Corte di Giustizia UE 25 luglio 2018, n. C-404/17, A
Rinvio pregiudiziale – Politica d’asilo – Direttiva
2013/32/UE – Articolo 31, paragrafo 8, e articolo 32, paragrafo 2 –
Domanda di protezione internazionale manifestamente infondata – Concetto
di paese di origine sicuro – Assenza di norme nazionali relative a tale
concetto – Dichiarazioni del richiedente considerate affidabili, ma
insufficienti in ragione dell’adeguatezza della protezione offerta dal paese di
origine del richiedente
L’articolo 31, paragrafo 8, lettera b), della direttiva 2013/32/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure
comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione
internazionale, letto in combinato disposto con l’articolo 32, paragrafo 2, di
tale direttiva, dev’essere interpretato nel senso che esso non consente di
ritenere manifestamente infondata una domanda di protezione internazionale in
una situazione, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, nella
quale, da un lato, dalle informazioni sul paese di origine del richiedente
risulti che a quest’ultimo può essere garantita in tale paese una protezione
accettabile e, dall’altro, il medesimo richiedente abbia fornito informazioni
insufficienti per giustificare il riconoscimento di una protezione
internazionale, qualora lo Stato membro di proposizione della domanda non abbia
adottato norme per l’attuazione del concetto di paese di origine sicuro.
SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)
25 luglio 2018
Nella causa C‑404/17,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale
proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal
Förvaltningsrätten i Malmö – Migrationsdomstolen (Tribunale amministrativo
di Malmö, competente in materia di immigrazione, Svezia), con decisione del 3
luglio 2017, pervenuta in cancelleria il 6 luglio 2017, nel procedimento
A
contro
Migrationsverket,
LA CORTE
(Prima Sezione),
composta da R. Silva de Lapuerta, presidente di
sezione, J.-C. Bonichot (relatore), A. Arabadjiev, S. Rodin ed
E. Regan, giudici,
avvocato generale: M. Wathelet
cancelliere: A. Calot Escobar
vista la fase scritta del procedimento,
considerate le osservazioni presentate:
– per il
governo svedese, da A. Falk, C. Meyer-Seitz, H. Shev e
L. Zettergren, in qualità di agenti;
– per il
governo del Regno Unito, da R. Fadoju, C. Crane e S. Brandon, in
qualità di agenti, assistiti da D. Blundell, barrister;
– per la Commissione europea,
da K. Simonsson e M. Condou-Durande, in qualità di agenti,
vista la decisione, adottata dopo aver sentito
l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La
domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 31,
paragrafo 8, della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della
revoca dello status di protezione internazionale (GU 2013, L 180, pag. 60).
2 Tale
domanda è stata proposta nell’ambito di una controversia tra A e il
Migrationsverket (Ufficio per l’immigrazione, Svezia; in prosieguo:
l’«Ufficio») in merito alla decisione di quest’ultimo di respingere la domanda
di riconoscimento dello status di rifugiato e di autorizzazione al soggiorno di
A, di disporre il suo ritorno verso il paese di origine e di vietargli il
reingresso in Svezia per due anni.
Contesto normativo
Diritto dell’Unione
3 L’articolo
23, paragrafo 4, lettera g), della direttiva 2005/85/CE del Consiglio, del
1° dicembre 2005, recante norme minime per le procedure applicate negli
Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di
rifugiato (GU 2005, L 326, pag. 13), è così redatto:
«Gli Stati membri possono altresì prevedere che una
procedura d’esame sia valutata in via prioritaria o accelerata conformemente ai
principi fondamentali e alle garanzie di cui al capo II, se:
(…)
g) il
richiedente ha rilasciato dichiarazioni incoerenti, contraddittorie, improbabili
o insufficienti, che rendono chiaramente non convincente la sua asserzione di
essere stato oggetto di persecuzione (…)».
4 La
direttiva 2013/32, ai considerando 11, 12, 18, 40, 41 e 42, enuncia quanto
segue:
«(11) Onde
garantire una valutazione completa ed efficiente delle esigenze di protezione
internazionale dei richiedenti ai sensi della direttiva 2011/95/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme
sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di
beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i
rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione
sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta [(GU 2011,
L 337, pag. 9)], è opportuno che il quadro dell’Unione sulle
procedure per il riconoscimento e la revoca della protezione internazionale si
fondi sul concetto di una procedura unica.
(12) Obiettivo
principale della presente direttiva è sviluppare ulteriormente le norme
relative alle procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento
e della revoca della protezione internazionale, così da istituire una procedura
comune di asilo nell’Unione.
(...)
(18) È
nell’interesse sia degli Stati membri sia dei richiedenti protezione
internazionale che sia presa una decisione quanto prima possibile in merito
alle domande di protezione internazionale, fatto salvo lo svolgimento di un
esame adeguato e completo.
(...)
(40) Criterio
fondamentale per stabilire la fondatezza della domanda di protezione
internazionale è la sicurezza del richiedente nel paese di origine. Se un paese
terzo può essere considerato paese di origine sicuro, gli Stati membri
dovrebbero poterlo designare paese sicuro e presumerne la sicurezza per uno
specifico richiedente, a meno che quest’ultimo non adduca controindicazioni.
(41) Visto il
grado di armonizzazione raggiunto in relazione all’attribuzione della qualifica
di rifugiato ai cittadini di paesi terzi e agli apolidi o ai beneficiari della
protezione internazionale, si dovrebbero definire criteri comuni per la
designazione dei paesi terzi quali paesi di origine sicuri.
(42) La
designazione di un paese terzo quale paese di origine sicuro ai fini della
presente direttiva non può stabilire una garanzia assoluta di sicurezza per i
cittadini di tale paese. Per la sua stessa natura, la valutazione alla base
della designazione può tener conto soltanto della situazione civile, giuridica
e politica generale in tale paese e se in tale paese i responsabili di
persecuzioni, torture o altre forme di punizione o trattamento disumano o
degradante siano effettivamente soggetti a sanzioni se riconosciuti colpevoli.
Per questo motivo è importante che, quando un richiedente dimostra che vi sono
validi motivi per non ritenere sicuro tale paese per la sua situazione
particolare, la designazione del paese come sicuro non può più applicarsi al
suo caso».
5 Ai
sensi dell’articolo 1 di tale direttiva:
«Obiettivo della presente direttiva è stabilire
procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca della protezione
internazionale (...)».
6 L’articolo
31 della citata direttiva, intitolato «Procedura di esame», che apre il capo
III «Procedure di primo grado», stabilisce quanto segue:
«1. Gli Stati membri
esaminano le domande di protezione internazionale con procedura di esame
conformemente ai principi fondamentali e alle garanzie di cui al capo II.
2. Gli Stati membri
provvedono affinché la procedura di esame sia espletata quanto prima possibile,
fatto salvo un esame adeguato e completo.
3. Gli Stati membri
provvedono affinché la procedura di esame sia espletata entro sei mesi dalla
presentazione della domanda.
(...)
8. Gli Stati membri
possono prevedere che una procedura d’esame sia accelerata e/o svolta alla
frontiera o in zone di transito a norma dell’articolo 43 se:
a) nel
presentare domanda ed esporre i fatti il richiedente ha sollevato soltanto
questioni che non hanno alcuna pertinenza per esaminare se attribuirgli la
qualifica di beneficiario di protezione internazionale a norma della direttiva
[2011/95]; oppure
b) il
richiedente proviene da un paese di origine sicuro a norma della presente
direttiva; o
(...)
e) il
richiedente ha rilasciato dichiarazioni palesemente incoerenti e
contraddittorie, palesemente false o evidentemente improbabili che
contraddicono informazioni sufficientemente verificate sul paese di origine,
rendendo così chiaramente non convincente la sua asserzione di avere diritto
alla qualifica di beneficiario di protezione internazionale ai sensi della
direttiva [2011/95]; o
(...)».
7 A
norma dell’articolo 32, paragrafo 2, della direttiva 2013/32:
«Nei casi di domande infondate cui si applichi una
qualsiasi delle circostanze elencate nell’articolo 31, paragrafo 8, gli Stati
membri possono altresì ritenere una domanda manifestamente infondata, se così
definita dal diritto nazionale».
8 L’articolo
36 di detta direttiva, intitolato «Concetto di paese di origine sicuro», è così
redatto:
«1. Un paese terzo
designato paese di origine sicuro a norma della presente direttiva può essere
considerato paese di origine sicuro per un determinato richiedente, previo
esame individuale della domanda, solo se:
a) questi ha la
cittadinanza di quel paese; ovvero
b) è un
apolide che in precedenza soggiornava abitualmente in quel paese,
e non ha invocato gravi motivi per ritenere che quel
paese non sia un paese di origine sicuro nelle circostanze specifiche in cui si
trova il richiedente stesso e per quanto riguarda la sua qualifica di
beneficiario di protezione internazionale a norma della direttiva [2011/95].
2. Gli Stati membri
stabiliscono nel diritto nazionale ulteriori norme e modalità inerenti
all’applicazione del concetto di paese di origine sicuro».
9 L’articolo
37 della direttiva 2013/32, intitolato «Designazione nazionale dei paesi terzi
quali paesi di origine sicuri», dispone quanto segue:
«1. Gli Stati membri
possono mantenere in vigore o introdurre una normativa che consenta, a norma
dell’allegato I, di designare a livello nazionale paesi di origine sicuri ai
fini dell’esame delle domande di protezione internazionale.
2. Gli Stati membri
riesaminano periodicamente la situazione nei paesi terzi designati paesi di
origine sicuri conformemente al presente articolo.
3. La valutazione
volta ad accertare che un paese è un paese di origine sicuro a norma del
presente articolo si basa su una serie di fonti di informazioni, comprese in
particolare le informazioni fornite da altri Stati membri, dall’[Ufficio
europeo di sostegno per l’asilo (EASO)], dall’[Alto commissariato delle Nazioni
Unite per i rifugiati (UNHCR)], dal Consiglio d’Europa e da altre
organizzazioni internazionali competenti.
4. Gli Stati membri
notificano alla Commissione i paesi designati quali paesi di origine sicuri a
norma del presente articolo».
10 Ai
sensi dell’allegato I di detta direttiva, intitolato «Designazione dei paesi di
origine sicuri ai fini dell’articolo 37, paragrafo 1»:
«Un paese è considerato paese di origine sicuro se,
sulla base dello status giuridico, dell’applicazione della legge all’interno di
un sistema democratico e della situazione politica generale, si può dimostrare
che non ci sono generalmente e costantemente persecuzioni quali definite
nell’articolo 9 della direttiva [2011/95], né tortura o altre forme di pena o
trattamento disumano o degradante, né pericolo a causa di violenza
indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.
Per effettuare tale valutazione si tiene conto, tra
l’altro, della misura in cui viene offerta protezione contro le persecuzioni ed
i maltrattamenti mediante:
a) le
pertinenti disposizioni legislative e regolamentari del paese ed il modo in cui
sono applicate;
b) il rispetto
dei diritti e delle libertà stabiliti nella Convenzione europea per la
salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali[, firmata a
Roma il 4 novembre 1950,] e/o nel Patto internazionale relativo ai diritti
civili e politici[, adottato il 16 dicembre 1966 dall’Assemblea generale delle
Nazioni Unite,] e/o nella Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura, in
particolare i diritti ai quali non si può derogare a norma dell’articolo 15,
paragrafo 2, di detta Convenzione europea;
c) il rispetto
del principio di «non-refoulement» conformemente alla [Convenzione relativa
allo status dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951];
d) un sistema
di ricorsi effettivi contro le violazioni di tali diritti e libertà».
11 L’articolo
46 della direttiva 2013/32, intitolato «Diritto a un ricorso effettivo»,
comprende i paragrafi 5 e 6, così redatti:
«5. Fatto salvo il
paragrafo 6, gli Stati membri autorizzano i richiedenti a rimanere nel loro
territorio fino alla scadenza del termine entro il quale possono esercitare il
loro diritto a un ricorso effettivo oppure, se tale diritto è stato esercitato
entro il termine previsto, in attesa dell’esito del ricorso.
6. Qualora sia stata
adottata una decisione:
a) di ritenere
una domanda manifestamente infondata conformemente all’articolo 32, paragrafo 2
(...)
(...)
un giudice è competente a decidere, su istanza del
richiedente o d’ufficio, se autorizzare o meno la permanenza del richiedente nel
territorio dello Stato membro, se tale decisione mira a far cessare il diritto
del richiedente di rimanere nello Stato membro e ove il diritto nazionale non
preveda, in simili casi, il diritto di rimanere nello Stato membro in attesa
dell’esito del ricorso».
Diritto svedese
12 Il
giudice del rinvio afferma che il diritto svedese non contiene alcuna
disposizione legislativa o regolamentare relativa ai paesi di origine sicuri ai
sensi della direttiva 2013/32.
13 Nella
sua versione in vigore fino al 31 dicembre 2016, il paragrafo 19 del capitolo 8
dell’utlänningslag (legge sugli stranieri) (SFS 2005, n. 716) stabiliva
che l’Ufficio poteva disporre l’esecuzione immediata delle sue decisioni di
allontanamento, e ciò anche prima che queste diventassero definitive, qualora
la domanda di asilo fosse manifestamente infondata e non sussistessero
manifestamente altri motivi per concedere un titolo di soggiorno.
14 Secondo
il giudice del rinvio, tale disposizione è stata modificata con effetto dal 1° gennaio
2017 per tener conto, nel diritto svedese, della revisione delle procedure di
asilo effettuata dalla direttiva 2013/32, e in particolare dal suo articolo 31,
paragrafo 8. Pertanto, a partire da tale data, l’Ufficio può disporre
l’esecuzione immediata delle sue decisioni di allontanamento, e ciò anche prima
che queste siano diventate definitive, se i fatti esposti dal cittadino
straniero risultano «irrilevanti» ai fini della sua domanda di asilo, ovvero se
non sono «affidabili», di modo tale che la domanda di asilo debba essere
ritenuta manifestamente infondata, e se, inoltre, un titolo di soggiorno non
può essere manifestamente concesso per altri motivi.
Procedimento principale e questione pregiudiziale
15 Dalla
decisione di rinvio risulta che A, cittadino serbo, presentava, nel marzo del
2017, una domanda di asilo e di autorizzazione al soggiorno in Svezia.
16 A
sostegno di tale domanda egli adduceva di essere stato vittima, tra il 2001 e
il 2003, di minacce e violenze da parte di un gruppo paramilitare clandestino e
di aver denunciato tale gruppo nel 2003. A indicava di aver beneficiato fino al
2012 della protezione dei testimoni garantita dalle autorità serbe e dalla
Missione delle Nazioni Unite per l’amministrazione ad interim nel Kosovo
(MINUK), ma che tale protezione aveva comportato il suo trasferimento in varie
località della Serbia, in particolare in carcere. Siffatte condizioni lo
avrebbero indotto, a partire dall’anno 2012, a rinunciare allo status di
testimone protetto e a scegliere di rifugiarsi nella sua cittadina di origine,
nonostante le minacce di morte che continuava a ricevere.
17 L’Ufficio
respingeva detta domanda ritenendola manifestamente infondata in quanto,
secondo le informazioni fornite dal richiedente stesso, la Repubblica di Serbia
era in grado di offrirgli una protezione efficace e perché spettava
principalmente alle autorità del paese di origine garantire la protezione
contro minacce come quelle di cui il richiedente si riteneva vittima.
18 Tale
decisione di rigetto prevedeva anche l’obbligo di lasciare il territorio, reso
immediatamente esecutivo per l’assenza manifesta di elementi che consentissero
di accogliere la domanda di asilo e per il fatto che A non aveva presentato
argomenti pertinenti a sostegno della sua domanda di permesso di soggiorno.
19 A
ha proposto ricorso avverso la decisione dell’Ufficio dinanzi al
Förvaltningsrätten i Malmö – Migrationsdomstolen (Tribunale amministrativo
di Malmö, competente in materia di immigrazione, Svezia), che ha sospeso
l’esecuzione dell’obbligo di lasciare il territorio.
20 Detto
giudice esprime dubbi su come occorra interpretare l’articolo 31, paragrafo 8,
della direttiva 2013/32, il quale, letto in combinato disposto con l’articolo
32, paragrafo 2, della medesima, consente agli Stati membri di respingere
domande manifestamente infondate.
21 In
tale contesto, il Förvaltningsrätten i Malmö – Migrationsdomstolen
(Tribunale amministrativo di Malmö, competente in materia di immigrazione) ha
deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente
questione pregiudiziale:
«Se una domanda contenente informazioni, fornite dal
[richiedente], considerate affidabili – e conseguentemente assunte a
fondamento ai fini dell’esame della domanda medesima –, ma insufficienti
per accertare la necessità di una protezione internazionale atteso che dalle
informazioni sul paese [di origine] risulta che le autorità offrono una
protezione accettabile, debba essere ritenuta manifestamente infondata ai sensi
dell’articolo 31, paragrafo 8, della direttiva 2013/32, come modificata».
Sulla questione pregiudiziale
22 Con
la sua questione il giudice del rinvio domanda, sostanzialmente, se l’articolo
31, paragrafo 8, lettera b), della direttiva 2013/32, letto in combinato
disposto con l’articolo 32, paragrafo 2, della medesima, debba essere
interpretato nel senso che esso consente di ritenere manifestamente infondata
una domanda di protezione internazionale in una situazione, come quella di cui
trattasi nel procedimento principale, nella quale, da un lato, dalle
informazioni sul paese di origine del richiedente risulti che a quest’ultimo
può essere garantita in tale paese una protezione accettabile e, dall’altro, il
medesimo richiedente abbia fornito informazioni insufficienti per giustificare
il riconoscimento di una protezione internazionale, qualora lo Stato membro di
proposizione della domanda non abbia adottato norme per l’attuazione del
concetto di paese di origine sicuro.
23 Come
risulta dalla decisione di rinvio, l’Ufficio ha, in sostanza, respinto la
domanda di A in quanto manifestamente infondata in applicazione del diritto
nazionale di recepimento della direttiva 2013/32, poiché, nel suo paese di
origine, la Serbia,
esisteva una protezione efficace ed egli non aveva dimostrato che tale paese
non gli offrisse una protezione sufficiente contro le minacce di cui si
riteneva vittima.
24 In
tal modo, l’Ufficio ha basato la propria decisione su un ragionamento analogo a
quello previsto dagli articoli 36 e 37 della direttiva 2013/32 per il
trattamento delle domande di protezione internazionale presentate dai cittadini
di paesi di origine sicuri.
25 Tali
disposizioni istituiscono un regime particolare di esame basato su una forma di
presunzione relativa di protezione sufficiente nel paese di origine, la quale
può essere confutata dal richiedente indicando motivi imperativi attinenti alla
sua situazione particolare.
26 In
mancanza di tali motivi imperativi, la domanda può essere respinta in quanto
manifestamente infondata, conformemente all’articolo 31, paragrafo 8, lettera
b), in combinato disposto con l’articolo 32, paragrafo 2, della direttiva
2013/32, se la situazione considerata – nel caso di specie il fatto che il
richiedente provenga da un paese di origine sicuro – è definita come tale
nella normativa nazionale.
27 Una
delle conseguenze per l’interessato la cui domanda sia respinta su tale
fondamento è che, contrariamente a quanto previsto in caso di mero rigetto, può
non essergli consentito trattenersi sul territorio dello Stato di proposizione
della domanda in attesa dell’esito del suo ricorso, come risulta dalle
disposizioni dell’articolo 46, paragrafi 5 e 6, della direttiva 2013/32.
28 In
tale contesto, spetta a ciascuno Stato membro procedere alla designazione dei
paesi di origine sicuri ai sensi di tale normativa secondo le modalità previste
agli articoli 36 e 37 nonché all’allegato I della direttiva 2013/32, vale a
dire, in particolare, l’adozione da parte del legislatore nazionale di un
elenco di paesi terzi sulla base dei criteri fissati nell’allegato I, la
formulazione di norme e di modalità supplementari di attuazione, la notifica
alla Commissione dell’elenco di paesi di origine sicuri o, ancora, il suo
riesame periodico.
29 Il
giudice del rinvio fa presente al riguardo che, alla data della decisione
impugnata nel procedimento principale, quando il termine di recepimento delle
disposizioni pertinenti della direttiva 2013/32 era ormai scaduto, il Regno di
Svezia non aveva adottato disposizioni come quelle menzionate nel punto
precedente né previsto che il fatto che una persona provenisse da un paese di
origine sicuro potesse comportare un rigetto della domanda in quanto
manifestamente infondata ai sensi dell’articolo 32, paragrafo 2, di tale
direttiva.
30 Orbene,
si deve ricordare che, in virtù dei considerando 11 e 12 nonché dell’articolo 1
della direttiva 2013/32, il quadro per il riconoscimento della protezione
internazionale è fondato sul concetto di procedura unica e si basa su norme
minime comuni (v., per analogia, sentenza del 31 gennaio 2013, D. e A., C‑175/11,
EU:C:2013:45, punto 57).
31 Pertanto,
uno Stato membro non può ricorrere alla presunzione relativa istituita dalle
norme della direttiva 2013/32 concernenti le procedure basate sul concetto di
paese di origine sicuro senza aver, del pari, effettuato una completa
attuazione di dette norme quanto alle disposizioni legislative, regolamentari e
amministrative che è tenuto ad adottare.
32 Riguardo
ai dubbi espressi dal giudice del rinvio in merito alla possibilità, ai sensi
dell’articolo 31, paragrafo 8, della direttiva 2013/32, di ritenere una domanda
manifestamente infondata per il motivo che le dichiarazioni del richiedente
sarebbero insufficienti, occorre ricordare che tale direttiva ha proceduto alla
rifusione della direttiva 2005/85.
33 Orbene,
se è vero che l’articolo 23, paragrafo 4, lettera g), della direttiva 2005/85
riguardava il caso di dichiarazioni «insufficienti» del richiedente, l’articolo
31, paragrafo 8, lettera e), della direttiva 2013/32, che ha sostituito detta
disposizione, non fa più riferimento a tale caso.
34 Pertanto,
dalla formulazione dell’articolo 31, paragrafo 8, lettera e), della direttiva
2013/32, letto in combinato disposto con l’articolo 32, paragrafo 2, di
quest’ultima, risulta che uno Stato membro non può ritenere manifestamente
infondata una domanda di protezione internazionale adducendo l’insufficienza
delle dichiarazioni del richiedente.
35 Di
conseguenza, occorre rispondere alla questione sollevata dichiarando che
l’articolo 31, paragrafo 8, lettera b), della direttiva 2013/32, letto in
combinato disposto con l’articolo 32, paragrafo 2, di tale direttiva,
dev’essere interpretato nel senso che esso non consente di ritenere
manifestamente infondata una domanda di protezione internazionale in una
situazione, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, nella
quale, da un lato, dalle informazioni sul paese di origine del richiedente risulti
che a quest’ultimo può essere garantita in tale paese una protezione
accettabile e, dall’altro, il medesimo richiedente abbia fornito informazioni
insufficienti per giustificare il riconoscimento di una protezione
internazionale, qualora lo Stato membro di proposizione della domanda non abbia
adottato norme per l’attuazione del concetto di paese di origine sicuro.
Sulle spese
36 Nei
confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce
un incidente sollevato dinanzi al giudice del rinvio, cui spetta quindi
statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare
osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione)
dichiara:
L’articolo 31, paragrafo 8, lettera b), della
direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno
2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello
status di protezione internazionale, letto in combinato disposto con l’articolo
32, paragrafo 2, di tale direttiva, dev’essere interpretato nel senso che esso
non consente di ritenere manifestamente infondata una domanda di protezione
internazionale in una situazione, come quella di cui trattasi nel procedimento
principale, nella quale, da un lato, dalle informazioni sul paese di origine
del richiedente risulti che a quest’ultimo può essere garantita in tale paese
una protezione accettabile e, dall’altro, il medesimo richiedente abbia fornito
informazioni insufficienti per giustificare il riconoscimento di una protezione
internazionale, qualora lo Stato membro di proposizione della domanda non abbia
adottato norme per l’attuazione del concetto di paese di origine sicuro.
Firme
Dal sito http://curia.europa.eu
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