giovedì 26 febbraio 2015





Residenza e (beneficio fiscale) ‘prima casa’

Cass. xx gennaio 2015, n. xx


Ai fini del beneficio fiscale ‘prima casa’, la prevalenza del dato anagrafico sulle risultanze fattuali deve tener conto della unicità del procedimento amministrativo finalizzato al mutamento dell'iscrizione anagrafica, sancito dalla vigente normativa, che, nell'affermare la necessità della saldatura temporale tra cancellazione dall'anagrafe del comune di precedente iscrizione ed iscrizione in quella del comune di nuova residenza, stabilisce che la decorrenza è quella della dichiarazione di trasferimento resa dall'interessato nel comune di nuova residenza; ne consegue che il beneficio fiscale della "prima casa" spetta a coloro che, pur avendone fatto formale richiesta, al momento dell'acquisto dell'immobile non abbiano ancora ottenuto il trasferimento della residenza nel comune in cui è situato l'immobile stesso

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