Copia cartacea del certificato di proprietà di un autoveicolo
Tar Lazio, Roma, 18 maggio 2016, n. 5872
Sotto il profilo della prova dei fatti in
campo processuale (tra i quali è da annoverare la prova della proprietà del
veicolo), va valutata la differenza tra attestazione e certificazione; mentre
la prima è una dichiarazione di scienza "originaria", in quanto
riferita a fatti o atti direttamente percepiti o compiuti da chi la rilascia,
il certificato è sempre una dichiarazione di scienza, ma "derivativa",
riferendosi a fatti, atti o qualità non direttamente percepiti o compiuti da
chi la rilascia, ma risultanti da elementi obiettivi, quali registri o
documenti cui l'ordinamento giuridico riconosce una particolare efficacia
probatoria, in quanto fa fede fino a querela di falso della provenienza del
documento da parte del pubblico ufficiale che l’ha redatto, nonché dei fatti
che sono avvenuti in sua presenza.
Va annullata la Circolare ACI 28
settembre 2015 n. 005/0007641/15, nelle parti (citate in motivazione) in cui sostituisce il rilascio del
Certificato di Proprietà del veicolo con la Attestazione di
presentazione formalità e senza possibilità di ottenere il Certificato in
formato cartaceo neppure su richiesta della parte [osserva il Collegio che,
mentre nel d.P.R. 445/2000, “non è dato rinvenire alcuna norma che consenta di
sostituire un certificato con una ‘attestazione di presentazione di formalità’,
che qualora esibita dimostrerebbe esclusivamente che il veicolo è stato
iscritto nel PRA e che esiste il certificato che ne attesta la proprietà
entrambi leggibili esclusivamente mediante smartphone che decodifichi il codice
QR da essa recato, non è dato altresì rinvenire alcuna norma del Codice
dell’Amministrazione digitale che impedisca al cittadino che ha acquistato un
veicolo o che ha effettuato il trasferimento della proprietà di esso di
ottenere una copia cartacea del certificato, seppure mediante il pagamento di
un importo minimo per la carta usata”; anzi, si osserva, “l’art. 43 del Codice dell’amministrazione
digitale prescrive l’esatto contrario e cioè che i documenti informatici
possono essere archiviati anche con modalità cartacee, con ciò dimostrandosi
proprio l’erroneità e lo sviamento della motivazione recata dalla circolare
laddove si specifica che “la stampa vanificherebbe la digitalizzazione del
documento”, posto che se il Certificato di proprietà può essere redatto in via
informatica, non per questo se ne può a priori escludere il rilascio del
formato cartaceo a chi lo richieda”]
FATTO
1. Con ricorso notificato all’ACI in data 27 novembre 2015 e
depositato il successivo 3 dicembre 2015, parte ricorrente espone di essere una
società consortile per azioni che riunisce 1100 studi professionali per la
consulenza in materia di circolazione dei mezzi di trasporto e che esercita
anche le funzioni e le attività meglio conosciute come “Sportello Telematico
dell’Automobile” di interazione con il Pubblico Registro Automobilistico.
Espone ancora che con la circolare impugnata dopo essersi
richiamato il piano strategico da esso varato sotto la denominazione
“Semplific@uto” destinato a semplificare i processi di gestione del PRA, l’ACI
ha introdotto una “innovazione particolarmente significativa” consistente nella
disposizione per cui il Certificato di Proprietà dell’auto “non sarà più
stampato ma sarà prodotto digitalmente e conservato da ACI nei propri Archivi
magnetici”; inoltre le procedure STA e Copernico non restituiranno più
all’operatore PRA o STA il pdf del Certificato di Proprietà ma il pdf di una
ricevuta dell’avvenuto espletamento delle formalità, recante le informazioni
base della formalità stessa e tutti i riferimenti e codici di accesso per la
visualizzazione del CDPD, mediante smartphone o altro dispositivo idoneo alla
lettura del QR-code presente nella ricevuta, ovvero accedendo al sito web
dedicato. Tutto ciò in asserita applicazione dell’art. 40 comma 1 del d.lgs n.
82/2005.
2. Premesse alcune note sul quadro normativo di riferimento che
in prospettiva comporta la soppressione del foglio complementare e la adozione
del solo certificato di proprietà come documento che accompagna la vita degli
autoveicoli sin dal momento della loro prima immatricolazione e destinato a
documentare lo stato giuridico dei veicoli stessi, parte ricorrente avverso la
circolare sopra menzionata deduce: 1) Violazione degli articoli 11 della legge
n. 510/1928, 6 del r.d. n. 436/1927, 7 della legge n. 187/1990, 93 del Codice
della Strada, 8 della legge n. 124 del 2105; falsa applicazione dell’art. 40
del Codice dell’Amministrazione digitale; 2) Violazione ed erronea applicazione
del r.d. 15 marzo 1927, n. 436, dell’art. 7 della legge 9 luglio 1990, n. 187
del D.M. 2 ottobre 1992, n. 514 dell’art. 93 del Codice della Strada, degli
articoli 2, 4 e 7 del d.P.R. 19 settembre 2000, n. 358 nonché del d.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445 sotto ulteriori profili; 3) Eccesso di potere per
sviamento ed errore dei presupposti nonché per contraddittorietà ed illogicità
della motivazione.
Concludono con richiesta cautelare legata alla imminente
riforma del Governo in materia di riorganizzazione del PRA e chiedono
l’accoglimento del ricorso.
3. Si è costituito in giudizio l’Automobile Club d’Italia
contestando tutte le doglianze e rassegnando conclusioni opposte a quelle di
parte ricorrente.
4. Alla Camera di Consiglio del 12 gennaio 2016 il Collegio ha
disposto un’istruttoria sia presso l’ACI sia presso il Ministero delle
Infrastrutture e Trasporti.
5. Eseguito l’incombente e previo scambio di ulteriori memorie
di replica tra le parti, il ricorso è stato trattenuto in decisione alla
pubblica udienza del 13 aprile 2016.
DIRITTO
1. Il ricorso è fondato come di seguito precisato.
2. Con la prima doglianza le ricorrenti fanno valere che del
tutto inopinatamente e in violazione della riforma del Pubblico Registro
Automobilistico in atto – che prevede la soppressione del cd. libretto di
circolazione e l’incorporazione col certificato di proprietà di ogni
autoveicolo – la circolare impugnata, modificando la disciplina del PRA e
creando ex novo un sistema di certificazione della proprietà del veicolo
costituito da una ricevuta di avvenuto espletamento di tutte le formalità,
contenente un codice di accesso per la sola visualizzazione del detto
certificato di proprietà, appare assolutamente non idonea ad attestare lo stato
giuridico del veicolo, come era ex lege il certificato di proprietà.
Cioè in sostanza una semplice ricevuta di espletamento delle
formalità burocratiche non può sostituire il certificato di proprietà di un
autoveicolo.
Sostengono che di certo tale misura non può trovare fondamento
nell’art. 40 del Codice dell’Amministrazione Digitale che consente alla
pubbliche amministrazioni di “formare gli originali dei propri documenti con
mezzi informatici”, ma non di sopprimere atti recanti dati giuridicamente
rilevanti, sostituendoli con uno stampato contenente codici di accesso al
sistema per la sola visualizzazione del Certificato di Proprietà.
Con la seconda censura osservano che nel novero delle
certificazioni vanno ricondotti anche i certificati di documentazioni cioè
quelli che si riferiscono, come nel caso in specie, alle risultanze di pubblici
registri.
E di questi il legislatore si è preoccupato di fornire una
definizione di certificato con il d.P.R. n. 445/2000: “il certificato è il
documento rilasciato da una pubblica amministrazione avente funzione di
ricognizione, riproduzione o partecipazione a terzi di stati, qualità personali
e fatti contenuti….in pubblici registri”.
La “attestazione di presentazione di formalità”, invece, non
assolve alla funzione certificativa dello stato giuridico del veicolo, in
quanto si tratta di una mera ricevuta delle formalità eseguite priva della più
parte dei dati presenti negli archivi del PRA e solo dotata di un codice che
consente di visualizzare il Certificato di Proprietà Digitale, ma non di
stamparlo.
Poiché l’art. 7 della legge n. 187 del 1990 impone agli uffici
del Pubblico Registro Automobilistico di rilasciare il certificato di proprietà
al momento della prima iscrizione del veicolo e di ogni altra successiva
formalità, il nuovo sistema creato attraverso la circolare inibisce invece agli
uffici del PRA, agli uffici della Motorizzazione ed agli operatori STA privati
di rilasciare il certificato di proprietà e quindi di attestare lo stato
giuridico del veicolo, mentre consente l’emissione di una ricevuta priva dei
dati occorrenti dello stato giuridico dei veicoli.
Con la terza censura le interessate osservano che la circolare
impugnata si propone attraverso la introduzione del Certificato di Proprietà digitale
di “semplificare e migliorare i processi di gestione del PRA attraverso la
digitalizzazione della documentazione per la richiesta di formalità e lo
sviluppo di nuove funzioni basate…sulle più moderne tecnologie”.
Rappresentano ancora che gli uffici comunali che ancora non
operano con le modalità telematiche previste dalla normativa di cui al d.P.R.
n. 358/2000 sarebbero costretti ad indirizzare gli utenti presso un operatore
STA al fine di materializzare il certificato di proprietà occorrente ad eseguire
le formalità di trasferimento dei veicoli, che l’art. 7 del d.l. 4 luglio 2006,
n. 223 convertito in l. 4 agosto 2006, n. 248 consente loro di effettuare
direttamente e che, prima della introduzione del CDPD ben poteva consistere
nella autenticazione della firma dell’alienante sul retro del soppresso
certificato di proprietà cartaceo e nel compimento della successiva formalità
di trascrizione. E tutto ciò perché il sistema ora introdotto attraverso la
circolare impugnata consente di effettuare le attività propedeutiche alla
autenticazione degli atti di vendita dei veicoli solo agli operatori STA e
sempre che gli stessi utilizzino la complessa procedura di accesso al sistema
di Gestione Atti Digitali in base alla quale le modalità di trasferimento della
proprietà dei veicoli sono radicalmente cambiate e sono divenute molto più
macchinose, in spregio del presupposto della semplificazione in base al quale
la procedura sarebbe stata adottata.
3.Tutte le censure vanno accolte, come pure è emerso dalla
relazione istruttoria del MIT.
Al riguardo l’osservazione effettuata da ACI nella sua memoria
di replica che il MIT non è il Ministero sulla stessa vigilante e quindi la
richiesta istruttoria ad esso rivolta dal giudice lo avrebbe posto in posizione
irrituale ed illegittima nel ricorso in esame, non appare condivisibile, dal
momento che il principio dispositivo acquisitivo vigente nel processo
amministrativo rimette al prudente apprezzamento del giudice l’acquisizione di
notizie ed informazioni dai soggetti nella cui competenza rientri la materia
trattata e sulla base di semplici elementi indiziari in merito all'esistenza
dei vizi denunciati forniti dal ricorrente (cfr. Consiglio di Giustizia
Amministrativa della Regione Sicilia, 20 novembre 2015, n. 664).
3.1 Nel merito va premesso che al punto “Introduzione del
certificato di proprietà digitale” la circolare impugnata reca:
“Le procedure STA e Copernico, quindi, non restituiranno più
all’Operatore PRSA e STA il pdf del Certificato di proprietà ma il pdf di una
ricevuta (da stampare su carta bianca formato A4) dell’avvenuto espletamento
della formalità, recante le informazioni base della formalità stessa e tutti i
riferimenti (codici di accesso) per la visualizzazione della ricevuta stessa da
cui si potrà accedere alla visualizzazione del CDPD, tale ricevuta verrà emessa
anche a fronte di formalità accettate senza rilascio di CDPD.
“Si evidenzia che, qualora la formalità venga presentata con
SISTA o STA/PRA, all’interno della lista formalità sarà visualizzabile anche il
pdf del CDPD. Tale Pdf è valido solo per la consultazione e non va stampato e
consegnato alla parte, in primo luogo perché la stampa vanificherebbe la
digitalizzazione del documento e soprattutto perché non verrebbe stimolata la
consultazione on-line del Certificato che, a differenza del citato Pdf che è
statico, consentirà di avere informazioni sugli aggiornamenti dello stato
giuridico del veicolo che potrebbero avvenire successivamente.”
Specialmente la parte ora riportata delle istruzioni è proprio incongruente
sia con le disposizioni recate dal Testo Unico sulla documentazione
amministrativa di cui al d.P.R. n. 445/2000, sia con le disposizioni del Codice
dell’amministrazione digitale di cui al d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82.
Mentre nel primo non è dato rinvenire alcuna norma che consenta
di sostituire un certificato con una “attestazione di presentazione di
formalità”, che qualora esibita dimostrerebbe esclusivamente che il veicolo è
stato iscritto nel PRA e che esiste il certificato che ne attesta la proprietà
entrambi leggibili esclusivamente mediante smartphone che decodifichi il codice
QR da essa recato, non è dato altresì rinvenire alcuna norma del Codice
dell’Amministrazione digitale che impedisca al cittadino che ha acquistato un
veicolo o che ha effettuato il trasferimento della proprietà di esso di
ottenere una copia cartacea del certificato, seppure mediante il pagamento di
un importo minimo per la carta usata.
Anzi l’art. 43 del Codice dell’amministrazione digitale
prescrive l’esatto contrario e cioè che i documenti informatici possono essere
archiviati anche con modalità cartacee, con ciò dimostrandosi proprio
l’erroneità e lo sviamento della motivazione recata dalla circolare laddove si
specifica che “la stampa vanificherebbe la digitalizzazione del documento”,
posto che se il Certificato di proprietà può essere redatto in via informatica,
non per questo se ne può a priori escludere il rilascio del formato cartaceo a
chi lo richieda.
Ma l’esibizione di una semplice attestazione di presentazione
di formalità, nelle varie circostanze in cui si renda necessaria la produzione
del Certificato di proprietà, se, come è dato leggere da quella prodotta in
atti, con il CDP digitale si eliminano le possibilità di frodi legate alla
riproduzione fisica del certificato, finisce però per sviare dalla natura e
dagli effetti giuridici del Certificato stesso.
Come noto sotto il profilo della prova dei fatti in campo
processuale, tra i quali è da annoverare la prova della proprietà del veicolo,
va valutata la differenza tra attestazione e certificazione; mentre la prima è
una la dichiarazione di scienza "originaria", in quanto riferita a
fatti o atti direttamente percepiti o compiuti da chi la rilascia, il
certificato è sempre una dichiarazione di scienza, ma "derivativa",
riferendosi a fatti, atti o qualità non direttamente percepiti o compiuti da
chi la rilascia, ma risultanti da elementi obiettivi, quali registri o
documenti cui l'ordinamento giuridico riconosce una particolare efficacia
probatoria, in quanto fa fede fino a querela di falso della provenienza del
documento da parte del pubblico ufficiale che l’ha redatto, nonché dei fatti
che sono avvenuti in sua presenza.
Di conseguenza l’attestazione di presentazione di formalità nel
caso presso il Pubblico Registro Automobilistico non fa altro che attestare o
dimostrare che, ad esempio, in quel dato giorno è avvenuta la prima iscrizione
di un veicolo nuovo presso il PRA, in quanto ciò consta all’Agenzia incaricata
di ricevere tali informazioni, se poi anche l’attestazione è falsificata, come
è ben possibile che accada, per cui risulta che tizio sia proprietario di un
veicolo mentre invece non ne ha alcuno, neanche attraverso la ridetta
attestazione si eliminano “le possibili frodi legate alla riproduzione fisica del
certificato”, né si raggiunge la dimostrazione della proprietà del veicolo,
esattamente come contestato da parte ricorrente con la seconda censura
proposta.
4. Per le superiori considerazioni il ricorso va accolto e per
l’effetto va annullata la
Circolare ACI n. 005/0007641/15 in data 28 settembre 2015
nelle parti sopra individuate in cui sostituisce il rilascio del Certificato di
Proprietà del veicolo con la
Attestazione di presentazione formalità e senza possibilità
di ottenere il Certificato in formato cartaceo neppure su richiesta della
parte.
5. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da
dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione
Terza Quater) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe
proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla la Circolare ACI n.
005/0007641/15 in data 28 settembre 2015 nelle parti in motivazione indicate.
Condanna l’ACI al pagamento di Euro 2.000,00 per spese di
giudizio ed onorari da ripartirsi in pari misura a favore delle due ricorrenti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità
amministrativa.
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