Elezioni comunali – Limiti all’autenticazione di firme per il
funzionario incaricato dal Sindaco
Tar Calabria, Catanzaro, xx 2016,
n. xxx
In sede di autenticazione della sottoscrizione della dichiarazione di
accettazione della candidatura per le elezioni amministrative, l’art. 14 della
l. 53/1990, non consente che i funzionari incaricati dal Sindaco possano
svolgere funzioni di autenticazione i cui effetti si producano al di fuori
dell’ente locale nel quale sono incardinati [il Collegio rileva, incidentalmente,
che i sottoscrittori interessati non si sono tempestivamente avvalsi della
facoltà di produrre “nuovi documenti” direttamente dinanzi alla Commissione
elettorale]
Rilevato che la
Commissione elettorale circondariale di C. ha ricusato la
lista “H.”, collegata al candidato Sindaco V.I. detto “G.”, così
precludendole la partecipazione all’elezione diretta del sindaco e del
consiglio comunale di C., che avrà luogo il prossimo 5 giugno;
Rilevato che il provvedimento è motivato dalla presentazione di
un numero di candidati alla carica di consigliere comunale inferiore a quello
minimo prescritto dalla legge; ed infatti, il nome di quattro candidati alla
carica di consigliere comunale (OMISSIS) è stato depennato dalla lista
elettorale, in quanto le sottoscrizioni da essi apposte in calce gli atti di
accettazione della candidatura sono state illegittimamente autenticate non già
da un funzionario del Comune di C., bensì dal responsabile dell’ufficio
anagrafe del Comune di X, da un istruttore amministrativo del Comune di Y e da
un funzionario del Comune di Z;
Rilevato che il provvedimento di ricusazione è stato impugnato
d’innanzi a questo Tribunale Amministrativo Regionale dal presentatore della
liste e dai delegati di lista, meglio individuati in epigrafe;
Ritenuto, tuttavia, che la decisione della Commissione
elettorale circondariale di C. sia corretta, nonostante le diverse
argomentazioni spese dai ricorrenti;
Ritenuto che, in sede di autenticazione della sottoscrizione
della dichiarazione di accettazione della candidatura per le elezioni
amministrative, l’art. 14 della L. 21 marzo 1990 n. 53, applicabile alla
fattispecie (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 24 gennaio 2013 n. 456), non consente
che i funzionari incaricati dal Sindaco possano svolgere funzioni di
autenticazione i cui effetti si producano al di fuori dell’ente locale nel
quale sono incardinati (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 18 maggio 2015 n. 2527);
Rilevato che i sottoscrittori interessati non si sono
tempestivamente avvalsi della facoltà di produrre “nuovi documenti”
direttamente dinanzi alla Commissione elettorale;
Ritenuto di dovere respingere il ricorso;
Ritenuto che non vi sia luogo a provvedere sulle spese, giacché
le amministrazioni intimate si sono costituite a mezzo di propri funzionari e
non hanno documentato di aver sostenuto spese;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima),
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo
respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità
amministrativa.
Nessun commento:
Posta un commento