Cons. di Stato, III, 3 luglio 2018, n. 4084
Qualora il richiedente ottenga – mediante
decreto – la cittadinanza italiana nel corso del giudizio, instaurato – nella
specie – per contrastare il silenzio inadempimento dell’Amministrazione, il
giudice amministrativo territoriale deve dichiarare cessata materia del
contendere, in quanto la pretesa in controversia aveva trovato completa
soddisfazione, e non l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di
interesse
E’ illegittima la compensazione delle spese
di giudizio motivata dalla rilevante mole di pratiche – di concessione della
cittadinanza italiana – da esaminare
(invocata come giustificazione dal Ministero), qualora la parte soccombente non
fornisca neanche un’indicazione di massima né dal numero di procedimenti in
corso per la concessione della cittadinanza né dalla eventuale difficoltà
incontrata nel chiudere questo specifico procedimento per gravose esigenze
istruttorie.
FATTO e DIRITTO
Con istanza presentata al Ministero dell’Interno in data 30
ottobre 2013 la cittadina egiziana meglio indicata in epigrafe, soggiornante
legalmente in Italia dal 2002 e residente con il coniuge ed i tre figli nel
Comune di C., presentava al Commissariato del Governo … richiesta di
concessione della cittadinanza italiana ai sensi della legge n. 91/1992, art.
9, comma 1, lettera f.
Accertata la completezza della documentazione necessaria per
l’istruttoria, il Commissariato del Governo … con nota 14 novembre 2013
comunicava all’interessata l’avvio del procedimento, che, in conformità al DPR
n. 362/1994, art. 3, si sarebbe dovuto concludere entro giorni 730 dalla data
di presentazione della domanda, cioè, quindi, il 30 ottobre 2015.
1.1. Trascorso il suddetto periodo senza alcun riscontro da
parte della Amministrazione e risultando dal sito internet del Ministero
dell’Interno che la domanda era ancora in fase di valutazione, l’interessata
tramite un legale di fiducia in data 24 giugno 2016 diffidava le competenti
Autorità a concludere il procedimento.
1.2. Non pervenuta alcuna risposta, in data 30 ottobre 2016
l’interessata presentava ricorso al TAR Lazio avverso il silenzio tenuto dalla
Amministrazione sulla citata domanda al fine di farne dichiarare la
illegittimità e di far assegnare un termine per l’adozione del provvedimento,
con vittoria delle spese di lite.
1.3. In seguito, dando atto che nelle more del giudizio il
Ministero dell’Interno con decreto 11 gennaio 2017 aveva concesso la
cittadinanza italiana all’interessata, con memoria del 6 aprile 2017 la
ricorrente rappresentava la intervenuta cessazione della materia del contendere
e chiedeva la liquidazione a suo favore delle spese di lite, quantificate in
euro 4.305,00 oltre gli oneri accessori, presentando una analitica nota spese.
1.4. Il TAR Lazio, decisa la causa alla camera di consiglio del
28 aprile 2017, con sentenza n. 5805/2017, preso atto che il richiesto
provvedimento era stato adottato, ha dichiarato il ricorso “improcedibile per
sopravvenuto difetto di interesse” e, quanto alle spese di lite, le ha
compensate per la sussistenza di gravi ed eccezionali motivi, identificati
nella grande mole di lavoro degli uffici competenti ad esaminare le istanze di
concessione di cittadinanza italiana da parte di immigrati.
1.5. Tale sentenza è stata impugnata in parte qua con l’appello
in epigrafe dalla ricorrente vittoriosa, che ne ha chiesto la riforma,
limitatamente alla disposta compensazione delle spese del primo grado di
giudizio, con la conseguente condanna del Ministero dell’Interno al pagamento
delle spese del grado di appello.
In particolare l’appellante ha dedotto che, nel caso di specie,
non sussisterebbero i presupposti previsti dall’art. 92 cpc per la
compensazione delle spese di lite, posto che, sotto il profilo sostanziale, il
Ministero avrebbe fatto solo un generico riferimento alla grande mole di
lavoro, che avrebbe impedito agli uffici competenti di adottare il
provvedimento nel prescritto termine dei 730 giorni, mentre, sotto il profilo
processuale, da un lato, il silenzio inadempimento doveva essere impugnato
entro un anno dal suo perfezionamento e, dall’altro, non ricorrerebbe l’ipotesi
né della novità della questione né della oscillazione della giurisprudenza
sulla questione decisa.
Nell’imminenza della trattazione della controversia il
difensore dell’appellante ha depositato la nota spese analitica, chiedendone la
liquidazione per un totale di euro 4.585,00, oltre gli oneri accessori dovuti
per legge, previo rimborso anche di euro 450,00 per il contributo unificato
versato.
1.6. Si è costituito in giudizio il Ministero, chiedendo con
atto di mera forma il rigetto dell’appello.
Alla camera di consiglio del 12 aprile 2018 la causa è passata
in decisione, uditi i difensori presenti ed in particolare l’Avvocato dello Stato,
che ha insistito nelle conclusioni di rigetto dell’appello, facendo presente
che il ritardo nella conclusione del procedimento sarebbe riconducibile alla
circostanza che i competenti uffici dovevano esaminare una grande quantità di
istanze di concessione della cittadinanza italiana presentate da immigrati.
2. Premesso in fatto quanto sopra, in diritto il Collegio,
preso atto che l’appello in epigrafe è limitato al capo della sentenza TAR che
ha compensato le spese di lite, lo accoglie nei limiti di seguito indicati.
Innanzi tutto va precisato che, mentre il TAR ha dichiarato il
ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, invece la
ricorrente correttamente, ottenuto il decreto di cittadinanza nelle more del
giudizio, aveva chiesto che fosse dichiarata la cessata materia del contendere,
in quanto la pretesa in controversia aveva trovato completa soddisfazione
Quindi, fatta la delibazione virtuale nel merito della
controversia innanzi al TAR, il Ministero dell’Interno risulta soccombente e,
pertanto, le spese di lite devono essere poste a carico del Ministero medesimo
in conformità alla regola che gli oneri di lite seguono la soccombenza.
2.1. Inoltre, ad avviso del Collegio, non sussistono i presupposti
per disporre la compensazione tra le parti delle spese di primo grado neanche
per i gravi motivi, di cui all’art. 92 cpc, come invece dispone la sentenza
appellata.
Infatti, in realtà, appare non provata, e comunque non
determinante, la circostanza che l’Avvocatura dello Stato abbia riferito il
ritardo nel provvedere alla circostanza che i competenti uffici ministeriali
devono esaminare un gran numero di istanze di immigrati che chiedono la
concessione della cittadinanza italiana.
Invero la circostanza del gran numero di pratiche da esaminare
(invocata come giustificazione dal Ministero) risulta generica e non è
corredata neanche da una indicazione di massima né dal numero di procedimenti
in corso per la concessione della cittadinanza né dalla eventuale difficoltà
incontrata nel chiudere questo specifico procedimento per gravose esigenze
istruttorie.
2.2. Pertanto, in accoglimento parziale dell’appello in
epigrafe, la statuizione della sentenza TAR Lazio, che compensa le spese di
lite tra le parti, va riformata e, per l’effetto, a carico del Ministero
dell’Interno soccombente vanno posti gli oneri di lite per il giudizio innanzi
al TAR, i quali, comunque, sono liquidati dal Collegio in importo ridotto
rispetto alla nota depositata, ma, comunque, con la puntuale applicazione dei
parametri dei compensi per la professione forense, fissati dal D.M. Giustizia
10 marzo 2014, n. 55.
2.3. Pertanto il Collegio, per il primo grado di giudizio, deve
in primo luogo tener conto della circostanza che la controversia all’esame è
analoga a quella oggetto dell’appello RG 5801/2017, trattato e deciso nella
stessa camera di consiglio in pari data e concernente la parallela vicenda (con
analoghe caratteristiche procedurali) del silenzio mantenuto dal Ministero
dell’Interno sulla istanza di concessione della cittadinanza presentata dal
coniuge della attuale appellante in data 30 ottobre 2013.
In conseguenza appare evidente che l’assistenza legale
all’appellante ha richiesto un minimo impegno professionale, consistendo in argomentazioni
analoghe a quelle già illustrate nel coevo giudizio instaurato innanzi al TAR
Lazio dal coniuge della appellante.
Pertanto il Collegio, ritenendo equo ridurre del 50% gli
importi medi dei compensi corrispondenti al terzo scaglione di valore della
tabella allegata al D.M. n. 55/2014, liquida a favore della ricorrente il
compenso complessivo di euro 1.400,00, (di cui euro 600,00 per la fase studio,
euro 500,00 per la fase introduttiva ed euro 300,00 per la fase decisionale,
nella quale, data la natura schematica della controversia, deve intendersi
inglobata anche la fase della trattazione), oltre gli accessori dovuti per
legge ed il rimborso del contributo unificato versato.
3. In conclusione, quindi, l’appello va accolto nei limiti
sopraindicati e per l’effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata,
gli oneri di lite del primo grado di giudizio, fatta una valutazione virtuale
della soccombenza, vanno posti a carico del Ministero dell’Interno e sono
liquidati a favore dell’appellante nell’importo di euro 1.400,00, oltre gli
accessori dovuti per legge ed il rimborso del contributo unificato versato.
3.1. Le spese di lite per l’appello seguono la soccombenza e,
pertanto, vanno poste a carico del Ministero dell’Interno, ma ne va ridotto
l’importo rispetto a quello calcolato dal difensore nella analitica nota spese
depositata.
Infatti, il Collegio, tenendo conto della circostanza che il
giudizio di secondo grado ha richiesto un limitato impegno professionale, anche
in considerazione della sostanziale identità della posizione dei coniugi
appellanti, ritiene sussistenti i presupposti per ridurre del 50% gli importi
dei compensi medi corrispondenti al terzo scaglione di valore della
controversia e, quindi, liquida gli oneri del grado di appello a favore
dell’appellante nell’importo complessivo di euro 1.100,00, corrispondente alle
sole fasi di studio controversia e di introduzione del giudizio, idonee a
ricomprendere tutte le altre per la semplicità della questione ed il limitato
impegno professionale richiesto, oltre gli oneri accessori dovuti per legge ed
il rimborso del contributo unificato versato.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
accoglie l 'appello in epigrafe nei limiti di cui in motivazione e, per
l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, pone le spese di lite
del primo grado di giudizio a carico del Ministero dell’Interno e le liquida a
favore del ricorrente nell’importo di euro 1.400,00, oltre gli accessori dovuti
per legge ed il rimborso del contributo unificato versato.
Pone le spese del grado di appello a carico del Ministero
dell’Interno e le liquida a favore dell’appellante nell’importo di euro
1.100,00, oltre gli accessori dovuti per legge ed il rimborso del contributo
unificato versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità
amministrativa.
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