La circolare del Ministro dell’Interno
sul riconoscimento della protezione internazionale e sulla tutela umanitaria
Circolare del Ministro
dell’Interno 4 luglio 2018, n. 8819, Il
riconoscimento della protezione internazionale e la tutela umanitaria
Sono attualmente in trattazione circa 136.000
richieste di protezione internazionale: un numero significativo e con andamento
crescente se si considera che lo scorso anno sono state presentate oltre
130.000 istanze di asilo, di gran lunga superiori ai 119.000 migranti sbarcati
sulle nostre coste.
La rilevante consistenza dei dati
impone un’attenta azione riorganizzativa oltre ad una analisi prospettica della
complessiva attività di valutazione delle domande di asilo.
Il primo obiettivo riguarda la
riduzione dei tempi per l’esame delle istanze, ai quali è strettamente
collegata la durata della permanenza nei Centri di accoglienza; i lunghi tempi
di attesa infatti, oltre ad essere lesivi dei diritti di chi fugge da guerre o
persecuzioni, non consentendo un rapido riconoscimento della protezione
internazionale, comportano rilevanti oneri a carico dell’Erario.
Essenziale è quindi che i 50
Collegi valutativi, ubicati nelle diverse realtà territoriali, operino a ritmo
continuativo (cinque giorni a settimana) sia a livello di Commissione, i cui
Presidenti hanno ex lege un incarico esclusivo, sia a livello di Sezione i cui
titolari sono altresì chiamati a svolgere ulteriori funzioni presso le
Prefetture. Al riguardo i Signori Prefetti vorranno garantire, anche attraverso
alternanze, la continuità dell’azione degli Organi decisori.
Dal prossimo 9 luglio, i 250
funzionari amministrativi che stanno completando il percorso di formazione
teorico applicativo saranno parte integrante dei Collegi, la cui nuova
connotazione risulterà potenziata sia numericamente che sul piano
specialistico.
Considerato il notevole supporto
che gli stessi daranno anche alle attività istruttorie ed amministrative, il
cui carico fino ad oggi ha inciso negativamente sulle attività decisionali, dal
nuovo assetto dovrà prioritariamente conseguire un tangibile segnale di
contrazione dei tempi di esame delle istanze, per giungere, con progressiva
sequenza, alla decisione delle pratiche pendenti e pervenire, quindi,
all’ordinaria e rapida definizione del corrente.
In merito poi al centrale aspetto
degli esiti dell’attività delle Commissioni, i dati dell’ultimo quinquennio
evidenziano che la percentuale del riconoscimento dello status di rifugiato è
stata pari al 7%, quella della protezione sussidiaria al 15%; sono stati
inoltre concessi permessi di soggiorno per motivi umanitari nella misura del
25%, aumentata al 28% nell’anno in corso.
Com’è noto, tale istituto non
afferente l’acquis comunitario, trova il proprio fondamento nell’ Ordinamento
nazionale, nell’art.5, comma 6 del d.lgs. n. 286/1998 (T.U. immigrazione), che
prevede la concessione del beneficio qualora “…ricorrano seri motivi, in
particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o
internazionali dello Stato italiano”, nei casi in cui non sussistono i
requisiti per il riconoscimento di una forma di protezione internazionale.
A differenza di quanto accade in
altri Stati Membri, nei quali le tipologie di forme complementari di tutela
sono espressamente e tassativamente individuate dalle norme e, pertanto
concesse in casi limitati, la disposizione in esame, di carattere residuale
rappresenta il beneficio maggiormente
concesso dal Sistema nazionale. Nonostante l’avvenuto recepimento nel nostro
Ordinamento della protezione sussidiaria, con cui hanno trovato tutela
particolari situazioni soggettive e oggettive di vulnerabilità, la norma de qua
è tuttora vigente ed ha, di fatto, legittimato la presenza sul territorio
nazionale di richiedenti asilo non aventi i presupposti per il riconoscimento
della protezione internazionale il cui numero, nel tempo, si è sempre più
ampliato, anche per effetto di una copiosa giurisprudenza che ha orientato
l’attività valutativa delle Commissioni.
Il permesso di soggiorno per
motivi umanitari è stato quindi concesso in una varia gamma di situazioni
collegate, a titolo esemplificativo, allo stato di salute, alla maternità, alla
minore età, al tragico vissuto personale, alle traversìe affrontate nel viaggio
verso l’Italia, alla permanenza prolungata in Libia, per arrivare anche ad
essere uno strumento premiale dell’integrazione.
La tutela umanitaria, concessa
inizialmente per due anni, viene di fatto generalmente rinnovata in assenza di
controindicazioni soggettive, in via automatica e senza il pur previsto riesame
dei presupposti da parte delle Commissioni.
Tale prassi ha comportato la
concessione di un titolo di soggiorno ad un gran numero di persone che, anche
in base alla normativa europea sull’asilo, non avevano al momento dell’ingresso
nel nostro Paese, i requisiti per la protezione internazionale e che, ora,
permangono sul territorio con difficoltà di inserimento (salvo i pochi casi in
cui il permesso umanitario è stato convertito in permesso per motivi di lavoro)
e con consequenziali problematiche sociali che, nel quotidiano, involgono anche
motivi di sicurezza.
A tal fine intendo richiamare l’attenzione
dei Collegi per il riconoscimento del diritto di asilo sulla necessaria
rigorosità dell’esame delle circostanze di vulnerabilità degne di tutela che,
ovviamente, non possono essere riconducibili a mere e generiche condizioni di
difficoltà.
La stessa più recente
giurisprudenza (Cass. Civ. n. 4455 del 23 febbraio 2018) ha evidenziato come i
“seri motivi” previsti dalla normativa a base del permesso per motivi umanitari
sono tipizzati dalla ratio di tutelare situazioni di vulnerabilità, calate in concreto,
nella complessiva condizione del richiedente, emergente sia da indici
soggettivi che oggettivi, laddove questi ultimi sono riferibili alle
“condizioni di partenza di privazione o violazione dei diritti umani nel Paese
di origine” ritenendo, in tal modo, che nessuna singola circostanza possa di
per sé, in via esclusiva, costituire il presupposto per l’attribuzione del
beneficio. Invero “l’accertamento della situazione oggettiva del Paese di
origine e della condizione soggettiva del richiedente in quel contesto, alla
luce delle peculiarità della sua vicenda personale costituiscono il punto di
partenza ineludibile dell’accertamento da compiere”.
Sono questi i parametri ai quali
va necessariamente ancorata ogni valutazione, così come per il riconoscimento
della protezione internazionale, non potendo la stessa essere limitata ad una
mera constatazione di criticità benché evidenti e circostanziate.
Confido, dunque, nella massima
attenzione delle Commissioni e Sezioni Territoriali per l’esercizio, improntato
al più assoluto rigore e scrupolosità, di una funzione che si presenta
essenziale nel più ampio contesto di gestione del fenomeno migratorio, a
salvaguardia degli interessi primari della collettività oltre che dei diritti
dei richiedenti.
Matteo Salvini
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