Rilevanza delle dichiarazioni di insussistenza delle cause di
incandidabilità
Tar Lombardia, Milano, 11 maggio
2016, n. 932
La mancanza della dichiarazione di insussistenza delle cause di
incandidabilità, previste dall’art. 12 del d. lgs. 235/2010, da prodursi
“unitamente” alle dichiarazioni di accettazione delle candidature, nel termine
– perentorio – fissato dall’art. 33 del d.P.R. 570/1960 per la presentazione
delle liste e dei relativi allegati, comporta l’esclusione del candidato (e –
se del caso – dell’intera lista) dalla competizione elettorale [né, aggiunge il
Collegio, “risulta suscettibile di condivisione la tesi secondo cui le
dichiarazioni de quibus potrebbero essere presentate, ai sensi dell’art. 12,
comma 2, cit, entro il termine previsto per l’ammissione delle liste, in quanto
la norma riferisce il termine in esame all’esercizio, da parte della competente
Commissione elettorale, del potere di esclusione, non già all’attività imposta
ai presentatori della lista ai fini della produzione dei documenti in esame”; e
neppure “è utilmente invocabile … la facoltà di integrazione contemplata
dall’ultimo comma del citato art. 33 del d.lgs. (….?...) n. 570/1960,
riferibile alle sole ipotesi di mere irregolarità relative a documenti comunque
presentati in termini e non estensibile alla mancata produzione di documenti
richiesti, a pena di esclusione, in sede di presentazione delle liste”]
FATTO e DIRITTO
1. I ricorrenti, in qualità di candidati della lista Fratelli
d’Italia – Alleanza Nazionale – Giorgia Meloni per Parisi Sindaco, impugnano
l’esclusione della lista perchè tutte le dichiarazioni di accettazione delle
candidature sono prive della dichiarazione di insussistenza delle cause di
incandidabilità prevista dall’art. 12 del d. lgs. 31 dicembre 2012 n. 235.
Contro i suddetti atti i ricorrenti hanno proposto i seguenti
motivi di ricorso.
I) Violazione e falsa applicazione degli artt. l, comma 2, 6 e
18, comma 2, l. 241/1990; violazione e falsa applicazione dell'art. 33 d.p.r.
570/1960, eccesso di potere per carenza di istruttoria, travisamento del
presupposti di fatto e di diritto, illogicità ed ingiustizia manifesta.
II) Violazione e falsa applicazione dell'art. 46 d.p.r.
445/2000; violazione e falsa applicazione degli artt. 1428,1429 e 1431 cod.civ.;
eccesso di potere per carenza di istruttoria, travisamento dei presupposti di
fatto e di diritto, illogicità ed ingiustizia manifesta.
III) Questione di legittimità costituzionale dell'art.12, comma
2, del d. lgs. n. 235 del 31/1212012 in relazione agli artt. 51, 2 e 25, della
Costituzione nonche' dell'art. 7 della Convenzione europea per la salvaguardia
dei diritti dell'uomo.
IV) Violazione dell ,art. 49 della carta dei diritti
fondamentali dell'unione europea in ordine al principio di legalità.
All’udienza del 11 maggio 2016 la causa è stata trattenuta dal
Collegio per la decisione.
2. Il ricorso è infondato.
Dall’esame degli atti risulta che, nonostante il certificato di
ricezione della lista redatto dal segretario comunale riporti la presentazione
dell’accettazione delle candidature munite della dichiarazione di insussistenza
delle cause di incandidabilità previste dall’art. 12 del d. lgs. 31 dicembre
2012 n. 235, c.d. legge Severino, tali dichiarazioni mancavano alla scadenza
del termine per la presentazione delle candidature.
Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 2389/2014, ha
chiarito che:
- le autodichiarazioni in esame debbono essere prodotte
“unitamente” alle dichiarazioni di accettazione delle candidature e nel termine
fissato dall’art. 33 del d.P.R. n. 570/1960 per la presentazione delle liste e
dei relativi allegati (“ore dodici del ventinovesimo giorno antecedente la data
della votazione”);
- detto ultimo termine va considerato perentorio in quanto
assolve alla fondamentale funzione di consentire la corretta organizzazione
dell’attività preordinata allo svolgimento della competizione elettorale,
garantendo che la documentazione indispensabile ai fini della partecipazione
sia depositata per tempo onde consentire alla Commissione un corretto e
tempestivo governo delle operazioni preliminari alle elezioni;
- l’obbligo di esclusione dei candidati per i quali non siano
state prodotte dette dichiarazioni è vieppiù corroborato dall’esplicita
previsione recata in tal senso dall’art. 12, comma 2, del d.lgs n. 235/2012;
- non risulta suscettibile di condivisione la tesi secondo cui
le dichiarazioni de quibus potrebbero essere presentate, ai sensi dell’art. 12,
comma 2, cit, entro il termine previsto per l’ammissione delle liste, in quanto
la norma riferisce il termine in esame all’esercizio, da parte della competente
Commissione elettorale, del potere di esclusione, non già all’attività imposta
ai presentatori della lista ai fini della produzione dei documenti in esame;
-non è utilmente invocabile neanche la facoltà di integrazione
contemplata dall’ultimo comma del citato art. 33 del d.lgs. n. 570/1960,
riferibile alle sole ipotesi di mere irregolarità relative a documenti comunque
presentati in termini e non estensibile alla mancata produzione di documenti
richiesti, a pena di esclusione, in sede di presentazione delle liste (cfr.,
con riguardo all’analogo caso dell’ omessa produzione della dichiarazione di
cui all’art. 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, Consiglio Stato, Sez. V 17
maggio 1996, n. 574, secondo cui detta lacuna implica la nullità insanabile
della candidatura incompleta; cfr. anche Consiglio di Stato, Sez. V, 3 maggio
1994, n. 410);
-non depone, infine, a sostegno delle doglianze articolate
dagli appellanti il richiamo alla sentenza dell’Adunanza Plenaria del Consiglio
di Stato 8 novembre 1999, n. 23, relativa all’omessa allegazione alla lista dei
certificati elettorali dei presentatori, posto che la ratio del decisum,
incentrata sul’autonoma acquisibilità di documenti già in possesso dell’amministrazione,
non è estensibile al diverso caso della tardiva produzione di un documento che,
sulla scorta di un’attività non surrogabile e priva di equipollenti, deve
essere formato dal privato e indirizzato all’amministrazione entro un termine
perentorio.
A ciò si aggiunge che non è invocabile il principio del
soccorso istruttorio riconosciuto da questa Sezione per il caso in cui la lista
sia stata presentata ed accettata prima della scadenza del termine di
presentazione e, benchè esercitabile entro quel termine, non lo sia stato per
errore o incuria del segretario comunale incaricato di ricevere la
documentazione (TAR Lombardia, Milano, III, 08/05/2015 n. 1135).
E’ manifestamente inammissibile la questione di legittimità
costituzionale dell’art. 12, comma 2, del d.lgs n. 235/2012, sollevata sotto il
profilo dell’indebita equiparazione tra mancanza di dichiarazione di assenza di
cause ostative e incandidabilità, in quanto ciò che viene escluso, nel caso in
questione, non è la possibilità di sanare un vizio formale, pacificamente
ammessa, ma quello di fissare un termine ultimo perentorio per modificare i
documenti presentati.
E’ manifestazione inammissibile la questione di legittimità
dell’art. 12, comma 2, del d.lgs n. 235/2012, per violazione dell’art. 49 della
Carte europea dei diritti dell’Uomo, in quanto l’esclusione non costituisce una
pena ma una conseguenza amministrativa della mancata presentazione di una lista
conforme alle norme di legge.
In definitiva quindi il ricorso va respinto.
3. Spese compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione
Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo
respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità
amministrativa.
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