Presentazione delle liste per le elezioni comunali – Sottoscrizioni
plurime
Tar Friuli Venezia Giulia 10
maggio 2016, n. 158
E’ inammissibile il ricorso contro l’esclusione di una lista, motivata
dal mancato raggiungimento del numero minimo previsto dalla legge, a seguito
dell’eliminazione di (un) doppi (o) firmatari (o), in quanto tali
sottoscrizioni, esplicitazione di una condotta penalmente rilevante, non
possono in alcun modo essere considerate valide per il raggiungimento del quorum [il Collegio pur apprezzando sia la
posizione della Commissione elettorale, che ha privilegiato “l'interpretazione
basata sul primato della firma anteriore, intesa nel senso di apposta a lista
depositata anteriormente”, in quanto ( tale interpretazione) “si presenta aderente
al testo della … della legge regionale n. 19 del 2013”, la quale, “affermando
che risulti già apposta in altra lista fa riferimento a quanto risulta agli
atti della commissione elettorale, e quindi a una lista già depositata e non
già al momento della singola sottoscrizione”, sia la motivazione del ricorso
(della lista esclusa), “secondo cui la
data - nel caso certa - della sottoscrizione della lista prevale sulle vicende
successive e anche sul momento della presentazione delle liste”, ritiene –
sulla base del principio dell’unità dell’ordinamento e di non contraddizione
all’interno dello stesso – di dover
valorizzare l’art. 93 del d.P.R. 570/1960,
“che sanziona la condotta di chi sottoscrive più di una lista elettorale
e che si perfeziona evidentemente al momento della seconda sottoscrizione, a
prescindere dalle vicende riguardanti la presentazione delle liste e dal
momento in cui ciò avviene”; con la conseguenza, da un lato, che “da una
condotta penalmente rilevante non può scaturire un risultato utile per chi la
pone in essere, nemmeno in materia elettorale, dall’altro, che “le firme apposte dai cittadini su più liste
siano tutte inefficaci”; in definitiva,
“nessuno dei due apprezzabili ragionamenti giuridici sopra esplicitati
può trovare ingresso in presenza di una norma penale che sanziona la condotta
del cittadino che appone una doppia sottoscrizione” e, “pur tenendo presente il principio di
conservazione degli atti del procedimento elettorale, tuttavia esso non può
prevalere e sostanzialmente contraddire una norma di rilevanza penale”]
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente, in qualità di delegato della lista di
candidati alla carica di consigliere comunale per il Comune di P. denominata
“R.”, chiede con il presente ricorso in materia elettorale, proposto ai sensi
dell’art 129 del c.p.a., l’annullamento dell’esclusione di detta lista.
2. Fa presente che la Commissione elettorale circondariale di P. in
data 3 maggio 2016 ha depennato 9 dei 208 sottoscrittori in quanto risultati
firmatari anche di altre liste. Per effetto di tale eliminazione, la lista de
qua, risultando sottoscritta da 199 presentatori a fronte dei 200 richiesti
dalla legge regionale n 19 del 2013, art. 34, non veniva ammessa alla
competizione elettorale.
3. Parte ricorrente considera illegittimo il provvedimento per
il seguente motivo di ricorso:
Violazione dell’articolo 34 comma 1 lettera l) della legge
regionale numero 19 del 2013, dell’articolo 21 comma secondo del d.P.R. 445 del
2000 e degli articoli 2702, 2703 e 2704 del codice civile. Le sottoscrizioni
apposte sulla dichiarazione di presentazione della citata lista sarebbero
anteriori rispetto a quelle apposte dai medesimi cittadini ad altre liste.
4. L’esclusione è motivata dal fatto che la lista “R.” è stata
depositata successivamente rispetto alle altre liste sottoscritte dai medesimi
cittadini; tale criterio – secondo parte ricorrente - sarebbe illegittimo in
quanto è possibile risalire alla data certa delle sottoscrizioni attraverso la
data di autentificazione apposta dal pubblico ufficiale. Nel caso concreto
l’autentica delle sottoscrizioni conferisce a tutti e nove i sottoscrittori in
questione una data certa anteriore rispetto a quella della loro sottoscrizione
delle altre liste.
5. Osserva parte ricorrente come nel caso in esame la mancanza
di orario sulla sottoscrizione non rileva, dato che è il giorno stesso a
risultare diverso.
Quanto al fatto che nel procedimento elettorale
l’autenticazione assumerebbe – secondo la commissione elettorale - rilevanza
esterna solo al momento del deposito della lista, si tratterebbe di un
ragionamento non pertinente, in quanto il pubblico ufficiale quando autentica
la firma è tenuto a indicare la data dell’autenticazione, che fa prova fino a
querela di falso della provenienza della stessa e conferisce all’atto una data
certa verso tutti i terzi.
6. Secondo parte ricorrente, il criterio utilizzato dalla
commissione elettorale si pone in contrasto con il rilievo giuridico che la
legge attribuisce alla funzione di autenticazione. In caso di doppie firme va
valutata quindi l’anteriorità della data di sottoscrizione e non quella di
presentazione della rispettiva lista all’ufficio.
Per tutte le su indicate ragioni il ricorrente chiede di
annullare l’atto di esclusione e per l’effetto di ammettere la lista “Rebalton”
alle elezioni comunali del 5 giugno 2016.
7. Nel corso della pubblica udienza del 10 maggio 2016 la causa
è stata discussa e introitata per la decisione.
8. Il presente ricorso non merita accoglimento e va dichiarato
inammissibile.
La questione giuridica è la seguente: l’individuazione, nel
caso di un cittadino elettore che abbia sottoscritto più di una lista - ipotesi
vietata dalla normativa – della firma che deve essere depennata.
9. Secondo la commissione elettorale circondariale, quello che
rileva è la data di presentazione cioè di deposito della lista, per cui le
sottoscrizioni riferite a una lista presentata successivamente rispetto ad
altra parimenti sottoscritta dai medesimi cittadini devono essere depennate.
10. La tesi di parte ricorrente è invece opposta, in quanto - a
suo avviso - quello che conta non è la data di presentazione della lista, ma la
data della singola sottoscrizione, quale emerge dall’autenticazione della
firma. Nel caso tutte e nove le sottoscrizioni della lista odierna ricorrente
sono anteriori rispetto a quelle apposte dai medesimi cittadini ad altra lista,
anche se quest’ultima è stata presentata antecedentemente.
11. Questo collegio non condivide alcuna delle tesi esposte.
12. Va innanzitutto rilevato come la legge vieta la
sottoscrizione da parte di un cittadino di più liste per le medesime elezioni.
Le norme che rilevano a riguardo sono le seguenti:
Omissis
d.P.R.. 16 maggio 1960 n 570
Art. 93.
Omissis
Chiunque sottoscrive più di una dichiarazione di presentazione
di candidatura è punito con la pena dell'ammenda da 200 euro a 1.000 euro.
Omissis
Legge - 17/02/1968, n.108
Art. 9
Liste di candidati.
Omissis
4. Nessun elettore può sottoscrivere più di una lista di
candidati.
Omissis
Legge regionale (Friuli Venezia Giulia) - 05/12/2013, n.19
Disciplina delle elezioni comunali e modifiche alla legge
regionale 28/2007 in materia di elezioni regionali.
ARTICOLO N.28
Sottoscrizione della dichiarazione di presentazione delle
candidature
1.La dichiarazione di presentazione delle candidature deve
essere sottoscritta da un numero di elettori:
Omissis
b) non inferiore a 200 e non superiore a 400 nei comuni con
popolazione compresa tra 40.001 e 100.000 abitanti;
Omissis
2. Ciascun elettore può sottoscrivere una sola dichiarazione
di presentazione delle candidature.
Omissis
ARTICOLO N.34
Esame delle candidature ed esclusioni
• 1. La
Commissione elettorale circondariale, entro il giorno
successivo alla scadenza del termine di presentazione delle candidature:
Omissis
l) elimina i nomi dei sottoscrittori che siano anche
candidati della medesima lista o la cui firma non sia autenticata ai sensi
dell'articolo 6 o risulti già apposta in altra lista;
n) esclude la lista qualora la dichiarazione di presentazione
non sia sottoscritta dal prescritto numero di elettori;
13. I riportati art. 9, comma IV, della legge n. 108 del 1968 e
l’art. 28, comma II, della legge regionale n 19 del 2013, stabiliscono che
nessun elettore può sottoscrivere più di una lista di candidati. Inoltre - e il
rilievo risulta decisivo - la norma penale anch’essa riportata, art 93 del
d.P.R. n. 570 del 1960, sanziona la sottoscrizione di più di una lista, per cui
il reato si perfeziona al momento in cui il cittadino sottoscrive la seconda
lista, indipendentemente sia dalla sua presentazione sia dal momento in cui ciò
avviene.
14. Va precisato che la sottoscrizione di più di una
dichiarazione elettorale di presentazione di candidatura configura la
contravvenzione di cui all'art. 93, comma secondo, d.P.R. 16 maggio 1960 n.
570, e non un fatto depenalizzato (Cass. pen. Sez. III, 07-02-2006, n. 10216).
15. La normativa in materia elettorale non detta un preciso
criterio per stabilire, in caso di sottoscrizioni plurime, quale di esse debba
prevalere. Sarebbe perciò possibile, in astratto, tanto far prevalere la prima
sottoscrizione (ritenendo inammissibile ogni possibilità di mutamento di
opinione), quanto invece ammettere una facoltà di ripensamento e riconoscere la
prevalenza della sottoscrizione successiva, che revocherebbe la precedente
(sulla scorta di quanto avviene in materia testamentaria) oppure infine
considerare nulle tutte le sottoscrizioni plurime.
16. Nel caso in esame, la commissione elettorale ha seguito
l'interpretazione basata sul primato della firma anteriore, intesa nel senso di
apposta a lista depositata anteriormente.
Ad avviso del Collegio, tale interpretazione si presenta
aderente al testo della norma elettorale; invero l’art 28 della legge regionale
n. 19 del 2013, sopra riportato, infatti affermando che risulti già apposta in
altra lista fa riferimento a quanto risulta agli atti della commissione
elettorale, e quindi a una lista già depositata e non già al momento della
singola sottoscrizione.
17. Questo Collegio d’altro canto apprezza anche la tesi di
parte ricorrente, secondo cui la data - nel caso certa - della sottoscrizione
della lista prevale sulle vicende successive e anche sul momento della
presentazione delle liste.
18. Tuttavia, secondo questo Collegio, sulla base del principio
dell’unità dell’ordinamento e di non contraddizione all’interno dello stesso,
ritiene che bisogna valorizzare la norma penale sopra riportata che sanziona la
condotta di chi sottoscrive più di una lista elettorale e che si perfeziona evidentemente
al momento della seconda sottoscrizione, a prescindere dalle vicende
riguardanti la presentazione delle liste e dal momento in cui ciò avviene.
19. Considerato che da una condotta penalmente rilevante non
può scaturire un risultato utile per chi la pone in essere, nemmeno in materia
elettorale, ritiene questo Collegio che le firme apposte dai cittadini su più
liste siano tutte inefficaci. In altri termini, nessuno dei due apprezzabili
ragionamenti giuridici sopra esplicitati può trovare ingresso in presenza di
una norma penale che sanziona la condotta del cittadino che appone una doppia
sottoscrizione. Pur tenendo presente il principio di conservazione degli atti
del procedimento elettorale, tuttavia esso non può prevalere e sostanzialmente
contraddire una norma di rilevanza penale.
20. Quanto esposto rende il ricorso inammissibile, in quanto le
firme apposte alla lista ricorrente, esplicitazione di una condotta penalmente
rilevante, non possono in alcun modo essere considerate valide per il raggiungimento
del quorum.
21. Per le suindicate ragioni il ricorso va dichiarato
inammissibile e di conseguenza la lista ricorrente non può partecipare alla
competizione elettorale.
Non essendosi costituita controparte, non necessita
pronunciarsi sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia
Giulia (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe
proposto, lo dichiara inammissibile.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità
amministrativa.
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