martedì 17 maggio 2016



Elezioni comunali – Limiti all’autenticazione di firme per il funzionario incaricato dal Sindaco



Tar Piemonte 13 maggio 2016, n. 689

I  principi enunciati dalla Sez. V del Consiglio di Stato nella sentenza 2527/2015 (=la sottoscrizione da parte di un funzionario comunale, nel territorio del proprio ente, delle liste presentatesi alle elezioni di un altro comune comporta comunque effetti nel procedimento preparatorio elettorale che si tiene in quest’ultimo, con violazione del limite territoriale insito nell’attribuzione del potere di autenticazione previsto dalla l. n. 53/1990) sono applicabili anche alle autenticazioni relative all’accettazione della candidatura


FATTO e DIRITTO
1) Con deliberazione di cui al verbale n. 39 dell’8 maggio 2016, notificato in pari data, la Commissione elettorale circondariale di T. ha disposto di non ammettere la lista "P." a partecipare alla competizione elettorale per l’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale della Città di Torino che avrà luogo domenica 5 giugno 2016.
Nella motivazione del provvedimento si legge che n. 16 candidati della predetta lista “hanno presentato la dichiarazione di accettazione della candidatura, con autentica effettuata da funzionario di altro Comune, non legittimato…”; e che “a seguito della esclusione dei suddetti candidati la lista si riduce a n. 15 candidati, inferiore al numero minimo previsto dall’art. 73 c. 1 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e pertanto non può essere ammessa”.
2) Contro tale provvedimento i sigg. A. e D., in qualità rispettivamente di candidato sindaco e presentatore della lista in questione, hanno proposto il ricorso in epigrafe in cui sostengono:
- è pacifico che l’autenticazione delle firme dei sottoscrittori di una lista da presentare alle elezioni comunali può essere effettuata solo da funzionari del Comune interessato e non da funzionari di altro Comune (in tal senso si è espresso il Consiglio di Stato sez. V nella sentenza n. 2527/2015); diverso è il caso dell’autenticazione delle firme apposte in calce alle dichiarazioni delle candidature (non preso in considerazione dalla sentenza citata), per il quale non si giustifica il requisito della territorialità applicato dalla Commissione elettorale circondariale;
- il predetto organo ha seguito sul punto le erronee indicazioni tardivamente pervenute dalla Prefettura di T. che, in quanto non conformi alla prassi seguita in occasione delle precedenti elezioni, hanno violato anche il principio dell’affidamento nell’azione della P.A.
3) Il ricorso è infondato.
La Commissione elettorale circondariale di T. ha fatto corretta applicazione dei principi enunciati nella sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, n. 2527 del 18 maggio 2015. In quella decisione - pronunciata in una causa in cui si discuteva dell’autenticazione delle sottoscrizioni di presentazione delle liste – si è affermato:
- che “presupposto necessario del potere di autenticazione delle liste di presentazione delle candidature attribuito dall’art. 14 l. n. 53/1990 ai soggetti titolari delle cariche o funzioni ivi previste” è (non il requisito della pertinenza bensì) il requisito della territorialità, per cui “i funzionari incaricati dal sindaco non possono svolgere funzioni i cui effetti si producano al di fuori dell’ente nel quale sono incardinati”;
- che “il requisito della territorialità va inteso non soltanto con riguardo al luogo in cui l’attività certificativa viene svolta, ma anche in relazione agli effetti che essa produce”;
- che “la sottoscrizione da parte di un funzionario comunale, nel territorio del proprio ente, delle liste presentatesi alle elezioni di un altro comune comporta comunque effetti nel procedimento preparatorio elettorale che si tiene in quest’ultimo, con violazione del limite territoriale insito nell’attribuzione del potere di autenticazione previsto dalla l. n. 53/1990”.
L’art. 14 della legge n. 53/1990 fa riferimento alle autenticazioni previste (tra le altre) dal T.U. delle leggi elettorali n. 570/1960 e tra queste figurano (oltre a quelle relative alle sottoscrizioni di presentazione delle liste) anche quelle relative alle dichiarazioni di accettazione della candidatura (art. 32 T.U. per i comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti). Ne consegue che i principi enunciati dalla Sez. V del Consiglio di Stato nella citata sentenza n. 2527/2015 sono applicabili anche alle autenticazioni oggetto del presente giudizio e che dunque l’esclusione della lista "P." qui impugnata è stata legittimamente disposta.
4) Alla luce delle precedenti considerazioni risultano infondate le censure formulate nel ricorso, che va conseguentemente respinto.
Le spese del giudizio possono essere compensate tra le parti, tenuto conto dei profili di parziale novità che la causa presenta.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando, respinge il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 13 maggio 2016 con l'intervento dei magistrati:

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