Concessione della cittadinanza italiana
Tar Toscana xxx 2016, n. xxx
E’ inammissibile, per difetto di giurisdizione – configurandosi, da
parte dell’Amministrazione, un’attività vincolata – il ricorso contro il provvedimento sindacale
di diniego (della ricezione) del giuramento – previsto dall’art. 10 della l.
91/1992 – da parte dello straniero, beneficiario del decreto di
naturalizzazione, diniego motivato dal venir meno – medio tempore – (del requisito) della residenza legale
E’ tuttora vigente l’art. 4, c. 7, del d.P.R. 572/1993, ai sensi del
quale “le condizioni previste per la proposizione dell'istanza di cui all’ art.
9 della legge devono permanere sino alla prestazione del giuramento di cui
all’art. 10 della legge”, in quanto l’art. 8 del d.P.R. 362/1994, ha – sì –
abrogato l’articolo predetto, ma solo limitatamente alle parti modificate con
la novella
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 478 del 2016, proposto da:
-X-, rappresentato e difeso dall'avv. X;
sul ricorso numero di registro generale 478 del 2016, proposto da:
-X-, rappresentato e difeso dall'avv. X;
contro
Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di A..,
rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato,
domiciliata in Firenze, Via degli Arazzieri 4; Ufficiale dello Stato Civile del
Comune di G. Pro-Tempore, Ufficiale dello Stato Civile del Comune di A.. Pro-Tempore, rappresentati e difesi per legge
dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Firenze, Via degli
Arazzieri 4;
per l'annullamento
dei seguenti provvedimenti amministrativi:1) provvedimento del
16.2.2016, protocollo n. 1437, col quale il Sindaco del Comune di G., agendo
quale Ufficiale di Stato Civile, ha comunicato al signor -X-, dichiarato
cittadino italiano per naturalizzazione, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett.
F) della legge n. 91/1992, di non poter procedere alla ricezione del giuramento
prescritto dall'art. 10 della legge citata; 2) provvedimento del 29.2.2016
protocollo no 8692, col quale la
Prefettura di A. - Ufficio Territoriale del Governo, nella
persona del Dirigente Area IV - Vice Prefetto Aggiunto, facendo esplicito
riferimento ad indicazioni ricevute dal Ministero dell'Interno, Dipartimento
per le Libertà Civili e l'Immigrazione - Area 111 ter, Cittadinanza, ha
confermato il diniego di prestare giuramento previsto dall'art. 10 legge cittadinanza
opposto al signor -X- dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune di G. col
provvedimento n. 1437 del 16.2.2016; 3) provvedimento del 22.2.2016, protocollo
n. 1905, col quale il Sindaco del Comune di G., agendo quale Ufficiale di Stato
Civile, ha nuovamente opposto al signor -X-, dichiarato cittadino italiano per
naturalizzazione, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. F) della legge n.
91/1992, di non poter procedere alla ricezione del giuramento prescritto
dall'art. 10 della legge citata; 4) provvedimento del 18.1.2016 adottato
dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di A., agendo quale Ufficiale di
Stato Civile, ha comunicato al Magistrato di Sorveglianza di B. (il quale ne ha
dato comunicazione al signor-X- con decreto n. 676/2016 del 29.2.2016), di aver
opposto al signor -X-, dichiarato cittadino italiano per naturalizzazione, ai
sensi dell'art. 9, comma 1, lett. F) della legge n. 91/1992, di non poter
procedere alla ricezione del giuramento prescritto dall'art. 10 della legge
citata perché sarebbero venute meno le condizioni richieste per l'acquisizione
dello status di cittadino;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero
dell'Interno e di U.T.G. - Prefettura di A. e di Ufficiale dello Stato Civile
del Comune di G. Pro-Tempore e di Ufficiale dello Stato Civile del Comune di A.
Pro-Tempore;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 aprile 2016 il
dott. Saverio Romano e uditi per le parti i difensori come specificato nel
verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Premesso che:
a) il sig. -X-, attualmente detenuto presso il carcere di A.,
avendo ricevuto la notifica del decreto di conferimento della cittadinanza
italiana (emesso con decreto del Presidente della Repubblica in data 21 maggio
2015), chiedeva al Magistrato di Sorveglianza un permesso straordinario per
recarsi presso l’ufficiale di stato civile del Comune di G. a prestare il
giuramento prescritto dall’art. 10 della legge 5 febbraio 1992 n. 91.
b) alla richiesta di appuntamento, l’Ufficiale di stato civile
ha invece risposto di non poter ricevere il predetto giuramento avendo appreso
dalla Prefettura di A. le seguenti informazioni:
- in data 3 agosto 2015 al sig.-X- è stato notificato il
decreto con cui il Questore di A. aveva revocato il permesso di soggiorno del
19 gennaio 2015;
- pertanto, il cittadino albanese non ha più la residenza
legale in Italia;
- le condizioni richieste per la proposizione dell’istanza ex
art. 9 della legge sulla cittadinanza devono permanere fino alla prestazione
del giuramento di cui all’art. 10 (come previsto dall’art. 4 comma 7 del
regolamento di esecuzione di cui al D.P.R. n. 573 del 1993);
- pertanto, il sig.-X- non può essere ammesso a prestare il
giuramento;
c) con successiva comunicazione l’interessato ha contestato la
fondatezza dei motivi opposti dall’Ufficiale di stato civile; la Prefettura di A. ha
invece ribadito le ragioni ostative alla prestazione del giuramento
(comunicando che lo stesso avviso era stato espresso dal Dipartimento per le
Libertà civili e l’Immigrazione del Ministero dell’Interno, opportunamente
consultato); il Sindaco del Comune di G. ha a sua volta ribadito di non poter
procedere alla ricezione del giuramento; il Magistrato di Sorveglianza di B. ha
infine rigettato l’istanza di permesso straordinario presentata dal detenuto;
d) il Sig.-X- ha pertanto impugnato gli atti del Sindaco del
Comune di G., emessi in qualità di Ufficiale di stato civile, il provvedimento
del Prefetto di A., nonché il provvedimento del 18.1.2016 del Sindaco di A.
(del quale peraltro non si fa menzione nel corpo del ricorso), deducendo i
seguenti motivi: 1) Violazione dell’art. degli artt. 9 e 10 della legge 5
febbraio 1992 n. 91 e dell’art. 7 del D.P.R. 12 ottobre 1993 n. 572 (recante il
relativo regolamento di esecuzione); 2) eccesso di potere per travisamento dei
fatti, insufficienza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione,
ingiustizia manifesta;
- in particolare, il ricorrente ha sostenuto che: a) il rifiuto
opposto dall’Ufficiale di stato civile costituisce un inammissibile sindacato
sulle condizioni ritenute ostative al perfezionamento della cittadinanza
italiana già riconosciuta al sig.-X-; la concessione della cittadinanza,
avvenuta con decreto emesso dal Presidente della Repubblica, configura un vero
e proprio diritto dello straniero, acquisito dopo l’accertamento del requisito
di permanenza legale da almeno dieci anni nel territorio italiano e previa una
valutazione ampiamente discrezionale, con esito favorevole, operata
dall’autorità competente; lo status di cittadino italiano non avrebbe effetto
se non fosse seguito dalla prestazione del giuramento di fedeltà alla
Repubblica e di osservarne la
Costituzione e le leggi, da prestarsi entro sei mesi dalla
notifica del decreto di concessione della cittadinanza (ex art. 7 del D.P.R.
572/1993); alcuna rilevanza può essere attribuita alla revoca del permesso di
soggiorno posto che alla data del 3 agosto 2015 il sig.-X- aveva già acquisito
lo status di cittadino italiano (e perduto la qualità di straniero al quale
soltanto può essere revocato il permesso di soggiorno), avendone maturato il
requisito di residenza legale in Italia già alla data del 21 maggio 2015 (di
adozione del provvedimento di naturalizzazione); l’eventuale prestazione del
giuramento in data successiva al termine di sei mesi comporta la previsione di
un sindacato di merito e una nuova istruttoria (poiché l’interessato deve
produrre ulteriori documenti), esclusi ove il giuramento sia prestato nel
predetto termine semestrale; b) il provvedimento emesso dal Prefetto di A.,
oltre ad essere viziato per incompetenza (essendo l’atto riservato
all’Ufficiale di stato civile), costituisce un ostacolo al perfezionamento
della fattispecie costitutiva del rilascio del decreto di concessione della
cittadinanza ed ha finito per condizionare l’operato dell’Ufficiale dello stato
civile chiamato non a partecipare al perfezionamento della fattispecie ma soltanto
a raccogliere il giuramento e ad effettuare la relativa annotazione nei
registri dello stato civile; decorso il termine di sei mesi, il sig.-X-
dovrebbe dare la prova della persistenza delle condizioni richieste dagli artt.
6 e 9 della legge n. 91/1992, il che costituirebbe un ostacolo insormontabile
essendosi nel frattempo resosi responsabile di reati ostativi alla concessione
del beneficio (mentre dovrebbe essere trattato alla stregua di un cittadino
italiano che ha commesso reati e che sta espiando la sua pena).
- costituitasi in giudizio, l’Amministrazione dell’Interno
intimata ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo ed
ha chiesto, nel merito, il rigetto di tutte le domande proposte.
Considerato che:
- il ricorrente (allo stato detenuto in carcere) al quale è
stato notificato il decreto di conferimento della cittadinanza italiana (emesso
con decreto del Presidente della Repubblica in data 21 maggio 2015), ha
impugnato il provvedimento del Sindaco del Comune di G. il quale, agendo quale
Ufficiale di Stato Civile, ha opposto (alla richiesta dell’interessato) di non
poter procedere alla ricezione del giuramento prescritto dall'art. 10 della
legge 5 febbraio 1992 n. 91, poiché il cittadino albanese non ha più la
residenza legale in Italia a seguito del decreto del 19 gennaio 2015 con cui il
Questore di A. gli aveva revocato il permesso di soggiorno;
- l’art. 95, comma 1, del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396
(Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato
civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della L. 15 maggio 1997, n. 127)
prevede: “Chi intende promuovere la rettificazione di un atto dello stato
civile o la ricostituzione di un atto distrutto o smarrito o la formazione di
un atto omesso o la cancellazione di un atto indebitamente registrato, o
intende opporsi a un rifiuto dell'ufficiale dello stato civile di ricevere in
tutto o in parte una dichiarazione o di eseguire una trascrizione, una
annotazione o altro adempimento, deve proporre ricorso al tribunale nel cui
circondario si trova l'ufficio dello stato civile presso il quale è registrato
l'atto di cui si tratta o presso il quale si chiede che sia eseguito
l'adempimento”;
- l’art. 25, comma1, del medesimo D.P.R. prevede: “L'ufficiale
dello stato civile non può trascrivere il decreto di concessione della
cittadinanza se prima non è stato prestato il giuramento prescritto
dall'articolo 10 della legge 5 febbraio 1992, n. 91”;
- l’attività dell’amministrazione, nella fattispecie, si
configura come vincolata essendo limitata alla verifica della sussistenza del
requisito, in capo al richiedente il giuramento, della residenza legale che
costituisce una condizione per la concessione della cittadinanza, la quale (al
pari degli altri requisiti) deve permanere sino alla prestazione del giuramento
di cui all'art. 10 della legge, come dispone l’art. 4 comma 7 del D.P.R. 12
ottobre 1993, n. 572 (abrogato con successivo D.P.R. 18 aprile 1994 n. 362,
emesso ai sensi dell’art. 2 della L. 24/12/1993, n. 537, ma solo “limitatamente
alle parti modificate con il presente regolamento”);
- nel caso in esame, l'ufficiale di stato civile non ha
sindacato la legittimità del decreto ministeriale di concessione della
cittadinanza in sede di giuramento di fedeltà alla Repubblica (come
nell’ipotesi esaminata da Tribunale Crotone, 26/03/2010);
- in materia d cittadinanza, la giurisprudenza (cfr. Cons.
Stato, Sez. VI, 24 marzo 2014 n. 1404) circoscrive la giurisdizione del G.A.
alle fattispecie ampiamente discrezionali di cause preclusive, tali da
risultare idonee a degradare ad interesse legittimo il diritto soggettivo ad
acquistare lo status di cittadino italiano, con conseguente tendenziale
limitazione del sindacato giurisdizionale al vaglio di eventuali profili di
eccesso di potere, che possono essere individuati qualora il diniego risulti
illogico o contraddittorio, ovvero non giustificato anche attraverso gli atti a
cui faccia richiamo per relationem (v. Cons. St., sez. VI, 2 marzo 2009, n.
1173);
- sussiste, pertanto, il difetto di giurisdizione di questo
G.A., essendo la fattispecie devoluta alla giurisdizione del Giudice ordinario;
la dichiarazione di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in
favore di quello ordinario determina gli effetti, in ordine alla prosecuzione
del giudizio presso il giudice munito di giurisdizione, di cui all’art. 11,
comma 2, cod. proc. amm.;
- attesa la peculiarità della fattispecie, le spese di giudizio
possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo
dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità
amministrativa.
Spese compensate.
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