venerdì 13 maggio 2016




La decisione del Tar del Lazio sull’esclusione della ‘Lista Fassina’

Tar Lazio, Roma, 13 maggio 2016, n. 5723

Le firme sui modelli di accettazione della candidatura a cariche elettive e di presentazione delle liste, devono essere autenticate nel rispetto, previsto a pena di nullità, di tutte le formalità stabilite dall'art. 21 del T.U. 445/2000, sicché la mancata indicazione di tali modalità - tra cui è da annoverare anche la data della sottoscrizione del pubblico ufficiale procedente –  rende invalida la sottoscrizione


FATTO e DIRITTO
1.Attraverso l’atto introduttivo del presente giudizio, notificato in data 10 maggio 2016 e depositato in data 11 maggio 2016, i ricorrenti impugnano il verbale della Commissione Elettorale Circondariale n. 3825 de giorno 8 maggio 2016 con il quale è stata disposta l’esclusione della lista “Sinistra per Roma – Fassina Sindaco” dalla competizione elettorale per l’elezione del Sindaco e dei Consiglieri del Consiglio di Roma Capitale, chiedendone l’annullamento.
In particolare, i ricorrenti – dopo aver rappresentato che la decisione impugnata risulta basata sul rilievo che, in ragione del numero di sottoscrizioni considerate valide poiché “riportanti la data in cui è avvenuta la relativa sottoscrizione”, “non è rispettato il numero minimo delle sottoscrizioni previste per i comuni con popolazione superiore a 1.000.000 di abitanti” - deducono i vizi di violazione di legge ed eccesso di potere sotto svariati profili, affermando, in sintesi, che:
- secondo il combinato disposto degli artt. 21 e 38 del D.P.R. n. 445 del 2000, le formalità prescritte per l’autenticazione delle sottoscrizioni sono necessarie nel solo caso in cui l’atto “che reca la firma autentica sia indirizzato ad un soggetto diverso da una pubblica amministrazione” e, pertanto, non possono costituire causa di nullità per le autenticazioni di cui si discute;
- per le autenticazioni de quibus “l’unica disposizione applicabile che prevede una causa di nullità” – ossia l’art. 14 della n. 53 del 1990, afferente l’obbligo che le “sottoscrizioni” non “siano anteriori al centottantesimo giorno precedente la data di presentazione delle candidature” – risulta rispettata per la possibilità di ricavare aliunde tale elemento e, precipuamente, dalla circostanza che, nel caso di specie, l’autentica è stata effettuata da un soggetto delegato dell’Amministrazione, il quale ha assunto la carica nella cui veste ha operato (rectius: la qualità di vicepresidente del IV Municipio) soltanto in data 29 dicembre 2015 (con la logica conseguenza che i verbali autenticati in via amministrativa “non possono che essere stati formati entro i 180 giorni previsti dalla norma);
- il lasso di tempo effettivamente “concesso all’odierno ricorrente per la raccolta delle sottoscrizioni richieste dalla legge per la presentazione della lista” è esiguo e, comunque, in contrasto con l’art. 14 della legge n. 53 del 1990 e l’art. 32, commi 10 e 11, del D.P.R. n. 570 del 1960 (poiché “addirittura inferiore a 25 giorni”, tenuto conto che “il decreto del Ministero dell’Interno di indizione delle elezioni di Roma Capitale è stato adottato solo in data 8 aprile 2016 e reso pubblico il successivo 11… vale a dire esattamente 55 giorni prima del 5 giugno, data fissata per lo svolgimento delle elezioni”).
Con atto depositato in data 12 maggio 2016 si è costituito il Ministero dell’Interno, U.T.G. di Roma, il quale – nel prosieguo e precisamente in data 13 maggio 2016 – ha prodotto una memoria con cui ha sostenuto la legittimità dell’esclusione impugnata e, ancora, eccepito l’inammissibilità della censura inerente l’esiguità del termine sulla base della carenza di interesse (avendo dimostrato la lista ricorrente di essere stata in grado di raccogliere un numero di firme sufficienti, seppure “sprovviste di un requisito essenziale… per la loro validità”) nonché per la stretta attinenza di essa ad un atto diverso da quello gravato, ossia il decreto di fissazione della data delle elezioni, non oggetto di impugnativa.
All’udienza pubblica del 13 maggio 2016 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
2. Il ricorso è infondato e, pertanto, va respinto.
2.1. Per quanto attiene all’autenticazione delle sottoscrizioni, il Collegio non ravvisa validi ragioni per discostarsi della giurisprudenza in materia e, pertanto, ribadisce che:
- la disciplina delle modalità di autenticazione delle sottoscrizioni in materia elettorale deve essere rinvenuta essenzialmente nel comma 2, e non già nel comma 1, dell’art. 21 del d.P.R. n. 445 del 2000;
- ancorché sia astrattamente condivisibile che il testo letterale dei due commi non fornisce elementi univoci ai fini dell’individuazione della normativa applicabile alla materia di cui si tratta, l’applicazione del comma 2 in esame, infatti, si impone in ragione della delicatezza della funzione che la formalità dell’autenticazione riveste nel procedimento elettorale (data la speciale esigenza di certezza che lo caratterizza, quale principale strumento di attuazione e garanzia del principio democratico), funzione la quale impone che l’autentica in questo settore sia sottoposta, a salvaguardia della sua funzione, alle modalità di maggiore rigore fra quelle previste dall’articolo 21 d.P.R. cit. (cfr., ex multis, C.d.S., Sez. V, 3/03/2005, n. 835; 28/01/2005, n. 187; 24/08/2010 n. 5924; 23/7/2010, n. 4846; 1°/03/2011, n. 1272; 16/04/2012 n. 2126; 11/2/2013, n. 779; 31/3/2014, n. 1542).
In linea con recenti puntualizzazioni riportate, tra l’altro, anche nella decisione del Consiglio di Stato n. 2490/2015, va, peraltro, soggiunto che:
- le invalidità che inficiano il procedimento di autenticazione delle firme dei cittadini che accettano la candidatura o che presentano come delegati le liste non assumono un rilievo meramente formale poiché le minute regole da esse presidiate mirano a garantire la “genuinità” delle sottoscrizioni, impedendo abusi e contraffazioni, con la conseguenza che l'autenticazione, seppur distinta sul piano materiale dalla sottoscrizione, rappresenta un elemento essenziale - non integrabile aliunde - della presentazione della lista o delle candidature e non un semplice elemento di prova volto ad evitare che le sottoscrizioni siano raccolte antecedentemente al 180° giorno fissato per la presentazione delle candidature;
- in altre parole, le firme sui modelli di accettazione della candidatura a cariche elettive e di presentazione delle liste, devono essere autenticate nel rispetto, previsto a pena di nullità, di tutte le formalità stabilite dall'art. 21, t.u. n. 445 del 2000, sicché la mancata indicazione di tali modalità rende invalida la sottoscrizione, precisando – al riguardo – che, tra gli elementi essenziali costitutivi della procedura di autenticazione, va correttamente configurata anche la data della sottoscrizione del pubblico ufficiale procedente;
- l’art. 14, co. 3, l. n. 53 del 1990, non prevede, come unica causa di nullità, l'anteriorità dell'accettazione della candidatura e della relativa autenticazione al centottantesimo giorno precedente il termine fissato per la presentazione delle candidature, in quanto quella in esame è, con tutta evidenza, una nullità aggiuntiva a quelle ordinarie per inosservanza della forma dell'atto e non già sostitutiva; dunque, ogni argomento circa la prova della non anteriorità di sottoscrizioni e autenticazioni al centottantesimo giorno precedente il termine fissato per la presentazione delle candidature diviene inconferente.
In definitiva, il rilievo riportato nel verbale impugnato – secondo cui la mancanza della data “comporta la nullità insanabile dell’atto di presentazione delle liste” – deve essere ritenuto corretto in quanto aderente alle prescrizioni di legge che regolamentano la materia.
2.2. Come esposto nella narrativa che precede, i ricorrenti contestano anche la legittimità del verbale impugnato adducendo l’esiguità del termine di cui era possibile usufruire per la “raccolta delle sottoscrizioni richieste dalla legge per la presentazione della lista”.
Al riguardo, il Collegio avverte la necessità di esaminare – in via preliminare – le eccezioni di inammissibilità di tale censura, sollevate dalla difesa erariale.
Orbene, tali eccezioni sono fondate, atteso che:
- non è dato rilevare un rapporto di effettiva connessione tra l’esiguità del termine denunciata dai ricorrenti e la ragione per cui è stata disposta l’esclusione della lista e, anzi, le peculiarità che connotano l’evoluzione della vicenda in esame sembrano dimostrare – come affermato dall’Amministrazione resistente – l’esatto contrario, ossia la congruità del termine di cui si discute (atteso che la documentazione agli atti rivela la raccolta da parte della lista resistente di un numero di firme sufficiente, seppure poi le stesse firme si siano rivelate non utili per carenze riguardanti l’autenticazione);
- in ogni caso, si tratta di una censura inerente più propriamente ai contenuti del decreto di fissazione della data dell’elezione, ossia di una censura che finisce con l’investire – non la legittimità del verbale gravato bensì - la legittimità o meno del decreto in questione in carenza, peraltro, di una specifica impugnativa di quest’ultimo.
3. Per le ragioni illustrate, il ricorso va respinto.
Tenuto conto delle peculiarità che connotano la vicenda in esame, si ravvisano giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso 5686/2016, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese di giudizio tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

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