Giurisdizione in materia anagrafica
Tar Piemonte 17 marzo 2016, n.
366
La materia dell’iscrizione – e della cancellazione (nel caso deciso:
d’ufficio) – nei registri anagrafici della popolazione, ha natura di diritto
soggettivo, con conseguente radicamento della giurisdizione in capo al giudice
ordinario
Ritenuto che, con il ricorso in decisione, il sig. M.M.
ha domandato che questo TAR, anche con decreto inaudita altera parte,
“ovvero prima di ogni valutazione di merito”, provveda a che “siano garantiti i
[suoi] diritti di cittadinanza e di residenza costituzionalmente protetti” e
che il Comune di T., individuata quale amministrazione resistente, “provveda
unilateralmente e senza alcun tipo di indugio a ripristinare i diritti di
residenza e di cittadinanza”;
che, in punto di fatto, il ricorrente riferisce di essere stato
“colpito da una procedura di espropriazione immobiliare esecutiva” e di essere
“stato sfrattato con la forza, sfratto avvenuto il 27 ottobre 2015” e di
essere, quindi, venuto a conoscenza, “in maniera del tutto fortuita”, del fatto
che l’Anagrafe Centrale del Comune di T. lo avrebbe conseguentemente cancellato
dal registro della popolazione residente in quanto “irreperibile”;
che, in particolare, tale conoscenza sarebbe derivata da una
“lettera”, a lui consegnata “in copia libera e senza alcun tipo di allegazione
documentale”, lettera che peraltro il ricorrente ha depositato in giudizio
(doc. n. 2);
che, con decreto n. 56 del 2016, il Presidente di questo TAR ha
respinto la domanda dal ricorrente avanzata “inaudita altera parte”,
rilevando preliminarmente il difetto di giurisdizione del giudice
amministrativo per la presente controversia;
che si è costituito in giudizio il Comune di T., in persona del
Sindaco pro tempore, depositando documenti e chiedendo il rigetto del
ricorso, non senza preliminarmente eccepirne l’inammissibilità per difetto di
giurisdizione del giudice amministrativo e per difetto di interesse;
che, con memoria depositata il 26 febbraio 2016, e
precedentemente notificata a controparte, il ricorrente ha compiutamente
avanzato una domanda “relativa al diniego di accesso agli atti del procedimento
di cancellazione dalla popolazione residente”, con riferimento alla “lettera
‘intonsa’ di avvio del procedimento di cancellazione”;
che alla camera di consiglio del 2 marzo 2016, chiamata per la
delibazione collegiale della domanda cautelare, la causa è stata
complessivamente trattenuta in decisione, previa rinuncia, ad opera di entrambe
le parti, ai termini a difesa relativi alla domanda di accesso;
Considerato che ricorrono tutti i presupposti per la
pronuncia di sentenza definitiva in forma semplificata, ai sensi dell’art. 60
cod. proc. amm.;
che, con riguardo alla domanda formulata nell’atto introduttivo
del presente giudizio, non sussiste la giurisdizione del giudice
amministrativo;
che la situazione fatta valere dal ricorrente, in quanto
afferente alla materia dell’iscrizione nei registri anagrafici della
popolazione, ha natura di diritto soggettivo, come costantemente affermato
dalla giurisprudenza amministrativa (cfr., ex multis, da ultimo: TAR
Lazio, Roma, sez. I, sent. n. 11217 del 2015; TAR Abruzzo, L’Aquila, sent. n.
253 del 2015; in precedenza: questo TAR Piemonte, sez. II, sent. n. 913 del
2011; TAR Lombardia, Milano, sez. IV, n. 1737 del 2010; TAR Lazio, Roma, sez.
II, n. 5172 del 2009; TAR Marche, sez. I, n. 187 del 2008), con conseguente
radicamento della giurisdizione in capo al giudice ordinario;
che, del resto, come affermato dalla richiamata giurisprudenza,
l'ordinamento anagrafico della popolazione residente è predisposto
nell'interesse sia della pubblica amministrazione sia dei singoli individui e
tutta l'attività dell'ufficiale d'anagrafe è disciplinata in modo vincolato,
essendo rigidamente definiti i presupposti per le iscrizioni, mutazioni e
cancellazioni anagrafiche, con la conseguenza che la suddetta regolamentazione
non contiene norme sull'azione amministrativa, ma norme di relazione a
disciplina di rapporti intersoggettivi, senza alcun potere per l’amministrazione
di degradare i diritti soggettivi così attribuiti ai singoli individui;
che, con riguardo alla domanda sull’(asserito) diniego di
accesso, essa è manifestamente inammissibile;
che, infatti, è lo stesso ricorrente ad allegare in giudizio la
“lettera” rispetto alla quale ha domandato l’accesso, ossia la nota del 6 marzo
2015 del Comune di T.– Area Servizi Civici– Ufficio Irreperibili, avente ad
oggetto “Violazione degli obblighi anagrafici – Cancellazione dagli elenchi
anagrafici del Comune di T. – Comunicazione di avvio del procedimento”
(doc. n. 2), a lui indirizzata, mediante la quale l’amministrazione ha inteso
comunicargli l’avvio del procedimento consistente nella “verifica della
effettiva dimora abituale della S.V. all’indirizzo di cui sopra” con
l’espresso avvertimento “che, a seguito di ripetuti accertamenti negativi si
procederà, ai sensi delle norme sopra richiamate, alla cancellazione per
irreperibilità dagli elenchi anagrafici della Città di T., con tutte le
conseguenze di legge, ivi comprese le sanzioni amministrative pecuniarie
previste”;
che, pertanto, si ravvisa un’originaria carenza di interesse
all’azione giurisdizionale de qua, già avendo il ricorrente la piena
disponibilità di copia del documento richiesto;
che le spese della controversia possono tuttavia essere
compensate tra le parti, atteso l’esito meramente processuale di essa;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, Sezione
prima, definitivamente pronunciando,
a) declina la propria giurisdizione riguardo alla
domanda di cui all’atto introduttivo;
b) dichiara inammissibile la domanda sull’accesso, di
cui all’atto depositato in giudizio il 26 febbraio 2016;
c) compensa le spese di giudizio tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità
amministrativa.
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