‘Accesso’ al servizio civile dello straniero regolarmente soggiornante
Cass., Sez. Un., 20 aprile 2016,
n. 7951
Per effetto della sentenza della Corte
costituzionale n. 119 del 2015, che ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale, in parte qua, dell'art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 77 del 2002,
ove la P.A.,
nell'emanare un bando per la selezione di volontari da impiegare in progetti di
servizio civile nazionale, inserisca, tra i requisiti e le condizioni di
ammissione, il possesso della cittadinanza italiana, e non consenta per tal
modo l'accesso ai cittadini stranieri che risiedono regolarmente in Italia,
essa pone in essere un comportamento discriminatorio, per ragioni di
nazionalità, avverso il quale è esperibile dinanzi al giudice ordinario, da
parte del soggetto leso, l'azione ex art. 44 del testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero, approvato con il d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286
L’esclusione del cittadino straniero
regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato dalla possibilità di
prestare il servizio civile nazionale realizza una discriminazione diretta per
ragioni di nazionalità, perché - impedendogli di concorrere a realizzare
progetti di utilità sociale nell'ambito di un istituto rivolto a favorire la
partecipazione e la condivisione dei valori costituzionali della Repubblica -
preclude allo stesso non-cittadino, in violazione del principio di parità di
trattamento, il pieno sviluppo della sua persona e l'integrazione nella
comunità di accoglienza. Ai fini dell'accesso al servizio civile nazionale, non
può richiedersi una particolare intensità del vincolo tra stranieri regolari e
comunità di accoglienza, del tipo di quella derivante dal possesso di un
determinato tipo di permesso di soggiorno o dalla durata della residenza in
Italia. Infatti, la motivazione della sentenza della Corte costituzionale n.
119 del 2015, nel punto 4.1. del Considerato in diritto, si riferisce,
espressamente, ai "cittadini stranieri, che risiedono regolarmente in
Italia": è questa la categoria di soggetti presa in considerazione quando
è stata giudicata irragionevole l'esclusione dalle attività alle quali i doveri
inderogabili di solidarietà sociale si riconnettono. L'apertura dell'accesso al
servizio civile è, dunque, per tutti i cittadini stranieri che risiedono
regolarmente in Italia. Non sono pertanto applicabili, in tema di servizio
civile, limitazioni ulteriori, tratte in via analogica dalla disciplina che il
legislatore ha introdotto per l'accesso ai posti di lavoro presso le pubbliche
amministrazioni (in relazione al quale l'art. 38, comma 3-bis, del d.lgs. 30
marzo 2001, n. 165, aggiunto dall'art. 7 della legge 6 agosto 2013, n. 97,
richiede, per i cittadini di Paesi terzi, la titolarità del permesso di
soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, ovvero dello status di
rifugiato o dello status di protezione sussidiaria).
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