giovedì 19 maggio 2016





Elezioni comunali – Presentazione delle liste – Ricevuta del segretario comunale (‘valore’ della)


Cons. di Stato, III, 16 maggio 2016, n. 1979

Anche alla luce del principio del favor partecipationis, inteso come ineludibile declinazione dell’effettiva garanzia di esercizio dei diritti politici costituzionalmente garantiti, e degli interessi pubblici sottesi alla normativa sulle elezioni comunali, la Commissione elettorale deve riesaminare, su istanza degli aventi titolo, l’iniziale ricusazione della lista – motivata dalla mancanza delle dichiarazioni sostitutive di cui all’art. 12 del d.lgs n. 235/2012 –  ed ammetterla alla competizione elettorale, a seguito della tempestiva presentazione delle dichiarazioni in parola, qualora il segretario comunale abbia attestato la completezza della documentazione depositata e la presenza, in essa, delle dichiarazioni sostitutive attestanti l’insussistenza delle condizioni di incandidabilità [sottolinea il Collegio che l’affidamento così ingenerato … deve ritenersi meritevole di tutela per la provenienza qualificata della suddetta attestazione (e ciò anche a voler prescindere dalla sua catalogazione come atto pubblico idoneo a fare fede fino a querela di falso delle dichiarazioni ivi contenute), in quanto formata dall’autorità incaricata di controllare la completezza della documentazione depositata e di segnalare eventuali carenze”; ed aggiunge  che “l’errore in cui sono incorsi gli appellanti deve ritenersi scusabile anche in ragione del rilievo che, nelle dichiarazioni di accettazione delle candidature al Consiglio di Municipio del Comune di Milano, l’attestazione dell’assenza delle cause di incandidabilità risulta presentata (come si ricava dallo stesso provvedimento di rigetto dell’istanza di autotutela, là dove si dà atto che per 17 candidati al consiglio comunale le dichiarazioni in questione erano ricavabili dalle contestuali candidature al Consiglio di Municipio) e che, quindi, il suo mancato deposito nel procedimento in oggetto resta ascrivibile a un’incolpevole condotta nella compilazione delle dichiarazioni di accettazione delle candidature (nelle quali quella sull’assenza delle cause di incandidabilità avrebbe dovuto essere compresa)”]

La disposizione ex art. 33, u.c., del d.P.R. 570/1960, dev’essere letta, interpretata ed applicata (in coerenza con i principi affermati dalla decisione dell’Adunanza Plenaria n.23 del 1999) come espressiva della regola generale per cui, a fronte della tempestiva presentazione delle liste, l’integrazione delle carenze riscontrate deve intendersi consentita, entro e non oltre il giorno successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle liste, nelle (sole) ipotesi in cui si tratti di rettificazioni o regolarizzazioni di documentazione originariamente prodotta o del completamento di adempimenti sulla cui iniziale correttezza la stessa Amministrazione ha ingenerato un affidamento meritevole di tutela (come nella fattispecie in esame) [aggiunge il Collegio che “ogni esegesi riduttiva della portata precettiva della disposizione richiamata … dev’essere rifiutata in quanto finirebbe per vanificarne qualsivoglia utilità e per precludere l’attivazione dei relativi poteri istruttori (si ripete: entro il termine perentorio ivi stabilito), pur a fronte di situazioni (quale quella in esame) in cui l’integrazione documentale soddisfi l’interesse pubblico alla più ampia partecipazione alle elezioni ed alla più completa acquisizione documentale (ma senza ledere le esigenze di una ordinata e trasparente amministrazione del procedimento di presentazione delle liste)]


OMISSIS
1. Con la sentenza appellata il TAR ha respinto il ricorso n. 1052 del 2016 proposto dagli odierni appellanti avverso il provvedimento della Commissione Elettorale Circondariale di Milano di cui al verbale n. 6 del 7 maggio 2016, che ha disposto, con riferimento all'elezione del Consiglio comunale di Milano indetta per il giorno 5 giugno 2016, di ricusare la lista denominata «Fratelli d’Italia – Alleanza Nazionale – Giorgia Meloni per Parisi Sindaco» e avverso il provvedimento di cui al verbale della medesima Commissione Elettorale n. 9 del 9 maggio 2016, di conferma della predetta determinazione.
I provvedimenti impugnati sono stati adottati sulla base del duplice rilievo del mancato deposito, entro il termine di presentazione delle liste, delle dichiarazioni sostitutive di cui all’art. 12 del d.lgs n. 235/2012 e della non sanabilità di tale carenza.
2. L’appello risulta fondato, alla stregua delle considerazioni che seguono.
3. Preliminarmente, devono ribadirsi i principi, condivisi dal Collegio, enunciati con la decisione del Consiglio di Stato, sez. V, 9 maggio 2014, n. 2389, in ordine alla natura perentoria del termine per il deposito delle dichiarazioni in questione, alla non presentabilità delle stesse entro il termine per l’ammissione delle liste e alla non praticabilità del soccorso istruttorio, a fronte della mancanza originaria delle attestazioni considerate.
4. Nella peculiare fattispecie controversa, nondimeno, i presentatori della lista sono stati ‘indotti in errore’, circa la regolarità degli adempimenti prescritti, dal comportamento tenuto dalla stessa amministrazione e, in particolare, dall’adozione della nota in data 7 maggio 2016, con cui il segretario comunale di Milano ha attestato la completezza della documentazione depositata e la presenza, in essa, delle dichiarazioni sostitutive attestanti l’insussistenza delle condizioni di incandidabilità.
L’affidamento così ingenerato negli appellanti deve ritenersi meritevole di tutela per la provenienza qualificata della suddetta attestazione (e ciò anche a voler prescindere dalla sua catalogazione come atto pubblico idoneo a fare fede fino a querela di falso delle dichiarazioni ivi contenute), in quanto formata dall’autorità incaricata di controllare la completezza della documentazione depositata e di segnalare eventuali carenze.
La medesima ricevuta, formalizzata ai sensi dell’art. 32, ultimo comma, del d.P.R. n.570 del 1960, ha, quindi, concorso a consolidare l’erroneo convincimento circa il rispetto della normativa di riferimento, con conseguente scusabilità dell’inosservanza sanzionata con la ricusazione della lista.
5. Sotto altro profilo, l’errore in cui sono incorsi gli appellanti deve ritenersi scusabile anche in ragione del rilievo che, nelle dichiarazioni di accettazione delle candidature al Consiglio di Municipio del Comune di Milano, l’attestazione dell’assenza delle cause di incandidabilità risulta presentata (come si ricava dallo stesso provvedimento di rigetto dell’istanza di autotutela, là dove si dà atto che per 17 candidati al consiglio comunale le dichiarazioni in questione erano ricavabili dalle contestuali candidature al Consiglio di Municipio) e che, quindi, il suo mancato deposito nel procedimento in oggetto resta ascrivibile a un’incolpevole condotta nella compilazione delle dichiarazioni di accettazione delle candidature (nelle quali quella sull’assenza delle cause di incandidabilità avrebbe dovuto essere compresa).
6. In coerenza con i rilievi appena formulati, il mancato rispetto del termine risulta, in definitiva, addebitabile ad un concorso causale determinante dell’amministrazione, posto che, qualora il segretario comunale avesse correttamente rilevato le carenze contestate, i presentatori della lista avrebbero potuto tempestivamente integrare la documentazione, evitando la conseguente esclusione.
7. A fronte della descritta situazione di fatto, la Commissione – avendo gli interessati prodotto le dichiarazioni sostitutive mancanti il giorno successivo (8 maggio 2016) a quello della presentazione delle liste – avrebbe dovuto riesaminare l’iniziale ricusazione della lista ed ammetterla alla competizione elettorale, nel doveroso esercizio dei poteri attribuitile dall’art. 33, ultimo comma, d.P.R. cit.
Tale ultima disposizione dev’essere letta, interpretata ed applicata (in coerenza con i principi affermati dalla decisione dell’Adunanza Plenaria n.23 del 1999) come espressiva della regola generale per cui, a fronte della tempestiva presentazione delle liste, l’integrazione delle carenze riscontrate deve intendersi consentita, entro e non oltre il giorno successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle liste, nelle (sole) ipotesi in cui si tratti di rettificazioni o regolarizzazioni di documentazione originariamente prodotta o del completamento di adempimenti sulla cui iniziale correttezza la stessa Amministrazione ha ingenerato un affidamento meritevole di tutela (come nella fattispecie in esame).
Ogni esegesi riduttiva della portata precettiva della disposizione richiamata (art. 33, ultimo comma, del d.P.R. cit.) dev’essere rifiutata in quanto finirebbe per vanificarne qualsivoglia utilità e per precludere l’attivazione dei relativi poteri istruttori (si ripete: entro il termine perentorio ivi stabilito), pur a fronte di situazioni (quale quella in esame) in cui l’integrazione documentale soddisfi l’interesse pubblico alla più ampia partecipazione alle elezioni ed alla più completa acquisizione documentale (ma senza ledere le esigenze di una ordinata e trasparente amministrazione del procedimento di presentazione delle liste).
9. La soluzione appena indicata si rivela, in definitiva, come quella più rispettosa, al contempo, del principio del favor partecipationis, inteso come ineludibile declinazione dell’effettiva garanzia di esercizio dei diritti politici costituzionalmente garantiti, e degli interessi pubblici sottesi alla normativa di riferimento, restando, comunque, salvaguardata l’acquisizione delle dichiarazioni sull’assenza delle cause di incandidabilità (che, nella fattispecie, non risulta contestata) entro il termine normativamente stabilito per le definitive determinazioni in ordine all’ammissione delle liste (e, quindi, senza alcun nocumento per i principi di celerità e certezza del procedimento elettorale).
10. In definitiva, l’appello dev’essere accolto, con conseguente accoglimento del ricorso di primo grado ed ammissione della lista ricorrente alle elezioni comunali di Milano.
La peculiarità della fattispecie esaminata giustifica la compensazione integrale delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello n. 3764 del 2016, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, in riforma della decisione appellata, ammette la lista ricorrente alle elezioni comunali di Milano e compensa le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

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