domenica 22 maggio 2016



Elezioni comunali – Limiti all’autenticazione di firme per il funzionario incaricato dal Sindaco


Cons. di Stato, III, 16 maggio 2016, n. 1990

E’ erronea l’interpretazione, secondo la quale per i consiglieri comunali e provinciali o per i funzionari delegati sussisterebbe, oltre a quello territoriale, l’ulteriore limite della ‘pertinenza della competizione elettorale’, nel senso che la disposizione in esame attribuirebbe il potere di autentica a tali organi politici solo per le elezioni dell’ente al quale essi appartengano [tale orientamento, ad avviso del Collegio, non trova “riscontro né nel quadro normativo in materia e, in particolare, nella disposizione sopra richiamata dell’art. 14 della l. n. 53 del 2010, né in una esigenza giuridicamente apprezzabile, essendo finalizzato il potere di autenticazione, riconosciuto dal citato art. 14 della stessa l. n. 53 del 1990, «ad agevolare e semplificare lo svolgimento del procedimento elettorale»”; tale considerazione si attaglia, in particolar modo, per le sottoscrizioni relative alle accettazioni delle candidature, essendo contrario alle finalità di semplificazione che ispirano la legislazione elettorale costringere i candidati, che non necessariamente devono essere elettori nel Comune al quale si candidano, a sottoscrivere le accettazioni e a farle autenticare dal solo ufficiale dell’ente territoriale alle cui elezioni intendono partecipare]


FATTO e DIRITTO
1.- Con la sentenza appellata, il TAR ha respinto il ricorso proposto dagli odierni appellanti avverso il provvedimento con cui la Commissione Elettorale Circondariale di C. li ha esclusi dalla lista «C. Sempre Più», sulla base del rilievo dell’invalida autenticazione delle sottoscrizioni di accettazione delle loro candidature da parte di funzionari appartenenti a Comuni diversi da quello di svolgimento della relativa competizione elettorale (C.) e, perciò, privi del potere certificativo attribuito dall’art. 14 della legge n. 53 del 1990.
2.- Ritiene la Sezione che l’appello è fondato, sulla base delle considerazioni di seguito esposte.
L’interpretazione del primo giudice si fonda sulla considerazione che l’autenticazione delle sottoscrizioni sulle dichiarazioni di accettazione della candidatura sarebbero state eseguite dal responsabile amministrativo di un Comune diverso da quello di C., alle cui elezioni concorrono i candidati depennati dalla lista.
La motivazione del primo giudice, per quanto richiami il precedente di questo Consiglio di Stato, sez. V, 18 maggio 2015, n. 2527, non è, tuttavia, condivisibile.
L’Adunanza Plenaria di questo Consiglio, con la sentenza n. 22 del 9 ottobre 2013, si è pronunciata, proprio su questa questione, affermando il principio che i pubblici ufficiali menzionati dall’art. 14 della l. n. 53 del 1990 sono titolari del potere di autenticare le sottoscrizioni esclusivamente all’interno del territorio di competenza dell’ufficio di cui sono titolari o ai quali appartengono (come nel caso di specie è pacificamente avvenuto), ma non ha affermato il diverso principio della pertinenza della competenza elettorale, secondo cui i soggetti sopra indicati dovrebbero autenticare solo le firme finalizzate alla partecipazione alla competizione elettorale dell’ente al quale appartengono.
La sentenza impugnata postula, invece, che per i consiglieri comunali e provinciali o i funzionari da essi delegati sussisterebbe, oltre a quello territoriale, l’ulteriore limite della ‘pertinenza della competizione elettorale’, nel senso che la disposizione in esame attribuirebbe il potere di autentica a tali organi politici solo per le elezioni dell’ente al quale essi appartengano.
Tale orientamento non trova, ad avviso del Collegio, riscontro né nel quadro normativo in materia e, in particolare, nella disposizione sopra richiamata dell’art. 14 della l. n. 53 del 2010, né in una esigenza giuridicamente apprezzabile, essendo finalizzato il potere di autenticazione, riconosciuto dal citato art. 14 della stessa l. n. 53 del 1990, «ad agevolare e semplificare lo svolgimento del procedimento elettorale» (Cons. St., sez. V, 16 aprile 2014, n. 1885).
Ciò vale, in particolar modo, per le sottoscrizioni relative alle accettazioni delle candidature (quali quelle in esame), essendo contrario alle finalità di semplificazione che ispirano la legislazione elettorale costringere i candidati, che non necessariamente devono essere elettori nel Comune al quale si candidano, a sottoscrivere le accettazioni e a farle autenticare dal solo ufficiale dell’ente territoriale alle cui elezioni intendono partecipare.
4.- Alle considerazioni che precedono conseguono, in definitiva, l’accoglimento dell’appello e, in riforma della decisione impugnata, l’ammissione dei ricorrenti alla partecipazione alle elezioni comunali di C. nella lista «C. Sempre Più».
5.- Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello n. 3780 del 2016, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, ammette i ricorrenti alla partecipazione alle elezioni comunali di C. nella lista «C. Sempre Più» e compensa le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

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