venerdì 13 luglio 2018










Cons. di Stato, III, 3 luglio 2018, n. 4084

Qualora il richiedente ottenga – mediante decreto – la cittadinanza italiana nel corso del giudizio, instaurato – nella specie – per contrastare il silenzio inadempimento dell’Amministrazione, il giudice amministrativo territoriale deve dichiarare cessata materia del contendere, in quanto la pretesa in controversia aveva trovato completa soddisfazione, e non l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse

E’ illegittima la compensazione delle spese di giudizio motivata dalla rilevante mole di pratiche – di concessione della cittadinanza italiana –  da esaminare (invocata come giustificazione dal Ministero), qualora la parte soccombente non fornisca neanche un’indicazione di massima né dal numero di procedimenti in corso per la concessione della cittadinanza né dalla eventuale difficoltà incontrata nel chiudere questo specifico procedimento per gravose esigenze istruttorie.



FATTO e DIRITTO
Con istanza presentata al Ministero dell’Interno in data 30 ottobre 2013 la cittadina egiziana meglio indicata in epigrafe, soggiornante legalmente in Italia dal 2002 e residente con il coniuge ed i tre figli nel Comune di C., presentava al Commissariato del Governo … richiesta di concessione della cittadinanza italiana ai sensi della legge n. 91/1992, art. 9, comma 1, lettera f.
Accertata la completezza della documentazione necessaria per l’istruttoria, il Commissariato del Governo … con nota 14 novembre 2013 comunicava all’interessata l’avvio del procedimento, che, in conformità al DPR n. 362/1994, art. 3, si sarebbe dovuto concludere entro giorni 730 dalla data di presentazione della domanda, cioè, quindi, il 30 ottobre 2015.
1.1. Trascorso il suddetto periodo senza alcun riscontro da parte della Amministrazione e risultando dal sito internet del Ministero dell’Interno che la domanda era ancora in fase di valutazione, l’interessata tramite un legale di fiducia in data 24 giugno 2016 diffidava le competenti Autorità a concludere il procedimento.
1.2. Non pervenuta alcuna risposta, in data 30 ottobre 2016 l’interessata presentava ricorso al TAR Lazio avverso il silenzio tenuto dalla Amministrazione sulla citata domanda al fine di farne dichiarare la illegittimità e di far assegnare un termine per l’adozione del provvedimento, con vittoria delle spese di lite.
1.3. In seguito, dando atto che nelle more del giudizio il Ministero dell’Interno con decreto 11 gennaio 2017 aveva concesso la cittadinanza italiana all’interessata, con memoria del 6 aprile 2017 la ricorrente rappresentava la intervenuta cessazione della materia del contendere e chiedeva la liquidazione a suo favore delle spese di lite, quantificate in euro 4.305,00 oltre gli oneri accessori, presentando una analitica nota spese.
1.4. Il TAR Lazio, decisa la causa alla camera di consiglio del 28 aprile 2017, con sentenza n. 5805/2017, preso atto che il richiesto provvedimento era stato adottato, ha dichiarato il ricorso “improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse” e, quanto alle spese di lite, le ha compensate per la sussistenza di gravi ed eccezionali motivi, identificati nella grande mole di lavoro degli uffici competenti ad esaminare le istanze di concessione di cittadinanza italiana da parte di immigrati.
1.5. Tale sentenza è stata impugnata in parte qua con l’appello in epigrafe dalla ricorrente vittoriosa, che ne ha chiesto la riforma, limitatamente alla disposta compensazione delle spese del primo grado di giudizio, con la conseguente condanna del Ministero dell’Interno al pagamento delle spese del grado di appello.
In particolare l’appellante ha dedotto che, nel caso di specie, non sussisterebbero i presupposti previsti dall’art. 92 cpc per la compensazione delle spese di lite, posto che, sotto il profilo sostanziale, il Ministero avrebbe fatto solo un generico riferimento alla grande mole di lavoro, che avrebbe impedito agli uffici competenti di adottare il provvedimento nel prescritto termine dei 730 giorni, mentre, sotto il profilo processuale, da un lato, il silenzio inadempimento doveva essere impugnato entro un anno dal suo perfezionamento e, dall’altro, non ricorrerebbe l’ipotesi né della novità della questione né della oscillazione della giurisprudenza sulla questione decisa.
Nell’imminenza della trattazione della controversia il difensore dell’appellante ha depositato la nota spese analitica, chiedendone la liquidazione per un totale di euro 4.585,00, oltre gli oneri accessori dovuti per legge, previo rimborso anche di euro 450,00 per il contributo unificato versato.
1.6. Si è costituito in giudizio il Ministero, chiedendo con atto di mera forma il rigetto dell’appello.
Alla camera di consiglio del 12 aprile 2018 la causa è passata in decisione, uditi i difensori presenti ed in particolare l’Avvocato dello Stato, che ha insistito nelle conclusioni di rigetto dell’appello, facendo presente che il ritardo nella conclusione del procedimento sarebbe riconducibile alla circostanza che i competenti uffici dovevano esaminare una grande quantità di istanze di concessione della cittadinanza italiana presentate da immigrati.
2. Premesso in fatto quanto sopra, in diritto il Collegio, preso atto che l’appello in epigrafe è limitato al capo della sentenza TAR che ha compensato le spese di lite, lo accoglie nei limiti di seguito indicati.
Innanzi tutto va precisato che, mentre il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, invece la ricorrente correttamente, ottenuto il decreto di cittadinanza nelle more del giudizio, aveva chiesto che fosse dichiarata la cessata materia del contendere, in quanto la pretesa in controversia aveva trovato completa soddisfazione
Quindi, fatta la delibazione virtuale nel merito della controversia innanzi al TAR, il Ministero dell’Interno risulta soccombente e, pertanto, le spese di lite devono essere poste a carico del Ministero medesimo in conformità alla regola che gli oneri di lite seguono la soccombenza.
2.1. Inoltre, ad avviso del Collegio, non sussistono i presupposti per disporre la compensazione tra le parti delle spese di primo grado neanche per i gravi motivi, di cui all’art. 92 cpc, come invece dispone la sentenza appellata.
Infatti, in realtà, appare non provata, e comunque non determinante, la circostanza che l’Avvocatura dello Stato abbia riferito il ritardo nel provvedere alla circostanza che i competenti uffici ministeriali devono esaminare un gran numero di istanze di immigrati che chiedono la concessione della cittadinanza italiana.
Invero la circostanza del gran numero di pratiche da esaminare (invocata come giustificazione dal Ministero) risulta generica e non è corredata neanche da una indicazione di massima né dal numero di procedimenti in corso per la concessione della cittadinanza né dalla eventuale difficoltà incontrata nel chiudere questo specifico procedimento per gravose esigenze istruttorie.
2.2. Pertanto, in accoglimento parziale dell’appello in epigrafe, la statuizione della sentenza TAR Lazio, che compensa le spese di lite tra le parti, va riformata e, per l’effetto, a carico del Ministero dell’Interno soccombente vanno posti gli oneri di lite per il giudizio innanzi al TAR, i quali, comunque, sono liquidati dal Collegio in importo ridotto rispetto alla nota depositata, ma, comunque, con la puntuale applicazione dei parametri dei compensi per la professione forense, fissati dal D.M. Giustizia 10 marzo 2014, n. 55.
2.3. Pertanto il Collegio, per il primo grado di giudizio, deve in primo luogo tener conto della circostanza che la controversia all’esame è analoga a quella oggetto dell’appello RG 5801/2017, trattato e deciso nella stessa camera di consiglio in pari data e concernente la parallela vicenda (con analoghe caratteristiche procedurali) del silenzio mantenuto dal Ministero dell’Interno sulla istanza di concessione della cittadinanza presentata dal coniuge della attuale appellante in data 30 ottobre 2013.
In conseguenza appare evidente che l’assistenza legale all’appellante ha richiesto un minimo impegno professionale, consistendo in argomentazioni analoghe a quelle già illustrate nel coevo giudizio instaurato innanzi al TAR Lazio dal coniuge della appellante.
Pertanto il Collegio, ritenendo equo ridurre del 50% gli importi medi dei compensi corrispondenti al terzo scaglione di valore della tabella allegata al D.M. n. 55/2014, liquida a favore della ricorrente il compenso complessivo di euro 1.400,00, (di cui euro 600,00 per la fase studio, euro 500,00 per la fase introduttiva ed euro 300,00 per la fase decisionale, nella quale, data la natura schematica della controversia, deve intendersi inglobata anche la fase della trattazione), oltre gli accessori dovuti per legge ed il rimborso del contributo unificato versato.
3. In conclusione, quindi, l’appello va accolto nei limiti sopraindicati e per l’effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, gli oneri di lite del primo grado di giudizio, fatta una valutazione virtuale della soccombenza, vanno posti a carico del Ministero dell’Interno e sono liquidati a favore dell’appellante nell’importo di euro 1.400,00, oltre gli accessori dovuti per legge ed il rimborso del contributo unificato versato.
3.1. Le spese di lite per l’appello seguono la soccombenza e, pertanto, vanno poste a carico del Ministero dell’Interno, ma ne va ridotto l’importo rispetto a quello calcolato dal difensore nella analitica nota spese depositata.
Infatti, il Collegio, tenendo conto della circostanza che il giudizio di secondo grado ha richiesto un limitato impegno professionale, anche in considerazione della sostanziale identità della posizione dei coniugi appellanti, ritiene sussistenti i presupposti per ridurre del 50% gli importi dei compensi medi corrispondenti al terzo scaglione di valore della controversia e, quindi, liquida gli oneri del grado di appello a favore dell’appellante nell’importo complessivo di euro 1.100,00, corrispondente alle sole fasi di studio controversia e di introduzione del giudizio, idonee a ricomprendere tutte le altre per la semplicità della questione ed il limitato impegno professionale richiesto, oltre gli oneri accessori dovuti per legge ed il rimborso del contributo unificato versato.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) accoglie l 'appello in epigrafe nei limiti di cui in motivazione e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, pone le spese di lite del primo grado di giudizio a carico del Ministero dell’Interno e le liquida a favore del ricorrente nell’importo di euro 1.400,00, oltre gli accessori dovuti per legge ed il rimborso del contributo unificato versato.
Pone le spese del grado di appello a carico del Ministero dell’Interno e le liquida a favore dell’appellante nell’importo di euro 1.100,00, oltre gli accessori dovuti per legge ed il rimborso del contributo unificato versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.


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