La decisione del
Consiglio di Stato sull’esclusione della ‘Lista Fassina’
Cons. di Stato, V, 16 maggio 2016, n. 1987
Per le autenticazioni nelle competizioni
elettorali, a seguito della abrogazione della l. 15/1968 – in assenza di una conseguente modifica
dell’art. 14 della l. 53/1990 – in sede interpretativa non può che considerarsi
preferibile l’applicazione dell’art. 21, comma 1, del d.P.R. 445/2000 e non già
del comma 2
Pur se per l’autenticazione delle
sottoscrizioni si dovesse ritenere applicabile l’art. 21, comma 2, del d.P.R.
445/2000 (che richiede l’indicazione della data e del luogo di autenticazione)
non per questo la mancanza della data, nell’autenticazione, comporta
l’invalidità ipso iure della stessa autenticazione [il Collegio osserva che: a)
“In materia elettorale, le previsioni dell’art. 14 della l. n. 53 del 2010
costituiscono lex specialis rispetto alla disciplina generale, comminando la
nullità delle sottoscrizioni e delle relative autenticazioni solo se esse
risultano anteriori al centottantesimo giorno precedente il termine fissato per
la presentazione delle candidature; b) “La nullità comminata dall’art. 14,
comma 3, della l. n. 53 del 2010 non è pertanto, con riferimento alla data
delle autenticazioni e delle sottoscrizioni, aggiuntiva rispetto alle altre
nullità di ordine generale per inosservanza delle forme”; c) “La data
dell’autenticazione, ovvero il periodo nel quale essa avviene, rileva quindi se
e solo nei limiti in cui essa comporti la violazione dell’art. 14, comma 3, della
l. n. 53 del 1990”; d) “La sua mancanza non determina la nullità ove risulti,
comunque ictu oculi e anche aliunde, che le autenticazioni – come le
sottoscrizioni – non siano anteriori al centottantesimo giorno precedente il
termine fissato per la presentazione delle candidature”]
1. Con decreto dell’8 aprile 2016, trasmesso alle singole
Prefetture il successivo 11 aprile 2016, il Ministero dell’Interno ha fissato
la data di svolgimento delle consultazioni elettorali amministrative per la
data del 5 giugno 2016.
1.1. In data 7 maggio 2016, il sig. F.M., delegato, ha
presentato la lista «Sinistra per Roma – Fassina Sindaco», con gli
allegati richiesti.
1.2. Il successivo 8 maggio 2016, con il verbale n. 3825, la Commissione Elettorale
Circondariale ha escluso tale lista dalla competizione elettorale per
l’elezione del Sindaco e dei Consiglieri del Consiglio di Roma Capitale,
osservando che per 679 sottoscrizioni il Vicepresidente del Municipio Roma 4,
che aveva effettuato l’autenticazione, non aveva indicato la data, ritenuta
elemento essenziale della stessa autenticazione, e concludendone, quindi, che
tali sottoscrizioni non potessero essere ritenute valide.
1.3. La
Commissione, nel considerare conseguentemente valide solo 801
sottoscrizioni riportanti la data della relativa autenticazione, constatava che
la lista «Sinistra per Roma – Fassina Sindaco» non aveva rispettato il
numero minimo delle sottoscrizioni previste per i Comuni con popolazione
superiore a 1.000.000 di abitanti.
1.4. Con successivo verbale n. 1984 del 10 maggio 2016, infine,
la stessa Commissione Elettorale Circondariale ha confermato, in sede di
riesame, il provvedimento di esclusione.
2. Avverso i due provvedimenti, di cui al verbale n. 3825
dell’8 maggio 2016 e al verbale n. 1984 del 10 maggio 2016, la lista «Sinistra
per Roma – Fassina Sindaco», la sig.ra F.D., candidata, e il sig. F.M.,
delegato alla presentazione della lista, hanno proposto ricorso avanti al
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, lamentandone l’illegittimità, e
ne hanno chiesto l’annullamento, con conseguente ammissione alla competizione
elettorale.
2.1. I ricorrenti hanno proposto tre distinte censure nei
termini riassuntivi seguenti:
1) la violazione degli artt. 21, comma 1, e 38 del
d.P.R. n. 445 del 2000, poiché le formalità richieste da tali disposizioni non
contemplerebbero l’apposizione della data nell’autenticazione delle
sottoscrizioni, sicché la mancanza della data non potrebbe costituire causa di
nullità;
2) l’unica ipotesi di nullità prevista in materia,
quella dell’art. 14, comma 3, della l. n. 53 del 1990, non sarebbe ravvisabile
in concreto, per la possibilità di ricavare aliunde tale elemento e,
precisamente, dal fatto che, nel caso di specie, l’autentica è stata effettuata
da un soggetto investito della carica di Vicepresidente del IV Municipio
soltanto in data 29 dicembre 2015, sicché i verbali autenticati in via
amministrativa non potrebbero essere stati formati prima dei 180 giorni
previsti dal citato art. 14, comma 3, della l. n. 53 del 1990;
3) l’esiguità del termine fissato per la raccolta delle
sottoscrizioni, in asserita violazione dell’art. 14 della l. n. 53 del 1990 e
dell’art. 32, commi 10 e 11, del testo unico approvato con il d.P.R. n. 570 del
1960.
2.2. Si è costituito nel primo grado di giudizio il Ministero
dell’Interno, con atto depositato il 12 maggio 2016, per resistere al ricorso,
sostenendo la legittimità dell’esclusione impugnata e, comunque,
l’inammissibilità della censura relativa all’esiguità del termine per la
raccolta delle sottoscrizioni e per la stretta attinenza di tale censura ad un
atto diverso da quelli gravati e, cioè, il citato decreto dell’8 aprile 2016,
con il quale è stata fissata la data per lo svolgimento delle consultazioni
elettorali.
3. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, con la
sentenza n. 5723 del 13 maggio 2016, ha respinto il ricorso, compensando le
spese di lite.
3.1. Ha osservato il primo giudice che la disciplina delle
modalità inerenti alla autenticazione delle sottoscrizioni in materia
elettorale deve essere rinvenuta, essenzialmente, nel comma 2 e non nel comma 1
dell’art. 21 del d.P.R. n. 445 del 2000 e, dunque, in una regolamentazione di
maggior rigore formale, per la delicatezza della funzione che la formalità
dell’autenticazione riveste nel procedimento elettorale.
3.2. Da questa premessa il Tribunale Amministrativo Regionale
ha tratto la conseguenza che le invalidità che inficiano il procedimento di
autenticazione delle firme degli elettori, che accettano la candidatura o che
presentano come delegati le liste, non assumono un rilievo meramente formale,
poiché le minute regole da esse presidiate mirano a garantire la genuinità
delle sottoscrizioni, impedendo abusi e contraffazioni.
3.3. L’autenticazione prevista dall’art. 21, comma 2, del
d.P.R. n. 445 del 2000, che contempla e richiede anche l’indicazione del luogo
e della data, rappresenta in tale prospettiva, secondo la sentenza impugnata
(p. 5-6), un elemento essenziale, non integrabile aliunde, sicché la
mancanza della data apposta dal pubblico ufficiale nell’autenticazione
inficerebbe irrimediabilmente la validità della relativa sottoscrizione.
3.4. Né potrebbe essere addotto in senso contrario l’argomento,
sostenuto dai ricorrenti in primo grado, secondo cui l’art. 14, comma 3, della
l. n. 53 del 1990 avrebbe individuato e circoscritto, in questa materia,
l’unica ipotesi di nullità speciale nell’anteriorità delle sottoscrizioni e
delle autenticazioni al centottantesimo giorno precedente il termine fissato
per la presentazione delle candidature, poiché quella in esame sarebbe,
all’evidenza, una ‘nullità aggiuntiva’ rispetto alle ordinarie forme di nullità
previste per inosservanza delle forme richieste per la validità dell’atto.
3.5. In definitiva, secondo il primo giudice, la mancanza della
data di autenticazione delle sottoscrizioni renderebbe irrimediabilmente nullo
l’atto di presentazione delle liste relativamente a tali sottoscrizioni (p. 6
della sentenza impugnata).
3.6. Il Tribunale Amministrativo Regionale, infine, ha ritenuto
inammissibile la censura relativa all’esiguità del termine fissato per la
raccolta delle firme, censura qui non riproposta dagli odierni appellanti.
4. Avverso la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale
hanno proposto appello sia la lista «Sinistra per Roma – Fassina Sindaco»,
sia la sig.ra F.D., candidata, ed il sig. F.M., delegato alla presentazione
della lista, deducendo tre motivi di censura, e chiedendone la riforma, con
conseguente ammissione della lista alla competizione elettorale.
4.1. Gli appellanti hanno dedotto, in sintesi, i seguenti
motivi:
a) l’error in iudicando e la carenza di motivazione in
relazione al primo motivo dell’originario ricorso, relativo alla violazione
dell’art. 14 della l. n. 53 del 1990, alla violazione degli art. 21, comma 1, e
38, commi 2 e 3, del d.P.R. n. 445 del 2000, la violazione dell’art. 2703 c.c.
e l’eccesso di potere per difetto dei presupposti (pp. 2-10 del ricorso);
b) l’irragionevolezza dell’esclusione per una mancanza della
stessa Amministrazione e, cioè, per un errore del funzionario autenticatore,
che avrebbe dimenticato di apporre la data nell’autenticazione (p. 10 del
ricorso);
c) la violazione dei principi costituzionali ed europei,
ispirati al più ampio favor per la partecipazione alla competizione
elettorale e alla libera espressione del voto (pp. 10-12 del ricorso);
d) la violazione delle disposizioni, di cui al motivo a), anche
nell’ipotesi in cui si ritenesse applicabile l’art. 21, comma 2, del d.P.R. n.
445 del 2000, non prevedendo la normativa di settore – la legge elettorale –
una espressa sanzione della nullità laddove manchi la data dell’autenticazione.
4.2. Si è costituito il Ministero dell’Interno appellato, il 16
maggio 2016, deducendo, con articolata memoria difensiva, l’infondatezza dell’appello,
sostenendo tra le altre argomentazioni, in particolare, il carattere ‘statico’
e non mobile del rinvio dell’art. 14, comma 2, della l. n. 50 del 1993 alle
modalità previste dall’art. 20 della l. n. 15 del 1968, ora abrogato (pp. 6-7
del ricorso).
4.3. Gli appellanti hanno depositato lo stesso 16 maggio 2016
una ulteriore memoria difensiva.
4.4. Nell’udienza del 16 maggio 2016 il Collegio, uditi i
difensori delle parti, ha trattenuto la causa in decisione ai sensi degli artt.
74 e 129 c.p.a.
5. Ritiene la
Sezione che l’appello è fondato e deve essere accolto.
5.1. La questione controversa tra le parti non riguarda la
questione di carattere generale se in linea di principio siano valide le
sottoscrizioni assistite da autenticazioni prive di data: una tale questione va
comunque esaminata tenendo conto delle specifiche disposizioni rilevanti nei
vari settori dell’ordinamento (ad es., della legge notarile del 1913, del
codice civile, del d.P.R. n. 445 del 2000, ecc.).
5.2. Più limitatamente, la Sezione si deve occupare della specifica portata
delle disposizioni che riguardano il procedimento elettorale e, in particolare,
della l. n. 53 del 1990.
6. Va premesso che questo Collegio non ignora l’orientamento,
seguito e applicato dal primo giudice nella sentenza qui impugnata, per il
quale le invalidità che inficiano il procedimento di autenticazione delle
sottoscrizioni degli elettori, che accettano la candidatura o che presentano
come delegati le liste, non assumono un rilievo meramente formale: le specifiche
regole legislative mirano a garantire la genuinità delle sottoscrizioni e ad
impedire abusi e contraffazioni, con la conseguenza che l’autenticazione,
seppur distinta sul piano materiale dalla sottoscrizione, rappresenta un
elemento essenziale - non integrabile aliunde - della presentazione
della lista o delle candidature e non un semplice elemento di prova volto ad
evitare che le sottoscrizioni siano raccolte antecedentemente al 180 giorno
fissato per la presentazione delle candidature (Cons. St., sez. V, 15 maggio
2015, n. 2920).
6.1. Nemmeno ignora il Collegio l’orientamento per il quale
siano elementi essenziali costitutivi della procedura di autenticazione sia
l’apposizione del timbro, sia l’indicazione del luogo e della data della
sottoscrizione del pubblico ufficiale procedente (Cons. St., sez. V, 11
febbraio 2013, n. 786).
7. Ciò posto, ritiene la Sezione che occorre riesaminare funditus
l’ambito di applicazione delle disposizioni rilevanti in materia.
7.1. Infatti, per le autenticazioni amministrative
l’ordinamento prevede regole speciali, rispetto a quelle ‘ordinarie’ sulle
autenticazioni, desumibili dall’art. 2703 del codice civile e dall’art. 72
della legge notarile del 1913 (quanto, appunto, all’autentica formale
notarile).
8. Nel presente giudizio, rilevano specificamente le
disposizioni della l. n. 53 del 1990, recante «misure urgenti atte a
garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale», il cui art. 14,
comma 1, dispone che competenti ad eseguire le autenticazioni – in questa materia
– oltre ai notai sono diversi soggetti, tra i quali i sindaci, gli assessori
comunali e provinciali, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i
presidenti e vicepresidenti dei consigli circoscrizionali, i segretari comunali
e provinciali e i funzionari incaricati dal sindaco o dal presidente della
provincia.
8.1. Il comma 2 dell’art. 14 della l. n. 53 del 1990 stabilisce
che «l’autenticazione deve essere compiuta con le modalità di cui al secondo
e al terzo comma dell’articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15».
8.2. Senonché, la l. n. 15 del 1968 è stata abrogata a seguito
dell’entrata in vigore dell’art. 77, comma 1, del d.P.R. n. 445 del 2000.
8.3. Le disposizioni di tale d.P.R. non sono state raccordate
con quelle della legge n. 53 del 1990, sicché manca una specifica e conseguente
disposizione legislativa di ‘raccordo’ tra tale legge e il sopravvenuto d.P.R.
n. 445 del 2000 (raccordo che sarebbe stato oltremodo necessario, poiché per le
competizioni democratiche occorre un quadro normativo chiaro, che dia il
massimo grado di certezza).
9. Per la definizione del presente giudizio, dunque, acquistano
un rilievo centrale:
a) il significato attuale dell’art. 14, comma 2, della
l. n. 53 del 1990, poiché – avendo perso il suo ‘originario oggetto’ e, cioè,
il richiamo alla l. n. 15 del 1968 – esso si può ora considerare integrato o
dal comma 1 o dal comma 2 del d.P.R. n. 445 del 2000;
b) l’ambito di applicazione del comma 3 dell’art. 14
della medesima l. n. 53 del 1990 (che contiene una ‘norma di chiusura’,
applicabile pur dopo le anomale vicende normative che hanno riguardato il comma
2), per il quale «le sottoscrizioni e le relative autenticazioni sono nulle
se anteriori al centottantesimo giorno precedente il termine fissato per la
presentazione delle candidature».
10. Quanto al punto a) del § 9, anzitutto, in questo
disorganico quadro normativo va verificato se – per le competizioni elettorali
– rilevi il comma 1 o il comma 2 dell’art. 21 del d.P.R. n. 445 del 2000.
10.1. Il comma 1 dell’art. 21 citato dispone che «l’autenticità
della sottoscrizione di qualsiasi istanza o dichiarazione sostitutiva di atto
di notorietà da produrre agli organi della pubblica amministrazione, nonché ai
gestori dei servizi pubblici è garantita con le modalità di cui all’art. 38,
comma 2 e comma 3».
10.2. Il comma 2 dello stesso art. 21 dispone che, «se
l’istanza o la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà è presentata a
soggetti diversi da quelli indicati al comma 1 o a questi ultimi al fine della
riscossione da parte di terzi di benefici economici, l’autenticazione è redatta
da un notaio, cancelliere, segretario comunale, dal dipendente addetto a
ricevere la documentazione o altro dipendente incaricato dal Sindaco; in tale
ultimo caso, l’autenticazione è redatta di seguito alla sottoscrizione e il
pubblico ufficiale, che autentica, attesta che la sottoscrizione è stata
apposta in sua presenza, previo accertamento dell’identità del dichiarante,
indicando le modalità di identificazione, la data ed il luogo di autenticazione,
il proprio nome, cognome e la qualifica rivestita, nonché apponendo la propria
firma e il timbro dell’ufficio».
10.3. Ritiene il Collegio che per le autenticazioni nelle
competizioni elettorali, a seguito della abrogazione della l. n. 15 del 1968 (e
in assenza di una conseguente modifica dell’art. 14, che sarebbe stata invece,
come si è accennato, necessaria), in sede interpretativa non può che
considerarsi preferibile l’applicazione dell’art. 21, comma 1, del d.P.R. n.
445 del 2000 e non già del comma 2.
10.4. È ben vero che il comma 2 sembra riprodurre il contenuto
dell’abrogato art. 20 della l. n. 15 del 1968.
10.5. Tuttavia, vi sono decisive considerazioni per ritenere
che per le autenticazioni nelle competizioni elettorali si applica l’art. 21,
comma 1.
10.6. In primo luogo, vi è una ragione di carattere testuale.
10.7. Il comma 1 dell’art. 21 si riferisce alla presentazione
dell’istanza o della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da produrre
agli organi della pubblica amministrazione, come nel caso di specie.
10.8. Il comma 2 si riferisce, invece, alla presentazione di
tali atti a soggetti diversi dagli organi della pubblica amministrazione,
ovvero ad organi della pubblica amministrazione, quando si tratti della
riscossione da parte di terzi di benefici economici
10.9. In secondo luogo, vi è anche una ragione di ordine
teleologico, poiché le modalità di presentazione agli organi delle pubbliche
amministrazioni, ai sensi dell’art. 38, comma 3, del d.P.R. n. 445 del 2000
(richiamato dal comma 1 dell’art. 14), sono connotate da una minore rigidità
formale e da una maggiore speditezza, ciò che informa il contenzioso elettorale
e che consente vi sia, senza ulteriori formalità, la sottoscrizione
dell’interessato in presenza del soggetto addetto.
11. Al riguardo, rilevano anche i principi enunciati dalla
giurisprudenza della Corte di Cassazione.
11.1. È stato osservato, significativamente, che «il T.U.
della documentazione amministrativa del 2000 è finalizzato alla semplificazione
delle procedure: da un lato, non ha previsto l’autentica di firma per le
istanze presentate alla pubblica amministrazione o ai gestori di pubblici
servizi (D.P.R. n. 445 del 2000, art. 21, comma 1 e art. 38, comma 3);
dall’altro, ha previsto l’autenticazione, anche da parte del ‘dipendente
addetto a ricevere la documentazione o altro dipendente incaricato dal
Sindaco’, per le istanze presentate agli organi della pubblica amministrazione
o ai gestori di pubblici servizi al fine della riscossione da parte di terzi di
benefici economici, nonché per le istanze presentate a soggetti diversi (art.
art. 21, comma 2)» (Cass., sez. III, 30 agosto 2013, n. 19966).
11.2. Inoltre, si è rilevato che non mancano nella legislazione
statale «casi in cui è specificamente conferita, al dipendente addetto
dell’ufficio comunale, il potere di autenticazione di determinati atti (a
titolo esemplificativo, l. n. 53 del 1990, art. 14, in materia elettorale; l.
n. 184 del 1983, art. 31, in materia di adozione) » sicché, in definitiva,
«emerge un sistema normativo nel quale il potere di autenticazione del
dipendente addetto dell’ufficio comunale non è generalizzato, ma è di volta in
volta individuato dal legislatore» (così, ancora, Cass., sez. III, 30
agosto 2013, n. 19966).
11.3. Quanto precede induce a ritenere che – a seguito
dell’abrogazione della l. n. 15 del 1968 e in assenza di una diversa volontà
del legislatore – le disposizioni della l. n. 53 del 1990 sulle autenticazioni
delle sottoscrizioni si devono intendere integrate dall’art. 21, comma 1, del
d.P.R. n. 445 del 2000 (e dall’art. 83, comma 3, del medesimo d.P.R.,
richiamato dall’art. 21, comma 1).
11.4. Non ostano a tale applicazione le disposizioni dell’art.
28 del testo unico approvato con il d.P.R. n. 570 del 1960.
11.5. Con riferimento ad un procedimento per il quale era
applicabile la l. n. 15 del 1968, questo Consiglio (Sez. V, 23 luglio 2010, n.
4846) aveva affermato che l’autenticazione della sottoscrizione, prevista
dall’art. 14 della l. n. 53 del 1990, doveva avere luogo in conformità all’art.
28 del testo unico approvato con il d.P.R. n. 570 del 1960 (come modificato,
tra l’altro proprio con la legge n. 53 del 1990), che rinvia all’art. 20 della
l. n. 15 del 1968, ora abrogato.
11.6. Tale principio, tuttavia, non può essere più considerato
rilevante, proprio a seguito della abrogazione della legge n. 15 del 1968
(disposta dal d.P.R. n. 445 del 2000).
11.7. Del resto, una tale interpretazione – nell’affermare la
natura recettizia del rinvio alla legge n. 15 del 1968 – non risulta
condivisibile, perché incoerente con l’evoluzione normativa sulla
semplificazione in materia di documentazione amministrativa (avutasi con il
d.P.R. n. 445 del 2000).
11.8. La tesi della necessaria applicazione dell’art. 20 della
l. n. 15 del 1968 – e, oggi, dell’art. 21, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000,
tesi pur sostenuta in alcuni precedenti pronunce di questo Consiglio (v. Cons.
St., sez. V, 31 marzo 2014, n. 1542; Cons. St., sez. V, 18 gennaio 2005, n.
187) – oltre a non tener conto della avvenuta sua abrogazione formale inverte
il rapporto tra la regola e l’eccezione, che sussiste tra il comma 1 e il comma
2 dell’art. 21, e si pone in contrasto con il comma 1, che si applica a tutte
le istanze e alle dichiarazioni di notorietà da presentarsi alle pubbliche
amministrazioni, con modalità che, evidentemente, possono anche accordarsi e
contemperarsi con la generale definizione contenuta nell’art. 1, comma 1, lett.
i), del d.P.R. n. 445 del 2000.
12. L’autenticazione amministrativa, del resto, fa parte di un
sistema che risponde a regole e a finalità proprie del regime pubblicistico che
la connotano, in deroga al sistema dell’autenticazione civilistica, retta dai
principi generali dettati dal codice civile (artt. 2703 e 2704 c.c.) e dalla
legge notarile (art. 72), per quanto si applichi anche ad essa il generale
principio secondo cui «si tratta, in sostanza, di attività certificativa
che, in quanto volta ad attribuire il valore della prova documentale,
utilizzabile anche nei confronti dei terzi, alla scrittura, non può prescindere
dal rispetto delle forme per essa richieste» (Cass., sez. I, 27 aprile
2011, n. 9385).
12.1. In tale prospettiva, si deve anche rilevare che, sebbene
la legge notarile richieda, nell’art. 72, l’apposizione della data e del luogo
nell’autenticazione, la stessa disposizione generale dell’art. 2703, comma
secondo, c.c. non prevede espressamente la data dell’autenticazione tra i
requisiti formali richiesti a pena di nullità dell’autenticazione stessa,
limitandosi a definirla quale «attestazione da parte del pubblico ufficiale
che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza» e a richiedere,
previamente, l’identificazione della persona che sottoscrive (v., sul punto,
Cass., sez. II, 22.5.2008, n. 13228).
Del resto, anche l’art. 1, comma 1, lettera i), del d.P.R. n.
445 del 2000, nel dare la definizione della «autenticazione di
sottoscrizione», si riferisce alla «attestazione, da parte di un
pubblico ufficiale, che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza,
previo accertamento dell'identita' della persona che sottoscrive», senza
richiamare la data ed il luogo.
12.2. E’ stato inoltre rilevato che l’autenticazione, avendo la
funzione di verifica, da parte del pubblico ufficiale, dell’identità del
firmatario, non richiede che l’autenticazione sia effettuata contestualmente o
nella stessa data in cui avviene la sottoscrizione della scrittura privata
(Cass., Sez. Un., 5 maggio 2006, n. 10312).
12.3. E questo Consiglio di Stato, proprio in questa materia,
ha chiarito che la circostanza che, di solito, l’autenticazione segua
immediatamente la sottoscrizione non implica che la contestualità temporale sia
un elemento essenziale dell’autenticazione, sicché la mancanza della
contestualità non ne comporta l’inesistenza (Cons. St., sez. V, 31 marzo 2014,
n. 1542).
12.4. Benché pertanto, come si è premesso supra al §
5.1., non rilevi nel presente giudizio definire i requisiti, le forme e le
conseguenze dell’autentica notarile o, a livello di sistema, della scrittura
privata autenticata sul piano civile (poiché in questa sede occorre accertare,
se nel procedimento elettorale siano valide le sottoscrizioni con autentica
amministrativa priva di data), occorre comunque tener presente, anche sul piano
generale, il rilievo della data nell’autenticazione, «la cui certezza,
diversamente che per l’atto pubblico, non è richiesta ai fini della validità,
ma soltanto della opponibilità, ove occorra stabilirne la anteriorità o la
posteriorità rispetto a un altro evento» (Cass., sez. II, 30 marzo 2011, n.
7264).
12.5. Ed è questa, infatti, la questione che, seppur con le
differenze che connotano la peculiare materia elettorale, il Collegio deve
risolvere, esaminando il tema di cui al punto b) del § 9, anche con
riferimento alla previsione speciale dell’art. 14, comma 3, della l. n. 53 del
1990.
13. Ritiene la
Sezione infatti che, pur se per l’autenticazione delle
sottoscrizioni si dovesse ritenere applicabile l’art. 21, comma 2, del d.P.R.
n. 445 del 2000 (che richiede l’indicazione della data e del luogo di
autenticazione), come pure il Tribunale Amministrativo Regionale ha ritenuto
nella sentenza impugnata, non per questo la mancanza della data,
nell’autenticazione, comporti l’invalidità ipso iure della stessa
autenticazione.
13.1. In materia elettorale, le previsioni dell’art. 14 della
l. n. 53 del 2010 costituiscono lex specialis rispetto alla disciplina
generale, comminando la nullità delle sottoscrizioni e delle relative
autenticazioni solo se esse risultano anteriori al centottantesimo giorno
precedente il termine fissato per la presentazione delle candidature.
13.2. La nullità comminata dall’art. 14, comma 3, della l. n.
53 del 2010 non è pertanto, con riferimento alla data delle autenticazioni e
delle sottoscrizioni, aggiuntiva rispetto alle altre nullità di ordine generale
per inosservanza delle forme.
13.2. La data dell’autenticazione, ovvero il periodo nel quale
essa avviene, rileva quindi se e solo nei limiti in cui essa comporti la
violazione dell’art. 14, comma 3, della l. n. 53 del 1990.
13.3. La sua mancanza non determina la nullità ove risulti,
comunque ictu oculi e anche aliunde, che le autenticazioni – come
le sottoscrizioni – non siano anteriori al centottantesimo giorno precedente il
termine fissato per la presentazione delle candidature.
13.4. Al di fuori della eccezionale ipotesi prevista per le
competizioni elettorali dall’art. 14, comma 3, della l. n. 53 del 1990, la
legge non sanziona con la nullità l’assenza della data nella autenticazione.
13.5. Come si è appena premesso al § 12.2., non si pone del
resto, nel sistema dell’autenticazione amministrativa in esame, una questione
di ‘opponibilità’ della sottoscrizione – analogo a quello che si verifica in
sede civilistica – se non nei limiti, tassativi, previsti dall’art. 14, comma
3, della l. n. 53 del 1990, che sancisce la invalidità delle autenticazioni
anteriori a tale giorno.
14. Nel caso di specie, però, la violazione dell’art. 14, comma
3, della l. n. 53 del 1990 deve essere esclusa, per le seguenti dirimenti
circostanze, ben evidenziate dagli appellanti, e in particolare:
- tutti i verbali contestati recano la firma e il seguente
timbro «ROMA CAPITALE – MUNICIPIO IV – Il Vice Presidente – C.C.» (doc.
5 fasc. parte appellante: circostanza non contestata);
- l’autentica nei moduli predisposti dal Ministero è prevista
come atto cumulativo e non già ‘firma per firma’;
- le sottoscrizioni sono state rese e autenticate sui moduli
ministeriali recanti la data del 5 giugno e, dunque, formati dopo l’indizione
delle elezioni – avvenuta l’8 aprile 2016 - e, quindi, nei 180 giorni previsti.
15. Peraltro, il pubblico ufficiale autenticatore, che ha
raccolto le firme, è stato nominato non oltre il termine di 180 giorni,
decorrente da quello fissato per la presentazione delle candidature, poiché
l’atto di investitura della vicepresidente C.C., che ha autenticato le
sottoscrizioni, risale con certezza inoppugnabile al 28 dicembre 2015.
16. Quanto precede induce la Sezione a ritenere che:
- dal quadro normativo vigente, non chiaro né coordinato, non
risulta espressamente affermata né è stata prevista la necessità, a pena di
nullità, della data delle autenticazioni amministrative;
- in mancanza di una esplicita previsione di una nullità, di
ordine strutturale o testuale, essa non può essere desunta, nell’ambito del
procedimento elettorale, dallo scopo che la data potrebbe eventualmente
soddisfare, non essendo ammesse nullità “funzionali”;
- a fronte di tale scarsa chiarezza del quadro normativo, deve
essere valorizzato il principio del favor partecipationis, per il quale
– in assenza di una chiara disposizione ostativa – può partecipare alla
competizione elettorale una lista in possesso di tutti i requisiti sostanziali
richiesti;
- la rilevanza del momento temporale è sancita dal legislatore,
a pena di nullità, esclusivamente ai fini del rispetto dell’art. 14, comma 3,
della l. n. 53 del 1990, secondo cui «le sottoscrizioni e le relative
autenticazioni sono nulle se anteriori al centottantesimo giorno precedente il
termine fissato per la presentazione delle candidature»;
- tale requisito temporale, in assenza di contrarie previsioni
legislative, può desumersi aliunde, se risulta con certezza che la
sottoscrizione e l’autenticazione non risalgono e non possono risalire ad un
periodo anteriore al centottantesimo giorno precedente al termine fissato per
la presentazione delle candidature;
- in materia elettorale, almeno limitatamente alla data delle
autenticazioni, rileva il principio di strumentalità delle forme, che
può essere egualmente soddisfatto, in ragione del valore preminente del favor
partecipationis, laddove la certezza sul rispetto della finalità, alla
quale la forma sia preordinata, sia comunque raggiunta;
- l’invalidità delle operazioni, alla stregua di tale
fondamentale canone interpretativo in materia elettorale, può essere ravvisata
solo quando la mancanza di elementi o di requisiti essenziali impedisca il
raggiungimento dello scopo che connota il singolo atto, mentre non possono
comportare l’annullamento delle operazioni le mere irregolarità, ossia quei
vizi da cui non derivi alcun pregiudizio per le garanzie o la compressione
della libera espressione del voto (v., ex plurimis, Cons. St., sez. V,
15 maggio 2015, n. 2920).
17. L’applicazione del principio del favor partecipationis
risulta corroborata dalle considerazioni della Corte Costituzionale e della
Corte Europea dei diritti dell’uomo:
- con la sentenza n. 1 del 13 gennaio 2014, la Corte Costituzionale
ha evidenziato che le disposizioni sui sistemi elettorali sono ragionevoli se
stabiliscono «oneri non sproporzionati rispetto al perseguimento» di
obiettivi legittimi, il che comporta che le medesime disposizioni possono
comportare l’esclusione delle liste solo quando siano violate chiare previsioni
che precisino le formalità da seguire e le conseguenze derivanti nel caso di
loro violazione;
- con la sentenza 16 marzo 2006, n. 58278, la stessa Corte
europea dei diritti dell’uomo, Grande Chambre, ha evidenziato che la
legislazione elettorale dei singoli Stati deve tendere a procedure volte a
determinare l’effettiva volontà del popolo, il che comporta che l’esclusione di
una lista può essere disposta solo quando la legge la preveda chiaramente.
17.1. A tale ultimo riguardo, proprio in tale ultima sentenza
(§§ 103-104), la Corte
europea ha chiarito che «vi sono molti modi per organizzare e gestire i
sistemi elettorali e numerose differenze in Europa specie nell’evoluzione
storica, nella diversità culturale, nel pensiero politico e spetta ad ogni
Stato contraente fondere tali diversità nella sua propria visione della
democrazia».
Va rimarcato come la disciplina nazionale, ha aggiunto la Corte, deve comunque
consentire che le condizioni alle quali sono subordinati il diritto di votare o
di candidarsi alle elezioni non riducano i diritti ad un punto tale da pregiudicare
la loro essenza e privarli della loro effettività; che perseguano uno scopo
legittimo; che i mezzi impiegati non siano, soprattutto, sproporzionati
rispetto al fine che la legislazione nazionale persegue, sicché tutte le
condizioni imposte da questa devono rispecchiare «la preoccupazione di
mantenere l’integrità e l’effettività di una procedura elettorale volta a
determinare la volontà del popolo mediante un suffragio universale».
17.2. Non vi è dubbio che, proprio alla luce di tali
fondamentali principi costituzionali ed europei, l’applicazione della
strumentalità delle forme debba a maggior ragione trovare applicazione alla
questione sul rilievo della data delle autenticazioni delle sottoscrizioni a
fini elettorali, non disciplinata dal legislatore nel senso della loro nullità in
re ipsa.
18. Nella specie, e in conclusione, con certezza si può
affermare le autenticazioni hanno avuto luogo in un periodo non anteriore al
centottantesimo giorno precedente il termine fissato per la presentazione delle
candidature, sicché, nonostante la mancanza della data, si deve ravvisare la
validità delle autenticazioni contestate.
19. Pertanto, l’appello va accolto e, in riforma della sentenza
impugnata, deve essere accolto il ricorso di primo grado, annullando i
provvedimenti di esclusione, impugnati in primo grado, di cui ai verbali n.
3825 dell’8 maggio 2016 e n. 1984 del 10 maggio 2016 della Commissione
Elettorale Circondariale di Roma, con conseguente ammissione della lista «Sinistra
per Roma – Fassina Sindaco» alle elezioni comunali di Roma.
20. Sussistono ragioni ai sensi del combinato disposto
dell’art. 26 c.p.a. e dell’art. 92, comma secondo, c.p.c., proprio attesa la
novità del caso, per compensare tra le parti le spese e gli onorari dei due
gradi del giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza),
definitivamente pronunciando sull’appello n. 3784 del 2016, come in epigrafe
proposto, lo accoglie e per l’effetto, in integrale riforma della sentenza
impugnata, accoglie il ricorso proposto in primo grado e annulla i verbali n.
3825 dell’8 maggio 2016 e n. 1984 del 10 maggio 2016 della Commissione
Elettorale Circondariale di Roma e conseguentemente ammette la lista «Sinistra
per Roma – Fassina Sindaco» alle elezioni comunali di Roma.
Compensa interamente tra le parti le spese del doppio grado di
giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità
amministrativa.
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