Deliberazione della giunta
regionale (del Veneto) 15 marzo 2016, n. 315 (B.u.r. 29 marzo 2016, n.
28), Iniziativa,
ai sensi della legge regionale n. 15/2014, per attivare il negoziato con il
Governo al fine del referendum regionale
per il riconoscimento di ulteriori forme di autonomia della Regione del Veneto.
[Referendum]
Facendo seguito alle iniziative già adottate dalla Regione nel corso delle passate Legislature per il riconoscimento di una maggiore autonomia legislativa ed amministrativa al Veneto, con la legge regionale 19 giugno 2014, n. 15, si è inteso formalizzare la volontà regionale di perseguire l'estensione in senso federale delle competenze regionali, così come stabilito dall'articolo 3 dello Statuto.
Detto obiettivo risulta oggi più che mai strategico per la nostra Regione, considerato che la crisi economica che ha caratterizzato questi anni di governo, e dalla quale si fatica ad uscire definitivamente, ha reso l'intero sistema istituzionale, economico e sociale oramai insostenibile.
Infatti, posto che sono da tempo venute meno le originarie ragioni storiche, politiche e sociali che nel 1948 giustificarono la previsione di un regime di autonomia speciale soltanto in favore di alcune regioni, risultano mature le condizioni per introdurre un regime di autonomia differenziata in alcune realtà regionali avanzate, quali il Veneto, mediante l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione.
In particolare, l'opportunità di perseguire soluzioni autonomistiche appare utile anche per consentire un rilancio economico fondato sulla riscoperta delle qualità regionali e sull'accrescimento delle potenzialità endogene, che possono trovare sviluppo grazie alla possibilità di scelte e decisioni autonome.
In questi ultimi anni le sperequazioni tra i diversi territori, in primo luogo tra le Regioni a statuto speciale e le altre Regioni, anziché attenuarsi, si sono rafforzate. Vero è infatti che, se da un lato la pressione fiscale non accenna a diminuire, dall'altro nel contempo, il residuo fiscale regionale ovvero, l'ammontare di risorse che ogni anno i cittadini veneti versano allo Stato, ma che non ritorna sul territorio come spesa pubblica volta a garantire beni e servizi, risulta mediamente in aumento.
La situazione sopra rappresentata porta, pertanto, alla necessità di puntare con decisione all'utilizzo di strumenti costituzionali in grado di valorizzare le capacità e le virtualità della nostra Regione, superando logiche uniformanti ormai sorpassate soprattutto se si considera che, anche in forza al particolare momento storico attraversato dal nostro Paese, è di massima importanza contestualizzarsi all'interno di processi normativi in continua evoluzione.
L'articolo 116, terzo comma, della Costituzione prevede che "ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia" possono essere attribuite alle Regioni con legge dello Stato, approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di un'intesa fra lo Stato e la Regione interessata, su iniziativa della Regione medesima, sentiti gli Enti Locali, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 119 della Costituzione.
In particolare, la norma precisa che deve trattarsi delle materie di competenza legislativa concorrente delle Regioni (terzo comma dell'articolo 117 Cost.), nonché di alcune specifiche materie rientranti nella legislazione esclusiva dello Stato (secondo comma dell'articolo 117 Cost.), lett. l) limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, lettera n), norme generali sull'istruzione, e lettera s), tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali).
Sul punto va tra l'altro osservato che, nonostante le molteplici determinazioni assunte formalmente dalla Regione del Veneto al fine di attivare il percorso previsto dalla Costituzione per acquisire una maggiore autonomia (DGR n. 3255 del 2006; Deliberazione del Consiglio regionale n. 98 del 2007; DGR n. 2097 del 2010; DGR/DDL n. 25 del 2012; DGR/DDL n. 26 del 2012; DGR/DDL n. 27 del 2012) e le formali istanze di avvio del negoziato rivolte al Governo a partire dal 2008, il Governo medesimo non si è mai reso disponibile ad intavolare il predetto negoziato con la Regione per giungere all'intesa prevista dall'articolo 116, terzo comma, della Costituzione. Detta disposizione costituzionale risulta infatti, ad oggi, del tutto priva di applicazione.
Peraltro, l'atteggiamento di inerzia da parte dello Stato è continuato anche successivamente all'entrata in vigore dell'art. 1, comma 571, della Legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014), ai sensi della quale il Governo avrebbe dovuto attivarsi sulle iniziative regionali antecedenti alla legge e volte a raggiungere l'intesa di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge medesima.
In detto contesto il legislatore regionale, al fine di dare nuovo impulso e rafforzare il processo volto ad ottenere il riconoscimento di ulteriori forme di autonomia, ha approvato la legge regionale n. 15/2014 che autorizza il Presidente della Giunta regionale "ad instaurare con il Governo un negoziato volto a definire il contenuto di un referendum consultivo finalizzato a conoscere la volontà degli elettori del Veneto circa il conseguimento di ulteriori forme di autonomia della Regione del Veneto". La disposizione normativa in parola consente peraltro al Presidente medesimo, nel caso in cui il negoziato non dovesse giungere a buon fine, di procedere comunque con l'indizione del referendum.
Detto referendum consultivo ha, infatti, lo scopo di coinvolgere appieno i cittadini veneti in tale percorso, rendendoli compartecipi, in nome di una vera democrazia partecipata, ad un processo di riforma e rinnovamento istituzionale che si ritiene indispensabile per superare l'attuale situazione di immobilità e fronteggiare al meglio le nuove sfide che avanzano.
A tal fine la Giunta regionale, già con DGR n. 1330 del 28 luglio 2014, aveva conferito al Presidente della Giunta regionale il più ampio mandato per un riconoscimento di una maggiore autonomia del Veneto.
L'attività in parola ha tuttavia subito un rallentamento a seguito dell'impugnazione da parte del Governo della legge regionale n. 15/2014; in via del tutto prudenziale l'amministrazione ha, infatti, ritenuto di sospendere il procedimento in corso nell'attesa della pronuncia della Corte Costituzionale sulla legittimità dei quesiti referendari previsti dalla legge regionale in parola.
Preso atto della decisione della Suprema Corte n. 118/2015, con la quale è stata dichiarata la piena legittimità del quesito di cui all'art. 2, comma 1, n. 1, della legge regionale n. 15/2014 "Vuoi che alla Regione del Veneto siano attribuite ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia?", si intende ora procedere con l'avvio del negoziato con il Governo per giungere finalmente alla consultazione referendaria.
Proprio al fine di consentire la concreta attuazione del percorso delineato dalla legge regionale n. 15/2014, sono state recentemente introdotte alla stessa alcune modifiche.
In particolare, l'art. 25 della legge regionale 23 febbraio 2016, n. 7 "Legge di stabilità regionale , ha ridefinito il termine di 120 giorni originariamente previsto sia per relazionare al Consiglio in merito all'esito del negoziato, sia con riguardo alla possibilità per il Presidente di procedere con il referendum.
Con la modifica in esame, si è dato maggiore flessibilità all'istituto referendario in parola, prevedendo da un lato un termine più ampio, ovvero di tre anni dall'entrata in vigore della legge regionale n. 15/2014, per la comunicazione al Consiglio, da parte del Presidente, circa l'esito della trattativa con il Governo, e dal'altro consentendo contemporaneamente al Presidente medesimo di procedere individuando la data più consona per l'indizione del referendum sull'autonomia.
Tuttavia, al fine di ottemperare agli obiettivi relativi al contenimento della spesa, è stata altresì introdotta la previsione di una possibile concomitanza del referendum regionale, previa intesa con le competenti autorità statali, oltre che con le elezioni europee, parlamentari o regionali (art. 3 legge regionale n. 15/2014), anche con le elezioni amministrative e con le consultazioni referendarie di carattere nazionale.
La legge è infine intervenuta per assicurare l'attualità delle risorse finanziarie, prevedendo uno stanziamento di 2.000.000,00 di euro.
Premesso quanto sopra, vi sono ora tutte le condizioni per poter avviare il negoziato con lo Stato, al fine di rivendicare il riconoscimento al Veneto dell'autonomia che merita, e per consultare successivamente il popolo veneto su detta iniziativa.
Il documento che si propone all'approvazione (Allegato A) rappresenta, per l'appunto, l'illustrazione specifica e puntuale delle richieste che la Regione intende avanzare allo Stato, redatte sotto forma di articolatosuddiviso in tre Capi. Nel primo Capo vengono richieste forme e condizioni particolari di autonomia legislativa e amministrativa, nel secondo vengono richieste forme e condizioni particolari di autonomia amministrativa in determinati e specifici settori, mentre il terzo Capo contiene le disposizioni finanziarie con le indicazioni delle fonti di finanziamento delle nuove competenze richieste.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato
l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla
compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che
successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute
osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;VISTO l'articolo 116, terzo comma, della Costituzione;
VISTA la legge regionale n. 15 del 19 giugno 2014;
VISTA la DGR n. 1330 del 28 luglio 2014;
VISTA la sentenza della Corte Costituzionale n. 118 del 25 giugno 2015;
VISTO l'articolo 2, comma 2, della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
VISTA la lettera del Segretario Generale della Programmazione prot. n. 11786 del 13 gennaio 2016;
VISTO l'articolo 25 della legge regionale n. 7 del 23 febbraio 2016;
delibera
1. di approvare il Documento di cui all'Allegato
A contenente la proposta della Regione per il conseguimento di ulteriori forme
e condizioni particolari di autonomia, da sottoporre al Governo al fine di
avviare il negoziato per l'indizione del referendum consultivo di cui alla
legge regionale n. 15 del 19 giugno 2014;2. di avviare il percorso di cui alla citata legge regionale, dando mandato al Presidente della Giunta regionale di instaurare il negoziato con il Governo, al fine di definire il contenuto del referendum medesimo, secondo quanto previsto dall'art. 1 della legge regionale n. 15/2014;
3. di demandare altresì al Presidente della Giunta regionale di indire il referendum consultivo secondo le modalità previste dalla legge regionale n. 15/2014 e s.m.i.;
4. di incaricare il Dipartimento Enti Locali, Persone giuridiche, Controllo atti, Servizi elettorali e Grandi eventi e la Sezione Riforme Istituzionali e Processi di Delega, ciascuno per la parte di propria competenza, a porre in essere gli adempimenti necessari per dare attuazione alla presente deliberazione;
5. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese a carico del bilancio regionale;
6. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
(seguono allegati)
OMISSIS
Corte cost. 25 giugno
2015, n. 118 (massime)
1. Referendum - Norme della Regione Veneto - Referendum consultivo -
Quesito che chiede agli elettori se vogliono "che alla Regione del Veneto
siano attribuite ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia" -
Ricorso del Governo - Asserita violazione dei limiti e delle condizioni,
tassativamente indicati dalla Costituzione, per il conferimento alle Regioni di
ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia - Asserito contrasto con
lo speciale procedimento legislativo previsto dalla Costituzione -
Insussistenza - Non fondatezza della questione.
Non è fondata la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, num. 1), della legge della
Regione Veneto 19 giugno 2014, n. 15, impugnato, in riferimento all'art. 116
Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri, che prevede il quesito
referendario circa l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari
di autonomia. La disposizione richiamata si colloca, invero, nel quadro della
differenziazione delle autonomie regionali prevista dalla Costituzione e non
prelude, dunque, a sviluppi dell'autonomia eccedenti i limiti
costituzionalmente previsti. Il referendum consultivo previsto dalla norma
suddetta, inoltre, si colloca in una fase anteriore ed esterna rispetto al
procedimento prestabilito all'art. 116 Cost., il quale non preclude affatto
l'introduzione di un preliminare referendum consultivo regionale.
2. Referendum - Norme della Regione Veneto - Referendum consultivo -
Quesito sull'indipendenza del Veneto - Scelta fondamentale di livello
costituzionale, preclusa ai referendum regionali - Finalità sovversiva
incompatibile con i principi di unità e indivisibilità della Repubblica -
Illegittimità costituzionale - Assorbimento di ulteriori motivi.
È costituzionalmente illegittima,
per violazione degli artt. 5, 114, 138 e 139 Cost., la legge della Regione
Veneto 19 giugno 2014, n. 16, che prevede l'indizione di un referendum
consultivo avente, come quesito, l'indipendenza del Veneto. Sebbene
l'ordinamento repubblicano riconosce i principi di pluralismo sociale e
istituzionale e l'autonomia territoriale, questi non possono essere
estremizzati fino alla frammentazione dell'ordinamento e non possono essere
invocati a giustificazione di iniziative volte a interpellare gli elettori, sia
pure a scopo meramente consultivo, su prospettive di secessione in vista della
istituzione di un nuovo soggetto sovrano. Il referendum anzidetto, quindi, non
solo riguarda scelte fondamentali di livello costituzionale, come tali precluse
ai referendum regionali, ma suggerisce sovvertimenti istituzionali radicalmente
incompatibili con i fondamentali principi di unità e indivisibilità della
Repubblica. (Restano assorbiti gli altri motivi di ricorso). Sull'impugnazione
di una legge regionale, da parte dello Stato, a prescindere dalla produzione di
effetti concreti e dalla realizzazione di conseguenze pratiche, v., ex plurimis
, le citate sentenze 45/2011, 407/2002 e 332/1998. Sulle questioni sulle quali la Regione può attivare la
partecipazione delle popolazioni del proprio territorio tramite referendum
consultivo, v., ex plurimis , le citate sentenze nn. 496/2000, 470/1992 e
256/1989. Sulla disciplina dei referendum regionali, v. ex plurimis , le citate
sentenze nn. 81/2015, 64/2015, 81/2012, 379/2004 e 372/2004. Sul rapporto tra
statuto regionale e leggi regionali, v., ex plurimis , le citate sentenze nn.
188/2011 e 4/2010. Sull'impossibilità, per i referendum regionali, di
coinvolgere scelte di livello costituzionale, v., ex plurimis , la citata
sentenza n. 365/2007.
3. Referendum - Norme della Regione Veneto - Referendum consultivo -
Quesiti diretti a realizzare un assetto finanziario in cui i tributi riscossi
sul territorio regionale, o versati dai "cittadini veneti", sarebbero
trattenuti almeno per l'ottanta per cento dalla Regione e, nella parte
incamerata dall'erario, dovrebbero essere utilizzati almeno per l'ottanta per
cento nel territorio regionale "in termini di beni e servizi" -
Contrasto con lo statuto regionale che non ammette referendum consultivi che
attengano a leggi tributarie - Illegittimità costituzionale - Assorbimento di
ulteriori motivi.
È costituzionalmente illegittimo,
per violazione degli artt. 26 e 27 dello Statuto della Regione Veneto e,
dunque, dell'art. 123 Cost., l'art. 2, comma 1, numeri 2) e 3), della legge
regionale 19 giugno 2014, n. 15, che prevedono un referendum consultivo con
quesiti diretti a realizzare un assetto finanziario in cui i tributi riscossi
sul territorio regionale, o versati dai cittadini veneti, sarebbero trattenuti
almeno per l'ottanta per cento dalla regione e, nella parte incamerata dalla
amministrazione centrale, dovrebbero essere utilizzati almeno per l'ottanta per
cento nel territorio regionale in termini di beni e servizi. Il referendum e le
conseguenti iniziative prospettano, quindi, la distrazione di una cospicua
percentuale della finanza pubblica generale, per indirizzarla ad esclusivo
vantaggio della Regione e dei suoi abitanti. I due quesiti - interferendo
palesemente con la materia tributaria - contrastano con lo statuto regionale
che, in armonia con la
Costituzione, non ammette referendum consultivi attinenti a leggi
tributarie. (Restano assorbiti gli ulteriori profili di illegittimità
costituzionale). Sulla violazione dei principi costituzionali in tema di
coordinamento della finanza pubblica, v., ex plurimis , le citate sentenze nn.
6/2015, 12/2014, 12/1995 e 2/1994.
4. Referendum - Norme della Regione Veneto - Referendum consultivo -
Quesito diretto a realizzare un assetto finanziario in cui "il gettito
derivante dalle fonti di finanziamento della Regione non sia soggetto a vincoli
di destinazione" - Quesito che investe una previsione costituzionale -
Illegittimità costituzionale .
È costituzionalmente illegittimo,
per violazione degli artt. 26, comma 4, lett. b ), e 27 dello Statuto della
Regione Veneto e, dunque, dell'art. 119, quinto comma, Cost., l'art. 2, comma
1, num. 4), della legge regionale 19 giugno 2014, n. 15, che prevede un
referendum consultivo con quesito diretto a realizzare un assetto finanziario
in cui il gettito derivante dalle fonti di finanziamento della regione non sia
soggetto a vincoli di destinazione. Il quesito anzidetto risulta illegittimo
non solo perché incide sulla previsione costituzionale dell'art. 119, quinto
comma, Cost., che consente allo Stato di destinare alle autonomie territoriali
risorse aggiuntive per fini predeterminati, ma anche perché non rispetta lo
statuto regionale laddove quest'ultimo dispone che i referendum regionali siano
di tenore tale da conformarsi agli obblighi costituzionali. Sul divieto di
ingerenza dello Stato nell'esercizio delle funzioni delle Regioni, negli ambiti
materiali di loro competenza, v., ex plurimis , le citate sentenze nn. 254/2013
e 168/2008.
5. Referendum - Norme della Regione Veneto - Referendum consultivo -
Quesito diretto a interrogare gli elettori in ordine alla trasformazione del
Veneto da regione ordinaria a regione a statuto speciale - Quesito che investe
una previsione costituzionale - Contrasto con lo statuto regionale che dispone
che i referendum regionali rispettino gli obblighi costituzionali -
Illegittimità costituzionale
È costituzionalmente illegittimo,
per violazione degli artt. 26, comma 4, lett. b ), e 27, comma 3, dello Statuto
della Regione Veneto e, dunque, dell'art. 116 Cost., l'art. 2, comma 1, num.
5), della legge regionale 19 giugno 2014, n. 15, che prevede un referendum
consultivo con quesito diretto a interrogare gli elettori in ordine alla
trasformazione del Veneto da Regione ordinaria a Regione a statuto speciale.
Detto quesito, invero, incide su scelte fondamentali di livello costituzionale
che, come tali, non possono formare oggetto di referendum regionali. Esso,
inoltre, risulta in contrasto con lo statuto regionale laddove si dispone che i
referendum regionali siano di tenore tale da rispettare gli obblighi
costituzionali.
6. Referendum - Norme della Regione Veneto - Referendum consultivo
sull'autonomia del Veneto - Censura dell'intera legge - Dichiarata infondatezza
della questione di legittimità costituzionale relativa al quesito che chiede
agli elettori se vogliono "che alla Regione del Veneto siano attribuite
ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia" - Necessità di
preservare le disposizioni strumentali alla attuazione del referendum sul
quesito predetto - Non fondatezza delle questioni.
Non sono fondate le questioni di
legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, comma 2, 3 e 4 della legge della
Regione Veneto 19 giugno 2014, n. 15 - impugnati, in riferimento agli artt. 3,
5, 116, 117, 119, 123 e 138 Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri -
la quale prevede un referendum consultivo avente ad oggetto l'attribuzione di
ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alla Regione. Atteso che
il quesito diretto agli elettori risulta legittimo, ne consegue che non può
essere censurata per intero la legge regionale poiché permane la necessità di
salvaguardare le residue disposizioni contenute nella stessa, trattandosi di
disposizioni strumentali all'attuazione del referendum.
7. Intervento in giudizio - Giudizio di legittimità costituzionale in via
principale - Atto di intervento di soggetto (associazione "Indipendenza
Veneta") che non è titolare delle attribuzioni legislative in
contestazione - Carenza di legittimazione – Inammissibilità
È inammissibile, per carenza di
legittimazione, l'intervento della associazione "Indipendenza Veneta",
nel giudizio avente ad oggetto la legge della Regione Veneto 19 giugno 2014, n.
16, "Indizione del referendum consultivo sull'indipendenza del
Veneto", promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri.
L'associazione "Indipendenza Veneta", non essendo titolare di potestà
legislativa, non può intervenire nei giudizi di costituzionalità delle leggi
promossi in via d'azione ai sensi degli artt. 127 Cost. e 31 e seguenti della
legge n. 87 del 1953, restando ferma, per tali soggetti, il ricorso agli altri
mezzi di tutela giurisdizionale eventualmente esperibili. Sull'inammissibilità
d'intervento di soggetti privi di potestà legislativa, v., ex plurimis , le
citate sentenze nn. 31/2015, 210/2014, 285/2013, 220/2013 e 118/2013.
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