Residenza e
(beneficio fiscale) ‘prima casa’
Cass. xx gennaio 2015, n. xx
Ai fini del beneficio fiscale ‘prima casa’, la prevalenza del dato
anagrafico sulle risultanze fattuali deve tener conto della unicità del
procedimento amministrativo finalizzato al mutamento dell'iscrizione anagrafica, sancito
dalla vigente normativa, che, nell'affermare la necessità della saldatura
temporale tra cancellazione dall'anagrafe del comune di precedente iscrizione
ed iscrizione in quella del comune di nuova residenza, stabilisce che la
decorrenza è quella della dichiarazione di trasferimento resa dall'interessato
nel comune di nuova residenza; ne consegue che il beneficio fiscale della
"prima casa" spetta a coloro che, pur avendone fatto formale
richiesta, al momento dell'acquisto dell'immobile non abbiano ancora ottenuto
il trasferimento della residenza nel comune in cui è situato l'immobile stesso
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