Elezioni comunali – Limiti all’autenticazione di firme per il
funzionario incaricato dal Sindaco
Tar Piemonte 13 maggio 2016, n.
689
I principi enunciati dalla Sez.
V del Consiglio di Stato nella sentenza 2527/2015 (=la sottoscrizione da parte
di un funzionario comunale, nel territorio del proprio ente, delle liste
presentatesi alle elezioni di un altro comune comporta comunque effetti nel
procedimento preparatorio elettorale che si tiene in quest’ultimo, con
violazione del limite territoriale insito nell’attribuzione del potere di
autenticazione previsto dalla l. n. 53/1990) sono applicabili anche alle
autenticazioni relative all’accettazione della candidatura
FATTO e DIRITTO
1) Con deliberazione di cui al verbale n. 39 dell’8 maggio
2016, notificato in pari data, la Commissione elettorale circondariale di T. ha
disposto di non ammettere la lista "P." a partecipare alla
competizione elettorale per l’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio
comunale della Città di Torino che avrà luogo domenica 5 giugno 2016.
Nella motivazione del provvedimento si legge che n. 16
candidati della predetta lista “hanno presentato la dichiarazione di
accettazione della candidatura, con autentica effettuata da funzionario di
altro Comune, non legittimato…”; e che “a seguito della esclusione dei
suddetti candidati la lista si riduce a n. 15 candidati, inferiore al numero
minimo previsto dall’art. 73 c. 1 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e pertanto
non può essere ammessa”.
2) Contro tale provvedimento i sigg. A. e D., in qualità
rispettivamente di candidato sindaco e presentatore della lista in questione,
hanno proposto il ricorso in epigrafe in cui sostengono:
- è pacifico che l’autenticazione delle firme dei
sottoscrittori di una lista da presentare alle elezioni comunali può essere
effettuata solo da funzionari del Comune interessato e non da funzionari di
altro Comune (in tal senso si è espresso il Consiglio di Stato sez. V nella
sentenza n. 2527/2015); diverso è il caso dell’autenticazione delle firme
apposte in calce alle dichiarazioni delle candidature (non preso in
considerazione dalla sentenza citata), per il quale non si giustifica il
requisito della territorialità applicato dalla Commissione elettorale
circondariale;
- il predetto organo ha seguito sul punto le erronee
indicazioni tardivamente pervenute dalla Prefettura di T. che, in quanto non
conformi alla prassi seguita in occasione delle precedenti elezioni, hanno
violato anche il principio dell’affidamento nell’azione della P.A.
3) Il ricorso è infondato.
La Commissione
elettorale circondariale di T. ha fatto corretta applicazione dei principi
enunciati nella sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, n. 2527 del 18 maggio
2015. In quella decisione - pronunciata in una causa in cui si discuteva
dell’autenticazione delle sottoscrizioni di presentazione delle liste – si è
affermato:
- che “presupposto necessario del potere di autenticazione
delle liste di presentazione delle candidature attribuito dall’art. 14 l. n.
53/1990 ai soggetti titolari delle cariche o funzioni ivi previste” è (non
il requisito della pertinenza bensì) il requisito della territorialità, per cui
“i funzionari incaricati dal sindaco non possono svolgere funzioni i cui
effetti si producano al di fuori dell’ente nel quale sono incardinati”;
- che “il requisito della territorialità va inteso non
soltanto con riguardo al luogo in cui l’attività certificativa viene svolta, ma
anche in relazione agli effetti che essa produce”;
- che “la sottoscrizione da parte di un funzionario
comunale, nel territorio del proprio ente, delle liste presentatesi alle
elezioni di un altro comune comporta comunque effetti nel procedimento
preparatorio elettorale che si tiene in quest’ultimo, con violazione del limite
territoriale insito nell’attribuzione del potere di autenticazione previsto
dalla l. n. 53/1990”.
L’art. 14 della legge n. 53/1990 fa riferimento alle
autenticazioni previste (tra le altre) dal T.U. delle leggi elettorali n.
570/1960 e tra queste figurano (oltre a quelle relative alle sottoscrizioni di
presentazione delle liste) anche quelle relative alle dichiarazioni di
accettazione della candidatura (art. 32 T.U. per i comuni con popolazione
superiore a 10.000 abitanti). Ne consegue che i principi enunciati dalla Sez. V
del Consiglio di Stato nella citata sentenza n. 2527/2015 sono applicabili
anche alle autenticazioni oggetto del presente giudizio e che dunque
l’esclusione della lista "P." qui impugnata è stata legittimamente
disposta.
4) Alla luce delle precedenti considerazioni risultano
infondate le censure formulate nel ricorso, che va conseguentemente respinto.
Le spese del giudizio possono essere compensate tra le parti,
tenuto conto dei profili di parziale novità che la causa presenta.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione
Seconda), definitivamente pronunciando, respinge il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità
amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 13
maggio 2016 con l'intervento dei magistrati:
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