Elezioni comunali –
Presentazione delle liste – Ricevuta del segretario comunale (‘valore’ della)
Cons. di Stato, III, 16 maggio 2016, n. 1979
Anche alla luce del principio del favor
partecipationis, inteso come ineludibile
declinazione dell’effettiva garanzia di esercizio dei diritti politici
costituzionalmente garantiti, e degli interessi pubblici sottesi alla normativa
sulle elezioni comunali, la
Commissione elettorale deve riesaminare, su istanza degli
aventi titolo, l’iniziale ricusazione della lista – motivata dalla mancanza
delle dichiarazioni sostitutive di cui all’art. 12 del d.lgs n. 235/2012 – ed ammetterla alla competizione elettorale, a
seguito della tempestiva presentazione delle dichiarazioni in parola, qualora
il segretario comunale abbia attestato la completezza della documentazione
depositata e la presenza, in essa, delle dichiarazioni sostitutive attestanti
l’insussistenza delle condizioni di incandidabilità [sottolinea il Collegio che
l’affidamento così ingenerato … deve ritenersi meritevole di tutela per la
provenienza qualificata della suddetta attestazione (e ciò anche a voler
prescindere dalla sua catalogazione come atto pubblico idoneo a fare fede fino
a querela di falso delle dichiarazioni ivi contenute), in quanto formata
dall’autorità incaricata di controllare la completezza della documentazione
depositata e di segnalare eventuali carenze”; ed aggiunge che “l’errore in cui sono incorsi gli
appellanti deve ritenersi scusabile anche in ragione del rilievo che, nelle
dichiarazioni di accettazione delle candidature al Consiglio di Municipio del
Comune di Milano, l’attestazione dell’assenza delle cause di incandidabilità
risulta presentata (come si ricava dallo stesso provvedimento di rigetto
dell’istanza di autotutela, là dove si dà atto che per 17 candidati al
consiglio comunale le dichiarazioni in questione erano ricavabili dalle
contestuali candidature al Consiglio di Municipio) e che, quindi, il suo
mancato deposito nel procedimento in oggetto resta ascrivibile a un’incolpevole
condotta nella compilazione delle dichiarazioni di accettazione delle
candidature (nelle quali quella sull’assenza delle cause di incandidabilità
avrebbe dovuto essere compresa)”]
La disposizione ex art. 33, u.c., del d.P.R.
570/1960, dev’essere letta, interpretata ed applicata (in coerenza con i
principi affermati dalla decisione dell’Adunanza Plenaria n.23 del 1999) come
espressiva della regola generale per cui, a fronte della tempestiva
presentazione delle liste, l’integrazione delle carenze riscontrate deve
intendersi consentita, entro e non oltre il giorno successivo alla scadenza del
termine per la presentazione delle liste, nelle (sole) ipotesi in cui si tratti
di rettificazioni o regolarizzazioni di documentazione originariamente prodotta
o del completamento di adempimenti sulla cui iniziale correttezza la stessa
Amministrazione ha ingenerato un affidamento meritevole di tutela (come nella
fattispecie in esame) [aggiunge il Collegio che “ogni esegesi riduttiva della
portata precettiva della disposizione richiamata … dev’essere rifiutata in
quanto finirebbe per vanificarne qualsivoglia utilità e per precludere
l’attivazione dei relativi poteri istruttori (si ripete: entro il termine
perentorio ivi stabilito), pur a fronte di situazioni (quale quella in esame)
in cui l’integrazione documentale soddisfi l’interesse pubblico alla più ampia
partecipazione alle elezioni ed alla più completa acquisizione documentale (ma
senza ledere le esigenze di una ordinata e trasparente amministrazione del
procedimento di presentazione delle liste)]
OMISSIS
1. Con la sentenza appellata il TAR ha respinto il ricorso n.
1052 del 2016 proposto dagli odierni appellanti avverso il provvedimento della
Commissione Elettorale Circondariale di Milano di cui al verbale n. 6 del 7
maggio 2016, che ha disposto, con riferimento all'elezione del Consiglio
comunale di Milano indetta per il giorno 5 giugno 2016, di ricusare la lista
denominata «Fratelli d’Italia – Alleanza Nazionale – Giorgia Meloni per Parisi
Sindaco» e avverso il provvedimento di cui al verbale della medesima
Commissione Elettorale n. 9 del 9 maggio 2016, di conferma della predetta
determinazione.
I provvedimenti impugnati sono stati adottati sulla base del
duplice rilievo del mancato deposito, entro il termine di presentazione delle
liste, delle dichiarazioni sostitutive di cui all’art. 12 del d.lgs n. 235/2012
e della non sanabilità di tale carenza.
2. L’appello risulta fondato, alla stregua delle considerazioni
che seguono.
3. Preliminarmente, devono ribadirsi i principi, condivisi dal
Collegio, enunciati con la decisione del Consiglio di Stato, sez. V, 9 maggio
2014, n. 2389, in ordine alla natura perentoria del termine per il deposito
delle dichiarazioni in questione, alla non presentabilità delle stesse entro il
termine per l’ammissione delle liste e alla non praticabilità del soccorso
istruttorio, a fronte della mancanza originaria delle attestazioni considerate.
4. Nella peculiare fattispecie controversa, nondimeno, i
presentatori della lista sono stati ‘indotti in errore’, circa la regolarità
degli adempimenti prescritti, dal comportamento tenuto dalla stessa
amministrazione e, in particolare, dall’adozione della nota in data 7 maggio
2016, con cui il segretario comunale di Milano ha attestato la completezza
della documentazione depositata e la presenza, in essa, delle dichiarazioni
sostitutive attestanti l’insussistenza delle condizioni di incandidabilità.
L’affidamento così ingenerato negli appellanti deve ritenersi
meritevole di tutela per la provenienza qualificata della suddetta attestazione
(e ciò anche a voler prescindere dalla sua catalogazione come atto pubblico
idoneo a fare fede fino a querela di falso delle dichiarazioni ivi contenute),
in quanto formata dall’autorità incaricata di controllare la completezza della
documentazione depositata e di segnalare eventuali carenze.
La medesima ricevuta, formalizzata ai sensi dell’art. 32,
ultimo comma, del d.P.R. n.570 del 1960, ha, quindi, concorso a consolidare
l’erroneo convincimento circa il rispetto della normativa di riferimento, con
conseguente scusabilità dell’inosservanza sanzionata con la ricusazione della
lista.
5. Sotto altro profilo, l’errore in cui sono incorsi gli
appellanti deve ritenersi scusabile anche in ragione del rilievo che, nelle
dichiarazioni di accettazione delle candidature al Consiglio di Municipio del
Comune di Milano, l’attestazione dell’assenza delle cause di incandidabilità
risulta presentata (come si ricava dallo stesso provvedimento di rigetto
dell’istanza di autotutela, là dove si dà atto che per 17 candidati al
consiglio comunale le dichiarazioni in questione erano ricavabili dalle
contestuali candidature al Consiglio di Municipio) e che, quindi, il suo
mancato deposito nel procedimento in oggetto resta ascrivibile a un’incolpevole
condotta nella compilazione delle dichiarazioni di accettazione delle
candidature (nelle quali quella sull’assenza delle cause di incandidabilità
avrebbe dovuto essere compresa).
6. In coerenza con i rilievi appena formulati, il mancato
rispetto del termine risulta, in definitiva, addebitabile ad un concorso
causale determinante dell’amministrazione, posto che, qualora il segretario
comunale avesse correttamente rilevato le carenze contestate, i presentatori
della lista avrebbero potuto tempestivamente integrare la documentazione,
evitando la conseguente esclusione.
7. A fronte della descritta situazione di fatto, la Commissione – avendo
gli interessati prodotto le dichiarazioni sostitutive mancanti il giorno
successivo (8 maggio 2016) a quello della presentazione delle liste – avrebbe
dovuto riesaminare l’iniziale ricusazione della lista ed ammetterla alla
competizione elettorale, nel doveroso esercizio dei poteri attribuitile
dall’art. 33, ultimo comma, d.P.R. cit.
Tale ultima disposizione dev’essere letta, interpretata ed
applicata (in coerenza con i principi affermati dalla decisione dell’Adunanza
Plenaria n.23 del 1999) come espressiva della regola generale per cui, a fronte
della tempestiva presentazione delle liste, l’integrazione delle carenze
riscontrate deve intendersi consentita, entro e non oltre il giorno successivo
alla scadenza del termine per la presentazione delle liste, nelle (sole)
ipotesi in cui si tratti di rettificazioni o regolarizzazioni di documentazione
originariamente prodotta o del completamento di adempimenti sulla cui iniziale
correttezza la stessa Amministrazione ha ingenerato un affidamento meritevole
di tutela (come nella fattispecie in esame).
Ogni esegesi riduttiva della portata precettiva della
disposizione richiamata (art. 33, ultimo comma, del d.P.R. cit.) dev’essere
rifiutata in quanto finirebbe per vanificarne qualsivoglia utilità e per
precludere l’attivazione dei relativi poteri istruttori (si ripete: entro il
termine perentorio ivi stabilito), pur a fronte di situazioni (quale quella in
esame) in cui l’integrazione documentale soddisfi l’interesse pubblico alla più
ampia partecipazione alle elezioni ed alla più completa acquisizione
documentale (ma senza ledere le esigenze di una ordinata e trasparente
amministrazione del procedimento di presentazione delle liste).
9. La soluzione appena indicata si rivela, in definitiva, come
quella più rispettosa, al contempo, del principio del favor partecipationis,
inteso come ineludibile declinazione dell’effettiva garanzia di esercizio dei
diritti politici costituzionalmente garantiti, e degli interessi pubblici
sottesi alla normativa di riferimento, restando, comunque, salvaguardata
l’acquisizione delle dichiarazioni sull’assenza delle cause di incandidabilità
(che, nella fattispecie, non risulta contestata) entro il termine
normativamente stabilito per le definitive determinazioni in ordine
all’ammissione delle liste (e, quindi, senza alcun nocumento per i principi di
celerità e certezza del procedimento elettorale).
10. In definitiva, l’appello dev’essere accolto, con
conseguente accoglimento del ricorso di primo grado ed ammissione della lista
ricorrente alle elezioni comunali di Milano.
La peculiarità della fattispecie esaminata giustifica la
compensazione integrale delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza),
definitivamente pronunciando sull'appello n. 3764 del 2016, come in epigrafe
proposto, lo accoglie e, per l'effetto, in riforma della decisione appellata,
ammette la lista ricorrente alle elezioni comunali di Milano e compensa le
spese di entrambi i gradi di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità
amministrativa.
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