Incostituzionalità della normativa regionale (veneta) in materia di
disturbo all’esercizio dell’attività venatoria e piscatoria
Corte cost. 11 luglio 2018, n. 148
E’ costituzionalmente illegittima la legge della Regione Veneto 17
gennaio 2017, n. 1 (Norme regionali in materia di disturbo all’esercizio
dell’attività venatoria e piscatoria: modifiche alla legge regionale 9 dicembre
1993, n. 50 “Norme regionali per la protezione della fauna selvatica e per il
prelievo venatorio” e alla legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 “Norme per la
tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina
dell’esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della
Regione Veneto”).
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2 e 3 della
legge della Regione Veneto 17 gennaio 2017, n. 1 (Norme regionali in materia di
disturbo all’esercizio dell’attività venatoria e piscatoria: modifiche alla
legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme regionali per la protezione della
fauna selvatica e per il prelievo venatorio” e alla legge regionale 28 aprile
1998, n. 19 “Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna
ittica e per la disciplina dell’esercizio della pesca nelle acque interne e
marittime interne della Regione Veneto”), promosso dal Presidente del Consiglio
dei ministri, con ricorso notificato il 17-22 marzo 2017, depositato in
cancelleria il 27 marzo 2017, iscritto al n. 33 del registro ricorsi 2017 e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 20, prima serie speciale,
dell’anno 2017.
Visto l’atto di costituzione della Regione Veneto;
udito nell’udienza pubblica del 5 giugno 2018 il Giudice relatore
Giancarlo Coraggio;
uditi l’avvocato dello Stato Marina Russo per il Presidente del
Consiglio dei ministri e gli avvocati Ezio Zanon e Luigi Manzi per la Regione Veneto.
Ritenuto in fatto
1.− Con ricorso n. 33 del 2017, il Presidente del Consiglio dei
ministri ha proposto in via principale questione di legittimità costituzionale
avente ad oggetto la legge della Regione Veneto 17 gennaio 2017, n. 1 (Norme
regionali in materia di disturbo all’esercizio dell’attività venatoria e
piscatoria: modifiche alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme
regionali per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio”
e alla legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 “Norme per la tutela delle risorse
idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell’esercizio della
pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto”), per
violazione degli artt. 117, secondo comma, lettere h) ed l), nonché 3, 25 e 27
della Costituzione.
1.1.− L’art. 1 della legge regionale impugnata inserisce nella legge
della Regione Veneto 9 dicembre 1993, n. 50 (Norme regionali per la protezione
della fauna selvatica e per il prelievo venatorio), l’art. 35-bis (Disturbo
all’esercizio dell’attività venatoria e molestie agli esercenti l’attività
venatoria), che così dispone: «1. Chiunque, con lo scopo di impedire
intenzionalmente l’esercizio dell’attività venatoria ponga in essere atti di
ostruzionismo o di disturbo dai quali possa essere turbata o interrotta la
regolare attività di caccia o rechi molestie ai cacciatori nel corso delle loro
attività, è punito con la sanzione amministrativa da euro 600,00 a euro
3.600,00. 2. All’accertamento e alla contestazione delle violazioni procedono
gli organi cui sono demandate funzioni di polizia. 3. La Regione esercita le
funzioni amministrative riguardanti l’applicazione delle sanzioni
amministrative previste dalla presente legge e ne introita i proventi. 4. Non
integrano, in ogni caso, la fattispecie di cui al comma 1, gli atti rientranti
nell’esercizio dell’attività agricola, di cui all’articolo 2135 del Codice
Civile, nel rispetto dell’articolo 842 del Codice Civile».
Il successivo art. 2, a sua volta, inserisce, nella legge della
Regione Veneto 28 aprile 1998 n. 19 (Norme per la tutela delle risorse
idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell’esercizio della
pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto), l’art.
33-ter (Disturbo all’esercizio dell’attività piscatoria e molestie agli
esercenti l’attività piscatoria), dal seguente tenore: «1. Chiunque, con lo
scopo di impedire intenzionalmente l’esercizio dell’attività piscatoria ponga
in essere atti di ostruzionismo o di disturbo dai quali possa essere turbata o
interrotta la regolare attività di pesca o rechi molestie ai pescatori nel
corso delle loro attività, è punito con la sanzione amministrativa da euro
600,00 a euro 3.600,00. 2. All’accertamento e alla contestazione delle
violazioni procedono gli organi cui sono demandate funzioni di polizia. 3. La Regione esercita le
funzioni amministrative riguardanti l’applicazione delle sanzioni
amministrative previste dalla presente legge e ne introita i proventi».
L’art. 3, infine, contiene la clausola di neutralità finanziaria.
2.− Secondo il ricorrente, le disposizioni sopra riportate
inciderebbero su materie riservate alla competenza legislativa statale
dall’art. 117, secondo comma, lettere h) ed l), Cost.
Infatti, sanzionando a titolo di illecito amministrativo comportamenti
quali il «disturbo», l’«ostruzionismo» e la «molestia», esse colpirebbero
«condotte emulative dirette al solo fine di arrecare nocumento a beni
fondamentali quali l’integrità delle persone e la sicurezza, sussumibili nella
categoria dell’ordine pubblico e della sicurezza, sulle quali lo Stato ha
potestà legislativa esclusiva» (art. 117, comma secondo, lettera h, Cost.).
A supporto della propria censura, viene rilevato che le condotte prese
in esame dalla legge regionale impugnata sarebbero agevolmente riconducibili
alla fattispecie di reato di cui all’art. 660 del codice penale, posto che le
condotte di disturbo o molestia − coincidenti con quelle contemplate dalla
impugnata legge regionale − avrebbero per indefettibile presupposto il loro
compimento in luogo pubblico o aperto al pubblico (tali essendo i luoghi tipici
in cui si svolgono le attività venatoria e piscatoria) e che sarebbe senza
dubbio meritevole di biasimo la finalità della condotta diretta a recare
disturbo a chi svolge un’attività lecita.
La scelta del legislatore regionale di sanzionare come illecito
amministrativo una condotta che è già prevista e punita dalla legge statale a
titolo di illecito penale ex art. 660 cod. pen. dimostrerebbe, altresì,
l’interferenza della norma regionale con un ambito (l’ordinamento penale,
appunto) che alla legislazione regionale è sottratto (ex art. 117, comma
secondo, lettera l, Cost.)
La legge regionale censurata inciderebbe anche su un’altra materia
(l’ordinamento civile) di competenza statale (ai sensi della medesima lettera l
del citato secondo comma dell’art. 117 Cost.), posto che gli interessi che la
legge regionale mirerebbe a tutelare sarebbero già oggetto di una tutela di
tipo privatistico, idonea a garantire la risarcibilità dei danni arrecati dalle
condotte prese in esame dalle norme impugnate.
Le denunciate disposizioni regionali violerebbero, inoltre, i principi
di legalità, razionalità e non discriminazione rinvenibili negli artt. 3, 25 e
27 Cost.
Esse, infatti, sanzionerebbero a titolo di illecito amministrativo
condotte descritte in termini generici e privi del sufficiente grado di
determinatezza, tali da prospettare difficoltà a livello applicativo e, più in
generale, da determinare un contrasto con i princìpi costituzionali di legalità
e razionalità, validi anche per gli illeciti amministrativi ed espressamente
richiamati dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).
Verrebbe inoltre in rilievo, oltre alla mancata previsione della
clausola di riserva «salvo che il fatto non costituisca reato», la
considerazione che le sanzioni amministrative introdotte dalle norme regionali
in esame (da euro 600,00 a euro 3.600,00) sarebbero decisamente sproporzionate,
sia in comparazione con quelle previste dall’art. 35 della legge reg. Veneto n.
50 del 1993, il cui massimo edittale, nei casi più gravi, è fissato in euro
1.200,00 sia rispetto a quelle previste a carico del cacciatore per le
violazioni commesse ai sensi dell’art. 31 della legge 11 febbraio 1992, n. 157
(Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo
venatorio), il cui massimo edittale è inferiore a quello previsto dalla legge
regionale impugnata.
L’Avvocatura generale dello Stato rileva, infine, come
dall’illegittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge reg. Veneto n.
1 del 2017 discenderebbe la necessità di caducare anche il successivo art. 3,
in quanto, recando solo una clausola di neutralità finanziaria, sarebbe privo
di autonoma portata precettiva.
3.− Si è costituita in giudizio la Regione Veneto,
chiedendo che il ricorso sia dichiarato non fondato e sostenendo che il
sospetto di illegittimità costituzionale delineato nel ricorso del Presidente
del Consiglio dei ministri sarebbe «il frutto di un radicale travisamento della
ontologia e della teleologia della legge regionale».
Quest’ultima, infatti, introdurrebbe due fattispecie parallele di
sanzioni amministrative, le quali, a differenza di quanto affermato dal
ricorrente, non presenterebbero alcuna coincidenza con la fattispecie penale
descritta nell’art. 660 cod. pen., né sotto il profilo materiale, né tanto meno
sotto il profilo del bene giuridico protetto.
Ed infatti, la disposizione penale punirebbe genericamente qualsiasi
comportamento di molestia o di disturbo che sia compiuto in un luogo pubblico o
aperto al pubblico, interferendo nell’altrui vita privata e relazionale,
mentre, per configurare gli illeciti amministrativi introdotti dalla impugnata
legge regionale, non sarebbe sufficiente il compimento di atti diretti a recare
molestia, ma occorrerebbe una condotta che illecitamente e scientemente
interferisca con il regolare svolgimento delle attività di caccia e di pesca.
Si tratterebbe, dunque, di condotte materiali distinte e solo parzialmente
sovrapponibili, in ragione, peraltro, dell’ampiezza e della residualità della
fattispecie penale.
Tale diversità si dispiegherebbe anche sotto il profilo teleologico,
in quanto il bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice sarebbe
l’ordine pubblico inteso come pubblica tranquillità, senza che assuma alcun
rilievo l’ambito di attività o di vita su cui incide la molestia.
Contrariamente, invece, le sanzioni amministrative regionali non mirerebbero in
alcun modo a tutelare l’ordine pubblico, avendo come loro finalità primaria ed
esclusiva quella di garantire il regolare e ordinato esercizio dell’attività
venatoria e piscatoria. Tanto si evincerebbe non solo dalla descrizione della condotta
materiale degli illeciti amministrativi, ma anche dal profilo soggettivo degli
stessi, che richiede una forma di dolo intenzionale al fine del concretizzarsi
dell’illecito, ovverosia lo scopo di impedire l’esercizio dell’attività di
caccia o pesca.
La Regione
Veneto rileva, inoltre, che le disposizioni de quibus
dovrebbero essere ricomprese nell’ambito competenziale cui afferisce la
relativa materia sostanziale, ovverosia la caccia, di spettanza regionale.
A suo parere, andrebbe esclusa qualsivoglia lesione della competenza
esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile e penale, stante la
diversa natura, il differente regime e la distinta finalità perseguita dalla
disciplina regionale. D’altronde ben sarebbe ammissibile la compresenza di rimedi
penali, amministrativi e civili, senza che derivi alcuna compromissione della
legittimità degli uni rispetto agli altri, operando gli stessi su piani diversi
e solo accidentalmente sovrapponibili.
Infondato sarebbe anche il secondo motivo di ricorso.
Gli illeciti amministrativi introdotti dalla legge impugnata
sarebbero, infatti, descritti in modo esaustivo e dettagliato sia sotto il
profilo oggettivo sia sotto il profilo soggettivo.
La condotta materiale sarebbe delineata in maniera puntuale, dovendo
consistere in atti di «ostruzionismo» e di «disturbo», ossia comportamenti
volontari che si pongono come un ostacolo, un impedimento o un intralcio
all’altrui agire. A tale condotta si assocerebbe, poi, uno specifico eventus
damni, sostanziantesi nella turbativa o nell’impedimento dell’attività
venatoria o piscatoria ovvero in una molestia ai danni del cacciatore o del
pescatore nell’esercizio di attività che sono oggetto di una specifica
perimetrazione normativa rinvenibile, tra l’altro, nell’art. 12 della legge n.
l57 del 1992 e, ancora, nell’art. 24 della legge reg. Veneto n. 19 del l998.
Sarebbe, infine, richiesto, per l’integrazione dell’illecito, sotto il profilo
psicologico, lo scopo di impedire l’esercizio delle predette attività.
Peraltro, per perimetrare la condotta di molestia presa in
considerazione dal legislatore regionale, l’interprete avrebbe a propria
disposizione la ricca e risalente tradizione interpretativa della fattispecie
di cui all’art. 660 cod. pen.
Quanto al rilievo legato alla assenza della clausola di riserva «salvo
che il fatto non costituisca reato», la Regione ancora una volta richiama la diversità
ontologica e teleologica delle fattispecie disciplinate dalla legge regionale,
sottolineando, peraltro, la possibile coesistenza di sanzioni penali ed
amministrative.
Con riguardo all’asserita sproporzione della sanzione pecuniaria
prevista dalla legge regionale, infine, sostiene che tali fattispecie di
illecito amministrativo in esame costituiscono norme di chiusura, strumento di
salvaguardia dell’intero sistema, dirette non a sanzionare la violazione di
singoli obblighi settoriali ma a salvaguardare il regolare e ordinato
svolgimento delle attività venatoria e piscatoria. Ciò giustificherebbe quindi
la scelta sanzionatoria e la sua asimmetria rispetto alle ipotesi richiamate
dal ricorrente.
Considerato in diritto
1.− Il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso, in
riferimento agli artt. 3, 25, 27 e 117, secondo comma, lettere h) ed l), della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale della legge della Regione
Veneto 17 gennaio 2017, n. 1 (Norme regionali in materia di disturbo
all’esercizio dell’attività venatoria e piscatoria: modifiche alla legge
regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme regionali per la protezione della fauna
selvatica e per il prelievo venatorio” e alla legge regionale 28 aprile 1998,
n. 19 “Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e
per la disciplina dell’esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne
della Regione Veneto”).
Gli artt. 1 e 2 della legge regionale impugnata inseriscono,
rispettivamente, l’art. 35-bis nella legge della Regione Veneto 9 dicembre
1993, n. 50 (Norme regionali per la protezione della fauna selvatica e per il
prelievo venatorio) e l’art. 33-ter nella legge della Regione Veneto 28 aprile
1998, n. 19 (Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna
ittica e per la disciplina dell’esercizio della pesca nelle acque interne e
marittime interne della Regione Veneto), disponendo che venga punito con la
sanzione amministrativa da euro 600,00 a euro 3.600,00 chiunque, con lo scopo
di impedire intenzionalmente l’esercizio dell’attività (rispettivamente)
venatoria e piscatoria, ponga in essere atti di ostruzionismo o di disturbo dai
quali possa essere turbata o interrotta la regolare attività di caccia o pesca
o rechi molestie ai cacciatori o ai pescatori nel corso delle loro attività.
L’art. 3, infine, contiene la clausola di neutralità finanziaria.
2.− Il Presidente del Consiglio dei ministri impugna la legge nella
sua interezza, prospettando una molteplicità di questioni.
3.− Per economia di giudizio, e facendo ricorso al potere di decidere
l’ordine delle questioni da affrontare, eventualmente dichiarando assorbite le
altre (sentenza n. 98 del 2013), si esamina anzitutto l’eccepita violazione del
riparto delle competenze legislative tra Stato e Regione, in quanto
pregiudiziale sotto il profilo logico-giuridico rispetto a quelle che investono
il contenuto della scelta operata con la norma regionale, riferite a parametri
non compresi nel Titolo V della Parte II della Costituzione (sentenza n. 81 del
2017).
4.− La questione è fondata.
5.− Lo scrutinio delle censure implica, secondo la costante
giurisprudenza costituzionale, l’individuazione dell’ambito materiale al quale
vanno ascritte le disposizioni impugnate, tenendo conto della loro ratio, della
finalità, del contenuto e dell’oggetto della disciplina (ex plurimis, sentenze
n. 108 e n. 32 del 2017).
5.1.– In linea di principio, per pacifico orientamento di questa
Corte, la disciplina in tema di sanzioni accede a quella sostanziale. Essa,
cioè, non costituisce una materia a sé stante e spetta al soggetto nella cui
sfera di competenza rientra la disciplina la cui inosservanza costituisce
l’atto sanzionabile (ex multis, sentenze n. 90 del 2013, n. 240 del 2007, n.
384 del 2005 e n. 12 del 2004).
Ma nel caso di specie, contrariamente a quanto sostenuto dalla Regione
Veneto, le sanzioni non possono essere ricondotte alla materia “caccia e
pesca”. Non si tratta, infatti, di sanzioni amministrative poste a presidio di
prescrizioni relative all’esercizio di tali attività, come nel caso dell’art.
35 della legge reg. Veneto n. 50 del 1993 e dell’art. 33 della legge reg. Veneto
n. 19 del 1998, che al contrario contengono un elenco di fattispecie di
inosservanze di puntuali obblighi e adempimenti posti a carico di coloro che le
esercitano.
La condotta presa in considerazione si sostanzia in atti di
«ostruzionismo» o «disturbo», rispetto ai quali la caccia e la pesca rilevano
solo al fine di delimitare l’ambito delle persone offese e l’elemento
psicologico.
La finalità perseguita non è quella di assicurare il rispetto di
specifici obblighi settoriali posti dal legislatore per regolamentare
l’esercizio delle attività venatoria o piscatoria. È, invece, quella di
garantire il diritto all’esercizio delle attività in questione al riparo da
interferenze esterne e di prevenire la possibilità di reazione della persona
offesa.
5.2.– Le norme impugnate, quindi, attengono a comportamenti che
pregiudicano la «ordinata e civile convivenza nella comunità nazionale» (tra le
altre, sentenze n. 108 del 2017, n. 300 del 2011, n. 274 del 2010, n. 129 del
2009), e in quanto tali sono riconducibili alla materia «ordine pubblico e
sicurezza» di cui alla lettera h) del secondo comma dell’art. 117 Cost., pur
nella lettura rigorosa che questa Corte ha operato della stessa.
6.− Restano assorbiti gli ulteriori motivi di censura.
per questi motivi
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l’illegittimità costituzionale della legge della Regione
Veneto 17 gennaio 2017, n. 1 (Norme regionali in materia di disturbo
all’esercizio dell’attività venatoria e piscatoria: modifiche alla legge
regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme regionali per la protezione della fauna
selvatica e per il prelievo venatorio” e alla legge regionale 28 aprile 1998,
n. 19 “Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e
per la disciplina dell’esercizio della pesca nelle acque interne e marittime
interne della Regione Veneto”).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo
della Consulta, il 5 giugno 2018.
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