domenica 15 maggio 2016




Elezioni comunali – Utilizzo del termine/cognome ‘Grillo’, nell’ambito del simbolo


Tar Piemonte 13 maggio 2016, n. 693

Deve essere rigettato il contrassegno recante la dicitura “Movimento no euro – lista del Grillo” (presentato da una lista diversa dal Movimento 5 stelle), posto l’evidente legame tra il nome (Grillo) ed il Movimento (5 stelle), essendo irrilevante la circostanza che il Movimento, per questa tornata elettorale, abbia scelto di non riproporre nel simbolo il nome del proprio leader storico [anzi: aggiunge il Collegio “paradossalmente il simbolo contestato finirebbe così per essere l’unico ad evocare chiaramente il leader del Movimento cinque stelle, oltre tutto abbinandolo ad un aspetto (no euro) che ha rappresentato una ricorrente contestazione di detto leader”]

FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato in data 10.5.2016, depositato in pari data, il sig. D.B., in qualità di delegato di lista del “Movimento 5 stelle” di T. ha impugnato il provvedimento con il quale la Commissione elettorale del Comune di T. ha approvato la lista elettorale n. 2, avente il contrassegno recante la dicitura “Movimento no euro – lista del Grillo”.
Vengono dedotte le seguenti censure:
1.Violazione del combinato disposto degli artt. 9 e 10 della l. n. 108/1968. Violazione art 48 Cost. Il contrassegno della lista contestata reca in evidenza la dicitura “Grillo”, nome che è stato, sino al febbraio 2016, elemento caratterizzante del contrassegno tradizionalmente utilizzato dal Movimento 5 stelle, partito presente in Parlamento ed ivi eletto con l’uso di detto simbolo caratterizzante.
Si sono costituiti i signori C. e N., preliminarmente eccependo che il ricorso non sarebbe stato notificato alla Prefettura di Torino, adempimento previsto a pena di decadenza. Infatti nella copia del ricorso affissa all’Albo Pretorio, e avente valore di notifica ai sensi dell’art. 129 del codice del processo amministrativo, la notifica alla Prefettura non comparirebbe; eccepivano inoltre l’inammissibilità dell’impugnativa, ai sensi dell’art. 129 n. 2 codice del processo amministrativo, come novellato dal d.lgs. n. 160/2012; nel merito contestavano che il simbolo fosse confondibile, considerato che il Movimento cinque stelle, nella presente tornata elettorale, non utilizza il nome Grillo nel proprio simbolo.
Si costituiva il Ministero dell’Interno evidenziando che i due simboli non sono graficamente confondibili.
Le eccezioni preliminari devono essere respinte.
Il ricorso risulta essere stato notificato, a mezzo posta elettronica certificata, tanto presso la Prefettura di Torino che presso l’Avvocatura dello Stato; la Prefettura ha, per altro, fatto pervenire memoria e il Ministero dell’Interno si è costituito con l’Avvocatura dello Stato.
I controinteressati invocano il disposto di cui all’art. 129 c.p.a. ai sensi del quale: “l'ufficio che ha emanato l'atto impugnato rende pubblico il ricorso mediante affissione di una sua copia integrale in appositi spazi all'uopo destinati sempre accessibili al pubblico e tale pubblicazione ha valore di notifica per pubblici proclami per tutti i controinteressati; la notificazione si ha per avvenuta il giorno stesso della predetta affissione”, evidenziando che, nella copia del ricorso regolarmente affissa, manca la prova della notifica alla Prefettura.
La censura non pare pertinente, posto che tale disposizione, che impone la pubblicazione dell’atto di ricorso e non delle connesse relate di notifica, integra a propria volta una modalità di notificazione (per pubblici proclami) a beneficio dei terzi controinteressati ma evidentemente non si sovrappone alle rituali modalità di notifica specificamente indicate dalla legge, né le vanifica.
Quanto alla problematica dell’ammissibilità del ricorso avverso le ammissioni di liste elettorali antecedentemente alla proclamazione degli eletti, ritiene il collegio di non discostarsi dai costanti precedenti di questo Tribunale, alla luce dai principi già affermati con sentenza della II Sezione n. 1073 del 10 ottobre 2013, alle cui ampie argomentazioni si rinvia per brevità espositiva.
In senso conforme questo Tribunale si era pronunciato anche con la decisione Tar Piemonte, sez. II, n. 446/2012, espressamente confermata, in punto ammissibilità del ricorso, con decisione Cds, sez V, n. 2145/2012.
Evidenziano i controinteressati che la giurisprudenza avrebbe subito una successiva evoluzione in senso difforme; rileva il collegio che, volendo considerare l’evoluzione dell’ordinamento, gli stessi controinteressati evocano a paragone le procedure di gara ad evidenza pubblica, per le quali l’impugnativa delle ammissioni sarebbe stata ammessa solo all’esito finale della gara; osserva il collegio che, a tale espresso proposito, il d.lgs. n 50/2016 ha modificato l’art. 120 c.p.a., imponendo (a pena di inammissibilità) l’immediata impugnazione delle ammissioni (oltre che delle esclusioni) dei concorrenti nelle gare pubbliche, e tanto sull’assunto, tra l’altro, che è ritenuto dirimente, per la delicatezza degli interessi coinvolti, un sistema che garantisca il pur rilevante interesse a che la competizione avvenga solo tra soggetti che hanno titolo a parteciparvi e assicuri la massima stabilità degli esiti.
Rileva il collegio che, se tanto può essere vero in un contesto di evidenza pubblica, ove gli interessi in gioco sono economici (la concorrenza), tanto più dovrebbe esserlo in una competizione elettorale, dove il valore in gioco è la democrazia, valore fondante di ogni altro interesse di rilevanza costituzionale.
Le eccezioni preliminari devono quindi essere respinte.
Quanto al merito ritiene il collegio che il ricorso sia fondato.
Il simbolo presentato dalla lista contestata si caratterizza per l’assoluta evidenza, al suo interno, del termine “Grillo” accompagnato dall’indicazione “no euro”.
E’ pacifico ed indiscusso che Grillo è anche il cognome del leader, fondatore storico e personaggio simbolo del Movimento cinque stelle; la circostanza che quest’ultimo, proprio per questa tornata elettorale, abbia scelto di non riproporre nel simbolo il nome del proprio leader storico non esclude l’evidente legame tra detto nome e il Movimento cinque stelle stesso; paradossalmente il simbolo contestato finirebbe così per essere l’unico ad evocare chiaramente il leader del Movimento cinque stelle, oltre tutto abbinandolo ad un aspetto (no euro) che ha rappresentato una ricorrente contestazione di detto leader.
Accedendo quindi ad una lettura non solo grafica ma complessivamente simbolica, alla luce dell’intero contenuto espressivo del simbolo, pare al collegio che la natura evocativa e confondente sia esplicita e seria, tale da poter indurre in confusione anche un elettore medio.
Il ricorso deve quindi trovare accoglimento.
I diversi orientamenti giurisprudenziali in materia giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,
accoglie il ricorso e per l’effetto dispone l’esclusione della lista denominata “Movimento no euro – lista del Grillo”;
compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

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