Corte di Giustizia UE 26 giugno 2018, n. C-451/16, MB
Rinvio pregiudiziale – Direttiva 79/7/CEE – Parità di
trattamento tra uomini e donne in materia di previdenza sociale – Regime
pensionistico statale nazionale – Presupposti per il riconoscimento del cambiamento
di sesso – Normativa nazionale che subordina tale riconoscimento
all’annullamento di un matrimonio anteriore al cambiamento di sesso –
Rifiuto di concedere a una persona che ha cambiato sesso una pensione statale
di fine lavoro a partire dall’età pensionabile prevista per le persone
appartenenti al sesso acquisito – Discriminazione diretta fondata sul
sesso
La direttiva 79/7/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1978, relativa
alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini
e le donne in materia di sicurezza sociale, e, in particolare, il suo articolo
4, paragrafo 1, primo trattino, in combinato disposto con i suoi articoli 3,
paragrafo 1, lettera a), terzo trattino, e 7, paragrafo 1, lettera a), deve
essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che
impone alla persona che abbia cambiato sesso, qualora intenda beneficiare di
una pensione statale di fine lavoro a partire dall’età pensionabile legale
prevista per le persone del sesso da essa acquisito, di soddisfare non soltanto
criteri di ordine fisico, sociale e psicologico, ma anche la condizione di non
essere sposata con una persona del sesso da essa acquisito in seguito a tale
cambiamento.
SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)
26 giugno 2018
Nella causa C‑451/16,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale
proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla Supreme Court
of the United Kingdom (Corte suprema del Regno Unito), con decisione del 10
agosto 2016, pervenuta in cancelleria il 12 agosto 2016, nel procedimento
MB
contro
Secretary
of State for Work and Pensions
LA CORTE
(Grande Sezione),
composta da K. Lenaerts, presidente,
A. Tizzano, vicepresidente, M. Ilešič, T. von Danwitz (relatore),
A. Rosas e J. Malenovský, presidenti di sezione, E. Juhász,
A. Borg Barthet, M. Berger, C. Lycourgos e M. Vilaras,
giudici,
avvocato generale: M. Bobek
cancelliere: L. Hewlett, amministratore principale,
vista la fase scritta del procedimento e in seguito
all’udienza del 26 settembre 2017,
considerate le osservazioni presentate:
– per MB,
da C. Stothers e J. Mulryne, solicitors, nonché da K. Bretherton
e D. Pannick, QC;
– per il
governo del Regno Unito, da C. Crane e S. Brandon, in qualità di
agenti, assistiti da B. Lask, barrister, e J. Coppel, QC;
– per la Commissione europea,
da C. Valero e J. Tomkin, in qualità di agenti,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale,
presentate all’udienza del 5 dicembre 2017,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La
domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione della direttiva
79/7/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1978, relativa alla graduale attuazione
del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di
sicurezza sociale (GU 1979, L 6, pag. 24).
2 Tale
domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia che vede
contrapposti MB e il Secretary of State for Work and Pensions (Segretario di
Stato competente in materia di lavoro e pensioni, Regno Unito) in merito al
rifiuto di concedere alla prima una pensione statale di fine lavoro a decorrere
dall’età pensionabile legale prevista per le persone appartenenti al sesso che
essa ha acquisito a seguito di un cambiamento di sesso.
Contesto normativo
Diritto dell’Unione
3 In
conformità al suo articolo 3, paragrafo 1, lettera a), terzo trattino, la
direttiva 79/7 si applica ai regimi legali che assicurano una protezione contro
i rischi di vecchiaia.
4 Ai
sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, di tale direttiva:
«Il principio della parità di trattamento implica
l’assenza di qualsiasi discriminazione direttamente o indirettamente fondata
sul sesso, in particolare mediante riferimento allo stato matrimoniale o di
famiglia, specificamente per quanto riguarda:
– il campo
d’applicazione dei regimi e le condizioni di ammissione ad essi;
(…)».
5 L’articolo
7, paragrafo 1, lettera a), della menzionata direttiva così dispone:
«La presente direttiva non pregiudica la facoltà degli
Stati membri di escludere dal suo campo di applicazione:
a) la
fissazione del limite di età per la concessione della pensione di vecchiaia e
di fine lavoro e le conseguenze che possono derivarne per altre prestazioni».
6 L’articolo
2, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l’attuazione del principio delle
pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di
occupazione e impiego (GU 2006, L 204, pag. 23) dispone quanto segue:
«Ai sensi della presente direttiva si applicano le
seguenti definizioni:
a) discriminazione
diretta: situazione nella quale una persona è trattata meno favorevolmente in
base al sesso di quanto un’altra persona sia, sia stata o sarebbe trattata in
una situazione analoga».
Diritto del Regno Unito
7 L’effetto
congiunto dell’articolo 44 del Social Security Contributions and Benefits Act
1992 (legge del 1992 relativa ai contributi e alle prestazioni di sicurezza
sociale), dell’articolo 122 della medesima legge e dell’allegato 4, paragrafo
1, del Pensions Act 1995 (legge del 1995 relativa alle pensioni di vecchiaia),
comporta che una donna nata prima del 6 aprile 1950 maturi il diritto alla
pensione statale di fine lavoro «di categoria A» al compimento del 60esimo anno
di età, mentre un uomo nato prima del 6 dicembre 1953 matura tale diritto al
compimento del 65esimo anno di età.
8 L’articolo
1 del Gender Recognition Act 2004 (legge del 2004 sul riconoscimento del sesso;
in prosieguo: il «GRA») disponeva, nella versione applicabile alla controversia
principale, che chiunque potesse rivolgersi al Gender Recognition Panel
(commissione per il riconoscimento del sesso; in prosieguo: il «GRP») per
ottenere un certificato di riconoscimento che attestasse definitivamente il suo
cambiamento di sesso motivato dalla circostanza che la persona interessata
viveva in quanto persona di sesso opposto. Il sesso del richiedente attestato
da tale certificato di riconoscimento costituiva, a norma di tale disposizione,
il sesso acquisito.
9 L’articolo
2, paragrafo 1, di detta legge prevedeva che il GRP era tenuto a concedere un
certificato di riconoscimento, allorché il richiedente:
«a) è o è
stato affetto da disforia sessuale,
b) ha vissuto
[da persona del sesso acquisito] per almeno due anni anteriormente alla
proposizione della domanda;
c) manifesta
l’intenzione di vivere [da persona del sesso acquisito] fino alla fine dei suoi
giorni; e
d) soddisfa le
condizioni in materia di prova di cui all’articolo 3 [del GRA]».
10 Per
ottenere tale certificato, il richiedente doveva fornire, secondo l’articolo 3
di detta legge, intitolato «Prove», un rapporto medico redatto da due medici
oppure da un medico e da uno psicologo.
11 L’articolo
4 del GRA, intitolato «Domande accolte», prevedeva, al paragrafo 2, che il
richiedente non coniugato poteva esigere il rilascio di un certificato di
riconoscimento definitivo, mentre, in forza del paragrafo 3 di tale articolo,
il richiedente coniugato poteva ottenere soltanto un certificato di
riconoscimento provvisorio.
12 L’articolo
9, paragrafo 1, di detta legge disponeva che il rilascio di un certificato di
riconoscimento definitivo comportava il pieno riconoscimento, sotto ogni
aspetto, del sesso acquisito dal richiedente. Secondo l’allegato 5, paragrafo
7, di detta legge, che disciplinava specificamente gli effetti del certificato
di riconoscimento definitivo sui diritti alla pensione statale di fine lavoro,
il rilascio di tale certificato implicava che qualsiasi questione relativa ai
diritti a pensione dell’interessato doveva essere decisa come se tale persona
avesse sempre vissuto come persona del sesso acquisito.
13 Il
certificato di riconoscimento provvisorio permetteva al richiedente coniugato
di introdurre dinanzi ad un giudice un ricorso per l’annullamento del
matrimonio. Ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del GRA, il giudice che
dichiarava l’annullamento del matrimonio era poi tenuto a rilasciare il
certificato di riconoscimento definitivo.
14 L’articolo
11, lettera c), del Matrimonial Causes Act 1973 (legge del 1973 sulle cause
matrimoniali) disponeva, nella sua versione applicabile nel corso del periodo
di cui al procedimento principale, che una valida unione matrimoniale poteva
esistere legalmente soltanto tra un uomo una donna.
15 Il
Marriage (Same Sex Couples) Act 2013 (legge del 2013 sul matrimonio tra persone
dello stesso sesso), che è entrato in vigore il 10 dicembre 2014, consente il
matrimonio tra persone dello stesso sesso. Le disposizioni dell’allegato 5 di
quest’ultimo hanno modificato l’articolo 4 del GRA in modo che il GRP debba
rilasciare un certificato definitivo di riconoscimento qualora il coniuge del
richiedente vi acconsenta. La legge del 2013 sul matrimonio tra persone dello
stesso sesso non è tuttavia applicabile alla controversia principale.
Procedimento principale e questione pregiudiziale
16 MB
è una persona nata nel 1948 di sesso maschile, che si è sposata nel corso del
1974. Tale persona ha iniziato a vivere da donna nel 1991 e ha fatto ricorso ad
un’operazione chirurgica di conversione sessuale nel 1995.
17 MB
non dispone tuttavia di un certificato di riconoscimento definitivo del suo
cambiamento di sesso, certificato la cui concessione richiedeva, in forza della
normativa nazionale di cui trattasi nel procedimento principale, l’annullamento
del suo matrimonio. Essa e la moglie desiderano, infatti, rimanere unite nel
vincolo matrimoniale per motivi religiosi.
18 Nel
corso del 2008, MB, raggiunta l’età di sessant’anni, cioè l’età alla quale le
donne nate prima del 6 aprile 1950 possono, ai sensi del diritto nazionale,
ottenere una pensione statale «di categoria A», ha presentato una domanda
intesa a ottenere il beneficio di tale pensione a decorrere dall’età suddetta,
in base ai contributi versati durante la sua attività lavorativa alla cassa pensioni
statali.
19 La
sua domanda è stata respinta con decisione del 2 settembre 2008, in quanto, in
assenza di un certificato di riconoscimento definitivo del suo cambiamento di
sesso, MB non poteva essere trattata come donna ai fini della determinazione
dell’età legale del pensionamento.
20 Il
ricorso proposto da MB contro tale decisione è stato respinto tanto dal
First-tier Tribunal (Tribunale di primo grado, Regno Unito) quanto dall’Upper
Tribunal (Tribunale superiore) e dalla Court of Appeal (Corte d’appello).
21 MB
ha presentato ricorso dinanzi alla Supreme Court of the United Kingdom (Corte
suprema del Regno Unito), sostenendo che la normativa nazionale di cui trattasi
nel procedimento principale costituirebbe una discriminazione fondata sul
sesso, vietata dall’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 79/7.
22 Secondo
le indicazioni che compaiono nella decisione di rinvio, MB soddisfa i criteri
di ordine fisico, sociale e psicologico previsti dalla normativa nazionale in
materia di stato civile di cui trattasi nel procedimento principale ai fini del
riconoscimento giuridico del suo cambiamento di sesso. Il giudice del rinvio
espone che, all’epoca dei fatti all’origine della controversia principale, la
normativa nazionale subordinava tuttavia tale riconoscimento, nonché la
concessione del certificato menzionato al punto 17 della presente sentenza,
all’annullamento del matrimonio contratto anteriormente ad un cambiamento
siffatto. Tale annullamento era del pari richiesto, sempre secondo tale
giudice, ai fini dell’accesso di una persona che ha cambiato sesso, come MB,
alla suddetta pensione a decorrere dall’età pensionabile legale prevista per le
persone del sesso acquisito da tale persona.
23 Dinanzi
al giudice del rinvio, il Segretario di Stato competente in materia di lavoro e
pensioni ha affermato che, secondo la giurisprudenza della Corte risultante
dalle sentenze del 7 gennaio 2004, K.B. (C‑117/01, EU:C:2004:7, punto 35), e
del 27 aprile 2006, Richards (C‑423/04, EU:C:2006:256, punto 21), spetta agli
Stati membri stabilire i presupposti relativi al riconoscimento giuridico del
cambiamento di sesso di una persona. Egli ha sostenuto che tali presupposti non
si limitano a criteri sociali, fisici e psicologici, ma possono anche includere
criteri relativi allo stato matrimoniale.
24 In
tal contesto, il Segretario di Stato competente in materia di lavoro e pensioni
ha osservato che la Corte
europea dei diritti dell’Uomo ha riconosciuto che gli Stati membri possono
subordinare il riconoscimento del cambiamento di sesso della persona a una
condizione relativa all’annullamento del suo matrimonio (Corte EDU, 16 luglio
2014, Hämäläinen c. Finlandia, CE:ECHR:2014:0716JUD003735909). Egli ha fatto
valere che, sebbene la
Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’Uomo
e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, imponga agli
Stati parti della convenzione di riconoscere il sesso acquisito da una persona
che ha cambiato sesso, tale convenzione non esige tuttavia che essi autorizzino
il matrimonio tra persone dello stesso sesso. Infatti, l’obiettivo consistente
nel preservare la concezione tradizionale del matrimonio come unione tra un
uomo e una donna potrebbe giustificare che il riconoscimento del cambiamento di
sesso sia subordinato a una condizione siffatta.
25 Ciò
considerato, la Supreme
Court of the United Kingdom (Corte Suprema del Regno Unito)
ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente
questione pregiudiziale:
«Se la direttiva 79/7 (…) osti ad una normativa
nazionale ai sensi della quale una persona che ha mutato sesso, oltre a dover
soddisfare criteri fisici, sociali e psicologici per il riconoscimento del
cambiamento di sesso, non deve essere coniugata per poter avere diritto ad una
pensione statale di fine lavoro».
Sulla questione pregiudiziale
26 Con
la sua questione, il giudice del rinvio chiede sostanzialmente se la direttiva
79/7 e, in particolare, il suo articolo 4, paragrafo 1, primo trattino, in
combinato disposto con i suoi articoli 3, paragrafo 1, lettera a), terzo
trattino, e 7, paragrafo 1, lettera a), debba essere interpretata nel senso che
essa osta a una normativa nazionale ai sensi della quale una persona che ha
cambiato sesso deve, per beneficiare di una pensione statale di fine lavoro a
decorrere dall’età pensionabile legale prevista per le persone del sesso
acquisito, soddisfare non soltanto criteri di ordine fisico, sociale e
psicologico, ma anche la condizione di non essere coniugata con una persona del
sesso che essa ha acquisito in seguito a tale cambiamento.
27 Va
osservato preliminarmente che la controversia principale e la questione
presentata alla Corte vertono unicamente sui presupposti della concessione
della pensione statale di fine lavoro di cui trattasi nel procedimento
principale. La Corte
non è chiamata quindi a risolvere la questione se, in via generale, il
riconoscimento giuridico di un cambiamento di sesso possa essere subordinato
all’annullamento di un matrimonio contratto anteriormente al cambiamento di
sesso.
28 Il
governo del Regno Unito sostiene che il riconoscimento giuridico del
cambiamento di sesso e il matrimonio sono questioni che rientrano nella
competenza degli Stati membri in materia di stato civile. Nell’esercizio di
tale competenza, gli Stati membri che non autorizzano il matrimonio tra persone
dello stesso sesso potrebbero pertanto subordinare la concessione di una
pensione statale di fine lavoro all’annullamento di un matrimonio anteriore tra
tali persone.
29 Al
riguardo, va ricordato che, sebbene il diritto dell’Unione non pregiudichi la
competenza degli Stati membri nel settore dello stato civile e del
riconoscimento giuridico del cambiamento di sesso, gli Stati membri devono
tuttavia, nell’esercizio di tale competenza, rispettare il diritto dell’Unione
e, in particolare le disposizioni relative al divieto di discriminazione (v.,
in tal senso, segnatamente, sentenze del 27 aprile 2006, Richards, C‑423/04,
EU:C:2006:256, punti da 21 a 24; del 1o aprile 2008, Maruko, C‑267/06,
EU:C:2008:179, punto 59, nonché del 5 giugno 2018, Coman e a., C‑673/16,
EU:C:2018:385, punti 37 e 38 e giurisprudenza ivi citata).
30 Risulta
quindi, in particolare, dalla giurisprudenza della Corte che una normativa
nazionale che subordina il beneficio di una prestazione pensionistica a un
presupposto relativo allo stato civile non può sottrarsi all’osservanza del
principio di non discriminazione fondata sul sesso, sancito all’articolo
157 TFUE nell’ambito della retribuzione dei lavoratori (v., in tal senso,
riguardo all’articolo 141 CE, sentenza del 7 gennaio 2004, K.B., C‑117/01,
EU:C:2004:7, punti da 34 a 36).
31 Ne
consegue che l’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 79/7, che attua il
divieto di discriminazione fondata sul sesso in materia di sicurezza sociale,
deve essere rispettato dagli Stati membri allorché esercitano la loro
competenza nell’ambito dello stato civile.
32 In
particolare, detto articolo 4, paragrafo 1, primo trattino, in combinato
disposto con l’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), terzo trattino, di tale
direttiva, vieta qualsiasi discriminazione fondata sul sesso per quanto
riguarda, segnatamente, le condizioni d’accesso ai regimi legali che assicurano
una protezione contro i rischi di vecchiaia.
33 È
pacifico tra le parti del procedimento principale che il sistema pensionistico
statale di cui trattasi rientra in tali regimi.
34 Come
risulta dall’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/54,
costituisce una discriminazione fondata direttamente sul sesso la situazione
nella quale una persona sia trattata meno favorevolmente in base al sesso di
quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un’altra in una situazione analoga.
Occorre intendere tale nozione allo stesso modo nell’ambito della direttiva
79/7.
35 In
conformità ad una giurisprudenza costante della Corte, quest’ultima direttiva è
intesa anche ad applicarsi, tenuto conto del suo scopo e della natura dei
diritti che essa è diretta a tutelare, alle discriminazioni che trovano origine
nel cambiamento di sesso dell’interessato (v., in tal senso, sentenza del 27
aprile 2006, Richards, C‑423/04, EU:C:2006:256, punti 23 e 24 e giurisprudenza
ivi citata). Al riguardo, sebbene, come è stato ricordato al punto 29 della
presente sentenza, spetti agli Stati membri stabilire i presupposti del
riconoscimento giuridico del cambiamento di sesso di una persona, è giocoforza
constatare che, ai fini dell’applicazione della direttiva 79/7, le persone che
abbiano vissuto per un periodo significativo come persone di sesso diverso da
quello della nascita e che abbiano subito un’operazione di conversione sessuale
devono essere considerate persone che hanno cambiato sesso.
36 Nella
fattispecie, la normativa nazionale di cui al procedimento principale subordina
la possibilità per una persona che ha cambiato sesso di accedere ad una
pensione statale di fine lavoro a partire dall’età pensionabile legale prevista
per le persone del sesso da essa acquisito, segnatamente, all’annullamento del
matrimonio eventualmente contratto prima di tale cambiamento. Per contro,
secondo le indicazioni che compaiono nel fascicolo di cui la Corte dispone, tale
presupposto dell’annullamento del matrimonio non si applica a una persona che
ha conservato il proprio sesso di nascita e che sia sposata, la quale può
quindi beneficiare di tale pensione di fine lavoro a partire dall’età
pensionabile legale prevista per le persone che appartengono a tale sesso,
indipendentemente dal suo stato matrimoniale.
37 Risulta
quindi che tale normativa nazionale riconosce un trattamento meno favorevole
alla persona che abbia cambiato sesso dopo essersi sposata che alla persona che
ha conservato il suo sesso di nascita e che è sposata.
38 Tale
trattamento meno favorevole è fondato sul sesso ed è idoneo a costituire una
discriminazione diretta, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva
79/7.
39 Occorre
inoltre verificare se la situazione di una persona che ha cambiato sesso
successivamente al matrimonio e quella di una persona che ha conservato il
proprio sesso di nascita ed è sposata siano comparabili.
40 Il
governo del Regno Unito ritiene che tali situazioni non siano comparabili, dato
che le persone di cui trattasi presentano una differenza riguardo allo stato
matrimoniale. Infatti, la persona che ha cambiato sesso dopo il matrimonio si
ritroverebbe sposata con una persona del sesso da essa stessa acquisito, il che
non accadrebbe, per contro, nel caso di una persona che ha conservato il proprio
sesso di nascita e che si è sposata con una persona di sesso opposto.
Considerato lo scopo della condizione di annullamento del matrimonio di cui
trattasi nel procedimento principale, che è intesa ad evitare l’esistenza di
matrimoni tra persone dello stesso sesso, tale differenza significherebbe,
secondo detto governo, che le situazioni di queste persone non sono
comparabili.
41 Al
riguardo, occorre ricordare che il requisito della comparabilità delle
situazioni non richiede che le situazioni siano identiche, ma soltanto che
siano simili (v., in tal senso, sentenze del 10 maggio 2011, Römer, C‑147/08,
EU:C:2011:286, punto 42, e del 19 luglio 2017, Abercrombie & Fitch Italia,
C‑143/16, EU:C:2017:566, punto 25 e giurisprudenza ivi citata).
42 La
comparabilità delle situazioni deve essere valutata non da un punto di vista
globale e astratto, bensì in modo specifico e concreto alla luce della totalità
degli elementi che le caratterizzano, tenuto conto in particolare dell’oggetto
e dello scopo della normativa nazionale che istituisce la distinzione di cui
trattasi, nonché, eventualmente, dei principi e degli obiettivi del settore cui
tale normativa nazionale appartiene (v., in tal senso, sentenze del 16 dicembre
2008, Arcelor Atlantique et Lorraine e a., C‑127/07, EU:C:2008:728, punti
25 e 26; del 16 luglio 2015, CHEZ Razpredelenie Bulgaria, C‑83/14,
EU:C:2015:480, punti 89 e 90, nonché del 9 marzo 2017, Milkova, C‑406/15,
EU:C:2017:198, punti 56 e 57 nonché giurisprudenza citata).
43 Nella
fattispecie, dalle indicazioni contenute nella decisione di rinvio risulta che
la normativa nazionale di cui trattasi nel procedimento principale riguarda la
concessione della pensione statale «di categoria A», di cui sono beneficiarie
le persone che hanno raggiunto l’età legale per il pensionamento. Le parti del
procedimento principale hanno precisato, all’udienza dinanzi alla Corte, che il
diritto nazionale concede tale pensione a chiunque abbia raggiunto l’età
suddetta e abbia versato al sistema pensionistico pubblico del Regno Unito
contributi sufficienti. Risulta quindi che il regime legale delle pensioni
statali di cui trattasi nel procedimento principale tutela dai rischi connessi
alla vecchiaia conferendo alla persona interessata il diritto individuale alla pensione
di fine lavoro acquisito in funzione dei contributi da essa versati nel corso
della sua attività lavorativa e indipendentemente dalla sua situazione
matrimoniale.
44 Alla
luce dell’oggetto e dei presupposti di concessione di tale pensione, come
precisati al punto precedente, la situazione della persona che ha cambiato
sesso dopo essersi sposata e quella di una persona che ha conservato il proprio
sesso di nascita ed è sposata sono pertanto comparabili.
45 Come
l’avvocato generale ha osservato al paragrafo 43 delle sue conclusioni, gli
argomenti del governo delle Regno Unito, che sottolineano la differenza di
stato matrimoniale delle persone suddette, equivale a fare di quest’ultimo
l’elemento decisivo della comparabilità delle situazioni in parola, quando
invece lo stato matrimoniale, in quanto tale, come è stato sottolineato al
punto 43 della presente sentenza, non è pertinente ai fini della concessione
della pensione statale di fine lavoro di cui trattasi nel procedimento
principale.
46 Inoltre,
lo scopo della condizione dell’annullamento del matrimonio invocato da tale
governo, quello cioè di evitare il matrimonio tra persone dello stesso sesso, è
estraneo a tale regime. Di conseguenza, tale scopo non pregiudica la comparabilità
della situazione della persona che ha cambiato sesso dopo essersi sposata con
quella di una persona che ha conservato il proprio sesso di nascita ed è
sposata, alla luce dell’oggetto e delle condizioni di concessione di tale
pensione, come precisati al punto 43 della presente sentenza.
47 Tale
interpretazione non è inficiata dalla giurisprudenza della Corte EDU, alla
quale il governo del Regno Unito si riferisce per contestare la comparabilità
della situazione di tali persone. Infatti, come osservato dall’avvocato
generale al paragrafo 44 delle sue conclusioni, nella sua sentenza del 16
luglio 2014, Hämäläinen c. Finlandia (CE:ECHR:2014:0716JUD003735909, § 111
et 112), la Corte
europea dei diritti dell’Uomo ha valutato la comparabilità o meno della
situazione della persona che ha subito un’operazione di conversione sessuale
successivamente al suo matrimonio con la situazione di una persona sposata che
non ha cambiato sesso, alla luce dell’oggetto della normativa nazionale di cui
trattavasi, che verteva sul riconoscimento giuridico del cambiamento di sesso
in materia di stato civile. Per contro, come è stato sottolineato al punto 27
della presente sentenza, nell’ambito della presente causa si tratta di valutare
la comparabilità della situazione delle persone interessate alla luce di una
normativa avente specificamente ad oggetto l’accesso ad una pensione statale di
fine lavoro.
48 Va
pertanto constatato che la normativa nazionale di cui trattasi nel procedimento
principale riserva un trattamento meno favorevole, direttamente fondato sul
sesso, alla persona che ha cambiato sesso dopo essersi sposata che alla persona
che ha conservato il proprio sesso di nascita ed è sposata, sebbene tali
persone si trovino in situazioni comparabili.
49 Il
governo del Regno Unito sostiene, nondimeno, che l’obiettivo consistente
nell’evitare l’esistenza di un matrimonio tra persone dello stesso sesso poteva
giustificare l’applicazione alle sole persone che hanno cambiato sesso del
presupposto dell’annullamento del matrimonio anteriormente contratto da tali
persone, qualora il diritto nazionale non autorizzasse, all’epoca dei fatti
all’origine della controversia principale, il matrimonio tra persone dello
stesso sesso.
50 Tuttavia,
secondo la giurisprudenza della Corte, una deroga al divieto, enunciato
all’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 79/7, di qualsiasi discriminazione
diretta fondata sul sesso è possibile soltanto nei casi tassativamente elencati
dalle disposizioni di tale direttiva (v., in tal senso, sentenza del 21 luglio
2005, Vergani, C‑207/04, EU:C:2005:495, punti 34 e 35, nonché del 3 settembre
2014, X, C‑318/13, EU:C:2014:2133, punti 34 e 35). Orbene, l’obiettivo invocato
dal governo del Regno Unito non corrisponde ad alcuna delle deroghe ammesse
dalla direttiva in parola.
51 Riguardo,
più in particolare, alla deroga prevista all’articolo 7, paragrafo 1,
lettera a), della direttiva suddetta, la Corte ha già dichiarato che tale articolo non
consente agli Stati membri di trattare in modo diverso la persona che ha
cambiato sesso dopo essersi sposata e la persona che ha conservato il proprio
sesso di nascita ed è sposata, per quanto riguarda l’età cui è subordinato
l’accesso a una pensione statale (v., in tal senso, sentenza del 27 aprile
2006, Richards, C‑423/04, EU:C:2006:256, punti 37 e 38).
52 Pertanto,
la normativa nazionale di cui trattasi nel procedimento principale è
costitutiva di una discriminazione diretta fondata sul sesso ed è quindi
vietata dalla direttiva 79/7.
53 Alla
luce dell’insieme delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla
questione sollevata dichiarando che la direttiva 79/7 e, in particolare, il suo
articolo 4, paragrafo 1, primo trattino, in combinato disposto con i suoi
articoli 3, paragrafo 1, lettera a), terzo trattino, e 7, paragrafo 1, lettera
a), deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale
che impone alla persona che abbia cambiato sesso, qualora intenda beneficiare
di una pensione statale di fine lavoro a partire dall’età pensionabile legale
prevista per le persone del sesso da essa acquisito, di soddisfare non soltanto
criteri di ordine fisico, sociale e psicologico, ma anche la condizione di non
essere sposata con una persona del sesso da essa acquisito in seguito a tale
cambiamento.
Sulle spese
54 Nei
confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce
un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire
sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni
alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione)
dichiara:
La direttiva 79/7/CEE del Consiglio, del 19
dicembre 1978, relativa alla graduale attuazione del principio di parità di
trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale, e, in
particolare, il suo articolo 4, paragrafo 1, primo trattino, in combinato
disposto con i suoi articoli 3, paragrafo 1, lettera a), terzo trattino, e 7,
paragrafo 1, lettera a), deve essere interpretata nel senso che essa osta a una
normativa nazionale che impone alla persona che abbia cambiato sesso, qualora
intenda beneficiare di una pensione statale di fine lavoro a partire dall’età
pensionabile legale prevista per le persone del sesso da essa acquisito, di
soddisfare non soltanto criteri di ordine fisico, sociale e psicologico, ma
anche la condizione di non essere sposata con una persona del sesso da essa
acquisito in seguito a tale cambiamento.
Dal sito http://curia.europa.eu
Nessun commento:
Posta un commento