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venerdì 23 novembre 2018


Corte cost. 22 novembre 2018, n. 212

Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 3, lettera c), numero 2), e 8 del decreto legislativo 19 gennaio 2017, n. 5, recante «Adeguamento delle disposizioni dell’ordinamento dello stato civile in materia di iscrizioni, trascrizioni e annotazioni, nonché modificazioni ed integrazioni normative per la regolamentazione delle unioni civili, ai sensi dell’articolo 1, comma 28, lettere a) e c), della legge 20 maggio 2016, n. 76», sollevate dal Tribunale ordinario di Ravenna, in riferimento all’art. 22 della Costituzione, con ordinanza depositata il 22 novembre 2017

Sono  infondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 3, lettera c), numero 2), del d.lgs. n. 5 del 2017, sollevate dal Tribunale ordinario di Ravenna, in riferimento agli artt. 2, 3, 11, 76 e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, e agli artt. 1 e 7 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007, con l’ordinanza suddetta;


Sono infondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 8 del d.lgs. n. 5 del 2017, sollevate dal Tribunale ordinario di Ravenna, in riferimento agli artt. 2, 3, 11, 76 e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 8 della CEDU e agli artt. 1 e 7 della CDFUE, con l’ordinanza suddetta




SENTENZA N. 212
ANNO 2018


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Presidente: Giorgio LATTANZI; Giudici : Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI,


ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 3, lettera c), numero 2), e 8 del decreto legislativo 19 gennaio 2017, n. 5, recante «Adeguamento delle disposizioni dell’ordinamento dello stato civile in materia di iscrizioni, trascrizioni e annotazioni, nonché modificazioni ed integrazioni normative per la regolamentazione delle unioni civili, ai sensi dell’articolo 1, comma 28, lettere a) e c), della legge 20 maggio 2016, n. 76)», promosso dal Tribunale ordinario di Ravenna con ordinanza depositata il 22 novembre 2017, iscritta al n. 32 del registro ordinanze 2018 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 8, prima serie speciale, dell’anno 2018.
Visto l’atto di costituzione di G. Z.G. e G. G., nonché l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella udienza pubblica del 9 ottobre 2018 il Giudice relatore Giuliano Amato;
udito l’avvocato Stefano Chinotti per G. Z.G. e G. G. e l’avvocato dello Stato Gabriella Palmieri per il Presidente del Consiglio dei ministri.


Ritenuto in fatto
1.– Con ordinanza del 22 novembre 2017, il Tribunale ordinario di Ravenna ha sollevato questioni di legittimità costituzionale degli artt. 3, lettera c), numero 2), e 8 del decreto legislativo 19 gennaio 2017, n. 5, recante «Adeguamento delle disposizioni dell’ordinamento dello stato civile in materia di iscrizioni, trascrizioni e annotazioni, nonché modificazioni ed integrazioni normative per la regolamentazione delle unioni civili, ai sensi dell’articolo 1, comma 28, lettere a) e c), della legge 20 maggio 2016, n. 76», in riferimento agli artt. 2, 3, 11, 22, 76 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, e agli artt. 1 e 7 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (CDFUE), proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007.
1.1.– In particolare, l’art. 3, lettera c), numero 2), del d.lgs. n. 5 del 2017 inserisce nell’art. 20 del d.P.R. 30 maggio 1989, n. 223 (Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente), il comma 3-bis, il quale prevede che «[p]er le parti dell’unione civile le schede devono essere intestate al cognome posseduto prima dell’unione civile».
L’art. 8 dello stesso decreto legislativo dispone che «[…] l’ufficiale dello stato civile, con la procedura di correzione di cui all’articolo 98, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, annulla l’annotazione relativa alla scelta del cognome effettuata a norma dell’articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 luglio 2016, n. 144».
1.2.– Ad avviso del giudice a quo, entrambe le disposizioni censurate violerebbero, in primo luogo, l’art. 2 Cost., poiché la parte dell’unione civile verrebbe privata, d’ufficio e senza contraddittorio, del cognome comune legittimamente acquisito e utilizzato, così determinando la lesione dei diritti al nome, all’identità e alla dignità personale.
Sarebbe violato anche il principio di ragionevolezza di cui all’art. 3 Cost., non essendo rinvenibile alcuna giustificazione del potere statale d’intervenire d’imperio, con la procedura senza contraddittorio prevista per la correzione di errori materiali, al fine di mutare l’identità personale di un soggetto.
Inoltre, le disposizioni censurate si porrebbero in contrasto con l’art. 22 Cost., poiché, con l’eliminazione della valenza anagrafica del cognome comune, la parte dell’unione civile verrebbe privata di un cognome già acquisito.
Esse sarebbero altresì in contrasto con l’art. 76 Cost., poiché il legislatore delegante non avrebbe conferito alcun potere di revoca o annullamento delle iscrizioni e annotazioni già effettuate.
Infine, è denunciata la violazione degli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., poiché sarebbe pregiudicato il diritto al nome e al rispetto della vita privata e familiare, garantito dall’art. 8 della CEDU e dagli artt. 1 e 7 della CDFUE.
2.– Il Tribunale ordinario di Ravenna è chiamato a decidere in ordine al ricorso proposto da due persone unite civilmente al fine di ottenere, ai sensi dell’art. 98 del d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile, a norma dell’articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127), l’annullamento della variazione delle generalità anagrafiche di una di esse, eseguite in applicazione delle disposizioni censurate.
Il giudice a quo riferisce che, al momento della costituzione dell’unione civile, in base all’art. 1, comma 10, della legge 20 maggio 2016, n. 76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze), i ricorrenti hanno scelto quale cognome comune quello di uno di essi, mentre l’altro ha dichiarato di voler aggiungere al proprio il cognome comune. A seguito di tale scelta, è stata modificata la sua scheda anagrafica e sono state conseguentemente rinnovate la carta d’identità, la tessera sanitaria e altri documenti personali.
Il giudice rimettente riferisce che, a seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 5 del 2017, l’ufficiale d’anagrafe ha provveduto alla variazione delle generalità anagrafiche e all’annullamento dell’annotazione relativa alla scelta del cognome eseguita in base all’art. 4, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 luglio 2016, n. 144 (Regolamento recante disposizioni transitorie necessarie per la tenuta dei registri nell’archivio dello stato civile, ai sensi dell’articolo 1, comma 34, della legge 20 maggio 2016, n. 76), nonché dell’annotazione nell’atto di nascita presso i registri dello stato civile, ripristinando il cognome originario.
Ad avviso del giudice a quo, le censurate disposizioni del d.lgs. n. 5 del 2017 avrebbero determinato la sostanziale abrogazione dell’art. l, comma 10, della legge n. 76 del 2016 e ne avrebbero negato l’originario contenuto precettivo, volto a riconoscere il diritto delle parti dell’unione civile di assumere a tutti gli effetti un cognome comune, consentendo ad una di esse di modificare il cognome originario. Da ciò discenderebbe la violazione di diritti fondamentali della persona, tutelati anche a livello sovranazionale, ed in particolare dagli artt. l e 7 della CDFUE, nonché dall’art. 8 della CEDU.
Ad avviso del rimettente, l’art. 8 del d.lgs. n. 5 del 2017, nella parte in cui priva la persona di un cognome già acquisito e utilizzato, disponendo retroattivamente la modifica di una situazione anagrafica legittimamente costituita prima dell’entrata in vigore del medesimo decreto, violerebbe il diritto al nome, all’identità e dignità personale, nonché il diritto al rispetto della vita privata e familiare.
Il giudice a quo fa rilevare che gli artt. 6 e seguenti del codice civile sanciscono il diritto al nome, prevedendo il generale divieto di mutamento dello stesso. Infatti, non sono ammessi cambiamenti, aggiunte o rettifiche al nome, se non nei casi e con le formalità previste dall’art. 89 del d.P.R. n. 396 del 2000. Ancorché previsto da una legge ordinaria, sarebbe indubitabile il rilievo costituzionale del diritto al nome (composto da nome e cognome), quale elemento costitutivo del diritto all’identità personale, tutelato dall’art. 2 Cost., anche nelle formazioni sociali nelle quali si esplica la personalità dell’individuo. Il rimettente osserva che il nome è stato ritenuto meritevole di un’espressa tutela anche da parte dell’art. 22 Cost. che, sia pure per il solo caso in cui ciò avvenga per motivi politici, prevede che «nessuno può essere privato del nome».
Inoltre, la norma delegata si porrebbe in contrasto con il principio di ragionevolezza (art. 3 Cost.), poiché non sarebbe rinvenibile alcuna giustificazione del potere statale d’intervenire d’imperio e con la procedura senza contraddittorio prevista per la correzione di errori materiali (art. 98 del d.P.R. n. 396 del 2000) al fine di mutare l’identità personale di un soggetto.
Il giudice rimettente sottolinea che, in caso di mutamento di status, l’interessato ha diritto di essere sentito e di opporsi al mutamento del proprio cognome (art. 262 cod. civ.). Al riguardo, si fa rilevare che con sentenza n. 13 del 1994 è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 165 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238 (Ordinamento dello stato civile), per violazione dell’art. 2 Cost., nella parte in cui non prevedeva che, ove la rettifica degli atti dello stato civile, per ragioni indipendenti dalla volontà del soggetto, comporti il cambiamento del cognome, il soggetto stesso possa ottenere dal giudice il riconoscimento del diritto a mantenere il cognome originariamente attribuitogli.
Sarebbe, inoltre, ravvisabile la violazione dell’art. 76 Cost., in quanto l’art. 1, comma 28, della legge n. 76 del 2016, nel conferire la potestà legislativa al Governo «fatte salve le disposizioni di cui alla presente legge», non avrebbe previsto alcun potere di revoca o annullamento retroattivo di iscrizioni e annotazioni già effettuate.
È inoltre denunciato il contrasto con l’art. 8 della CEDU che prevede il diritto della persona al rispetto della vita privata e familiare, nell’ambito del quale la Corte europea dei diritti dell’uomo ha individuato la tutela del diritto al nome, quale espressione del diritto all’identità e dignità personale. Le disposizioni censurate si porrebbero in contrasto anche con i principi affermati dagli artt. 1 e 7 della CDFUE, i quali enunciano il diritto alla dignità umana e al rispetto della vita privata e familiare.
Ritenendo non praticabile un’interpretazione adeguatrice, tale da attribuire alle disposizioni censurate un significato conforme all’art. 8 della CEDU e agli artt. 1 e 7 della CDFUE, il giudice a quo ritiene necessario rimettere a questa Corte la valutazione della loro legittimità in riferimento agli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., alla luce dei principi e degli obblighi comunitari.
3.– Nel giudizio dinanzi alla Corte si sono costituiti con un unico atto G. Z.G. e G. G., parti ricorrenti nel giudizio principale, chiedendo l’accoglimento delle questioni di legittimità costituzionale e ribadendo tali conclusioni con successiva memoria.
3.1.– Le parti costituite evidenziano che, privando di valenza anagrafica il cognome comune, relegato ad una funzione meramente simbolica, sarebbero stati svuotati i diritti soggettivi attribuiti alle parti delle unioni civili dall’art. 1, comma 10, della legge n. 76 del 2016. Sarebbe lesa l’identità personale della parte il cui cognome sia diverso da quello scelto quale cognome comune. Infatti, la cancellazione prevista dall’art. 8 del d.lgs. n. 5 del 2017 ridefinisce l’identità personale secondo lo status quo ante.
Ciò determinerebbe la violazione del diritto di una delle parti dell’unione civile (quella che abbia assunto il cognome comune in luogo del proprio o in aggiunta al proprio) di trasmettere alla prole il proprio cognome, come modificato a seguito della scelta consentita dal citato comma 10. Si osserva inoltre che, ove una delle parti di unioni civili già costituite abbia generato figli, ai quali sia stato assegnato ex lege il cognome del proprio genitore, modificato per effetto delle disposizioni dettate dal d.P.C.m. n. 144 del 2016, sarebbe lesa anche l’identità personale dei figli, in quanto ne sarebbe trasformato il presupposto costituito dal nome.
L’eliminazione retroattiva delle annotazioni e degli aggiornamenti anagrafici già eseguiti determinerebbe il sacrificio di diritti soggettivi tutelati anche a livello sovranazionale. Al riguardo, sono richiamate alcune pronunce della Corte di Strasburgo che hanno ricondotto il diritto al nome nell’ambito dell’art. 8 della CEDU (sentenze 21 ottobre 2008, Guzel Erdagoz contro Turchia; 1° luglio 2008, Daróczy contro Ungheria; 6 settembre 2007, Johansson contro Finlandia; 16 novembre 2004, Unal Tekeli contro Turchia; 22 febbraio 1994, Burghartz contro Svizzera).
Le parti costituite deducono che, ai sensi dell’art. 52, comma 3, della CDFUE, in caso di corrispondenza tra i diritti riconosciuti dalla Carta di Nizza e quelli garantiti dalla CEDU, il significato e la portata dei primi sono identici a quelli conferiti dalla Convenzione. Pertanto, ad avviso delle parti costituite, tutti i diritti previsti dalla CEDU che trovino corrispondenza nella CDFUE debbono ritenersi tutelati con la medesima forza di quelli sanciti nel Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE). Ciò sarebbe confermato anche dall’art. 53 della CDFUE, il quale sancisce il divieto di interpretarne le disposizioni in senso limitativo dei diritti riconosciuti dalla CEDU.
Sono, quindi, richiamate alcune pronunce di giudici di merito che hanno ritenuto le disposizioni in esame incompatibili con la tutela sovranazionale dei diritti fondamentali della persona e hanno provveduto alla loro disapplicazione.
3.2.– Ciò premesso, le parti costituite illustrano le ragioni a sostegno dell’illegittimità costituzionale delle censurate disposizioni del d.lgs. n. 5 del 2017.
3.2.1.– Si evidenzia che l’istituto dell’unione civile, pur essendo modellato sulla disciplina del matrimonio, se ne discosterebbe sotto molteplici profili. Sarebbe infatti differente la disciplina relativa alla filiazione, all’adozione e agli obblighi derivanti dal vincolo. Particolarmente innovativa sarebbe poi la disciplina relativa al cognome comune.
Ad avviso delle parti costituite, l’art. 4, comma 2, del d.P.C.m. n. 144 del 2016, esplicitando il contenuto di queste novità legislative, avrebbe dettato la disciplina delle conseguenze anagrafiche della scelta operata dalle parti unite civilmente, in quanto costitutiva della loro nuova identità personale.
La scelta del cognome comune rappresenterebbe l’esercizio di un diritto soggettivo, previsto dalla legge n. 76 del 2016. In quanto espressione di un diritto fondamentale, incidente sulla stessa identità personale, oltre che sulla vita familiare, esso sarebbe incoercibile e non potrebbe essere negato dall’ufficiale dello stato civile, se non per ragioni espressamente ammesse dalla legge.
Viceversa, il d.lgs. n. 5 del 2017 ed il successivo decreto del Ministro dell’interno 27 febbraio 2017, nell’omologare la disciplina del cognome comune dell’unione civile a quella prevista dall’art. 143-bis cod. civ. per il cognome coniugale avrebbe stravolto il significato normativo dell’art. 1, comma 10, della legge n. 76 del 2016, condiviso dallo stesso Governo nel d.P.C.m. n. 144 del 2016.
A conferma di tale interpretazione, si osserva che se la legge n. 76 del 2016 avesse voluto consentire a una delle parti dell’unione civile il mero utilizzo del cognome dell’altra, senza alcuna incidenza anagrafica, non ci sarebbe stata ragione di prevedere l’ulteriore diritto di manifestare, con un’apposita dichiarazione, la volontà di mantenere anche il proprio cognome anagrafico. Il citato comma 10 dispone, infatti, che la parte può mantenere anche il proprio cognome, anteponendolo o posponendolo a quello acquisito. Ad avviso delle parti costituite, ciò sarebbe indicativo del fatto che, in caso contrario, la parte perde il cognome originario e assume solo quello comune.
3.2.2.– Ad avviso delle parti, il d.lgs. n. 5 del 2017, anziché costituire attuazione dell’art. l, comma 10, della legge n. 76 del 2016, introdurrebbe una disciplina contrastante con esso, in violazione dell’art. 76 Cost.
Il comma 28 dell’art. 1 della legge n. 76 del 2016, infatti, conferisce la delega facendo «salve le disposizioni di cui alla presente legge». Viceversa, le norme censurate, lungi dal far salvo il comma 10, ne determinerebbero lo svuotamento e la sostanziale abrogazione. Esse impedirebbero a questa disposizione di esprimere tutti i suoi precetti normativi e determinerebbero la lesione di diritti soggettivi riconosciuti sia alle parti unite civilmente nella vigenza del d.P.C.m. n. 144 del 2016, sia a quelle che intendano, in futuro, unirsi civilmente.
La disciplina del d.lgs. n. 5 del 2017 non sarebbe, quindi, coerente con il limite posto dalla delega, né potrebbe ritenersi espressiva di adeguamento e riassetto legislativo.
3.3.– Le disposizioni censurate si porrebbero, inoltre, in contrasto con gli artt. 2, 3, 11, 22 e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in riferimento agli artt. 1 e 7 della CDFUE e all’art. 8 della CEDU.
Invero, la cancellazione retroattiva del «cognome comune» già assunto da una delle parti dell’unione civile, lederebbe la dignità della persona e il suo diritto inviolabile al nome e alla identità, protetto dall’art. 2 Cost., nonché il diritto al rispetto alla vita privata e familiare. Si fa rilevare che la Corte di Strasburgo ha garantito il diritto fondamentale alla vita familiare alle coppie omosessuali (sentenza 24 giugno 2010, Schalk e Kopf contro Austria) e che la giurisprudenza costituzionale ha riconosciuto il diritto fondamentale delle stesse coppie ad essere riconosciute e tutelate ai sensi dell’art. 2 Cost. (sentenza n. 138 del 2010).
Con l’attribuzione della valenza anagrafica del cognome comune, la legge n. 76 del 2016 avrebbe inteso conferire all’unione civile visibilità sociale e caratterizzazione anche sotto il profilo familiare. La modifica del cognome, disposta dalle disposizioni censurate, frustrerebbe questa manifestazione della vita familiare, in violazione dell’art. 2 Cost. e dell’art. 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in riferimento agli artt. l e 7 della CDFUE e all’art. 8 della CEDU. Né sussisterebbe alcuna delle ragioni, previste dallo stesso art. 8 della CEDU, che possa giustificare tale ingerenza del legislatore.
3.4.– In particolare, con riferimento alla dedotta violazione dell’art. 76 Cost., le parti fanno rilevare che l’art. 1, comma 28, della legge n. 76 del 2016 esprimerebbe un principio di intangibilità, da parte del legislatore delegato, delle disposizioni contenute nella legge delega. Tale principio sarebbe violato dal legislatore delegato attraverso l’adozione di disposizioni abrogative, che avrebbero l’effetto di stravolgere l’assetto normativo delineato dal legislatore delegante, facendo degradare il cognome comune dell’unione civile da cognome anagrafico a mero cognome d’uso.
Ad avviso delle parti, l’esclusione della valenza anagrafica del cognome comune non costituirebbe affatto un’opzione interpretativa di uno tra i diversi significati possibili della disposizione, ma sarebbe una soluzione contra legem: in tal modo, si finirebbe per attribuire all’art. 1, comma 10, della legge n. 76 del 2016 un’accezione priva di senso, in luogo dell’unico significato possibile dotato di senso (in particolare circa la natura anagrafica del cognome). In quanto frutto di un ripensamento del legislatore delegato, le disposizioni correttive introdotte dal d.lgs. n. 5 del 2017 sarebbero illegittime.
3.5.– D’altra parte, l’art. 8 del d.lgs. n. 5 del 2017, nel prevedere la modificazione retroattiva delle risultanze anagrafiche, sarebbe lesivo anche del diritto al nome e alla sua conservazione (art. 22 Cost.), quale prima e più immediata manifestazione del diritto all’identità personale e del diritto alla dignità personale (art. 2 Cost. e art. 1 della CDFUE).
Infatti, le coppie unite civilmente, che abbiano assunto un cognome comune nell’intervallo di tempo intercorrente tra l’entrata in vigore della legge n. 76 del 2016 e l’entrata in vigore del d.lgs. n. 5 del 2017, sarebbero titolari di un diritto fondamentale alla conservazione di tale cognome, ormai divenuto elemento costitutivo della loro identità personale. Pertanto, sarebbe illegittima la disposizione in esame che, con efficacia retroattiva, incide sul cognome legittimamente assunto.
Inoltre, l’indicazione della procedura di correzione di cui all’art. 98, comma 1, del d.P.R. n. 396 del 2000 sarebbe impropria ed incongrua. Le parti costituite ritengono, infatti, che l’annotazione della scelta del cognome, già effettuata in base al d.P.C.m. n. 144 del 2016, non costituisca un errore materiale, ma sia invece un adempimento amministrativo effettuato dall’ufficiale di stato civile nell’esecuzione di puntuali istruzioni legislative e regolamentari. L’annullamento delle annotazioni rappresenterebbe un tentativo surrettizio di dissimulare una rettificazione anagrafica imposta d’ufficio e in assenza di contraddittorio. Ciò determinerebbe il sacrificio dei diritti fondamentali delle coppie unite civilmente che abbiano esercitato il diritto di scelta del cognome comune.
4.– Nel giudizio innanzi alla Corte, è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate inammissibili o comunque non fondate.
4.1.– L’interveniente ha eccepito, in primo luogo, l’inammissibilità delle questioni per l’incompleta ricostruzione del quadro normativo. Il rimettente avrebbe omesso di considerare la disciplina delle schede anagrafiche individuali, di cui all’art. 20 del d.P.R. n. 223 del 1989, e dell’annotazione negli archivi dello stato civile di cui all’art. 63 del d.P.R. n. 396 del 2000.
Si fa rilevare che con il matrimonio la moglie acquista il diritto di aggiungere il cognome del marito al proprio (art. 143-bis cod. civ.); da ciò non deriva alcuna modifica anagrafica del cognome della moglie, ma solo il diritto di usare il cognome del marito, aggiungendolo al proprio. La relativa scheda anagrafica non subisce modificazioni e continua a riportare il cognome da nubile.
Per le unioni civili, la legge n. 76 del 2016, all’art. l, comma 10, consente alle parti di scegliere un cognome comune. Nel prevedere che le schede anagrafiche siano intestate al cognome posseduto prima dell’unione civile, l’art. 3 del d.lgs. n. 5 del 2017 sarebbe coerente con le disposizioni in materia di matrimonio.
Inoltre, sempre nell’intento di regolare in modo uniforme unioni civili e matrimoni, il legislatore delegato ha modificato l’art. 63 del d.P.R. n. 396 del 2000, prevedendo l’iscrizione negli archivi dello stato civile della dichiarazione di voler assumere un cognome comune e di anteporlo o posporlo al proprio.
4.2.– D’altra parte, non sarebbero fondate le questioni sollevate in riferimento agli artt. 2, 22 e 117, primo comma, Cost., con riguardo al parametro interposto dell’art. 8 della CEDU.
Al momento della costituzione dell’unione civile le parti possono scegliere il cognome, rendendo esplicita dichiarazione in tal senso. Secondo quanto stabilito dal novellato art. 20 del d.P.R. n. 223 del 1989, tali dichiarazioni non devono essere annotate nell’atto di nascita, né deve procedersi all’aggiornamento della scheda anagrafica.
4.3.– Ciò posto, si fa rilevare che, nel disporre l’annullamento dell’annotazione del cognome effettuata in vigenza del d.P.C.m. n. 144 del 2016, il censurato art. 8 avrebbe la funzione di norma di coordinamento.
Ad avviso dell’Avvocatura dello Stato, questa disposizione non inciderebbe su diritti fondamentali della persona e non comporterebbe un cambio di identità. Quest’ultima ha radice nel cognome proprio di ogni soggetto, il quale è immutabile e identifica la persona. Oggetto di modifica sarebbe l’annotazione dello status, per sua natura transitorio, di componente dell’unione civile. Esso sarebbe identificativo non già dell’identità dell’individuo, ma della creazione di un nucleo familiare. Da queste considerazioni deriverebbe la non fondatezza delle questioni, in riferimento agli artt. 2, 22 e 117 Cost., in relazione al parametro interposto dell’art. 8 della CEDU.
Quanto alla denunciata violazione dell’art. 3 Cost., l’Avvocatura dello Stato eccepisce l’inammissibilità della censura per errata ed insufficiente descrizione della fattispecie. Nel merito, essa sarebbe comunque manifestamente infondata, poiché non vi sarebbe una modifica dell’identità personale, né d’altra parte sussisterebbe un obbligo di contraddittorio. Si evidenzia, a questo riguardo, che l’art. 98, comma 3, del d.P.R. n. 396 del 2000 consente al procuratore della Repubblica e a chiunque vi abbia interesse di proporre opposizione, con ciò garantendo il diritto di difesa.
4.4.– In riferimento al denunciato eccesso di delega, l’Avvocatura dello Stato eccepisce l’inammissibilità della censura perché generica e non adeguatamente motivata.
Nel merito, la questione sollevata in riferimento all’art. 76 Cost. non sarebbe fondata. La disposizione di cui all’art. 8 del d.lgs. n. 5 del 2017 sarebbe perfettamente coerente con la legge delega. Essa dovrebbe essere esaminata congiuntamente all’art. 1, lettera m), numero 1), del medesimo d.lgs. n. 5 del 2017. Nel modificare l’art. 63 del d.P.R. n. 396 del 2000, tale disposizione prevede, alla lettera g-sexies), l’iscrizione della dichiarazione relativa alla scelta del cognome comune e alla sua posizione.
Ad avviso dell’Avvocatura generale dello Stato, nel prevedere il mantenimento del cognome originario sulla scheda anagrafica, nonché nel disporre la cancellazione delle annotazioni difformi effettuate nelle more dell’adozione della disciplina definitiva, il legislatore delegato non avrebbe violato alcuno dei criteri della delega, essendo autorizzato ad adottare le disposizioni necessarie per l’adeguamento alla nuova normativa delle «disposizioni dell’ordinamento dello stato civile in materia di iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni» (art. l, comma 28, della legge n. 76 del 2016).


Considerato in diritto
1.– Il Tribunale ordinario di Ravenna ha sollevato questioni di legittimità costituzionale degli artt. 3, lettera c), numero 2), e 8 del decreto legislativo 19 gennaio 2017, n. 5, recante «Adeguamento delle disposizioni dell’ordinamento dello stato civile in materia di iscrizioni, trascrizioni e annotazioni, nonché modificazioni ed integrazioni normative per la regolamentazione delle unioni civili, ai sensi dell’articolo 1, comma 28, lettere a) e c), della legge 20 maggio 2016, n. 76», in riferimento agli artt. 2, 3, 11, 22, 76 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, e agli artt. 1 e 7 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (CDFUE), proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007.
1.1.– In particolare, la prima delle due disposizioni censurate inserisce, nell’art. 20 del d.P.R. 30 maggio 1989, n. 223 (Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente), il comma 3-bis, il quale prevede che «[p]er le parti dell’unione civile le schede devono essere intestate al cognome posseduto prima dell’unione civile».
La disposizione dell’art. 8 prevede, d’altra parte, che «[…] l’ufficiale dello stato civile, con la procedura di correzione di cui all’articolo 98, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, annulla l’annotazione relativa alla scelta del cognome effettuata a norma dell’articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 luglio 2016, n. 144».
1.2.– Ad avviso del giudice a quo, entrambe le disposizioni sopra richiamate violerebbero, in primo luogo, l’art. 2 Cost., poiché la parte dell’unione civile verrebbe privata, d’ufficio e senza contraddittorio, del cognome comune legittimamente acquisito e utilizzato, così determinando la lesione dei diritti al nome, all’identità e alla dignità personale.
Sarebbe violato anche il principio di ragionevolezza di cui all’art. 3 Cost., non essendo rinvenibile alcuna giustificazione del potere statale d’intervenire d’imperio, con la procedura senza contraddittorio prevista per la correzione di errori materiali, al fine di modificare l’identità personale di un soggetto.
Inoltre, le disposizioni censurate si porrebbero in contrasto con l’art. 22 Cost., poiché, con l’eliminazione della valenza anagrafica del cognome comune, la parte dell’unione civile verrebbe privata di un cognome già acquisito.
Esse sarebbero altresì in contrasto con l’art. 76 Cost., poiché il legislatore delegante non avrebbe conferito alcun potere di revoca o annullamento delle iscrizioni e annotazioni già effettuate.
Infine, è denunciata la violazione degli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., poiché sarebbe pregiudicato il diritto al nome e al rispetto della vita privata e familiare, garantito dall’art. 8 della CEDU e dagli artt. 1 e 7 della CDFUE.
2.– In via preliminare, vanno esaminate le eccezioni di inammissibilità delle questioni, formulate dall’Avvocatura generale dello Stato.
2.1.– Ad avviso di quest’ultima, il rimettente avrebbe omesso di considerare la disciplina delle schede anagrafiche individuali, di cui all’art. 20 del d.P.R. n. 223 del 1989, e dell’iscrizione negli archivi dello stato civile, di cui all’art. 63 del d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile, a norma dell’articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127). La considerazione di tali disposizioni avrebbe consentito di individuare la ratio dell’intervento legislativo in esame nell’esigenza di uniformare la disciplina del cognome delle unioni civili a quella del cognome coniugale.
Tuttavia, è proprio su tale volontà di assimilare la disciplina dei due istituti che il giudice a quo, sulla scorta di argomenti illustrati anche dalle parti costituite, appunta le proprie censure in ordine alle innovazioni introdotte dal d.lgs. n. 5 del 2017. Nella prospettazione del rimettente, l’omologazione della disciplina del cognome comune a quella del cognome coniugale avrebbe svuotato di significato una previsione innovativa e caratterizzante il riconoscimento giuridico e sociale delle unioni civili.
2.2.– L’Avvocatura dello Stato ha, inoltre, eccepito l’inammissibilità delle questioni per difetto di rilevanza, in considerazione della carente descrizione della fattispecie.
Dall’ordinanza di rimessione risulta che nel giudizio a quo le parti ricorrenti hanno chiesto l’annullamento della variazione delle registrazioni anagrafiche, nonché dell’annotazione nell’atto di nascita di una delle parti, conservato presso i registri dello stato civile. Il giudice a quo ha evidenziato che tali variazioni sono state eseguite in applicazione delle disposizioni censurate. Egli ritiene quindi che la rilevanza delle questioni di legittimità costituzionale discenda dalla natura stessa degli atti impugnati, in quanto meramente applicativi della disciplina censurata.
L’esposizione della vicenda concreta, se pur sintetica, è comunque sufficiente a soddisfare l’onere di motivazione sulla rilevanza, essendo stata adeguatamente rappresentata una situazione in cui le doglianze dei ricorrenti non potrebbero altrimenti essere accolte che a seguito dell’eventuale accoglimento della questione di legittimità proposta nei confronti della disposizione di legge di cui i provvedimenti impugnati sono applicazione (sentenze n. 16 del 2017, n. 151 del 2009, n. 303 del 2007 e n. 4 del 2000).
2.3.– Non è, infine, fondata l’eccezione di inammissibilità della censura relativa all’eccesso di delega, perché generica e non adeguatamente motivata.
Con motivazione sintetica, ma non implausibile, il giudice a quo deduce la violazione dell’art. 76 Cost., in quanto l’art. 1, comma 28, della legge 20 maggio 2016, n. 76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze), nel delegare la potestà legislativa al Governo «[f]atte salve le disposizioni di cui alla presente legge», non avrebbe previsto alcun potere di revoca o annullamento retroattivo di iscrizioni e annotazioni già effettuate.
I termini della questione sono stati dunque enucleati con un’argomentazione adeguata, che supera il vaglio preliminare di ammissibilità richiesto a questa Corte, giacché «[a]ttiene al merito – e non al profilo preliminare dell’ammissibilità – la valutazione della forza persuasiva degli argomenti addotti a sostegno delle censure» (sentenza n. 259 del 2017).
3.– Va d’altra parte dichiarata l’inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale sollevate in riferimento all’art. 22 Cost.
Il rimettente si limita ad osservare che il nome costituisce elemento distintivo della personalità al punto da meritare un’espressa tutela da parte dell’art. 22 Cost., ma omette qualsiasi argomentazione a sostegno del denunciato contrasto tra le disposizioni censurate e il parametro evocato, il quale esclude la privazione del nome per motivi politici. Inoltre, nessun argomento è svolto circa la natura politica della lamentata privazione.
Tale difetto motivazionale comporta l’inammissibilità della questione. Per costante giurisprudenza di questa Corte, non basta l’indicazione delle norme da raffrontare per valutare la compatibilità dell’una rispetto al contenuto precettivo dell’altra, ma è necessario motivare il giudizio negativo in tal senso e, se del caso, illustrare i passaggi interpretativi operati al fine di enucleare i rispettivi contenuti di normazione (ex multis, sentenze n. 240 e n. 35 del 2017, n. 120 del 2015, n. 236 del 2011; ordinanze n. 26 del 2012, n. 321 del 2010 e n. 181 del 2009).
4.– Nel merito, le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 3, lettera c), numero 2), del d.lgs. n. 5 del 2017 non sono fondate.
4.1.– Con la disposizione censurata il legislatore delegato ha escluso la valenza anagrafica del cognome comune scelto dalle parti dell’unione civile. Ferma restando la facoltà di scegliere ed utilizzare tale cognome comune per la durata della unione, viene espressamente esclusa la necessità di modificare la scheda anagrafica individuale, la quale resta, pertanto, intestata alla stessa parte con il cognome posseduto prima della costituzione dell’unione.
È questa la scelta del legislatore delegato che è stata censurata dal giudice rimettente, assumendo che essa contrasti, in primo luogo, con i principi posti dalla legge n. 76 del 2016 e, dunque, con l’art. 76 Cost.
4.1.1.– Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, «la previsione di cui all’art. 76 Cost. non osta all’emanazione, da parte del legislatore delegato, di norme che rappresentino un coerente sviluppo e un completamento delle scelte espresse dal legislatore delegante, dovendosi escludere che la funzione del primo sia limitata ad una mera scansione linguistica di previsioni stabilite dal secondo. Il sindacato costituzionale sulla delega legislativa deve, così, svolgersi attraverso un confronto tra gli esiti di due processi ermeneutici paralleli, riguardanti, da un lato, le disposizioni che determinano l’oggetto, i princìpi e i criteri direttivi indicati dalla legge di delegazione e, dall’altro, le disposizioni stabilite dal legislatore delegato, da interpretarsi nel significato compatibile con i princìpi e i criteri direttivi della delega. Il che, se porta a ritenere del tutto fisiologica quell’attività normativa di completamento e sviluppo delle scelte del delegante, circoscrive, d’altra parte, il vizio in discorso ai casi di dilatazione dell’oggetto indicato dalla legge di delega, fino all’estremo di ricomprendere in esso materie che ne erano escluse» (sentenza n. 194 del 2015; sentenze n. 229, n. 182 e n. 50 del 2014).
4.1.2.– Ciò premesso, va in primo luogo rilevato che oggetto della delega in esame era «[l’] adeguamento […] delle disposizioni dell’ordinamento dello stato civile in materia di iscrizioni, trascrizioni e annotazioni» alle previsioni della stessa legge sulle unioni civili, con salvezza delle disposizioni da essa direttamente introdotte, e in particolare di quella di cui all’art. 1, comma 10, dedicato alla disciplina del cognome comune delle unioni civili.
Quest’ultima disposizione prevede un sistema di individuazione del cognome comune fondato sull’accordo e ispirato alla libertà di determinazione delle parti dell’unione civile. Ad esse è riconosciuta infatti la facoltà di adottare un cognome unico, scegliendolo tra quello dell’una o dell’altra. Parimenti, esse potrebbero legittimamente decidere di mantenere i rispettivi cognomi, rinunciando a contraddistinguere il vincolo con un cognome comune e condiviso.
Ancorché la disposizione del comma 10 non contenga un’espressa qualificazione degli effetti di tale scelta, essa fornisce tuttavia un’indicazione quanto mai significativa circa la necessità di modifiche anagrafiche, laddove espressamente delimita la durata del cognome comune a quella dell’unione civile. Ai sensi del comma 10 in esame, infatti, la scelta del cognome è operata «per la durata dell’unione». Dallo scioglimento dell’unione civile, anche in caso di morte di una delle parti, discende la perdita automatica del cognome comune.
È stata proprio la considerazione di tale delimitazione temporale che ha guidato la scelta operata dal legislatore delegato. Infatti, nella relazione illustrativa che accompagna lo schema del d.lgs. n. 5 del 2017, si rileva che «una vera e propria variazione anagrafica del cognome della parte dell’unione civile avrebbe effetto solo per la durata dell’unione». Tale rilievo sottintende la contraddittorietà e l’irragionevolezza insite nell’attribuire alla scelta compiuta dalle parti dell’unione civile un effetto, la variazione del cognome anagrafico, che è nell’ordinamento tendenzialmente definitivo e irreversibile, mentre nella specie sarebbe temporaneo e limitato alla durata dell’unione.
Vale la pena di rammentare che l’aggiornamento della scheda anagrafica individuale avrebbe comportato che qualsiasi successiva certificazione anagrafica sarebbe stata rilasciata con il solo cognome modificato, con la conseguente necessità di aggiornare non solo i documenti di identità, ma anche i dati fiscali, lavorativi, sanitari e previdenziali.
L’impostazione fatta propria dal rimettente non appare dunque coerente con il principio di ragionevolezza, né con le previsioni della legge delega ed in particolare con l’indicazione rinvenibile nell’art. 1, comma 10, della legge n. 76 del 2016. Nell’adeguare l’ordinamento dello stato civile alle previsioni sul cognome delle unioni civili, è stata dunque compiuta una scelta che rappresenta il coerente sviluppo dei principi posti dalla legge di delega.
4.2.– Anche in riferimento agli artt. 2, 3, 11 e 117, primo comma, Cost. le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 3, lettera c), numero 2), del d.lgs. n. 5 del 2017 non sono fondate.
Che il diritto al nome, quale elemento costitutivo dell’identità personale, debba concretizzarsi nel cognome comune, rendendo così doverosa la modifica anagrafica di quello originario, non discende, infatti, né dalle norme della nostra Costituzione, né da quelle interposte che essa richiama.
Va sottolineato, inoltre, che la ipotizzata valenza anagrafica del cognome comune sarebbe suscettibile di produrre effetti pregiudizievoli sulla sfera personale e giuridica dei figli di quella delle parti che avesse assunto tale cognome in sostituzione del proprio. Ad essi infatti, in base all’art. 262 del codice civile, è attribuito il cognome del genitore che li abbia riconosciuti. A seguito dello scioglimento dell’unione civile i figli (salva la facoltà di scelta riconosciuta al figlio maggiorenne dall’art. 33, comma 2, del d.P.R. n. 396 del 2000) rimarrebbero privi di uno degli elementi che, fino al momento dello scioglimento, identificava il relativo nucleo familiare, con tutto ciò che questo comporta nell’ambiente in cui essi vivono.
È bensì vero che le parti del giudizio a quo rifiutano ogni analogia con il matrimonio per quanto attiene al cognome comune. È tuttavia espressivo di un principio caratterizzante l’ordinamento dello stato civile che il cognome d’uso assunto dalla moglie a seguito di matrimonio non comporti alcuna variazione anagrafica del cognome originario, che rimane immodificato. L’art. 20, comma 3, del d.P.R. n. 223 del 1989 prevede, infatti, che «Per le donne coniugate o vedove le schede devono essere intestate al cognome da nubile». In linea di coerenza con tale previsione, si prevede che la scheda anagrafica della parte dell’unione civile debba indicare il nome ed il cognome dell’altra parte dell’unione (comma 1 dell’art. 20), senza che ciò comporti una modifica del proprio cognome anagrafico (comma 3-bis).
D’altra parte, la dichiarazione della scelta circa la posizione del cognome comune non è affatto priva di significato, come sostengono le parti, neppure laddove a tale cognome si riconnetta mero valore d’uso. Anche in questo caso, infatti, la posizione del cognome acquisito rispetto a quello originario riveste indubbio rilievo. Va infatti sottolineato che la dichiarazione sulla posizione del cognome comune costituisce esercizio di un’ulteriore facoltà che la legge n. 76 del 2016 ha espressamente attribuito alle parti dell’unione civile. Il rilievo di tale dichiarazione trova riscontro anche nella previsione della sua iscrizione, a cura dell’ufficiale dello stato civile, negli archivi informatici degli atti dello stato civile (art. 63, comma 1, lettera g-sexies, del d.P.R. n. 396 del 2000).
La natura paritaria e flessibile della disciplina del cognome comune da utilizzare durante l’unione civile e la facoltà di stabilirne la collocazione accanto a quello originario – anche in mancanza di modifiche della scheda anagrafica – costituiscono dunque garanzia adeguata dell’identità della coppia unita civilmente e della sua visibilità nella sfera delle relazioni sociali in cui essa si trova ad esistere.
5.– Anche le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 8 del d.lgs. n. 5 del 2017 non sono fondate.
5.1.– Le censure del giudice a quo attengono in primo luogo alla violazione dell’art. 76 Cost., in quanto non sarebbe stato conferito al legislatore delegato alcun potere di revoca o annullamento di iscrizioni e annotazioni già effettuate e relative alla scelta del cognome.
Al riguardo va rilevato che la disposizione dell’art. 8 detta una disciplina transitoria destinata ad applicarsi alle unioni civili costituite nell’intervallo temporale tra il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 luglio 2016, n. 144 (Regolamento recante disposizioni transitorie necessarie per la tenuta dei registri nell’archivio dello stato civile, ai sensi dell’articolo 1, comma 34, della legge 20 maggio 2016, n. 76), e il d.lgs. 19 gennaio 2017, n. 5, nelle quali sia stata esercitata l’opzione per il cognome comune e sia stata altresì effettuata la variazione anagrafica prevista dall’art. 4 del citato d.P.C.m. e successivamente esclusa dall’art. 3, lettera c), numero 2), del d.lgs. n. 5 del 2017.
Va ribadito che la delega conferita dall’art. 1, comma 28, lettera a), della legge n. 76 del 2016 aveva ad oggetto «[l’] adeguamento […] delle disposizioni dell’ordinamento dello stato civile in materia di iscrizioni, trascrizioni e annotazioni» alle previsioni della stessa legge sulle unioni civili, con salvezza delle disposizioni da essa direttamente introdotte, ed in particolare di quella di cui all’art. 1, comma 10, dedicato alla disciplina del cognome comune delle unioni civili.
Come si è visto nel precedente punto 4., il legislatore delegato ha dapprima esplicitato il significato del principio posto dall’art. 1, comma 10, della legge n. 76 del 2016, escludendo la valenza anagrafica del cognome comune. Con il successivo art. 8, e sempre al fine dell’adeguamento della disciplina dello stato civile, ha previsto la caducazione delle annotazioni effettuate medio tempore, in applicazione di una fonte normativa, provvisoria e di carattere secondario, non coerente con i principi della delega.
5.2.– Non è ravvisabile neppure la denunciata violazione degli artt. 2, 11 e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in riferimento all’art. 8 della CEDU e agli artt. 1 e 7 della CDFUE. Nella prospettazione del rimettente, tali censure sono ricondotte al sacrificio del diritto alla conservazione del cognome comune da parte di chi lo abbia acquisito nel vigore dell’art. 4, comma 2, del d.P.C.m. n. 144 del 2016.
Introdotto da una disposizione destinata ad applicarsi in attesa dell’entrata in vigore dei decreti legislativi previsti dalla legge n. 76 del 2016, l’effetto modificativo della scheda anagrafica rivestiva la medesima natura provvisoria della fonte regolamentare che l’aveva previsto e che era destinata a cessare per effetto dei successivi decreti legislativi. La dichiarata transitorietà del d.P.C.m. in esame e la relativa brevità del suo orizzonte temporale di riferimento portano ad escludere che le novità da esso introdotte abbiano determinato un ragionevole affidamento in ordine all’emersione e al consolidamento di un nuovo tratto identificativo della persona. Ne consegue che la previsione dell’annullamento delle variazioni anagrafiche già effettuate non può ritenersi lesiva di una nuova identità personale, ancora non affermata.
Pertanto, non risulta conferente il richiamo alla sentenza n. 13 del 1994, con la quale è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 165 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238 (Ordinamento dello stato civile), per violazione dell’art. 2 Cost., nella parte in cui esso non prevedeva che, ove la rettifica degli atti dello stato civile, per ragioni indipendenti dalla volontà del soggetto, comporti il cambiamento del cognome, il soggetto stesso possa ottenere dal giudice il riconoscimento del diritto a mantenere il cognome originariamente attribuitogli.
In quella occasione, l’esigenza di protezione dell’interesse alla conservazione del cognome è stata riconosciuta «[…] in presenza di una situazione nella quale con quel cognome la persona sia ormai individuata e conosciuta nell’ambiente ove vive […]», ciò che non può ritenersi verificato nel caso in esame.
5.3.– Non è fondata, infine, la censura di irragionevolezza proposta dal rimettente in riferimento all’indicazione legislativa del procedimento di cui all’art. 98 del d.P.R. n. 396 del 2000 per l’annullamento delle variazioni anagrafiche effettuate in base all’art. 4 del citato d.P.C.m.
Il modello procedimentale prescelto dal legislatore delegato prevede, in particolare, che del provvedimento sia data comunicazione agli interessati, al procuratore della Repubblica ed al prefetto. A partire da questa comunicazione gli interessati hanno trenta giorni per proporre ricorso al tribunale, a norma dell’art. 95 del d.P.R. n. 396 del 2000. Lo stesso termine è previsto per il procuratore della Repubblica che può proporre ricorso contro la correzione effettuata dall’ufficiale dello stato civile.
Si tratta dunque di una procedura che garantisce il contraddittorio con la parte interessata attraverso la proposizione di un ricorso e l’instaurazione di un giudizio di fronte ad un tribunale (come è avvenuto proprio nel giudizio a quo).
E, se è vero che la procedura indicata contempla il contraddittorio e l’intervento del giudice in una fase differita, si tratta pur sempre di uno strumento processuale che consente alle parti coinvolte di contestare l’annullamento di variazioni anagrafiche. L’art. 8 in esame prescrive dunque l’utilizzo di uno schema procedimentale, già previsto nel sistema dell’ordinamento dello stato civile, ancorché utilizzato per differenti evenienze. La legittimità del rinvio a tale modello non è inficiata dall’estensione del suo ambito applicativo a ulteriori fattispecie, differenti da quelle per le quali esso era originariamente previsto.


per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 3, lettera c), numero 2), e 8 del decreto legislativo 19 gennaio 2017, n. 5, recante «Adeguamento delle disposizioni dell’ordinamento dello stato civile in materia di iscrizioni, trascrizioni e annotazioni, nonché modificazioni ed integrazioni normative per la regolamentazione delle unioni civili, ai sensi dell’articolo 1, comma 28, lettere a) e c), della legge 20 maggio 2016, n. 76», sollevate dal Tribunale ordinario di Ravenna, in riferimento all’art. 22 della Costituzione, con l’ordinanza indicata in epigrafe;
2) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 3, lettera c), numero 2), del d.lgs. n. 5 del 2017, sollevate dal Tribunale ordinario di Ravenna, in riferimento agli artt. 2, 3, 11, 76 e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, e agli artt. 1 e 7 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007, con l’ordinanza indicata in epigrafe;
3) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 8 del d.lgs. n. 5 del 2017, sollevate dal Tribunale ordinario di Ravenna, in riferimento agli artt. 2, 3, 11, 76 e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 8 della CEDU e agli artt. 1 e 7 della CDFUE, con l’ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 ottobre 2018.

venerdì 2 novembre 2018


Agenzia delle Entrate – Risposta ad interpello n. 37 del 12 ottobre 2018, Convivente superstite e diritto di abitazione. - Articolo 1, comma 42 della Legge 20 maggio 2016, n. 76 – Istanza di Interpello ai sensi dell’ articolo 11, comma 1, lett. a) Legge 27 luglio 2000, n.212


Ai fini del riconoscimento del diritto di abitazione, lo status di convivente può essere riconosciuto sulla base di una autocertificazione, resa ai sensi dell’art. 47 del T.U. 445/2000, sebbene la convivenza con il de cuius non risulti da alcun registro anagrafico e la convivente superstite non abbia la residenza anagrafica nella casa di proprietà del de cuius


Con l’interpello specificato in oggetto, concernente l’interpretazione dell’articolo 1, comma 42 della legge 20 maggio 2016 n. 76, è stato esposto il seguente 



QUESITO



L’istante è erede, insieme alla sorella, del fratello, il quale è deceduto in assenza di testamento. Il defunto non aveva figli ed ha coabitato dal 2008 con la compagna nell’abitazione sita in Bologna a lui interamente intestata.  La convivente ha sempre avuto la residenza anagrafica in un comune limitrofo ma, dal 2008 la sua residenza effettiva è stata presso il convivente in maniera ininterrotta.

L’interpellante chiede se ai fini del riconoscimento del diritto di abitazione previsto dall’articolo 1 comma 42 della legge n. 76 del 2016 a favore del convivente more uxorio è necessaria la residenza anagrafica oppure se la coabitazione può essere provata in altro modo. Chiede, inoltre, se è possibile inserire nella dichiarazione di successione del defunto fratello anche la convivente superstite quale titolare del diritto di abitazione, pur in assenza, al momento dell’apertura della successione della residenza anagrafica presso la casa del de cuius. 



SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA



L’istante ritiene che il requisito della residenza anagrafica richiesto dalla legge ai fini del diritto di abitazione ha solo un effetto probatorio e non costitutivo del diritto. 

Fa presente che tale soluzione è stata accolta anche dal Tribunale di Milano sez. IX con la pronuncia del 31 maggio 2016 con la quale è stato affermato che “ avendo la convivenza una natura “fattuale” e, cioè, traducendosi in una formazione sociale non esternata dai partners a mezzo di un vincolo civile formale, la dichiarazione anagrafica è strumento privilegiato di prova e non anche elemento costitutivo e ciò si ricava, oggi, dall’art. 1 comma 36 della L. n. 76 del 2016, in materia di regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze”.

Per interpellante le bollette delle utenze intestate alla convivente e recapitate alla stessa nell’abitazione del de cuis costituiscono documentazione idonea a provare la convivenza. Ritiene che in mancanza delle prime, la convivenza potrà essere provata anche con la dichiarazione degli eredi in forma di scrittura privata autenticata contenente il riconoscimento della convivenza ultraquinquennale tra il convivente superstite e il de cuius. 

A parere dell’istante la soluzione prospettata presenterebbe il vantaggio di ottenere uno sgravio fiscale per gli eredi, posto che inserendo il diritto di abitazione nella dichiarazione di successione del defunto anche al convivente superstite saranno imputabili le imposte relative alla successione.

Inoltre, si eviterebbe di effettuare una doppia trascrizione nei pubblici registri immobiliari per la denuncia di successione una prima volta e, per la costituzione del diritto di abitazione, la seconda volta. 



PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE



La legge 20 maggio 2016, n. 76, in tema di regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze, al comma 37 dell’articolo 1 stabilisce che ai fini dell’accertamento della stabile convivenza si fa riferimento alla dichiarazione anagrafica di cui all’articolo 4 e alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 13 del regolamento del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989 n. 223. Sul punto la circolare n.7 del 2018 in tema di detrazioni per interventi di ristrutturazione ha precisato che “poiché ai fini dell’accertamento della stabile convivenza la legge n. 76 del 2016 richiama il concetto di famiglia anagrafica previsto dal regolamento anagrafico di cui al DPR n. 223 del 1989 (Risoluzione 28.07.2016 n.64), tale status può risultare dai registri anagrafici o essere oggetto di autocertificazione resa ai sensi dell’art. 47 del DPR n .445 del 2000”. 

Pertanto, con riferimento al caso oggetto dell’interpello in esame si ritiene che lo status di convivente possa essere riconosciuto sulla base di una autocertificazione resa ai sensi del citato articolo 47 sebbene la convivenza con il de cuius non risulti da alcun registro anagrafico e la convivente superstite non abbia la residenza anagrafica nella casa di proprietà del de cuius. 

Con riferimento, inoltre, al diritto di abitazione riconosciuto al convivente di fatto superstite occorre far riferimento al comma 42 della citata legge 76 del 2016 secondo cui “Salvo quanto previsto dall’articolo 337-sexies del codice civile, in caso di morte del proprietario della casa di comune residenza il convivente di fatto superstite ha diritto di continuare ad abitare nella stessa per due anni o per un periodo pari alla convivenza se superiore a due anni e comunque non oltre i cinque anni(…)”. Sul punto con la sentenza n. 10377 del 27.04.2017 la Suprema Corte ha chiarito che “la convivenza “more uxorio”, quale formazione sociale che dà vita ad un autentico consorzio familiare, determina, sulla casa di abitazione ove si svolge e si attua il programma di vita in comune, un potere di fatto basato su di un interesse proprio del convivente ben diverso da quello derivante da ragioni di mera ospitalità, tale da assumere i connotati tipici di una detenzione qualificata, che ha titolo in un negozio giuridico di tipo familiare, con la conseguenza che l'estromissione violenta o clandestina dall'unità abitativa, compiuta da terzi e finanche dal convivente proprietario in danno del convivente non proprietario, legittima quest'ultimo alla tutela possessoria, consentendogli di esperire l'azione di spoglio (cfr. Corte Cass. Sez. 2, Sentenza n. 7214 del 21/03/2013; id. Sez. 2, Sentenza n. 7 del 02/01/2014). 
Tale situazione giuridica non immuta, tuttavia, al regime legale della detenzione del bene, in quanto riconducibile ad un diritto personale di godimento che viene acquistato dal convivente in dipendenza del titolo giuridico individuato dall'ordinamento nella comunanza di vita attuata anche mediante la coabitazione, ossia attraverso la destinazione dell'immobile all'uso abitativo dei conviventi(…). 

Il riconoscimento del diritto di continuare ad abitare nella casa comune ad opera del citato articolo 1 comma 42 della legge n. 76 del 2016 è volto a garantire la tutela del diritto all’abitazione dalle pretese restitutorie dei successori del defunto per un lasso di tempo ragionevolmente sufficiente a consentite al convivente superstite di provvedere in altro modo a soddisfare l’esigenza abitativa.

Nel caso in esame il convivente non assume la qualifica di legatario dell’immobile in quanto manca una disposizione testamentaria volta a istituirlo come tale ai sensi dell’articolo 588 del codice civile.

Alla luce delle suesposte considerazioni, contrariamente a quanto ritenuto dall’istante, deve escludersi che il diritto di abitazione ex art.1 comma 42 della legge 76 del 2016 debba essere indicato nella dichiarazione di successione, in quanto diritto personale di godimento attribuito ad un soggetto che non è erede o legatario.

lunedì 9 luglio 2018


Corte di Giustizia UE 26 giugno 2018, n. C-451/16, MB

Rinvio pregiudiziale – Direttiva 79/7/CEE – Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di previdenza sociale – Regime pensionistico statale nazionale – Presupposti per il riconoscimento del cambiamento di sesso – Normativa nazionale che subordina tale riconoscimento all’annullamento di un matrimonio anteriore al cambiamento di sesso – Rifiuto di concedere a una persona che ha cambiato sesso una pensione statale di fine lavoro a partire dall’età pensionabile prevista per le persone appartenenti al sesso acquisito – Discriminazione diretta fondata sul sesso










La direttiva 79/7/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1978, relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale, e, in particolare, il suo articolo 4, paragrafo 1, primo trattino, in combinato disposto con i suoi articoli 3, paragrafo 1, lettera a), terzo trattino, e 7, paragrafo 1, lettera a), deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che impone alla persona che abbia cambiato sesso, qualora intenda beneficiare di una pensione statale di fine lavoro a partire dall’età pensionabile legale prevista per le persone del sesso da essa acquisito, di soddisfare non soltanto criteri di ordine fisico, sociale e psicologico, ma anche la condizione di non essere sposata con una persona del sesso da essa acquisito in seguito a tale cambiamento.









SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)
26 giugno 2018
Nella causa C‑451/16,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla Supreme Court of the United Kingdom (Corte suprema del Regno Unito), con decisione del 10 agosto 2016, pervenuta in cancelleria il 12 agosto 2016, nel procedimento
MB
contro
Secretary of State for Work and Pensions
LA CORTE (Grande Sezione),
composta da K. Lenaerts, presidente, A. Tizzano, vicepresidente, M. Ilešič, T. von Danwitz (relatore), A. Rosas e J. Malenovský, presidenti di sezione, E. Juhász, A. Borg Barthet, M. Berger, C. Lycourgos e M. Vilaras, giudici,
avvocato generale: M. Bobek
cancelliere: L. Hewlett, amministratore principale,
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 26 settembre 2017,
considerate le osservazioni presentate:
–        per MB, da C. Stothers e J. Mulryne, solicitors, nonché da K. Bretherton e D. Pannick, QC;
–        per il governo del Regno Unito, da C. Crane e S. Brandon, in qualità di agenti, assistiti da B. Lask, barrister, e J. Coppel, QC;
–        per la Commissione europea, da C. Valero e J. Tomkin, in qualità di agenti,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 5 dicembre 2017,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione della direttiva 79/7/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1978, relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale (GU 1979, L 6, pag. 24).
2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia che vede contrapposti MB e il Secretary of State for Work and Pensions (Segretario di Stato competente in materia di lavoro e pensioni, Regno Unito) in merito al rifiuto di concedere alla prima una pensione statale di fine lavoro a decorrere dall’età pensionabile legale prevista per le persone appartenenti al sesso che essa ha acquisito a seguito di un cambiamento di sesso.
 Contesto normativo
 Diritto dell’Unione
3        In conformità al suo articolo 3, paragrafo 1, lettera a), terzo trattino, la direttiva 79/7 si applica ai regimi legali che assicurano una protezione contro i rischi di vecchiaia.
4        Ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, di tale direttiva:
«Il principio della parità di trattamento implica l’assenza di qualsiasi discriminazione direttamente o indirettamente fondata sul sesso, in particolare mediante riferimento allo stato matrimoniale o di famiglia, specificamente per quanto riguarda:
–        il campo d’applicazione dei regimi e le condizioni di ammissione ad essi;
(…)».
5        L’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), della menzionata direttiva così dispone:
«La presente direttiva non pregiudica la facoltà degli Stati membri di escludere dal suo campo di applicazione:
a)      la fissazione del limite di età per la concessione della pensione di vecchiaia e di fine lavoro e le conseguenze che possono derivarne per altre prestazioni».
6        L’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l’attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (GU 2006, L 204, pag. 23) dispone quanto segue:
«Ai sensi della presente direttiva si applicano le seguenti definizioni:
a)      discriminazione diretta: situazione nella quale una persona è trattata meno favorevolmente in base al sesso di quanto un’altra persona sia, sia stata o sarebbe trattata in una situazione analoga».
 Diritto del Regno Unito
7        L’effetto congiunto dell’articolo 44 del Social Security Contributions and Benefits Act 1992 (legge del 1992 relativa ai contributi e alle prestazioni di sicurezza sociale), dell’articolo 122 della medesima legge e dell’allegato 4, paragrafo 1, del Pensions Act 1995 (legge del 1995 relativa alle pensioni di vecchiaia), comporta che una donna nata prima del 6 aprile 1950 maturi il diritto alla pensione statale di fine lavoro «di categoria A» al compimento del 60esimo anno di età, mentre un uomo nato prima del 6 dicembre 1953 matura tale diritto al compimento del 65esimo anno di età.
8        L’articolo 1 del Gender Recognition Act 2004 (legge del 2004 sul riconoscimento del sesso; in prosieguo: il «GRA») disponeva, nella versione applicabile alla controversia principale, che chiunque potesse rivolgersi al Gender Recognition Panel (commissione per il riconoscimento del sesso; in prosieguo: il «GRP») per ottenere un certificato di riconoscimento che attestasse definitivamente il suo cambiamento di sesso motivato dalla circostanza che la persona interessata viveva in quanto persona di sesso opposto. Il sesso del richiedente attestato da tale certificato di riconoscimento costituiva, a norma di tale disposizione, il sesso acquisito.
9        L’articolo 2, paragrafo 1, di detta legge prevedeva che il GRP era tenuto a concedere un certificato di riconoscimento, allorché il richiedente:
«a)      è o è stato affetto da disforia sessuale,
b)      ha vissuto [da persona del sesso acquisito] per almeno due anni anteriormente alla proposizione della domanda;
c)      manifesta l’intenzione di vivere [da persona del sesso acquisito] fino alla fine dei suoi giorni; e
d)      soddisfa le condizioni in materia di prova di cui all’articolo 3 [del GRA]».
10      Per ottenere tale certificato, il richiedente doveva fornire, secondo l’articolo 3 di detta legge, intitolato «Prove», un rapporto medico redatto da due medici oppure da un medico e da uno psicologo.
11      L’articolo 4 del GRA, intitolato «Domande accolte», prevedeva, al paragrafo 2, che il richiedente non coniugato poteva esigere il rilascio di un certificato di riconoscimento definitivo, mentre, in forza del paragrafo 3 di tale articolo, il richiedente coniugato poteva ottenere soltanto un certificato di riconoscimento provvisorio.
12      L’articolo 9, paragrafo 1, di detta legge disponeva che il rilascio di un certificato di riconoscimento definitivo comportava il pieno riconoscimento, sotto ogni aspetto, del sesso acquisito dal richiedente. Secondo l’allegato 5, paragrafo 7, di detta legge, che disciplinava specificamente gli effetti del certificato di riconoscimento definitivo sui diritti alla pensione statale di fine lavoro, il rilascio di tale certificato implicava che qualsiasi questione relativa ai diritti a pensione dell’interessato doveva essere decisa come se tale persona avesse sempre vissuto come persona del sesso acquisito.
13      Il certificato di riconoscimento provvisorio permetteva al richiedente coniugato di introdurre dinanzi ad un giudice un ricorso per l’annullamento del matrimonio. Ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del GRA, il giudice che dichiarava l’annullamento del matrimonio era poi tenuto a rilasciare il certificato di riconoscimento definitivo.
14      L’articolo 11, lettera c), del Matrimonial Causes Act 1973 (legge del 1973 sulle cause matrimoniali) disponeva, nella sua versione applicabile nel corso del periodo di cui al procedimento principale, che una valida unione matrimoniale poteva esistere legalmente soltanto tra un uomo una donna.
15      Il Marriage (Same Sex Couples) Act 2013 (legge del 2013 sul matrimonio tra persone dello stesso sesso), che è entrato in vigore il 10 dicembre 2014, consente il matrimonio tra persone dello stesso sesso. Le disposizioni dell’allegato 5 di quest’ultimo hanno modificato l’articolo 4 del GRA in modo che il GRP debba rilasciare un certificato definitivo di riconoscimento qualora il coniuge del richiedente vi acconsenta. La legge del 2013 sul matrimonio tra persone dello stesso sesso non è tuttavia applicabile alla controversia principale.
 Procedimento principale e questione pregiudiziale
16      MB è una persona nata nel 1948 di sesso maschile, che si è sposata nel corso del 1974. Tale persona ha iniziato a vivere da donna nel 1991 e ha fatto ricorso ad un’operazione chirurgica di conversione sessuale nel 1995.
17      MB non dispone tuttavia di un certificato di riconoscimento definitivo del suo cambiamento di sesso, certificato la cui concessione richiedeva, in forza della normativa nazionale di cui trattasi nel procedimento principale, l’annullamento del suo matrimonio. Essa e la moglie desiderano, infatti, rimanere unite nel vincolo matrimoniale per motivi religiosi.
18      Nel corso del 2008, MB, raggiunta l’età di sessant’anni, cioè l’età alla quale le donne nate prima del 6 aprile 1950 possono, ai sensi del diritto nazionale, ottenere una pensione statale «di categoria A», ha presentato una domanda intesa a ottenere il beneficio di tale pensione a decorrere dall’età suddetta, in base ai contributi versati durante la sua attività lavorativa alla cassa pensioni statali.
19      La sua domanda è stata respinta con decisione del 2 settembre 2008, in quanto, in assenza di un certificato di riconoscimento definitivo del suo cambiamento di sesso, MB non poteva essere trattata come donna ai fini della determinazione dell’età legale del pensionamento.
20      Il ricorso proposto da MB contro tale decisione è stato respinto tanto dal First-tier Tribunal (Tribunale di primo grado, Regno Unito) quanto dall’Upper Tribunal (Tribunale superiore) e dalla Court of Appeal (Corte d’appello).
21      MB ha presentato ricorso dinanzi alla Supreme Court of the United Kingdom (Corte suprema del Regno Unito), sostenendo che la normativa nazionale di cui trattasi nel procedimento principale costituirebbe una discriminazione fondata sul sesso, vietata dall’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 79/7.
22      Secondo le indicazioni che compaiono nella decisione di rinvio, MB soddisfa i criteri di ordine fisico, sociale e psicologico previsti dalla normativa nazionale in materia di stato civile di cui trattasi nel procedimento principale ai fini del riconoscimento giuridico del suo cambiamento di sesso. Il giudice del rinvio espone che, all’epoca dei fatti all’origine della controversia principale, la normativa nazionale subordinava tuttavia tale riconoscimento, nonché la concessione del certificato menzionato al punto 17 della presente sentenza, all’annullamento del matrimonio contratto anteriormente ad un cambiamento siffatto. Tale annullamento era del pari richiesto, sempre secondo tale giudice, ai fini dell’accesso di una persona che ha cambiato sesso, come MB, alla suddetta pensione a decorrere dall’età pensionabile legale prevista per le persone del sesso acquisito da tale persona.
23      Dinanzi al giudice del rinvio, il Segretario di Stato competente in materia di lavoro e pensioni ha affermato che, secondo la giurisprudenza della Corte risultante dalle sentenze del 7 gennaio 2004, K.B. (C‑117/01, EU:C:2004:7, punto 35), e del 27 aprile 2006, Richards (C‑423/04, EU:C:2006:256, punto 21), spetta agli Stati membri stabilire i presupposti relativi al riconoscimento giuridico del cambiamento di sesso di una persona. Egli ha sostenuto che tali presupposti non si limitano a criteri sociali, fisici e psicologici, ma possono anche includere criteri relativi allo stato matrimoniale.
24      In tal contesto, il Segretario di Stato competente in materia di lavoro e pensioni ha osservato che la Corte europea dei diritti dell’Uomo ha riconosciuto che gli Stati membri possono subordinare il riconoscimento del cambiamento di sesso della persona a una condizione relativa all’annullamento del suo matrimonio (Corte EDU, 16 luglio 2014, Hämäläinen c. Finlandia, CE:ECHR:2014:0716JUD003735909). Egli ha fatto valere che, sebbene la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’Uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, imponga agli Stati parti della convenzione di riconoscere il sesso acquisito da una persona che ha cambiato sesso, tale convenzione non esige tuttavia che essi autorizzino il matrimonio tra persone dello stesso sesso. Infatti, l’obiettivo consistente nel preservare la concezione tradizionale del matrimonio come unione tra un uomo e una donna potrebbe giustificare che il riconoscimento del cambiamento di sesso sia subordinato a una condizione siffatta.
25      Ciò considerato, la Supreme Court of the United Kingdom (Corte Suprema del Regno Unito) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Se la direttiva 79/7 (…) osti ad una normativa nazionale ai sensi della quale una persona che ha mutato sesso, oltre a dover soddisfare criteri fisici, sociali e psicologici per il riconoscimento del cambiamento di sesso, non deve essere coniugata per poter avere diritto ad una pensione statale di fine lavoro».
 Sulla questione pregiudiziale
26      Con la sua questione, il giudice del rinvio chiede sostanzialmente se la direttiva 79/7 e, in particolare, il suo articolo 4, paragrafo 1, primo trattino, in combinato disposto con i suoi articoli 3, paragrafo 1, lettera a), terzo trattino, e 7, paragrafo 1, lettera a), debba essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale ai sensi della quale una persona che ha cambiato sesso deve, per beneficiare di una pensione statale di fine lavoro a decorrere dall’età pensionabile legale prevista per le persone del sesso acquisito, soddisfare non soltanto criteri di ordine fisico, sociale e psicologico, ma anche la condizione di non essere coniugata con una persona del sesso che essa ha acquisito in seguito a tale cambiamento.
27      Va osservato preliminarmente che la controversia principale e la questione presentata alla Corte vertono unicamente sui presupposti della concessione della pensione statale di fine lavoro di cui trattasi nel procedimento principale. La Corte non è chiamata quindi a risolvere la questione se, in via generale, il riconoscimento giuridico di un cambiamento di sesso possa essere subordinato all’annullamento di un matrimonio contratto anteriormente al cambiamento di sesso.
28      Il governo del Regno Unito sostiene che il riconoscimento giuridico del cambiamento di sesso e il matrimonio sono questioni che rientrano nella competenza degli Stati membri in materia di stato civile. Nell’esercizio di tale competenza, gli Stati membri che non autorizzano il matrimonio tra persone dello stesso sesso potrebbero pertanto subordinare la concessione di una pensione statale di fine lavoro all’annullamento di un matrimonio anteriore tra tali persone.
29      Al riguardo, va ricordato che, sebbene il diritto dell’Unione non pregiudichi la competenza degli Stati membri nel settore dello stato civile e del riconoscimento giuridico del cambiamento di sesso, gli Stati membri devono tuttavia, nell’esercizio di tale competenza, rispettare il diritto dell’Unione e, in particolare le disposizioni relative al divieto di discriminazione (v., in tal senso, segnatamente, sentenze del 27 aprile 2006, Richards, C‑423/04, EU:C:2006:256, punti da 21 a 24; del 1o aprile 2008, Maruko, C‑267/06, EU:C:2008:179, punto 59, nonché del 5 giugno 2018, Coman e a., C‑673/16, EU:C:2018:385, punti 37 e 38 e giurisprudenza ivi citata).
30      Risulta quindi, in particolare, dalla giurisprudenza della Corte che una normativa nazionale che subordina il beneficio di una prestazione pensionistica a un presupposto relativo allo stato civile non può sottrarsi all’osservanza del principio di non discriminazione fondata sul sesso, sancito all’articolo 157 TFUE nell’ambito della retribuzione dei lavoratori (v., in tal senso, riguardo all’articolo 141 CE, sentenza del 7 gennaio 2004, K.B., C‑117/01, EU:C:2004:7, punti da 34 a 36).
31      Ne consegue che l’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 79/7, che attua il divieto di discriminazione fondata sul sesso in materia di sicurezza sociale, deve essere rispettato dagli Stati membri allorché esercitano la loro competenza nell’ambito dello stato civile.
32      In particolare, detto articolo 4, paragrafo 1, primo trattino, in combinato disposto con l’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), terzo trattino, di tale direttiva, vieta qualsiasi discriminazione fondata sul sesso per quanto riguarda, segnatamente, le condizioni d’accesso ai regimi legali che assicurano una protezione contro i rischi di vecchiaia.
33      È pacifico tra le parti del procedimento principale che il sistema pensionistico statale di cui trattasi rientra in tali regimi.
34      Come risulta dall’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/54, costituisce una discriminazione fondata direttamente sul sesso la situazione nella quale una persona sia trattata meno favorevolmente in base al sesso di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un’altra in una situazione analoga. Occorre intendere tale nozione allo stesso modo nell’ambito della direttiva 79/7.
35      In conformità ad una giurisprudenza costante della Corte, quest’ultima direttiva è intesa anche ad applicarsi, tenuto conto del suo scopo e della natura dei diritti che essa è diretta a tutelare, alle discriminazioni che trovano origine nel cambiamento di sesso dell’interessato (v., in tal senso, sentenza del 27 aprile 2006, Richards, C‑423/04, EU:C:2006:256, punti 23 e 24 e giurisprudenza ivi citata). Al riguardo, sebbene, come è stato ricordato al punto 29 della presente sentenza, spetti agli Stati membri stabilire i presupposti del riconoscimento giuridico del cambiamento di sesso di una persona, è giocoforza constatare che, ai fini dell’applicazione della direttiva 79/7, le persone che abbiano vissuto per un periodo significativo come persone di sesso diverso da quello della nascita e che abbiano subito un’operazione di conversione sessuale devono essere considerate persone che hanno cambiato sesso.
36      Nella fattispecie, la normativa nazionale di cui al procedimento principale subordina la possibilità per una persona che ha cambiato sesso di accedere ad una pensione statale di fine lavoro a partire dall’età pensionabile legale prevista per le persone del sesso da essa acquisito, segnatamente, all’annullamento del matrimonio eventualmente contratto prima di tale cambiamento. Per contro, secondo le indicazioni che compaiono nel fascicolo di cui la Corte dispone, tale presupposto dell’annullamento del matrimonio non si applica a una persona che ha conservato il proprio sesso di nascita e che sia sposata, la quale può quindi beneficiare di tale pensione di fine lavoro a partire dall’età pensionabile legale prevista per le persone che appartengono a tale sesso, indipendentemente dal suo stato matrimoniale.
37      Risulta quindi che tale normativa nazionale riconosce un trattamento meno favorevole alla persona che abbia cambiato sesso dopo essersi sposata che alla persona che ha conservato il suo sesso di nascita e che è sposata.
38      Tale trattamento meno favorevole è fondato sul sesso ed è idoneo a costituire una discriminazione diretta, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 79/7.
39      Occorre inoltre verificare se la situazione di una persona che ha cambiato sesso successivamente al matrimonio e quella di una persona che ha conservato il proprio sesso di nascita ed è sposata siano comparabili.
40      Il governo del Regno Unito ritiene che tali situazioni non siano comparabili, dato che le persone di cui trattasi presentano una differenza riguardo allo stato matrimoniale. Infatti, la persona che ha cambiato sesso dopo il matrimonio si ritroverebbe sposata con una persona del sesso da essa stessa acquisito, il che non accadrebbe, per contro, nel caso di una persona che ha conservato il proprio sesso di nascita e che si è sposata con una persona di sesso opposto. Considerato lo scopo della condizione di annullamento del matrimonio di cui trattasi nel procedimento principale, che è intesa ad evitare l’esistenza di matrimoni tra persone dello stesso sesso, tale differenza significherebbe, secondo detto governo, che le situazioni di queste persone non sono comparabili.
41      Al riguardo, occorre ricordare che il requisito della comparabilità delle situazioni non richiede che le situazioni siano identiche, ma soltanto che siano simili (v., in tal senso, sentenze del 10 maggio 2011, Römer, C‑147/08, EU:C:2011:286, punto 42, e del 19 luglio 2017, Abercrombie & Fitch Italia, C‑143/16, EU:C:2017:566, punto 25 e giurisprudenza ivi citata).
42      La comparabilità delle situazioni deve essere valutata non da un punto di vista globale e astratto, bensì in modo specifico e concreto alla luce della totalità degli elementi che le caratterizzano, tenuto conto in particolare dell’oggetto e dello scopo della normativa nazionale che istituisce la distinzione di cui trattasi, nonché, eventualmente, dei principi e degli obiettivi del settore cui tale normativa nazionale appartiene (v., in tal senso, sentenze del 16 dicembre 2008, Arcelor Atlantique et Lorraine e a., C‑127/07, EU:C:2008:728, punti 25 e 26; del 16 luglio 2015, CHEZ Razpredelenie Bulgaria, C‑83/14, EU:C:2015:480, punti 89 e 90, nonché del 9 marzo 2017, Milkova, C‑406/15, EU:C:2017:198, punti 56 e 57 nonché giurisprudenza citata).
43      Nella fattispecie, dalle indicazioni contenute nella decisione di rinvio risulta che la normativa nazionale di cui trattasi nel procedimento principale riguarda la concessione della pensione statale «di categoria A», di cui sono beneficiarie le persone che hanno raggiunto l’età legale per il pensionamento. Le parti del procedimento principale hanno precisato, all’udienza dinanzi alla Corte, che il diritto nazionale concede tale pensione a chiunque abbia raggiunto l’età suddetta e abbia versato al sistema pensionistico pubblico del Regno Unito contributi sufficienti. Risulta quindi che il regime legale delle pensioni statali di cui trattasi nel procedimento principale tutela dai rischi connessi alla vecchiaia conferendo alla persona interessata il diritto individuale alla pensione di fine lavoro acquisito in funzione dei contributi da essa versati nel corso della sua attività lavorativa e indipendentemente dalla sua situazione matrimoniale.
44      Alla luce dell’oggetto e dei presupposti di concessione di tale pensione, come precisati al punto precedente, la situazione della persona che ha cambiato sesso dopo essersi sposata e quella di una persona che ha conservato il proprio sesso di nascita ed è sposata sono pertanto comparabili.
45      Come l’avvocato generale ha osservato al paragrafo 43 delle sue conclusioni, gli argomenti del governo delle Regno Unito, che sottolineano la differenza di stato matrimoniale delle persone suddette, equivale a fare di quest’ultimo l’elemento decisivo della comparabilità delle situazioni in parola, quando invece lo stato matrimoniale, in quanto tale, come è stato sottolineato al punto 43 della presente sentenza, non è pertinente ai fini della concessione della pensione statale di fine lavoro di cui trattasi nel procedimento principale.
46      Inoltre, lo scopo della condizione dell’annullamento del matrimonio invocato da tale governo, quello cioè di evitare il matrimonio tra persone dello stesso sesso, è estraneo a tale regime. Di conseguenza, tale scopo non pregiudica la comparabilità della situazione della persona che ha cambiato sesso dopo essersi sposata con quella di una persona che ha conservato il proprio sesso di nascita ed è sposata, alla luce dell’oggetto e delle condizioni di concessione di tale pensione, come precisati al punto 43 della presente sentenza.
47      Tale interpretazione non è inficiata dalla giurisprudenza della Corte EDU, alla quale il governo del Regno Unito si riferisce per contestare la comparabilità della situazione di tali persone. Infatti, come osservato dall’avvocato generale al paragrafo 44 delle sue conclusioni, nella sua sentenza del 16 luglio 2014, Hämäläinen c. Finlandia (CE:ECHR:2014:0716JUD003735909, § 111 et 112), la Corte europea dei diritti dell’Uomo ha valutato la comparabilità o meno della situazione della persona che ha subito un’operazione di conversione sessuale successivamente al suo matrimonio con la situazione di una persona sposata che non ha cambiato sesso, alla luce dell’oggetto della normativa nazionale di cui trattavasi, che verteva sul riconoscimento giuridico del cambiamento di sesso in materia di stato civile. Per contro, come è stato sottolineato al punto 27 della presente sentenza, nell’ambito della presente causa si tratta di valutare la comparabilità della situazione delle persone interessate alla luce di una normativa avente specificamente ad oggetto l’accesso ad una pensione statale di fine lavoro.
48      Va pertanto constatato che la normativa nazionale di cui trattasi nel procedimento principale riserva un trattamento meno favorevole, direttamente fondato sul sesso, alla persona che ha cambiato sesso dopo essersi sposata che alla persona che ha conservato il proprio sesso di nascita ed è sposata, sebbene tali persone si trovino in situazioni comparabili.
49      Il governo del Regno Unito sostiene, nondimeno, che l’obiettivo consistente nell’evitare l’esistenza di un matrimonio tra persone dello stesso sesso poteva giustificare l’applicazione alle sole persone che hanno cambiato sesso del presupposto dell’annullamento del matrimonio anteriormente contratto da tali persone, qualora il diritto nazionale non autorizzasse, all’epoca dei fatti all’origine della controversia principale, il matrimonio tra persone dello stesso sesso.
50      Tuttavia, secondo la giurisprudenza della Corte, una deroga al divieto, enunciato all’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 79/7, di qualsiasi discriminazione diretta fondata sul sesso è possibile soltanto nei casi tassativamente elencati dalle disposizioni di tale direttiva (v., in tal senso, sentenza del 21 luglio 2005, Vergani, C‑207/04, EU:C:2005:495, punti 34 e 35, nonché del 3 settembre 2014, X, C‑318/13, EU:C:2014:2133, punti 34 e 35). Orbene, l’obiettivo invocato dal governo del Regno Unito non corrisponde ad alcuna delle deroghe ammesse dalla direttiva in parola.
51      Riguardo, più in particolare, alla deroga prevista all’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), della direttiva suddetta, la Corte ha già dichiarato che tale articolo non consente agli Stati membri di trattare in modo diverso la persona che ha cambiato sesso dopo essersi sposata e la persona che ha conservato il proprio sesso di nascita ed è sposata, per quanto riguarda l’età cui è subordinato l’accesso a una pensione statale (v., in tal senso, sentenza del 27 aprile 2006, Richards, C‑423/04, EU:C:2006:256, punti 37 e 38).
52      Pertanto, la normativa nazionale di cui trattasi nel procedimento principale è costitutiva di una discriminazione diretta fondata sul sesso ed è quindi vietata dalla direttiva 79/7.
53      Alla luce dell’insieme delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla questione sollevata dichiarando che la direttiva 79/7 e, in particolare, il suo articolo 4, paragrafo 1, primo trattino, in combinato disposto con i suoi articoli 3, paragrafo 1, lettera a), terzo trattino, e 7, paragrafo 1, lettera a), deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che impone alla persona che abbia cambiato sesso, qualora intenda beneficiare di una pensione statale di fine lavoro a partire dall’età pensionabile legale prevista per le persone del sesso da essa acquisito, di soddisfare non soltanto criteri di ordine fisico, sociale e psicologico, ma anche la condizione di non essere sposata con una persona del sesso da essa acquisito in seguito a tale cambiamento.
 Sulle spese
54      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara:
La direttiva 79/7/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1978, relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale, e, in particolare, il suo articolo 4, paragrafo 1, primo trattino, in combinato disposto con i suoi articoli 3, paragrafo 1, lettera a), terzo trattino, e 7, paragrafo 1, lettera a), deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che impone alla persona che abbia cambiato sesso, qualora intenda beneficiare di una pensione statale di fine lavoro a partire dall’età pensionabile legale prevista per le persone del sesso da essa acquisito, di soddisfare non soltanto criteri di ordine fisico, sociale e psicologico, ma anche la condizione di non essere sposata con una persona del sesso da essa acquisito in seguito a tale cambiamento.
Dal sito http://curia.europa.eu