Elezioni comunali –
Contrassegni – “Fiamma tricolore”
Cons. di Stato, III, 18 maggio 2016, n. 2069
Le norme ex artt. 14, c. 6, d.P.R. 361/1957
e 33, c. 1, lett. b), d.P.R. 570/1960 si riferiscono, testualmente, anche agli
elementi che caratterizzano il contrassegno e non necessariamente al
contrassegno nel suo complesso, stante la indubbia e spesso esclusiva capacità
connotativa dei simboli più che del contrassegno in toto considerato.
La “fiamma tricolore” costituisce un
elemento incontestabilmente e profondamente caratterizzante, per ragioni di
ordine storico prima ancora che ideologico, il contrassegno di “Fratelli
d’Italia – Alleanza Nazionale”, utilizzato in modo stabile e, comunque,
tradizionalmente da tale forza politica presente attualmente in Parlamento.
FATTO e DIRITTO
1. Con il verbale n. 30 dell’8 maggio 2016 la Commissione Elettorale
Circondariale di T. ha esaminato la lista di candidati “Destra Nazionale – MSI”
presentata alle elezioni comunali di T. per il prossimo 5 giugno 2016 e,
ritenendo il simbolo di questa non rispondente alle previsioni di cui all’art.
33, lett. b), del d.P.R. n. 570 del 1960 e all’art. 2 del d.P.R. n. 132 del
1993, ha assegnato alla lista il termine delle ore 14,00 del 9 maggio per la
presentazione di nuovo contrassegno.
La
Commissione ha in particolare valutato che il simbolo
costituito da un disco bianco con bordo nero, contenente all’interno la scritta
dominante “Destra Nazionale” in carattere bastone a lettere maiuscole, con
andamento ad arco di cerchio con la concavità verso il basso e con al centro
una fiamma divisa in tre partizioni verde, bianco e rosso, poggiata su base
trapezoidale con colore nero e con la scritta in carattere bastone maiuscolo
M.S.I. di colore bianco, riproduca un elemento – fiamma tricolore su base
trapezoidale contenente la sigla M.S.I. – caratterizzante del simbolo
utilizzato dal partito “Fratelli d’Italia – Alleanza Nazionale” presente in
Parlamento.
2. Con il successivo verbale n. 43 del 9 maggio 2016 la stessa
Commissione, preso atto che entro il termine indicato la lista in questione non
aveva ritenuto di produrre un nuovo contrassegno, rassegnando solo una memoria
“in autotutela”, procedeva alla ricusazione del contrassegno e della lista.
3. Avverso tali provvedimenti hanno proposto ricorso avanti al
T.A.R. per il Piemonte i presentatori della lista ricusata, deducendo la
violazione dell’art. 33 del d.P.R. n. 570 del 1960, dell’art. 14 della l. n.
361 del 1957, dell’art. 2 del d.P.R. n. 132 del 1993, e ne hanno chiesto
l’annullamento, con conseguente ammissione della lista.
4. Si è costituito in primo grado il Ministero dell’Interno per
resistere al ricorso.
5. Con sentenza n. 701 del 13 maggio 2016 il T.A.R. per il
Piemonte ha accolto il ricorso, annullando i provvedimenti impugnati.
Il primo giudice ha ritenuto che i due contrassegni, per le
loro caratteristiche, non fossero confondibili da un elettore di normale
diligenza e cultura e che comunque, ai sensi dell’art. 14 della l. n. 361 del
1957 e dell’art. 33 del d.P.R. n. 570 del 1960, la fiamma sarebbe idonea a
cagionare l’esclusione del simbolo solo ove si potesse configurare quale
elemento tradizionalmente utilizzato dal Partito “Fratelli d’Italia”, mentre
invece questo è un partito di recente costituzione e, come tale, non può vantare
l’utilizzo della fiamma tricolore, ripetuto e costante per un tempo abbastanza
lungo da costituire, nella percezione dell’elettore di normale diligenza e
cultura, un segno distintivo.
La sentenza impugnata ha inoltre ritenuto che, ai sensi
dell’art. 2 del d.P.R. n. 132 del 1993, è vietato l’uso non di singoli elementi
di simboli utilizzati da altri partiti o gruppi politici, che abbiano avuto dei
rappresentanti eletti nel Parlamento italiano od europeo, bensì dell’intero
contrassegno.
Il T.A.R. ne ha concluso che la parola “simbolo” deve essere
intesa nella accezione di contrassegno in tutte le sue componenti, risultando
ciò evidente anche dall’art. 33 del d.P.R. n. 570 del 1960, che vieta
l’utilizzazione di simboli o elementi caratterizzanti di simboli che, per
essere usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento, possano trarre
in inganno l’elettore.
Il T.A.R. ha quindi accolto il ricorso, disponendo l’ammissione
della lista “Destra Nazionale – M.S.I.” alle elezioni per il Sindaco ed il
Consiglio Comunale di T..
6. Avverso tale sentenza ha proposto appello la lista “Fratelli
d’Italia – Alleanza Nazionale”, deducendo la violazione degli artt. 14, comma
6, del d.P.R. n. 361 del 1957, dell’art. 2 del d.P.R. n. 132 del 1993, e ne ha
chiesto la riforma, con conseguente esclusione della lista ricorrente in primo
grado.
7. Si sono costituiti in appello l’Amministrazione appellata,
aderendo all’appello, e la lista controinteressata Movimento Sociale Italiano e
i sigg.ri Rosario Defina e Giovanni Baldovino Mallamaci, quali delegati del
Movimento, con controricorso depositato il 18 maggio 2015, per resistere
all’appello, di cui hanno dedotto l’inammissibilità e, nel merito,
l’infondatezza.
8. L’appello deve essere accolto.
8.1. Quanto alle eccezioni preliminari sollevate nel
controricorso, in estrema sintesi, deve essere rilevato:
-la procura alle liti è presente nell’originale dell’appello;
- Fratelli d’Italia – Alleanza Nazionale, pur non essendo stata
evocata nel primo grado di giudizio, è lista controinteressata e, pertanto, può
appellare;
- la notifica al procuratore domiciliatario Avv. Alberto Ramin,
quand’anche nulla (e non inesistente, come si assume nel controricorso), è
sanata ai sensi dell’art. 156, comma terzo, c.p.c., comunque, dall’avvenuta costituzione
della lista ricorrente in prime cure con apposito controricorso nel presente
grado di giudizio.
8.2. Nel merito, l’appello è fondato.
L’art. 14, comma 6, del d.P.R. n. 361 del 1957 prescrive,
infatti, che «non è ammessa inoltre la presentazione da parte di altri
partiti o gruppi politici di contrassegni riproducenti simboli o elementi
caratterizzanti simboli che per essere usati tradizionalmente da partiti
presenti in Parlamento possono trarre in errore l’elettore».
Analogamente l’art. 33, comma 1, lett. b), del d.P.R. n. 570
del 1960, richiamato dalla Commissione, stabilisce che essa «ricusa i
contrassegni che siano identici o che si possano facilmente confondere con
quelli presentati in precedenza o con quelli notoriamente usati da altri
partiti o raggruppamenti politici, ovvero riproducenti simboli o elementi
caratterizzanti di simboli che, per essere usati tradizionalmente da partiti
presenti in Parlamento possono trarre in errore l’elettore».
Si deve rilevare, anzitutto, che le disposizioni in esame si
riferiscono, testualmente, anche agli elementi che caratterizzano il
contrassegno e non necessariamente al contrassegno nel suo complesso, stante la
indubbia e, si direbbe, la spesso esclusiva capacità connotativa dei simboli
più che del contrassegno in toto considerato.
Ora la “fiamma tricolore”, come ha rilevato la Commissione nel
provvedimento di ricusazione contestato, costituisce un elemento
incontestabilmente e profondamente caratterizzante, per ragioni di ordine
storico prima ancora che ideologico, il contrassegno di “Fratelli d’Italia –
Alleanza Nazionale”, utilizzato in modo stabile e, comunque, tradizionalmente
da tale forza politica presente attualmente in Parlamento.
E tanto è stato accertato, del resto, anche dall’Ufficio
Elettorale Centrale Nazionale della Corte Suprema di Cassazione, nella
decisione del 19.1.2013, laddove ha chiarito che la finalità tutelata dall’art.
14, comma 6, del d.P.R. n. 570 del 1960 è quella di orientare correttamente
l’elettore nella sua scelta consapevole, costituendo circostanza con sicuro
potenziale decettivo la presentazione di un contrassegno contenente un simbolo
– la fiamma tricolore – dotato di capacità identificativa del patrimonio
politico e del bagaglio ideologico di un movimento che sia presente in
Parlamento.
Nella conoscenza degli elettori, come ha rilevato la Cassazione in tale
decisione, il simbolo suddetto rimane legato ad un determinato tessuto
ideologico-politico, dal quale essi devono poter distinguere le connotazioni
peculiari di altri movimenti.
Tanto basta a ritenere non rilevanti, ai fini del presente
giudizio, tutte le considerazioni svolte nel controricorso dal Movimento
Sociale in ordine alla storia del movimento, al preuso del simbolo, alla
legittimità del suo utilizzo e alle controversie che ne hanno caratterizzato la
tormentata storia.
Tali considerazioni, recepite dalla sentenza impugnata, non
sono in grado di superare il dato decisivo qui evidenziato e, cioè, che la
indubbia idoneità decettiva della fiamma tricolore, per il suo pregnante
significato simbolico, costituisce elemento che pienamente giustifica, ai sensi
delle sopra esaminate disposizioni, l’esclusione della lista dalla competizione
elettorale.
Ne segue che, in accoglimento dell’appello, la sentenza
impugnata deve essere riformata, con conseguente esclusione della lista “Destra
Nazionale – M.S.I.”.
9. Le spese del doppio grado del giudizio, considerata la
complessità del giudizio, possono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza),
definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo
accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, respinge il
ricorso proposto in primo grado e conferma l’esclusione con esso impugnata.
Spese del doppio grado di giudizio compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità
amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18
maggio 2016 con l'intervento dei magistrati:
Marco Lipari, Presidente
Lydia Ada Orsola Spiezia, Consigliere
Massimiliano Noccelli, Consigliere
Pierfrancesco Ungari, Consigliere, Estensore
Stefania Santoleri, Consigliere
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L'ESTENSORE
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IL PRESIDENTE
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 18/05/2016
IL SEGRETARIO
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