Il Consiglio di Stato ha espresso il parere sui quesiti del Ministro della salute sulle disposizioni anticipate di trattamento (cd. DAT)
Il Consiglio di Stato, in Commissione speciale,
ha espresso il parere sui quesiti sottoposti dal Ministero della salute in
materia di Disposizioni anticipate di trattamento (c.d. DAT), con particolare
riferimento all’istituzione della banca dati nazionale prevista dal comma 418
dell’art. 1 della legge di bilancio n. 205 del 2017.
Con le Disposizioni anticipate di trattamento
ciascun individuo, nel pieno possesso delle proprie facoltà mentali, può
decidere “ora per allora” su eventuali trattamenti sanitari che potrebbero
riguardarlo e sui quali in futuro non sarà in condizione di prestare il
consenso; ciò avviene manifestando la propria volontà mediante la redazione di
un atto specificamente previsto.
Il Consiglio di Stato, al fine di dare effettiva
attuazione alla legge n. 219 del 2017 che ha introdotto tali Disposizioni, ha
ritenuto che:
a) la banca dati nazionale - proprio perché le
relative informazioni possono essere conosciute sull’intero territorio del
Paese - su richiesta dell’interessato deve contenere copia delle DAT, compresa
l’indicazione del fiduciario, salvo che il dichiarante non intenda indicare
soltanto dove esse sono reperibili;
b) il registro nazionale è aperto anche a tutti
coloro che non sono iscritti al Servizio sanitario nazionale;
c) le DAT non hanno alcun vincolo di contenuto:
l’interessato deve poter scegliere di limitarle solo ad una particolare
malattia, di estenderle a tutte le future malattie, di nominare il fiduciario o
di non nominarlo, ecc. Spetterà al Ministero della salute mettere a
disposizione un modulo-tipo per facilitare il cittadino a rendere le DAT;
d) poiché le DAT servono ad orientare l’attività
del medico, è necessario che ci sia certezza sulla corretta formazione della
volontà del dichiarante. Conseguentemente occorre che tale circostanza venga
attestata, magari suggerendola nel modulo-tipo facoltativo che verrà
predisposto dal Ministero della salute;
e) alle DAT può accedere il medico e il
fiduciario sino a quando è in carica.
La
Commissione speciale - data l’importanza e la delicatezza
dell’intervento normativo in questione, che ha ad oggetto l’esercizio di
diritti fondamentali della persona umana - ha sottolineato la necessità di
prevedere efficaci e costanti strumenti di monitoraggio del funzionamento della
norma, volti a verificarne l’idoneità a perseguire, in concreto, gli obiettivi
fissati dal Legislatore e a garantirne la più estesa attuazione.
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La disposizione anticipata di trattamento è un
negozio giuridico a contenuto non patrimoniale, unilaterale, non recettizio,
sottoposto a condizione sospensiva che produrrà i suoi effetti in un momento
successivo.
Tre i requisiti perché si abbiano valide disposizioni
anticipate di trattamento:
il primo è relativo alla capacità del disponente,
che deve essere maggiorenne e capace di intendere e di volere;
il secondo riguarda il presupposto, a ricorrere
del quale il soggetto può esprimere le proprie disposizioni: “in previsione di
un’eventuale futura incapacità di autodeterminarsi”;
il terzo riguarda il momento che precede le DAT:
“dopo avere acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle sue
scelte”.
Il disponente può indicare una persona di sua
fiducia, denominata “fiduciario”, maggiorenne e capace di intendere e di
volere, che ne faccia le veci e la rappresenti nelle relazioni con il medico e
con le strutture sanitarie. La clausola di designazione è inefficace finché non
è accettata da quest’ultimo, con sottoscrizione coeva o atto successivo, ma
tale accettazione non è elemento di validità o efficacia delle DAT, in quanto
queste ben possono non designare alcun fiduciario
Il mandato al fiduciario è revocabile ad
nutum osservando le medesime forme stabilite per il suo conferimento.
La sopravvenuta rinuncia, morte o incapacità del fiduciario non si ripercuote
sull’efficacia delle DAT.
Il medico è tenuto al rispetto delle DAT, che
tuttavia possono essere disattese, in tutto o in parte, dal medico stesso, in
accordo con il fiduciario, qualora esse appaiano palesemente incongrue o non
corrispondenti alla condizione clinica attuale del paziente ovvero sussistano
terapie, non prevedibili all’atto della sottoscrizione, capaci di offrire
concrete possibilità di miglioramento delle condizioni di vita.
Le DAT devono essere redatte per atto pubblico o
per scrittura privata autenticata ovvero per scrittura privata consegnata
personalmente dal disponente presso l’ufficio dello stato civile del comune di
residenza del disponente medesimo, che provvede all’annotazione in apposito
registro, ove istituito, oppure presso le strutture sanitarie.
Anche le Regioni che adottano modalità
telematiche di gestione della cartella clinica o il fascicolo sanitario
elettronico o altre modalità informatiche di gestione dei dati del singolo
iscritto al Servizio sanitario nazionale possono, con proprio atto,
regolamentare la raccolta di copia delle DAT, compresa l’indicazione del
fiduciario, e il loro inserimento in banca dati.
Nel caso in cui le condizioni fisiche del
paziente non lo consentano, le DAT possono essere espresse attraverso
videoregistrazione o dispositivi che consentano alla persona con disabilità di
comunicare. Con le medesime forme esse sono rinnovabili, modificabili e
revocabili in ogni momento.
https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/-/il-consiglio-di-stato-ha-espresso-il-parere-sui-quesiti-del-ministro-della-salute-sulle-disposizioni-anticipate-di-trattamento-cd-dat-
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