Elezioni comunali – Dichiarazioni di accettazione della candidatura
‘incomplete’
Tar Calabria, Catanzaro, 12
maggio 2016, n. 1017
Le dichiarazioni di accettazione della candidatura, che fanno
riferimento alle cause di incandidabilità previste dall’art. 58 del d.lgs.
267/2000, sono prive di un elemento essenziale relativo all’insussistenza di
cause di incandidabilità. Ciò in quanto l’art. 10 del d.lgs. 235/2012 ha introdotto ipotesi ostative
ulteriori rispetto a quelle previste dall’abrogato art. 58 del T.U.E.L.,
rispetto alle quali il riferimento alla norma abrogata vanifica la
responsabilità penale che assume il dichiarante, ai sensi dell’art. 76 del
d.P.R. 445/2000
Posto che una dichiarazione incompleta non è idonea, al pari di una
dichiarazione mancante, ad attestare l’inesistenza di cause di incandidabilità,
ai sensi delle vigenti norme dell’art. 10 del d.lgs. 235/2012, ciò esclude in
radice la possibilità di integrazione delle dichiarazioni una volta scaduto il
termine di presentazione, nonché l’obbligo dell’amministrazione procedente di
attivare il soccorso istruttorio, giacché, secondo i principi generali,
l’integrazione o il soccorso istruttorio possono trovare spazio solo allorché
si tratta di sanare mere irregolarità e non anche di integrare dichiarazioni
carenti di elementi essenziali previsti dalla legge
FATTO e DIRITTO
In data 6 maggio 2016 i signori A. e G. hanno presentato la Lista di candidati recante
il contrassegno “C.P.”, collegata al candidato a sindaco E.P., ai fini della
partecipazione alla competizione elettorale per il rinnovo del consiglio
comunale di C., che si terrà il 5 giugno 2016.
Le dichiarazioni di accettazione di candidatura, presentate in
allegato alla Lista, riportano la seguente dicitura: “All’uopo dichiara di non
trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall’art. 58, I comma del D. L.vo
267/00”.
Con verbale n. 162 del 7 maggio 2016 la Commissione elettorale
circondariale di C. ha rilevato che tutti i trentadue candidati alla carica di
consigliere comunale presenti nella Lista hanno reso una dichiarazione non
corretta di insussistenza di cause di incandidabilità, essendosi fatto
riferimento all’ormai abrogato art. 58 del d.lgs. n. 267/2000, anziché al
vigente art. 10 del d.lgs. 31 dicembre 2012 n. 235.
I presentatori della lista e trenta dei candidati di cui alla
stessa, in data 8 maggio 2016, hanno presentato un’istanza di integrazione
documentale e soccorso istruttorio, allegando dichiarazione integrative di
accettazione delle candidature, a convalida delle precedenti dichiarazioni e a
sanatoria della riscontrata irregolarità, con cui hanno dichiarato di “non
trovarsi, a decorrere dalla data di presentazione della precedente
dichiarazione, in alcuna delle condizioni previste dall’art. 10, comma 1, e 12
dello stesso D.lgs n. 235/2012”.
Con verbale n. 177 dell’adunanza del 10 maggio 2016 la Commissione elettorale
circondariale di C., richiamato il parere n. 0010172 del 9 maggio 2016 del
Ministero dell’Interno, ha respinto l’istanza di integrazione.
Avverso i verbali n. 162 del 7 maggio 2016 e n. 177 del 10
maggio 2016, nonché avverso gli altri atti di cui in epigrafe, hanno proposto
gravame i due presentatori e i candidati inseriti nella Lista in questione,
chiedendone l’annullamento e chiedendo che sia disposta l’ammissione della
lista alla competizione elettorale.
Si sono costituti il Ministero dell’Interno e la Commissione elettorale
circondariale a mezzo di funzionari.
Alla pubblica udienza del 12 maggio 2016 la causa è stata
assegnata in decisione.
I ricorrenti hanno dedotto la violazione degli artt. 10, comma
1, 12, comma 2, 17, comma 2, del d.lgs. n. 235/2012, dell’art. 6 comma 1, lett.
b) della legge n. 241/1990, degli artt. 32 e 33 del D.P.R. n. 570/1960, nonché
dei principi del favor voti, del favor partecipationis, di
proporzionalità e di strumentalità delle forme in materia elettorale, eccesso
di potere per difetto di istruttoria, travisamento, erroneità del presupposto e
sviamento.
Con un primo ordine di censure i ricorrenti hanno rilevato
l’illegittimità dell’atto di ricusazione della Lista in quanto:
- l’art. 58, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000 e l’art. 10, comma
1, del d.lgs. n. 235/2012 avrebbero un contenuto quasi identico, giacché
l’unica innovazione consisterebbe nell’incandidabilità di “coloro che hanno
riportato condanne definitive per i delitti consumati o tentati, previsti
dall’articolo 51, commi 3 bis e 3 quater, del codice di procedura
penale, diversi da quelli indicati alla lettera a)”;
- il mero refuso di stampa, costituito da riferimento all’art.
58, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000, sarebbe privo di rilievo escludente,
giacché le dichiarazioni tempestivamente presentate, debitamente sottoscritte
ed autenticate, conterebbero, sostanzialmente, l’attestazione di insussistenza
delle ipotesi di incandidabilità;
- il richiamo all’art. 58, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000
implicherebbe un rinvio mobile al quadro normativo vigente, come confermato
dall’art. 17, comma 2, del d.lgs. n. 235/2012, per il quale i richiami agli
artt. 58 e 59 del d.lgs. n. 267/2000, ovunque presenti, devono intendersi
riferiti, rispettivamente, agli artt. 10 e 11 dello stesso decreto n. 235/2012;
- le argomentazioni esposte sarebbero le uniche coerenti con i
principi del favor voti e del favor partecipationis in materia
elettorale;
- l’art. 12, comma 2, del d.lgs. n. 235/2012, che prevede che
gli uffici preposti all’esame delle liste dei candidati, entro il termine
previsto per la loro ammissione, cancellano dalle liste stesse i candidati per
i quali manca la dichiarazione sostitutiva, si riferirebbe solo ai casi in cui
la dichiarazione manca totalmente e non a quelli in cui essa risulti
incompleta.
Le censure brevemente riportate sono prive di fondamento.
Va rilevato, innanzi tutto, che la ricusazione della Lista è
stata disposta in applicazione della norma di cui all’art. 12, comma 2, del
d.lgs. n. 235/2012, per la quale “Gli uffici preposti all’esame delle liste dei
candidati, entro il termine previsto per la loro ammissione, cancellano dalle
liste stesse i candidati per i quali manca la dichiarazione sostitutiva di cui
al comma 1 e dei candidati per i quali venga comunque accertata, dagli atti o
documenti in possesso dell’ufficio, la sussistenza di alcuna delle predette
condizioni di incandidabilità”.
La dichiarazione cui fa riferimento la norma ora richiamata,
contemplata dallo stesso art. 12 al comma 1, è resa “...ai sensi dell’articolo
46 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, attestante
l’insussistenza delle cause di incandidabilità di cui all'articolo 10”.
Come affermato di recente dalla giurisprudenza (Cons. Stato,
sez. V, 9 maggio 2014 n. 2388), in relazione a controversia pressoché identica
a quella oggetto del presente giudizio, le dichiarazioni rese dai candidati
della Lista esclusa, che fanno riferimento alle causa di incandidabilità
previste dall’art. 58 del d.lgs. n. 267/2000, sono prive di un elemento
essenziale relativo all’insussistenza di cause di incandidabilità. Ciò in
quanto l’art. 10 del d.lgs. n. 235/2012 ha introdotto ipotesi ostative
ulteriori rispetto a quelle previste dall’abrogato art. 58 del T.U.E.L.,
richiamato nelle dichiarazioni resa dai candidati al momento della
presentazione della Lista, avvenuta entro il termine ultimo fissato per il 7
maggio 2016, ore 12,00.
La dichiarazione resa non risulta idonea ad attestare
l’inesistenza di tali ulteriori cause di incandidabilità (in questo senso, in
relazione a fattispecie analoga, le recentissime Tar Lombardia Milano, sez.
III, 11 maggio 2016 n. 932 e n. 933).
Nella pronuncia richiamata il Consiglio di Stato ha
sottolineato un argomento che risulta, invero, difficilmente eludibile, per il
quale una dichiarazione resa ai sensi dell’art. 58 del d.lgs. n. 267/2000, per
il suo carattere incompleto, vanifica la responsabilità penale che assume il
dichiarante ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000.
Non appare, pertanto, condivisibile la tesi dei ricorrenti,
tendente ad affermare che la dichiarazione resa in relazione al disposto
dell’art. 58 del d.lgs. n. 267/2000 ha sostanzialmente conseguito lo scopo di
attestare l’assenza di cause di incandidabilità, dovendosi intendere il
richiamo quale rinvio mobile al quadro normativo intervenuto.
Nessun argomento appare, al riguardo, desumibile dal disposto
dell’art. 17, comma 2, del d.lgs. n. 235/2012, per il quale i richiami agli
artt. 58 e 59 del T.U.E.L. devono intendersi fatti, rispettivamente, agli artt.
10 e 11 dello stesso decreto, giacché è evidente che i richiami cui si
riferisce la norma sono quelli effettuati da altre norme, non certo quelli
contenuti in dichiarazioni.
Né maggior pregio ha la tesi per la quale l’effetto escludente
previsto dal secondo comma dell’art. 12 del d.lgs. n. 235/2012 si verifica solo
nel caso in cui la dichiarazione manca del tutto. Ciò in quanto, come si è
detto, una dichiarazione incompleta non attesta l’assenza di tutte le
condizioni ostative previste dall’art. 10 del d.lgs. n. 235/2012 ed è, perciò,
inidonea ad attestare l’assenza di cause di incandidabilità nello stesso modo
in cui lo è una dichiarazione del tutto mancante.
Con un secondo ordine di censure viene ripreso l’argomento
relativo al fatto che la dichiarazione è solo incompleta e non mancante, al
fine di affermare la possibilità di integrare la dichiarazione anche dopo la
scadenza del termine stabilito, in virtù dei principi desumibili dall’art. 6,
comma 1, lett. b), della legge n. 241/1990. Di tale possibilità avrebbero
usufruito i ricorrenti, che, in data 8 maggio 2016, hanno prodotto le
dichiarazioni riferite alle previsioni dell’art. 10 del d.lgs. n. 235/2012. Ciò
anche alla luce del disposto dell’art. 12, comma 2, del decreto ora indicato,
che prevede l’esclusione in relazione al caso della mancanza e non
dell’incompletezza della dichiarazione.
Si è già detto in precedenza che una dichiarazione incompleta
non è idonea, al pari di una dichiarazione mancante, ad attestare l’inesistenza
di cause di incandidabilità, ai sensi delle vigenti norme dell’art. 10 del
d.lgs. n. 235/2012.
Ciò esclude in radice la possibilità di integrazione delle
dichiarazioni una volta scaduto il termine di presentazione, nonché l’obbligo
dell’amministrazione procedente di attivare il soccorso istruttorio, giacché,
secondo i principi generali, l’integrazione o il soccorso istruttorio possono
trovare spazio solo allorché si tratta di sanare mere irregolarità e non anche
di integrare dichiarazioni carenti di elementi essenziali previsti dalla legge
(così, Cons. Stato, sez. V, 9 maggio 2014 n. 2388 e giurisprudenza ivi
richiamata).
All’incompletezza della dichiarazione, come alla mancanza di
essa, consegue necessariamente l’esclusione della lista, secondo il chiaro
disposto dell’art. 12, comma 2, del d.lgs. n. 235/2012.
Correttamente, pertanto, la Commissione elettorale
ha respinto l’istanza di integrazione documentale.
Alla luce di quanto rilevato in precedenza, appare priva di
rilievo la circostanza per la quale il Segretario Generale del Comune, nel
ricevere le liste e gli allegati, ha attestato la presenza della dichiarazione
“di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dagli artt. 10 e 12 del
decreto legislativo 31 dicembre 2012 n. 235”. Il fatto che ciò possa avere
ingenerato nei presentatori una situazione di affidamento riguardo alla
validità e regolarità delle dichiarazioni prodotte non fa venire meno quanto
sopra detto riguardo all’inidoneità delle dichiarazioni ad attestare l’inesistenza
di cause di incandidabilità.
Del tutto carente di riscontro probatorio è l’affermazione dei
ricorrenti secondo cui l’esclusione sarebbe frutto di sviamento, essendo
diretta a pregiudicare la Lista
in questione e a contrastare in maniera ingiustificata l’interesse pubblico
alla più ampia partecipazione alla competizione elettorale.
Privo di fondamento, infine, il richiamo operato dai ricorrenti
al disposto dell’art. 33, ultimo comma, del D.P.R. n. 570/1960, in virtù del
quale, secondo gli stessi, le dichiarazioni avrebbero dovuto essere ammesse
anche al di là del termine fissato per la presentazione delle liste.
Il relativo principio è stato fissato dall’Adunanza Plenaria
del Consiglio di Stato (30 novembre 1999 n. 23) con riferimento al caso della
mancata produzione dei certificati di iscrizioni nelle liste elettorali dei
sottoscrittori della lista, sulla base della constatazione che “Gli articoli 32
e 33 del testo unico non hanno però disposto il dovere della Commissione di
ricusare senz’altro la lista, qualora non siano stati presentati tali
certificati elettorali”.
In relazione alla fattispecie oggetto del presente giudizio
esiste, invece, un’esplicita previsione normativa, giacché l’art. 12, comma 2,
del d.lgs. n. 235/2012 dispone che gli uffici preposti all’esame delle liste
dei candidati, entro il termine previsto per la loro ammissione, cancellano
dalle liste i candidati per i quali manca la dichiarazione sostituiva prevista
dal comma 1 dello stesso articolo.
Ad avviso del Collegio sono manifestamente infondate le
questioni di illegittimità costituzionale dell’art. 12, comma 2, 12 del d.lgs.
n. 235/2012, che prevede la cancellazione dei candidati per i quali manchi la
dichiarazione sostitutiva attestante l’assenza di cause di incandidabilità.
La previsione costituirebbe un’eccessiva e ingiustificata
compressione del diritto di elettorato passivo e comporterebbe la violazione
dell’art. 51 Cost., che imporrebbe la tipizzazione delle eventuali condizioni
ostative all’accesso alla cariche pubbliche realmente indispensabili a
garantire la tutela dell’interesse pubblico preso in considerazione.
La norma, che non rispetterebbe siffatti requisiti, si porrebbe
in contrasto con i principi inviolabili di cui agli artt. 1, 2 e 51 della
Costituzione.
Ciò risulterebbe confermato dalla circostanza per la quale il
legislatore ha equiparato due situazioni opposte, quella del soggetto che non
ha reso la dichiarazione e quella del soggetto che, pur avendola resa, sia
cancellato per l’accertata insussistenza di una situazione di incandidabilità.
Le osservazioni dei ricorrenti sembrano non tenere conto del
fatto che ai candidati altro non è chiesto che rendere una dichiarazione
riguardo all’insussistenza delle cause di incandidabilità previste nell’art. 10
del decreto legislativo più volte richiamate. Ciò non può importare una
compressione del diritto di elettorato passivo, atteso che l’espletamento
dell’incombente non appare certo più gravoso rispetto ad altri pur previsti nel
procedimento di presentazione delle liste elettorali.
Tale incombente risulta rispondente ad uno scopo ben preciso,
connesso al fondamentale interesse pubblico alla concentrazione e alla celerità
delle fasi del procedimento elettorale, che potrebbero risultare compromesse
laddove, pur dopo la scadenza del termine di presentazione, dovesse restare
aperta la questione relativa ad eventuali cause di incandidabilità.
Non appare, quindi, sostenibile che la norma sia frutto di una
scelta arbitraria del legislatore, implicante la violazione dell’art. 3 del
protocollo n. 1 CEDU, relativo al diritto a libere elezioni, letto anche
congiuntamente all’art. 14 della stessa Carta (divieto di discriminazione),
oltre che del principio di proporzionalità.
Non può disconoscersi al legislatore, che intenda perseguire
gli interessi sottesi alla previsione di incandidabilità di soggetti che si
trovino in determinate condizioni, la possibilità di prevedere una sistema
agile di verifica della sussistenza dei requisiti richiesti, che non comporti
un aggravamento del procedimento di presentazione delle liste e, nel contempo,
non imponga ai candidati un onere eccessivo rispetto alle finalità perseguite.
Consegue a quanto sopra il rigetto del ricorso.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese, in quanto le
amministrazioni si sono costituite a mezzo di loro funzionari e non hanno
documentato di avere affrontato spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima)
rigetta il ricorso.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità
amministrativa.
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