‘Decertificazione’ e appalti pubblici
Cons. di Stato, IV, 3
maggio 2016, n. 1716
“…E’ altrettanto infondato il
secondo motivo di appello (sub lett. b) dell’esposizione in fatto), con il
quale si ritiene che l’amministrazione avrebbe dovuto procedere ex officio alla
acquisizione della documentazione di comprovazione, ai sensi degli art. 40 (nel
testo modificato dall’art. 15, l. n. 183/2011) e 43, co. 1, DPR n. 445/2000. La
parte appellante a tal fine richiama la giurisprudenza di questo Consiglio di
Stato (sez. V, 27 agosto 2014 n. 4359; sez. III, 26 settembre 2013 n. 4785)),
che ha avuto modo di affermare che “la norma sulla cd. decertificazione
(costituisce) una nuova regola generale sui rapporti tra privati e P.A.”, di
modo che “non si rinvengono, quindi, ragioni per escludere che questa potesse
essere applicata anche alla materia degli appalti pubblici”, ed anche al
procedimento di verifica del possesso dei requisiti ex art. 48 d. lgs. n.
163/2006. Orbene, in disparte ogni verifica in ordine alla possibilità e agli
esatti termini di applicazione della disciplina di cui al DPR n. 445/2000 alle
procedure di gara, ciò che occorre chiarire è che, se è possibile affermare,
sulla scorta della indicata giurisprudenza, che in fase di verifica ex art. 48
l’amministrazione ben possa procedere ad acquisire documentazione facendo
ricorso agli archivi pubblici (ed è questo il caso oggetto della sentenza n.
4359/2014), ciò non comporta né che il concorrente sia per ciò solo dispensato
dal presentare la documentazione richiestagli, né che la possibilità di cui si
sia eventualmente avvalsa l’amministrazione si trasformi in un obbligo posto
dalla legge a carico della medesima. Così argomentando, per un verso si
snaturerebbe il subprocedimento di verifica dei requisiti dei partecipanti alle
procedure di affidamento, per altro verso, si perverrebbe ad una sostanziale
“abrogazione” dell’art. 48, e, in particolare, dei termini cogenti da questo
imposti e delle sanzioni previste per il loro mancato rispetto. Proprio perché
si tratta di un subprocedimento di verifica dei requisiti, incombe al
concorrente procedere alla comprova dei requisiti da esso stesso dichiarati; e
proprio per questo la legge prevede le sanzioni conseguenti al suo
comportamento omissivo. L’amministrazione ben potrà procedere alla verifica di
quanto dichiarato consultando gli archivi pubblici (ex artt. 43 e 71 DPR n.
445/2000), ma certo non può sostituire la propria iniziativa di ufficio a
quelli che sono precisi obblighi incombenti ai concorrenti chiamati agli
adempimenti di cui al citato art. 48. In tal senso è la giurisprudenza
dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato (cfr. n. 10 del 2014 cui si
rinvia a mente del combinato disposto degli artt. 88, co. 2, lett. d), 99 e
120, co. 10, c.p.a.)…”
Come sottolineato dallo stesso Collegio, in senso
(almeno prima facie) difforme alcuni
‘precedenti’:
Cons. di Stato, V, 27 agosto 2014, n. 4359: “…Tanto premesso, si
può ritenere immune da vizi di principio l’applicazione data dalla Stazione
appaltante alla nuova disciplina, la norma sulla c.d. decertificazione
costituendo una nuova regola generale sui rapporti tra privati e P.A. che era
da tempo entrata in vigore all’epoca dell’operazione di verifica dei requisiti.
Non si rinvengono, quindi, ragioni per escludere che
questa potesse essere applicata anche alla materia degli appalti pubblici e,
nello specifico, al presente procedimento (cfr. in termini C.d.S., III,
26 settembre 2013, n. 4785: questa ha fatto notare che il d.P.R. n. 445/2000,
in materia di documentazione amministrativa, trova pacificamente applicazione
nel settore degli appalti pubblici, essendo lo stesso Codice a legittimarne
l’uso: sicché non può che trovare applicazione, nello stesso settore, anche
l'innovazione introdotta con l'art. 15 della legge n. 183/2011; la medesima
sentenza n. 4785/2013 si è espressa nel senso dell’applicabilità di tale
disciplina nel caso in cui, inoltre, sebbene il bando fosse stato pubblicato
anteriormente, il subprocedimento di verifica dei requisiti si era comunque svolto
successivamente all’entrata in vigore della legge n. 183, ritenendo che,
trattandosi di norme d'azione volte a regolare l'attività della Pubblica
Amministrazione, la nuova normativa dovesse trovare immediata applicazione
anche nei confronti dei procedimenti in corso)…”.
Cons. di Stato, III, 26 settembre 2013, n. 4785: “…Quanto al primo
motivo di esclusione, il Consorzio rileva che il procedimento seguito da L. per la comprova e verifica dei requisiti
dichiarati mediante autodichiarazione contrasta con gli artt. 40 e ss. del DPR
445/2000, come innovato dalla l. 183/2011. Le modifiche
normative intervenute obbligano l’amministrazione ad acquisire d’ufficio i
documenti che provano il possesso dei requisiti dichiarati, qualora siano in
possesso di altre amministrazioni, le quali non possono più emettere
certificati che abbiano valore in procedimenti di cui sono competenti le P.A.
Andava, dunque, nella specie, esercitato il potere-dovere di soccorso della
stazione appaltante. Il TAR Lombardia ha ritenuto che la l. n. 183/2011, pur
astrattamente applicabile, non potrebbe esserlo nel caso concreto, ratione
temporis, perché il bando sarebbe stato pubblicato il 10 novembre 2011, mentre
la legge è entrata in vigore il 1° gennaio 2012. Sul punto la contestazione dell’appellante
incidentale è fondata. Sebbene il bando sia stato pubblicato anteriormente, il
sub-procedimento di verifica dei requisiti si è svolto successivamente alla
entrata in vigore della nuova normativa e, per il principio tempus regit actus,
trattandosi di norme d’azione, rivolte a regolare l’attività della pubblica
amministrazione, trova immediata applicazione nei confronti dei procedimenti in
corso non ancora conclusi… Quanto all’obiezione che
solleva L., ovvero al carattere di specialità della disciplina dei contratti
pubblici che impedirebbe l’applicazione della norma di carattere generale
dettata dall’art. 15 della l. 183/2011 (in particolare, l’art. 41, comma
1, lett. “b” e “c”, in relazione al comma 4, del D.lgs. n. 163/2006, il quale
prescrive che i servizi prestati ad amministrazioni pubbliche siano comprovati
dall’aggiudicataria con certificazioni delle stesse, e l’art. 42, comma 1,
lett. “a”, il quale prevede che i servizi e le prestazioni in favore di
amministrazioni ed enti pubblici siano provati da certificati rilasciati o
vistati delle amministrazioni o enti destinatari), il
Collegio osserva che il DPR n. 445/2000, in materia di documentazione
amministrativa, pacificamente trova applicazione nella materia degli appalti
pubblici, essendo lo stesso codice a legittimarne l’uso. Sicché non può che
trovare applicazione anche l’innovazione introdotta con l’art.15 della legge
183/2011, che, per quanto qui interessa, ha introdotto il seguente comma
all’art. 40…E’ evidente, ad una lettura unitaria delle norme in questione, che
gli accertamenti d’ufficio disciplinati dall’art. 43, comma 1, D.P.R. 445/2000,
come novellato dal citato art. 15 della l. 183/2011, riguardano tutte le
ipotesi di informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli
artt. 46 e 47 dello stesso D.P.R., dichiarazioni sostitutive che gli artt. 41 e
42 del codice dei contratti pubblici consentono ai concorrenti di utilizzare
per comprovare i requisiti tecnico-organizzativi ed economico-professionale,
salvo verifica successiva da parte della stazione appaltante, ai sensi
dell’art. 48 commi 1 e 3, senza che possa in alcun modo rilevare la
“specialità” della disciplina dei contratti pubblici…”
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