Cass. pen. 19 luglio 2018 (ud. 19 aprile 2018), n. 33848
E’ configurabile il reato di cui
all'art. 483 cod. pen., nel caso di falsa denuncia di smarrimento della carta
d'identità, considerato che essa costituisce presupposto necessario per
attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato e che
l'ordinamento prevede a carico di colui che smarrisce un documento di identità
l'obbligo di presentare denunzia
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 12 gennaio
2017 la Corte
di Appello di Milano ha confermato la pronunzia del Tribunale di Varese, con la
quale Z. H. era stata condannata per il reato di cui all'art. 483 cod. pen.,
per aver attestato falsamente ad un pubblico ufficiale, in un atto pubblico,
fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità; in particolare,
l'imputata aveva dichiarato in apposita denuncia orale di aver smarrito la
propria carta d'identità. Secondo la ricostruzione operata dai giudici di
merito, detto documento era invece stato ritirato alla Z. dalla Polizia di
Stato, contestualmente alla notifica.del decreto di rigetto del rinnovo del
permesso di soggiorno.
2. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione
l'imputata, con atto sottoscritto dal proprio difensore, articolandolo in due
motivi.
2.1. Con il primo, si deducono
violazione di legge e correlati vizi motivazionali in relazione all'art. 483
cod. pen. Sostiene la ricorrente che la Corte territoriale avrebbe omesso di esaminare le
specifiche doglianze formulate con l'atto di appello, con particolare
riferimento alla circostanza, prospettata dalla difesa, che l'imputata non
avesse avuto piena consapevolezza del fatto che la carta di identità le fosse
stata ritirata dalle Forze dell'Ordine in occasione della notifica del provvedimento
di rigetto del rinnovo del permesso di soggiorno. Secondo la tesi della difesa,
tale mancata consapevolezza sarebbe stata determinata dalle difficoltà
riscontrate dall'imputata, di nazionalità cinese, nel comprendere la lingua
italiana; la Corte
non avrebbe dato il giusto rilievo a detta circostanza, ritenendo invece che la
condotta della ricorrente denotasse un intento fraudolento, consistente nella
finalità di ottenere un duplicato del proprio documento. La Corte territoriale avrebbe
peraltro omesso di motivare compiutamente in ordine alla sussistenza di
elementi comprovanti l'intento fraudolento perseguito dall'imputata; la difesa della
ricorrente evidenzia in proposito che l'elemento soggettivo richiesto dall'art.
483 cod. pen. non può essere insito nella condotta del reo, ma necessita di
essere adeguatamente dimostrato.
2.2. Con il secondo motivo di
ricorso si lamentano violazione di legge e correlati vizi motivazionali in
relazione all'art. 131 bis cod. pen. La Corte territoriale avrebbe dovuto applicare
l'invocata causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto,
considerata la sussistenza dei necessari presupposti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
È anzitutto opportuno ricordare
come questa Corte abbia già in passato affermato la configurabilità del reato
di cui all'art. 483 cod. pen. nel caso di falsa denuncia di smarrimento della
carta d'identità, considerato che essa costituisce presupposto necessario per
attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato e che
l'ordinamento prevede a carico di colui che smarrisce un documento di identità
l'obbligo di presentare denunzia OMISSIS.
Stando alle prospettazioni
difensive l'imputata, in ragione di evidenti difficoltà linguistiche, non avrebbe
compreso che il documento di identità le era stato ritirato dalle Forze
dell'Ordine in occasione della notifica del provvedimento di rigetto del
rinnovo del permesso di soggiorno; per tale motivo difetterebbe, nell'ipotesi
in esame, l'elemento soggettivo richiesto dall'art. 483 cod. pen.
Tale censura, formulata già con i
motivi di appello, è stata presa in esame dalla Corte territoriale, la quale ha
osservato che la carta d'identità era stata personalmente ritirata alla Z. dagli
operanti della Polizia di Stato; con motivazione assolutamente logica e
coerente, il giudice di secondo grado ha affermato che "l'imputata non
poteva dunque non essere a conoscenza di tale circostanza nel momento in cui
(in data 9/12/11) dichiarava lo smarrimento, in data e luogo sconosciuti, di
detto documento".
Alla luce di ciò, la Corte ha correttamente
ritenuto che l'imputata avesse la piena consapevolezza e volontà della falsità
delle proprie dichiarazioni.
2. D'altronde il dolo integratore
del delitto di falsità ideologica di cui all'art. 483 cod. pen. è costituito
dalla volontà cosciente e non coartata di compiere il fatto e nella
consapevolezza di agire contro il dovere giuridico di dichiarare il vero OMISSIS; non è dunque richiesto il dolo specifico,
sicché i giudici di merito non erano tenuti a dimostrare positivamente quale
fosse la finalità perseguita in concreto dall'imputata (ravvisata dalla Corte
territoriale nell'ottenimento di un duplicato del documento di identità).
Non è revocabile in dubbio che
l'imputata, alla quale il documento di identità era stato ritirato personalmente,
fosse consapevole di dichiarare il falso nel momento in cui denunciava lo smarrimento
del proprio documento asserendo che esso fosse avvenuto in "data e luogo sconosciuti".
In conclusione, il primo motivo
di ricorso si presenta inammissibile in quanto reiterativo di censure già
formulate in appello e compiutamente esaminate dalla Corte territoriale, la
quale, con valutazione assolutamente conforme rispetto a quella resa dal
Giudice di primo grado, ha ritenuto sussistenti gli elementi costitutivi,
oggettivi e soggettivi, del reato contestato.
3. Parimenti inammissibile si
presenta il secondo motivo di ricorso: l'esercizio del potere discrezionale del
giudice di merito in sede di valutazione dei presupposti per il riconoscimento della
causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. risulta congruamente argomentato,
essendosi basato sulla valutazione delle peculiarità della fattispecie
concreta, ed in particolare sull'apprezzamento della complessiva gravità - sia
pure contenuta e, come tale, non ostativa ai benefici di legge in primo grado
già concessi - del fatto di reato in contestazione.
Il giudice di appello, nella
specie, ha infatti evidenziato che "il fatto in contestazione non può certo
dirsi di particolare tenuità, avendo ad oggetto una dichiarazione falsa
relativa ad un documento di identità, finalizzata peraltro, come si è detto,
all'ottenimento di un duplicato del documento, che l'imputata non aveva più
titolo per detenere".
Va in proposito ricordato che, ai
fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per
particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131 bis cod. pen., il
giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte
le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art.
133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di
colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo. OMISSIS.
Si richiede, in breve, una
equilibrata considerazione di tutte le peculiarità della fattispecie concreta;
e non solo di quelle che attengono all'entità dell'aggressione del bene
giuridico protetto.
3. Alla declaratoria di
inammissibilità del ricorso proposto nell'interesse di Z.H. segue la condanna
della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili
di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, in quanto
riconducibile alla sua volontà - al versamento in favore della Cassa delle
Ammende della somma di euro 2.000,00.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso
e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di
euro 2000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 19 aprile
2018
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