Cancellazione dall’Albo dei Presidenti di seggio elettorale
Sentenza 2018
L’estrema delicatezza ordinamentale della
materia elettorale imponga che ai soggetti deputati a dirigere le relative
operazioni sia richiesto un comportamento tale da dimostrare di essere
all’altezza dei relativi compiti, manifestando non solo una moralità
ineccepibile ma anche una vera capacità di direzione del meccanismo elettorale,
con la conseguenza che ai fini della cancellazione dall’albo dei presidenti,
rileverà anche il fatto di aver agito con leggerezza o superficialità,
consentendo uno sviluppo della vicenda elettorale falsata nelle sue risultanze.
Ne deriva che, anche il solo fatto di aver operato senza quella particolare
attenzione, che le operazioni elettorali invece meritano, è sintomo,
sicuramente grave ed allarmante, di una inidoneità dell’interessato a rivestire
il ruolo di presidente di seggio elettorale, tale da far ritenere pienamente
razionale e logica la gravata esclusione [nel caso deciso – relativo all’elezione
del Sindaco di Catania – il presidente di seggio aveva attribuito ai candidati Sindaci solo i voti riportati su schede votate
per il Sindaco e non anche quelle votate per lista]
FATTO e DIRITTO
Con il presente gravame, la ricorrente impugna il provvedimento
in epigrafe, con cui il Presidente della Corte di Appello di Catania ha
disposto la sua cancellazione dall’albo delle persone idonee alle funzioni di
presidente di seggio elettorale, “letta la nota dell’ufficio centrale per la
elezione del Sindaco, del Consiglio Comunale e del Consiglio della terza
circoscrizione” con la quale si informava che costei, quale “Presidente
della Sezione Elettorale n. xxx del Comune di Catania, in occasione delle
elezioni amministrative del 30.11.97, “ha attribuito ai candidati Sindaci solo
i voti riportati su schede votate per il Sindaco (80) e non anche quelle votate
per lista (191)””.
In particolare, parte ricorrente chiede l’annullamento di tale
atti, assumendone l’illegittimità per eccesso di potere, in relazione ad una
pretesa eccessività della sanzione comminata rispetto agli effetti
dell’irregolarità contestata, e per insufficienza della motivazione, non
rinvenendosi nel provvedimento una chiara esposizione delle circostanze di
fatto e di diritto a supporto della disposta cancellazione.
Il Comune si costituiva in giudizio eccependo, in via
preliminare, l’inammissibilità del ricorso per proprio difetto di
legittimazione passiva e di contraddittorio, rappresentando come l’ufficio
centrale per la elezione del Sindaco (alla cui segnalazione è legata
l’impugnata cancellazione) sia un organo che opera istituzionalmente
all’interno del Tribunale sotto la presidenza, di volta in volta, di un
consigliere di Corte d’Appello, nonché la sua infondatezza nel merito.
La Sezione
con ordinanza n. 1822/1998 respingeva l’istanza cautelare proposta dalla
ricorrente.
All’udienza pubblica del 7 giugno 2018, la causa veniva
trattata e, quindi, trattenuta in decisione.
Il Collegio ritiene di poter prescindere dall’eccezione di
inammissibilità formulata dal Comune, in ragione della manifesta infondatezza
del ricorso proposto, costituendo la circostanza di fatto riportata in seno al
provvedimento - e in alcun modo contestata dalla ricorrente - di non
attribuzione ad un candidato Sindaco dei voti di lista (con conseguente
sensibile flessione del risultato elettorale nella sezione di riferimento) “grave
inadempienza” tale da legittimare, ai sensi dell’art. 1, comma 4, della l.
n. 53/1990 (norma espressamente richiamata in seno al provvedimento) la
contestata cancellazione.
La giurisprudenza amministrativa ha, infatti, già avuto modo di
evidenziare come l’estrema delicatezza ordinamentale della materia elettorale
imponga che ai soggetti deputati a dirigere le relative operazioni sia
richiesto un comportamento tale da dimostrare di essere all’altezza dei
relativi compiti, manifestando non solo una moralità ineccepibile ma anche una
vera capacità di direzione del meccanismo elettorale, con la conseguenza che “ai
fini della cancellazione dall’albo dei presidenti, rileverà anche il fatto di
aver agito con leggerezza o superficialità, consentendo uno sviluppo della vicenda
elettorale falsata nelle sue risultanze” (in tal senso, Consiglio di Stato,
Sezione IV, n. 1033/2006).
Ne discende, pertanto, come, nel caso di specie, anche il solo
fatto di aver operato senza quella particolare attenzione, che le operazioni
elettorali invece meritano, sia sintomo, sicuramente grave ed allarmante, di
una inidoneità della ricorrente a rivestire il ruolo di presidente di seggio
elettorale, tale da far ritenere pienamente razionale e logica la gravata
esclusione.
Ne discende, quindi, l’infondatezza sia della censura di
eccesso di potere che di omessa motivazione, risultando l’impugnata
cancellazione assistita da un idoneo supporto motivazionale, in ragione del
richiamo dei presupposti di fatto e di diritto a fondamento della determinazione
adottata.
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, attesa la
legittimità dell’impugnato provvedimento sotto i profili di censura dedotti in
ricorso.
Sussistono, comunque, giusti motivi, attese le concrete
modalità di svolgimento della vicenda, per compensare fra le parti le spese di
giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata
di Catania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in
epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
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