Scioglimento del consiglio comunale (per dimissioni ultra dimidium dei
consiglieri) e riflessi sulla carica di presidente della provincia
Tar Calabria, Catanzaro, 17
maggio 2016, n. 1060
Per effetto del combinato disposto dell’art. 141, c. 1, lett. b) del d.
lgs. 267/2000 e dell’art. 1 della l. 56/2014, verificatosi l’effetto
dissolutorio del Consiglio comunale, per le dimissioni della maggioranza di
consiglieri, il Sindaco decade ipso jure
dalla carica di Presidente della Provincia.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato il 22 marzo 2016, i sigg.ri OMISSIS,
nelle rispettive qualità di Consiglieri Provinciali e di Sindaci di alcuni
Comuni della Provincia di C., hanno impugnato, chiedendone l'annullamento,
previa sospensiva, i seguenti atti: a)- il decreto n. 3 dell'8.2.2016
sottoscritto da M.O., nella qualità di Presidente della Provincia di C., con
cui vengono accettate le dimissioni del consigliere provinciale D.
dall'incarico di Vice Presidente della Provincia di C. e viene nominata in
sostituzione il Consigliere provinciale B.; b)- gli atti di convocazione del
Consiglio provinciale dell'8.2.2.016 prot. n. 4746 e quelli successivi,
sottoscritti da M.O. nella asserita qualità di Presidente della Provincia e dal
vice Presidente; c)- tutti i provvedimenti presupposti, ivi comprese le
dimissione del Vice Presidente, connessi e consequenziali.
I ricorrenti riferiscono: che il giorno 08.02.2016 alle ore
10,10 venivano presentate al protocollo del Comune di C. le dimissioni dalla
carica di 17 consiglieri comunali, ai sensi degli artt. 38 e 141 lett. b) n. 3
del T.U. n.267/2000; che lo stesso giorno, alle ore 11,02 il Vice Presidente
della Provincia di C. dott. D., presentava le dimissioni da tale carica e che,
con successive decreta n. 3, ora impugnato, nella medesima giornata , M.O.,
nella qualità di Presidente della Provincia, accettava le dimissioni da Vice
Presidente del dott. D. e nominava Vice Presidente della Provincia il
consigliere provinciale B..
I ricorrenti deducono la nullità e illegittimità degli atti
perche assunti dopo il deposito delle dimissioni dei Consiglieri comunali di C.
di cui M.O. era Sindaco (ed in quanto tale eletto anche Presidente della
Provincia).
I ricorrenti, dal combinato disposto dell’art. 141 del D.Lgs.
18.8.2000 n.267 e art.1 legge 7.4.2014 n.56, deducono che, verificatosi
l’effetto dissolutorio del Consiglio Comunale di C., per le dimissioni della
maggioranza dei consiglieri, il Sindaco era contestualmente decaduto dalla
carica di Presidente della Provincia.
Resistono in giudizio il Prof. D. e la Provincia di C.
chiedendo il rigetto del ricorso.
Alla camera di consiglio del 3.05.2016, previo avviso alle
parti, il Collegio si è riservata sentenza in forma semplificata.
Preliminarmente deve essere disattesa l’eccezione preliminare sollevata
dai resistenti circa il difetto di legittimazione dei ricorrenti, trattandosi
di soggetti portatori di un interesse qualificato al ricorso, seppur
diversamente tratteggiato: il sig. C., quale consigliere della Provincia di C.,
ha subito un grave pregiudizio alla funzione consiliare per le contestate
violazioni di legge ; gli altri ricorrenti, invece, hanno interesse alla
immediata indizione delle elezioni del Presidente della Provincia da parte di
un organo a ciò legittimato.
Il ricorso è fondato.
La presentazione delle dimissioni ultra dimidium, di cui
all’art. 141 comma 1,lett. b) , del D.lgs 18 agosto 2000, n. 267 , comportano
ipso jure lo scioglimento del consiglio comunale.
La legge 7.4.2014 n.56 recante “Disposizioni sulle città
metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni” all’art. 1
stabilisce che “ Il Presidente della Provincia decade dalla carica in caso di
cessazione dalla carica di sindaco”.
In forza del combinato disposto delle due norme, si deve
ritenere che, verificatosi l’effetto dissolutorio del Consiglio comunale di C.
per le dimissioni della maggioranza di consiglieri, il Sindaco è ipso jure
decaduto dalla carica di Presidente della Provincia.
Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1721/2015, ha
ribadito che nel caso di dimissioni collettive dei consiglieri comunali”
l’effetto tipico è lo scioglimento immediato dell’organo collegiale, dovendosi
escludere che in detta evenienza i consiglieri comunali restino in carica fino
a quando non vengono dichiarati sciolti con decreto del Presidente della
Repubblica”.
Da quanto sopra consegue che il Sindaco, cessato dalle funzioni
con effetto immediato, è decaduto altresì dalla carica di Presidente della
Provincia ex art. 1 n. 65 legge n. 56/2014 con conseguente nullità del decreto
n. 3 /16 con cui vengono accettate le dimissioni del consigliere provinciale D.
dall'incarico di vice presidente della provincia di C. e viene nominato in
sostituzione il consigliere provinciale B. e degli atti di convocazione del
consiglio provinciale dell’8.2.2016 prot. n. 4747.
Conclusivamente il ricorso deve essere accolto.
Il Collegio, considerata la novità delle questioni trattate,
compensa le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione
Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,
lo accoglie nei limiti di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità
amministrativa.
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