la documentazione è stata restituita alla Prefettura.
Soltanto in data 29 gennaio 2018 l’interessato si è recato presso gli uffici comunali per ritirare la copia del decreto.
Essendo decorso il termine di sei mesi dalla notifica del decreto previsto dall’art. 10 della L. n. 91/1992 per prestare il giuramento, il ricorrente ha presentato varie istanze alla Prefettura di Milano per la riammissione al giuramento, da ultimo estese al Comune di M. in data 19 luglio 2019, sostenendo di non aver potuto ritirare il decreto presidenziale notificato a causa di gravi problemi di salute, attestati da ricovero ospedaliero.
Non essendo pervenute risposte da parte delle Amministrazioni, il ricorrente ha presentato ricorso ai sensi dell’art. 117 c.p.a.
Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno con memoria di mera forma.
Si è costituito altresì il Comune di M.che ha eccepito l’inammissibilità del ricorso sotto diversi profili.
Indi alla camera di consiglio del 5 novembre 2019 la causa è stata chiamata e trattenuta per la decisione.
In via preliminare deve essere esaminata l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla difesa del Comune.
L’eccezione è fondata.
Va premesso che presupposto processuale per l'esercizio dell’azione contra silentium è che la controversia appartenga alla giurisdizione del giudice amministrativo. Il ricorso è infatti inammissibile laddove il giudice amministrativo sia privo di giurisdizione in relazione al rapporto giuridico sottostante, ovvero, si verta, comunque, nell'ambito di posizioni di diritto soggettivo. Ed invero il rito del silenzio postula e non fonda la giurisdizione del giudice amministrativo, considerato che gli artt. 31 e 117 c.p.a. disciplinano norme sul rito e non sulla giurisdizione (Consiglio di Stato, V, 22 gennaio 2015, n. 273).
Si tratta quindi di verificare se, nella presente controversia, il rapporto sottostante sia devoluto alla giurisdizione del giudice amministrativo.
A questa domanda deve essere data risposta negativa.
Ai sensi dell’art. 10 della L. 5 febbraio 1992 n. 91 il decreto di concessione della cittadinanza non ha effetto se la persona a cui si riferisce non presta, entro sei mesi dalla notifica del decreto medesimo, giuramento di essere fedele alla Repubblica e di osservare la Costituzione e le leggi dello Stato.
L’art. 7 del DPR 12 ottobre 1993 n. 572 stabilisce poi che il giuramento deve essere prestato, in Italia, dinanzi all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza, che provvede per la trascrizione e l'annotazione del decreto negli atti dello stato civile e ne dà immediata notizia al Ministero dell'interno. Trascorsi sei mesi dalla data della notifica del decreto di conferimento della cittadinanza, l'interessato non è ammesso a prestare giuramento se non dimostri, con la produzione di nuovi documenti al Ministero dell'interno, la permanenza dei requisiti in base ai quali gli fu accordata la cittadinanza.
La controversia oggetto del presente giudizio, che attiene agli adempimenti successivi al decreto di conferimento della cittadinanza necessari per la piena efficacia del provvedimento, involge posizioni di diritto soggettivo e non di interesse legittimo.
Invero il giuramento di cui all’art. 10 della L. 91/1992 costituisce, per lo straniero che voglia acquisire la cittadinanza italiana, corollario dell’art. 54 comma 1 Cost. che impone al cittadino il dovere di fedeltà alla Repubblica osservandone la Costituzione e le leggi.
Il giuramento è atto personale, che attiene direttamente al diritto costituzionale, in ragione dei valori incorporati nella sua prestazione (Corte Cost. n. 258/2017), atto che costituisce integrazione dell’efficacia del provvedimento del Presidente della Repubblica.
Gli effetti conseguenti al giuramento sono stabiliti dalla legge.
A fronte della situazione giuridica di diritto soggettivo, non viene in emersione alcun tratto di esercizio di pubblico potere, essendo il giuramento un atto della parte privata rispetto al quale l’ufficiale dello stato civile esegue adempimenti materiali preordinati a “registrare” il fatto cui la legge (e non l’Amministrazione) connette l’acquisizione di efficacia del provvedimento di riconoscimento della cittadinanza, e la conseguente iscrizione nei registri dello stato civile.
La disciplina in questione è regolata da norme di relazione cui corrispondono rapporti intersoggettivi, senza alcun potere per l'Amministrazione di degradare i diritti soggettivi attribuiti ai singoli individui, con conseguente devoluzione delle relative controversie alla giurisdizione del giudice ordinario.
Per le ragioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, dovendo essere declinata la giurisdizione del giudice amministrativo a favore del giudice ordinario, avanti al quale la causa potrà essere riproposto ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 11 c.p.a.
Tenuto conto della pronuncia in rito e della particolarità della questione le spese del giudizio possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
Spese compensate.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.

venerdì 6 settembre 2019


Acquisto della cittadinanza italiana (da parte ) del figlio minorenne

Ordinanza  Tribunale 2019

Il significato dell’art. 14 della l. 91/1992, nella parte in cui richiede, ai fini dell’acquisto della cittadinanza italiana da parte del minore, la convivenza con il genitore naturalizzato italiano, consiste nella volontà di tutelare il cittadino nel mantenimento dei rapporti di filiazione esistenti al momento dell'acquisto della cittadinanza italiana, attestati dalla convivenza, al fine di rendere omogenei i rapporti giuridici e sociali tra il minore ed il genitore divenuto cittadino. Tuttavia,  un'interpretazione costituzionalmente orientata impone che la tutela degli interessi del nucleo familiare -in quanto deve sussistere il legame di filiazione- non possa essere inteso in senso formale, bensì che esso vada inteso in senso sostanziale, e la convivenza non possa essere riducibile alla mera coabitazione di fatto, caratterizzandosi, invece, il legame familiare in quel complesso di rapporti che attengono alla condivisione, all'aiuto materiale ed al sostegno morale.

giovedì 28 marzo 2019


Corte di Giustizia UE 12 marzo 2019, n. C-221/17, Tjebbes e a.

Rinvio pregiudiziale – Cittadinanza dell’Unione europea – Articolo 20 TFUE – Articoli 7 e 24 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Cittadinanze di uno Stato membro e di uno Stato terzo – Perdita ipso iure della cittadinanza di uno Stato membro e della cittadinanza dell’Unione – Conseguenze – Proporzionalità












L’articolo 20 TFUE, letto alla luce degli articoli 7 e 24 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa di uno Stato membro, come quella di cui al procedimento principale, che prevede, a determinate condizioni, la perdita ipso iure della cittadinanza di tale Stato membro comportando, nel caso di persone che non sono in possesso anche della cittadinanza di un altro Stato membro, la perdita del loro status di cittadino dell’Unione europea e dei diritti ad esso correlati, a condizione che le autorità nazionali competenti, inclusi, se del caso, gli organi giurisdizionali nazionali, possano esaminare, in via incidentale, le conseguenze di tale perdita della cittadinanza e, eventualmente, far riacquistare ex tunc la cittadinanza agli interessati, in occasione della domanda, da parte dei medesimi, di un documento di viaggio o di qualsiasi altro documento comprovante la loro cittadinanza. Nell’ambito di siffatto esame, tali autorità e organi giurisdizionali devono verificare se la perdita della cittadinanza dello Stato membro interessato, che comporta quella dello status di cittadino dell’Unione, rispetti il principio di proporzionalità con riferimento alle conseguenze che essa determina sulla situazione di ogni interessato e, se del caso, dei suoi familiari, sotto il profilo del diritto dell’Unione.











Edizione provvisoria
SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)
12 marzo 2019
Nella causa C‑221/17,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Raad van State (Consiglio di Stato, Paesi Bassi), con decisione del 19 aprile 2017, pervenuta in cancelleria il 27 aprile 2017, nel procedimento
M.G. Tjebbes,
G.J.M. Koopman,
E. Saleh Abady,
L. Duboux
contro
Minister van Buitenlandse Zaken,
LA CORTE (Grande Sezione),
composta da K. Lenaerts, presidente, A. Prechal, M. Vilaras, K. Jürimäe e C. Lycourgos (relatore), presidente di sezione, A. Rosas, E. Juhász, J. Malenovský, E. Levits, L. Bay Larsen e D. Šváby, giudici,
avvocato generale: P. Mengozzi
cancelliere: M.‑A. Gaudissart, cancelliere aggiunto
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 24 aprile 2018,
considerate le osservazioni presentate:
–        per M.G. Tjebbes, da A. van Rosmalen;
–        per G.J.M.Koopman e L. Duboux, da E. Derksen, advocaat;
–        per E. Saleh Abady, da N. van Bremen, advocaat;
–        per il governo dei Paesi Bassi, da M.K. Bulterman, H.S. Gijzen e J. Langer, in qualità di agenti;
–        per l’Irlanda, da M. Browne, L. Williams e A. Joyce, in qualità di agenti;
–        per il governo ellenico, da T. Papadopoulou, in qualità di agente;
–        per la Commissione europea, da H. Kranenborg ed E. Montaguti, in qualità di agenti,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 12 luglio 2018,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli articoli 20 e 21 TFUE nonché dell’articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»).
2        Tale domanda è stata proposta nell’ambito di una controversia tra, da un lato, le sig.re M.G. Tjebbes, G.J.M. Koopman, E. Saleh Abady e L. Duboux e, dall’altro, il Minister van Buitenlandse Zaken (Ministro degli Affari esteri, Paesi Bassi; in prosieguo: il «ministro») in merito al rifiuto di quest’ultimo di esaminare le loro rispettive domande di rilascio di un passaporto nazionale.
 Contesto normativo
 Diritto internazionale
 Convenzione sulla riduzione dei casi di apolidia
3        La Convenzione delle Nazioni Unite sulla riduzione dei casi di apolidia, adottata a New York il 30 agosto 1961 ed entrata in vigore il 13 dicembre 1975 (in prosieguo: la «convenzione sulla riduzione dei casi di apolidia»), è applicabile al Regno dei Paesi Bassi a partire dall’11 agosto 1985. L’articolo 6 di tale convenzione così dispone:
«Se la legge di uno Stato contraente prevede la perdita della cittadinanza per il coniuge o i figli di una persona come conseguenza della sua perdita o privazione di quella cittadinanza, tale perdita sarà subordinata al possesso o all’acquisizione di un’altra cittadinanza».
4        L’articolo 7, paragrafi da 3 a 6, di detta convenzione prevede quanto segue:
«3.      Fatto salvo quanto disposto nei paragrafi 4 e 5 del presente articolo, un cittadino di uno Stato contraente non dovrà perdere la sua cittadinanza diventando apolide per il fatto di essere partito o di avere la residenza all’estero, per una mancata registrazione o per altre ragioni simili.
4.      Una persona naturalizzata può perdere la propria cittadinanza in ragione della residenza all’estero per un periodo non inferiore a sette anni consecutivi, come specificato dalla legislazione dello Stato contraente interessato, nel caso in cui non riesca a dichiarare alle autorità competenti la propria intenzione di mantenere la sua cittadinanza.
5.      Nel caso di un cittadino di uno Stato contraente nato al di fuori del territorio di detto Stato, la legge nazionale può subordinare la conservazione della cittadinanza dopo che è trascorso un anno dal raggiungimento della maggiore età al fatto che in quel momento la persona in questione sia residente nel territorio dello Stato o che si sia registrata presso l’autorità competente.
6.      Fatte salve le circostanze di cui al presente articolo, se la perdita della cittadinanza di uno Stato contraente rendesse una persona apolide, egli non perderà la propria cittadinanza, anche se tale perdita non è espressamente vietata da alcuna altra disposizione della presente [c]onvenzione».
 Convenzione europea sulla cittadinanza
5        La Convenzione europea sulla cittadinanza, adottata il 6 novembre 1997 nell’ambito del Consiglio d’Europa ed entrata in vigore il 1° marzo 2000 (in prosieguo: la «convenzione sulla cittadinanza»), è applicabile al Regno dei Paesi Bassi a partire dal 1° luglio 2001. L’articolo 7 di tale convenzione così dispone:
«1.      Uno Stato [p]arte non può prevedere nella propria normativa nazionale la perdita della cittadinanza ipso iure o per sua iniziativa, tranne nei seguenti casi:
(...)
e)      assenza di un qualsiasi legame effettivo tra lo Stato [p]arte e un cittadino che risiede abitualmente all’estero;
(...)
2.      Uno Stato [p]arte può prevedere la perdita della sua cittadinanza per i minori i cui genitori perdono la sua cittadinanza, ad eccezione dei casi rientranti nelle lettere c) e d) del paragrafo 1. Tuttavia, i minori non perdono la cittadinanza se almeno uno dei genitori conserva tale cittadinanza.
(...)».
 Diritto dell’Unione
6        L’articolo 20 TFUE così dispone:
«1. È istituita una cittadinanza dell’Unione. È cittadino dell’Unione chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro. La cittadinanza dell’Unione si aggiunge alla cittadinanza nazionale e non la sostituisce.
2. I cittadini dell’Unione godono dei diritti e sono soggetti ai doveri previsti nei trattati. Essi hanno, tra l’altro:
a)      il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri;
(…)
c)      il diritto di godere, nel territorio di un paese terzo nel quale lo Stato membro di cui hanno la cittadinanza non è rappresentato, della tutela delle autorità diplomatiche e consolari di qualsiasi Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato;
(…)».
7        Ai sensi dell’articolo 7 della Carta, ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e delle proprie comunicazioni.
8        L’articolo 24, paragrafo 2, della Carta prevede quanto segue:
«2. In tutti gli atti relativi ai minori, siano essi compiuti da autorità pubbliche o da istituzioni private, l’interesse superiore del minore deve essere considerato preminente».
 Diritto dei Paesi Bassi
9        L’articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del Rijkswet op het Nederlanderschap (legge sulla cittadinanza dei Paesi Bassi; in prosieguo: la «legge sulla cittadinanza») così dispone:
«1. f)            Dopo il deposito di un’apposita dichiarazione scritta, acquista la cittadinanza dei Paesi Bassi mediante conferma ai sensi del paragrafo 3: lo straniero maggiorenne che in qualsiasi momento ha avuto la cittadinanza dei Paesi Bassi (...), ha un’autorizzazione all’ingresso per un periodo indeterminato e ha la sua residenza principale da almeno un anno nei Paesi Bassi (...), sempre che non abbia perso la cittadinanza dei Paesi Bassi a norma dell’articolo 15, paragrafo 1, lettere d) o f)».
10      L’articolo 15 di tale legge così dispone:
«1.      Un maggiorenne perde la cittadinanza dei Paesi Bassi:
(...)
c)      se possiede anche una cittadinanza straniera e durante la sua maggiore età per un periodo ininterrotto di dieci anni, essendo in possesso di entrambe le cittadinanze, ha avuto la sua residenza principale fuori dai Paesi Bassi e fuori dai territori a cui è applicabile il [Trattato UE] (...);
(...)
3.      Il periodo di cui al primo paragrafo, lettera c), è considerato ininterrotto se l’interessato ha avuto la sua residenza principale nei Paesi Bassi (...) ovvero in uno dei territori a cui si applica il [Trattato UE] per un periodo inferiore a un anno.
4.      Il periodo di cui al paragrafo 1, lettera c), è interrotto dal rilascio di una dichiarazione sul possesso della cittadinanza dei Paesi Bassi o di un documento di viaggio o di carta d’identità dei Paesi Bassi ai sensi del [Paspoortwet (legge sui passaporti)]. Dal giorno del rilascio inizia a decorrere un nuovo periodo di dieci anni».
11      L’articolo 16 della legge sulla cittadinanza così dispone:
«1.      Un minore perde la cittadinanza dei Paesi Bassi:
(...)
d)      se il padre o la madre perde la cittadinanza dei Paesi Bassi, ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 1, lettere b), c) o d) (...);
(...)
2.      La perdita della cittadinanza dei Paesi Bassi di cui al paragrafo 1 non ha effetto:
a)      se e fintantoché uno dei genitori possiede la cittadinanza dei Paesi Bassi;
(...)
e)      se il minore è nato nel paese di cui ha acquisito la cittadinanza e ivi ha la sua residenza principale al momento dell’acquisizione (...);
f)      se il minore ha o ha avuto la sua residenza principale nel paese di cui ha acquisito la cittadinanza per un periodo ininterrotto di cinque anni (…);
(...)».
12      A norma dell’articolo IV del Rijkswet tot wijziging Rijkswet op het Nederlanderschap (verkrijging verlening, en verlies van het Nederlanderschap) [legge recante modifica della legge sulla cittadinanza dei Paesi Bassi (acquisto, concessione e perdita della cittadinanza dei Paesi Bassi)], del 21 dicembre 2000, il periodo di dieci anni di cui all’articolo 15, paragrafo 1, della legge sulla cittadinanza comincia a decorrere non prima del 1° aprile 2003.
 Procedimento principale e questione pregiudiziale
13      La sig.ra Tjebbes è nata il 29 agosto 1984 a Vancouver (Canada) e possiede, dalla nascita, le cittadinanze dei Paesi Bassi e del Canada. Il 9 maggio 2003 le è stato rilasciato un passaporto dei Paesi Bassi. La validità di tale passaporto scadeva il 9 maggio 2008. Il 25 aprile 2014 la sig.ra Tjebbes ha presentato domanda di passaporto presso il consolato dei Paesi Bassi di Calgary (Canada).
14      La sig.ra Koopman è nata il 23 marzo 1967 a Hoorn (Paesi Bassi). Il 21 maggio 1985 si è stabilita in Svizzera e, il 7 aprile 1988, ha contratto matrimonio con il sig. P. Duboux, che era cittadino svizzero. Per effetto di tale matrimonio la sig.ra Koopman ha ottenuto anche la cittadinanza svizzera. Ella possedeva un passaporto dei Paesi Bassi rilasciato il 10 luglio 2000 e valido sino al 10 luglio 2005. L’8 settembre 2014 la sig.ra Koopman ha presentato domanda di passaporto presso l’ambasciata del Regno dei Paesi Bassi di Berna (Svizzera).
15      La sig.ra Saleh Abady è nata il 25 marzo 1960 a Teheran (Iran) e possiede la cittadinanza iraniana per nascita. Con regio decreto del 3 settembre 1999 ha ottenuto anche la cittadinanza dei Paesi Bassi. Il 6 ottobre 1999 le è stato rilasciato per l’ultima volta un passaporto dei Paesi Bassi, valido fino al 6 ottobre 2004. Il 3 dicembre 2002 la sua iscrizione all’anagrafe è stata sospesa a causa dell’emigrazione dell’interessata. Da quella data la sig.ra Saleh Abady ha avuto, a quanto pare, la propria residenza principale e continuativa in Iran. Il 29 ottobre 2014 ha presentato domanda di passaporto presso l’ambasciata del Regno dei Paesi Bassi in Teheran (Iran).
16      La sig.ra Duboux è nata il 13 aprile 1995 a Losanna (Svizzera). Ha acquisito la cittadinanza dei Paesi Bassi per nascita, a motivo della duplice cittadinanza della madre, la sig.ra Koopman, nonché la cittadinanza svizzera a motivo della cittadinanza svizzera di suo padre, il sig. P. Duboux. Alla sig.ra Duboux non è mai stato rilasciato un passaporto dei Paesi Bassi. Ella è tuttavia stata iscritta, in quanto minorenne, nel passaporto della madre, rilasciato il 10 luglio 2000 e valido sino al 10 luglio 2005. Il 13 aprile 2013 la sig.ra Duboux ha raggiunto la maggiore età. L’8 settembre 2014 ha presentato, allo stesso tempo della madre, domanda di passaporto presso l’ambasciata del Regno dei Paesi Bassi in Berna (Svizzera).
17      Con quattro decisioni adottate, rispettivamente, il 2 maggio e il 16 settembre 2014, il 20 gennaio e il 23 febbraio 2015, il ministro ha rifiutato di esaminare le domande di passaporto presentate dalle sig.re Tjebbes, Koopman, Saleh Abady e Duboux. Il ministro ha infatti constatato che esse avevano perso ipso iure la cittadinanza dei Paesi Bassi, a norma dell’articolo 15, paragrafo 1, lettera c), o dell’articolo 16, paragrafo 1, lettera d), della legge sulla cittadinanza.
18      Poiché il ministro ha respinto i reclami presentati avverso tali decisioni, le ricorrenti nel procedimento principale hanno proposto ricorso – quattro ricorsi distinti – dinanzi al Rechtbank Den Haag (Tribunale dell’Aia, Paesi Bassi). Con sentenze adottate, rispettivamente, il 24 aprile, il 16 luglio e il 6 ottobre 2015, il Rechtbank Den Haag (tribunale dell’Aia) ha dichiarato infondati i ricorsi presentati dalle sig.re Tjebbes, Koopman e Saleh Abady. Con sentenza del 4 febbraio 2016 tale organo giurisdizionale ha, invece, dichiarato fondato il ricorso proposto dalla sig.ra Duboux e annullato la decisione del ministro adottata in merito al suo reclamo, pur disponendo il mantenimento degli effetti giuridici di tale decisione.
19      Le ricorrenti nel procedimento principale hanno separatamente proposto appello avverso tali sentenze dinanzi al Raad van State (Consiglio di Stato, Paesi Bassi).
20      Tale organo giurisdizionale rileva di essere stato chiamato ad affrontare la questione se la perdita ipso iure della cittadinanza dei Paesi Bassi sia compatibile con il diritto dell’Unione e, in particolare, con gli articoli 20 e 21 TFUE, letti alla luce della sentenza del 2 marzo 2010, Rottmann (C‑135/08, EU:C:2010:104). Esso ritiene, a tal riguardo, che tali articoli si applichino alla causa di cui al procedimento principale, anche se, in tale causa, la perdita dello status di cittadino dell’Unione risulta dalla perdita ipso iure della cittadinanza di uno Stato membro e non da una decisione individuale esplicita che ha per effetto di revocare la cittadinanza, come nel caso all’origine della citata sentenza.
21      Il Raad van State (Consiglio di Stato) si domanda se sia possibile esaminare la conformità al principio di proporzionalità, al quale fa riferimento la Corte al punto 55 della sentenza menzionata al punto precedente, di una normativa nazionale che prevede la perdita ipso iure della cittadinanza di uno Stato membro e, se del caso, in che modo tale esame debba essere effettuato. Sebbene l’esame della proporzionalità delle conseguenze della perdita della cittadinanza dei Paesi Bassi sulla situazione delle interessate, sotto il profilo del diritto dell’Unione, possa richiedere una valutazione caso per caso, tale organo giurisdizionale non esclude tuttavia che siffatto esame di proporzionalità possa essere compreso nel regime legale generale, ossia, nello specifico, nel regime della legge sulla cittadinanza, come sostenuto dal ministro.
22      Il Raad van State (Consiglio di Stato) ritiene, per quanto riguarda la situazione dei maggiorenni, che esistano argomenti convincenti a favore della conformità dell’articolo 15, paragrafo 1, lettera c), della legge sulla cittadinanza al principio di proporzionalità e della sua compatibilità con gli articoli 20 e 21 TFUE. Tale giudice rileva, al riguardo, che detta disposizione prevede un periodo sostanziale di dieci anni di residenza all’estero prima che si possa perdere la cittadinanza dei Paesi Bassi, il quale consentirebbe di supporre che gli interessati non abbiano più alcun legame, o abbiano solo un legame molto debole, con il Regno dei Paesi Bassi e, dunque, con l’Unione europea. Inoltre, la cittadinanza dei Paesi Bassi potrebbe essere mantenuta in modo relativamente semplice, in quanto tale periodo di dieci anni si interrompe se l’interessato, nel frattempo, risiede ininterrottamente almeno un anno nei Paesi Bassi o nell’Unione o riceve una dichiarazione sul possesso della cittadinanza dei Paesi Bassi o un documento di viaggio o una carta d’identità dei Paesi Bassi ai sensi della legge sui passaporti. Peraltro, il giudice del rinvio rileva che chiunque soddisfi le condizioni prescritte per beneficiare di una «opzione», di cui all’articolo 6 della legge sulla cittadinanza, ha il diritto di acquisire mediante conferma la cittadinanza dei Paesi Bassi precedentemente posseduta.
23      Inoltre, secondo il parere interlocutorio espresso del Raad van State (Consiglio di Stato), il legislatore dei Paesi Bassi non ha agito arbitrariamente adottando l’articolo 15, paragrafo 1, lettera c), della legge sulla cittadinanza e non ha quindi violato l’articolo 7 della Carta, relativo al rispetto della vita privata e familiare.
24      Tuttavia, secondo il Raad van State (Consiglio di Stato), nei limiti in cui non è escluso che l’esame della proporzionalità delle conseguenze della perdita della cittadinanza dei Paesi Bassi sulla situazione delle persone interessate richieda un esame caso per caso, non è certo che un regime legale generale, come quello previsto dalla legge sulla cittadinanza, sia conforme agli articoli 20 e 21 TFUE.
25      Per quanto riguarda la situazione dei minori, il giudice del rinvio rileva che l’articolo 16, paragrafo 1, lettera d), della legge sulla cittadinanza riflette l’importanza che il legislatore nazionale ha attribuito all’unità della cittadinanza all’interno della famiglia. A tal riguardo, esso si domanda se sia proporzionato revocare a un minore lo status di cittadino dell’Unione, e i diritti ad esso correlati, unicamente al fine di preservare l’unità della cittadinanza all’interno della famiglia, e quale peso abbia al riguardo l’interesse superiore del minore di cui all’articolo 24, paragrafo 2, della Carta. Esso rileva che il minore può ben poco per il mantenimento della propria cittadinanza dei Paesi Bassi e che le possibilità di interrompere il decorso di taluni termini o di ottenere, ad esempio, una dichiarazione sul possesso della cittadinanza dei Paesi Bassi non costituiscono motivi di eccezione per i minori. Pertanto, la conformità dell’articolo 16, paragrafo 1, lettera d), della legge sulla cittadinanza dei Paesi Bassi con il principio di proporzionalità non sarebbe chiaramente dimostrata.
26      È in tale contesto che il Raad van State (Consiglio di Stato) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Se gli articoli 20 e 21 [TFUE], anche alla luce dell’articolo 7 della [Carta], debbano essere interpretati nel senso che, a causa della mancanza di un esame individuale rispetto al principio di proporzionalità riguardo alle conseguenze della perdita della cittadinanza per la situazione dell’interessato sotto il profilo del diritto dell’Unione, essi ostano a normative come quelle in esame nel procedimento principale, che stabiliscono:
a)      che un maggiorenne, che possiede anche la cittadinanza di un paese terzo, perde di diritto la cittadinanza del suo Stato membro, e pertanto la cittadinanza dell’Unione, poiché egli, per un periodo ininterrotto di dieci anni, ha avuto la sua residenza principale all’estero e al di fuori dell’Unione europea, mentre esistono possibilità di interrompere detto termine di dieci anni;
b)      che un minorenne, in determinate circostanze, perde di diritto la cittadinanza del suo Stato membro, e pertanto la cittadinanza dell’Unione, per effetto della perdita della cittadinanza del genitore, ai sensi di quanto indicato al (...) punto a».
 Sulla questione pregiudiziale
27      Con la sua questione, il giudice del rinvio domanda, in sostanza, se gli articoli 20 TFUE e 21 TFUE, letti alla luce dell’articolo 7 della Carta, debbano essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa di uno Stato membro, come quella di cui al procedimento principale, che prevede, a determinate condizioni, la perdita ipso iure della cittadinanza di tale Stato membro la quale comporta, nei confronti di persone che non possiedono anche la cittadinanza di un altro Stato membro, la perdita del loro status di cittadino dell’Unione e dei diritti ad esso correlati, senza che sia effettuato un esame individuale, in base al principio di proporzionalità, delle conseguenze di una siffatta perdita sulla situazione di tali persone sotto il profilo del diritto dell’Unione.
28      Si deve innanzitutto rilevare che, nei limiti in cui dalla decisione di rinvio non emerge che le ricorrenti nel procedimento principale abbiano esercitato il loro diritto alla libera circolazione all’interno dell’Unione, non occorre rispondere alla questione sollevata rispetto all’articolo 21 TFUE.
29      Ciò precisato, occorre constatare che la legge sulla cittadinanza dispone, all’articolo 15, paragrafo 1, lettera c), che un maggiorenne perde la cittadinanza dei Paesi Bassi se possiede anche una cittadinanza straniera e ha avuto la propria residenza principale per un periodo ininterrotto di dieci anni durante la sua maggiore età, e mentre era in possesso di entrambe le cittadinanze, al di fuori dei Paesi Bassi e dei territori a cui è applicabile il Trattato UE. Inoltre, l’articolo 16, paragrafo 1, lettera d), di tale legge stabilisce che un minore perde, in linea di principio, la cittadinanza dei Paesi Bassi se il padre o la madre perde detta cittadinanza ai sensi, in particolare, dell’articolo 15, paragrafo 1, lettera c), della legge in parola.
30      A tal riguardo, occorre rammentare che la Corte ha già statuito che, se è vero che la determinazione dei modi di acquisto e di perdita della cittadinanza rientra, in conformità al diritto internazionale, nella competenza di ciascuno Stato membro, il fatto che una materia rientri nella competenza degli Stati membri non impedisce che, in situazioni ricadenti nell’ambito del diritto dell’Unione, le norme nazionali di cui trattasi debbano rispettare quest’ultimo (sentenza del 2 marzo 2010, Rottmann, C‑135/08, EU:C:2010:104, punti 39 e 41 e giurisprudenza ivi citata).
31      Orbene, l’articolo 20 TFUE conferisce a chiunque possegga la cittadinanza di uno Stato membro lo status di cittadino dell’Unione, il quale è destinato ad essere lo status fondamentale dei cittadini degli Stati membri [sentenza dell’8 maggio 2018, K.A. e a. (Ricongiungimento familiare in Belgio), C‑82/16, EU:C:2018:308, punto 47 e giurisprudenza ivi citata].
32      Di conseguenza, la situazione di cittadini dell’Unione che, come le ricorrenti nel procedimento principale, possiedono la cittadinanza di un solo Stato membro e che, con la perdita di tale cittadinanza, si ritrovano senza lo status conferito dall’articolo 20 TFUE e i diritti a esso correlati ricade, per sua natura e per le conseguenze che produce, nella sfera del diritto dell’Unione. Pertanto, gli Stati membri devono, nell’esercizio della loro competenza in materia di cittadinanza, rispettare il diritto dell’Unione (sentenza del 2 marzo 2010, Rottmann, C‑135/08, EU:C:2010:104, punti 42 e 45).
33      In tale contesto, la Corte ha già statuito che è legittimo che uno Stato membro voglia proteggere il particolare rapporto di solidarietà e di lealtà tra se stesso e i propri cittadini nonché la reciprocità di diritti e di doveri, che stanno alla base del vincolo di cittadinanza (sentenza del 2 marzo 2010, Rottmann, C‑135/08, EU:C:2010:104, punto 51).
34      Nel caso di specie, dalla decisione di rinvio emerge che, con l’adozione dell’articolo 15, paragrafo 1, lettera c), della legge sulla cittadinanza, il legislatore dei Paesi Bassi ha inteso introdurre un regime volto, segnatamente, a evitare gli effetti indesiderati del possesso, da parte di una stessa persona, di più cittadinanze. Il governo dei Paesi Bassi precisa, peraltro, nelle osservazioni presentate alla Corte, che uno degli obiettivi della legge sulla cittadinanza è impedire che ottengano o mantengano la cittadinanza dei Paesi Bassi persone che non abbiano o non abbiano più un legame con il Regno dei Paesi Bassi. L’obiettivo dell’articolo 16, paragrafo 1, lettera d), di tale legge consisterebbe, dal canto suo, nel ripristinare l’unità della cittadinanza all’interno della famiglia.
35      Come indicato dall’avvocato generale ai paragrafi 53 e 55 delle sue conclusioni, nell’esercizio della propria competenza a definire i modi di acquisto e di perdita della cittadinanza, è legittimo per uno Stato membro considerare che la cittadinanza sia espressione di un legame effettivo tra se stesso e i propri cittadini e collegare, di conseguenza, all’assenza o alla cessazione di un siffatto legame effettivo la perdita della sua cittadinanza. È parimenti legittimo che uno Stato membro voglia tutelare l’unità della cittadinanza all’interno di una stessa famiglia.
36      A tal riguardo, si può considerare che un criterio come quello di cui all’articolo 15, paragrafo 1, lettera c), della legge sulla cittadinanza, basato sulla residenza abituale dei cittadini del Regno dei Paesi Bassi per un periodo ininterrotto di dieci anni al di fuori di tale Stato membro e dei territori a cui è applicabile il Trattato UE, rifletta l’assenza di tale legame effettivo. Analogamente, si può considerare che, come rilevato dal governo dei Paesi Bassi riguardo all’articolo 16, paragrafo 1, lettera d), di tale legge, l’assenza di legame effettivo tra i genitori di un minore e il Regno dei Paesi Bassi implichi, in linea di principio, l’assenza di tale legame tra detto minore e detto Stato membro.
37      La legittimità, in via di principio, della perdita della cittadinanza di uno Stato membro in siffatte situazioni è, inoltre, corroborata dalle disposizioni dell’articolo 6 e dell’articolo 7, paragrafi da 3 a 6, della convenzione sulla riduzione dei casi di apolidia, che prevedono, in situazioni simili, che un individuo possa perdere la cittadinanza di uno Stato contraente, purché non diventi apolide. Nel caso di specie, tale rischio di apolidia è escluso dalle disposizioni nazionali di cui al procedimento principale, dato che la loro applicazione è subordinata al possesso da parte dell’interessato, oltre che della cittadinanza dei Paesi Bassi, di quella di un altro Stato. Analogamente, l’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), e paragrafo 2, della convenzione sulla cittadinanza dispone che uno Stato membro possa prevedere la perdita della propria cittadinanza, segnatamente, nel caso di un maggiorenne, qualora manchi qualsiasi legame effettivo tra tale Stato e un cittadino che risieda abitualmente all’estero e, nel caso di un minore, per il figlio i cui genitori perdano la cittadinanza di detto Stato.
38      Tale legittimità è ulteriormente rafforzata dal fatto che, come rileva il giudice del rinvio, se la persona interessata chiede, entro il periodo di dieci anni di cui all’articolo 15, paragrafo 1 lettera c), della legge sulla cittadinanza, il rilascio di una dichiarazione sul possesso della cittadinanza dei Paesi Bassi, di un documento di viaggio o di una carta d’identità dei Paesi Bassi, ai sensi della legge sui passaporti, il legislatore dei Paesi Bassi considera che tale persona intende così mantenere un legame effettivo con il Regno dei Paesi Bassi, tant’è che, ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 4, della legge sulla cittadinanza, il rilascio di uno di tali documenti interrompe detto periodo ed esclude, pertanto, la perdita della cittadinanza dei Paesi Bassi.
39      In tali circostanze, il diritto dell’Unione non osta, in linea di principio, a che, in situazioni come quelle di cui all’articolo 15, paragrafo 1, lettera c), della legge sulla cittadinanza e all’articolo 16, paragrafo 1, lettera d), di tale legge, uno Stato membro preveda, per motivi d’interesse generale, la perdita della sua cittadinanza, quand’anche tale perdita comportasse, per l’interessato, quella del suo status di cittadino dell’Unione.
40      Tuttavia, le autorità nazionali competenti e gli organi giurisdizionali nazionali devono verificare se la perdita della cittadinanza dello Stato membro interessato, qualora comporti la perdita dello status di cittadino dell’Unione e dei diritti che ne discendono, rispetti il principio di proporzionalità per quanto riguarda le conseguenze che essa determina sulla situazione dell’interessato e, se del caso, dei suoi familiari, sotto il profilo del diritto dell’Unione (v., in tal senso, sentenza del 2 marzo 2010, Rottmann, C‑135/08, EU:C:2010:104, punti 55 e 56).
41      La perdita ipso iure della cittadinanza di uno Stato membro sarebbe incompatibile con il principio di proporzionalità se le norme nazionali pertinenti non consentissero, in nessun momento, un esame individuale delle conseguenze determinate da tale perdita, per gli interessati, sotto il profilo del diritto dell’Unione.
42      Ne consegue che, in una situazione, come quella di cui al procedimento principale, in cui la perdita della cittadinanza di uno Stato membro avviene ipso iure e comporta la perdita dello status di cittadino dell’Unione, le autorità e gli organi giurisdizionali nazionali competenti devono poter esaminare, in via incidentale, le conseguenze di tale perdita di cittadinanza e, se del caso, far riacquistare ex tunc la cittadinanza all’interessato, in occasione della domanda, da parte di quest’ultimo, di un documento di viaggio o di qualsiasi altro documento che attesti la sua cittadinanza.
43      Peraltro, il giudice del rinvio rileva, in sostanza, che tanto il ministro quanto gli organi giurisdizionali competenti sono chiamati, in forza del diritto nazionale, a esaminare la possibilità di conservare la cittadinanza dei Paesi Bassi nell’ambito del procedimento relativo alle domande di rinnovo di passaporti, effettuando una valutazione completa alla luce del principio di proporzionalità sancito dal diritto dell’Unione.
44      Un tale esame richiede una valutazione della situazione individuale dell’interessato e della sua famiglia al fine di determinare se la perdita della cittadinanza dello Stato membro interessato, qualora comporti quella dello status di cittadino dell’Unione, abbia conseguenze che inciderebbero in modo sproporzionato, rispetto all’obiettivo perseguito dal legislatore nazionale, sullo sviluppo normale della sua vita familiare e professionale, sotto il profilo del diritto dell’Unione. Siffatte conseguenze non possono essere ipotetiche o eventuali.
45      Nell’ambito di tale esame di proporzionalità, le autorità nazionali competenti e, se del caso, gli organi giurisdizionali nazionali sono tenuti ad assicurarsi, in particolare, che una siffatta perdita di cittadinanza sia conforme ai diritti fondamentali garantiti dalla Carta di cui la Corte garantisce il rispetto e, più precisamente, al diritto al rispetto della vita familiare, quale sancito dall’articolo 7 della Carta, posto che detto articolo dev’essere letto in combinato disposto con l’obbligo di tener conto dell’interesse superiore del minore, riconosciuto dall’articolo 24, paragrafo 2, della Carta (sentenza del 10 maggio 2017, Chavez-Vilchez e a., C‑133/15, EU:C:2017:354, punto 70).
46      Per quanto riguarda le circostanze relative alla situazione individuale dell’interessato, che possono essere rilevanti ai fini della valutazione che le autorità nazionali competenti e gli organi giurisdizionali nazionali devono effettuare nel caso di specie, si deve menzionare, in particolare, che, a seguito della perdita ipso iure della cittadinanza dei Paesi Bassi e dello status di cittadino dell’Unione, l’interessato sarebbe esposto a limitazioni nell’esercizio del suo diritto di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri che possono, se del caso, rendergli particolarmente difficile continuare a recarsi nei Paesi Bassi o in un altro Stato membro al fine di mantenere legami regolari e effettivi con i suoi familiari, di esercitarvi la sua attività professionale o di intraprendervi le iniziative necessarie per esercitarvi una siffatta attività. Sono altresì rilevanti, da un lato, il fatto che l’interessato non avrebbe potuto rinunciare alla cittadinanza di uno Stato terzo e, per questo, gli si applica l’articolo 15, paragrafo 1, lettera c), della legge sulla cittadinanza e, dall’altro, il serio rischio di deterioramento sostanziale della sicurezza o della libertà di movimento al quale sarebbe esposta la persona interessata a motivo dell’impossibilità di beneficiare, sul territorio dello Stato terzo in cui tale persona risiede, della protezione consolare ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 2, lettera c), TFUE.
47      Per quanto attiene ai minori, le autorità amministrative o giudiziarie competenti devono, inoltre, prendere in considerazione, nell’ambito del loro esame individuale, l’eventuale esistenza di circostanze da cui risulti che la perdita, per il minore interessato, della cittadinanza dei Paesi Bassi, che il legislatore nazionale collega alla perdita della cittadinanza dei Paesi Bassi di uno dei suoi genitori al fine di preservare l’unità nazionale all’interno della famiglia, non corrisponde, a motivo delle conseguenze che ha per tale minore sotto il profilo del diritto dell’Unione, all’interesse superiore del minore, quale sancito dall’articolo 24 della Carta.
48      Tenuto conto delle considerazioni che precedono, si deve rispondere alla questione sollevata dichiarando che l’articolo 20 TFUE, letto alla luce degli articoli 7 e 24 della Carta, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa di uno Stato membro, come quella di cui al procedimento principale, che prevede, a determinate condizioni, la perdita ipso iure della cittadinanza di tale Stato membro comportando, nel caso di persone che non sono in possesso anche della cittadinanza di un altro Stato membro, la perdita del loro status di cittadino dell’Unione e dei diritti ad esso correlati, a condizione che le autorità nazionali competenti, inclusi, se del caso, gli organi giurisdizionali nazionali, possano esaminare, in via incidentale, le conseguenze di tale perdita della cittadinanza e, eventualmente, far riacquistare ex tunc la cittadinanza agli interessati, in occasione della domanda, da parte dei medesimi, di un documento di viaggio o di qualsiasi altro documento comprovante la loro cittadinanza. Nell’ambito di siffatto esame, tali autorità e organi giurisdizionali devono verificare se la perdita della cittadinanza dello Stato membro interessato, che comporta quella dello status di cittadino dell’Unione, rispetti il principio di proporzionalità con riferimento alle conseguenze che essa determina sulla situazione di ogni interessato e, se del caso, su quella dei suoi familiari, sotto il profilo del diritto dell’Unione.
49      Tenuto conto della risposta fornita alla questione sollevata, non è necessario pronunciarsi sulla richiesta del governo dei Paesi Bassi, presentata all’udienza, che la Corte limiti nel tempo gli effetti dell’emananda sentenza nel caso in cui essa dichiarasse l’incompatibilità della legislazione dei Paesi Bassi con l’articolo 20 TFUE.
 Sulle spese
50      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara:
L’articolo 20 TFUE, letto alla luce degli articoli 7 e 24 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa di uno Stato membro, come quella di cui al procedimento principale, che prevede, a determinate condizioni, la perdita ipso iure della cittadinanza di tale Stato membro comportando, nel caso di persone che non sono in possesso anche della cittadinanza di un altro Stato membro, la perdita del loro status di cittadino dell’Unione europea e dei diritti ad esso correlati, a condizione che le autorità nazionali competenti, inclusi, se del caso, gli organi giurisdizionali nazionali, possano esaminare, in via incidentale, le conseguenze di tale perdita della cittadinanza e, eventualmente, far riacquistare ex tunc la cittadinanza agli interessati, in occasione della domanda, da parte dei medesimi, di un documento di viaggio o di qualsiasi altro documento comprovante la loro cittadinanza. Nell’ambito di siffatto esame, tali autorità e organi giurisdizionali devono verificare se la perdita della cittadinanza dello Stato membro interessato, che comporta quella dello status di cittadino dell’Unione, rispetti il principio di proporzionalità con riferimento alle conseguenze che essa determina sulla situazione di ogni interessato e, se del caso, dei suoi familiari, sotto il profilo del diritto dell’Unione.
Dal sito http://curia.europa.eu

lunedì 25 marzo 2019


Concessione (strictu sensu) della cittadinanza italiana e (rilevanza della) capacità economico-finanziaria dello straniero


L’art. 9 della Legge 91/1992 (di seguito: Legge) disciplina l’acquisto della cittadinanza italiana c.d. per concessione.
            Come abbiamo osservato in altra sede (1), nell’istituto de quo emergono sicure e significative linee di continuità con la normativa anteriore. L’impostazione di fondo è rimasta sostanzialmente immutata ed il modello di acquisto ex art. 4 della Legge 555/1912 è riproposto dal legislatore del 1992: si conferma, nella figura del Presidente della Repubblica, l’organo legittimato ad emanare il decreto di concessione, viene ribadita la tradizionale bipartizione delle causali di acquisto, riaffiancando – ai requisiti di accesso specificatamente individuati – la facoltà del Governo di attribuire la cittadinanza in circostanze particolari, permane la rilevanza del rapporto territoriale, evidente sia per la colorazione di numerose (recte: della quasi totalità delle) fattispecie che per la riprosizione della causale di acquisto fondata sul (solo) requisito residenziale, tra l’altro quella di gran lunga più invocata dagli aspiranti alla naturalizzazione, si riafferma, infine, l’obbligo del giuramento a carico del concessionario.
            Accanto alle conferme, la novella colloca degli elementi di novità: l’apprezzamento per la condizione di rifugiato, espresso dall’art. 16, comma 2 (2), la legalità della residenza, ovvero l’aver “soddisfatto le condizioni e gli adempimenti previsti dalle norme in materia di ingresso e di soggiorno degli stranieri in Italia e da quelle in materia di iscrizione anagrafica”, come dispone l’art. 1, comma 2, lett. a), del Regolamento di esecuzione della legge sulla cittadinanza, emanato con d.P.R. 12 ottobre 1993, n. 572 (3), l’assenza di una disciplina differenziata  per gli italiani non appartenenti alla Repubblica, solitamente destinatari di particolari facilitazioni (4) nonché – novelle nella novella – un’adeguata conoscenza della lingua italiana (5) e il pagamento di un “contributo” (6).
Più in generale, è di tutta evidenza il sostanziale inasprimento dei requisiti richiesti allo straniero: in primis l’innalzamento del periodo residenziale, passato dal minimo di sei mesi al massimo di cinque anni agli attuali tre e dieci anni, ma anche l’elevazione del periodo minimo di servizio alle dipendenze dello Stato; scelta che conforta le sottolineature di dottrina autorevole, in ordine alla posizione “rigorosamente difensiva” (7) e al chiaro “atteggiamento generale di segno negativo” (8) nei confronti della rapida assimilazione degli stranieri residenti in Italia.
            Nei due commi di cui si compone, l’art. 9 contempla (due) distinte tipologie di acquisto. Nel primo sono indicate gli specifici requisiti che costituiscono la conditio sine qua non per la proposizione dell’istanza: nascita in Italia o discendenza in linea retta – fino al secondo grado – da cittadino italiano per nascita, congiunta alla residenza triennale, status di adottato maggiorenne da cittadino italiano e residenza quinquennale successiva all’adozione, prestazione di servizio alle dipendenze dello Stato per almeno cinque anni, status di cittadino comunitario o apolide congiunto alla residenza, rispettivamente, quadriennale o quinquennale, infine residenza decennale. Nel secondo, viceversa, è prevista la legittimazione dell’esecutivo alla concessione della cittadinanza svincolata da requisiti – oggettivamente - prefissati, qualora ricorrano “eminenti servizi all’Italia” o un “eccezionale interesse dello Stato” (9).
            I requisiti elencati nell’art. 9, comma 1, costituiscono dei meri presupposti – se si vuole, delle condizioni di procedibilità – ma non radicano affatto il diritto allo status civitatis (10); secondo un indirizzo incontrastato, infatti, la concessione della cittadinanza italiana, per sua stessa natura connotata dalla discrezionalità dell’esecutivo (11), presuppone, da un lato, l’accertamento “di un interesse pubblico all’inserimento del richiedente nella comunità nazionale”, dall’altro, la valutazione “di una molteplicità di elementi – da un minimo di autosufficienza economica, all’affidabilità del soggetto sotto il profilo della correttezza dei comportamenti, alla configurabilità di un’attendibile aspirazione all’acquisto della cittadinanza italiana e di un suo impegno all’assunzione degli obblighi derivanti dall’inserimento a pieno titolo nella comunità nazionale – che concorrono a concretare un giudizio sostanzialmente positivo della personalità del richiedente” (12).
            Al di là di formulazioni generiche (13), esclusa – altresì – la pretesa di connotazioni specifiche (14), l’interesse pubblico da tutelare si risolve nell’evitare che lo stabile inserimento dello straniero nell’ “ordinamento nazionale” (recte: nella comunità italiana) provochi danni o lacerazioni, anche di modesta portata (15).

Nell’ambito della valutazione discrezionale del Ministero dell’Interno, il parametro reddituale – seppur non espressamente previsto dalla Legge – ha assunto un’importanza sempre maggiore (16).

La giurisprudenza del massimo organo di giustizia amministrativa sottolinea:

-che “la valutazione discrezionale dell’amministrazione deve tenere conto, oltre che dell’aspirazione all’acquisto della cittadinanza italiana, anche della possibilità di assumere gli obblighi di carattere economico derivanti dall’ammissione alla comunità dello Stato, nonché della serietà delle ragioni che inducono ad abbandonare la collettività di origine per scegliere la nazionalità italiana”; con la conseguenza, da un lato, che il provvedimento concessorio “è adottato sulla base di valutazioni ampiamente discrezionali circa l’esistenza di un’avvenuta integrazione dello straniero in Italia, tale da poterne affermare la compiuta appartenenza alla comunità nazionale; così che, ai fini della concessione del beneficio, ben possono avere rilievo considerazioni di carattere economico-patrimoniale relative al possesso di adeguate fonti di sussistenza”, dall’altro, che l’Amministrazione, “dopo avere accertato l’esistenza dei presupposti per proporre la domanda di cittadinanza, deve effettuare una valutazione delle ragioni che inducono il richiedente a scegliere la nazionalità italiana e delle sue possibilità di rispettare i doveri che derivano dall’appartenenza alla comunità nazionale, compresi quelli della solidarietà economica e sociale posti dalla Costituzione” (17);

- che “l’interesse pubblico alla concessione della particolare capacità giuridica, connessa allo status di cittadino, impone che si valutino, anche sotto il profilo indiziario, le prospettive di ottimale inserimento del soggetto interessato nel contesto sociale del Paese ospitante, prospettive a cui non può essere estranea la produzione di un reddito, che accresca le risorse del Paese stesso sotto il profilo sia produttivo che contributivo e non gravi, al contrario, sugli oneri di solidarietà sociale previsti per i soggetti indigenti”; ciò premesso, “non può ritenersi censurabile che – in assenza di particolari benemerenze, che possano compensare l’insufficienza del reddito dichiarato – detta insufficienza possa costituire causa “ex se” del diniego di cittadinanza, anche nei confronti di un soggetto che … risulti sotto ogni altro profilo bene integrato nella collettività, con una regolare situazione di vita familiare e di lavoro” (18);

- che “presupposto imprescindibile per fruire della concessione della cittadinanza italiana – in base alla normativa di settore - è quello di avere redditi sufficienti al sostentamento proprio e della propria famiglia, poiché l’acquisizione dello status si deve tradurre non già solo in un beneficio per l’interessato, ma anche nella possibilità materiale, per il nuovo cittadino, di adempiere i doveri di solidarietà sociale (ed in primis il dovere di contribuire alla spese pubbliche, mercé la imposizione tributaria), nella misura minima determinata dal legislatore” (19).

Gli assunti sono – largamente – condivisi dai giudici (amministrativi) territoriali. Si legge, infatti:

-“presupposto imprescindibile per fruire del provvedimento attributivo della cittadinanza italiana in base alla normativa di settore è indubbiamente quello di avere redditi sufficienti al sostentamento proprio e della propria famiglia. L’acquisizione di tale nuovo importante status, infatti, si deve tradurre non già solo in un beneficio per l'interessato, ma anche nella possibilità materiale, per il nuovo cittadino, di adempiere i doveri di solidarietà sociale (e in primis il dovere di contribuire alle spese pubbliche, mediante l’imposizione tributaria), nella misura minima determinata dal legislatore”, con la conseguenza che “tra i criteri di valutazione per la concessione della cittadinanza italiana deve necessariamente includersi quello della congruità dei redditi dell’aspirante che deve essere tale da garantirne in ogni caso l’autosufficienza economica” (20);

-“la verifica della Amministrazione in ordine ai mezzi di sostentamento dell'istante non è soltanto funzionale a soddisfare primarie esigenze di sicurezza pubblica, considerata la naturale propensione a deviare del soggetto sfornito di adeguata capacità reddituale; ma è anche funzionale all'accertamento del presupposto necessario a che il soggetto sia poi in grado di assolvere i ricordati doveri di solidarietà sociale” (21);

-“la concessione della cittadinanza italiana è configurabile quale potere, "latamente discrezionale" che implica l'accertamento di un interesse pubblico da valutarsi in relazione ai fini della società nazionale ed a vari elementi di valutazione quali: l'esistenza dell'avvenuta integrazione dello straniero in Italia, le ragioni che inducono il richiedente a scegliere la nazionalità italiana e la possibilità che questi per il suo reddito ha, di assumere gli obblighi di carattere economico derivanti dall'ammissione nella comunità dello Stato, come corrispettivo ai diritti civili ed anche politici, che viene con tale status ad assumere e dell’onere, anche di assistenza, che viene posto a carico dei connazionali dall’immissione di un nuovo membro” ed  “in tale prospettiva deve essere attentamente considerata l’attitudine reddituale dell'aspirante membro della Comunità nazionale, atteso che la concessione della cittadinanza presuppone, in capo all'istante, non solo il possesso del requisito negativo, di non gravare sulla collettività, ma altresì quello positivo, volto a giustificare l'attribuzione in capo al richiedente di tale status, di “apportare un contributo ulteriore ed autonomo alla comunità di cui entra a far parte”, che è il presupposto per cui uno Stato decide di ampliare la propria popolazione accogliendo persone che sono già cittadini di altri Stati” (22);

-“l’attribuzione della cittadinanza consente allo straniero di essere iscritto a pieno titolo nella collettività nazionale acquisendo tutti i diritti e i doveri, compresi quelli connessi all’obbligo di concorrere alla realizzazione che lo Stato persegue”; ne deriva che “solo la dimostrazione del possesso di mezzi adeguati ad assicurare un contributo di tal genere, come pure il regolare adempimento dei doveri di solidarietà, possono consentire di ritenere soddisfatti quei presupposti minimi che giustifichino la concessione della cittadinanza” (23);

-“la concessione della cittadinanza italiana presuppone, in capo all’istante, non solo il possesso del requisito negativo, di non gravare sulla collettività, ma altresì quello positivo, volto a giustificare l’attribuzione in capo al richiedente di tale status, di apportare un contributo ulteriore ed autonomo alla comunità di cui entra a far parte” (24).

Autorità e magistratura amministrativa individuano il reddito minimo, di cui deve disporre l’aspirante alla concessione, nel limite – previsto dall’ordinamento – per l’esenzione dal pagamento di tutte le quote di partecipazione alla spesa sanitaria (25). Tale parametro “fornisce … un criterio obiettivo di valutazione delle categorie di soggetti che in relazione ai redditi percepiti, debbono considerarsi indigenti e quindi, nel caso degli stranieri che richiedono la cittadinanza, di coloro che non risultano in grado di garantire il sostentamento proprio e della propria famiglia e di “rispettare i doveri che derivano dall’appartenenza alla comunità nazionale, ivi compresi quelli della solidarietà economica e sociale posti dalla Costituzione” (26). Non sono mancate, peraltro,  (sporadiche) letture divergenti: talvolta radicali, nel senso di ritenere necessario un bilanciamento con i doveri di solidarietà sociale (27), più spesso mitigatrici, finalizzate, cioè, a conciliare l’impatto dell’indirizzo con la particolarità del caso concreto (28).

            Altro problema riguarda la tipologia reddituale; ovvero: se sia rilevante qualsiasi fonte di reddito oppure soltanto quelle che producono un gettito stabile. In linea generale, non si ritiene indispensabile “la percezione di un reddito di carattere retributivo o stabile”, essendo sufficiente “provare il possesso di mezzi di sussistenza idonei” (29). Di contro, sono stati ritenuti inidonei sia il lavoro stagionale (30) che il contratto a progetto (31).

Per la determinazione della capacità economica, la tesi maggioritaria esclude la rilevanza  dei soli cespiti del richiedente, stabilmente inserito in un contesto familiare (32). Si devono considerare, quindi, anche i redditi dei componenti della famiglia, legati all’aspirante da un rapporto significativo e da “doveri di solidarietà” (33): il coniuge, i figli, i genitori e – come si legge in  alcune pronunce – il convivente more uxorio (34). Secondo un indirizzo – peraltro contrastato – la capacità reddituale della famiglia sanerebbe anche la (totale) assenza di reddito in capo al richiedente (35).

E’ opinione diffusa – diremmo incontrastata nella giurisprudenza del T.a.r. capitolino – che la situazione economica debba essere valutata rispetto al (la data del) provvedimento concessorio, in ossequio al principio per il quale la valutazione dell’amministrazione deve sempre essere compiuta allo stato degli atti, con riferimento alla situazione di fatto e di diritto sussistente alla data di emanazione del provvedimento (36); con la conseguenza che – eventuali – circostanze sopravvenute giustificano la (mera) riproposizione della domanda, non l’illegittimità del rigetto (37). Sembrerebbe opportuno, peraltro, prescindere da una focalizzazione istantanea, per privilegiare un giudizio prognostico che prefiguri una certa stabilità economica (38). Si è osservato, in proposito,  “come risulti perfettamente legittimo che,- nell’ambito della discrezionalità peculiare che caratterizza il procedimento di concessione della cittadinanza, funzionale ad un apprezzamento che vede come primario l’interesse della comunità nazionale all’acquisizione di un apporto utile e solidale nel ricomprendere al suo interno un cittadino precedentemente straniero-, l’Amministrazione ponga un requisito generalizzato relativo al possesso, nei tre anni anteriori alla proposizione dell’istanza, di una capacità di sostentamento e patrimoniale desunta, anzitutto, dal reddito legalmente dichiarato, fissando delle soglie che escludano l’aprioristica onerosità e la incapacità contributiva, per la comunità statuale nazionale, del soggetto richiedente” (39).

Infine, dall’aspirante alla concessione si esige anche l’assolvimento dei doveri fiscali, attraverso la presentazione delle dichiarazioni previste dalla vigente disciplina tributaria (40)















NOTE

1) L’acquisto della cittadinanza italiana per concessione alla luce della legislazione, della dottrina, della giurisprudenza, delle circolari ministeriali e dei pareri del Consiglio di Stato, in Stato civ., 1996, 338 s.

2)Sul carattere innovativo della previsione, cfr. LEPRI GALLERANO, L’acquisto della cittadinanza nella emanando legge organica, in Stato civ., 1992, 91; ARENA, La cittadinanza nella nuova normativa italiana, Minerbio, 1992, 154; CLERICI, La cittadinanza nell’ordinamento giuiridico italiano, Milano, 1993, 322; NASCIMBENE, Legge 5 febbraio 1992, n. 91. Nuove norme sulla cittadinanza. Sub art. 16, in Nuove leggi civ., 1993, 90 ss.

3)In dottrina, si veda ARENA, La residenza legale in Italia secondo la nuova legge sulla cittadinanza 5 febbraio 1992, n. 91, in Stato civ., 1992, 244 ss.; VERCELLI, La residenza ed i suoi riflessi sulla cittadinanza nella legge 91/1992. Appunti ed osservazioni, ibidem, 407 ss.

4)Rilievi critici sono stati espressi da GUGLIELMAN, ZAMPAGLIONE, La cittadinanza, Roma, 1995, 12.

5)Cfr. art. 9.1 Legge, come inserito dall’art. 14, c. 1, lett. a-bis), del d.l. 4 ottobre 2018, n. 113, Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, convertito, con modificazioni, dalla l. 1° dicembre 2018, n. 132.

6)Cfr. art. 9 bis Legge, come inserito dall’art. 1, c. 12, della l. 15 luglio 2009, n. 94, Disposizioni in materia di sicurezza pubblica. Da ricordare anche la norma immediatamente successiva [art. 9 ter, come inserito dall’art. 14, c. 1, lett. c), del d.l. 113/2018, cit.], che ha elevato a quarantotto mesi il termine per la definizione – anche – del procedimento concessorio.


7)GROSSO, Una nuova disciplina della cittadinanza italiana, in Giur. it., 1992, IV, 342.

8)CLERICI, op. cit., 331.


9)Per un inquadramento della fattispecie, si rinvia a CLERICI, Legge 5 febbraio 1992, n. 91. Nuove norme sulla cittadinanza. Sub art. 9, in Nuove leggi civ., 1993, 54.

10)Cfr, tra i tanti, Cons. di Stato, I, 9 aprile 2003, n. 1156; Cons. di Stato, I, 24 marzo 1993, n. 258; Cons. di Stato, IV, 7 maggio 1999, n. 798; Cons. di Stato, IV, 7 maggio 1999, n. 799; Tar Lazio, Roma, 13 ottobre 1999, n. 2267; Tar Lazio, Roma, 21 settembre 1993, n. 1355; Tar Lazio, Roma, 31 agosto 2005, n. 6478.

11)Variamente aggettivata dalla giurisprudenza amministrativa e dal Consiglio di Stato in sede consultiva: talvolta amplissima (Cons. di Stato, III, 20 giugno 2017, n. 2997; Tar Lazio, Roma, 23 luglio 2018, n. 8314), talaltra ampia (Cons. di Stato, A.p., 28 ottobre 1958, n. 19; Cons. di Stato, IV, 17 luglio 2000, n. 3958; Cons. di Stato, I, 26 febbraio 2003, n. 524; Tar Lazio, Roma, 15 marzo 1993, n. 434; Tar Lazio, Roma, 29 marzo 1993, n. 515; Tar Lazio, Roma, 20.6.1994, n. 971; Tar Piemonte 26 febbraio 1996, n. 124; Tar Lazio, Roma, 12 febbraio 1998, n. 750; Tar Molise 28 luglio 2001, n. 244; Tar Piemonte 16 gennaio 2002, n. 67; Tar Emilia Romagna, Bologna, 30 dicembre 2002, n. 2625; Tar Piemonte 12 marzo 2003, n. 362; Tar Campania, Napoli, 10 maggio 2004, n. 8449), in altre occasioni alta (Cons. di Stato, I, 15 gennaio 1987, n. 1975; Cons. di Stato, IV, 24 maggio 1995, n. 366; Tar Lazio, Roma, 21 maggio 1996, n. 779; Tar Lazio, Roma, 13 gennaio 1999, n. 61; Trga, Trento, 12 dicembre 2001, n. 688; Tar Veneto 16 gennaio 2002, n. 72; Tar Lombardia, Milano, 18 gennaio 2002, n. 114), altre volte lata (Cons. di Stato, A.p., 30 novembre 1992, n. 2482; Tar Emilia Romagna, Parma, 16 marzo 1999, n. 136).

12)Cons. di Stato, I, 26 febbraio 2003, n. 524. Sulla stessa frequenza, oltre a numerosi precedenti della stessa prima Sezione (ex pluribus, 16 gennaio 1956, n. 69; 10 gennaio 1990, n. 2407), la giurisprudenza dello stesso Consiglio di Stato [anche qui, tra le tante, IV, 17 luglio 2000, n. 3958 (“il conferimento della cittadinanza presuppone l’accertamento di un interesse pubblico da valutarsi anche in relazione ai fini propri della società nazionale e non già solo sul semplice riferimento dell’interesse privato di chi si rivolge a domandare la cittadinanza per il soddisfacimento di personali esigenze; pertanto, la valutazione discrezionale dell’Amministrazione deve tener conto, oltre che dell’aspirazione all’acquisto della cittadinanza italiana, anche della possibilità di assumere gli obblighi di carattere economico derivanti dall’ammissione alla comunità dello Stato, nonché della serietà delle ragioni che inducono ad abbandonare la collettività di origine per scegliere la nazionalità italiana”; il “provvedimento è adottato sulla base di valutazioni ampiamente discrezionali circa l’esistenza di un’avvenuta integrazione dello straniero in Italia, tale da poterne affermare la compiuta appartenenza alla comunità nazionale; pertanto, ai fini della concessione del beneficio, ben possono avere rilievo considerazioni di carattere economico-patrimoniale relative al possesso di adeguate fonti di sussistenza”); IV, 16 settembre 1999, n. 1474,] e dei tribunali amministrativi (solo per citarne alcuni: Tar Lazio, Roma, 13 gennaio 1999, n. 61.; Tar Lazio, Roma, 3 maggio 1999, n. 993; Tar Toscana 1 giugno 1999, n. 602; Tar Lazio, Roma, 13 ottobre 1999, n. 2267; Tar Lazio, Roma, 27 dicembre 1999, n. 4006; Tar Lazio, Roma, 12 aprile 2000, n. 3032; Tar Friuli Venezia Giulia 2 maggio 2000, n. 382; Tar Lazio, Roma, 28 febbraio 2001, n. 1545; Tar Puglia, Bari, 27 novembre 2002, n. 5205; Tar Piemonte 26 febbraio 2003, n. 309; Tar Liguria 17 gennaio 2004, n. 68; Tar Piemonte 11 maggio 2004, n. 813).

13)Si vedano, ad es., Cons. di Stato, IV, 9 luglio 2001, n. 3829 (ove, peraltro, si sottolinea che, nella concessione della cittadinanza italiana, “non occorre e anzi non sembra pertinente la valutazione di un eventuale controinteresse da parte del paese di provenienza”; ma secondo Tar Molise 28 luglio 2001, n. 244, la concessione della cittadinanza italiana “determinerebbe paradossalmente le condizioni di una inosservanza dei doveri di solidarietà e di cooperazione nei confronti del Paese di provenienza…, doveri in ragione dei quali il ricorrente è stato ammesso dal Governo italiano a fruire di una borsa di studio che gli ha consentito di formarsi in Italia come medico chirurgo, proprio al fine di poter esercitare tale professione nel suo Paese ed a vantaggio dei suoi connazionali”); Tar Toscana 1 luglio 1994, n. 262; Tar Lazio, Roma, 14 luglio 1997, n. 1126; Tar Toscana 15 maggio 1998, n. 407.

14)“…la sussistenza di un interesse pubblico specifico è richiesta soltanto nell’ipotesi di eccezionale conferimento della cittadinanza preveduta nel secondo comma dell’art. 4 della legge n. 555 del 1912, non anche nel caso normale di conferimento della cittadinanza a persona che si trovi in una delle situazioni prevedute dal legislatore”: Cons. di Stato, A.p., 28 ottobre 1958, n. 19.

15)In questa direzione la giurisprudenza – amministrativa – capitolina: 23 giugno 1992, n. 936; 3 maggio 1993, n. 658; 8 novembre 1993, n. 1572; 27 dicembre 1993, n. 1838; 1° marzo 1995, n. 379; 12 aprile 1995, n. 606.


16)Cfr. Cons. di Stato, I, 25 settembre 1968, n. 2293; Cons. di Stato, I, 15.1.1987, n. 1975.; Cons. di Stato, IV, 16 settembre 1999, n. 1474; Tar Lazio, Roma, 6 marzo 1995, n. 400; Tar Lazio, Roma, 11 novembre 1995, n. 1960; Tar Lazio, Roma, 14 febbraio 1997, n. 244; Tar Lazio, Roma, 15 giugno 1998, n. 1941; Tar Lombardia, Brescia, 5 luglio 1999, n. 603; Tar Toscana 2 febbraio 2004, n. 179; Tar Puglie, Lecce, 24 febbraio 2005, n. 891; Tar Veneto 27 aprile 2004, n. 1225; Tar Piemonte 25 maggio 2004, n. 912; Tar Lombardia, Brescia, 6 dicembre 2004, n. 1765; Tar Liguria 20 dicembre 2004, n. 1762; Tar Veneto 26 gennaio 2005, n. 233; Tar Puglia, Lecce, 24 febbraio 2005, n. 894; Tar Sicilia, Palermo, 21 aprile 2006, n. 879. Si veda anche Tar Toscana 21 dicembre 2004, n. 6611.

17)Cons. di Stato, IV, 7 novembre 2002, n. 6063. Analogamente Cons. di Stato, I, 30 giugno 2011, n. 2616/2011 (adunanza del 4 maggio 2011, n. 2438/2010).

18) Cons. di Stato, VI, 25 giugno 2008, n. 3213 (ripreso da Tar Lombardia, Milano, 14 gennaio 2015, n. 111). Similmente Cons. di Stato, I, 22 ottobre 2008, n. 2488/08

19) Cons. di Stato, VI, 16 febbraio 2011, n. 974. Sulla capacità di assolvere i doveri di solidarietà sociale, cfr. Cons. di Stato, I, 8 maggio 2018, n. 1226/2018 (adunanza del 4 aprile 2018, n. 312/2018); Tar Lombardia, Milano, 22 aprile 2010, n.  1127.

20)Tar Lazio, Roma, 29 novembre 2014, n. 12004.

21) Tar Piemonte 9 febbraio 2012, n. 170

22) Tar Lazio, Roma, 2 aprile 2010, n. 5625

23) Tar Abruzzo, l’Aquila, 3 aprile 2009, n. 238

24)Tar Liguria 20 dicembre 2004, n. 1752. Si veda anche Cons. di Stato, IV, 17 luglio 2000, n. 3958.; Cons. di Stato, IV, 7 novembre 2002, n. 6063; Tar Toscana 18 marzo 1999, n. 223; Tar Puglia, Bari, 30 giugno 2000, n. 2751.

25)E’ – assolutamente – prevalente, sia a livello giurisprudenziale che consultivo, il richiamo all’art. 3 del d.l. 25 novembre 1989, n. 382, convertito, con modificazioni, dalla l. 25 gennaio 1990, n. 8: cfr. Cons. di Stato, IV, 16 settembre 1999, n. 1474; Tar Friuli Venezia Giulia 22 gennaio 2005, n. 4; Tar Friuli Venezia Giulia 14 luglio 2005, n. 633; Tar Emilia Romagna, Bologna, 3 agosto 2007, n. 1791; Tar Toscana 26 maggio 2009, n. 911; Tar Lazio, Roma, 3 maggio 2011, n. 3783; Tar Piemonte 9 febbraio 2012, n. 170; Tar Lazio, Roma, 26 febbraio 2013, n. 2098; Tar Lazio, Roma, 23 marzo 2013, n. 2996; Tar Lazio, Roma, 9 luglio 2013, n. 6761; Tar Lazio, Roma, 20 gennaio 2014, n. 714; Tar Lazio, Roma, 18 febbraio 2014, n. 1956; Tar Lazio, Roma, 18 febbraio 2014, n. 1957; Tar Lazio, Roma, 29 novembre 2014, n. 12004; Cons. di Stato, I, 19 marzo 2015, n. 838/2015 (adunanza del 4 febbraio 2015, n. 30/2015); Tar Lazio, Roma, 7 luglio 2015, n. 9069; Tar Lazio, Roma, 27 settembre 2016, n. 9947; Cons. di Stato, I, 15 febbraio 2018, n. 397/2018 (adunanza del 17 gennaio 2018, n. 1395/2017); Cons. di Stato, I, 26 marzo 2018, n. 788/2018 (adunanza del 7 marzo 2018, n. 2196/2017). Da ultimo Cons. di Stato, I, 8 maggio 2018, n. 1226/2018 (adunanza del 4 aprile 2018, n. 312/2018), ove si sottolinea che “nel silenzio della legge che disciplina le modalità di rilascio della cittadinanza italiana”, la verifica dell’Amministrazione in ordine ai mezzi di sostentamento del richiedente “deve essere effettuata avendo come parametro di riferimento l’ammontare prescritto per l’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria dall’articolo 3 del decreto-legge n. 382 del 25 novembre 1989, convertito, con modificazioni, in legge 25 gennaio 1990, n. 8, confermato dall’articolo 2, comma 15, della legge n. 549 del 28 dicembre 1995, fissato in € 8.263,31 annui, incrementato a € 11.362,05 annui di reddito complessivo in presenza di coniuge a carico e di ulteriori € 516,00 annui per ciascun figlio a carico, in quanto indicatore di un livello di adeguatezza reddituale”.

26) Cons. di Stato, I, 22 ottobre 2008, n. 2488/08. Negli stessi termini Tar Piemonte 13 marzo 2006, n. 1224,  aggiungendo che i criteri predetti sono “tali da configurare ex se quale debba essere il livello dei redditi posti nella disponibilità del naturalizzando da giudicarsi idoneo a rendere opportuno il conferimento del beneficio invocato, poiché essi devono essere tali da consentire alla richiedente di mantenere adeguatamente e continuamente sé e la propria famiglia […attuale o futura (…?... ndA)] senza gravare sulla comunità nazionale ed anzi dandole un apporto produttivo”. Analogamente Trga Trentino Alto Adige, Bolzano, 23 giugno 2006, n. 281, secondo cui “i parametri per la valutazione patrimoniale, in assenza di precise disposizioni contenute nella precitata normativa sulla cittadinanza, dovranno essere ricercati dall’Autorità preposta in altre norme che possano costituire un indice affidabile della capacità patrimoniale del soggetto, come lo sono, certamente, le disposizioni per l’esenzione alla partecipazione della spesa sanitaria che offrono un criterio obiettivo di valutazione delle categorie di soggetti che, per lo Stato, sono da considerarsi indigenti”; sulla (rilevanza della) condizione di indigenza si veda anche  Tar Campania, Napoli, 21 luglio 2006, n. 7667. La possibilità di utilizzare la soglia – inferiore – fissata per l’erogazione dell’assegno sociale è espressamente negata da Tar Liguria 10 gennaio 2005, n. 4, perché – si legge nella sentenza – “detto assegno rappresenta solo un parziale contributo per assicurare un livello minimo di sussistenza, paragonabile ad un assegno alimentare, e non è assolutamente indicativo dell’importo necessario per il mantenimento dei cittadini in stato di bisogno, mantenimento cui sono finalizzate anche altre provvidenze, quali l’assegnazione di case popolari, i contributi specifici per la frequenza di corsi di istruzione etc., finalizzati a soddisfare varie esigenze che il titolare di assegno sociale non può autonomamente fronteggiare”; ed è “proprio al fine di evitare tali costi, ben più elevati del mero contributo di sussistenza rappresentato dall’assegno sociale, (…che…) la capacità reddituale dell’aspirante cittadino deve essere intesa non come quella minima per assicurarne la mera sussistenza, che porrebbe le ulteriori esigenze relative al suo mantenimento a carico della collettività, ma come quella che corrisponde ad una misura che consenta allo stesso di assumersi gli obblighi di carattere economico derivanti dalla sua ammissione nella comunità nazionale”. L’assunto, sempre ad avviso dei giudici liguri, ma in altra sentenza (20 dicembre 2004, n. 1752), “non può ritenersi compromesso dal riconoscimento…di alcuni benefici a favore di tutti i soggetti in difficoltà, ancorché stranieri, in virtù del principio di generale riconoscimento di alcuni diritti della persona come fondamentali e spettanti a ciascun individuo in quanto tale, trattandosi di disposizioni eccezionali, e  quindi di stretta interpretazione, rispetto al principio generale per cui il diritto alle prestazioni sociali erogate da uno Stato spetta necessariamente ai soli suoi cittadini…né da tale riconoscimento di livelli minimi di assistenza volti a salvaguardare ogni persona, ancorché straniera, può in alcun modo farsi discendere il diritto della stessa ad essere inserita nella comunità da cui eccezionalmente riceve aiuto”. Si veda anche Tar Piemonte 13 marzo 2006, n. 1224.

27)Cfr. Trga Trentino Alto Adige, Bolzano, 3 novembre 2008, n. 359, secondo cui, premessa l’inesistenza “nell’intero testo della citata legge 5.2.1992 n. 91 sulla cittadinanza, nonché nel regolamento per la sua esecuzione (DPR 12.10.1993, n. 572),  (…di …) alcun riferimento, neppur minimo o indiretto, al DL 25.11.1989, n. 382, convertito nella L 25.1.1990 n. 8”, se è vero che  “nella valutazione articolata che spetta all’amministrazione per concedere o meno la cittadinanza possono avere rilievo anche considerazioni di carattere economico e patrimoniale, come ritenuto dalla giurisprudenza in materia, sia come indice di un’avvenuta integrazione, sia per la presunzione che il richiedente la cittadinanza in possesso di adeguato reddito sia in grado di adempiere ai doveri di solidarietà economica e sociale richiesti a tutti i cittadini”, occorre “però ricordare che nel silenzio assoluto della normativa specifica circa requisiti, o comunque indicatori economici, i parametri reddituali da applicarsi alla fattispecie trattata andranno contemperati con i doveri di solidarietà economico-sociale, posti dalla Costituzione, ed applicabili, ovviamente, anche nei confronti dei cittadini stranieri”.

28)Come nei casi decisi da: a) Trga Trentino Alto Adige, Bolzano, 22 gennaio 2002, n. 22 (“Non appare fornito di supporto logico il collegamento operato dal provvedimento in esame tra la richiesta di cittadinanza e la norma che prevede l’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria per titolari di pensione inferiore ad un certo tetto. Infatti il ricorrente è nel mezzo dell’età lavorativa, ben lontano da un’aspettativa di pensione, per cui il riferimento a parametri reddituali andrebbe eventualmente effettuato, come per i rinnovi del permesso di soggiorno, con il reddito minimo ritenuto sufficiente per integrare il presupposto degli adeguati mezzi di sostentamento, dall’art. 4 comma 8 del D.L. 30.12.1989 n. 416, convertito dalla L. 28.2.1990 n.39, corrispondente alla pensione sociale. Se lo Stato italiano ritiene che l’ammontare della pensione sociale sia sufficiente per una vita dignitosa dei propri cittadini, non è chiaro comprendere la ratio della necessità di un reddito maggiore per poter ottenere la cittadinanza da parte di un cittadino straniero”); b)Tar Piemonte 28 maggio 2010, n. 2712 [“E’ irragionevole il rigetto dell’istanza finalizzata alla concessione della cittadinanza italiana, motivato da un’insufficienza (reddituale) – parametro, peraltro, nemmeno previsto dalla legge –  di soli 423,00 Euro (pari ad appena 35,00 Euro in meno al mese), rispetto al parametro reddituale “convenzionalmente” stabilito, senza che siano stati adeguatamente valutati anche tutti gli altri elementi che, nel loro insieme, possono costituire idonea dimostrazione dell’avvenuta integrazione (o, viceversa, di non avvenuta integrazione) del soggetto nel tessuto sociale, quali le condizioni lavorative e familiari, l’effettiva capacità di sostentamento economico e la condotta tenuta durante la pluriennale permanenza nel territorio nazionale”]; c) Tar Lazio, Latina, 20 luglio 2015, n. 557 (“Circa il reddito, premesso che il parametro adottato dal Ministero non è imposto per legge ma scelto in via discrezionale, deve osservarsi che esso, pur essendo astrattamente ragionevole, deve essere confrontato di volta in volta con le specifiche e particolari contingenze; nel caso in esame l’Amministrazione non ha valutato che il ricorrente gode di pensione erogata dal servizio previdenziale italiano ed è quindi già a carico delle finanze pubbliche, con esenzione tra l’altro da pagamenti per l’assistenza sanitaria ed in assenza di una famiglia da mantenere; con proprietà dell’immobile ove risiede ( con conseguente contribuzione fiscale), talchè sarebbe stata necessaria una più specifica valutazione, come detto, in ordine alle possibilità di mantenimento con una entrata mensile stabile e sicura di € 462,00”); d) Cons. di Stato, I, 11 dicembre 2014, n. 3987/2014 (adunanza del 26 novembre 2014, n. 1019/2011) (“La Sezione ritiene che nel valutare insufficiente il reddito dell’interessata, l’Amministrazione non abbia tenuto nel debito conto il complesso delle circostanze che caratterizzavano la posizione della ricorrente nell’ambito della comunità nazionale e che, in particolare, non abbia considerato il significato che assume nell’ordinamento il fatto che tale reddito sia derivato da una pensione INPS, maturata dall’interessata dopo 35 anni di lavoro in Italia”); e) Cons. di Stato, I, 15 ottobre 2014, n. 3121/2014 (adunanza del 18 giugno 2014, n. 1143/2012) [“ non si può richiedere che una persona riconosciuta come invalido civile (allora a servizio della collettività stessa) possa produrre un reddito pari a quello che può conseguire una persona sana. Inoltre, nel decreto censurato non viene tenuto conto che, a causa dell’invalidità riportata, il richiedente la cittadinanza dispone di quel reddito che lo Stato ha ritenuto sufficiente quale somma minima per i bisogni economici di una persona, visto anche che nell’intero testo della citata legge 5.2.1992 n. 91 sulla cittadinanza, nonché nel regolamento per la sua esecuzione (DPR 12.10.1993, n. 572), non esiste alcun riferimento, neppur minimo o indiretto, al decreto legge 25.11.1989, n. 382, convertito nella L 25.1.1990 n. 8].

29) Cons. di Stato, IV, 9 luglio 2001, n. 3829, in relazione alla (rilevanza di una) borsa di studio. L’orientamento è stato – espressamente –  ripreso e  ribadito da Tar Lazio, Roma, 2 luglio 2009, n. 6397, riguardo alle “somme percepite a titolo di una tantum a seguito della conciliazione stragiudiziale con i propri datori di lavoro, atteso che si tratta di somme corrisposte in seguito a vertenza di lavoro e derivanti dalla prestazione lavorativa, integranti quindi esse stesse una idonea fonte reddituale”; Tar Veneto 28 aprile 2008, n. 1138, con riferimento alle “somme percepite dal ricorrente a titolo di risarcimento per l'infortunio subito”. Implicitamente Tar Veneto 16 giugno 2004, n. 2131, ritenendo rilevanti i redditi “derivanti da tfr liquidatogli per aver cambiato occupazione”

30) Cfr. Cons. di Stato, I, 20 maggio 2013, n. 2398/2013 (adunanza del 10 aprile 2013, n. 4448/2011)

31) Cfr. Tar Lombardia, Brescia, 27 gennaio  2006, n. 77, secondo cui “un contratto di lavoro a progetto,…ancorché suscettibile di introdurre per il futuro un elemento favorevole per una nuova valutazione, non conferisce al requisito dell’autosufficienza economica un carattere di sufficiente stabilità”

32)Oltre alle sentenze citate infra, nota 34, si vedano Tar Lazio, Roma, 4 aprile 2006, n. 2377; Tar Liguria 6 novembre 2003, n. 1458; Tar Lombardia, Milano, 17 ottobre 2006, n. 2016; Tar Lazio, Roma, 4 marzo 2009, n. 2234; Tar Lazio, Roma, 18 maggio 2011, n. 4316; Cons. di Stato, I, 23 settembre 2011, n. 3538/2011 (adunanza del 27 luglio 2011, n. 4299/2010);  Tar Lazio, Roma, 24 aprile 2013, n. 4139; Tar Lazio, Roma, 22 luglio 2013, n. 7449; Tar Lazio, Roma, 22 luglio 2013, n. 7450; Tar Lazio, Roma, 3 settembre 2014, n. 9363; Tar Lazio, Roma, 19 novembre 2014, n. 11599; Tar Lazio, Roma, 25 marzo 2015, n. 4545. In senso contrario Cons. di Stato, I, 14 gennaio 2004, n. 5267; Cons. di Stato, I, 30 giugno 2004, n. 5652;  Tar Liguria 10 gennaio 2005, n. 4; Tar Liguria 21 marzo 2005, n. 367; Tar Lazio, Roma, 4 gennaio 2008, n. 37; Cons. di Stato, I, 17 giugno 2009, n. 1444/2009; Tar Lazio, Roma, 22 gennaio 2010, n. 753; Cons. di Stato, VI, 3 febbraio 2011, n. 766

33)Tar Lombardia, Milano, 21 febbraio 1996, n. 346.

34)Cfr.: a) per il (reddito del) coniuge: Cons. di Stato, I, 2 aprile 2003, n. 2533; Tar Lombardia, Milano, 21 febbraio 1996, n. 346; Tar Veneto 28 novembre 2003, n. 5948; Tar Lombardia, Milano, 1 marzo 2004, n. 798; Tar Veneto 8 marzo 2006, n. 557; Tar Abruzzo, l’Aquila, 12 gennaio 2008, n. 19;  Tar Toscana 30 gennaio 2006, n. 196; Tar Veneto 19 giugno 2006, n. 1802; Tar Lazio, Roma, 20 luglio 2006, n. 6146; Tar Friuli Venezia Giulia 31 luglio 2006, n. 504; Tar Veneto 8 marzo 2006, n. 557; b) per i(l reddito dei)  figli: Cons. di Stato, VI, 30 settembre 2005, n. 5207; Tar Lombardia, Milano, 21 febbraio 1996, n. 346; c) per i(l reddito dei) genitori: Tar Lombardia, Milano, 13 dicembre 2004, n. 6387; Tar Veneto 13 febbraio 2004, n. 237; Tar Veneto 19 giugno 2006, n. 1802 [anche i genitori adottivi, ad avviso di Tar Emilia Romagna, Bologna, 18 giugno 2004, n. 1364 (che tali però non sembrano); Tar Lombardia, Milano, 17 maggio 2006, n. 1204]; Tar Liguria 4 febbraio 2005, n. 160; d) per il (reddito del) fratello: Cons. di Stato, I, 16 marzo 2013, n. 1364/2013 (adunanza del 6 febbraio 2013, n. 8904/2012); Tar Lazio, Roma, 14 luglio 2014, n. 7485;  e) per il (reddito del) convivente more uxorio: Cons. di Stato, I, 27 novembre 1991, n. 2773; Tar Lombardia, Milano, 22 febbraio 1993, n. 211; Cons. di Stato, I, 2 dicembre 2016, n. 2514/2016 (adunanza del 20 luglio 2016, n. 955/2016) (secondo Tar Lazio, Roma, 16 giugno 2005, n. 5041, rileva pure il reddito del convivente del genitore). Contra Cons. di Stato, III, 5 marzo 2018, n. 1399, secondo cui “la equiparazione della convivenza al matrimonio può valere ad altri fini, ma non anche (come si può desumere dalla giurisprudenza riguardante il rilascio e rinnovo dei titoli temporanei di soggiorno degli stranieri in Italia, venendo in rilievo l’interesse alla tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica) per considerare il reddito utile a garantire il sostentamento di un soggetto diverso dal percettore e non legato a quest’ultimo da un rapporto comportante obbligo alimentare bensì da un legame in ogni momento liberamente disponibile”. Non è da trascurare, nella problematica de qua, l’attenzione per il lavoro domestico: cfr. Cons. di Stato, VI, 30 settembre 2005, n. 5207 (secondo cui “l’attività di ‘casalinga’ ha sempre più assunto la connotazione di un vero e proprio lavoro”); Tar Lombardia, Milano, 21 febbraio 1996, n. 346 (ove si sottolinea il “rilievo sociale ed economico del lavoro casalingo, ricompreso nella tutela che l’art. 35 Cost. assicura al lavoro in tutte le sue forme”); Tar Veneto 19 giugno 2006, n. 1802.

35) Cfr. Tar Emilia Romagna, Bologna, 18 giugno 2004, n. 1364 e Tar Campania, Napoli, 22 marzo 2007, n. 2731, in relazione agli studenti; Tar Liguria, 6 novembre 2003, n. 1458, riguardo – presumibilmente – ad una disoccupata (sottolineando che “quest’ultima, è, attualmente, inserita in un nucleo familiare dotato di un reddito autonomo e sufficiente alle esigenze dei suoi componenti, sicché la congruità dei mezzi economici, ai fini di un diniego, é criterio che può essere adottato non nel caso di specie, ma nei soli riguardi di chi abbia non acquisito una posizione di effettiva indipendenza sotto il profilo lavorativo e reddituale”); Tar Lombardia, Milano, 1 marzo 2004, n. 798, nei confronti della casalinga (“il diniego di concessione della cittadinanza italiana assunto sulla base della carenza di mezzi propri di sostentamento da parte dell’interessata è illegittimo quando costei svolga attività di casalinga all’interno del proprio nucleo familiare ed il marito risulti percettore di un reddito conforme alle prescrizioni di legge”), richiamando il – proprio – precedente sul tema (cfr. Tar Lombardia, Milano, 21 febbraio 1996, n. 346); in senso contrario, rispetto a tale condizione, Tar Lombardia, Milano, 9 novembre 2011, n. 2694 (qui, peraltro, “il marito non ha acquisito la cittadinanza italiana e pertanto non offre sufficienti garanzie di stabilità tali da far presumere che si assumerebbe i doveri di solidarietà sociale verso il coniuge che non graverebbe sulla sua nuova comunità nazionale”). Alle stesse conclusioni – di cui alla sentenza milanese testé citata – giunge Tar Lazio, Roma, 5 dicembre 2007, n. 12555 (evidenziando “che la situazione familiare …, se vale ad assicurare comunque il mantenimento … a carico del marito, non garantisce in alcun modo che la stessa possa liberamente disporre del reddito famigliare per fornire il proprio contribuito allo Stato di nuova adozione, dovendo a tal fine chiedere ed ottenere il consenso del titolare del reddito, il quale, non essendo un cittadino italiano, non sarebbe tenuto ad adempiere ad alcun dovere solidarietà economica e sociale nei confronti di quello che per lui, per sua scelta, è e rimane un Paese straniero in cui si trova temporaneamente a soggiornare, e del quale non ha richiesto la cittadinanza”). Ma l’assunto è smentito dal massimo organo di giustizia amministrativa; Cons. di Stato, III, 5 giugno 2012, n. 3306, infatti, nel riformare la sentenza del giudice romano, oltre a ribadire i principi espressi nella sentenza 5107/2005, rileva l’erronea motivazione del provvedimento di rigetto, “ nella parte in cui presuppone che si debba tener conto esclusivamente del reddito personale in senso stretto e non anche delle condizioni economiche della famiglia nel suo complesso” (nel caso deciso – come si è visto –  del coniuge straniero).

36)Cfr. Tar Lazio, Roma, 4 ottobre 2018, n. 9739; Tar Lazio, Roma, 26 luglio 2018, n. 8454; Tar Lazio, Roma, 24 maggio 2018, n. 5835; Tar Lazio, Roma, 28 gennaio 2009, n. 832; Tar Lazio, Roma, 10 settembre 2008, n. 8226 (in relazione a redditi pregressi). Nella stessa direzione Cons. di Stato, I, 4 gennaio 2018, n. 82/2018 (adunanza del 8 novembre 2017, n. 1508/2017); Tar Lombardia, Brescia, 18 febbraio 2013, n. 168;

37)Cfr. Cons. di Stato, I, 8 maggio 2018, n. 1226/2018 (adunanza del 4 aprile 2018, n. 312/2018); Tar Veneto 14 marzo 2003, n. 1826; Tar Emilia Romagna, Bologna, 27 febbraio 2003, n. 158.

38)Cfr. Cons. di Stato, III, 14 gennaio 2015, n. 60, ove si rileva che “così come è ragionevole chiedere che l’aspirante cittadino disponga di un determinato reddito, è ragionevole altresì chiedere che tale condizione si prospetti come duratura”. Analogamente Tar Lazio, Roma, 13 maggio 2014, n. 4959, secondo cui “deve essere provata documentalmente una costante condizione reddituale dello straniero e del suo nucleo famigliare idonea a provare la sussistenza del requisito inerente al livello minimo di reddito utile per ottenere la concessione della cittadinanza, che comunque costituisce un requisito che deve essere mantenuto in misura costante nel tempo per confermare il richiesto livello di adeguatezza reddituale che consente al richiedente di mantenere adeguatamente e continuativamente sé e la famiglia senza gravare (in negativo) sulla comunità nazionale”. L’approccio consente, altresì di considerare situazioni particolari, come, ad es., “il calo reddituale … circoscritto a un periodo (2008-2009) nel quale è emersa la crisi economica”: cfr. Tar Lazio, Roma, 7 gennaio 2016, n. 164. Si veda anche  Tar Lazio, Roma, 19 marzo 2012, n. 2645, secondo il quale l’Amministrazione non può “motivare il diniego di concessione della cittadinanza per insufficienza reddituale compiendo un cammino a ritroso negli anni fino a trovare l’annata nella quale il cittadino straniero non ha percepito redditi sufficienti (anche se ciò risale a dieci anni prima), perché lo scopo dell’accertamento della capacità reddituale è quello di verificare se il cittadino straniero disponga di adeguati mezzi di sussistenza per sé e per la propria famiglia, in modo da evitare che possa gravare sul bilancio dello Stato in caso di acquisizione della cittadinanza italiana; pertanto ciò che rileva maggiormente – ai fini dell’integrazione del requisito della sufficiente capacità reddituale – è la condizione economica più recente, tenuto conto che sulla base di questa l’Amministrazione può validamente compiere la valutazione prognostica sulla perdurante capacità di produzione del reddito nel tempo”, posto che  è “notorio … che le condizioni economiche possono mutare negli anni, ed è altrettanto notorio che i cittadini stranieri possano incontrare maggiori difficoltà a trovare un lavoro ben retribuito nei primi anni di residenza in Italia, mentre con il passare del tempo la loro posizione può stabilizzarsi”.

39)Cons. di Stato, VI, 18 dicembre 2009, n. 8421.

40)In questa direzione Cons. di Stato, I, 13 ottobre 1976, n. 2041; Cons. di Stato, IV, 9 luglio 2001, n. 3831; Cons. di Stato, VI, 7 maggio 2009, n. 2830; Tar Piemonte 9 giugno 2004, n. 982; Tar Liguria 18 aprile 2005, n. 505; Tar Veneto 9 dicembre 2005, n. 4201; Tar Liguria 29 febbraio 2012, n. 348; Tar Sicilia, Catania, 27 dicembre 2016, n. 3368. Tar Lombardia, Milano, 22 gennaio 2004, n. 78, sottolinea che l’autocertificazione prodotta dall’interessato obbliga “l’Amministrazione …(…ad…) attivare gli strumenti di controllo volti ad accertare la veridicità della dichiarazione e (…a…) procedere alla acquisizione della relativa dichiarazione fiscale”.


Rober PANOZZO

(24 marzo 2019)