martedì 24 maggio 2016




Scioglimento del consiglio comunale (per dimissioni ultra dimidium dei consiglieri) e riflessi sulla carica di presidente della provincia

Tar Calabria, Catanzaro, 17 maggio 2016, n. 1060

Per effetto del combinato disposto dell’art. 141, c. 1, lett. b) del d. lgs. 267/2000 e dell’art. 1 della l. 56/2014, verificatosi l’effetto dissolutorio del Consiglio comunale, per le dimissioni della maggioranza di consiglieri, il Sindaco decade ipso jure dalla carica di Presidente della Provincia.

FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato il 22 marzo 2016, i sigg.ri OMISSIS, nelle rispettive qualità di Consiglieri Provinciali e di Sindaci di alcuni Comuni della Provincia di C., hanno impugnato, chiedendone l'annullamento, previa sospensiva, i seguenti atti: a)- il decreto n. 3 dell'8.2.2016 sottoscritto da M.O., nella qualità di Presidente della Provincia di C., con cui vengono accettate le dimissioni del consigliere provinciale D. dall'incarico di Vice Presidente della Provincia di C. e viene nominata in sostituzione il Consigliere provinciale B.; b)- gli atti di convocazione del Consiglio provinciale dell'8.2.2.016 prot. n. 4746 e quelli successivi, sottoscritti da M.O. nella asserita qualità di Presidente della Provincia e dal vice Presidente; c)- tutti i provvedimenti presupposti, ivi comprese le dimissione del Vice Presidente, connessi e consequenziali.
I ricorrenti riferiscono: che il giorno 08.02.2016 alle ore 10,10 venivano presentate al protocollo del Comune di C. le dimissioni dalla carica di 17 consiglieri comunali, ai sensi degli artt. 38 e 141 lett. b) n. 3 del T.U. n.267/2000; che lo stesso giorno, alle ore 11,02 il Vice Presidente della Provincia di C. dott. D., presentava le dimissioni da tale carica e che, con successive decreta n. 3, ora impugnato, nella medesima giornata , M.O., nella qualità di Presidente della Provincia, accettava le dimissioni da Vice Presidente del dott. D. e nominava Vice Presidente della Provincia il consigliere provinciale B..
I ricorrenti deducono la nullità e illegittimità degli atti perche assunti dopo il deposito delle dimissioni dei Consiglieri comunali di C. di cui M.O. era Sindaco (ed in quanto tale eletto anche Presidente della Provincia).
I ricorrenti, dal combinato disposto dell’art. 141 del D.Lgs. 18.8.2000 n.267 e art.1 legge 7.4.2014 n.56, deducono che, verificatosi l’effetto dissolutorio del Consiglio Comunale di C., per le dimissioni della maggioranza dei consiglieri, il Sindaco era contestualmente decaduto dalla carica di Presidente della Provincia.
Resistono in giudizio il Prof. D. e la Provincia di C. chiedendo il rigetto del ricorso.
Alla camera di consiglio del 3.05.2016, previo avviso alle parti, il Collegio si è riservata sentenza in forma semplificata.
Preliminarmente deve essere disattesa l’eccezione preliminare sollevata dai resistenti circa il difetto di legittimazione dei ricorrenti, trattandosi di soggetti portatori di un interesse qualificato al ricorso, seppur diversamente tratteggiato: il sig. C., quale consigliere della Provincia di C., ha subito un grave pregiudizio alla funzione consiliare per le contestate violazioni di legge ; gli altri ricorrenti, invece, hanno interesse alla immediata indizione delle elezioni del Presidente della Provincia da parte di un organo a ciò legittimato.
Il ricorso è fondato.
La presentazione delle dimissioni ultra dimidium, di cui all’art. 141 comma 1,lett. b) , del D.lgs 18 agosto 2000, n. 267 , comportano ipso jure lo scioglimento del consiglio comunale.
La legge 7.4.2014 n.56 recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni” all’art. 1 stabilisce che “ Il Presidente della Provincia decade dalla carica in caso di cessazione dalla carica di sindaco”.
In forza del combinato disposto delle due norme, si deve ritenere che, verificatosi l’effetto dissolutorio del Consiglio comunale di C. per le dimissioni della maggioranza di consiglieri, il Sindaco è ipso jure decaduto dalla carica di Presidente della Provincia.
Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1721/2015, ha ribadito che nel caso di dimissioni collettive dei consiglieri comunali” l’effetto tipico è lo scioglimento immediato dell’organo collegiale, dovendosi escludere che in detta evenienza i consiglieri comunali restino in carica fino a quando non vengono dichiarati sciolti con decreto del Presidente della Repubblica”.
Da quanto sopra consegue che il Sindaco, cessato dalle funzioni con effetto immediato, è decaduto altresì dalla carica di Presidente della Provincia ex art. 1 n. 65 legge n. 56/2014 con conseguente nullità del decreto n. 3 /16 con cui vengono accettate le dimissioni del consigliere provinciale D. dall'incarico di vice presidente della provincia di C. e viene nominato in sostituzione il consigliere provinciale B. e degli atti di convocazione del consiglio provinciale dell’8.2.2016 prot. n. 4747.
Conclusivamente il ricorso deve essere accolto.
Il Collegio, considerata la novità delle questioni trattate, compensa le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

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