Presentazione delle liste e ‘legge Severino’
Tar Calabria, Catanzaro, xx 2016,
n. xx
Il D.lgs. 235/2012 non prevede, quanto alle elezioni a cariche diverse
da quella di deputato, senatore e membro del Parlamento europeo regionali,
alcun limite temporale di durata della sanzione, analogo a quello fissato
dall’art. 13 della normativa [il Collegio richiama l’insegnamento del Consiglio
di Stato, che “ha ritenuto non
sussistere alcun profilo di irragionevolezza, posto che la diversità delle
elezioni e delle cariche non consentono di sindacare l’apprezzamento
discrezionale operato dal legislatore nel quadro di una disciplina
complessivamente eterogenea, anche sul piano sostanziale, delle fattispecie de
quibus.”, ed aggiunge che l’argomentazione è applicabile sia alla questione del
limite temporale sia a quella dei relativi presupposti (tipologia delle
condanne, pene edittali o irrogate, etc.)]
Premesso che il ricorrente è stato dichiarato non candidabile
alle elezioni amministrative comunali del 2016 per una pregressa condanna per
reato non colposo, divenuta definitiva il 31.10.2009;
Ritenuto che il D.lgs. n. 235 del 2012 non prevede, quanto alle
elezioni a cariche diverse da quella di deputato, senatore e membro del
Parlamento europeo regionali, alcun limite temporale di durata della sanzione,
analogo a quello fissato dall’art. 13 della normativa;
Osservato che, al riguardo, il Consiglio di Stato, con sentenza
6 febbraio 2013 n. 695, ha ritenuto non sussistere alcun profilo di
irragionevolezza, posto che la diversità delle elezioni e delle cariche non
consentono di sindacare l’apprezzamento discrezionale operato dal legislatore
nel quadro di una disciplina complessivamente eterogenea, anche sul piano
sostanziale, delle fattispecie de quibus. Argomento questo, che è
applicabile sia alla questione del limite temporale sia a quella dei relativi
presupposti (tipologia delle condanne, pene edittali o irrogate, etc.);
Ritenuto di dovere respingere il ricorso con sentenza in forma
semplificata, ai sensi dell’art. 129, comma 6, c.p.a.;
Ritenuto di poter compensare tra le parti le spese del
giudizio, stante la particolarità della questione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione
Seconda)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe
proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità
amministrativa.
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