Corte di Giustizia UE 28 giugno 2018, n. C-512/17, HR
Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia
civile – Competenza, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in
materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale – Regolamento
(CE) n. 2201/2003 – Articolo 8, paragrafo 1 – Residenza abituale
del minore – Neonato – Circostanze determinanti per stabilire il luogo
di tale residenza
L’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2201/2003 del
Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e
all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di
responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000,
dev’essere interpretato nel senso che la residenza abituale del minore, ai
sensi di tale regolamento, corrisponde al luogo in cui si trova di fatto il
centro della sua vita. Spetta al giudice nazionale determinare il luogo in cui
si trovava tale centro al momento della proposizione della domanda concernente
la responsabilità genitoriale nei confronti del minore, sulla base di un
complesso di elementi di fatto concordanti. Al riguardo, in un caso come quello
di specie, alla luce dei fatti accertati da detto giudice, costituiscono,
congiuntamente, circostanze determinanti:
– il fatto che il
minore, dalla nascita fino alla separazione dei genitori, abbia generalmente
abitato con questi ultimi in un determinato luogo;
– la circostanza che il
genitore che esercita di fatto, dopo la separazione della coppia, la custodia
del minore continui a vivere quotidianamente con quest’ultimo in tale luogo e
ivi eserciti la sua attività professionale, la quale si inserisce nell’ambito
di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, e
– il fatto che il
minore, in questo luogo, abbia contatti regolari con l’altro genitore, che
continua a risiedere nel medesimo luogo.
Per contro, in un caso come quello di specie, non possono essere
considerate circostanze determinanti:
– i soggiorni che, in
passato, il genitore che esercita la custodia effettiva del minore ha
effettuato con quest’ultimo nel territorio dello Stato membro di cui detto
genitore è originario nell’ambito dei suoi congedi o dei periodi festivi;
– le origini del
genitore in questione, i conseguenti legami culturali del minore con questo
Stato membro e i suoi rapporti con la famiglia che risiede in detto Stato
membro, e
– l’eventuale intenzione
di detto genitore di stabilirsi in futuro con il minore in questo stesso Stato
membro.
SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)
28 giugno 2018
Nella causa C‑512/17,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale
proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Sąd Rejonowy
Poznań – Stare Miasto w Poznaniu (Tribunale circondariale di Poznań –
Stare Miasto, Polonia), con decisione del 16 agosto 2017, pervenuta in
cancelleria il 22 agosto 2017, nel procedimento promosso da
HR
con l’intervento di:
KO,
Prokuratura Rejonowa Poznań Stare Miasto w Poznaniu,
LA CORTE
(Quinta Sezione),
composta da J. L. da Cruz Vilaça (relatore),
presidente di sezione, E. Levits, A. Borg Barthet, M. Berger e
F. Biltgen, giudici,
avvocato generale: N. Wahl
cancelliere: A. Calot Escobar
vista la fase scritta del procedimento,
considerate le osservazioni presentate:
– per HR,
da A. Kastelik-Smaza, adwokat;
– per KO,
da K. Obrębska-Czyż, adwokat;
– per il
governo polacco, da B. Majczyna, in qualità di agente;
– per il
governo ceco, da M. Smolek, J. Vláčil e A. Kasalická, in qualità
di agenti;
– per la Commissione europea,
da M. Wilderspin e D. Milanowska, in qualità di agenti,
vista la decisione, adottata dopo aver sentito
l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La
domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 8,
paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27
novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione
delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale,
che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000 (GU 2003, L 338,
pag. 1).
2 Tale
domanda è stata presentata nell’ambito di un procedimento promosso da HR,
relativo a una domanda di fissazione delle modalità di esercizio della
responsabilità genitoriale nei confronti della figlia minore.
Contesto normativo
Regolamento n. 2201/2003
3 Il
considerando 12 del regolamento n. 2201/2003 così recita:
«È opportuno che le regole di competenza in materia di
responsabilità genitoriale accolte nel presente regolamento si informino
all’interesse superiore del minore e in particolare al criterio di vicinanza.
Ciò significa che la competenza giurisdizionale appartiene anzitutto ai giudici
dello Stato membro in cui il minore risiede abitualmente, salvo ove si verifichi
un cambiamento della sua residenza o in caso di accordo fra i titolari della
responsabilità genitoriale».
4 Ai
fini di tale regolamento, l’articolo 2, punto 9, di quest’ultimo definisce il
«diritto di affidamento» come «i diritti e doveri concernenti la cura della
persona di un minore, in particolare il diritto di intervenire nella decisione
riguardo al suo luogo di residenza».
5 La
sezione 2, intitolata «Responsabilità genitoriale», del capo II di detto
regolamento, a sua volta intitolato «Competenza», contiene in particolare gli
articoli da 8 a 15 del medesimo regolamento.
6 L’articolo
8 del regolamento n. 2201/2003, intitolato «Competenza generale», dispone
quanto segue:
«1. Le autorità
giurisdizionali di uno Stato membro sono competenti per le domande relative
alla responsabilità genitoriale su un minore, se il minore risiede abitualmente
in quello Stato membro alla data in cui sono aditi.
2. Il paragrafo 1 si
applica fatte salve le disposizioni degli articoli 9, 10 e 12».
7 L’articolo
12 di tale regolamento, intitolato «Proroga della competenza», al paragrafo 3
dispone quanto segue:
«Le autorità giurisdizionali di uno Stato membro sono
competenti in materia di responsabilità dei genitori nei procedimenti diversi
da quelli di cui al primo paragrafo se:
a) il minore
ha un legame sostanziale con quello Stato membro, in particolare perché uno dei
titolari della responsabilità genitoriale vi risiede abitualmente o perché è
egli stesso cittadino di quello Stato
e
b) la loro
competenza è stata accettata espressamente o in qualsiasi altro modo univoco da
tutte le parti al procedimento alla data in cui le autorità giurisdizionali
sono adite ed è conforme all’interesse superiore del minore».
8 Ai
sensi dell’articolo 15 del regolamento n. 2201/2003, intitolato
«Trasferimento delle competenze a una autorità giurisdizionale più adatta a
trattare il caso»:
«1. In via
eccezionale le autorità giurisdizionali di uno Stato membro competenti a
conoscere del merito, qualora ritengano che l’autorità giurisdizionale di un
altro Stato membro con il quale il minore abbia un legame particolare sia più
adatt[a] a trattare il caso o una sua parte specifica e ove ciò corrisponda
all’interesse superiore del minore, possono:
a) interrompere
l’esame del caso o della parte in questione e invitare le parti a presentare
domanda all’autorità giurisdizionale dell’altro Stato membro conformemente al
paragrafo 4 oppure
b) chiedere
all’autorità giurisdizionale dell’altro Stato membro di assumere la competenza
ai sensi del paragrafo 5.
(…)
3. Si ritiene che il
minore abbia un legame particolare con uno Stato membro, ai sensi del paragrafo
1, se tale Stato membro
(…)
c) è il paese
di cui il minore è cittadino (…)
(…)».
Diritto polacco
9 Conformemente
agli articoli 579, 582 e 5821 dell’ustawa – Kodeks postępowania
cywilnego (legge recante il codice di procedura civile), del 17 novembre 1964
(Dz. U. del 2016, posizione 1822), nella sua versione applicabile al
procedimento principale (in prosieguo: la «legge recante il codice di procedura
civile»), le cause riguardanti l’attribuzione della responsabilità genitoriale,
la regolamentazione degli interessi essenziali del minore e il diritto di
visita di quest’ultimo sono esaminate nell’ambito di un procedimento non
contenzioso.
10 Ai
sensi dell’articolo 1099, paragrafo 1, della legge recante il codice di
procedura civile, il giudice adito esamina d’ufficio, in qualunque fase del
procedimento, la questione della competenza dei giudici polacchi. In caso di
incompetenza, esso dichiara la domanda irricevibile.
11 In
base all’articolo 386, paragrafo 6, della legge recante il codice di procedura
civile, la valutazione giuridica e le indicazioni in merito alla continuazione
del procedimento, contenute nella motivazione della sentenza del giudice
d’appello, vincolano sia il giudice cui la causa è stata rinviata sia il
giudice d’appello, quando la causa è riesaminata. In forza dell’articolo 13,
paragrafo 2, della legge recante il codice di procedura civile, detta
disposizione si applica altresì, per analogia, nelle cause oggetto di un
procedimento non contenzioso.
Procedimento principale e questioni pregiudiziali
12 HR
è una cittadina polacca che, dal 2005, abita a Bruxelles (Belgio) dove lavora a
tempo indeterminato come funzionaria titolare del Servizio europeo per l’azione
esterna (SEAE). KO è un cittadino belga, anch’egli residente a Bruxelles.
13 HR
e KO si sono incontrati nel 2013. Nel giugno del 2014 si sono trasferiti
insieme a Bruxelles. Dalla loro relazione, il 16 aprile 2015, nella stessa
città, è nata una bambina, MO, avente la doppia cittadinanza polacca e belga.
Dalla decisione di rinvio risulta che HR e KO sono entrambi titolari della
responsabilità genitoriale nei suoi confronti.
14 Dopo
la nascita di MO, HR ha soggiornato ripetutamente con essa in Polonia, con
l’accordo di KO, nell’ambito del suo congedo parentale, e poi delle ferie e dei
periodi festivi, per periodi anche di tre mesi. Durante questi soggiorni, HR
abitava con il minore presso i genitori a Przesieka (Polonia) o in un immobile
situato a Poznań (Polonia), di cui era proprietaria dal 2013.
15 HR
e KO si sono separati nel mese di agosto del 2016 e, da allora, vivono separati
a Bruxelles. MO abita con HR e, d’accordo con quest’ultima, KO vede la figlia
una volta alla settimana, il sabato dalle ore 10:00 alle ore 16:00. Nella
propria abitazione, KO ha arredato una stanza per ospitare la figlia. Inoltre,
i genitori sono ricorsi a una procedura di mediazione per tentare di risolvere
la questione della responsabilità genitoriale nei confronti di MO. Tuttavia,
tale procedura è stata abbandonata nel mese di novembre del 2016.
16 MO
non frequenta né un asilo né una scuola materna. La madre di HR aiuta
quotidianamente quest’ultima ad occuparsi della bambina. In precedenza, tale
aiuto le veniva fornito da un’assistente all’infanzia di origine polacca. HR e
MO sono dichiarate residenti sia in Belgio sia in Polonia. HR e la sua famiglia
comunicano con la bambina in polacco, mentre KO si rivolge ad essa in francese.
La figlia parla e comprende principalmente la prima di queste lingue.
17 HR
intende stabilirsi in Polonia con MO, contrariamente al volere di KO. In tale
contesto, il 10 ottobre 2016 HR ha investito il Sąd Rejonowy Poznań –
Stare Miasto w Poznaniu (Tribunale circondariale di Poznań – Stare Miasto,
Polonia) di una domanda con la quale ha chiesto, da un lato, che la residenza
di MO venisse fissata nel luogo della propria residenza, qualunque esso fosse,
e, dall’altro, che un diritto di visita fosse istituito a favore di KO.
18 Con
ordinanza del 2 novembre 2016, il Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w
Poznaniu (Tribunale circondariale di Poznań – Stare Miasto) ha respinto
tale domanda per difetto di competenza internazionale dei giudici polacchi a
conoscere della stessa. Secondo tale giudice, dato che HR abita e lavora a
Bruxelles e MO vive con lei, la residenza abituale del minore è situata in
Belgio. Pertanto, conformemente all’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento
n. 2201/2003, i giudici belgi sono competenti a pronunciarsi sulla
responsabilità genitoriale nei confronti di MO. Il fatto che HR renda spesso
visita alla famiglia in Polonia con la figlia e che sia proprietaria di un
immobile in tale Stato membro non rimetterebbe in discussione tale conclusione.
19 Il
17 novembre 2016 HR ha proposto appello avverso detta ordinanza dinanzi al Sąd
Okręgowy w Poznaniu (Tribunale regionale di Poznań, Polonia). Inoltre, KO, nel
febbraio del 2017, ha investito un giudice di Bruxelles di una domanda
concernente la responsabilità genitoriale nei confronti di MO. Tuttavia,
quest’ultimo giudice ha sospeso il procedimento in attesa dell’esito del
procedimento avviato dinanzi ai giudici polacchi.
20 Con
ordinanza del 28 marzo 2017 il Sąd Okręgowy w Poznaniu (Tribunale regionale di
Poznań) ha annullato l’ordinanza del Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w
Poznaniu (Tribunale circondariale di Poznań – Stare Miasto), ritenendo che
i giudici polacchi fossero competenti, sul fondamento dell’articolo 8,
paragrafo 1, del regolamento n. 2201/2003, a conoscere della domanda nel
procedimento principale.
21 In
proposito, il giudice d’appello ha considerato che, alla data di proposizione
di tale domanda, la residenza abituale di MO si situava in Polonia. In tale
ambito, detto giudice ha ricordato che, conformemente alla giurisprudenza della
Corte, in particolare alla sentenza del 22 dicembre 2010, Mercredi (C‑497/10 PPU,
EU:C:2010:829), la residenza abituale del minore corrisponde al luogo che
denota una certa integrazione di quest’ultimo in un ambiente sociale e
familiare. Orbene, secondo il giudice d’appello, MO, che aveva 18 mesi alla
data di proposizione della domanda nel procedimento principale, non era
integrata nell’ambiente sociale belga in quanto non andava né all’asilo né alla
scuola materna e non aveva un’assistente all’infanzia di tale cittadinanza, e
nel quale l’unica persona che frequentava era il padre. Dal settembre del 2016,
l’ambiente familiare di MO sarebbe limitato alla madre che ne ha
quotidianamente la custodia. Orbene, MO sarebbe legata alla tradizione e alla
cultura polacca attraverso la madre e la famiglia di quest’ultima, poiché ha
avuto un’assistente all’infanzia polacca e si esprime essenzialmente in
polacco, ha trascorso le vacanze, i periodi festivi nonché la maggior parte del
congedo parentale di HR in Polonia ed è stata battezzata in tale Stato membro.
22 Inoltre,
secondo lo stesso giudice, la circostanza che HR e KO non siano sposati e che
non abbiano acquistato alcun immobile a Bruxelles dimostra che la prima non
intende soggiornare in Belgio più di quanto non lo richieda la sua attività
professionale. L’acquisizione da parte di quest’ultima di un immobile a Poznań
e i suoi soggiorni frequenti e prolungati in Polonia evidenzierebbero invece
che essa ha l’intenzione di ritornare a vivere in tale Stato membro.
23 Nell’aprile
del 2017 un procuratore belga ha pronunciato nei confronti di MO una decisione
di divieto di lasciare il territorio per un periodo indeterminato. HR ha
tuttavia ottenuto l’autorizzazione a soggiornare con il minore in Polonia
dall’11 luglio al 12 agosto 2017.
24 Il
Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w Poznaniu (Tribunale circondariale di
Poznań – Stare Miasto), dopo l’annullamento della sua ordinanza iniziale,
è stato investito nuovamente del procedimento principale. Il 19 giugno 2017 HR
ha inoltre proposto dinanzi a tale giudice una domanda supplementare diretta a che
quest’ultimo autorizzasse il trasferimento di MO in Polonia.
25 Detto
giudice considera che, tenuto conto della giurisprudenza della Corte, in
particolare della sentenza del 22 dicembre 2010, Mercredi (C‑497/10 PPU,
EU:C:2010:829), in un procedimento come quello di cui è investito, la nozione
di «residenza abituale» del minore, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, del
regolamento n. 2201/2003, può essere interpretata in due modi diversi.
26 Infatti,
la residenza abituale di un neonato come MO potrebbe essere determinata tenendo
conto unicamente dei legami di integrazione derivanti dal genitore che ne
esercita quotidianamente la custodia effettiva. In tale ottica, sarebbero
decisivi i legami che il minore intrattiene con lo Stato membro di cui detto genitore
ha la cittadinanza, dimostrati dal fatto che esso vi soggiorni durante i
periodi festivi e i congedi di tale genitore, che i nonni e i familiari di
grado lontano del minore da parte del medesimo genitore risiedano in tale
Stato, che esso vi sia stato battezzato e che si esprima principalmente nella
lingua di questo Stato.
27 Tuttavia,
altre circostanze potrebbero essere prese in considerazione nella stessa
misura, in particolare il fatto che il minore in questione soggiorni
quotidianamente in un determinato Stato membro, che il genitore che ne ha la
custodia effettiva eserciti la sua attività professionale in tale Stato, che il
minore vi usufruisca dell’assistenza medica e che l’altro genitore, con il
quale il minore intrattiene contatti regolari, sia cittadino di detto Stato e
vi risieda abitualmente.
28 Ciò
considerato, il Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu (Tribunale
circondariale di Poznań-Stare Miasto) ha deciso di sospendere il procedimento e
di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se, nelle
circostanze del caso di specie, occorra interpretare l’articolo 8, paragrafo 1,
del regolamento [n. 2201/2003] nel senso che:
– un
minore di 18 mesi ha la residenza abituale nello Stato membro che, a causa
delle circostanze seguenti, realizzi una certa integrazione del minore in un
ambiente sociale e familiare: la cittadinanza del genitore che esercita
quotidianamente la custodia del minore, il fatto che quest’ultimo si esprima
nella lingua ufficiale di tale Stato membro, che vi sia stato battezzato e vi
abbia soggiornato per un periodo non superiore a tre mesi nel corso dei congedi
parentali di detto genitore e di altri congedi di cui quest’ultimo abbia
beneficiato durante i periodi festivi, nonché i contatti con la famiglia del
suddetto genitore,
– nel
caso in cui il minore, nel resto del tempo, risieda con tale genitore in un
altro Stato membro, in cui quest’ultimo svolge un’attività lavorativa sulla
base di un contratto di lavoro a tempo indeterminato e in cui il minore
intrattiene contatti regolari, ma limitati nel tempo, con l’altro genitore e la
famiglia di quest’ultimo.
2) Se, per
determinare, sulla base dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento
n. 2201/2003, la residenza abituale del minore di 18 mesi, che, data
l’età, si trovi quotidianamente sotto la custodia di uno solo dei genitori e
intrattenga contatti regolari, ma limitati nel tempo, con l’altro genitore, in
caso di mancato accordo dei genitori sull’esercizio della responsabilità
genitoriale e sul diritto di visita del minore, occorra tener conto in egual
misura, al fine di valutare l’integrazione del minore in un ambiente sociale e
familiare, dei legami che uniscono il minore a ciascuno dei genitori, o se si
debbano tenere maggiormente in considerazione i legami con il genitore che
esercita quotidianamente la custodia».
Procedimento dinanzi alla Corte
29 Il
giudice del rinvio ha chiesto che la presente causa fosse sottoposta al
procedimento pregiudiziale d’urgenza previsto all’articolo 107 del regolamento
di procedura della Corte. Il 6 settembre 2017 la Quinta Sezione ha
deciso, sentito l’avvocato generale, di non accogliere tale domanda.
30 Tuttavia,
il 15 novembre 2017 il presidente della Corte ha deciso che tale causa sarebbe
stata decisa in via prioritaria, in forza dell’articolo 53, paragrafo 3, di
detto regolamento di procedura.
Sulle questioni pregiudiziali
Sulla ricevibilità
31 In
primo luogo, per contestare la ricevibilità della domanda di pronuncia
pregiudiziale, HR pone in discussione la presentazione dei fatti contenuta
nella decisione di rinvio, che essa ritiene incompleta e fuorviante. A parere
dell’interessata, con la formulazione stessa delle questioni pregiudiziali, il
giudice del rinvio minimizzerebbe i legami esistenti tra MO e la Polonia.
32 Occorre
ricordare, in proposito, che, nel contesto del procedimento previsto
dall’articolo 267 TFUE, fondato sulla netta separazione delle funzioni tra
i giudici nazionali e la Corte,
quest’ultima può pronunciarsi unicamente sull’interpretazione o sulla validità
di un testo di diritto dell’Unione, sulla base dei fatti indicati dal giudice
del rinvio. Sia l’accertamento sia la valutazione dei fatti di causa rientrano
nella competenza di quest’ultimo giudice (v., in tal senso, sentenze del 3
settembre 2015, Costea, C‑110/14, EU:C:2015:538, punto 13 e giurisprudenza ivi
citata, nonché del 21 luglio 2016, Argos Supply Trading, C‑4/15, EU:C:2016:580,
punto 29 e giurisprudenza ivi citata).
33 Non
spetta quindi alla Corte risolvere eventuali controversie riguardanti i fatti
del caso di specie. Per contro, ad essa spetta interpretare il regolamento
n. 2201/2003 alla luce delle premesse poste dal giudice del rinvio.
34 In
secondo luogo, HR contesta la necessità delle presenti questioni pregiudiziali.
Al riguardo, essa nutre dubbi sul fatto che una risposta della Corte in merito
alla competenza internazionale dei giudici polacchi sia ancora utile, tenuto
conto del periodo trascorso dopo la proposizione della domanda concernente la
responsabilità genitoriale nei confronti di MO. In tale fase, nell’interesse
del minore, occorrerebbe piuttosto pronunciarsi nel merito. Inoltre, il giudice
del rinvio non avrebbe in realtà alcun dubbio circa l’interpretazione del
diritto dell’Unione e cercherebbe unicamente una conferma da parte della Corte
di una valutazione dei fatti contraria a quella effettuata dal Sąd Okręgowy w
Poznaniu (Tribunale regionale di Poznań), sebbene una valutazione del genere
non rientri nella competenza della Corte.
35 Occorre
ricordare, in proposito, che, nel contesto della cooperazione fra la Corte ed i giudici
nazionali, istituita dall’articolo 267 TFUE, spetta esclusivamente al
giudice nazionale valutare, tenendo conto delle specificità di ogni causa, sia
la necessità di una pronuncia pregiudiziale per poter rendere la propria
decisione, sia la rilevanza delle questioni che esso sottopone alla Corte
(sentenza del 14 marzo 2013, Allianz Hungária Biztosító e a. C‑32/11,
EU:C:2013:160, punto 19 e giurisprudenza ivi citata).
36 Ne
consegue che, nel caso di specie, solo il giudice del rinvio è competente a
valutare se, nonostante l’ordinanza emessa dal Sąd Okręgowy w Poznaniu
(Tribunale regionale di Poznań), esso nutra dubbi, in merito
all’interpretazione delle norme relative alla competenza internazionale
previste dal regolamento n. 2201/2003, tali da rendere necessaria la
presente domanda di pronuncia pregiudiziale.
37 Ciò
posto, la domanda di pronuncia pregiudiziale è ricevibile.
Nel merito
38 Con
le sue due questioni, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del
rinvio esprime dubbi, in sostanza, riguardo all’interpretazione della nozione
di «residenza abituale» del minore, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, del
regolamento n. 2201/2003 e, in particolare, riguardo agli elementi che
consentono di determinare il luogo di residenza abituale di un neonato, in
circostanze come quelle di cui trattasi nel procedimento principale.
39 Occorre
rammentare in proposito che, conformemente a tale disposizione, le autorità
giurisdizionali di uno Stato membro sono competenti in materia di
responsabilità genitoriale su un minore che risiede abitualmente in quello
Stato membro alla data in cui il giudice è adito.
40 In
assenza, in detto regolamento, di una definizione della nozione di «residenza
abituale» del minore o di un rinvio al diritto degli Stati membri al riguardo, la Corte ha più volte
dichiarato che si tratta di una nozione autonoma del diritto dell’Unione, che
dev’essere interpretata alla luce del contesto delle disposizioni che la
menzionano e degli scopi del regolamento n. 2201/2003, segnatamente quello
ricavabile dal suo considerando 12, secondo il quale le norme in materia di
competenza che esso stabilisce sono concepite in funzione dell’interesse
superiore del minore e, in particolare, del criterio di vicinanza (sentenze del
2 aprile 2009, A, C‑523/07, EU:C:2009:225, punti 31, 34 e 35; del 22 dicembre
2010, Mercredi, C‑497/10 PPU, EU:C:2010:829, punti da 44 a 46; del 9
ottobre 2014, C, C‑376/14 PPU, EU:C:2014:2268, punto 50, nonché dell’8
giugno 2017, OL, C‑111/17 PPU, EU:C:2017:436, punto 40).
41 Secondo
la giurisprudenza della Corte, la residenza abituale del minore dev’essere
stabilita sulla base delle peculiari circostanze di fatto che caratterizzano
ogni caso di specie. Oltre alla presenza fisica del minore sul territorio di
uno Stato membro, si devono considerare altri fattori idonei a dimostrare che
tale presenza non è in alcun modo temporanea od occasionale e che essa denota
una certa integrazione del minore in un ambiente sociale e familiare (v., in
tal senso, sentenze del 2 aprile 2009, A, C‑523/07, EU:C:2009:225, punti 37 e
38; del 22 dicembre 2010, Mercredi, C‑497/10 PPU, EU:C:2010:829, punti 44,
da 47 a 49, nonché dell’8 giugno 2017, OL, C‑111/17 PPU, EU:C:2017:436,
punti 42 e 43).
42 Da
tale giurisprudenza risulta che la residenza abituale del minore, ai sensi del
regolamento n. 2201/2003, corrisponde al luogo in cui si trova di fatto il
centro della sua vita. Ai fini dell’articolo 8, paragrafo 1, di tale
regolamento, l’autorità giurisdizionale adita deve determinare il luogo in cui
si trovava tale centro al momento di proposizione della domanda riguardante la
responsabilità genitoriale nei confronti del minore.
43 In
tale ambito occorre aver riguardo, in linea generale, a fattori quali la
durata, la regolarità, le condizioni e le ragioni del soggiorno del minore nel
territorio dei diversi Stati membri in questione, il luogo e le condizioni
della frequenza scolastica di quest’ultimo nonché le relazioni familiari e
sociali del minore in detti Stati membri (v., in tal senso, sentenza del 2
aprile 2009, A, C‑523/07, EU:C:2009:225, punto 39).
44 Inoltre,
se il minore non è in età scolare, a fortiori quando si tratta di un neonato,
le circostanze proprie della persona o delle persone di riferimento con cui
esso vive, dalle quali è effettivamente accudito e che si prendono cura di lui
quotidianamente – di regola, i genitori – hanno particolare
importanza per determinare il luogo in cui si trova il centro della sua vita.
Infatti, la Corte
ha rilevato che l’ambiente di tale minore è essenzialmente familiare,
determinato da detta persona o da dette persone, e che egli condivide
necessariamente l’ambiente sociale e familiare della cerchia di persone da cui
dipende (v., in tal senso, sentenza del 22 dicembre 2010, Mercredi, C‑497/10 PPU,
EU:C:2010:829, punti da 53 a 55).
45 Pertanto,
nel caso in cui tale neonato viva quotidianamente con i genitori, si deve, in
particolare, determinare il luogo in cui questi ultimi sono presenti
stabilmente e sono integrati in un ambiente sociale e familiare. In proposito,
occorre tener conto di fattori quali la durata, la regolarità, le condizioni e
le ragioni del loro soggiorno nel territorio dei diversi Stati membri in
questione, nonché i rapporti familiari e sociali che questi ultimi e il minore
vi intrattengono (v., in tal senso, sentenza del 22 dicembre 2010, Mercredi, C‑497/10 PPU,
EU:C:2010:829, punti 55 e 56).
46 Infine,
anche l’intenzione dei genitori di stabilirsi con il minore in un determinato
Stato membro, qualora sia manifestata attraverso misure concrete, può essere
presa in considerazione per determinare il luogo della sua residenza abituale
(v., in tal senso, sentenze del 2 aprile 2009, A, C‑523/07, EU:C:2009:225,
punto 40; del 9 ottobre 2014, C, C‑376/14 PPU, EU:C:2014:2268, punto 52, e
dell’8 giugno 2017, OL, C‑111/17 PPU, EU:C:2017:436, punto 46).
47 Dopo
aver ricordato tali considerazioni generali, dalla decisione di rinvio risulta
che, nel caso di specie, il minore MO è nato e ha abitato a Bruxelles con
entrambi i genitori e che, alla data di proposizione della domanda di
fissazione delle modalità della responsabilità genitoriale, in seguito alla
separazione dei genitori, ella viveva sempre a Bruxelles presso HR, che
esercitava effettivamente la custodia nei suoi confronti. Da tale decisione
emerge anche che HR, la quale vive nella medesima città da vari anni, vi svolge
un’attività professionale che si inserisce nell’ambito di un rapporto di lavoro
a tempo indeterminato. Queste circostanze tendono così a dimostrare che, al
momento in cui è stato adito il giudice del rinvio, HR e il minore, che dipende
da quest’ultima, erano presenti stabilmente nel territorio belga. Inoltre, in
considerazione della sua durata, della sua regolarità, delle sue condizioni e
delle sue ragioni, tale soggiorno denota, in linea di principio, una certa
integrazione del genitore in questione in un ambiente sociale condiviso con il
minore.
48 Inoltre,
se è vero che, quando i genitori risiedono separatamente, l’ambiente familiare
di un neonato è determinato in gran parte dal genitore con cui vive
quotidianamente, anche l’altro genitore fa parte di tale ambiente se e in
quanto il minore mantiene contatti regolari con quest’ultimo. Pertanto, nella
misura in cui sussiste un rapporto del genere, occorre tenerne conto per
determinare il luogo in cui si trova il centro della vita del minore.
49 L’importanza
da attribuire a tale rapporto varia in funzione delle circostanze di ogni
singolo caso. Ai fini di una controversia come quella di specie, è sufficiente
rilevare che il fatto che il minore abbia abitato inizialmente nella città in
cui risiede abitualmente, anche con l’altro genitore, nonché il fatto che
questo genitore viva ancora in quella città e abbia contatti settimanali con il
minore, evidenziano che quest’ultimo è integrato nella città in questione in un
ambiente familiare costituito da entrambi i genitori.
50 È
vero che dalla decisione di rinvio risulta anche che il minore MO ha
soggiornato ripetutamente, a volte fino a tre mesi, in Polonia, Stato membro di
cui HR è originaria e in cui risiede la sua famiglia.
51 In
proposito, è nondimeno accertato che tali soggiorni di MO in Polonia erano
giustificati dai congedi della madre e dai periodi festivi. Orbene, va
precisato che i soggiorni che un minore ha effettuato in passato con i genitori
nel territorio di uno Stato membro nell’ambito delle ferie corrispondono, in
linea di principio, ad interruzioni occasionali e temporanee del corso normale
della loro vita. Soggiorni del genere non possono quindi costituire, di regola,
circostanze determinanti nell’ambito della valutazione del luogo della
residenza abituale del minore. Il fatto che, nel caso di specie, questi
soggiorni siano durati a volte varie settimane, o addirittura alcuni mesi, non
rimette di per sé in discussione la rilevanza di dette considerazioni.
52 In
tale contesto, non è nemmeno determinante il fatto che HR sia originaria dello
Stato membro di cui trattasi e che, per questo motivo, il minore condivida la
cultura di tale Stato – ciò che attesterebbero in particolare la lingua in
cui esso si esprime principalmente e il fatto che vi sia stato
battezzato – e intrattenga relazioni con i membri della sua famiglia
residenti in detto Stato.
53 È
vero che, come sottolineato da HR e dal governo polacco nelle loro
osservazioni, la Corte,
nella sua sentenza del 22 dicembre 2010, Mercredi (C‑497/10 PPU,
EU:C:2010:829, punto 55), ha dichiarato che le origini geografiche e familiari
del genitore che esercita la custodia del minore possono essere prese in
considerazione per determinare l’integrazione in un ambiente sociale e
familiare di quel genitore e, per deduzione, quella del minore.
54 Tuttavia,
come ricordato al punto 41 della presente sentenza, la determinazione della
residenza abituale del minore, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, del
regolamento n. 2201/2003, implica un’analisi globale delle circostanze
proprie di ogni caso specifico. Pertanto, le indicazioni fornite in un caso
possono essere applicate ad un altro caso solo con la dovuta cautela.
55 In
proposito, nella causa all’origine della sentenza del 22 dicembre 2010,
Mercredi (C‑497/10 PPU, EU:C:2010:829), la sig.ra Mercredi aveva
lasciato il Regno Unito, in cui risiedeva in precedenza con la figlia, per
trasferirsi nell’isola della Réunion (Francia), quando la figlia aveva solo due
mesi. Al momento di tale trasferimento, solo la sig.ra Mercredi aveva il
diritto di affidamento della minore, a norma dell’articolo 2, punto 9, del
regolamento n. 2201/2003. Poiché, alla data di proposizione del ricorso in
detta causa, la madre e la figlia vivevano solo da pochi giorni sull’isola in
questione, si trattava di determinare se la residenza abituale della minore, ai
sensi di tale regolamento, continuasse ad essere il Regno Unito o se, tenuto
conto di siffatto spostamento geografico, essa fosse stata trasferita in
Francia. In tale contesto, le circostanze che la sig.ra Mercredi fosse
originaria di tale isola, che la sua famiglia continuasse ad abitarci e che essa
parlasse francese costituivano indizi idonei a dimostrare un trasferimento
permanente di quest’ultima e, pertanto, il trasferimento della residenza
abituale della figlia.
56 Per
contro, in un contesto come quello del procedimento principale, le origini geografiche
del genitore che esercita l’effettiva custodia del minore e i rapporti che
quest’ultimo intrattiene con la sua famiglia nello Stato membro interessato non
possono celare, ai fini della determinazione del luogo in cui si trova il
centro della vita del minore, le circostanze oggettive indicanti che
quest’ultimo risiedeva stabilmente con lo stesso genitore in un altro Stato
membro al momento di proposizione della domanda concernente la responsabilità
genitoriale.
57 Inoltre,
riguardo ai legami di ordine culturale di un minore con lo Stato membro di cui
i genitori sono originari, è vero che questi ultimi possono sottolineare
l’esistenza di una certa vicinanza tra il minore e lo Stato membro in
questione, corrispondente, in sostanza, a un legame di cittadinanza. Anche le
conoscenze linguistiche del minore e la sua cittadinanza possono costituire, se
del caso, un indizio del luogo in cui risiede abitualmente (v., in tal senso,
sentenza del 2 aprile 2009, A, C‑523/07, EU:C:2009:225, punto 39).
58 Tuttavia,
nel regolamento n. 2201/2003, in materia di responsabilità genitoriale, il
legislatore dell’Unione ha prestato scarsa attenzione a siffatte
considerazioni. In particolare, in forza di tale regolamento, la competenza dei
giudici dello Stato membro di cui il minore ha la cittadinanza può prevalere su
quella dei giudici dello Stato membro della sua residenza abituale solo nelle
circostanze e alle condizioni limitatamente elencate agli articoli 12 e 15 di
detto regolamento.
59 Tale
scelta deriva da una particolare concezione dell’interesse superiore del
minore. Infatti, il legislatore dell’Unione considera che i giudici
geograficamente vicini alla residenza abituale del minore si trovano di norma
nella migliore posizione per valutare le misure da adottare nel suo interesse
(v., in tal senso, sentenze del 23 dicembre 2009, Detiček, C‑403/09 PPU,
EU:C:2009:810, punto 36; del 15 luglio 2010, Purrucker, C‑256/09,
EU:C:2010:437, punto 91, nonché del 15 febbraio 2017, W e V, C‑499/15,
EU:C:2017:118, punti 51 e 52).
60 Pertanto,
ai fini dell’interpretazione della nozione di «residenza abituale» del minore,
ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 2201/2003, non
si può attribuire un’importanza preponderante ai legami culturali del minore o
alla sua cittadinanza a scapito di considerazioni geografiche oggettive, a meno
di non tener conto dell’intento del legislatore dell’Unione.
61 Infine,
la circostanza che il genitore che esercita la custodia effettiva del minore
abbia eventualmente l’intenzione di ritornare a vivere con quest’ultimo nello
Stato membro di cui detto genitore è originario non può essere decisiva in un
contesto come quello del procedimento principale.
62 È
vero che, come ricordato al punto 46 della presente sentenza, l’intenzione dei
genitori può costituire un fattore rilevante per determinare il luogo in cui si
trova la residenza abituale del minore.
63 Tuttavia,
da un lato, la circostanza che un minore sia, di fatto, affidato a uno dei
genitori non significa che l’intenzione dei genitori si limiti sempre alla sola
volontà di quest’ultimo. Infatti, nella misura in cui entrambi i genitori sono
titolari del diritto di affidamento del minore ai sensi dell’articolo 2, punto
9, del regolamento n. 2201/2003 e intendono esercitare tale diritto, si
deve tener conto della volontà di ciascuno di essi.
64 Dall’altro
lato, e in ogni caso, poiché la determinazione della residenza abituale del
minore, a norma del regolamento n. 2201/2003, si basa essenzialmente su circostanze
oggettive, l’intenzione dei genitori, in linea di principio, non è di per sé
decisiva al riguardo. Si tratta unicamente, se del caso, di un indizio tale da
integrare un complesso di elementi concordanti (v., in tal senso, sentenza
dell’8 giugno 2017, OL, C‑111/17 PPU, EU:C:2017:436, punti 47 e 51).
65 Pertanto,
la volontà del genitore che esercita la custodia effettiva del minore di
stabilirsi in futuro con quest’ultimo nello Stato membro di cui detto genitore
è originario, che sia o meno comprovata, non può di per sé comportare che la
residenza abituale del minore si trovi in tale Stato membro. Come fa valere il
governo ceco, in circostanze come quelle di cui trattasi nel procedimento
principale, la questione del luogo in cui, alla data di proposizione della
domanda concernente la responsabilità genitoriale nei confronti del minore, si
trovava la residenza abituale di quest’ultimo non può confondersi con quella di
un eventuale trasferimento futuro di tale residenza abituale in un altro Stato
membro. Pertanto, il fatto che detto genitore abbia avuto in tale data
l’intenzione di stabilirsi in futuro nel suo Stato membro di origine non
consente di concludere che il minore vi risiedesse già in tale data.
66 Alla
luce di tutte le precedenti considerazioni, si deve rispondere alle questioni
poste dichiarando che l’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento
n. 2201/2003 dev’essere interpretato nel senso che la residenza abituale
del minore, ai sensi di tale regolamento, corrisponde al luogo in cui si trova
di fatto il centro della sua vita. Spetta al giudice nazionale determinare il
luogo in cui si trovava tale centro al momento della proposizione della domanda
concernente la responsabilità genitoriale nei confronti del minore, sulla base
di un complesso di elementi di fatto concordanti. Al riguardo, in un caso come
quello di specie, alla luce dei fatti accertati da detto giudice,
costituiscono, congiuntamente, circostanze determinanti:
– il fatto
che il minore, dalla nascita fino alla separazione dei genitori, abbia
generalmente abitato con questi ultimi in un determinato luogo;
– la
circostanza che il genitore che esercita di fatto, dopo la separazione della
coppia, la custodia del minore continui a vivere quotidianamente con
quest’ultimo in tale luogo e ivi eserciti la sua attività professionale, la
quale si inserisce nell’ambito di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato,
e
– il fatto
che il minore, in questo luogo, abbia contatti regolari con l’altro genitore,
che continua a risiedere nel medesimo luogo.
Per contro, in un caso come quello di specie, non
possono essere considerate circostanze determinanti:
– i
soggiorni che, in passato, il genitore che esercita la custodia effettiva del
minore ha effettuato con quest’ultimo nel territorio dello Stato membro di cui
detto genitore è originario nell’ambito dei suoi congedi o dei periodi festivi;
– le
origini del genitore in questione, i conseguenti legami culturali del minore
con questo Stato membro e i suoi rapporti con la famiglia che risiede in detto
Stato membro, e
– l’eventuale
intenzione di detto genitore di stabilirsi in futuro con il minore in questo
stesso Stato membro.
Sulle spese
67 Nei
confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce
un incidente sollevato dinanzi al giudice del rinvio, cui spetta quindi
statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare
osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Quinta Sezione)
dichiara:
L’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE)
n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla
competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia
matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il
regolamento (CE) n. 1347/2000, dev’essere interpretato nel senso che la
residenza abituale del minore, ai sensi di tale regolamento, corrisponde al
luogo in cui si trova di fatto il centro della sua vita. Spetta al giudice
nazionale determinare il luogo in cui si trovava tale centro al momento della
proposizione della domanda concernente la responsabilità genitoriale nei
confronti del minore, sulla base di un complesso di elementi di fatto
concordanti. Al riguardo, in un caso come quello di specie, alla luce dei fatti
accertati da detto giudice, costituiscono, congiuntamente, circostanze
determinanti:
– il
fatto che il minore, dalla nascita fino alla separazione dei genitori, abbia
generalmente abitato con questi ultimi in un determinato luogo;
– la
circostanza che il genitore che esercita di fatto, dopo la separazione della
coppia, la custodia del minore continui a vivere quotidianamente con quest’ultimo
in tale luogo e ivi eserciti la sua attività professionale, la quale si
inserisce nell’ambito di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, e
– il
fatto che il minore, in questo luogo, abbia contatti regolari con l’altro
genitore, che continua a risiedere nel medesimo luogo.
Per contro, in un caso come quello di specie,
non possono essere considerate circostanze determinanti:
– i
soggiorni che, in passato, il genitore che esercita la custodia effettiva del
minore ha effettuato con quest’ultimo nel territorio dello Stato membro di cui
detto genitore è originario nell’ambito dei suoi congedi o dei periodi festivi;
– le
origini del genitore in questione, i conseguenti legami culturali del minore
con questo Stato membro e i suoi rapporti con la famiglia che risiede in detto
Stato membro, e
– l’eventuale
intenzione di detto genitore di stabilirsi in futuro con il minore in questo
stesso Stato membro.
Dal sito http://curia.europa.eu
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