La decisione del Tar del Lazio sull’esclusione della ‘Lista Fassina’
Tar Lazio, Roma, 13 maggio 2016,
n. 5723
Le firme sui modelli di accettazione della candidatura a cariche
elettive e di presentazione delle liste, devono essere autenticate nel
rispetto, previsto a pena di nullità, di tutte le formalità stabilite dall'art.
21 del T.U. 445/2000, sicché la mancata indicazione di tali modalità - tra cui
è da annoverare anche la data della sottoscrizione del pubblico ufficiale
procedente – rende invalida la
sottoscrizione
FATTO e DIRITTO
1.Attraverso l’atto introduttivo del presente giudizio,
notificato in data 10 maggio 2016 e depositato in data 11 maggio 2016, i
ricorrenti impugnano il verbale della Commissione Elettorale Circondariale n.
3825 de giorno 8 maggio 2016 con il quale è stata disposta l’esclusione della
lista “Sinistra per Roma – Fassina Sindaco” dalla competizione elettorale per l’elezione
del Sindaco e dei Consiglieri del Consiglio di Roma Capitale, chiedendone
l’annullamento.
In particolare, i ricorrenti – dopo aver rappresentato che la
decisione impugnata risulta basata sul rilievo che, in ragione del numero di
sottoscrizioni considerate valide poiché “riportanti la data in cui è avvenuta
la relativa sottoscrizione”, “non è rispettato il numero minimo delle
sottoscrizioni previste per i comuni con popolazione superiore a 1.000.000 di
abitanti” - deducono i vizi di violazione di legge ed eccesso di potere sotto
svariati profili, affermando, in sintesi, che:
- secondo il combinato disposto degli artt. 21 e 38 del D.P.R.
n. 445 del 2000, le formalità prescritte per l’autenticazione delle
sottoscrizioni sono necessarie nel solo caso in cui l’atto “che reca la firma
autentica sia indirizzato ad un soggetto diverso da una pubblica
amministrazione” e, pertanto, non possono costituire causa di nullità per le
autenticazioni di cui si discute;
- per le autenticazioni de quibus “l’unica disposizione
applicabile che prevede una causa di nullità” – ossia l’art. 14 della n. 53 del
1990, afferente l’obbligo che le “sottoscrizioni” non “siano anteriori al
centottantesimo giorno precedente la data di presentazione delle candidature” –
risulta rispettata per la possibilità di ricavare aliunde tale elemento e,
precipuamente, dalla circostanza che, nel caso di specie, l’autentica è stata
effettuata da un soggetto delegato dell’Amministrazione, il quale ha assunto la
carica nella cui veste ha operato (rectius: la qualità di vicepresidente del IV
Municipio) soltanto in data 29 dicembre 2015 (con la logica conseguenza che i
verbali autenticati in via amministrativa “non possono che essere stati formati
entro i 180 giorni previsti dalla norma);
- il lasso di tempo effettivamente “concesso all’odierno
ricorrente per la raccolta delle sottoscrizioni richieste dalla legge per la
presentazione della lista” è esiguo e, comunque, in contrasto con l’art. 14
della legge n. 53 del 1990 e l’art. 32, commi 10 e 11, del D.P.R. n. 570 del
1960 (poiché “addirittura inferiore a 25 giorni”, tenuto conto che “il decreto
del Ministero dell’Interno di indizione delle elezioni di Roma Capitale è stato
adottato solo in data 8 aprile 2016 e reso pubblico il successivo 11… vale a dire
esattamente 55 giorni prima del 5 giugno, data fissata per lo svolgimento delle
elezioni”).
Con atto depositato in data 12 maggio 2016 si è costituito il
Ministero dell’Interno, U.T.G. di Roma, il quale – nel prosieguo e precisamente
in data 13 maggio 2016 – ha prodotto una memoria con cui ha sostenuto la
legittimità dell’esclusione impugnata e, ancora, eccepito l’inammissibilità
della censura inerente l’esiguità del termine sulla base della carenza di
interesse (avendo dimostrato la lista ricorrente di essere stata in grado di
raccogliere un numero di firme sufficienti, seppure “sprovviste di un requisito
essenziale… per la loro validità”) nonché per la stretta attinenza di essa ad
un atto diverso da quello gravato, ossia il decreto di fissazione della data
delle elezioni, non oggetto di impugnativa.
All’udienza pubblica del 13 maggio 2016 il ricorso è stato
trattenuto in decisione.
2. Il ricorso è infondato e, pertanto, va respinto.
2.1. Per quanto attiene all’autenticazione delle
sottoscrizioni, il Collegio non ravvisa validi ragioni per discostarsi della
giurisprudenza in materia e, pertanto, ribadisce che:
- la disciplina delle modalità di autenticazione delle
sottoscrizioni in materia elettorale deve essere rinvenuta essenzialmente nel
comma 2, e non già nel comma 1, dell’art. 21 del d.P.R. n. 445 del 2000;
- ancorché sia astrattamente condivisibile che il testo
letterale dei due commi non fornisce elementi univoci ai fini
dell’individuazione della normativa applicabile alla materia di cui si tratta,
l’applicazione del comma 2 in esame, infatti, si impone in ragione della
delicatezza della funzione che la formalità dell’autenticazione riveste nel
procedimento elettorale (data la speciale esigenza di certezza che lo
caratterizza, quale principale strumento di attuazione e garanzia del principio
democratico), funzione la quale impone che l’autentica in questo settore sia
sottoposta, a salvaguardia della sua funzione, alle modalità di maggiore rigore
fra quelle previste dall’articolo 21 d.P.R. cit. (cfr., ex multis, C.d.S., Sez.
V, 3/03/2005, n. 835; 28/01/2005, n. 187; 24/08/2010 n. 5924; 23/7/2010, n.
4846; 1°/03/2011, n. 1272; 16/04/2012 n. 2126; 11/2/2013, n. 779; 31/3/2014, n.
1542).
In linea con recenti puntualizzazioni riportate, tra l’altro,
anche nella decisione del Consiglio di Stato n. 2490/2015, va, peraltro,
soggiunto che:
- le invalidità che inficiano il procedimento di autenticazione
delle firme dei cittadini che accettano la candidatura o che presentano come
delegati le liste non assumono un rilievo meramente formale poiché le minute
regole da esse presidiate mirano a garantire la “genuinità” delle
sottoscrizioni, impedendo abusi e contraffazioni, con la conseguenza che
l'autenticazione, seppur distinta sul piano materiale dalla sottoscrizione,
rappresenta un elemento essenziale - non integrabile aliunde - della
presentazione della lista o delle candidature e non un semplice elemento di
prova volto ad evitare che le sottoscrizioni siano raccolte antecedentemente al
180° giorno fissato per la presentazione delle candidature;
- in altre parole, le firme sui modelli di accettazione della
candidatura a cariche elettive e di presentazione delle liste, devono essere
autenticate nel rispetto, previsto a pena di nullità, di tutte le formalità
stabilite dall'art. 21, t.u. n. 445 del 2000, sicché la mancata indicazione di
tali modalità rende invalida la sottoscrizione, precisando – al riguardo – che,
tra gli elementi essenziali costitutivi della procedura di autenticazione, va
correttamente configurata anche la data della sottoscrizione del pubblico
ufficiale procedente;
- l’art. 14, co. 3, l. n. 53 del 1990, non prevede, come unica
causa di nullità, l'anteriorità dell'accettazione della candidatura e della
relativa autenticazione al centottantesimo giorno precedente il termine fissato
per la presentazione delle candidature, in quanto quella in esame è, con tutta
evidenza, una nullità aggiuntiva a quelle ordinarie per inosservanza della
forma dell'atto e non già sostitutiva; dunque, ogni argomento circa la prova
della non anteriorità di sottoscrizioni e autenticazioni al centottantesimo
giorno precedente il termine fissato per la presentazione delle candidature
diviene inconferente.
In definitiva, il rilievo riportato nel verbale impugnato –
secondo cui la mancanza della data “comporta la nullità insanabile dell’atto di
presentazione delle liste” – deve essere ritenuto corretto in quanto aderente
alle prescrizioni di legge che regolamentano la materia.
2.2. Come esposto nella narrativa che precede, i ricorrenti
contestano anche la legittimità del verbale impugnato adducendo l’esiguità del
termine di cui era possibile usufruire per la “raccolta delle sottoscrizioni
richieste dalla legge per la presentazione della lista”.
Al riguardo, il Collegio avverte la necessità di esaminare – in
via preliminare – le eccezioni di inammissibilità di tale censura, sollevate
dalla difesa erariale.
Orbene, tali eccezioni sono fondate, atteso che:
- non è dato rilevare un rapporto di effettiva connessione tra
l’esiguità del termine denunciata dai ricorrenti e la ragione per cui è stata
disposta l’esclusione della lista e, anzi, le peculiarità che connotano
l’evoluzione della vicenda in esame sembrano dimostrare – come affermato
dall’Amministrazione resistente – l’esatto contrario, ossia la congruità del
termine di cui si discute (atteso che la documentazione agli atti rivela la
raccolta da parte della lista resistente di un numero di firme sufficiente,
seppure poi le stesse firme si siano rivelate non utili per carenze riguardanti
l’autenticazione);
- in ogni caso, si tratta di una censura inerente più
propriamente ai contenuti del decreto di fissazione della data dell’elezione,
ossia di una censura che finisce con l’investire – non la legittimità del
verbale gravato bensì - la legittimità o meno del decreto in questione in
carenza, peraltro, di una specifica impugnativa di quest’ultimo.
3. Per le ragioni illustrate, il ricorso va respinto.
Tenuto conto delle peculiarità che connotano la vicenda in
esame, si ravvisano giustificati motivi per disporre la compensazione delle
spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione
Seconda Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso 5686/2016, come in
epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese di giudizio tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità
amministrativa.
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