venerdì 13 maggio 2016



Elezioni comunali – Limiti all’autenticazione di firme per il funzionario incaricato dal Sindaco


Tar Calabria, Catanzaro, xx 2016, n. xxx

In sede di autenticazione della sottoscrizione della dichiarazione di accettazione della candidatura per le elezioni amministrative, l’art. 14 della l. 53/1990, non consente che i funzionari incaricati dal Sindaco possano svolgere funzioni di autenticazione i cui effetti si producano al di fuori dell’ente locale nel quale sono incardinati [il Collegio rileva, incidentalmente, che i sottoscrittori interessati non si sono tempestivamente avvalsi della facoltà di produrre “nuovi documenti” direttamente dinanzi alla Commissione elettorale]




Rilevato che la Commissione elettorale circondariale di C. ha ricusato la lista “H.”, collegata al candidato Sindaco V.I. detto “G.”, così precludendole la partecipazione all’elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale di C., che avrà luogo il prossimo 5 giugno;

Rilevato che il provvedimento è motivato dalla presentazione di un numero di candidati alla carica di consigliere comunale inferiore a quello minimo prescritto dalla legge; ed infatti, il nome di quattro candidati alla carica di consigliere comunale (OMISSIS) è stato depennato dalla lista elettorale, in quanto le sottoscrizioni da essi apposte in calce gli atti di accettazione della candidatura sono state illegittimamente autenticate non già da un funzionario del Comune di C., bensì dal responsabile dell’ufficio anagrafe del Comune di X, da un istruttore amministrativo del Comune di Y e da un funzionario del Comune di Z;

Rilevato che il provvedimento di ricusazione è stato impugnato d’innanzi a questo Tribunale Amministrativo Regionale dal presentatore della liste e dai delegati di lista, meglio individuati in epigrafe;

Ritenuto, tuttavia, che la decisione della Commissione elettorale circondariale di C. sia corretta, nonostante le diverse argomentazioni spese dai ricorrenti;

Ritenuto che, in sede di autenticazione della sottoscrizione della dichiarazione di accettazione della candidatura per le elezioni amministrative, l’art. 14 della L. 21 marzo 1990 n. 53, applicabile alla fattispecie (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 24 gennaio 2013 n. 456), non consente che i funzionari incaricati dal Sindaco possano svolgere funzioni di autenticazione i cui effetti si producano al di fuori dell’ente locale nel quale sono incardinati (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 18 maggio 2015 n. 2527);

Rilevato che i sottoscrittori interessati non si sono tempestivamente avvalsi della facoltà di produrre “nuovi documenti” direttamente dinanzi alla Commissione elettorale;

Ritenuto di dovere respingere il ricorso;

Ritenuto che non vi sia luogo a provvedere sulle spese, giacché le amministrazioni intimate si sono costituite a mezzo di propri funzionari e non hanno documentato di aver sostenuto spese;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

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