giovedì 12 maggio 2016





Rilevanza delle dichiarazioni di insussistenza delle cause di incandidabilità


Tar Lombardia, Milano, 11 maggio 2016, n. 932

La mancanza della dichiarazione di insussistenza delle cause di incandidabilità, previste dall’art. 12 del d. lgs. 235/2010, da prodursi “unitamente” alle dichiarazioni di accettazione delle candidature, nel termine – perentorio – fissato dall’art. 33 del d.P.R. 570/1960 per la presentazione delle liste e dei relativi allegati, comporta l’esclusione del candidato (e – se del caso – dell’intera lista) dalla competizione elettorale [né, aggiunge il Collegio, “risulta suscettibile di condivisione la tesi secondo cui le dichiarazioni de quibus potrebbero essere presentate, ai sensi dell’art. 12, comma 2, cit, entro il termine previsto per l’ammissione delle liste, in quanto la norma riferisce il termine in esame all’esercizio, da parte della competente Commissione elettorale, del potere di esclusione, non già all’attività imposta ai presentatori della lista ai fini della produzione dei documenti in esame”; e neppure “è utilmente invocabile … la facoltà di integrazione contemplata dall’ultimo comma del citato art. 33 del d.lgs. (….?...) n. 570/1960, riferibile alle sole ipotesi di mere irregolarità relative a documenti comunque presentati in termini e non estensibile alla mancata produzione di documenti richiesti, a pena di esclusione, in sede di presentazione delle liste”]



FATTO e DIRITTO
1. I ricorrenti, in qualità di candidati della lista Fratelli d’Italia – Alleanza Nazionale – Giorgia Meloni per Parisi Sindaco, impugnano l’esclusione della lista perchè tutte le dichiarazioni di accettazione delle candidature sono prive della dichiarazione di insussistenza delle cause di incandidabilità prevista dall’art. 12 del d. lgs. 31 dicembre 2012 n. 235.
Contro i suddetti atti i ricorrenti hanno proposto i seguenti motivi di ricorso.
I) Violazione e falsa applicazione degli artt. l, comma 2, 6 e 18, comma 2, l. 241/1990; violazione e falsa applicazione dell'art. 33 d.p.r. 570/1960, eccesso di potere per carenza di istruttoria, travisamento del presupposti di fatto e di diritto, illogicità ed ingiustizia manifesta.
II) Violazione e falsa applicazione dell'art. 46 d.p.r. 445/2000; violazione e falsa applicazione degli artt. 1428,1429 e 1431 cod.civ.; eccesso di potere per carenza di istruttoria, travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, illogicità ed ingiustizia manifesta.
III) Questione di legittimità costituzionale dell'art.12, comma 2, del d. lgs. n. 235 del 31/1212012 in relazione agli artt. 51, 2 e 25, della Costituzione nonche' dell'art. 7 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo.
IV) Violazione dell ,art. 49 della carta dei diritti fondamentali dell'unione europea in ordine al principio di legalità.
All’udienza del 11 maggio 2016 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.
2. Il ricorso è infondato.
Dall’esame degli atti risulta che, nonostante il certificato di ricezione della lista redatto dal segretario comunale riporti la presentazione dell’accettazione delle candidature munite della dichiarazione di insussistenza delle cause di incandidabilità previste dall’art. 12 del d. lgs. 31 dicembre 2012 n. 235, c.d. legge Severino, tali dichiarazioni mancavano alla scadenza del termine per la presentazione delle candidature.
Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 2389/2014, ha chiarito che:
- le autodichiarazioni in esame debbono essere prodotte “unitamente” alle dichiarazioni di accettazione delle candidature e nel termine fissato dall’art. 33 del d.P.R. n. 570/1960 per la presentazione delle liste e dei relativi allegati (“ore dodici del ventinovesimo giorno antecedente la data della votazione”);
- detto ultimo termine va considerato perentorio in quanto assolve alla fondamentale funzione di consentire la corretta organizzazione dell’attività preordinata allo svolgimento della competizione elettorale, garantendo che la documentazione indispensabile ai fini della partecipazione sia depositata per tempo onde consentire alla Commissione un corretto e tempestivo governo delle operazioni preliminari alle elezioni;
- l’obbligo di esclusione dei candidati per i quali non siano state prodotte dette dichiarazioni è vieppiù corroborato dall’esplicita previsione recata in tal senso dall’art. 12, comma 2, del d.lgs n. 235/2012;
- non risulta suscettibile di condivisione la tesi secondo cui le dichiarazioni de quibus potrebbero essere presentate, ai sensi dell’art. 12, comma 2, cit, entro il termine previsto per l’ammissione delle liste, in quanto la norma riferisce il termine in esame all’esercizio, da parte della competente Commissione elettorale, del potere di esclusione, non già all’attività imposta ai presentatori della lista ai fini della produzione dei documenti in esame;
-non è utilmente invocabile neanche la facoltà di integrazione contemplata dall’ultimo comma del citato art. 33 del d.lgs. n. 570/1960, riferibile alle sole ipotesi di mere irregolarità relative a documenti comunque presentati in termini e non estensibile alla mancata produzione di documenti richiesti, a pena di esclusione, in sede di presentazione delle liste (cfr., con riguardo all’analogo caso dell’ omessa produzione della dichiarazione di cui all’art. 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, Consiglio Stato, Sez. V 17 maggio 1996, n. 574, secondo cui detta lacuna implica la nullità insanabile della candidatura incompleta; cfr. anche Consiglio di Stato, Sez. V, 3 maggio 1994, n. 410);
-non depone, infine, a sostegno delle doglianze articolate dagli appellanti il richiamo alla sentenza dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato 8 novembre 1999, n. 23, relativa all’omessa allegazione alla lista dei certificati elettorali dei presentatori, posto che la ratio del decisum, incentrata sul’autonoma acquisibilità di documenti già in possesso dell’amministrazione, non è estensibile al diverso caso della tardiva produzione di un documento che, sulla scorta di un’attività non surrogabile e priva di equipollenti, deve essere formato dal privato e indirizzato all’amministrazione entro un termine perentorio.
A ciò si aggiunge che non è invocabile il principio del soccorso istruttorio riconosciuto da questa Sezione per il caso in cui la lista sia stata presentata ed accettata prima della scadenza del termine di presentazione e, benchè esercitabile entro quel termine, non lo sia stato per errore o incuria del segretario comunale incaricato di ricevere la documentazione (TAR Lombardia, Milano, III, 08/05/2015 n. 1135).
E’ manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 12, comma 2, del d.lgs n. 235/2012, sollevata sotto il profilo dell’indebita equiparazione tra mancanza di dichiarazione di assenza di cause ostative e incandidabilità, in quanto ciò che viene escluso, nel caso in questione, non è la possibilità di sanare un vizio formale, pacificamente ammessa, ma quello di fissare un termine ultimo perentorio per modificare i documenti presentati.
E’ manifestazione inammissibile la questione di legittimità dell’art. 12, comma 2, del d.lgs n. 235/2012, per violazione dell’art. 49 della Carte europea dei diritti dell’Uomo, in quanto l’esclusione non costituisce una pena ma una conseguenza amministrativa della mancata presentazione di una lista conforme alle norme di legge.
In definitiva quindi il ricorso va respinto.
3. Spese compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

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