Corte di Giustizia UE 27 giugno 2018, n. C-230/17, Deha Altiner e Ravn
Rinvio pregiudiziale – Cittadinanza dell’Unione – Articolo
21, paragrafo 1, TFUE – Direttiva 2004/38/CE – Diritto di circolare e
di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri – Diritto di
soggiorno di un cittadino di uno Stato terzo, familiare di un cittadino
dell’Unione, nello Stato membro di cui quest’ultimo possiede la
cittadinanza – Ingresso di tale familiare nel territorio dello Stato
membro interessato successivo al ritorno in tale Stato membro del cittadino
dell’Unione
L’articolo 21, paragrafo 1, TFUE deve essere interpretato nel senso che
esso non osta a una normativa di uno Stato membro che non prevede la
concessione di un diritto di soggiorno derivato, ai sensi del diritto
dell’Unione, a un cittadino di uno Stato terzo, familiare di un cittadino
dell’Unione che ha la cittadinanza di tale Stato membro e che vi ritorna dopo
aver soggiornato, ai sensi e nel rispetto del diritto dell’Unione, in un altro
Stato membro, qualora il familiare del cittadino dell’Unione non abbia fatto
ingresso nel territorio dello Stato membro di origine di tale cittadino
dell’Unione o non vi abbia presentato una domanda di permesso di soggiorno come
«naturale prolungamento» del ritorno, in tale Stato membro, del cittadino
dell’Unione di cui trattasi, purché una siffatta normativa imponga, nell’ambito
di una valutazione complessiva, di prendere in considerazione anche altri
elementi pertinenti, in particolare quelli idonei a dimostrare che, nonostante
il lasso di tempo intercorso tra il ritorno del cittadino dell’Unione in detto
Stato membro e l’ingresso del suo familiare, cittadino di uno Stato terzo, nel
medesimo Stato membro, la vita familiare sviluppata e consolidata nello Stato
membro ospitante non è cessata, in modo da giustificare la concessione al
familiare di cui trattasi di un diritto di soggiorno derivato, circostanza che
spetta al giudice del rinvio verificare.
SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)
27 giugno 2018
Nella causa C‑230/17,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale
proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dall’Østre Landsret
(Corte regionale dell’Est, Danimarca), con decisione del 21 aprile 2017,
pervenuta in cancelleria il 2 maggio 2017, nel procedimento
Erdem Deha Altiner,
Isabel Hanna Ravn
contro
Udlændingestyrelsen,
LA CORTE
(Terza Sezione),
composta da L. Bay Larsen, presidente di sezione,
J. Malenovský, M. Safjan, D. Šváby e M. Vilaras (relatore),
giudici,
avvocato generale: N. Wahl
cancelliere: C. Strömholm, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito
all’udienza del 7 marzo 2018,
considerate le osservazioni presentate:
– per
E. Deha Altiner e I. H. Ravn, da
E. O. R. Khawaja, advokat;
– per il
governo danese, da M. S. Wolff, J. Nymann-Lindegren e
C. Thorning, in qualità di agenti, assistiti da R. Holdgaard,
advokat;
– per il
governo belga, da C. Pochet, L. Van den Broeck e M. Jacobs, in
qualità di agenti;
– per
l’Irlanda, da A. Joyce e L. Williams, in qualità di agenti;
– per il
governo norvegese, da I. S. Jansen, in qualità di agente, assistita
da K. B. Moen, advokat;
– per la Commissione europea,
da E. Montaguti e M. Wilderspin, in qualità di agenti, assistiti da
H. Peytz, advokat,
vista la decisione, adottata dopo aver sentito
l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La
domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo
21 TFUE nonché della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e
dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio
degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga
le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE,
75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU 2004, L 158,
pag. 77, e rettifiche in GU 2004, L 229, pag. 35, e GU 2005,
L 197, pag. 34).
2 Tale
domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra, da un lato, il
sig. Erdem Deha Altiner (in prosieguo: il «sig. Altiner figlio») e la
sig.ra Isabel Hanna Ravn e, dall’altro, l’Udlændingestyrelsen (Ufficio per
l’immigrazione, Danimarca) in merito a una decisione adottata da quest’ultimo,
il 3 giugno 2016 (in prosieguo: la «decisione del 3 giugno 2016»), che ha
confermato la precedente decisione della Statsforvaltningen (amministrazione
regionale dello Stato, Danimarca), la quale aveva respinto la domanda del
sig. Altiner figlio diretta a ottenere il rilascio di un permesso di
soggiorno in Danimarca, in qualità di familiare della sig.ra Ravn,
cittadina dell’Unione.
Contesto normativo
Direttiva 2004/38
3 L’articolo
1 della direttiva 2004/38, intitolato «Oggetto», così dispone:
«La presente direttiva determina:
a) le modalità
d’esercizio del diritto di libera circolazione e soggiorno nel territorio degli
Stati membri da parte dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari;
(…)».
4 L’articolo
2 della citata direttiva, rubricato «Definizioni», stabilisce che:
«Ai fini della presente direttiva, si intende per:
1) “cittadino
dell’Unione”: qualsiasi persona avente la cittadinanza di uno Stato membro;
2) “familiare”:
a) il
coniuge;
(…)
c) i
discendenti diretti di età inferiore a 21 anni o a carico e quelli del coniuge
(…)
(…)
3) “Stato
membro ospitante”: lo Stato membro nel quale il cittadino dell’Unione si reca
al fine di esercitare il diritto di libera circolazione o di soggiorno».
5 L’articolo
3 della medesima direttiva, intitolato «Aventi diritto», al paragrafo 1,
prevede quanto segue:
«La presente direttiva si applica a qualsiasi cittadino
dell’Unione che si rechi o soggiorni in uno Stato membro diverso da quello di
cui ha la cittadinanza, nonché ai suoi familiari ai sensi dell’articolo 2,
punto 2, che accompagnino o raggiungano il cittadino medesimo».
6 L’articolo
7, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2004/38 è così formulato:
«1. Ciascun cittadino
dell’Unione ha il diritto di soggiornare per un periodo superiore a tre mesi
nel territorio di un altro Stato membro, a condizione:
a) di essere
lavoratore subordinato o autonomo nello Stato membro ospitante; o
b) di
disporre, per se stesso e per i propri familiari, di risorse economiche
sufficienti, affinché non divenga un onere a carico dell’assistenza sociale
dello Stato membro ospitante durante il periodo di soggiorno, e di un’assicurazione
malattia che copra tutti i rischi nello Stato membro ospitante; o
c) – di
essere iscritto presso un istituto pubblico o privato, riconosciuto o
finanziato dallo Stato membro ospitante in base alla sua legislazione o prassi
amministrativa, per seguirvi a titolo principale un corso di studi inclusa una
formazione professionale,
– di
disporre di un’assicurazione malattia che copre tutti i rischi nello Stato
membro ospitante e di assicurare all’autorità nazionale competente, con una
dichiarazione o con altro mezzo di sua scelta equivalente, di disporre, per se
stesso e per i propri familiari, di risorse economiche sufficienti, affinché
non divenga un onere a carico dell’assistenza sociale dello Stato membro
ospitante durante il suo periodo di soggiorno; o
d) di essere
un familiare che accompagna o raggiunge un cittadino dell’Unione rispondente
alle condizioni di cui alle lettere a), b) o c).
2. Il diritto di
soggiorno di cui al paragrafo 1 è esteso ai familiari non aventi la
cittadinanza di uno Stato membro quando accompagnino o raggiungano nello Stato
membro ospitante il cittadino dell’Unione, purché questi risponda alla
condizioni di cui al paragrafo 1, lettere a), b) o c)».
Diritto danese
7 Ai
sensi dell’articolo 13 del bekendtgørelse nr. 474 om ophold i Danmark for
udlændinge, der er omfattet af Den Europæiske Unions regler (decreto
n. 474 sul diritto di soggiorno in Danimarca degli stranieri cui si
applicano le norme dell’Unione europea), del 12 maggio 2011:
«Nella misura prevista dal diritto dell’Unione, il
familiare di un cittadino danese dispone di un diritto di soggiorno in
Danimarca oltre i tre mesi di cui all’articolo 2, paragrafi 1 e 2, della legge
sugli stranieri».
8 L’EU-orientering
nr. 1/14, Orientering til Statsforvaltningen om behandling af ansøgninger om
familiesammenføring efter EU-retten, hvor referencen er dansk statsborger
(orientamento n. 1/14 per la pubblica amministrazione sull’esame delle
domande di ricongiungimento familiare ai sensi del diritto dell’Unione quando la
persona di riferimento è un cittadino danese), del 10 dicembre 2014 (in
prosieguo: l’«orientamento n. 1/14»), è stato adottato dall’Ufficio per
l’immigrazione.
9 Tale
orientamento, al punto 4.1.5, intitolato «Collegamento temporale tra il ritorno
di un cittadino danese in Danimarca e la domanda di ricongiungimento familiare
ai sensi del diritto dell’Unione», prevede quanto segue:
«Non si richiede che il familiare straniero entri in
Danimarca contemporaneamente al cittadino danese.
Se il familiare di un cittadino danese che ha esercitato
il suo diritto alla libera circolazione in un altro Stato membro chiede di
beneficiare del ricongiungimento familiare in applicazione delle disposizioni
dell’Unione dopo il ritorno in Danimarca del cittadino danese, occorre valutare
concretamente se la domanda del familiare è stata presentata come naturale
prolungamento del ritorno in Danimarca del cittadino danese.
Nell’ambito di tale valutazione, si devono prendere in
considerazione le ragioni del lasso di tempo intercorso tra il ritorno del
cittadino danese in Danimarca e la presentazione della domanda, in particolare
verificando se il familiare abbia rinviato tale domanda per motivi riguardanti
il lavoro o la formazione, nonché la durata del lasso di tempo intercorso. Il
rinvio della presentazione della domanda può così essere stato motivato dalla
necessità che il richiedente completasse un ciclo di formazione, circostanza
che può essere dimostrata, segnatamente, presentando diplomi ecc. Motivi di
salute, come ad esempio una grave malattia del richiedente o di un suo
familiare, possono altresì costituire motivi per tale rinvio.
Dall’altro lato, un ritardo di vari mesi non può essere
giustificato a priori dall’effettivo auspicio di mantenere un impiego o di
conservare legami familiari.
Per contro, se considerazioni specifiche relative a un
impiego, segnatamente l’esecuzione di obblighi contrattuali, fondano lo
sfasamento nella presentazione della domanda di diversi mesi, quest’ultima deve
essere considerata a priori presentata come naturale prolungamento del ritorno
del cittadino danese. Questo potrà segnatamente essere dimostrato mediante la
produzione di un contratto di lavoro che attesti, ad esempio, che l’interessato
partecipa a un concreto progetto edilizio.
(…)
Se il familiare ha fatto ingresso in Danimarca
contemporaneamente al ritorno in Danimarca del cittadino danese o come naturale
prolungamento di tale ritorno, ma presenta domanda di ricongiungimento
familiare in applicazione delle norme dell’Unione solo in un momento
successivo, non si richiede che tale domanda sia presentata come naturale
prolungamento del ritorno del cittadino danese qualora, inoltre, il richiedente
soddisfi le condizioni previste per ottenere il ricongiungimento familiare con
il cittadino danese in applicazione delle disposizioni dell’Unione.
Il familiare deve aver fatto ingresso in Danimarca al
fine di condurre una vita familiare con il cittadino danese e, inoltre, deve
sussistere la condizione per cui tale familiare avrebbe potuto ottenere il
ricongiungimento familiare con il cittadino danese in applicazione delle norme
dell’Unione se la domanda fosse stata presentata al momento dell’ingresso [sul
territorio]. Occorre altresì che il richiedente abbia soddisfatto tali
condizioni per l’intero periodo precedente la presentazione della domanda.
Per valutare siffatte circostanze, è dunque decisivo che
durante l’intero periodo il familiare abbia soddisfatto le condizioni per
ottenere il ricongiungimento familiare con il cittadino danese in applicazione
delle disposizioni dell’Unione, ma non abbia semplicemente presentato la
domanda. In tal caso, il familiare ha un diritto di soggiorno in Danimarca ai
sensi delle disposizioni dell’Unione, indipendentemente dal fatto che la
domanda di permesso di soggiorno sia stata presentata successivamente.
Nei casi in cui la domanda non sia presentata
contestualmente all’ingresso [nel territorio], spetta al richiedente dimostrare
che l’ingresso è avvenuto contemporaneamente al ritorno in Danimarca del
cittadino danese o come suo naturale prolungamento e che, durante l’intero
periodo, soddisfi le condizioni per ottenere il ricongiungimento familiare con
il cittadino danese in applicazione delle disposizioni dell’Unione, in
particolare la condizione di vivere in Danimarca con tale cittadino. La prova
può essere fornita, ad esempio, mediante la presentazione di un documento di
viaggio, della modifica del registro della popolazione, di ricevute di affitto
ecc.».
Procedimento principale e questione pregiudiziale
10 Il
sig. Altiner figlio è nato il 2 settembre 2004 in Turchia ed è cittadino
turco. Suo padre, il sig. Metin Altiner (in prosieguo: il
«sig. Altiner padre»), che era giunto in Danimarca il 17 luglio 2008, ha
divorziato dalla madre del sig. Altiner figlio e, il 26 ottobre 2010, ha
sposato in seconde nozze la sig.ra Ravn, cittadina danese, la quale,
all’epoca, risiedeva in Danimarca. La sentenza che ha pronunciato il divorzio
tra il sig. Altiner padre e la madre del sig. Altiner figlio aveva
attribuito la responsabilità genitoriale nei confronti di quest’ultimo alla
madre, cittadina turca; il sig. Altiner figlio ha vissuto presso di lei in
Turchia.
11 Tra
il 1o dicembre 2012 e il 24 dicembre 2014 la sig.ra Ravn e
il sig. Altiner padre hanno risieduto in Svezia. Durante i periodi
compresi tra il 1o agosto 2013 e il 9 settembre 2013 nonché tra
l’8 luglio 2014 e il 2 settembre 2014, il sig. Altiner figlio si è recato
in Svezia, con un visto Schengen valido, e ha soggiornato presso di loro.
12 Il
24 ottobre 2014 la sig.ra Ravn e il sig. Altiner padre sono ritornati
in Danimarca dove da allora risiedono. Il 25 giugno 2015 il sig. Altiner
figlio ha fatto ingresso in Danimarca con un visto Schengen valido fino al 30
settembre 2015.
13 Dopo
aver ottenuto, il 15 luglio 2015, il consenso scritto di sua madre, il
sig. Altiner figlio ha presentato, due giorni dopo, presso la pubblica
amministrazione dello Stato danese, una domanda di permesso di soggiorno
dell’Unione in qualità di familiare della moglie di suo padre, la
sig.ra Ravn.
14 Con
decisione del 9 marzo 2016 l’amministrazione regionale dello Stato danese ha
respinto tale domanda con la motivazione che quest’ultima non si inseriva nel
naturale prolungamento del ritorno della sig.ra Ravn in Danimarca. Dal
fascicolo sottoposto alla Corte emerge che, nella sua decisione di rigetto,
tale amministrazione ha precisato che essa non prendeva posizione sulla
questione se i soggiorni in Svezia del sig. Altiner figlio gli avessero
consentito di sviluppare o di consolidare una vita familiare in tale Stato
membro con la sig.ra Ravn. Tale rigetto è stato oggetto di un reclamo
presso l’Ufficio per l’immigrazione, respinto da quest’ultimo con decisione del
3 giugno 2016.
15 In
tale decisione l’Ufficio per l’immigrazione rileva che il sig. Altiner
figlio non ha fatto ingresso nel territorio danese contemporaneamente alla
sig.ra Ravn e che la sua domanda di permesso di soggiorno non s’inserisce
nel naturale prolungamento del ritorno della sig.ra Ravn in Danimarca.
Orbene, secondo tale Ufficio, il diritto di soggiorno derivato in Danimarca di
un cittadino di uno Stato terzo, familiare di un cittadino danese che ritorna
in Danimarca dopo un soggiorno in un altro Stato membro, viene meno se tale
familiare non fa ingresso nel territorio danese o non presenta una domanda di
permesso di soggiorno in Danimarca come naturale prolungamento del ritorno del
cittadino danese.
16 Il
15 giugno 2016 il sig. Altiner figlio e la sig.ra Ravn hanno proposto
ricorso avverso la decisione del 3 giugno 2016 dinanzi al Københavns byret
(Tribunale municipale di Copenaghen, Danimarca) il quale, con decisione del 18
ottobre 2016, ha rinviato la causa dinanzi al giudice del rinvio.
17 Tale
giudice rileva che tra le parti è controversa la compatibilità con il diritto
dell’Unione della condizione prevista dalla normativa danese, secondo cui il
diritto di soggiorno di un cittadino di uno Stato terzo, familiare di un
cittadino danese che ritorna in Danimarca dopo aver esercitato il proprio
diritto di libera circolazione, è soggetto alla condizione che l’ingresso nel
territorio danese di tale familiare, o la presentazione da parte di
quest’ultimo di una domanda di permesso di soggiorno, avvengano come «naturale
prolungamento» del ritorno del cittadino danese interessato. I ricorrenti nel
procedimento principale ritengono che una siffatta condizione sia contraria al
diritto dell’Unione, segnatamente all’articolo 21 TFUE.
18 In
tale contesto l’Østre Landsret (Corte regionale dell’Est, Danimarca) ha deciso
di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione
pregiudiziale:
«Se l’articolo 21 del TFUE e, per analogia, la direttiva
2004/38 (…) ostino a che uno Stato membro rifiuti di concedere un diritto di
soggiorno derivato a un cittadino di un paese terzo, familiare di un cittadino
dell’Unione che ha la cittadinanza di tale Stato membro e che ha fatto ritorno
nello Stato membro in parola dopo aver esercitato il suo diritto di libera
circolazione, qualora detto familiare non sia entrato nel territorio dello
Stato membro o non abbia presentato una domanda di titolo di soggiorno come
naturale prolungamento del ritorno del cittadino dell’Unione».
Sulla questione pregiudiziale
Sulla ricevibilità
19 In
via preliminare, si deve rilevare che, nelle loro osservazioni presentate alla
Corte, il governo belga e il governo norvegese, facendo riferimento alla
relativa brevità dei due soggiorni in Svezia del sig. Altiner figlio,
hanno sollevato dubbi in merito alla questione se si possa ritenere che egli
abbia usufruito di un soggiorno effettivo in tale Stato membro, tale da
consentirgli lo sviluppo o il consolidamento di una vita familiare con il
cittadino dell’Unione, nel caso di specie la sig.ra Ravn, in modo da far
sorgere in capo al sig. Altiner figlio un diritto di soggiorno derivato in
Danimarca, basato sul diritto dell’Unione. Il governo norvegese ritiene che, in
tali circostanze, la questione pregiudiziale potrebbe essere considerata
ipotetica.
20 È
vero che è il soggiorno effettivo nello Stato membro ospitante del cittadino
dell’Unione e del suo familiare, cittadino di uno Stato terzo, a far sorgere,
al ritorno di tale cittadino dell’Unione nello Stato membro di cui ha la
cittadinanza, un diritto di soggiorno derivato, sulla base dell’articolo 21,
paragrafo 1, TFUE, per il cittadino di uno Stato terzo con cui il menzionato
cittadino dell’Unione ha condotto una vita familiare nello Stato membro
ospitante.
21 Nel
caso di specie, emerge dalle indicazioni del giudice del rinvio, riassunte ai
punti da 13 a 15 della presente sentenza, che la domanda di permesso di
soggiorno, sulla base del diritto dell’Unione, presentata dal sig. Altiner
figlio, è stata respinta, da ultimo, dall’Ufficio per l’immigrazione, non a motivo
del fatto che i soggiorni in Svezia del sig. Altiner figlio non avessero
consentito lo sviluppo o il consolidamento di una vita familiare tra
quest’ultimo, il sig. Altiner padre e la sig.ra Ravn, ma per il fatto
che il suo ingresso nel territorio danese e la presentazione della sua domanda
di permesso di soggiorno non sono avvenute in concomitanza con il ritorno in
Danimarca della sig.ra Ravn o come naturale prolungamento di tale ritorno,
come imposto dall’orientamento n. 1/14.
22 Orbene,
conformemente a una giurisprudenza costante, le questioni relative
all’interpretazione del diritto dell’Unione sollevate dal giudice nazionale nel
contesto di diritto e di fatto che esso individua sotto la propria
responsabilità, del quale non spetta alla Corte verificare l’esattezza, godono
di una presunzione di rilevanza. Il rifiuto della Corte di statuire su una
domanda proposta da un giudice nazionale è possibile soltanto qualora appaia in
modo manifesto che l’interpretazione del diritto dell’Unione richiesta non ha
alcun rapporto con l’effettività o con l’oggetto della causa di cui al
procedimento principale, qualora la questione sia di tipo ipotetico o, ancora,
qualora la Corte
non disponga degli elementi di fatto e di diritto necessari per rispondere in
modo utile alle questioni che le sono sottoposte (v., in tal senso, sentenza
del 6 settembre 2016, Petruhhin, C‑182/15, EU:C:2016:630, punti 19 e 20).
23 In
tali circostanze, e fatta salva la possibilità, per il giudice del rinvio, di
verificare, se del caso, le premesse di fatto dell’atto amministrativo
contestato dinanzi ad esso, non si può ritenere che la questione pregiudiziale,
vertente in sostanza sulla compatibilità con il diritto dell’Unione di una
normativa nazionale quale l’orientamento n. 1/14, non abbia un nesso con
l’oggetto della controversia di cui al procedimento principale o che essa
riguardi un problema di natura ipotetica.
24 Di
conseguenza, la domanda di pronuncia pregiudiziale è ricevibile.
Nel merito
25 Con
la sua questione pregiudiziale il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se
l’articolo 21 TFUE debba essere interpretato nel senso che esso osta a una
normativa di uno Stato membro che non prevede la concessione di un diritto di
soggiorno derivato, ai sensi del diritto dell’Unione, a un cittadino di uno
Stato terzo, familiare di un cittadino dell’Unione che ha la cittadinanza di
tale Stato membro e che vi ritorna dopo aver soggiornato, ai sensi e nel
rispetto del diritto dell’Unione, in un altro Stato membro, qualora detto
familiare del cittadino dell’Unione non abbia fatto ingresso sul suo territorio
o non vi abbia presentato domanda di permesso di soggiorno come «naturale
prolungamento» del ritorno, in tale Stato membro, del cittadino dell’Unione di
cui trattasi.
26 A
tal riguardo occorre, innanzitutto, rammentare che la Corte ha già dichiarato che,
quando, nel corso di un soggiorno effettivo di un cittadino dell’Unione, ai
sensi e nel rispetto delle condizioni dell’articolo 7, paragrafi 1 e 2, della
direttiva 2004/38, in uno Stato membro diverso da quello di cui possiede la
cittadinanza, si sia sviluppata o consolidata una vita familiare in questo
Stato membro, l’efficacia pratica dei diritti che al cittadino dell’Unione
interessato derivano dall’articolo 21, paragrafo 1, TFUE impone che la vita
familiare che tale cittadino ha condotto nello Stato membro ospitante possa
proseguire al suo ritorno nello Stato membro di cui possiede la cittadinanza,
grazie alla concessione di un diritto di soggiorno derivato al familiare interessato,
cittadino di uno Stato terzo. Infatti, in mancanza di un siffatto diritto di
soggiorno derivato, il cittadino dell’Unione interessato sarebbe dissuaso dal
lasciare lo Stato membro di cui possiede la cittadinanza per avvalersi del
proprio diritto di soggiorno, ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 1, TFUE, in
un altro Stato membro, a causa della circostanza che egli non ha la certezza di
poter proseguire nello Stato membro di origine una vita familiare con i propri
stretti congiunti così sviluppata o consolidata nello Stato membro ospitante
(sentenze del 12 marzo 2014, O. e B., C‑456/12, EU:C:2014:135, punto 54, e del
5 giugno 2018, Coman e a., C‑673/16, EU:C:2018:385, punto 24).
27 Inoltre,
dalla giurisprudenza della Corte emerge che le condizioni per la concessione,
al momento del ritorno di un cittadino dell’Unione nello Stato membro di cui
possiede la cittadinanza, di un diritto di soggiorno derivato sulla base
dell’articolo 21, paragrafo 1, TFUE, a un cittadino di uno Stato terzo, familiare
di tale cittadino dell’Unione, con il quale quest’ultimo ha soggiornato,
unicamente in qualità di cittadino dell’Unione, nello Stato membro ospitante,
non dovrebbero, in via di principio, essere più severe di quelle previste dalla
direttiva 2004/38 per la concessione di un siffatto diritto di soggiorno a un
cittadino di uno Stato terzo, familiare di un cittadino dell’Unione, che si è
avvalso del proprio diritto di libera circolazione stabilendosi in uno Stato
membro diverso da quello di cui ha la cittadinanza. Difatti, sebbene un
siffatto caso di ritorno non rientri nell’ambito della direttiva 2004/38, essa
deve essere applicata per analogia per quanto riguarda le condizioni di
soggiorno del cittadino dell’Unione in uno Stato membro diverso da quello di cui
possiede la cittadinanza, considerato che, in entrambi i casi, è il cittadino
dell’Unione che costituisce il referente affinché a un cittadino di uno Stato
terzo, familiare del cittadino dell’Unione in parola, possa essere concesso un
diritto di soggiorno derivato (v., in tal senso, sentenza del 12 marzo 2014, O.
e B., C‑456/12, EU:C:2014:135, punto 50).
28 Orbene,
si deve rammentare che il diritto di soggiorno derivato, riconosciuto, ai sensi
dell’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2004/38, ai familiari di un
cittadino dell’Unione che si è stabilito nel territorio di uno Stato membro
diverso da quello di cui possiede la cittadinanza, non è soggetto alla
condizione che questi ultimi facciano ingresso nel territorio di tale Stato
membro entro un determinato lasso di tempo dopo l’ingresso di tale cittadino
dell’Unione.
29 Infatti,
ai sensi di tale disposizione, in una situazione del genere, un diritto di
soggiorno derivato è riconosciuto ai familiari di un cittadino dell’Unione non
solo qualora «accompagnino» tale cittadino in uno Stato membro diverso da
quello di cui possiede la cittadinanza, ma altresì qualora lo «raggiungano» in
tale Stato membro.
30 Ciò
precisato, occorre rammentare che l’eventuale diritto di soggiorno in uno Stato
membro dell’Unione del cittadino di uno Stato terzo deriva dall’esercizio della
libertà di circolazione da parte di un cittadino dell’Unione (v., in tal senso,
sentenza del 12 marzo 2014, O. e B., C‑456/12, EU:C:2014:135, punto 36, e
giurisprudenza ivi citata).
31 Poiché
la concessione di un diritto di soggiorno derivato sulla base dell’articolo 21,
paragrafo 1, TFUE mira a consentire il proseguimento, nello Stato membro di cui
il cittadino dell’Unione possiede la cittadinanza, della vita familiare che si
è sviluppata o consolidata con un suo familiare, cittadino di uno Stato terzo,
nello Stato membro ospitante, le autorità competenti dello Stato membro di cui
il cittadino dell’Unione possiede la cittadinanza sono legittimate a
verificare, prima di concedere un diritto di soggiorno del genere, che una
siffatta vita familiare tra il cittadino dell’Unione e il suo familiare,
cittadino di uno Stato terzo, non si fosse interrotta prima dell’ingresso del
cittadino di uno Stato terzo nello Stato membro di cui il cittadino dell’Unione
possiede la cittadinanza.
32 Ai
fini di una verifica del genere, lo Stato membro interessato può prendere in
considerazione, quale mero indizio, il fatto che il cittadino di uno Stato
terzo, familiare di uno dei suoi cittadini, abbia fatto ingresso sul proprio
territorio dopo un periodo considerevole successivo al ritorno di quest’ultimo
su tale territorio.
33 Non
si può, tuttavia, escludere che una vita familiare, sviluppata o consolidata
tra un cittadino dell’Unione e un suo familiare, cittadino di uno Stato terzo,
nel corso del loro soggiorno, ai sensi e nel rispetto del diritto dell’Unione,
nello Stato membro ospitante, prosegua nonostante il fatto che tale cittadino
ritorni nello Stato membro di cui possiede la cittadinanza senza essere
accompagnato dal familiare di cui trattasi, il quale sia obbligato,
segnatamente per motivi personali, di lavoro o di studio, a ritardare il
proprio arrivo nello Stato membro di origine del cittadino dell’Unione.
34 Di
conseguenza, il fatto che la domanda di permesso di soggiorno non sia avvenuta
come «naturale prolungamento» del ritorno del cittadino dell’Unione costituisce
un elemento rilevante che, pur non presentando di per sé carattere
determinante, può, nell’ambito di una valutazione complessiva, portare lo Stato
di origine del cittadino dell’Unione di cui trattasi a concludere nel senso
dell’inesistenza di un collegamento tra tale domanda e il previo esercizio, da
parte di detto cittadino, della propria libertà di circolazione e, di
conseguenza, a negare il rilascio del permesso di soggiorno.
35 Alla
luce di quanto precede, si deve rispondere alla questione sollevata dichiarando
che l’articolo 21, paragrafo 1, TFUE deve essere interpretato nel senso che
esso non osta a una normativa di uno Stato membro che non prevede la
concessione di un diritto di soggiorno derivato, ai sensi del diritto
dell’Unione, a un cittadino di uno Stato terzo, familiare di un cittadino
dell’Unione che ha la cittadinanza di tale Stato membro e che vi ritorna dopo
aver soggiornato, ai sensi e nel rispetto del diritto dell’Unione, in un altro
Stato membro, qualora il familiare del cittadino dell’Unione non abbia fatto
ingresso nel territorio dello Stato membro di origine di tale cittadino
dell’Unione o non vi abbia presentato una domanda di permesso di soggiorno come
«naturale prolungamento» del ritorno, in tale Stato membro, del cittadino
dell’Unione di cui trattasi, purché una siffatta normativa imponga, nell’ambito
di una valutazione complessiva, di prendere in considerazione anche altri
elementi pertinenti, in particolare quelli idonei a dimostrare che, nonostante
il lasso di tempo intercorso tra il ritorno del cittadino dell’Unione in detto
Stato membro e l’ingresso del suo familiare, cittadino di uno Stato terzo, nel
medesimo Stato membro, la vita familiare sviluppata e consolidata nello Stato
membro ospitante non è cessata, in modo da giustificare la concessione al
familiare di cui trattasi di un diritto di soggiorno derivato, circostanza che
spetta al giudice del rinvio verificare.
Sulle spese
36 Nei
confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce
un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire
sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni
alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione)
dichiara:
L’articolo 21, paragrafo 1, TFUE deve essere
interpretato nel senso che esso non osta a una normativa di uno Stato membro
che non prevede la concessione di un diritto di soggiorno derivato, ai sensi
del diritto dell’Unione, a un cittadino di uno Stato terzo, familiare di un
cittadino dell’Unione che ha la cittadinanza di tale Stato membro e che vi
ritorna dopo aver soggiornato, ai sensi e nel rispetto del diritto dell’Unione,
in un altro Stato membro, qualora il familiare del cittadino dell’Unione non
abbia fatto ingresso nel territorio dello Stato membro di origine di tale
cittadino dell’Unione o non vi abbia presentato una domanda di permesso di
soggiorno come «naturale prolungamento» del ritorno, in tale Stato membro, del
cittadino dell’Unione di cui trattasi, purché una siffatta normativa imponga,
nell’ambito di una valutazione complessiva, di prendere in considerazione anche
altri elementi pertinenti, in particolare quelli idonei a dimostrare che,
nonostante il lasso di tempo intercorso tra il ritorno del cittadino
dell’Unione in detto Stato membro e l’ingresso del suo familiare, cittadino di
uno Stato terzo, nel medesimo Stato membro, la vita familiare sviluppata e
consolidata nello Stato membro ospitante non è cessata, in modo da giustificare
la concessione al familiare di cui trattasi di un diritto di soggiorno
derivato, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.
Dal sito http://curia.europa.eu
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