Tar Piemonte 13 maggio 2016, n.
706
Deve essere ammessa la lista avente il contrassegno “FORZA TORO”,
raffigurante un toro rampante bianco su sfondo granata, posto che la legge non
tutela la possibile confondibilità dei contrassegni delle liste elettorali con
i marchi o gli altri segni distintivi di soggetti privati o società
commerciali. [E, aggiunge il Collegio, “in una materia caratterizzata dalla
tassatività delle cause di esclusione, a garanzia del principio di massima
partecipazione alla competizione elettorale, tale rilievo appare dirimente per
ritenere infondata la censura”]
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente, nella sua qualità di delegato di lista del “M.”
in occasione delle prossime elezioni per il rinnovo del sindaco e del consiglio
comunale di Torino del 5 giugno 2016, impugna il verbale n. 9 della Commissione
Elettorale Circondariale di Torino del 7 maggio 2016, pubblicato sull’albo
pretorio on line del Comune di Torino in data 11 maggio 2016, con cui è
stata disposta l’ammissione alla competizione elettorale della lista avente il
contrassegno recante la denominazione “FORZA TORO”, raffigurante un toro
rampante bianco su sfondo granata.
2. Lamenta che la predetta lista non sia stata ricusata, dal
momento che essa utilizza un contrassegno riproduttivo dei colori e del simbolo
della squadra di calcio del Torino, senza tuttavia aver ottenuto e depositato
l’autorizzazione della società Torino Football club s.p.a. all’utilizzo del
marchio e dei segni distintivi della propria denominazione sociale.
3. Il ricorso è stato notificato a mezzo posta elettronica
certificata in data 13 maggio 2016 e contestualmente depositato presso la Segreteria di questo
TAR. E’ stato quindi discusso lo stesso giorno all’udienza pubblica già fissata
dalla Sezione per la trattazione di altri ricorsi analoghi.
4. Il Ministero dell’Interno si è costituito in udienza,
eccependo oralmente l’inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione
attiva del ricorrente, e comunque, in subordine, contestandone la fondatezza e
chiedendone il rigetto.
5. Dopo la discussione orale dei difensori delle parti, la
causa è stata trattenuta dal collegio per la decisione.
6. L’eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso
formulata dalla difesa erariale è fondata.
Il ricorrente, infatti, non deduce la lesione del proprio
“diritto a partecipare al procedimento elettorale” in conseguenza dell’adozione
del provvedimento impugnato, come richiesto dall’art. 129 cod. proc. amm., ma
sembra voler tutelare gli interessi di un terzo soggetto, la società Torino
Football club s.p.a., a fronte dell’utilizzo indebito del marchio di
quest’ultima da parte della lista avversaria, limitandosi a paventare
l’ipotetico effetto perturbatore sul risultato elettorale che potrebbe derivare
da non meglio precisate “contestazioni” da parte di terzi, ossia - pare di
comprendere - da possibili azioni inibitorie proposte in sede civile dalla
società interessata in ordine all’uso del proprio marchio.
Nei termini in cui è stato formulato, il ricorso non sembra
correlato ad una posizione qualificata e differenziata del ricorrente, né ad un
suo interesse personale e concreto all’annullamento del provvedimento
impugnato, apparendo piuttosto proposto a tutela di un soggetto terzo o, al
più, a tutela dell’astratta legalità della competizione elettorale, finendo
così per assumere i caratteri di un’azione popolare non prevista dalla legge
nella materia in esame.
Lo stesso interesse a prevenire possibili effetti perturbatori
dell’esito elettorale è privo dei necessari caratteri di personalità e
concretezza, essendo legato a circostanze del tutto ipotetiche e
sostanzialmente congetturali.
7. Si può peraltro prescindere dal dichiarare l’inammissibilità
del ricorso, dal momento che lo stesso è infondato nel merito.
Il ricorrente sembra voler lamentare la possibile
confondibilità del contrassegno utilizzato dalla lista avversaria con quello
della locale squadra di calcio, il che potrebbe astrattamente influenzare
l’elettorato (meno provveduto), alterando l’esito elettorale.
Va tuttavia rilevato che la legge (art. 33 D.P.R. n. 570/1960)
prevede la ricusazione solo dei “contrassegni che siano identici o che si
possano facilmente confondere con quelli presentati in precedenza, o con quelli
notoriamente usati da altri partiti o raggruppamenti politici, ovvero
riproducenti simboli o elementi caratterizzanti di simboli che, per essere
usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento possono trarre in
errore l'elettore”, nonché dei “contrassegni riproducenti immagini o soggetti
di natura religiosa”.
La legge non tutela, invece, la possibile confondibilità dei
contrassegni delle liste elettorali con i marchi o gli altri segni distintivi
di soggetti privati o società commerciali. E in una materia caratterizzata
dalla tassatività delle cause di esclusione, a garanzia del principio di
massima partecipazione alla competizione elettorale, tale rilievo appare
dirimente per ritenere infondata la censura qui in esame.
8. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso - benchè
comunque inammissibile – può essere respinto nel merito perché infondato.
9. Le spese di lite possono essere compensate per la natura e
la novità delle questioni esaminate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione
Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,
lo respinge.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità
amministrativa.
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