Ministero dell’Interno,
Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, Raccolta pareri, pubblicazione on
line, 3 aprile 2018, n. 5462, Diritto
di accesso alle informazioni e notizie da parte di consiglieri comunali. –
Problematica sottoscrizione accordo riservatezza
L’ articolo 43, al comma 2, riconoscendo il
diritto dei consiglieri comunali di accedere a tutte le notizie e le
informazioni in possesso del Comune e delle aziende ed enti dipendenti, utili
all'espletamento del proprio mandato, puntualizza che i consiglieri medesimi
“sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge”. Salvo
espressa eccezione di legge, ai consiglieri comunali non può essere opposto
alcun divieto, determinandosi altrimenti un illegittimo ostacolo alla loro
funzione (conforme, Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi del 3
febbraio 2009), né potrebbe essere imposto l’obbligo di firma di liberatorie
imposte da soggetti terzi per il fatto di venire a conoscenza di atti
nell’esercizio della propria funzione istituzionale, essendo in re ipsa l’obbligo di riservatezza.
E’ stato posto un quesito in
relazione a specifica richiesta di un consigliere comunale.
In particolare, il consigliere
comunale ritiene illegittima la richiesta di sottoscrizione di un “accordo di
segretezza” per accedere a taluni atti connessi all’approvazione di un progetto
di aggregazione societaria, che coinvolge anche altri enti, essendo implicito
l’obbligo di riservatezza e del segreto d’ufficio a carico degli amministratori
comunali ai sensi dell’articolo 43 del decreto legislativo n. 267/00.
Al riguardo, si evidenzia che il
citato articolo 43, al comma 2, riconoscendo il diritto dei consiglieri
comunali di accedere a tutte le notizie e le informazioni in possesso del Comune
e delle aziende ed enti dipendenti, utili all'espletamento del proprio mandato,
puntualizza che i consiglieri medesimi “sono tenuti al segreto nei casi
specificamente determinati dalla legge”.
Anche la Commissione per
l’accesso ai documenti amministrativi, nella seduta del 14 luglio 2009, sulla
base della giurisprudenza del Consiglio di Stato, ha riconosciuto che ai
consiglieri comunali spetti un’ampia prerogativa a ottenere informazioni senza
che possano essere opposti profili di riservatezza, restando fermi, peraltro,
gli obblighi di tutela del segreto e i divieti di divulgazione di dati
personali secondo la vigente normativa sulla riservatezza.
Tuttavia, occorre osservare che
il diritto in parola è complementare ed ulteriore rispetto all’ancora più incisivo
diritto del consigliere comunale di visionare tutta la documentazione a
supporto delle deliberazioni consiliari poste all’ordine del giorno, nei
termini previsti dal regolamento consiliare.
Nella specie, si applica
l’articolo 5 del regolamento dell’Ente, il quale dispone che gli atti
all’ordine del giorno devono essere depositati in visione dei consiglieri
almeno due giorni prima della seduta, con facoltà per gli stessi consiglieri di
chiedere in visione anche i documenti in essi richiamati e non allegati, nonché
copia in formato digitale da rilasciarsi entro ventiquattro ore dalla
richiesta.
Ove sussistano esigenze di
riservatezza le sedute possono svolgersi a porte chiuse in virtù dell’articolo
38 del decreto legislativo n. 267/00 che, al comma 7, dispone che le sedute del
consiglio comunale sono pubbliche “salvi i casi previsti dal regolamento”.
Ciò posto, salvo espressa
eccezione di legge, ai consiglieri comunali non può essere opposto alcun
divieto, determinandosi altrimenti un illegittimo ostacolo alla loro funzione
(conforme, Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi del 3 febbraio
2009), né potrebbe essere imposto l’obbligo di firma di liberatorie imposte da
soggetti terzi per il fatto di venire a conoscenza di atti nell’esercizio della
propria funzione istituzionale, essendo in re ipsa l’obbligo di
riservatezza.
https://dait.interno.gov.it/territorio-e-autonomie-locali/pareri/97027
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