Comunicato stampa della Corte di Giustizia 10 luglio 2018,
n. 103
Una comunità religiosa, come quella dei
testimoni di Geova, è responsabile, congiuntamente ai suoi membri predicatori,
del trattamento dei dati personali raccolti nell’ambito di un’attività di
predicazione porta a porta
I trattamenti di dati personali effettuati nell’ambito di un’attività
di questo tipo devono rispettare le norme del diritto dell’Unione in materia di
protezione dei dati personali
Il 17 settembre 2013, la tietosuojalautakunta
(commissione finlandese per la protezione dei dati) ha vietato alla Jehovan
todistajat – uskonnollinen yhdyskunta (comunità religiosa dei testimoni di
Geova in Finlandia) di raccogliere o trattare dati personali, nell’ambito
dell’attività di predicazione porta a porta effettuata dai suoi membri, senza
che siano soddisfatti i requisiti legali per il trattamento di tali dati.
I membri di tale comunità,
nell’ambito della loro attività di predicazione porta a porta, prendono appunti
sulle visite effettuate a persone che né essi, né la comunità conoscono. I dati
raccolti possono comprendere il nome e l’indirizzo delle persone contattate
porta a porta e informazioni sul loro credo religioso e sulla loro situazione
familiare. Essi sono raccolti a titolo di promemoria, per poter essere
consultati ai fini di un’eventuale visita successiva, senza che le persone
interessate vi abbiano acconsentito o ne siano state informate. La comunità dei
testimoni di Geova e le congregazioni che ne dipendono organizzerebbero e
coordinerebbero l’attività di predicazione porta a porta dei loro membri, in
particolare, predisponendo mappe sulla cui base sarebbe realizzata una
ripartizione in zone tra i membri predicatori e tenendo schedari sui
predicatori e sul numero di pubblicazioni della comunità diffuse da questi
ultimi. Inoltre, le congregazioni della comunità dei testimoni di Geova
gestirebbero un elenco delle persone che hanno espresso la volontà di non
ricevere più visite da parte dei membri predicatori; i dati personali che
figurano in tale elenco sarebbero utilizzati dai membri della comunità.
La domanda di pronuncia
pregiudiziale del Korkein hallinto-oikeus (Corte amministrativa suprema,
Finlandia) è volta in sostanza ad accertare se la comunità sia soggetta al
rispetto delle norme del diritto dell’Unione in materia di protezione dei dati
personali1, per il fatto che i suoi membri, nell’esercizio della loro attività
di predicazione porta a porta, possono essere indotti a prendere appunti
trascrivendo il contenuto del loro colloquio e, in particolare, l’orientamento
religioso delle persone cui essi hanno reso visita.
Nella sentenza odierna, la Corte di giustizia considera
anzitutto che l’attività di predicazione porta a porta dei membri della
comunità dei testimoni di Geova non rientra tra le eccezioni previste dal
diritto dell’Unione in materia di protezione dei dati personali. In
particolare, tale attività non costituisce un’attività esclusivamente personale
o domestica alla quale il diritto dell’Unione non si applica. La circostanza
che l’attività di predicazione porta a porta sia tutelata dal diritto
fondamentale alla libertà di coscienza e di religione, sancito all’articolo 10,
paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’UE, non ha l’effetto di
conferirle un carattere esclusivamente personale e domestico, poiché essa va
oltre la sfera privata di un membro predicatore di una comunità religiosa.
Successivamente, la Corte ricorda che le norme
del diritto dell’Unione in materia di protezione dei dati personali si
applicano, tuttavia, al trattamento manuale dei dati solo se questi ultimi sono
contenuti o destinati a figurare in un archivio. Nel caso di specie, dal
momento che il trattamento di dati personali è effettuato in modo non
automatizzato, la questione che si pone è se i dati trattati in tal modo siano
contenuti o destinati a figurare in un archivio siffatto. Al riguardo, la Corte conclude che la
nozione di «archivio» include ogni insieme di dati personali raccolti
nell’ambito di un’attività di predicazione porta a porta e contenente nomi,
indirizzi e altre informazioni riguardanti le persone contattate porta a porta,
dal momento che tali dati sono strutturati secondo criteri specifici che
consentono, in pratica, di recuperarli facilmente per un successivo impiego.
Affinché detto insieme rientri in tale nozione, non è necessario che esso
comprenda schedari, elenchi specifici o altri sistemi di ricerca.
I trattamenti di dati personali
effettuati nell’ambito dell’attività di predicazione porta a porta devono quindi
rispettare le norme del diritto dell’Unione in materia di protezione dei dati
personali.
Riguardo alla questione di chi
possa essere considerato responsabile del trattamento dei dati personali, la Corte ricorda che la nozione
di «responsabile del trattamento» può riguardare più soggetti che partecipano
al trattamento, ognuno dei quali deve essere pertanto assoggettato alle norme
del diritto dell’Unione in materia di protezione dei dati personali. Tali
soggetti possono essere coinvolti in fasi diverse del trattamento e a diversi
livelli, cosicché il grado di responsabilità di ciascuno di essi deve essere
valutato tenendo conto di tutte le circostanze rilevanti del caso di specie. La Corte constata altresì che
nessuna disposizione del diritto dell’Unione consente di ritenere che la
determinazione delle finalità e dei mezzi del trattamento debba essere
effettuata mediante istruzioni scritte o incarichi da parte del responsabile
del trattamento. Può essere invece considerata responsabile del trattamento una
persona fisica o giuridica che, a scopi che le sono propri, influisca sul
trattamento dei dati personali e partecipi pertanto alla determinazione delle
finalità e dei mezzi di tale trattamento.
Inoltre, la responsabilità
congiunta di vari soggetti non presuppone che ciascuno di essi abbia accesso ai
dati personali.
Nel caso di specie risulta che la
comunità dei testimoni di Geova, organizzando, coordinando e promuovendo
l’attività di predicazione dei suoi membri, partecipa, insieme ai suoi membri
predicatori, a determinare le finalità e i mezzi del trattamento dei dati
personali delle persone contattate porta a porta, circostanza che spetta
tuttavia al giudice finlandese valutare alla luce di tutte le circostanze del
caso di specie. Tale analisi non è rimessa in discussione dal principio
dell’autonomia organizzativa delle comunità religiose, sancito all’articolo 17
TFUE.
La Corte conclude che il
diritto dell’Unione in materia di protezione dei dati personali consente di
considerare una comunità religiosa, congiuntamente ai suoi membri predicatori,
quale responsabile del trattamento dei dati personali effettuato da questi
ultimi nell’ambito di un’attività di predicazione porta a porta organizzata,
coordinata e incoraggiata da tale comunità, senza che sia necessario che detta
comunità abbia accesso a tali dati o che si debba dimostrare che essa ha
fornito ai propri membri istruzioni scritte o incarichi relativamente a tali
trattamenti.
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1 Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati (GU 1995, L 281, pag. 31), letta alla luce
dell’articolo 10, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali
dell’Unione europea.
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