mercoledì 4 maggio 2016




‘Accesso’ al servizio civile dello straniero regolarmente soggiornante


Cass., Sez. Un., 20 aprile 2016, n. 7951


Per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 119 del 2015, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, in parte qua, dell'art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 77 del 2002, ove la P.A., nell'emanare un bando per la selezione di volontari da impiegare in progetti di servizio civile nazionale, inserisca, tra i requisiti e le condizioni di ammissione, il possesso della cittadinanza italiana, e non consenta per tal modo l'accesso ai cittadini stranieri che risiedono regolarmente in Italia, essa pone in essere un comportamento discriminatorio, per ragioni di nazionalità, avverso il quale è esperibile dinanzi al giudice ordinario, da parte del soggetto leso, l'azione ex art. 44 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, approvato con il d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286


L’esclusione del cittadino straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato dalla possibilità di prestare il servizio civile nazionale realizza una discriminazione diretta per ragioni di nazionalità, perché - impedendogli di concorrere a realizzare progetti di utilità sociale nell'ambito di un istituto rivolto a favorire la partecipazione e la condivisione dei valori costituzionali della Repubblica - preclude allo stesso non-cittadino, in violazione del principio di parità di trattamento, il pieno sviluppo della sua persona e l'integrazione nella comunità di accoglienza. Ai fini dell'accesso al servizio civile nazionale, non può richiedersi una particolare intensità del vincolo tra stranieri regolari e comunità di accoglienza, del tipo di quella derivante dal possesso di un determinato tipo di permesso di soggiorno o dalla durata della residenza in Italia. Infatti, la motivazione della sentenza della Corte costituzionale n. 119 del 2015, nel punto 4.1. del Considerato in diritto, si riferisce, espressamente, ai "cittadini stranieri, che risiedono regolarmente in Italia": è questa la categoria di soggetti presa in considerazione quando è stata giudicata irragionevole l'esclusione dalle attività alle quali i doveri inderogabili di solidarietà sociale si riconnettono. L'apertura dell'accesso al servizio civile è, dunque, per tutti i cittadini stranieri che risiedono regolarmente in Italia. Non sono pertanto applicabili, in tema di servizio civile, limitazioni ulteriori, tratte in via analogica dalla disciplina che il legislatore ha introdotto per l'accesso ai posti di lavoro presso le pubbliche amministrazioni (in relazione al quale l'art. 38, comma 3-bis, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, aggiunto dall'art. 7 della legge 6 agosto 2013, n. 97, richiede, per i cittadini di Paesi terzi, la titolarità del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, ovvero dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria).

Nessun commento:

Posta un commento