Elezioni comunali – Utilizzo del termine/cognome ‘Grillo’, nell’ambito
del simbolo
Tar Piemonte 13 maggio 2016, n.
693
Deve essere rigettato il contrassegno recante la dicitura “Movimento no
euro – lista del Grillo” (presentato da una lista diversa dal Movimento 5
stelle), posto l’evidente legame tra il nome (Grillo) ed il Movimento (5
stelle), essendo irrilevante la circostanza che il Movimento, per questa
tornata elettorale, abbia scelto di non riproporre nel simbolo il nome del
proprio leader storico [anzi: aggiunge il Collegio “paradossalmente il simbolo
contestato finirebbe così per essere l’unico ad evocare chiaramente il leader
del Movimento cinque stelle, oltre tutto abbinandolo ad un aspetto (no euro)
che ha rappresentato una ricorrente contestazione di detto leader”]
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato in data 10.5.2016, depositato in pari
data, il sig. D.B., in qualità di delegato di lista del “Movimento 5 stelle” di
T. ha impugnato il provvedimento con il quale la Commissione elettorale
del Comune di T. ha approvato la lista elettorale n. 2, avente il contrassegno
recante la dicitura “Movimento no euro – lista del Grillo”.
Vengono dedotte le seguenti censure:
1.Violazione del combinato disposto degli artt. 9 e 10 della l.
n. 108/1968. Violazione art 48 Cost. Il contrassegno della lista contestata
reca in evidenza la dicitura “Grillo”, nome che è stato, sino al febbraio 2016,
elemento caratterizzante del contrassegno tradizionalmente utilizzato dal
Movimento 5 stelle, partito presente in Parlamento ed ivi eletto con l’uso di
detto simbolo caratterizzante.
Si sono costituiti i signori C. e N., preliminarmente eccependo
che il ricorso non sarebbe stato notificato alla Prefettura di Torino,
adempimento previsto a pena di decadenza. Infatti nella copia del ricorso
affissa all’Albo Pretorio, e avente valore di notifica ai sensi dell’art. 129
del codice del processo amministrativo, la notifica alla Prefettura non
comparirebbe; eccepivano inoltre l’inammissibilità dell’impugnativa, ai sensi
dell’art. 129 n. 2 codice del processo amministrativo, come novellato dal
d.lgs. n. 160/2012; nel merito contestavano che il simbolo fosse confondibile,
considerato che il Movimento cinque stelle, nella presente tornata elettorale,
non utilizza il nome Grillo nel proprio simbolo.
Si costituiva il Ministero dell’Interno evidenziando che i due
simboli non sono graficamente confondibili.
Le eccezioni preliminari devono essere respinte.
Il ricorso risulta essere stato notificato, a mezzo posta
elettronica certificata, tanto presso la Prefettura di Torino che presso l’Avvocatura
dello Stato; la Prefettura
ha, per altro, fatto pervenire memoria e il Ministero dell’Interno si è
costituito con l’Avvocatura dello Stato.
I controinteressati invocano il disposto di cui all’art. 129
c.p.a. ai sensi del quale: “l'ufficio che ha emanato l'atto impugnato rende
pubblico il ricorso mediante affissione di una sua copia integrale in appositi
spazi all'uopo destinati sempre accessibili al pubblico e tale pubblicazione ha
valore di notifica per pubblici proclami per tutti i controinteressati; la
notificazione si ha per avvenuta il giorno stesso della predetta affissione”,
evidenziando che, nella copia del ricorso regolarmente affissa, manca la prova
della notifica alla Prefettura.
La censura non pare pertinente, posto che tale disposizione,
che impone la pubblicazione dell’atto di ricorso e non delle connesse relate di
notifica, integra a propria volta una modalità di notificazione (per pubblici
proclami) a beneficio dei terzi controinteressati ma evidentemente non si
sovrappone alle rituali modalità di notifica specificamente indicate dalla
legge, né le vanifica.
Quanto alla problematica dell’ammissibilità del ricorso avverso
le ammissioni di liste elettorali antecedentemente alla proclamazione degli
eletti, ritiene il collegio di non discostarsi dai costanti precedenti di
questo Tribunale, alla luce dai principi già affermati con sentenza della II
Sezione n. 1073 del 10 ottobre 2013, alle cui ampie argomentazioni si rinvia
per brevità espositiva.
In senso conforme questo Tribunale si era pronunciato anche con
la decisione Tar Piemonte, sez. II, n. 446/2012, espressamente confermata, in
punto ammissibilità del ricorso, con decisione Cds, sez V, n. 2145/2012.
Evidenziano i controinteressati che la giurisprudenza avrebbe
subito una successiva evoluzione in senso difforme; rileva il collegio che,
volendo considerare l’evoluzione dell’ordinamento, gli stessi controinteressati
evocano a paragone le procedure di gara ad evidenza pubblica, per le quali
l’impugnativa delle ammissioni sarebbe stata ammessa solo all’esito finale
della gara; osserva il collegio che, a tale espresso proposito, il d.lgs. n
50/2016 ha modificato l’art. 120 c.p.a., imponendo (a pena di inammissibilità)
l’immediata impugnazione delle ammissioni (oltre che delle esclusioni) dei
concorrenti nelle gare pubbliche, e tanto sull’assunto, tra l’altro, che è
ritenuto dirimente, per la delicatezza degli interessi coinvolti, un sistema
che garantisca il pur rilevante interesse a che la competizione avvenga solo
tra soggetti che hanno titolo a parteciparvi e assicuri la massima stabilità
degli esiti.
Rileva il collegio che, se tanto può essere vero in un contesto
di evidenza pubblica, ove gli interessi in gioco sono economici (la concorrenza),
tanto più dovrebbe esserlo in una competizione elettorale, dove il valore in
gioco è la democrazia, valore fondante di ogni altro interesse di rilevanza
costituzionale.
Le eccezioni preliminari devono quindi essere respinte.
Quanto al merito ritiene il collegio che il ricorso sia
fondato.
Il simbolo presentato dalla lista contestata si caratterizza
per l’assoluta evidenza, al suo interno, del termine “Grillo” accompagnato
dall’indicazione “no euro”.
E’ pacifico ed indiscusso che Grillo è anche il cognome del
leader, fondatore storico e personaggio simbolo del Movimento cinque stelle; la
circostanza che quest’ultimo, proprio per questa tornata elettorale, abbia
scelto di non riproporre nel simbolo il nome del proprio leader storico non
esclude l’evidente legame tra detto nome e il Movimento cinque stelle stesso;
paradossalmente il simbolo contestato finirebbe così per essere l’unico ad
evocare chiaramente il leader del Movimento cinque stelle, oltre tutto
abbinandolo ad un aspetto (no euro) che ha rappresentato una ricorrente
contestazione di detto leader.
Accedendo quindi ad una lettura non solo grafica ma
complessivamente simbolica, alla luce dell’intero contenuto espressivo del
simbolo, pare al collegio che la natura evocativa e confondente sia esplicita e
seria, tale da poter indurre in confusione anche un elettore medio.
Il ricorso deve quindi trovare accoglimento.
I diversi orientamenti giurisprudenziali in materia
giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione
Seconda)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe
proposto,
accoglie il ricorso e per l’effetto dispone l’esclusione della
lista denominata “Movimento no euro – lista del Grillo”;
compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità
amministrativa.
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