Elezioni comunali – Limiti all’autenticazione di firme per il
funzionario incaricato dal Sindaco
Cons. di Stato, III, 16 maggio 2016, n. 1990
E’ erronea l’interpretazione, secondo la quale per i consiglieri
comunali e provinciali o per i funzionari delegati sussisterebbe, oltre a
quello territoriale, l’ulteriore limite della ‘pertinenza della competizione
elettorale’, nel senso che la disposizione in esame attribuirebbe il potere di
autentica a tali organi politici solo per le elezioni dell’ente al quale essi
appartengano [tale orientamento, ad avviso del Collegio, non trova “riscontro
né nel quadro normativo in materia e, in particolare, nella disposizione sopra
richiamata dell’art. 14 della l. n. 53 del 2010, né in una esigenza
giuridicamente apprezzabile, essendo finalizzato il potere di autenticazione,
riconosciuto dal citato art. 14 della stessa l. n. 53 del 1990, «ad agevolare e
semplificare lo svolgimento del procedimento elettorale»”; tale considerazione
si attaglia, in particolar modo, per le sottoscrizioni relative alle
accettazioni delle candidature, essendo contrario alle finalità di
semplificazione che ispirano la legislazione elettorale costringere i
candidati, che non necessariamente devono essere elettori nel Comune al quale
si candidano, a sottoscrivere le accettazioni e a farle autenticare dal solo
ufficiale dell’ente territoriale alle cui elezioni intendono partecipare]
FATTO e DIRITTO
1.- Con la sentenza appellata, il TAR ha respinto il ricorso
proposto dagli odierni appellanti avverso il provvedimento con cui la Commissione Elettorale
Circondariale di C. li ha esclusi dalla lista «C. Sempre Più», sulla base del
rilievo dell’invalida autenticazione delle sottoscrizioni di accettazione delle
loro candidature da parte di funzionari appartenenti a Comuni diversi da quello
di svolgimento della relativa competizione elettorale (C.) e, perciò, privi del
potere certificativo attribuito dall’art. 14 della legge n. 53 del 1990.
2.- Ritiene la
Sezione che l’appello è fondato, sulla base delle considerazioni
di seguito esposte.
L’interpretazione del primo giudice si fonda sulla
considerazione che l’autenticazione delle sottoscrizioni sulle dichiarazioni di
accettazione della candidatura sarebbero state eseguite dal responsabile
amministrativo di un Comune diverso da quello di C., alle cui elezioni
concorrono i candidati depennati dalla lista.
La motivazione del primo giudice, per quanto richiami il
precedente di questo Consiglio di Stato, sez. V, 18 maggio 2015, n. 2527, non
è, tuttavia, condivisibile.
L’Adunanza Plenaria di questo Consiglio, con la sentenza n. 22
del 9 ottobre 2013, si è pronunciata, proprio su questa questione, affermando
il principio che i pubblici ufficiali menzionati dall’art. 14 della l. n. 53
del 1990 sono titolari del potere di autenticare le sottoscrizioni
esclusivamente all’interno del territorio di competenza dell’ufficio di cui
sono titolari o ai quali appartengono (come nel caso di specie è pacificamente
avvenuto), ma non ha affermato il diverso principio della pertinenza della
competenza elettorale, secondo cui i soggetti sopra indicati dovrebbero
autenticare solo le firme finalizzate alla partecipazione alla competizione
elettorale dell’ente al quale appartengono.
La sentenza impugnata postula, invece, che per i consiglieri
comunali e provinciali o i funzionari da essi delegati sussisterebbe, oltre a
quello territoriale, l’ulteriore limite della ‘pertinenza della competizione
elettorale’, nel senso che la disposizione in esame attribuirebbe il potere di
autentica a tali organi politici solo per le elezioni dell’ente al quale essi
appartengano.
Tale orientamento non trova, ad avviso del Collegio, riscontro
né nel quadro normativo in materia e, in particolare, nella disposizione sopra
richiamata dell’art. 14 della l. n. 53 del 2010, né in una esigenza
giuridicamente apprezzabile, essendo finalizzato il potere di autenticazione,
riconosciuto dal citato art. 14 della stessa l. n. 53 del 1990, «ad agevolare e
semplificare lo svolgimento del procedimento elettorale» (Cons. St., sez. V, 16
aprile 2014, n. 1885).
Ciò vale, in particolar modo, per le sottoscrizioni relative
alle accettazioni delle candidature (quali quelle in esame), essendo contrario
alle finalità di semplificazione che ispirano la legislazione elettorale
costringere i candidati, che non necessariamente devono essere elettori nel
Comune al quale si candidano, a sottoscrivere le accettazioni e a farle
autenticare dal solo ufficiale dell’ente territoriale alle cui elezioni
intendono partecipare.
4.- Alle considerazioni che precedono conseguono, in
definitiva, l’accoglimento dell’appello e, in riforma della decisione
impugnata, l’ammissione dei ricorrenti alla partecipazione alle elezioni
comunali di C. nella lista «C. Sempre Più».
5.- Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese
processuali di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza),
definitivamente pronunciando sull'appello n. 3780 del 2016, come in epigrafe
proposto, lo accoglie e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata,
ammette i ricorrenti alla partecipazione alle elezioni comunali di C. nella
lista «C. Sempre Più» e compensa le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità
amministrativa.
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