martedì 17 maggio 2016





Elezioni comunali – Incidenza delle erronee indicazioni – sul sito internet del Comune – degli orari di apertura al pubblico, sugli obblighi documentali dei candidati

Tar Abruzzo, l’Aquila, 13 maggio 2016, n. 309

L’indicazione via internet di orari di apertura al pubblico inesistenti deve ritenersi a tutti gli effetti una grave inefficienza amministrativa, con particolare riguardo a coloro che –contando su tale apertura, in realtà solo conclamata –  hanno pianificato l’espletamento nei prescritti termini di adempimenti burocratici poi non andati a buon fine, proprio a causa delle erronee indicazioni rese dalla PA sulla operatività dei propri uffici

La forza maggiore non è l’unica esimente per il cittadino che –senza sua colpa- non ha espletato nei termini i prescritti gli adempimenti collegati alla presentazione della propria candidatura, dovendosi comprendere, fra le circostanze esimenti, il fatto imputabile a terzi, ed in particolar modo le inerzie amministrative nell’attività di rilascio dei certificati elettorali da parte del Comune competente

E’ illegittima l’esclusione di un candidato dalle elezioni comunali, per mancanza del certificato di iscrizione nelle liste elettorali, qualora (questi) dimostri l’erronea indicazione – nel sito internet del Comune di residenza – degli orari di apertura al pubblico degli uffici, tale da incidere sulla concreta possibilità di adempimento dell’onere certificativo

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ufficio Territoriale del Governo di L'Aquila e di Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 maggio 2016 il dott. Paolo Passoni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Visto il ricorso in epigrafe, con cui si impugna l’esclusione del candidato ricorrente dal procedimento elettorale per l’elezione del sindaco e del consiglio comunale di O. (come da comunicazione di verbale n. 237 del 7.5.2016 della sottocommissione elettorale circondariale di C.), esclusione motivata dalla mancata produzione nei termini del certificato di iscrizione nelle liste elettorali, da rilasciarsi ad opera del comune di residenza, nel caso di specie P. in provincia di X;
Visti i motivi di doglianza, intesi a rappresentare la non imputabilità al ricorrente di tale carenza documentale, per aver il ricorrente stesso ragionevolmente confidato negli orari di apertura al pubblico dell’ufficio elettorale del proprio comune di residenza (P.), come specificati nel sito istituzionale dell’ente, orari che –sempre secondo quanto emergeva dal sito ufficiale- includevano il sabato dalle ore 10 alle ore 12,30; ebbene, proprio nella mattinata di sabato 7 maggio (ultimo giorno utile per la produzione del certificato de quo) il ricorrente si sarebbe recato dall’Abruzzo a P., trovando però chiusi gli uffici del comune (scoprendo che, al contrario di quanto divulgato via internet, l’unico giorno di apertura settimanale dell’ufficio elettorale è in realtà il giovedì dalle 15,30 alle 17,00); per quanto sopra, viene ritenuta illegittima l’esclusione oggetto di impugnativa, poiché la causa della mancata produzione nei termini del certificato in questione sarebbe da ascrivere solo al grave difetto di comunicazione istituzionale del lontano comune di residenza, attraverso l’erronea indicazione di (inesistenti) aperture dell’ufficio preposto al rilascio del certificato stesso (poi comunque depositato in giudizio, da cui emerge il pieno godimento dei diritti politici): tra l’altro sull’orario di apertura prefestiva, il ricorrente avrebbe ben confidato proprio per poter raggiungere dalla M. la lontana località residenza;
Vista la memoria di costituzione in giudizio dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato che ha eccepito l’inammissibilità del gravame e comunque la sua infondatezza nel merito;
Rilevato che il ricorso è ammissibile, in quanto risultano espletati nei termini tutti gli adempimenti processuali indicati nell’articolo 129 del CPA (con specifico riguardo alla notifica del gravame, entro tre giorni dalla pubblicazione dell’atto di esclusione, all’ufficio che ha emanato l’atto impugnato ed alla Prefettura);
Rilevato che l’impugnativa si manifesta altresì fondata poiché il ricorrente è incorso incolpevolmente nelle conseguenze scaturite da un grave disguido amministrativo (tale deve considerarsi la divulgazione via internet da parte di un comune, sul proprio sito istituzionale, di orari di apertura al pubblico non solo inesatti, ma radicalmente fuorvianti ed in gran parte addirittura inesistenti);
Ritenuto che a nulla può in contrario rilevare a carico del ricorrente stesso l’attesa dell’ultimo giorno utile per acquisire il certificato poiché –al di là del fatto che la località di residenza presenta una distanza non trascurabile dal Comune del Fucino interessato dalle elezioni, circostanza che ben poteva presupporre una ragionevole programmazione del viaggio, anche in vista della dichiarata apertura prefestiva)- resta fuori discussione che nella specie il cittadino è rimasto fuorviato da una operatività amministrativa del Comune di P.  poi dimostratasi ex post del tutto fittizia, fermo restando che, in caso di corretta comunicazione istituzionale, il ricorrente stesso avrebbe potuto diversamente (e proficuamente) organizzarsi aliunde;
Ritenuto che la forza maggiore non è l’unica esimente per il cittadino che –senza sua colpa- non ha espletato nei termini i prescritti gli adempimenti collegati alla presentazione della propria candidatura, dovendosi comprendere, fra le circostanze esimenti, il fatto imputabile a terzi, ed in particolar modo le inerzie amministrative nell’attività di rilascio dei certificati elettorali da parte del Comune competente (sul punto Tar Lazio sez. II 4343/2005; cfr anche Consiglio di Stato sez. V 3212/2001);
Considerato che l’indicazione via internet di orari di apertura al pubblico inesistenti deve ritenersi a tutti gli effetti una grave inefficienza amministrativa, con particolare riguardo –per quel che qui interessa- a coloro che –contando su tale apertura, in realtà solo conclamata- hanno pianificato l’espletamento nei prescritti termini di adempimenti burocratici poi non andati a buon fine, proprio a causa delle erronee indicazioni rese dalla PA sulla operatività dei propri uffici;
Ritenuto che il ricorso trova pertanto accoglimento, nella sussistenza di giuste ragioni che consigliano la compensazione delle spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima) accoglie il ricorso in epigrafe e per l’effetto annulla l’impugnata esclusione;
compensa le spese;
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

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