sabato 14 maggio 2016





Presentazione delle liste e ‘legge Severino’

Tar Calabria, Catanzaro, xx 2016, n. xx

Il D.lgs. 235/2012 non prevede, quanto alle elezioni a cariche diverse da quella di deputato, senatore e membro del Parlamento europeo regionali, alcun limite temporale di durata della sanzione, analogo a quello fissato dall’art. 13 della normativa [il Collegio richiama l’insegnamento del Consiglio di Stato, che  “ha ritenuto non sussistere alcun profilo di irragionevolezza, posto che la diversità delle elezioni e delle cariche non consentono di sindacare l’apprezzamento discrezionale operato dal legislatore nel quadro di una disciplina complessivamente eterogenea, anche sul piano sostanziale, delle fattispecie de quibus.”, ed aggiunge che l’argomentazione è applicabile sia alla questione del limite temporale sia a quella dei relativi presupposti (tipologia delle condanne, pene edittali o irrogate, etc.)]


Premesso che il ricorrente è stato dichiarato non candidabile alle elezioni amministrative comunali del 2016 per una pregressa condanna per reato non colposo, divenuta definitiva il 31.10.2009;
Ritenuto che il D.lgs. n. 235 del 2012 non prevede, quanto alle elezioni a cariche diverse da quella di deputato, senatore e membro del Parlamento europeo regionali, alcun limite temporale di durata della sanzione, analogo a quello fissato dall’art. 13 della normativa;
Osservato che, al riguardo, il Consiglio di Stato, con sentenza 6 febbraio 2013 n. 695, ha ritenuto non sussistere alcun profilo di irragionevolezza, posto che la diversità delle elezioni e delle cariche non consentono di sindacare l’apprezzamento discrezionale operato dal legislatore nel quadro di una disciplina complessivamente eterogenea, anche sul piano sostanziale, delle fattispecie de quibus. Argomento questo, che è applicabile sia alla questione del limite temporale sia a quella dei relativi presupposti (tipologia delle condanne, pene edittali o irrogate, etc.);
Ritenuto di dovere respingere il ricorso con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell’art. 129, comma 6, c.p.a.;
Ritenuto di poter compensare tra le parti le spese del giudizio, stante la particolarità della questione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

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