lunedì 16 luglio 2018


Cancellazione dall’Albo dei Presidenti di seggio elettorale

Sentenza 2018

L’estrema delicatezza ordinamentale della materia elettorale imponga che ai soggetti deputati a dirigere le relative operazioni sia richiesto un comportamento tale da dimostrare di essere all’altezza dei relativi compiti, manifestando non solo una moralità ineccepibile ma anche una vera capacità di direzione del meccanismo elettorale, con la conseguenza che ai fini della cancellazione dall’albo dei presidenti, rileverà anche il fatto di aver agito con leggerezza o superficialità, consentendo uno sviluppo della vicenda elettorale falsata nelle sue risultanze. Ne deriva che, anche il solo fatto di aver operato senza quella particolare attenzione, che le operazioni elettorali invece meritano, è sintomo, sicuramente grave ed allarmante, di una inidoneità dell’interessato a rivestire il ruolo di presidente di seggio elettorale, tale da far ritenere pienamente razionale e logica la gravata esclusione [nel caso deciso – relativo all’elezione del Sindaco di Catania – il presidente di seggio aveva attribuito ai candidati Sindaci solo i voti riportati su schede votate per il Sindaco e non anche quelle votate per lista]


FATTO e DIRITTO
Con il presente gravame, la ricorrente impugna il provvedimento in epigrafe, con cui il Presidente della Corte di Appello di Catania ha disposto la sua cancellazione dall’albo delle persone idonee alle funzioni di presidente di seggio elettorale, “letta la nota dell’ufficio centrale per la elezione del Sindaco, del Consiglio Comunale e del Consiglio della terza circoscrizione” con la quale si informava che costei, quale “Presidente della Sezione Elettorale n.  xxx  del Comune di Catania, in occasione delle elezioni amministrative del 30.11.97, “ha attribuito ai candidati Sindaci solo i voti riportati su schede votate per il Sindaco (80) e non anche quelle votate per lista (191)””.
In particolare, parte ricorrente chiede l’annullamento di tale atti, assumendone l’illegittimità per eccesso di potere, in relazione ad una pretesa eccessività della sanzione comminata rispetto agli effetti dell’irregolarità contestata, e per insufficienza della motivazione, non rinvenendosi nel provvedimento una chiara esposizione delle circostanze di fatto e di diritto a supporto della disposta cancellazione.
Il Comune si costituiva in giudizio eccependo, in via preliminare, l’inammissibilità del ricorso per proprio difetto di legittimazione passiva e di contraddittorio, rappresentando come l’ufficio centrale per la elezione del Sindaco (alla cui segnalazione è legata l’impugnata cancellazione) sia un organo che opera istituzionalmente all’interno del Tribunale sotto la presidenza, di volta in volta, di un consigliere di Corte d’Appello, nonché la sua infondatezza nel merito.
La Sezione con ordinanza n. 1822/1998 respingeva l’istanza cautelare proposta dalla ricorrente.
All’udienza pubblica del 7 giugno 2018, la causa veniva trattata e, quindi, trattenuta in decisione.
Il Collegio ritiene di poter prescindere dall’eccezione di inammissibilità formulata dal Comune, in ragione della manifesta infondatezza del ricorso proposto, costituendo la circostanza di fatto riportata in seno al provvedimento - e in alcun modo contestata dalla ricorrente - di non attribuzione ad un candidato Sindaco dei voti di lista (con conseguente sensibile flessione del risultato elettorale nella sezione di riferimento) “grave inadempienza” tale da legittimare, ai sensi dell’art. 1, comma 4, della l. n. 53/1990 (norma espressamente richiamata in seno al provvedimento) la contestata cancellazione.
La giurisprudenza amministrativa ha, infatti, già avuto modo di evidenziare come l’estrema delicatezza ordinamentale della materia elettorale imponga che ai soggetti deputati a dirigere le relative operazioni sia richiesto un comportamento tale da dimostrare di essere all’altezza dei relativi compiti, manifestando non solo una moralità ineccepibile ma anche una vera capacità di direzione del meccanismo elettorale, con la conseguenza che “ai fini della cancellazione dall’albo dei presidenti, rileverà anche il fatto di aver agito con leggerezza o superficialità, consentendo uno sviluppo della vicenda elettorale falsata nelle sue risultanze” (in tal senso, Consiglio di Stato, Sezione IV, n. 1033/2006).
Ne discende, pertanto, come, nel caso di specie, anche il solo fatto di aver operato senza quella particolare attenzione, che le operazioni elettorali invece meritano, sia sintomo, sicuramente grave ed allarmante, di una inidoneità della ricorrente a rivestire il ruolo di presidente di seggio elettorale, tale da far ritenere pienamente razionale e logica la gravata esclusione.
Ne discende, quindi, l’infondatezza sia della censura di eccesso di potere che di omessa motivazione, risultando l’impugnata cancellazione assistita da un idoneo supporto motivazionale, in ragione del richiamo dei presupposti di fatto e di diritto a fondamento della determinazione adottata.
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, attesa la legittimità dell’impugnato provvedimento sotto i profili di censura dedotti in ricorso.
Sussistono, comunque, giusti motivi, attese le concrete modalità di svolgimento della vicenda, per compensare fra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.

Nessun commento:

Posta un commento