Elezioni comunali – Incidenza delle erronee indicazioni – sul sito
internet del Comune – degli orari di apertura al pubblico, sugli obblighi documentali
dei candidati
Tar Abruzzo, l’Aquila, 13 maggio
2016, n. 309
L’indicazione via internet di orari di apertura
al pubblico inesistenti deve ritenersi a tutti gli effetti una grave
inefficienza amministrativa, con particolare riguardo a coloro che –contando su
tale apertura, in realtà solo conclamata – hanno pianificato l’espletamento nei
prescritti termini di adempimenti burocratici poi non andati a buon fine,
proprio a causa delle erronee indicazioni rese dalla PA sulla operatività dei
propri uffici
La forza maggiore non è l’unica esimente per
il cittadino che –senza sua colpa- non ha espletato nei termini i prescritti
gli adempimenti collegati alla presentazione della propria candidatura,
dovendosi comprendere, fra le circostanze esimenti, il fatto imputabile a
terzi, ed in particolar modo le inerzie amministrative nell’attività di
rilascio dei certificati elettorali da parte del Comune competente
E’ illegittima l’esclusione di un candidato
dalle elezioni comunali, per mancanza del certificato di iscrizione nelle liste
elettorali, qualora (questi) dimostri l’erronea indicazione – nel sito internet
del Comune di residenza – degli orari di apertura al pubblico degli uffici,
tale da incidere sulla concreta possibilità di adempimento dell’onere
certificativo
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ufficio Territoriale
del Governo di L'Aquila e di Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 maggio 2016 il
dott. Paolo Passoni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Visto il ricorso in epigrafe, con cui si impugna l’esclusione
del candidato ricorrente dal procedimento elettorale per l’elezione del sindaco
e del consiglio comunale di O. (come da comunicazione di verbale n. 237 del
7.5.2016 della sottocommissione elettorale circondariale di C.), esclusione
motivata dalla mancata produzione nei termini del certificato di iscrizione
nelle liste elettorali, da rilasciarsi ad opera del comune di residenza, nel
caso di specie P. in provincia di X;
Visti i motivi di doglianza, intesi a rappresentare la non
imputabilità al ricorrente di tale carenza documentale, per aver il ricorrente
stesso ragionevolmente confidato negli orari di apertura al pubblico
dell’ufficio elettorale del proprio comune di residenza (P.), come specificati
nel sito istituzionale dell’ente, orari che –sempre secondo quanto emergeva dal
sito ufficiale- includevano il sabato dalle ore 10 alle ore 12,30; ebbene,
proprio nella mattinata di sabato 7 maggio (ultimo giorno utile per la
produzione del certificato de quo) il ricorrente si sarebbe recato dall’Abruzzo
a P., trovando però chiusi gli uffici del comune (scoprendo che, al contrario
di quanto divulgato via internet, l’unico giorno di apertura settimanale
dell’ufficio elettorale è in realtà il giovedì dalle 15,30 alle 17,00); per
quanto sopra, viene ritenuta illegittima l’esclusione oggetto di impugnativa,
poiché la causa della mancata produzione nei termini del certificato in
questione sarebbe da ascrivere solo al grave difetto di comunicazione istituzionale
del lontano comune di residenza, attraverso l’erronea indicazione di
(inesistenti) aperture dell’ufficio preposto al rilascio del certificato stesso
(poi comunque depositato in giudizio, da cui emerge il pieno godimento dei
diritti politici): tra l’altro sull’orario di apertura prefestiva, il
ricorrente avrebbe ben confidato proprio per poter raggiungere dalla M. la
lontana località residenza;
Vista la memoria di costituzione in giudizio dell’Avvocatura
Distrettuale dello Stato che ha eccepito l’inammissibilità del gravame e
comunque la sua infondatezza nel merito;
Rilevato che il ricorso è ammissibile, in quanto risultano
espletati nei termini tutti gli adempimenti processuali indicati nell’articolo
129 del CPA (con specifico riguardo alla notifica del gravame, entro tre giorni
dalla pubblicazione dell’atto di esclusione, all’ufficio che ha emanato l’atto
impugnato ed alla Prefettura);
Rilevato che l’impugnativa si manifesta altresì fondata poiché
il ricorrente è incorso incolpevolmente nelle conseguenze scaturite da un grave
disguido amministrativo (tale deve considerarsi la divulgazione via internet da
parte di un comune, sul proprio sito istituzionale, di orari di apertura al
pubblico non solo inesatti, ma radicalmente fuorvianti ed in gran parte addirittura
inesistenti);
Ritenuto che a nulla può in contrario rilevare a carico del
ricorrente stesso l’attesa dell’ultimo giorno utile per acquisire il
certificato poiché –al di là del fatto che la località di residenza presenta
una distanza non trascurabile dal Comune del Fucino interessato dalle elezioni,
circostanza che ben poteva presupporre una ragionevole programmazione del
viaggio, anche in vista della dichiarata apertura prefestiva)- resta fuori
discussione che nella specie il cittadino è rimasto fuorviato da una
operatività amministrativa del Comune di P. poi dimostratasi ex post del tutto fittizia,
fermo restando che, in caso di corretta comunicazione istituzionale, il
ricorrente stesso avrebbe potuto diversamente (e proficuamente) organizzarsi aliunde;
Ritenuto che la forza maggiore non è l’unica esimente per il
cittadino che –senza sua colpa- non ha espletato nei termini i prescritti gli
adempimenti collegati alla presentazione della propria candidatura, dovendosi
comprendere, fra le circostanze esimenti, il fatto imputabile a terzi, ed in
particolar modo le inerzie amministrative nell’attività di rilascio dei
certificati elettorali da parte del Comune competente (sul punto Tar Lazio sez.
II 4343/2005; cfr anche Consiglio di Stato sez. V 3212/2001);
Considerato che l’indicazione via internet di orari di apertura
al pubblico inesistenti deve ritenersi a tutti gli effetti una grave
inefficienza amministrativa, con particolare riguardo –per quel che qui
interessa- a coloro che –contando su tale apertura, in realtà solo conclamata-
hanno pianificato l’espletamento nei prescritti termini di adempimenti
burocratici poi non andati a buon fine, proprio a causa delle erronee
indicazioni rese dalla PA sulla operatività dei propri uffici;
Ritenuto che il ricorso trova pertanto accoglimento, nella
sussistenza di giuste ragioni che consigliano la compensazione delle spese di
lite;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (Sezione
Prima) accoglie il ricorso in epigrafe e per l’effetto annulla l’impugnata
esclusione;
compensa le spese;
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità
amministrativa.
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