martedì 17 maggio 2016




Elezioni comunali – Dichiarazioni di accettazione della candidatura ‘incomplete’


Cons. di Stato, V, xx 2016, n. xx

L’erroneo riferimento alle cause di incandidabilità, già previste dall’abrogato art. 58 del d. lgs. 267/2000, anziché a quelle contemplate dall’art. 10 del d. lgs. 235/2012, non può assurgere a carenza sostanziale e, dunque, ad una effettiva e insanabile carenza delle dichiarazioni, ma ad una mera irregolarità formale, con la conseguenza che l’erroneità della dichiarazione tempestivamente depositata può essere integrata, configurando una mera irregolarità, ai sensi dell’art. 33, ultimo comma, del d.P.R. 570/1960, consentendo la rettificazione di tale dichiarazione, con la presentazione, entro il termine stabilito da tale disposizione, di un’attestazione regolare, per mezzo del corretto riferimento alle cause di incandidabilità previste dallo stesso art. 10 del d. lgs. 235/2012



1. Con il verbale n. 119/2016, la Quarta Sottocommissione Elettorale Circondariale di D. ha ricusato la lista “O.”, presentata per le elezioni comunali del Comune di F.  dagli odierni appellanti, sig. P. e sig. A., nella rispettiva qualità di candidato Sindaco e di candidato alla carica di consigliere comunale per la lista in tale Comune.
1.1. La ricusazione della lista è stata motivata dalla presentazione delle dichiarazioni di accettazione della candidatura sia del candidato Sindaco che dei candidati consiglieri comunali, i quali non farebbero riferimento alle cause di incandidabilità di cui all’art. 10 del d. lgs. n. 235 del 2012, ma solo a quelle previste dall’art. 58 del d. lgs. n. 267 del 2000.
1.2. Avverso tale esclusione i signori sopra indicati hanno proposto ricorso al T.A.R. per il Veneto, rappresentando di essere stati indotti in errore dalla modulistica consegnata dal Comune, che riportava l’erroneo riferimento al citato art. 58, ora abrogato, anziché all’art. 10 del d. lgs. n. 235 del 2012.
1.3. I ricorrenti in primo grado hanno chiesto l’annullamento del verbale impugnato e, in subordine, il risarcimento del danno nei confronti del Comune che, con il suo comportamento, avrebbe leso il loro diritto di elettorato passivo.
1.4. In primo grado si è costituito il Comune di F. per resistere al ricorso, chiedendo al T.A.R. di dichiarare il difetto di giurisdizione sulla domanda risarcitoria proposta contro lo stesso Comune e, in ogni caso, di respingerla nel merito, rimettendosi a giustizia relativamente alla domanda di annullamento del verbale.
2. Con la sentenza n. 475 del 12 maggio 2016, il T.A.R. per il Veneto ha respinto il ricorso, quanto alla domanda di annullamento, e ha dichiarato inammissibile la domanda risarcitoria, perché incompatibile con il rito speciale di cui all’art. 129 c.p.a., compensando le spese di lite.
2.1. Il T.A.R. ha ritenuto che l’erronea dichiarazione circa le cause di incandidabilità, compiuta dagli odierni appellanti, sia insanabile e, comunque, sia loro ascrivibile nel caso di specie, non essendovi prova che sia stato il Comune di F. ad indurli in errore.
2.2. Avverso tale sentenza hanno proposto appello gli interessati, lamentandone l’erroneità, e ne hanno chiesto la riforma solo quanto alla domanda di annullamento, respinta in primo grado.
2.3. Si sono costituite le Amministrazioni intimate, meglio in epigrafe indicate, mentre non si è costituito il Comune di F..
2.4. Nella pubblica udienza del 16 maggio 2016 il Collegio, sentiti i difensori delle parti, ha trattenuto la causa in decisione.
3. L’appello, seppure con le seguenti motivazioni, deve essere respinto.
3.1. L’interpretazione seguita dal primo giudice, pur richiamandosi ai precedenti di questo Consiglio di cui si dirà, non può essere condivisa.
3.2. L’erroneo riferimento, nelle dichiarazioni tempestivamente depositate dai candidati, alle cause di incandidabilità già previste dall’abrogato art. 58 del d. lgs. n. 267 del 2000, anziché a quelle contemplate dall’art. 10 d. lgs. n. 235 del 2012, da intendersi evidentemente ascrivibile a una mera svista, non può assurgere a carenza sostanziale e, dunque, ad una effettiva e insanabile carenza delle dichiarazioni, ma ad una mera irregolarità formale.
3.3. Non osta a tale qualificazione la diversità e, comunque, la non perfetta coincidenza delle cause di incandidabilità ora previste dall’art. 10 del d. lgs. n. 235 del 2012 rispetto a quelle previste dal citato art. 58, essendo incontestabile la volontà dei candidati, al di là dell’erroneo riferimento normativo, di certificare l’assenza, in via generale, delle cause che ostino all’incandidabilità per concorrere alle attuali elezioni, secondo la legislazione vigente, nella consapevolezza delle conseguenze amministrative e anche penali che ne conseguono.
3.4. L’erroneità della dichiarazione tempestivamente depositata può dunque essere integrata, configurando una mera irregolarità, ai sensi dell’art. 33, ultimo comma, del d.P.R. n. 570 del 1960, consentendo la rettificazione di tale dichiarazione, con la presentazione, entro il termine stabilito da tale disposizione, di un’attestazione regolare, per mezzo del corretto riferimento alle cause di incandidabilità previste dallo stesso art. 10 del d. lgs. n. 235 del 2012 (la cui assenza in concreto non risulta del resto, nella specie, contestata).
3.5. L’art. 17, comma 2, del d. lgs. n. 235 del 2012, pur essendo una disposizione dedicata alle abrogazioni e riferentesi, propriamente, al coordinamento tra le fonti del diritto, riveste, tuttavia, una indubbia portata sistematica, laddove prevede espressamente che «i richiami agli articoli 58 e 59 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ovunque presenti, si intendono riferiti, rispettivamente, agli articoli 10 e 11 del presente testo unico».
Esso deve ragionevolmente orientare l’interprete anche nel valutare le dichiarazioni erroneamente rese dai candidati con riferimento al citato art. 58, che lo stesso art. 17 ha inteso, oltre che abrogare, interamente sostituire, già sul piano normativo.
3.6. A fronte della volontà inequivoca espressa dai candidati di partecipare alle elezioni (nonostante l’erroneo riferimento normativo, in assenza di cause di incandidabilità, nella dichiarazione tempestivamente depositata, e nella successiva integrazione resa ai sensi dell’art. 33, ultimo comma, del d.P.R. n. 570 del 1960), la dichiarazione di cui all’art. 12, comma 1, del d. lgs. n. 235 del 2012 deve ritenersi correttamente integrata e, quindi, resa, non potendosi condividere l’orientamento in precedenza espresso da questo Consiglio nelle sentenze della sez. V, 9 maggio 2014, n. 2388, e sez. V, 9 maggio 2014, n. 2388.
3.7. Tale interpretazione, ispirata al favor partecipationis, consente la più ampia partecipazione alla competizione elettorale, garantendo, sostanzialmente, il rispetto degli artt. 10 e 12 del d. lgs. n. 235 del 2012 ed consentendo, al contempo, l’ineludibile rispetto dei diritti politici costituzionalmente garantiti.
4. Ciò premesso sul piano giuridico, venendo all’esame della vicenda qui controversa, deve tuttavia rilevarsi che nel caso di specie gli odierni appellanti non hanno integrato le dichiarazioni irregolari nemmeno nel termine previsto dall’art. 33, ultimo comma, del testo unico approvato con il d.P.R. n. 570 del 1960, attribuendo la responsabilità di quanto accaduto al Comune, che non avrebbe loro consegnato la modulistica appropriata, con riferimento alle cause di incandidabilità previste attualmente dall’art. 10 del d. lgs. n. 235 del 2012.
4.1. Il T.A.R. ha ritenuto non adeguatamente provata la circostanza dell’avvenuta consegna della modulistica da parte del Comune agli odierni appellante e detta motivazione è fermamente contestata dagli odierni appellanti, i quali sostengono che tale prova dovrebbe ritenersi, logicamente, raggiunta, anzitutto perché non contestata dal Comune, costituitosi in primo grado.
4.2. Rileva la Sezione che, anche volendo dare per ammessa e provata tale circostanza, come ha pur sempre correttamente sottolineato il T.A.R. Veneto nella sentenza impugnata (pp. 5-6), la dott.ssa B., responsabile dell’ufficio elettorale, ha inviato il 2 maggio 2016 ad uno degli attuali ricorrenti, il sig. P., una mail, alla quale erano allegati i moduli dei documenti necessari per la presentazione di qualunque candidato alla carica di Sindaco e in uno di tali allegati – «Dichiarazione di presentazione di un candidato alla carica di sindaco e di una lista di candidati alla carica di consigliere comunale» – era previsto che i candidati depositassero la dichiarazione sostitutiva attestante «l’insussistenza della situazione di incandidabilità a norma degli artt. 10 e 12 del d. lgs. 31 dicembre 2012 n. 235» (doc. 6 depositato in primo grado dal Comune di F.).
4.3. Gli odierni appellanti, dunque, erano stati resi ben edotti delle formalità necessarie alla presentazione della lista ed erano stati messi in grado di conoscere, tempestivamente, quali fossero le dichiarazioni specifiche da compiersi ai sensi dell’art. 12 del d. lgs. n. 235 del 2012, quantomeno tenendo conto del contenuto degli allegati alla predetta mail, sicché essi nessun affidamento potevano riporre sulla ricevuta del Comune di F., sulla regolarità di tutti gli adempimenti da porre in essere per la presentazione della lista.
4.4. E’ decisivo considerare che nemmeno nel termine previsto dall’art. 33, ultimo comma, del testo unico approvato con il d.P.R. n. 570 del 1960 essi hanno provveduto a depositare o, comunque, ad integrare le dichiarazioni mancanti, sicché la mancata presentazione della dichiarazione di cui all’art. 12 del d. lgs. n. 235 del 2012 non può essere ascritta a colpa del Comune, ma solo ad una insanabile né, comunque, sanata inosservanza delle disposizioni in materia.
5. Ne segue che, seppure alla luce delle motivazioni sin qui esposte, l’appello debba essere respinto, con conferma della sentenza impugnata e della ricusazione della lista “O.”.
6. Le spese del presente grado di giudizio, attesa la particolarità del caso, possono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello n. 3776 del 2016 , come in epigrafe proposto, lo respinge e per l’effetto conferma, con diversa motivazione, la sentenza impugnata.
Compensa interamente tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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