Indennizzo per danno
da (mero) ritardo [art. 2 bis, c. 1 bis, l. 241/1990]
Tar Sardegna 12 maggio 2016, n. 428
Sebbene l’istituto dell’indennizzo da (mero) ritardo, disciplinato
dall’art. 2 bis, c. 1 bis, della l. 241/1990, prescinda dalla dimostrazione
degli elementi costitutivi della responsabilità extracontrattuale (prova del
danno, del comportamento colposo o doloso della p.a.; del nesso di causalità),
essendo sufficiente il superamento del termine di conclusione del procedimento,
tuttavia, ai fini del riconoscimento del diritto all'indennizzo, una volta
scaduti i termini per la conclusione del procedimento, l'istante, nel termine
perentorio di venti giorni dalla scadenza del termine, deve ricorrere
all'Autorità titolare del potere sostitutivo, di cui all'art. 2, c. 9 bis,
della citata l. 241/1990, richiedendo l'emanazione del provvedimento non
adottato, ai sensi dell’art. 28, c. 2, del d.l. 69/2013, convertito, con
modificazioni, dalla l. 98/2013
FATTO
Espone il ricorrente di essere titolare della impresa
individuale “B.”, centro subacqueo con sede in T. ove vengono svolte tutto
l’anno attività didattiche e ricreative di immersioni subacquee, corsi
subacquei, snorkeling ed escursioni in mare.
A partire dall’anno 2010 il sig. P. si è adoperato per ottenere
il riconoscimento degli indennizzi spettanti agli operatori economici
danneggiati a causa dell’impossibilità di utilizzo dello spazio marino ai sensi
degli artt. 15 e 7 della L. 898 del 1976 (oggi artt. 332 e 325 del Nuovo codice
dell’ordinamento militare ex d.lgs. 66/2015).
Dopo una lunga procedura, con la nota prot. 17623 del 19.9.2011
l’Amministrazione militare comunicava al sig. P. che “malgrado ogni più
favorevole predisposizione, l’istanza indennitaria non era suscettibile di
vaglio né di accoglimento in quanto, allo stato, non esisteva un accordo tra la Regione autonoma della
Sardegna ed il Ministero della difesa sulla materia specifica”.
Dopo la sentenza del T.a.r. Sardegna. Sez. I, 10 gennaio 2012
n. 8 che chiariva che il dovere di indennizzo spetta a tutti i soggetti che
traggono in concreto una lesione dell’attività esercitata a causa dello
sgombero dello specchio acqueo, senza la necessità della mediazione di un
regolamento, il sig. P. insisteva con la richiesta di indennizzi. Egli veniva invitato
a presentare istanza al Comando – Ufficio Logistico, infrastrutture e servitù
militari.
Ricevute le istanze, l’Amministrazione comunicava di essere in
attesa di una valutazione tecnica da parte degli organi sovraordinati per il
completamento della fase istruttoria del procedimento.
Con raccomandata del 25 febbraio 2014 il sig. P. presentava
ulteriore istanza per il riconoscimento degli indennizzi per gli sgomberi e
occupazioni militari degli specchi d’acqua per l’anno 2013.
Con nota prot. 11346 del 13 marzo 2014 il Comando militare
della capitale comunicava al sig. P. che “l’unico Ente competente alla
ricezione, valutazione e possibile approvazione delle richieste in oggetto è il
Comando militare autonomo della Sardegna”.
Con ulteriori note prot. 5749 del 14 marzo 2014 e nota prot.
22014 dell’11 novembre 2014 il Comando Militare autonomo della Sardegna
ribadiva di essere ancora in attesa di una valutazione da parte degli organi
sovraordinati.
Persistendo l’inerzia dell’Amministrazione il sig. P. chiedeva
l’intervento del dirigente titolare del potere sostitutivo. Presentava poi
ulteriore istanza e tornava a chiedere ulteriore intervento del titolare del
potere sostitutivo e il riconoscimento dell’indennizzo da ritardo ai sensi
dell’art. 28 d.l. 21.6.2013 n. 69 convertito in legge 98/2013.
In ragione della perdurante inerzia il sig. P. proponeva
ricorso volto a:
1) accertare e dichiarare l’illegittimità del silenzio
dell’Amministrazione sulle istanze presentate;
2) ordinare alle amministrazioni di provvedere a nominare il
titolare del potere sostitutivo ai sensi dell’art. 2 comma 9 bis della L. 241
del 1990;
3) accertare la fondatezza della pretesa del ricorrente;
4) nominare un Commissario ad acta;
5) condannare le Amministrazioni resistenti al pagamento a
titolo di indennizzo di una somma pari a € 30 per ogni giorno di ritardo;
6) in via subordinata accertare e dichiarare il possesso
dell’impresa ricorrente di idonea qualifica di operatore economico danneggiato
dallo sgombero degli specchi acquei antistanti il Poligono militare di C.T. rilevante giuridicamente ai fini del
riconoscimento degli indennizzi di cui agli artt. 332 e 325 d.lgs. 66/2010 per
gli anni dal 2009 al 2014;
7) in ogni caso, in via subordinata, sollevarsi avanti alla
Corte Costituzionale eccezione di costituzionalità per contrasto con gli artt.
1, 3, 4, 16, 35 e 41 della Costituzione degli artt. 332 e 325 del d.lgs.
66/2010;
8) in via di ulteriore subordine, accertare e dichiarare la
responsabilità dell’Amministrazione ex art. 2050 c.c. ovvero in subordine ex
art. 2043 per i danni subiti dalla ditta B. a causa dell’impossibilità di
utilizzo dello spazio marino di C.T. precluso alla navigazione e alle
immersioni subacquee per gli anni dal 2009 al 2014 e per l’effetto condannare
l’Amministrazione militare convenuta al risarcimento di tutti i danni subiti
dalla ricorrente nella misura di € 82.864,83 oltre interessi legali e
rivalutazione monetaria.
Si costituiva l’Amministrazione intimata chiedendo il rigetto
del ricorso.
L’Amministrazione depositava memoria in data 28 settembre 2015.
Memoria di replica veniva depositata dalla difesa del
ricorrente in data 3 ottobre 2015.
Alla camera di consiglio del 14 ottobre 2015 il ricorso veniva
trattenuto per la decisione.
DIRITTO
Il ricorrente ha proposto una molteplicità di domande e di
azioni tutte volte all’ottenimento del riconoscimento degli indennizzi previsti
dagli artt. 332 e 325 del d.lgs. 66 del 2010. Gli indennizzi sarebbero dovuti
per il mancato esercizio dell’attività subacquea e di diportistica turistica
negli specchi acquei di C.T. dal 2009 al 2014.
Occorre procedere con ordine.
Quanto alla domanda che nella esposizione in fatto è stata
indicata al punto 1 se ne deve rilevare la fondatezza.
Va ricordato che l'obbligo dell'amministrazione di provvedere
sull'istanza del privato sussiste, intanto, qualora quest'ultimo sia titolare
di una posizione qualificata ed abbia un interesse concreto ed attuale ad
ottenere il provvedimento richiesto.
Poi, va ricordato che il silenzio rilevante ai fini del rito ex
art. 31 cod. proc. amm. sussiste laddove la p.a. contravvenga ad un preciso
obbligo di provvedere. Ciò costituisce un presupposto imprescindibile per
l’esercizio della relativa azione.
Insomma, per poter azionare il rito del silenzio, previsto
dall'art. 117 c.p.a., è necessaria la sussistenza di due requisiti, consistenti
nell'obbligo per l'Amministrazione di provvedere sull'istanza presentata dal
soggetto interessato e nella conseguente inerzia della stessa Amministrazione
che con il ricorso ex art. 117 c.p.a. si tende a superare (Consiglio di Stato,
sez. VI, 17 gennaio 2014, n. 233).
Come correttamente fatto rilevare dalla difesa del ricorrente
(nella memoria del 3 ottobre 2015), la nota del 26 gennaio 2015 documento 1
produzioni dell’Amministrazione) non ha, nella sostanza, espresso ragioni
ostative al riconoscimento della pretesa vantata dal ricorrente medesimo. Ha
anzi affermato di attendere le determinazioni degli organi sovraordinati. E
allora va ricordato che un provvedimento che (come quello appena citato) abbia
natura meramente interlocutoria rinviando il soddisfacimento del correlato
interesse pretensivo ad un accadimento futuro ed incerto equivale a inerzia
dell’Amministrazione.
Occorre ancora ricordare che l'ammissibilità dell'azione
avverso il silenzio postula l'esistenza di una posizione di interesse
legittimo, mentre il diritto soggettivo è tutelabile, presso il g.o., o
eventualmente presso il g.a. nelle materie di giurisdizione esclusiva, con
l'azione di accertamento, in quanto il bene della vita richiesto non
costituisce oggetto di attività amministrativa ma è riconosciuto direttamente
dall'ordinamento senza alcuna intermediazione del potere pubblico.
Nel caso che qui occupa il Collegio è indubbia la necessità di
una valutazione dell’Amministrazione e pertanto non possono trovare
accoglimento le altre domande presentate dal ricorrente volte all’accertamento
in concreto della fondatezza della pretesa.
In casi come quello qui all’esame, in linea generale, il
giudice amministrativo non può andare oltre la declaratoria d'illegittimità
dell'inerzia e l'ordine di provvedere, mentre gli resta precluso il potere di
accertare direttamente la fondatezza della pretesa fatta valere dal
richiedente, sostituendosi all'Amministrazione stessa (Consiglio di Stato, sez.
IV, 18/02/2016, n. 653).
In definitiva l’Amministrazione deve concludere il procedimento
amministrativo con un provvedimento espresso.
L’importanza e la delicatezza delle questioni che il ricorrente
sottopone al Collegio meritano alcune ulteriori precisazioni.
E’ vero, come appena ricordato, che ai sensi dell'art.31 comma
3, c.p.a. è consentito al giudice di pronunciarsi anche sulla fondatezza della
pretesa dedotta in giudizio, nell'ambito del rito speciale del silenzio, nelle sole
ipotesi in cui l'azione amministrativa in relazione alla quale è stata
denunciata l'inerzia dell'Amministrazione si connoti come vincolata e priva di
qualsivoglia residuo margine di discrezionalità (Consiglio di Stato, sez. III,
26/10/2015, n. 4902). Ed è vero, lo si ribadisce, che non è questo il caso che
occupa il Collegio.
E’ però altrettanto vero che su questione analoga, come
correttamente fatto rilevare dalla difesa del ricorrente, questo T.a.r. si è
pronunciato con sentenza n. 8/2012 che ha affermato principi chiari che questo
Collegio conferma e che l’Amministrazione deve tenere in debito conto.
In ordine alla richiesta di indennizzo da mero ritardo occorre
rilevare quanto segue.
L'art. 28 del d.l. n. 69/2013, convertito con modificazioni
dalla l. n. 98/2013, modificando l'art. 2 bis della L. n. 241/1990 con
l'aggiunta del comma 1 bis, ha introdotto l'indennizzo da ritardo nella
conclusione dei procedimenti ad istanza di parte, prevedendo il pagamento di
una somma pari a trenta euro per ogni giorno di ritardo, con decorrenza dalla
data di scadenza del termine del procedimento, comunque complessivamente non
superiore a 2.000 euro.
Orbene, seppure tale istituto prescinde dalla dimostrazione
degli elementi costitutivi della responsabilità extracontrattuale (prova del
danno, del comportamento colposo o doloso della p.a.; del nesso di causalità) -
essendo sufficiente il superamento del termine di conclusione del procedimento
- tuttavia, ai fini del riconoscimento del diritto all'indennizzo, una volta scaduti
i termini per la conclusione del procedimento, l'istante, nel termine
perentorio di venti giorni dalla scadenza del termine entro il quale il
procedimento si sarebbe dovuto concludere, deve ricorrere all'Autorità titolare
del potere sostitutivo di cui all'art. 2, co. 9 bis, l. n. 241/1990,
richiedendo l'emanazione del provvedimento non adottato (cfr. art. 28, co. 2,
d.l. n. 69/2013).
Insomma, una volta scaduti i termini per la conclusione del
procedimento, l’istante, nel termine perentorio di 20 giorni dalla scadenza del
termine entro il quale il procedimento si sarebbe dovuto concludere, deve
ricorrere all'Autorità titolare del potere sostitutivo di cui all'art. 2, comma
9-bis, L. n. 241/1990, richiedendo l'emanazione del provvedimento non adottato
(T.A.R. Campania, Napoli, Sez. I, n. 4168/2015) .
Il ricorrente, con la istanza indennitaria avanzata per l’anno
2014, ricevuta dall’Amministrazione in data 27 febbraio 2015, ha ritualmente
assolto all’onere prescritto dalla richiamata disposizione nel termine ivi
indicato onde la domanda di corresponsione dell’indennizzo deve trovare
accoglimento.
L’istanza di intervento del titolare del potere sostitutivo è
stata correttamente formulata, presenta tutti i requisiti previsti dalle
disposizioni sopra citate ed è tempestiva (documento 26 produzioni del
ricorrente).
La domanda è pertanto fondata e deve essere accolta nella
misura massima consentita e cioè per l’importo di € 2.000/00 (duemila).
In ordine alle ulteriori domande presentate dal ricorrente va
osservato quanto segue.
E’ inevitabile rilevare l’inammissibilità, della domanda
descritta al punto n. 6 (seppure dedotta in via subordinata) posto che è
configurabile in capo al ricorrente una posizione d'interesse legittimo
tutelabile (come è stato fatto) con l’azione avverso l’illegittimità del
silenzio dell’Amministrazione.
In merito all’azione descritta al punto n. 7, è qui sufficiente
rilevare che con riferimento alla fattispecie di illecito di cui all’art. 2050
c.c. incombe sul danneggiato l’onere della prova dell’intercorrenza del nesso
causale tra evento lesivo ed attività, prova che non è stata in alcun modo
assolta. Tutta la domanda risarcitoria è fondata su asserzioni sfornite di
prova.
Il ricorso è, in definitiva, parzialmente da accogliere per le
ragioni esposte.
Le spese seguono la regola della soccombenza e vengono
liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie
in parte, nei limiti specificati in motivazione e, per l'effetto, dichiara
l'illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione sull’istanza
presentata dal ricorrente ed il conseguente obbligo della medesima
amministrazione di provvedere, entro il termine di trenta giorni dalla
comunicazione o notificazione della presente sentenza.
Per il caso di ulteriore inadempimento, si provvederà alla
nomina di un commissario a semplice richiesta della parte ricorrente.
Condanna l’Amministrazione al pagamento dell’indennizzo
previsto dall’art. 2 bis della L. 241 del 1990 in favore del ricorrente
quantificato in € 2.000/00 (duemila).
Condanna l’intimata amministrazione al pagamento delle spese
processuali in favore del ricorrente, liquidandole nella somma forfettaria di €
2.500/00 (duemilacinquecento), oltre accessori di legge e restituzione di
quanto pagato a titolo di contributo unificato.
Manda la
Segreteria per la comunicazione, ai sensi del comma 7
dell’art. 28 del d.l. 69 del 2013, della presente sentenza alla Corte dei conti
al fine del controllo di gestione sulla pubblica amministrazione, al
Procuratore regionale della Corte dei Conti per le valutazioni di competenza,
nonché al titolare dell'azione disciplinare verso i dipendenti pubblici
interessati dal procedimento amministrativo.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità
amministrativa.
Nessun commento:
Posta un commento